27.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/1


REGOLAMENTO (UE) N. 472/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi globale senza precedenti che ha colpito il mondo a partire dal 2007 ha pregiudicato gravemente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha determinato un forte deterioramento del disavanzo pubblico e del debito degli Stati membri, inducendo alcuni di essi a cercare assistenza finanziaria al di fuori del quadro dell'Unione e al suo interno.

(2)

L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3)

È opportuno che il diritto dell’Unione preveda la piena coerenza tra il quadro di sorveglianza multilaterale dell’Unione stabilito dal TFUE e le condizioni politiche cui è eventualmente soggetta l'assistenza finanziaria. L'integrazione economica e finanziaria di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli la cui moneta è l'euro, impone una sorveglianza più rigorosa per prevenire che uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà sotto il profilo della stabilità finanziaria contagi il resto della zona euro e più in generale l'Unione.

(4)

È opportuno che l’intensità della sorveglianza economica e di bilancio sia commisurata e proporzionata alla gravità delle difficoltà finanziarie incontrate e tenga nel debito conto la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta, che può variare da un semplice sostegno precauzionale sulla base delle condizioni di ammissibilità fino a un programma completo di aggiustamento macroeconomico subordinato a condizioni politiche rigorose. Qualsiasi programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbe tener conto del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

(5)

Uno Stato membro la cui moneta è l’euro dovrebbe essere soggetto a una sorveglianza rafforzata a norma del presente regolamento se è colpito, o rischia di essere colpito, da gravi difficoltà finanziarie, al fine di garantire un rapido ritorno alla normalità e di proteggere gli altri Stati membri della zona euro da potenziali ripercussioni negative. Tale sorveglianza rafforzata dovrebbe essere proporzionata alla gravità dei problemi e adeguata di conseguenza. Essa dovrebbe comprendere un accesso più ampio alle informazioni necessarie per monitorare in modo ravvicinato la situazione economica, fiscale e finanziaria e la presentazione di relazioni periodiche alla commissione competente del Parlamento europeo e al comitato economico e finanziario (CEF) o a qualsiasi sottocomitato che questo designi a tal fine. I medesimi meccanismi di sorveglianza dovrebbero applicarsi agli Stati membri che chiedono di essere assistiti a titolo precauzionale da uno o diversi altri Stati membri o paesi terzi, mediante il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), il Meccanismo europeo di stabilità (MES), il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) o un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale il Fondo monetario internazionale (FMI).

(6)

Lo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata dovrebbe inoltre adottare misure volte ad affrontare le cause o potenziali cause delle proprie difficoltà. A tal fine dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni ad esso rivolte nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli eccessivi squilibri macroeconomici.

(7)

È opportuno rafforzare decisamente la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico. A causa della portata generale di quest'ultimo, è opportuno sospendere o eventualmente snellire gli altri procedimenti di sorveglianza economica e di bilancio per la sua durata, onde assicurare una sorveglianza coerente delle politiche economiche ed evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione. Tuttavia, al momento di elaborare il programma di aggiustamento macroeconomico, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le raccomandazioni rivolte allo Stato membro nella procedura per i disavanzi eccessivi o nella procedura per gli eccessivi squilibri macroeconomici.

(8)

La sfida posta dalla frode ed evasione fiscale si è aggravata considerevolmente. La globalizzazione dell'economia, gli sviluppi tecnologici, l'internazionalizzazione della frode e la conseguente interdipendenza degli Stati membri evidenziano i limiti di approcci rigorosamente nazionali e rafforzano la necessità di un'azione comune.

(9)

I problemi presentati dalla frode ed evasione fiscale negli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico dovrebbero essere affrontati migliorando la riscossione di imposte in detti Stati membri e rafforzando la cooperazione fra le amministrazioni erariali nell'Unione e negli Stati terzi.

(10)

È opportuno stabilire norme atte a rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e ad assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità. Il parlamento di uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico o a sorveglianza rafforzata dovrebbe essere tenuto informato conformemente alle norme e alla prassi nazionali.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali e le organizzazioni della società civile nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di assistenza finanziaria conformemente alle norme e alla prassi nazionali.

(12)

Prima che sia adottata una decisione del Consiglio relativa a un programma di aggiustamento macroeconomico a norma del presente regolamento, gli organi competenti del MES e del FESF dovrebbero avere l'opportunità di discutere dell'esito di negoziati fra la Commissione — che agisce per conto del MES o del FESF, in collegamento con la Banca centrale europea (BCE) e, se del caso, con l'FMI — e lo Stato membro beneficiario in merito alle possibili condizioni strategiche accluse al programma di assistenza finanziaria di detto Stato membro. I memorandum d'intesa che definiscono in dettaglio le condizioni alle quali è concessa l'assistenza finanziaria devono essere adottati conformemente al trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità e all'accordo quadro del FESF.

(13)

Salvo ove diversamente stabilito, i riferimenti all'assistenza finanziaria nel presente regolamento dovrebbero includere anche il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale e i crediti per la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie.

(14)

La decisione della Commissione di sottoporre a sorveglianza rafforzata uno Stato membro a norma del presente regolamento dovrebbe essere presa in stretta cooperazione con il CEF, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (denominate collettivamente «AEV») e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (6). La Commissione dovrebbe cooperare con il CEF anche al momento di decidere se prorogare la sorveglianza rafforzata.

(15)

A seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato o, se del caso, a motivo di situazioni economiche eccezionali, la Commissione può raccomandare di ridurre o cancellare eventuali depositi fruttiferi in essere, depositi non fruttiferi in essere o ammende imposti dal Consiglio nell'ambito della parte preventiva o correttiva del patto di stabilità e crescita nei confronti di uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico.

(16)

L'accesso alle informazioni sui lavori preparatori intrapresi prima dell'adozione di una raccomandazione a norma del presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7).

(17)

Qualora una decisione sia adottata a norma del presente regolamento nei confronti di uno Stato membro che non rispetta gli obblighi previsti nel suo programma di aggiustamento macroeconomico e gli eventi e le analisi dimostrino chiaramente la necessità di un meccanismo che assicuri il rispetto degli obblighi nei confronti dei suoi creditori e la stabilizzazione della sua situazione economica e finanziaria, la Commissione è invitata a formulare proposte volte all'adozione di un siffatto meccanismo.

(18)

È opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare raccomandazioni sull'adozione di misure correttive a carattere precauzionale e sulla predisposizione di un programma di aggiustamento macroeconomico, il potere di approvare i programmi di aggiustamento macroeconomico, il potere di adottare decisioni sulle principali condizioni che il MES o il FESF progettano di inserire a titolo precauzionale fra quelle richieste per la concessione dell'assistenza finanziaria, per i crediti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o per ogni strumento finanziario concordato nell'ambito del MES e il potere di raccomandare l'adozione di misure correttive agli Stati membri nell'ambito della sorveglianza post-programma. Tali poteri rivestono particolare rilevanza per la politica di coordinamento economico degli Stati membri che, a norma dell'articolo 121 TFUE, deve svolgersi nell'ambito del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa le disposizioni volte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel caso in cui tali Stati membri:

a)

si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con potenziali ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro, o

b)

richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), dal fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) o da altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti quali il Fondo monetario internazionale (FMI).

2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche.

3.   Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

4.   Nell'applicare il presente regolamento il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri rispettano appieno l'articolo 152 TFUE. Nell'applicazione del presente regolamento e delle raccomandazioni adottate a norma dello stesso, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri tengono in conto le norme e la prassi nazionali e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, l'applicazione del presente regolamento e di tali raccomandazioni non pregiudica il diritto di negoziare, concludere e far rispettare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto nazionale.

Articolo 2

Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata

1.   La Commissione può decidere di sottoporre a sorveglianza rafforzata uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, con probabili ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro.

Nel valutare se uno Stato membro rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria, la Commissione utilizza parametri quali il meccanismo di allerta istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (8), o, se disponibile, il più recente esame approfondito. La Commissione procede altresì a una valutazione completa, tenendo conto, in particolare, delle condizioni di credito praticate allo Stato membro in questione, del piano di rimborso dei suoi obblighi debitori, della solidità del sua situazione di bilancio, della sostenibilità a lungo termine delle sue finanze pubbliche, della rilevanza del suo carico debitorio e del rischio che gravi tensioni nel suo settore finanziario o nella sua situazione di bilancio si ripercuotano sul settore finanziario di altri Stati membri.

Allo Stato membro interessato è data l'opportunità di pronunciarsi prima che la Commissione adotti la propria decisione di sottoporre a sorveglianza rafforzata detto Stato membro. Ogni sei mesi la Commissione decide se prorogare la sorveglianza rafforzata a detto Stato membro.

2.   Nel caso in cui la Commissione decida di sottoporre uno Stato membro a sorveglianza rafforzata a norma del paragrafo 1, informa debitamente lo Stato membro interessato dei risultati della valutazione e ne dà formale comunicazione alla Banca centrale europea (BCE) nella sua veste di autorità di vigilanza, alle AEV interessate e, di conseguenza, al CERS.

3.   Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o da un'altra istituzione finanziaria pertinente, quale l'FMI, la Commissione sottopone a sorveglianza rafforzata detto Stato membro.

La Commissione rende pubblica ogni decisione presa a norma del paragrafo 1 e del presente paragrafo.

4.   Il paragrafo 3 non si applica a uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale sotto forma di una linea di credito che non è subordinata all’adozione di nuove misure politiche da parte di detto Stato membro, sempre che tale linea di credito non sia utilizzata.

5.   La Commissione pubblica a fini informativi un elenco degli strumenti che forniscono l'assistenza finanziaria precauzionale di cui al paragrafo 3 e lo aggiorna onde tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MESF, del MES, del FESF o di un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente.

Articolo 3

Sorveglianza rafforzata

1.   Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, previa consultazione e in collaborazione con la Commissione e d'intesa con la BCE, le AEV, il CERS ed eventualmente l'FMI, misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà. Nel far ciò lo Stato membro tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (9), del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (10), o del regolamento (UE) n. 1176/2011 relative, tra l'altro, ai suoi programmi di riforma e piani di stabilità nazionali.

La Commissione informa delle misure di cui al primo comma la commissione competente del Parlamento europeo, il CEF, il Gruppo di lavoro «Eurogruppo» e, se del caso, in base alla prassi nazionali, il parlamento dello Stato membro interessato.

2.   Il più attento monitoraggio della situazione finanziaria di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (11), si applica a uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a prescindere dall’esistenza di un disavanzo eccessivo in tale Stato membro. La relazione redatta a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento è presentata a cadenza trimestrale.

3.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1:

a)

comunica alla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza e, se del caso, alle AEV competenti, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, che comprendono l'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b) del presente paragrafo;

b)

effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;

c)

deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;

d)

comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.

Sulla base dell'analisi dei risultati delle prove da stress e delle analisi di sensibilità di cui alla lettera a) del primo comma, e tenuto conto delle conclusioni della valutazione dei pertinenti indicatori del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1176/2011, la BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, e le competenti AEV predispongono, in collaborazione con il CERS, una valutazione delle potenziali vulnerabilità del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione con la frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.

4.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 3:

a)

comunica alla Commissione, alla BCE, e, se del caso, alle competenti AEV, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'andamento del proprio sistema finanziario, comprendenti un'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità, eseguite a norma della lettera b);

b)

effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la capacità di resistenza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE, d'intesa con le competenti AEV e con il CERS, e condivide i risultati dettagliati con tali autorità;

c)

deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua capacità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;

d)

comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici conformemente al regolamento (UE) n. 1176/2011.

La Commissione, la BCE e le competenti AEV considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati.

5.   La Commissione, d’intesa con la Banca centrale europea e con le AEV pertinenti e, se del caso, con l'FMI, effettua missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata per verificare i progressi realizzati da detto Stato membro nell’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure.

Le missioni di verifica di cui al primo comma sostituiscono i controlli in loco previsti dall’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1467/97.

6.   Nella preparazione della valutazione di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto dei risultati di ogni esame approfondito ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011, compresa la valutazione degli effetti di ricaduta delle politiche economiche nazionali sullo Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

7.   Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 5, la Commissione giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione economica e finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico.

Il Consiglio può decidere di rendere pubbliche le sue raccomandazioni.

8.   Se una raccomandazione di cui al paragrafo 7 è resa pubblica:

a)

la commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni;

b)

il Parlamento dello Stato membro interessato può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni;

c)

il Consiglio informa tempestivamente la commissione competente del Parlamento europeo circa i contenuti della raccomandazione.

9.   Nel corso del processo di sorveglianza rafforzata, la commissione competente del Parlamento europeo e il parlamento dello Stato membro interessato possono invitare rappresentanti della Commissione, della BCE e dell'FMI a partecipare a un dialogo economico.

Articolo 4

Relazioni nel caso di sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie

Gli Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata o a un programma di aggiustamento macroeconomico che ricevano un sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle proprie istituzioni finanziarie inviano con cadenza semestrale una relazione al CEF sulle condizioni imposte a tali istituzioni finanziarie, incluse le condizioni relative alle retribuzioni dei dirigenti. La relazione inviata da tali Stati membri indica anche le condizioni alle quali è fornito il credito all'economia reale.

Articolo 5

Informazione in merito alle richieste di assistenza finanziaria previste

Uno Stato membro che intende richiedere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MES, dal FESF o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale l'FMI, informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del gruppo di lavoro «Eurogruppo», il commissario per gli affari economici e monetari e il Presidente della BCE.

Dopo aver ricevuto una valutazione della Commissione, il gruppo di lavoro «Eurogruppo» svolge un dibattito sulla richiesta in corso, per esaminare, tra l'altro, le possibilità offerte dai vigenti strumenti finanziari dell'Unione o della zona euro prima che lo Stato membro interessato si rivolga a potenziali prestatori.

Uno Stato membro che intende richiedere l'assistenza finanziaria del MESF informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del CEF, il commissario per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE.

Articolo 6

Valutazione della sostenibilità del debito pubblico

Qualora uno Stato membro richieda l’assistenza finanziaria del MESF, del MES o del FESF, la Commissione valuta, d’intesa con la BCE e, ove possibile, con l'FMI, la sostenibilità del debito pubblico di detto Stato membro e le sue necessità di finanziamento effettive o potenziali. La Commissione trasmette tale valutazione al Gruppo di lavoro «Eurogruppo», qualora l'assistenza finanziaria debba essere concessa a carico del MES o del FESF, e al CEF qualora debba essere concessa a carico dell'EFSM.

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati della relazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3, paragrafo 3, nonché di ogni attività di vigilanza esercitata ai sensi della lettera b) dell'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e di ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.

La Commissione rende pubblico lo scenario macroeconomico, compreso lo scenario di crescita, i parametri sottesi alla valutazione della sostenibilità del debito pubblico dello Stato membro interessato e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica.

Articolo 7

Programma di aggiustamento macroeconomico

1.   Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.

2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede assistenza finanziaria a norma del paragrafo 1.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.

3.   Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi, la Commissione deve garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico.

4.   La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione informa ogni tre mesi il CEFin merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

La Commissione informa oralmente il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.

5.   La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.

6.   Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontariamente la loro esposizione complessiva.

7.   Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 4 metta in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma. Nella proposta la Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dal controllo dello Stato membro in questione.

Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

Se viene adottata una decisione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.

8.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti composti da membri provenienti da altri Stati membri e altre istituzioni dell'Unione o da istituzioni internazionali pertinenti. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità in merito all'attuazione del programma.

Il programma di aggiustamento macroeconomico, con l'indicazione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento, è reso pubblico.

Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pubblico.

9.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.

10.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.

11.   Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

12.   Il presente articolo non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico.

La Commissione predispone a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui al primo comma e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES.

In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES o il FESF prevedono di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.

Articolo 8

Coinvolgimento delle parti sociali e della società civile

Nella preparazione dei suoi progetti dei programmi di aggiustamento macroeconomico, uno Stato membro consulta le parti sociali e le organizzazioni della società civile interessate al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito ai relativi contenuti.

Articolo 9

Misure di salvaguardia delle entrate fiscali

Ove necessario, uno Stato membro adotta, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE e, se del caso, l'FMI, misure volte a rafforzare l'efficienza e l'efficacia della riscossione tributaria e della lotta contro la frode e l'evasione, al fine di incrementare le proprie entrate fiscali.

Articolo 10

Coerenza con il Patto di stabilità e crescita

1.   Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del presente regolamento, è esonerato dal presentare il suo programma di stabilità ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1466/97, e integra il contenuto di tale programma di stabilità nel suo programma di aggiustamento macroeconomico.

2.   Qualora uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico sia anche soggetto a una raccomandazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o a una decisione di intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE per la correzione di un disavanzo eccessivo:

a)

è esonerato dal presentare, ove appropriato, le relazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97;

b)

gli obiettivi di bilancio annuali di ogni programma di aggiustamento macroeconomico sono integrati nella raccomandazione o nella decisione di intimazione a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 e, qualora lo Stato membro interessato sia oggetto di una decisione di intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, le misure volte al conseguimento di tali obiettivi nel programma di aggiustamento macroeconomico sono integrate nella decisione di intimazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97;

c)

riguardo all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento è esonerato dalla sorveglianza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e dall'attività di monitoraggio che accompagna tutte le decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 11

Coerenza con il regolamento (UE) n. 1176/2011

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, il regolamento (UE) n. 1176/2011 non gli si applica per la durata di tale programma, salvo se gli indicatori del quadro di valutazione stabilito nel regolamento(UE) n. 1176/2011 sono incorporati nel monitoraggio di tale programma.

Articolo 12

Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, è esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per la durata di tale programma.

Articolo 13

Coerenza con il regolamento (UE) n. 473/2013

Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, il regolamento (UE) n. 473/2013 non gli si applica per la durata di tale programma, ad eccezione degli articoli da 1 a 5 e da 13 a 18 di tale regolamento.

Articolo 14

Sorveglianza post-programma

1.   Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

2.   Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e fornisce le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.

3.   La Commissione effettua, d’intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Con cadenza semestrale essa comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.

La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.

4.   Il Consiglio, su proposta delle Commissione, può raccomandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

5.   Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sul monitoraggio post-programma.

Articolo 15

Votazione in seno al Consiglio

Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui al presente regolamento e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo comma s'intende quella calcolata conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE.

Articolo 16

Applicazione agli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria

Gli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria il 30 maggio 2013 sono soggetti al presente regolamento a decorrere da tale data.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 14 gli Stati membri già soggetti a sorveglianza post-programma il 30 maggio 2013 sono sottoposti alle norme, alle condizioni e alle procedure valevoli per la sorveglianza post-programma applicabili all'assistenza finanziaria di cui beneficiano.

Articolo 18

Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo può invitare rappresentanti del Consiglio e della Commissione ad avviare un dialogo sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Relazioni

Entro il 1o gennaio 2014 e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione pubblica tale relazione.

Le relazioni di cui al primo comma valutano tra l'altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento;

b)

i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza sostenuta dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE;

c)

il contributo del presente regolamento al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 141 del 17.5.2012, pag. 7.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(6)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(8)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(9)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(10)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(11)  Cfr. la pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.