27.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

che autorizza la Germania a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di alcune varietà di canapa incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 4702]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2013/404/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla direttiva 2002/53/CE, la Commissione ha iscritto alcune varietà di canapa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2) stabilisce all’articolo 39 che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (3) stabilisce all’articolo 40, paragrafo 3, che se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato dal regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l’autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma della direttiva 2002/53/CE.

(4)

Il 15 novembre 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola, perché il loro tenore di THC è risultato per la seconda campagna consecutiva superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.

(5)

Sulla base di quanto precede, occorre concedere l’autorizzazione richiesta dalla Germania.

(6)

Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, la Germania è tenuta ad informare la Commissione qualora decida di avvalersi dell’autorizzazione concessa con la presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola in qualsiasi parte del proprio territorio.

Articolo 2

La Germania notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvale dell’autorizzazione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).