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27.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 27/18 |
DECISIONE (UE) 2021/75 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a un’emergenza sanitaria pubblica
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica. |
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(2) |
Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
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(3) |
Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di Zagabria e Krapina-Zagorje. |
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(4) |
Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia. |
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(5) |
Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l’Ungheria, l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19 all’inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo. |
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(6) |
Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi naturali, soddisfano le condizioni per l’erogazione di un contributo finanziario a valere sul Fondo stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. |
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(7) |
È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia. |
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(8) |
Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione alla grave emergenza di sanità pubblica. |
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(9) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:
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a) |
l’importo di 683 740 523 EUR è erogato alla Croazia; |
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b) |
l’importo di 7 071 280 EUR è erogato alla Polonia. |
Articolo 2
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:
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a) |
l’importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia; |
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b) |
l’importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania; |
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c) |
l’importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia; |
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d) |
l’importo di 26 587 069 EUR è erogato all’Ungheria; |
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e) |
l’importo di 23 279 441 EUR è erogato all’Irlanda; |
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f) |
l’importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo; |
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g) |
l’importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 25 novembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).