21.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2012

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata

[notificata con il numero C(2012) 5364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/481/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

Poiché le sostanze chimiche impiegate nella produzione della carta stampata potrebbero limitare la riciclabilità dei prodotti di carta stampata e causare danni ambientali o alla salute umana, è opportuno fissare dei criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «carta stampata».

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «carta stampata» comprende tutti i prodotti di carta stampata il cui peso è costituito almeno per il 90 % di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione di libri, cataloghi, blocchi per annotazioni, opuscoli o formulari il cui peso è costituito almeno per l’80 % di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi componente cartacea del prodotto di carta stampata finito è considerata parte del prodotto di carta stampata.

2.   Gli inserti fissati al prodotto stampato (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione. Gli inserti non fissati al prodotto di carta stampata (ad esempio volantini, adesivi rimovibili) ma venduti o forniti con esso, soddisfano i requisiti di cui all’allegato della presente decisione solamente se si intende apporvi il marchio Ecolabel UE.

3.   Il gruppo di prodotti «carta stampata» non comprende:

a)

tessuto-carta stampato;

b)

prodotti di carta stampata per imballaggio e confezionamento;

c)

cartelline, buste, raccoglitori ad anelli.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«libri», i prodotti di carta stampata rilegati a filo e/o a colla con copertina rigida o morbida, come libri scolastici, narrativa e saggistica, taccuini, quaderni, taccuini con rilegatura ad anelli, relazioni, calendari con copertina, manuali e libri in brossura. Sono esclusi i periodici, i fascicoli, le riviste, i cataloghi pubblicati a cadenza regolare e le relazioni annuali;

2)

«materiali di consumo», i prodotti chimici utilizzati nel processo di stampa, patinatura e finitura, atti ad essere consumati, distrutti, dissipati, dispersi o neutralizzati. I materiali di consumo includono prodotti come inchiostri da stampa e tinture, toner, vernici per sovrastampa, vernici, adesivi, agenti di lavaggio e soluzioni di bagnatura;

3)

«cartellina», un contenitore pieghevole o una copertina per fogli sciolti. Le cartelline includono prodotti come separatori, portadocumenti, cartelline semplici, cartelle sospese, scatole di cartone, cartelline a tre lembi;

4)

«solvente organico alogenato», un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;

5)

«inserto», un foglio o una sezione supplementare, stampato in maniera indipendente dal prodotto di carta stampata, che è inserito tra le pagine di un prodotto di carta stampata e può essere rimosso (inserto sciolto) oppure è rilegato insieme alle pagine del prodotto di carta stampata ed è pertanto parte integrante dello stesso (inserto fisso). Gli inserti comprendono annunci pubblicitari su più pagine, opuscoli, fascicoli, cartoline di risposta o altro materiale promozionale;

6)

«giornale», una pubblicazione quotidiana o settimanale che riporta notizie ed è stampata su carta da giornale ottenuta da pasta da carta e/o da carta recuperata di grammatura compresa tra 40 e 65 g/m2;

7)

«elementi non cartacei», tutte le parti di un prodotto di carta stampata che non consistono in carta, cartone o substrati a base di carta;

8)

«imballaggio», tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione;

9)

«prodotto di carta stampata», un prodotto ottenuto dal trattamento di un materiale per la stampa. Il trattamento consiste nella stampa su carta. Oltre alla stampa, il trattamento può includere la finitura, ad esempio la piegatura, l’impressione, il taglio o l’assemblaggio, mediante colla, rilegatura, rilegatura a filo. I prodotti di carta stampata comprendono giornali, materiale pubblicitario e bollettini, periodici, cataloghi, libri, opuscoli, fascicoli, blocchi per annotazioni, manifesti, fogli sciolti, biglietti da visita ed etichette;

10)

«stampa» (o processo di stampa), un processo in cui un materiale per la stampa è trasformato in prodotto di carta stampata. La stampa include le operazioni di prestampa, stampa e post stampa;

11)

«riciclaggio», qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

12)

«composto organico volatile» (COV), qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;

13)

«agenti di lavaggio», (a volte denominati anche agenti detergenti o detergenti): a) sostanze chimiche liquide utilizzate per lavare le forme di stampa, sia separate (off-press) sia integrate (in-press), e le macchine da stampa per eliminare gli inchiostri, la polvere di carta e prodotti analoghi; b) detergenti per macchine da finitura e macchine da stampa, come detergenti per eliminare i residui di adesivi e vernici; c) detergenti per inchiostro da stampa utilizzati per eliminare gli inchiostri da stampa secchi. Gli agenti di lavaggio non comprendono i detergenti per la pulizia di altre parti della macchina da stampa o per la pulizia di altre macchine che non siano le macchine da stampa e le macchine da finitura;

(14)

«scarti cartacei», carta generata nei processi di stampa e finitura, oppure durante la rifilatura e il taglio, oppure durante le prime tirature in stamperia e in legatoria, che non fa parte del prodotto di carta stampata finito.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di carta stampata deve rientrare nel gruppo di prodotti «carta stampata» definito all’articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «carta stampata» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «carta stampata» per scopi amministrativi è «028».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri sono volti in particolare a promuovere l’efficienza ambientale della disinchiostrabilità e riciclabilità per prodotti di carta stampata, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili, la diminuzione o la prevenzione di rischi per l’ambiente e per la salute umana in relazione all’uso di sostanze pericolose. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti di carta stampata a ridotto impatto ambientale.

CRITERI

Tali criteri sono stabiliti per ognuno dei seguenti aspetti:

1)

substrato

2)

sostanze e miscele escluse o limitate

3)

riciclabilità

4)

emissioni

5)

rifiuti

6)

energia

7)

formazione

8)

idoneità all’uso

9)

informazioni sul prodotto

10)

informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE).

I criteri 1, 3, 8, 9 e 10 si applicano al prodotto di carta stampata finito.

Il criterio 2 si applica sia agli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata, sia al processo di stampa, patinatura e finitura degli elementi cartacei.

I criteri 4, 5, 6 e 7 si applicano al processo di stampa, patinatura e finitura dei soli elementi cartacei.

Tali criteri si applicano a tutti i processi in oggetto che hanno luogo nel o negli impianti di fabbricazione del prodotto di carta stampata. Se vi sono processi di stampa, patinatura e finitura impiegati esclusivamente per prodotti recanti il marchio Ecolabel, i criteri 2, 4, 5, 6 e 7 si applicano solo a tali processi.

I criteri ecologici non riguardano il trasporto di materie prime, materiali di consumo e prodotti finiti.

Requisiti in materia di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Tutti i processi di stampa che interessano il prodotto di carta stampata soddisfano i criteri. Pertanto anche le parti del prodotto stampate da parte di un subfornitore soddisfano i requisiti inerenti alla stampa. La richiesta include un elenco di tutte le tipografie e dei subfornitori coinvolti nella produzione della carta stampata nonché la loro dislocazione geografica.

Il richiedente fornisce un elenco dei prodotti chimici utilizzati nella tipografia per la fabbricazione dei prodotti di carta stampata. Tale requisito si applica a tutti i materiali di consumo utilizzati durante i processi di stampa, patinatura e finitura. L’elenco fornito dal richiedente include la quantità, la funzione e i riferimenti dei fornitori di tutti i prodotti chimici usati, congiuntamente alla scheda dati di sicurezza, realizzata in conformità con la direttiva 2001/58/CE della Commissione (1).

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la richiesta.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare controlli indipendenti.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)

Criterio 1 —   Substrato

a)

Il prodotto di carta stampata è stampato soltanto su carta che riporta il marchio Ecolabel UE, come stabilito nella decisione 2011/333/UE della Commissione (2).

b)

Se si utilizza carta da giornale, il prodotto di carta stampata è stampato solo su carta che riporta il marchio Ecolabel, come stabilito nella decisione 2012/448/UE della Commissione (3).

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce le specifiche dei prodotti di carta stampata interessati, inclusi la denominazione commerciale, le quantità e il peso/m2 della carta usata. L’elenco comprende anche i nomi dei fornitori della carta utilizzata. Il richiedente fornisce una copia di una certificazione Ecolabel UE valida per la carta impiegata.

Criterio 2 —   Sostanze e miscele escluse o limitate

a)   Sostanze e miscele pericolose

I materiali di consumo che potrebbero essere presenti nel prodotto di carta stampata finito e che contengono sostanze e/o miscele cui si applicano i criteri di classificazione delle indicazioni di pericolo o frasi di rischio dell’elenco sotto riportato, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5) o sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), non possono essere utilizzati nelle operazioni di stampa, patinatura e finitura del prodotto di carta stampata finito.

Tale requisito non si applica al toluene usato in processi di stampa in rotocalco, dove sia attivo un sistema a ciclo chiuso o incapsulato o un sistema di recupero o un sistema equivalente, finalizzato al controllo e al monitoraggio di emissioni fuggitive con un’efficienza di recupero pari almeno al 92 %. Anche vernici UV e inchiostri UV classificati come H412/R52-53 sono esenti dal requisito in oggetto.

Gli elementi non cartacei (fino al 20 % del peso, come specificato all’articolo 1) che sono parte del prodotto di carta finito non possono contenere le sostanze summenzionate.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio

Indicazione di pericolo (7)

Frase di rischio (8)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

R60; R61; R60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R60-R63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61-R62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20; R68/21; R68/22

H372 L’esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi

R48/25; R48/24; R48/23

H373 L’esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, che diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) in modo tale che il pericolo individuato non si applichi più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze e le miscele a cui si applicano, o possono applicarsi, le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui sopra, o che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di cui sopra nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all’articolo 57, lettera d), e) o f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non possono superare lo 0,1 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: per sostanze che non sono ancora state classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, il richiedente prova che tali criteri sono soddisfatti fornendo i) una dichiarazione da cui si evince che gli elementi non cartacei che sono parte del prodotto finito non contengono una concentrazione superiore ai limiti autorizzati delle sostanze cui fanno riferimento tali criteri; ii) una dichiarazione da cui si evince che i materiali di consumo che potrebbero essere rinvenuti nel prodotto di carta stampata finito e utilizzati per operazioni di stampa, patinatura e finitura non contengono le sostanze cui fanno riferimento questi criteri in concentrazione superiore ai limiti autorizzati; iii) un elenco di tutti i materiali di consumo utilizzati nella stampa, nella patinatura e nella finitura dei prodotti di carta stampata. L’elenco include la quantità, la funzione e i riferimenti dei fornitori di tutti i materiali di consumo utilizzati nel processo di produzione.

Il richiedente dimostra la conformità a questo criterio fornendo una dichiarazione sulla non-classificazione di ogni singola sostanza nelle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui all’elenco summenzionato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò può essere determinato, come minimo, in base alle informazioni che rispondono alle prescrizioni elencate nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale dichiarazione è supportata da informazioni riassuntive delle caratteristiche rilevanti associate alle indicazioni di pericolo di cui all’elenco summenzionato, con un livello di dettaglio specificato nelle sezioni 10, 11 e 12 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza).

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere reperite tramite mezzi alternativi alle prove, ad esempio ricorrendo a metodi alternativi come metodi in vitro, modelli di relazioni quantitative struttura-attività o all’utilizzo di raggruppamenti o del metodo del read-across (riferimenti incrociati) conformemente all’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si incoraggia espressamente a condividere informazioni rilevanti.

Le informazioni fornite si riferiscono alle forme o agli stati fisici della sostanza o delle miscele utilizzate nel prodotto finito.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento REACH, esentate dall’obbligo di registrazione in base all’articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), un’apposita dichiarazione sarà sufficiente per soddisfare le prescrizioni di cui sopra.

Il richiedente fornisce la documentazione pertinente sull’efficienza di recupero del sistema a ciclo chiuso/incapsulato o di un sistema di recupero o equivalente impiegato in relazione all’uso di toluene nei processi di stampa in rotocalco.

b)   Sostanze elencate in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all’articolo 6, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 66/2010, riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: l’elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e inserite nell’elenco delle sostanze candidate in conformità all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all’elenco alla data della domanda.

Il richiedente dimostra la conformità a tale criterio fornendo dati sulla quantità delle sostanze utilizzate per la stampa dei prodotti di carta stampata e una dichiarazione che attesti che le sostanze di cui al suddetto criterio non sono presenti nel prodotto finito oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione va specificata nelle schede dati di sicurezza in conformità all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

c)   Biocidi

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410/R50-53 o H411/R51-53, a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE del Consiglio (9) o del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono autorizzati soltanto a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) inferiore a 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF), determinato sperimentalmente, non superiore a 100.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce copie delle schede dati di sicurezza dei materiali per tutti i biocidi usati nelle diverse fasi di produzione, congiuntamente alla documentazione della concentrazione dei biocidi nel prodotto finito.

d)   Agenti di lavaggio

Gli agenti di lavaggio impiegati per la pulizia nei processi di stampa e/o in sottoprocessi e che contengono idrocarburi aromatici sono ammessi solo se sono in conformità con il punto 2, lettera b), e se è rispettata una delle seguenti condizioni:

i)

la quantità di idrocarburi aromatici presente negli agenti di lavaggio usati non eccede lo 0,1 % (w/w);

ii)

la quantità annua di agenti di lavaggio a base di idrocarburi aromatici non eccede il 5 % (w/w) della quantità totale di agenti lavanti utilizzata in un anno civile.

Tale criterio non si applica al toluene usato come agente lavante nella stampa in rotocalco.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce la scheda dati di sicurezza per ciascun agente di lavaggio usato in una tipografia nel corso dell’anno cui si riferisce il consumo annuo. I fornitori dell’agente di lavaggio forniscono dichiarazioni sul tenore di idrocarburi aromatici contenuto negli agenti di lavaggio.

e)   Alchilfenoletossilati (APEO) — solventi alogenati — ftalati

Le seguenti sostanze e i seguenti preparati non possono essere addizionati a inchiostri, tinture, toner, adesivi o agenti di lavaggio o altri prodotti chimici di pulizia usati per la stampa del prodotto di carta stampata:

gli alchilfenoletossilati e i loro derivati che in seguito a degradazione possono produrre alchilfenoli,

i solventi alogenati che al momento della richiesta sono classificati nelle categorie di pericolo o di rischio elencate al punto 2, lettera a),

gli ftalati che al momento della richiesta sono classificati con le frasi di rischio H360F, H360D, H361f conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità a detto criterio.

f)   Inchiostri da stampa, toner, inchiostri, vernici, fogli e laminati

I seguenti metalli pesanti o i loro componenti non possono essere usati in inchiostri da stampa, toner, inchiostri, vernici, fogli e laminati (né come sostanza, né come parte di preparati usati): cadmio, rame (esclusa la ftalocianina di rame), piombo, nichel, cromo VI, mercurio, arsenico, bario solubile, selenio, antimonio. Il cobalto può essere usato fino allo 0,1 % (w/w).

Gli ingredienti possono contenere tracce di questi metalli fino a un massimo dello 0,01 % (w/w) provenienti da impurità nella materia prima.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante la conformità al criterio così come dichiarazioni dei fornitori degli ingredienti.

Criterio n. 3 —   Riciclabilità

Il prodotto di carta stampata è riciclabile. La carta stampata è disinchiostrabile e gli elementi non cartacei del prodotto di carta stampata sono facilmente rimovibili per garantire che tali elementi non ostacolino il processo di riciclaggio.

a)

Gli agenti di resistenza in umido possono essere usati solo se si può dimostrare la riciclabilità del prodotto finito.

b)

Gli adesivi possono essere usati solo se si può dimostrare la possibilità di rimuoverli.

c)

Le vernici di patinatura e laminazione, compreso il polietilene e/o polietilene/polipropilene, possono essere usate solo per le copertine di libri, blocchi per annotazioni, riviste e cataloghi, quaderni.

d)

La disinchiostrabilità deve essere dimostrata.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce i risultati della prova di riciclabilità per gli agenti di resistenza in umido e di rimovibilità per gli adesivi. I metodi di prova di riferimento sono il metodo PTS-RH 021/97 (per agenti di resistenza in umido), il metodo INGEDE 12 (per la rimovibilità non solubile degli adesivi) o metodi di prova equivalenti. La disinchiostrabilità è dimostrata usando la «Deinking Scorecard» (10) dell’European Recovered Paper Council o metodi di prova equivalenti. Le prove devono essere svolte su tre tipi di carta: carta non patinata, patinata e trattata in superficie. Se un tipo di inchiostro da stampa è venduto solo per uno o due specifici tipi di carta, è sufficiente testare la carta o le carte in questione. Il richiedente fornisce una dichiarazione che attesti che i prodotti di carta stampata patinata e laminata sono conformi al punto 3, lettera b). Se una parte del prodotto di carta stampata è facilmente rimovibile (ad esempio una copertina di plastica o una copertina riutilizzabile di un quaderno), la prova di riciclabilità può essere svolta senza tale elemento. La facilità di rimozione degli elementi non cartacei è dimostrata da una dichiarazione emessa dalla società incaricata della raccolta della carta, dalla società che si occupa del riciclaggio o da un’organizzazione equivalente. Possono essere usati anche metodi di prova di parti terze competenti e indipendenti se è comprovato che diano risultati equivalenti.

Criterio 4 —   Emissioni

a)   Emissioni nell’acqua

L’acqua di processo, che contiene argento dal trattamento delle pellicole e dalla produzione di piastre nonché sostanze fotochimiche non può essere sversata in un impianto di trattamento delle acque reflue.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione del trattamento che effettua in sito sulle acque di processo contenenti sostanze fotochimiche e argento. Se la lavorazione della pellicola e/o la produzione di piastre sono esternalizzati, il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione del trattamento presso il subfornitore delle acque di processo contenenti sostanze fotochimiche e argento.

La quantità di Cr e Cu rilasciata in un impianto di trattamento delle acque reflue non può eccedere, rispettivamente, 45 mg per m2 e 400 mg per m2 di superficie del cilindro di stampa utilizzato nella stampa.

Valutazione e verifica: il rilascio di Cr e Cu nelle acque reflue è misurato negli impianti di stampa in rotocalco dopo il trattamento e prima del rilascio. Ogni mese viene raccolto un campione rappresentativo di Cr e Cu rilasciati. Almeno una volta all’anno viene svolta una prova analitica eseguita da un laboratorio accreditato e finalizzata a determinare il tenore di Cr e Cu in un sottocampione rappresentativo di tali campioni. La conformità a tale criterio è valutata dividendo il tenore di Cr e Cu, stabilito nella prova analitica annuale, per la superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa. La superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa è calcolata moltiplicando la superficie del cilindro (= 2πrL, dove r è il raggio e L la lunghezza del cilindro) per il numero di produzioni di stampe annuali (= numero dei diversi lavori di stampa).

b)   Emissioni nell’aria

Composti organici volatili (COV)

È necessario rispettare il seguente criterio:

(PCOV – RCOV)/Pcarta < 5 [kg/tonnellata]

dove:

PCOV

=

il totale annuo dei chili di COV contenuti nei prodotti chimici acquistati e utilizzati per la produzione annua totale di prodotti di carta stampata

RCOV

=

il totale annuo dei chili di COV distrutti tramite abbattimento, recuperati dai processi di stampa e venduti o riutilizzati

Pcarta

=

le tonnellate annue di carta acquistata e usata nella produzione di prodotti di carta stampata.

Se una tipografia usa diverse tecnologie di stampa, il criterio in oggetto è rispettato distintamente da ciascuna tecnologia.

Il valore PCOV è calcolato in base alle informazioni della scheda dati di sicurezza relative al tenore di COV o in base a una dichiarazione equivalente presentata dal fornitore dei prodotti chimici.

Il valore RCOV è calcolato in base alla dichiarazione sul tenore di COV contenuta nei prodotti chimici venduti o in base al registro interno (o a qualsiasi altro documento equivalente) che riporta la quantità annua di COV recuperata e riusata nell’impianto.

Condizioni specifiche per la stampa offset heatset

i)

Per la stampa offset heatset ove per l’unità di asciugatura si abbia un’unità di postcombustione integrata, si applica il seguente metodo di calcolo:

PCOV

=

il 90 % del totale annuo dei chili di COV contenuti nelle soluzioni di bagnatura utilizzate per la produzione annua di prodotti stampati + 85 % del totale annuo di chili di COV contenuti negli agenti di lavaggio usati per la produzione annua di prodotti di stampa.

ii)

Per la stampa offset heat set ove per l’unità di asciugatura non si abbia un’unità di post combustione integrata, si applica il seguente metodo di calcolo:

PCOV

=

il 90 % del totale annuo dei chili di COV contenuti nelle soluzioni di bagnatura utilizzate per la produzione annua di prodotti di stampa + l’85 % del totale annuo di chili di COV contenuti negli agenti di lavaggio usati per la produzione annua di prodotti di stampa + il 10 % del totale annuo dei chili di COV contenuti negli inchiostri di stampa usati per la produzione annua di prodotti di stampa.

Per i) e ii) in questo calcolo possono essere usate percentuali proporzionalmente più basse del 90 % e dell’85 %, se si dimostra che rispettivamente oltre il 10 % o il 15 % del quantitativo annuo di COV (in chilogrammi) contenuto nelle soluzioni di bagnatura o negli agenti di lavaggio usati nella produzione annua di prodotti di stampa viene abbattuto dal sistema di trattamento dei gas di combustione generati dal processo di asciugatura.

Valutazione e verifica: il fornitore dei prodotti chimici fornisce una dichiarazione del tenore COV in alcol, agenti di lavaggio, inchiostri, soluzioni di bagnatura o altri prodotti chimici corrispondenti. Il richiedente fornisce una prova del calcolo conformemente ai criteri summenzionati. Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di 12 mesi. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito i calcoli prendono in considerazione almeno 3 mesi consecutivi di funzionamento a regime degli impianti.

c)   Emissioni della stampa in rotocalco di pubblicazioni

i)

Le emissioni di COV nell’aria della stampa in rotocalco di pubblicazioni non possono eccedere i 50 mg C/Nm3.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un’adeguata documentazione attestante la conformità a questo criterio.

ii)

Deve essere installato un sistema per la riduzione delle emissioni nell’aria di Cr6+.

iii)

Le emissioni nell’aria di Cr6+ non possono superare i 15 mg/tonnellata di carta.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso e una documentazione relativa al controllo e al monitoraggio delle emissioni di Cr6+. La documentazione include i risultati delle prove concernenti la riduzione delle emissioni nell’aria di Cr6+.

d)   Processi di stampa cui non si applicano misure legislative

I solventi volatili generati dal processo di asciugatura della stampa heat set offset e dalla stampa flessografica devono essere trattati tramite recupero o combustione o qualsiasi metodo equivalente. In tutti i casi a cui non si applicano misure legislative, le emissioni nell’aria di COV non possono eccedere i 20 mg C/Nm3.

Tale requisito non si applica alla stampa serigrafica e alla stampa digitale. Inoltre non si applica a impianti di stampa heat set e flessografica con un consumo di solventi inferiore a 15 tonnellate annue.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso nonché la documentazione e i risultati delle prove concernenti il controllo e il monitoraggio delle emissioni di Cr6+in aria.

Criterio n. 5 —   Rifiuti

a)   Gestione dei rifiuti

L’impianto in cui vengono fabbricati i prodotti di carta stampata adotta un sistema di gestione dei rifiuti, compresi i prodotti residui derivanti dalla produzione dei prodotti di carta stampata, come definito dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Le caratteristiche del sistema sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno le seguenti procedure:

i)

gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti;

ii)

recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all’incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli;

iii)

gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definito dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure seguite nella gestione dei rifiuti. Se del caso, il richiedente fornisce ogni anno la corrispondente dichiarazione all’autorità locale. Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità con tale criterio.

b)   Scarti cartacei

La quantità prodotta «X» di scarti cartacei è:

Metodo di stampa

Percentuale massima di scarti cartacei

Stampa offset a foglio

23

Coldset, giornali

10

Coldset, forma di stampa

18

Coldset rotazione (eccetto giornali e forme)

19

Heatset rotazione

21

Rotocalcografia

15

Flessografia (eccetto cartone ondulato)

11

Stampa digitale

10

Offset

4

Flessografia, cartone ondulato

17

Stampa serigrafica

23

dove:

X

=

tonnellate annue di scarti cartacei prodotti durante la stampa (inclusi i processi di finitura) del prodotto di carta stampata recante il marchio Ecolabel UE, diviso per le tonnellate annue di carta acquistata e usata per la produzione di prodotti di carta stampata recanti il marchio Ecolabel UE.

Se la tipografia svolge processi di finitura per conto di un’altra tipografia, la quantità di scarti cartacei prodotti in tali processi non è inclusa nel calcolo del valore «X».

Se i processi di finitura sono esternalizzati a un’altra società, la quantità di scarti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolata e dichiarata nel calcolo del valore «X».

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una descrizione del calcolo della quantità di scarti cartacei e una dichiarazione della società che raccoglie gli scarti cartacei dalla tipografia. Sono fornite le opzioni di esternalizzazione e i calcoli sulla quantità di scarti cartacei correlati ai processi di finitura. Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di 12 mesi. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione almeno 3 mesi consecutivi di funzionamento a regime dell’impianto.

Criterio 6 —   Consumo energetico

La tipografia tiene un registro di tutte le apparecchiature a consumo energetico (inclusi i macchinari, l’illuminazione, l’aria condizionata, gli impianti di raffreddamento) e introduce un programma di misure per migliorare l’efficienza energetica.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce il registro delle apparecchiature a consumo energetico e il programma di ottimizzazione.

Criterio 7 —   Formazione

A tutti i collaboratori coinvolti nelle operazioni quotidiane vengono impartite le competenze necessarie per garantire che i requisiti Ecolabel UE siano soddisfatti e costantemente migliorati.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indica il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui è stata effettuata. Il richiedente fornisce inoltre all’organismo competente un campione del materiale di formazione.

Criterio 8 —   Idoneità all’uso

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un’adeguata documentazione che attesti la conformità con questo criterio. Norme nazionali o commerciali, se rilevanti, possono essere usate dal richiedente per provare l’idoneità all’uso dei prodotti di carta stampata.

Criterio n. 9 —   Informazioni da riportare sul prodotto

II prodotto reca le seguenti informazioni:

«Si invita a riciclare la carta dopo l’uso».

Valutazione e verifica: il richiedente allega un campione dell’imballaggio sul quale siano riportate le informazioni richieste.

Criterio 10 —   Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Nella casella di testo facoltativa del marchio figura la seguente dicitura:

Questo prodotto stampato è riciclabile

Stampato su carta a basso impatto ambientale

Prodotto e stampato con limitate emissioni di sostanze chimiche in aria ed in acqua

Gli orientamenti per l’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un campione del prodotto di carta stampata su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.


(1)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 24.

(2)  Decisione del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell’8.6.2011, pag. 12).

(3)  Decisione del 12 luglio 2012 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GU L 202, del 28.7.2012, pag. 26).

(4)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(5)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

(8)  Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

(9)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(10)  Valutazione della riciclabilità dei prodotti di carta stampata — Deinkability Score — User’s Manual, www.paperrecovery.org, «Publications».