10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


DECISIONE (UE) 2016/2220 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2016/920 del Consiglio (2), l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati («accordo») è stato firmato il 2 giugno 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

L'accordo mira a istituire un quadro completo di principi e garanzie in materia di protezione dei dati per il trasferimento di informazioni personali a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti d'America (Stati Uniti), da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione dei dati e rafforzare così la cooperazione tra le parti. Pur non costituendo di per sé la base giuridica del trasferimento delle informazioni personali verso gli Stati Uniti, l'accordo integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti.

(3)

L'Unione ha competenza su tutte le disposizioni dell'accordo. In particolare, l'Unione ha adottato la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I trasferimenti da parte degli Stati membri soggetti a graranzie adeguate sono previsti dalla lettera a) dell'articolo 37, paragrafo 1, di tale direttiva.

(4)

A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalle norme stabilite nell'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambitodi applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o 5, TFUE, né è soggetta alla loro applicazione del TFUE laddove il Regno Unito e l'Irlanda non siano vincolati da norme che disciplinano le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite dall'accordo.

(5)

A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite dall'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o 5, TFUE, né è soggetta alla loro applicazione.

(6)

Le notifiche ai sensi dell'articolo 27 dell'accordo per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda o la Danimarca dovrebbero essere effettuate nel rispetto dello status di tali Stati membri ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e in stretta consultazione congli stessi.

(7)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 12 febbraio 2016 (4).

(8)

È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo (5).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)  Approvazione del 1o dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/920 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(4)   GU C 186 del 25.2.2016, pag. 4.

(5)  La data di entrata in vigore dell'accordo per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.