31.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 98/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2020
relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 141, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, tra l’altro, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere, tra gli altri, i rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro. |
(2) |
L’attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell’UE. |
(3) |
Nei suoi «Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali» (2), la Commissione ha sottolineato che, nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a garantire la circolazione delle merci. |
(4) |
Conformemente al regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo composto delle autorità competenti designate per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. In particolare, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del suddetto regolamento le autorità competenti devono disporre di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace, o devono avervi accesso. |
(5) |
Durante l’attuale crisi connessa alla COVID-19, gli Stati membri hanno posto in essere importanti restrizioni della circolazione delle loro popolazioni al fine di proteggere la salute umana. |
(6) |
Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione che, in conseguenza di tali restrizioni della circolazione, la loro capacità di impiegare personale adeguato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, come prescritto dal regolamento (UE) 2017/625, è gravemente compromessa. |
(7) |
Nello specifico, diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli. Le difficoltà sorgono in particolare per quanto riguarda l’esame clinico degli animali, determinati controlli sui prodotti di origine animale, sulle piante e sui prodotti vegetali nonché sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale, e le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri. |
(8) |
In conformità della legislazione dell’UE che disciplina gli scambi di animali vivi e di materiale germinale all’interno del mercato unico, segnatamente le direttive 64/432/CEE (3), 88/407/CEE (4), 89/556/CEE (5), 90/429/CEE (6), 91/68/CEE (7), 92/65/CEE (8), 2006/88/CE (9), 2009/156/CE (10) e 2009/158/CE (11) del Consiglio, le partite di animali vivi e di materiale germinale devono essere accompagnate dai certificati sanitari originali in tutti i loro movimenti tra gli Stati membri. |
(9) |
Diversi Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che danno luogo alla firma e al rilascio dei certificati ufficiali e degli attestati ufficiali originali in formato cartaceo, i quali dovrebbero accompagnare le partite di animali e di materiale germinale che vengono trasferite fra gli Stati membri o entrano nell’Unione, non possono attualmente essere effettuati conformemente alla legislazione dell’UE. |
(10) |
Pertanto dovrebbe essere temporaneamente autorizzata un’alternativa alla presentazione dei certificati e attestati ufficiali originali in formato cartaceo, tenendo conto dell’uso da parte degli utenti registrati del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (12) e dell’attuale incapacità tecnica di Traces di rilasciare certificati elettronici conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Questa alternativa dovrebbe lasciare impregiudicato l’obbligo degli operatori a norma del regolamento (UE) 2017/625 di presentare documenti originali, quando tecnicamente fattibile. |
(11) |
Alla luce di tali circostanze specifiche, dovrebbero essere adottate misure per evitare gravi rischi per la salute del personale delle autorità competenti, senza compromettere la prevenzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante derivanti da animali, piante e relativi prodotti e senza compromettere la prevenzione dei rischi per il benessere degli animali. Nel contempo dovrebbe essere garantito il corretto funzionamento del mercato unico, sulla base della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. |
(12) |
Gli Stati membri che hanno gravi difficoltà a gestire i loro sistemi di controllo esistenti dovrebbero pertanto poter applicare le misure temporanee previste dal presente regolamento nella misura necessaria alla gestione delle relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo. Gli Stati membri dovrebbero adottare quanto prima tutte le misure necessarie per porre rimedio alle gravi disfunzioni dei loro sistemi di controllo. |
(13) |
Gli Stati membri che applicano le misure temporanee previste dal presente regolamento dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625. |
(14) |
Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile per due mesi, al fine di facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali durante la crisi connessa alla COVID-19. In considerazione delle informazioni ricevute da vari Stati membri, che suggeriscono che le misure temporanee debbano essere previste immediatamente, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.
Articolo 2
Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee stabilite dal presente regolamento informano la Commissione e gli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 3
In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da essi effettuati.
Articolo 4
I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale presenti all’autorità competente una dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. Nell’effettuare tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 5
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:
a) |
nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea; |
b) |
nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili. |
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 1ogiugno 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) C(2020) 1753 final del 16 marzo 2020.
(3) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
(4) Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).
(5) Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).
(6) Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).
(7) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).
(8) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
(9) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
(10) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
(11) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).