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27.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2013
che autorizza la Germania a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di alcune varietà di canapa incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2013) 4702]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2013/404/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 18,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità alla direttiva 2002/53/CE, la Commissione ha iscritto alcune varietà di canapa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2) stabilisce all’articolo 39 che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (3) stabilisce all’articolo 40, paragrafo 3, che se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato dal regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l’autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma della direttiva 2002/53/CE. |
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(4) |
Il 15 novembre 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola, perché il loro tenore di THC è risultato per la seconda campagna consecutiva superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %. |
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(5) |
Sulla base di quanto precede, occorre concedere l’autorizzazione richiesta dalla Germania. |
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(6) |
Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, la Germania è tenuta ad informare la Commissione qualora decida di avvalersi dell’autorizzazione concessa con la presente decisione. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania è autorizzata a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola in qualsiasi parte del proprio territorio.
Articolo 2
La Germania notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvale dell’autorizzazione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).