17.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/231 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 gennaio 2018

sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che i fondi pensione (FP) rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce il potere di esentare parzialmente o totalmente determinate classi di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.

(2)

La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli FP è quella di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore degli FP negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sugli FP è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.

(3)

Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere e verificare le informazioni necessarie sugli FP che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi è opportuno garantire trasparenza informando i soggetti dichiaranti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (3).

(4)

Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere il potere di raccogliere le informazioni necessarie sugli FP attraverso l'autorità nazionale competente (ANC) interessata che già raccoglie i dati sugli FP, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale.

(5)

Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito, il «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza.

(6)

Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

(7)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito, gli «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. L'articolo 5 dello statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro.

(8)

Sebbene il presente regolamento sia principalmente rivolto agli FP, informazioni complete sulle attività degli FP potrebbero non essere nella diretta disponibilità degli FP e dunque la BCN competente può includere i gestori dei fondi pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione.

(9)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE.

(10)

Entro il 2022, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare meriti e benefici: a) di una riduzione dei termini per la trasmissione dei dati sulle attività da parte dei soggetti dichiaranti a cinque settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono; e (b) di una estensione dell'ambito degli obblighi di segnalazione statistica per includere la segnalazione dei singoli prestiti da parte degli FP, tenendo conto di un aumento della significatività economica dei prestiti da parte di questo settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1.

per «fondo pensione (FP)» (sottosettore S.129 del SEC 2010) si intende una società o quasi-società finanziaria che svolge come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). Un fondo pensione, come un sistema di assicurazione sociale, fornisce reddito ai pensionati e può fornire prestazioni in caso di morte o di invalidità.

Non sono compresi nella definizione:

a)

i fondi di investimento (FI) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (5);

b)

le società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (6);

c)

le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (7);

d)

le imprese di assicurazione (IA) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (8);

e)

i fondi pensione non autonomi, che non sono unità istituzionali e rimangono parte dell'unità istituzionale che li istituisce;

f)

enti di previdenza e assistenza sociale di cui al paragrafo 2.117 del SEC 2010.

2.

il termine «soggetti dichiaranti» ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

3.

il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, si considera residente nel territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;

4.

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente;

5.

per «ANC di riferimento» si intende la ACN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente;

6.

il termine «gestore del fondo pensione» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 5.185 del SEC 2010;

7.

per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli;

8.

per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività;

9.

per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività;

10.

per «operazione finanziaria» si intende un'operazione che deriva dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II;

11.

per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sul valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono negli FP residenti negli Stati membri dell'area dell'euro.

2.   Gli FP compresi fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale, a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell'articolo 7.

3.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1, ai fini della raccolta di informazioni sulle attività e le passività degli FP conformemente alla parte 3 dell'allegato I, la BCN competente può decidere che gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione includano singoli gestori di fondi residenti nel loro Stato membro. In tali casi, la BCN può garantire una deroga ad un FP collegato al gestore del fondo pensione incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione a condizione che le informazioni statistiche richieste in conformità alla parte 3 dell'allegato I siano raccolte dal rispettivo gestore del fondo pensione o dalle altre fonti disponibili. Le BCN verificano per tempo il rispetto di tale condizione al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo, di concerto con la BCE.

Articolo 3

Elenco degli FP a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco degli FP e dei gestori dei fondi pensione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di FP attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, integrate da altri FP e gestori di fondi pensione che rientrano nella definizione di FP e gestore del fondo pensione di cui all'articolo 1.

2.   Le BCN e la BCE assicurano che tale elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, supporti cartacei.

3.   Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni al soggetto dichiarante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione statistica avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica

1.   I soggetti dichiaranti forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II:

a)

su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività degli FP e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle attività trimestrali;

b)

su base annuale, le consistenze di fine anno sulle passività degli FP come minimo e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle passività annuali;

c)

su base annuale, i dati di fine anno relativi al numero degli iscritti ai sistemi pensionistici disaggregati per iscritti attivi, iscritti con pensione differita e pensionati.

2.   Le BCN ricavano stime trimestrali per le passività degli FP sulla base dei dati forniti su base annuale dai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

3.   Le BCN informano i soggetti dichiaranti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.

4.   Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi dal regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

5.   Laddove la BCN competente non abbia deciso di includere un gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, il rispettivo gestore del fondo pensione che detiene i dati che devono essere segnalati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), fornisce tali dati all'FP tempestivamente per consentire all'FP di adempiere ai suoi obblighi di segnalazione conformemente all'articolo 8. Se l'FP non ottempera ai propri obblighi di segnalazione statistica a causa della mancata comunicazione dei dati da parte del gestore del fondo all'FP, la BCN deve decidere di includere il gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie

1.   Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie sono ottenute con le modalità di seguito indicate.

a)

I soggetti dichiaranti segnalano aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCN competente, per le informazioni segnalate su base aggregata.

b)

le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dai soggetti dichiaranti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono anche seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli.

c)

Nel caso di diritti pensionistici riconosciuti dagli FP, le approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie sono ricavate:

i)

dai soggetti dichiaranti, in conformità agli orientamenti della BCN competente basati sulle migliori pratiche comuni stabilite a livello dell'area dell'euro; ovvero

ii)

dalla BCN competente sulla base dei dati forniti dagli FP.

2.   Ulteriori orientamenti relativi alla compilazione degli aggiustamenti da rivalutazione e delle operazioni finanziarie sono inseriti all'allegato II.

Articolo 6

Norme contabili

1.   Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dagli FP ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui gli FP sono tenuti a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN.

2.   Sono detratte dal valore capitale in essere dei prestiti e segnalate separatamente le cancellazioni totali e parziali determinate dalle pertinenti prassi contabili.

3.   Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.

Articolo 7

Deroghe

1.   Agli FP di piccole dimensioni possono essere concesse deroghe come di seguito indicato:

a)

Le BCN possono accordare deroghe agli FP di dimensioni più piccole in termini di attività totali, a condizione che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota di almeno l'85 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro.

b)

Fatto salvo l'articolo 13, le BCN possono accordare deroghe agli FP di dimensioni più piccole laddove le attività totali aggregate per trimestre dell'FP siano inferiori a 25 milioni di EUR o il numero dei suoi iscritti sia inferiore a 100, sulla base dell'ultimo invio di dati annuali o, per la prima segnalazione, dei dati segnalati per il 2018 nella disponibilità della competente BCN o ANC. La BCN competente garantisce che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota di almeno l'80 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro.

c)

Un FP cui è concessa una deroga ai sensi delle lettere a) o b) agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 adempie in ogni caso agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), su base annuale, a condizione che gli FP che contribuiscono al bilancio annuale aggregato rappresentino una quota di almeno il 95 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro.

d)

Un FP cui è concessa una deroga ai sensi delle lettere a) e b) segnala, come minimo, le attività totali disaggregate per titoli di debito, partecipazioni/quote di fondi di investimento ed altri conti attivi/passivi su base annuale.

e)

Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai punti da a) a c) con cadenza annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio del secondo anno civile successivo.

2.   Gli FP hanno la facoltà di rinunciare a far uso di una deroga e di ottemperare invece in maniera integrale agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all'articolo 4. Se un FP esercita tale facoltà, potrà avvalersi successivamente della deroga previo consenso della BCN interessata.

Articolo 8

Tempestività

1.   I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre dieci settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di sette settimane nel 2022.

2.   I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre venti settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di due settimane ogni anno e sarà di quattordici settimane nel 2022.

Articolo 9

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti dichiaranti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica a cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all'allegato III.

2.   Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.

Articolo 10

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, ogni soggetto dichiarante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 11

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che i soggetti dichiaranti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ente incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione definiti nell'allegato III.

Articolo 12

Prima segnalazione

1.   Le prime segnalazioni hanno inizio con i dati trimestrali sulle attività relativi al terzo trimestre 2019 e con i dati annuali sulle passività e sugli iscritti relativi al 2019. Tali dati sono segnalati in conformità all'articolo 8.

2.   Gli FP di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) segnalano i dati annuali sulle attività in conformità con tali disposizioni per il 2018 entro la fine del 2019.

3.   Al fine di ricavare stime trimestrali per le passività degli FP conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, per il 2019, le BCN utilizzano i dati annuali sulle passività nella disponibilità della BCN competente o dell'ANC di riferimento.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

Qualora una BCN accordi una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), la BCN competente assicura che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 75 % delle attività totali degli FP residenti nello Stato membro dell'area dell'euro interessato per la prima segnalazione e fino alla data entro la quale i soggetti dichiaranti devono trasmettere i dati trimestrali e annuali per il 2022 ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 14

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 gennaio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Parere espresso in data 26 settembre 2017.

(3)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(6)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(7)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).

(9)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).


ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

PARTE 1

Obblighi di segnalazione statistica generali

1.

Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono fornire, su base trimestrale, le seguenti informazioni statistiche.

a)

dati titolo per titolo, per titoli muniti di codice ISIN;

b)

dati su titoli privi di codice ISIN titolo per titolo o su base aggregata, disaggregati per categorie di strumento/scadenza e controparti;

c)

dati sulle attività diverse dai titoli, voce per voce o su base aggregata, disaggregati per categorie di strumento/scadenza e controparti.

2.

I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, in conformità alle istruzioni impartite dalla banca centrale nazionale (BCN) competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; ovvero b) operazioni finanziarie.

3.

In aggiunta, i fondi pensione (FP) residenti in uno Stato membro dell'area dell'euro devono fornire, su base annuale, dati sulle passività come specificati nell'allegato II.

4.

I dati da fornire titolo per titolo alla BCN competente sono specificati nella tabella 2.1. per i titoli muniti di codice ISIN e nella tabella 2.2. per i titoli che ne sono privi. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata trimestrale relativi alle consistenze e alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificate nelle tabelle 1a e 1c. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata annuale relativi alle consistenze e alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificati nella tabella 1b. I dati annuali da fornire relativi al numero degli iscritti ai sistemi pensionistici sono specificati nella tabella 3.

PARTE 2

Riserve dei fondi pensione

1.

Per quanto concerne le riserve dei fondi pensione, in relazione agli obblighi di segnalazione annuale di seguito elencati, ove i dati non possano essere direttamente rilevati, i soggetti dichiaranti effettuano un calcolo approssimativo in conformità agli orientamenti adottati dalla BCN competente, sulla base delle migliori pratiche che possano essere definite a livello dell'area dell'euro:

i diritti pensionistici disaggregati per sistemi a contribuzione definita e di sistemi a prestazioni definite;

aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie per tutte le disaggregazioni richieste, come evidenziato nella tabella 1b.

2.

Le BCN ricaveranno stime trimestrali sulla base dei dati forniti su base annuale dai soggetti dichiaranti.

PARTE 3

Tabelle di segnalazione

Tabella 1a

ATTIVITÀ

Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale

 

Totale

Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale)

Resto del mondo (totale)

 

IFM (S.121 + 122)

Non-IFM - Totale

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126), prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)

ATTIVITÀ (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Biglietti, monete e depositi (SEC 2010: F.21, F.22 e F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui depositi trasferibili (SEC 2010: F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titoli di credito (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 1 anno e fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Prestiti (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 1 anno e fino a 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote o partecipazioni in FCM (SEC 2010: F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni relative a soggetti diversi dai FCM (SEC 2010: F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui fondi obbligazionari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui fondi azionari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui fondi misti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui fondi immobiliari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui hedge fund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altri fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Riserve dei fondi pensione (SEC 2010: F. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui importi recuperabili da contratti di riassicurazione (F.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Strumenti finanziari derivati (SEC 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Altri conti attivi e passivi (SEC 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Attività non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 1b

PASSIVITÀ

Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base annuale  (1)

 

Totale

Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale)

Resto del mondo (totale)

 

IFM (S.121 + 122)

Non-IFM - Totale

 

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Fondi di investimento non FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126), istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (4)

PASSIVITÀ (totale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Prestiti ricevuti (SEC 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 1 anno e fino a 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titoli di debito emessi (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.5, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Riserve tecniche (SEC 2010: F.6)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Diritti pensionistici (SEC 2010: F.63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui sistemi a contribuzione definita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui sistemi a prestazioni definite (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Diritti a prestazioni non pensionistiche (SEC 2010: F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Strumenti finanziari derivati (SEC 2010: F.71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Altri conti attivi e passivi (SEC 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Patrimonio netto (ESA 2010: B.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1c

DISAGGREGAZIONE PER PAESE

Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie

Dati sulle attività da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale e dati sulle passività da fornirsi obbligatoriamente su base annuale  (5)

 

Altri residenti nell'area dell'euro (ad eccezione dei nazionali)

 

BE

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

ATTIVITÀ (totale)

Biglietti, monete e depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emesse da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ (totale)

Diritti pensionistici (SEC 2010: F. 63)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Stati membri non partecipanti

 

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

ATTIVITÀ (totale)

Biglietti, monete e depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emesse da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emesse da IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emesse da istituzioni diverse dalle IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ (totale)

Diritti pensionistici (SEC 2010: F.63)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Controparti principali al di fuori dell'UE

 

Brasile

Canada

Cina

Hong Kong

India

Giappone

Russia

Svizzera

USA

istituzioni dell'UE

Altre organizzazioni internazionali

Centri finanziari off-shore (come gruppo)

ATTIVITÀ (totale)

Biglietti, monete e depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli di debito (SEC 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ (totale)

Diritti pensionistici (SEC 2010: F.63)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2

Dati richiesti titolo per titolo

Per ciascun titolo classificato sotto le categorie «strumenti di debito», «azioni» e «quote/partecipazioni in fondi di investimento» (come definiti nell'allegato II della parte 1 alla tabella A) devono essere segnalati i dati per i campi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2. Mentre la tabella 2.1. fa riferimento a titoli con codice ISIN, la tabella 2.2 si riferisce a titoli che ne sono privi.

Tabella 2.1: Disponibilità in titoli con codice ISIN

La segnalazione dei dati per campi deve essere effettuata per ciascun titolo in conformità alle seguenti disposizioni:

1.

Sono segnalati i dati relativi al campo 1.

2.

Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4 o 3 e 4). Se si raccolgono i dati relativi al capo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b.

3.

Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:

a)

campo 5; ovvero campi 6 e 7; e

b)

campo 4; ovvero campi 2 e 3.

4.

La BCN competente ha facoltà di richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9, 10 e 11.

5.

La BCN competente garantirà che la copertura basata sui dati forniti sia il 95 % dei titoli muniti di codici ISIN ma la BCN non è tenuta ad aumentare gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione per il totale delle attività laddove siano concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7.

Campo

Titolo

1

Codice ISIN

2

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

3

Prezzo

3b

Base di quotazione

4

Ammontare complessivo al valore di mercato

5

Operazioni finanziarie

6

Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività)

7

Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività)

8

Valuta nella quale il titolo è registrato

9

Altre variazioni di volume al valore nominale

10

Altre variazioni di volume al valore di mercato

11

Investimento di portafoglio o investimento diretto

Tabella 2.2: Dati relativi a disponibilità di titoli privi di codice ISIN

I dati relativi ai campi devono essere segnalati alternativamente: a) per ciascun titolo; ovvero b) aggregando un qualsivoglia numero di titoli come un'unica voce.

Nell'ipotesi a) si applicano le seguenti regole:

1.

Sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 12, 13, 14, 15 e 17.

2.

Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4 o 3 e 4).

3.

Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:

a)

campo 5; ovvero campi 6 e 7; e

b)

campo 4; ovvero campi 2 e 3.

4.

Se si raccolgono i dati relativi al campo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b.

5.

La BCN competente può altresì richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 3b, 8, 9, 10 e 11.

Nell'ipotesi b) si applicano le seguenti regole:

1.

Sono segnalati i dati relativi ai campi 4, 12, 13, 14 e 15;

2.

Sono segnalati i dati relativi al campo 5 o ai campi 10 e 16;

3.

La BCN competente ha facoltà di richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9 e 11.

Campo

Titolo

1

Codice identificativo del titolo

2

Numero di partecipazioni o importo nominale aggregato

3

Prezzo

3b

Base di quotazione

4

Ammontare complessivo al valore di mercato

5

Operazioni finanziarie

6

Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività)

7

Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività)

8

Valuta di registrazione del titolo

9

Altre variazioni di volume al valore nominale

10

Altre variazioni di volume al valore di mercato

11

Investimento di portafoglio o investimento diretto

12

Strumento:

Titoli di debito (F.3)

Azioni ed altre partecipazioni (F.51)

di cui azioni quotate (F.511)

di cui azioni non quotate (F.512)

di cui altre partecipazioni (F.519)

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

di cui quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521)

di cui quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (F.522)

13

Data di emissione e data di scadenza per titoli di debito. Alternativamente, la disaggregazione per scadenza può essere articolata con le seguenti fasce: scadenza originaria fino a un anno, da uno a due anni, oltre due anni e scadenza residua fino a un anno, da uno a due anni, da due a cinque anni, oltre cinque anni.

14

Settore o sottosettore dell'emittente:

Autorità bancarie centrali (S.121)

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

Fondi comuni monetari (S.123)

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

Altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e fondi pensione; ausiliari finanziari; istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.125 + S.126 + S.127);

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensione (S.129)

Società non finanziarie (S.11)

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (9)

15

Paese dell'emittente

16

Aggiustamenti da rivalutazione

17

Data di frazionamento (10) e rapporto di frazionamento (11)

Tabella 3

Numero degli iscritti ai sistemi pensionistici

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base annuale - Dati di fine anno

 

Totale

 

di cui: iscritti attivi

di cui: iscritti con pensione differita

di cui: pensionati

Numero degli iscritti

 

 

 

 


(1)  Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN

(2)  Le riserve tecniche totali possono includere le riserve tecniche di assicurazione sulla vita

(3)  Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita

(4)  Diritti rilevanti solo per le famiglie (S.14)

(5)  Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN.

(6)  stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN

(7)  stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN

(8)  Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN

(9)  La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).

(10)  La data di frazionamento è la data in cui si è verificato l'ultimo frazionamento o raggruppamento azionario. I frazionamenti azionari sono operazioni che frazionano le azioni esistenti, così riducendo il prezzo dell'azione e aumentando il numero di azioni disponibili sul mercato nella stessa proporzione. I raggruppamenti azionari aumentano il prezzo dell'azione e riducono il numero di azioni disponibili sul mercato nella stessa proporzione.

(11)  Il rapporto di frazionamento è calcolato come il numero di azioni dopo il frazionamento diviso per il numero di azioni prima del frazionamento.


ALLEGATO II

DESCRIZIONI

PARTE 1

Descrizioni delle categorie di strumenti

1.

La presente tabella fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Né l'elenco dei singoli strumenti nella tavola né le corrispondenti descrizioni devono intendersi come esaustive. Le descrizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti disciplinato dal regolamento (UE) n. 549/2013 (di seguito, il «SEC 2010»).

2.

Per alcune categorie di strumenti si richiede la disaggregazione per scadenza. Si fa riferimento alla scadenza originaria, ossia la scadenza all'emissione, corrispondente al periodo di vita di uno strumento finanziario prima del quale questo non può essere rimborsato, come ad esempio per i titoli di debito, ovvero prima del quale lo strumento può essere rimborsato con una penale, come ad esempio per alcuni tipi di deposito.

3.

I crediti finanziari possono essere distinti in relazione al loro carattere negoziabile o meno. Un credito è negoziabile se la sua titolarità può essere prontamente trasferita da un'unità all'altra mediante consegna o girata o compensazione in caso di derivati finanziari. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l'effettivo scambio non costituisca una condizione essenziale per la negoziabilità.

Tabella A

Descrizione di categorie di strumenti presenti nelle attività e passività di fondi pensione

ATTIVITÀ

Categoria di strumenti

Descrizione delle caratteristiche principali

1.

Biglietti, monete e depositi

Disponibilità di banconote e monete in euro e valuta estera in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti e depositi dei fondi pensione (FP) presso istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Possono includere depositi overnight, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso, nonché crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ovvero da prestito di titoli verso garanzie in denaro [ciò si applica solo qualora la controparte sia un istituto di deposito (SEC 2010, paragrafo 5.130)].

1.1

Depositi trasferibili

I depositi trasferibili sono depositi direttamente trasferibili, su richiesta, per effettuare pagamenti verso altri operatori economici tramite mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come bonifico, addebito diretto, carta di credito o di debito, operazioni con moneta elettronica, assegno o altro mezzo analogo, senza ritardi significativi, restrizioni o penali. Depositi utilizzabili esclusivamente per prelievi in contante e/o depositi dai quali i fondi possono essere solo prelevati o trasferiti tramite un altro conto dello stesso titolare non devono essere inclusi come depositi trasferibili.

2.

Titoli di debito

Le disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili comprovanti l'esistenza di un debito, sono solitamente negoziate su mercati secondari. Possono anche essere compensate sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente.

Tale categoria di strumenti include:

disponibilità in titoli che conferiscono al titolare un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o di una somma predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita al momento dell'emissione;

prestiti che sono divenuti negoziabili su un mercato organizzato, quali ad esempio i prestiti negoziati, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l'esistenza di market-maker, e di quotazioni frequenti dell'attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto denaro-lettera. Ove tali criteri non siano soddisfatti essi dovrebbero essere classificati sotto la categoria 3 «Prestiti» (si vedano anche «prestiti negoziati» nella stessa categoria);

debiti subordinati in forma di titoli di debito (si vedano anche i «debiti subordinati nella forma di prestiti» nella categoria 3 «Prestiti»).

I titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell'acquirente temporaneo), laddove vi sia l'impegno irrevocabile a invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l'acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dall'acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.

3.

Prestiti

Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati da FP ai prenditori di fondi o prestiti rilevati da FP che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato.

Sono incluse le seguenti voci:

disponibilità in titoli non negoziabili: disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e che non possono essere scambiati su mercati secondari;

prestiti negoziati: prestiti che di fatto sono divenuti negoziabili sono classificati nella categoria prestiti purché non vi sia via prova di contrattazioni sul mercato secondario. Altrimenti essi sono classificati come titoli di debito (categoria 2);

debiti subordinati nella forma di prestiti: gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti i crediti di rango superiore sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni. A fini statistici i debiti subordinati sono classificati alternativamente come «prestiti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento. Laddove le disponibilità di un FP in tutte le forme di debiti subordinati siano identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli di debito», dato che i debiti subordinati sono costituiti in prevalenza in forma di titoli di debito piuttosto che di prestiti;

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o prestito titoli a fronte di contante a garanzia (ciò si applica solo qualora la controparte sia un istituto di deposito (SEC 2010, paragrafo 5.130)]: contropartita del contante pagato in cambio di titoli acquistati da parte dei soggetti dichiaranti ad un determinato prezzo con l'impegno irrevocabile a rivendere quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia.

Tale categoria esclude attività nella forma di depositi degli FP (inclusi nella categoria 1).

4.

Azioni e altre partecipazioni

Attività finanziarie che rappresentano la titolarità di diritti di proprietà su società o quasi società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione.

Tale categoria include azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni.

Titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste per la categoria 2 «Titoli di debito».

4.1

Azioni quotate

Titoli azionari quotati in una borsa valori. La borsa valori può essere una borsa riconosciuta o un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino.

4.2

Azioni non quotate

Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in un borsa valori.

4.3

Altre partecipazioni

Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da quelle classificate come azioni quotate e azioni non quotate.

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

Tale categoria include la disponibilità di azioni o quote emessa da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dagli FCM.

5.1

Quote o partecipazioni in FCM

Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da FCM di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

5.2

Quote e partecipazioni relative a soggetti diversi dai FCM

Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da fondi d'investimento diversi dagli FCM di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Riserve dei fondi pensione

Tale categoria di strumenti include:

crediti degli FP sui gestori dei fondi pensione come definiti nel SEC 2010, paragrafi 5.186 e 17.78;

crediti finanziari degli FP contro le imprese di riassicurazione connesse con le riserve pensionistiche (importi recuperabili da contratti di riassicurazione).

7.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari.

Tale categoria di strumenti include:

opzioni;

warrant;

future;

forward;

swap;

derivati su crediti

Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo, sono registrati nel lato dell'attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo.

Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, dovrebbero essere segnalate tali posizioni.

Tale categoria non comprende gli strumenti finanziari derivati che non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio in forza di norme nazionali.

8.

Altri conti attivi e passivi

Questa categoria rappresenta la voce residuale del lato dell'attivo di bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria, come ad esempio:

dividendi esigibili;

interessi maturati sui depositi;

interessi maturati sui prestiti;

interessi maturati sui titoli di debito;

canoni scaduti esigibili;

importi esigibili non connessi con l'attività principale dell'FP.

9.

Attività non finanziarie

Attività materiali e immateriali diverse da quelle finanziarie.

Tale categoria comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati.


PASSIVITÀ

Categoria di strumenti

Descrizione delle caratteristiche principali

10.

Prestiti ricevuti

Importi dovuti ai creditori da parte dell'FP, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili. In tale categoria sono ricompresi:

prestiti: prestiti concessi all'FP rappresentati da certificati non negoziabili o che non sono rappresentati da certificati;

pronti contro termine o operazioni analoghe a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante pagato in cambio di titoli venduti dall'FP a un determinato prezzo con l'impegno irrevocabile a riacquistare quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dall'FP in cambio di titoli trasferiti a un terzo (l'acquirente temporaneo) devono essere qui classificati laddove vi sia l'impegno irrevocabile a invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Ciò implica che l'FP assume tutti i rischi e i benefici dei titoli sottostanti nel corso dell'operazione;

contante ricevuto a garanzia in cambio del prestito di titoli: importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazioni di prestito titoli contro garanzia in contante;

contante ricevuto a garanzia in operazioni che prevedono il temporaneo trasferimento di oro a fronte della garanzia prestata.

11.

Titoli di debito emessi

Titoli emessi dall'FP diversi dalle azioni, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente.

12.

Azioni e altre partecipazioni

Si veda la categoria 4.

13.

Riserve tecniche

Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future in favore dei beneficiari.

13.1

di cui diritti pensionistici

Il capitale che l'FP detiene per fare fronte a prestazioni future erogate dai propri sistemi pensionistici.

Diritti pensionistici, di cui sistemi a contribuzione definita

Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a contribuzione definita.

In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è l'attuale valore di mercato delle attività del fondo.

Diritti pensionistici, di cui sistemi a prestazioni definite

Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a prestazioni definite.

In un sistema pensionistico a prestazioni definite il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse.

Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita (SEC 2010, paragrafo 17.59). Un sistema figurativo a contribuzione definita è simile a un sistema a contribuzione definita ma prevede il pagamento di un importo minimo garantito. I sistemi ibridi sono quei sistemi che presentano sia una componente di prestazione definita sia una componente di contribuzione definita. Un sistema viene classificato come «ibrido» perché sono presenti entrambe le componenti o perché comprende un sistema figurativo a contribuzione definita e allo stesso tempo un sistema a contribuzione definita o a prestazione definita.

13.2

Diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi

Si veda la categoria 6.

13.3

Diritti a prestazioni non pensionistiche

Si intende la differenza tra i contributi netti e le prestazioni, che rappresenta un incremento delle passività dei sistemi di assicurazione nei confronti dei beneficiari (accezione di cui al SEC 2010, paragrafo 5.187).

14.

Strumenti finanziari derivati

Si veda la categoria 7.

15.

Altri conti attivi e passivi

Si tratta della categoria residuale sul lato del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria, come ad esempio:

importi dovuti non connessi con l'attività principale dell'FP, ad esempio importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali ecc.;

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi, ad esempio pensioni, dividendi ecc.;

posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante;

importi netti dovuti a fronte del futuro regolamento di operazioni in titoli;

interessi maturati dovuti su prestiti.

16.

Patrimonio netto

Tale categoria corrisponde al saldo contabile di un conto patrimoniale (B.90) (SEC 2010, paragrafo 7.02). Le consistenze delle attività e delle passività registrate nello stato patrimoniale sono valutate di norma ai prezzi di mercato correnti alla data cui lo stato patrimoniale si riferisce. In un sistema pensionistico a prestazioni definite, tuttavia, il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse, e dunque in un sistema pensionistico a prestazioni definite il patrimonio netto può non essere pari a zero.

In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. Il patrimonio netto del fondo è sempre pari a zero.

PARTE 2

Descrizioni degli attributi titolo per titolo

Tabella B

Descrizioni degli attributi titolo per titolo

Campo

Descrizione

Codice identificativo del titolo

Un codice che identifica in modo univoco un titolo, secondo le istruzioni della BCN (ad esempio numero di identificazione della BCN, CUSIP, SEDOL). Il codice deve essere mantenuto coerente nel tempo.

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato

Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.

Prezzo

Prezzo di mercato unitario del titolo o percentuale dell'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità. Le BCN possono altresì richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione.

Base di quotazione

Indica se il titolo è quotato in percentuale o in unità.

Importo totale

Valore di mercato complessivo di un titolo. In caso di titoli negoziati in unità tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il loro prezzo unitario. Ove i titoli siano negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all'importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso come percentuale dell'importo nominale.

In linea di principio, le BCN sono tenute a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia, le BCN possono, a propria discrezione, richiedere dati esclusi gli interessi maturati.

Operazioni finanziarie

La somma degli acquisti detratte le vendite (titoli dal lato dell'attivo) o delle emissioni detratti i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrati al valore dell'operazione in euro.

Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività)

Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell'attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell'operazione.

Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività)

Il totale delle vendite (titoli sul lato dell'attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell'operazione.

Valuta di registrazione del titolo

Codice ISO o equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo.

Altre variazioni di volume al valore nominale

Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore nominale in valuta nominale/unità nominali o in euro.

Altre variazioni di volume al valore di mercato

Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore di mercato in euro.

Investimento di portafoglio o investimento diretto

La funzione dell'investimento ai sensi della classificazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti (1).

Paese dell'emittente

Residenza dell'emittente. In caso di partecipazioni/quote di fondi di investimento, il paese dell'emittente si riferisce al luogo nel quale il fondo di investimento risiede e non al luogo di residenza del gestore del fondo.

PARTE 3

Descrizioni del numero degli iscritti ai sistemi pensionistici

Tabella C

Descrizioni del numero dei membri dei sistemi pensionistici

Categoria

Descrizione

1.

Numero dei membri dei sistemi pensionistici (totale)

Il numero totale degli iscritti ai sistemi pensionistici. Tale valore è pari alla somma degli iscritti attivi, degli iscritti con pensione differita e dei pensionati.

Cfr. categorie 2, 3 e 4.

2.

di cui iscritti attivi

Il numero degli iscritti attivi al sistema pensionistico.

Un iscritto attivo è un iscritto al sistema pensionistico che versa contributi (e/o per conto di chi i contributi sono versati) e sta accumulando attività o ha maturato attività in passato e non è ancora pensionato.

3.

di cui iscritti con pensione differita

Il numero degli iscritti al sistema pensionistico con pensione differita.

Un iscritto al sistema con pensione differita è un iscritto al sistema pensionistico che non contribuisce o né matura più prestazioni del sistema, ma non ha ancora iniziato a ricevere prestazioni pensionistiche dal sistema.

4.

di cui pensionati

Il numero dei pensionati del sistema pensionistico.

Un pensionato è un iscritto al sistema pensionistico che non contribuisce o matura più prestazioni dal sistema, ma ha iniziato a ricevere prestazioni pensionistiche dal sistema.

PARTE 4

Descrizioni per settore

Il SEC 2010 fornisce lo standard relativo alla classificazione per settore. La Tabella D fornisce una descrizione dettagliata di tali settori, che le BCN devono trasporre nelle rispettive classificazioni applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti residenti nei territori degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual: Guidance for the Statistical Classification of Customers».

Tabella D

Descrizioni per settore

Settore

Descrizione

1.

IFM

Le IFM sono definite all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN (S.121), enti creditizi come definiti dal diritto dell'Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare prestiti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica (S.122).

2.

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito da unità istituzionali che sono produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113).

3.

Altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi

Gli altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e il sottosettore dei fondi pensione (S.125), comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività da unità istituzionali in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le società veicolo finanziarie di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) sono comprese nel presente sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99).

4.

FI diversi dai FCM

I FI sono definiti all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Il presente sottosettore comprende tutti gli organismi di investimento collettivi, esclusi i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per oggetto l'investimento di capitali raccolti presso il pubblico (S.124).

5.

Imprese di assicurazione

Le imprese di assicurazione (IA S.128) sono definite all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).

6.

fondi pensione

Gli FP sono definiti dall'articolo 1 del presente regolamento (S.129).

6.1.

Gestori dei fondi pensione

I gestori dei fondi pensione sono definiti dall'articolo 1 del presente regolamento.

7.

Società non finanziarie

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì quasi società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50).

8.

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie include le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128).

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISSLASF) (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130).

PARTE 5

Descrizioni delle operazioni finanziarie e degli aggiustamenti da rivalutazione

1.

Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Le operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l'effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La BCE richiede informazioni statistiche a fini di compilazione dei dati sulle operazioni finanziarie nella forma di aggiustamenti che implicano sia «riclassificazioni e altri aggiustamenti» sia «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio».

2.

Per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera. L'aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività e delle passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività e le passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute tra le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati inerenti alle operazioni. In linea di principio, gli aggiustamenti da rivalutazione comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, ma a tale proposito le prassi nazionali possono divergere.

3.

Per «cancellazioni totali/parziali» si intendono le riduzioni di valore di un prestito iscritte a bilancio nei casi in cui il credito è considerato un'attività priva di valore (cancellazione totale) o nei casi in cui si ritenga che il credito non si recupererà pienamente (cancellazione parziale). Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito a un terzo, laddove identificabili.


(1)  Indirizzo BCE/2011/23 della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO III

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla banca centrale nazionale (BCN) competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto dichiarante deve fornire alla BCN competente i dettagli di una o più persone che fungono da referenti;

d)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente;

e)

per le segnalazioni titolo per titolo, se la BCN ne fa richiesta, il soggetto dichiarante deve fornire ulteriori informazioni (ad esempio il nome dell'emittente, la data di emissione) necessarie a individuare titoli i cui codici identificativi sono errati ovvero non pubblici.

2.

Requisiti minimi per l'accuratezza:

a)

le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere rispettati (ad esempio la somma dei sottototali deve essere pari ai totali);

b)

i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;

c)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto; e;

d)

i soggetti dichiaranti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare la differenza a intervalli regolari tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento;

c)

i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.