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7.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 144/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/624 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappero delle Isole Eolie (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cappero delle Isole Eolie» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
La Commissione ha ricevuto dai comuni di Malfa, Leni e Santa Maria Salina una notifica di opposizione comprensiva di dichiarazione di opposizione motivata, ai sensi dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, e l’ha dichiarata irricevibile. A norma dell’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti nello Stato membro di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione esclusivamente nell’ambito della procedura nazionale di opposizione. |
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(3) |
Il nome «Cappero delle Isole Eolie» deve pertanto essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Cappero delle Isole Eolie» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
A nome della president
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 402 del 28.11.2019, pag. 26.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).