Regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 038 del 09/02/1977 pag. 0020 - 0098
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 12 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 3 pag. 0110
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 3 pag. 0110
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 223/77 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1976 che stabilisce le disposizione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 1 ) , in particolare gli articoli 12 , 22 , 30 , 32 , 39 , 45 , 48 e 57 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 222/77 ha sostituito il regolamento ( CEE ) n . 542/69 del Consiglio , del 18 marzo 1969 ( 2 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 222/77 deve far oggetto di disposizioni d ' applicazione che si sostituiscano a quelle di cui il regolamento ( CEE ) n . 542/69 aveva fatto oggetto ; che le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 542/69 si trovano sparse in numerosi regolamenti , alcuni dei quali ripetutamente modificati ; che , per maggiore chiarezza , è opportuno che essi siano riuniti in un unico testo ; considerando che , per garantire l ' uniformità dei formulari sui quali sono redatte le dichiarazioni e i documenti utilizzati nel quadro del transito comunitario , si rende necessario determinare le norme di struttura e redazione nonchù le condizioni di rilascio e utilizzazione cui essi devono soddisfare ; che a tale effetto è opportuno stabilire i modelli cui tali formulari devono corrispondere ; considerando che l ' articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , instaurando un sistema di garanzia forfettaria , prevede che talune disposizioni d ' applicazione vengano stabilite secondo la procedura di cui al precitato articolo 57 ; considerando che alcuni movimenti di merci sono frequemente soggetti a misure comunitarie intese a subordinare l ' applicazione delle disposizioni da esse previste alla prova che le merci hanno ricevuto una utilizzazione o una destinazione particolare ; che tavolta l ' esportazione di merci fuori della Comunità è vietata , assoggrettata a restrizioni , a tassazione o ad altra imposizione ; che è opportuno prevedere al riguardo le procedure atte a permettere l ' applicazione di queste misure nel quadro del transito comunitario ; considerando che l ' articolo 45 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 prevede la stessura di un elenco delle compagnie aeree esonerate di fornire una garanzia a copertura del percorso aereo in caso di utilizzazione di una del transito comunitario ; considerando che l ' esistenza dei centri contabili delle amministrazioni ferroviarie , presso i quali le amministrazioni doganali possono esercitare il proprio controllo sulle operazioni di transito comunitario , rende possibile la semplificazione delle procedure del transito comunitario per i trasporti ferroviari internazionali ; considerando che , per facilitare le circolazione delle merci all ' interno della Comunità , è opportuno accordare ad ogni Stato membro la facoltà di semplificare le formalità da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione situati sul suo territorio , permettendo alle persone che effettuano o ricevono frequenti spedizioni di vincolare le merci ad una procedura di transito comunitario senza che queste oppure le relative dichiarazioni T1 o T2 siano presentate all ' ufficio di partenza così come di prenderle in consegna senza preventiva presentazione all ' ufficio di destinazione ; considerando che , per i soli casi in cui non è obbligatorio ricorrere alla procedura del transito comunitario interno , questa facoltà può essere estesa all ' emissione del documento di transito comunitario interno T2L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci ; considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI ED ALLA LORO UTILIZZAZIONE NEL QUADRO DEL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO Sezione 1 FORMULARI Articolo 1 1 . I formulari sui quali sono redatte le dichiarazioni di transito comunitario devono essere conformi ai modelli che figurano agli allegati da I a IV , salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali . Le dichiarazioni sono utilizzate conformemente alle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 222/77 ed a quelle degli articoli 3 e 4 del presente regolamento . 2 . Nelle condizioni di cui agli articoli da 5 a 9 , possono essere utilizzate come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito comunitario delle distinte di carico basate sul modello che figura all ' allegato V . Questa utilizzazione fa salvo gli obblighi relativi alle formalità d ' esportazione , di riesportazione , d ' importazione e di reimportazione , nonchù i relativi formulari . 3 . Il formulario sul quale è redatto l ' esemplare speciale del documento di transito comunitario , qui di seguito denominato « esemplare di controllo T n . 5 » , che costituisce la prova che le merci in esso descritte particolare , deve essere conforme ad modello che figura all ' allegato VI . L ' esemplare di controllo T n . 5 è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 10 a 13 . 4 . Il formulario sul quale redatto l ' avviso di passaggio per l ' applicazione dell ' articolo 22 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 deve essere conformemente al modello che figura all ' allegato VII . 5 . Il formulario sul quale è redatta la ricevuta attestante la presentazione all ' ufficio di destinazione di un documento di transito comunitario e/o d ' un esemplare di controllo T n . 5 così come della spedizione alla quale essa s riferisce deve essere conforme al modello che figura all ' allegato VIII . La ricevuta è rilasciata e utilizzata conformemente alle disposizioni dell ' articolo 15 . 6 . Il formulario sul quale è redatto il certificato relativo alla garanzia previsto all ' articolo 30 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 deve essere conforme al modello che figura all ' allegato IX . Il certificato relativo e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 18 a 21 . 7 . Il formulario sul quale è redatto il certificato di garanzia forfettaria deve essere conforme al modello che figura all ' allegato X . Tuttavia , le indicazioni contenute sul verso di questo modello possono figurare sul recto , nella parte superiore prima della indicazione « rilasciato da ... » , restando inalterate le altre indicazioni successivi . Il certificato di garanzia forfettaria è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni degli articoli da 22 a 25 . 8 . Il formulario sul quale è redatto il documento di transito comunitario interno T2L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario deve essere conforme al modello che figura all ' allegato XI . Il documento T2L è rilasciato e utilizzato conformemente alle disposizioni del titolo V . 9 . Il modello dell ' etichetta gialla di cui all ' articolo 48 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 figura all ' allegato XII . Articolo 2 1 . Per i formulari delle dichiarazioni di transito comunitario , delle distinte di carico , degli avvisi di passaggio e delle ricevute è utilizzata una carta collata per scritture , pesante almeno 40 grammi al m2 . Per i formulari delle dichiarazioni di transito comunitario e delle distinte di carico la sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull ' altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture . 2 . Per i formulari dei certificati di garanzia forfettaria e dei documenti di transito comunitario interno T2L è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica , collata per scritture e pesante almeno 55 grammi al m2 . Essa deve avere un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici . Quest fondo è - di colore rosso per i certificati di garanzia forfettaria , - di colore verde per i documenti di transito comunitario interno T2L . 3 . Per i formulari dei certificati relativi alla garanzia è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica e pesante almeno 100 grammi al m2 . Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato di colore verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici . 4 . La carta di cui ai paragrafi 1 , 2 e 3 è di colore bianco , ad esclusione dei formulari delle dichiarazioni di transito comunitario esterno per le quali è utilizzata una carta di colore azzurro chiaro e delle distinte di carico per le quali il colore della carta è a scelta degli interessati . 5 . Il formato dei formulari è : a ) di 210 × 297 mm per le dichiarazioni di transito comunitario , le distinte di carico e i documenti di transito comunitario interno T2L , salvo una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più ; b ) di 210 × 148 mm per gli avvisi di passaggio e i certificati relativi alla garanzia ; c ) di 148 × 105 mm per le ricevute e i certificati di garanzia forfettaria . 6 . I formulario sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità . Per quanto riguarda i formulari delle dichiarazioni di transito comunitario , delle distinte di carico e dei documenti di transito comunitario interno T2L , la lingua da utilizzare è designata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza e , ove occorra , le autorità competenti di un altro Stato membro ove questi documenti devono essere prodotti possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro . Per quanto riguarda il certificato relativo alla garanzia , la lingua da utilizzare è designata dalle autorità competenti dello Stato membro da cui dipende l ' ufficio di garanzia . 7 . I formulari delle dichiarazioni di transito comunitario e dei certificati di garanzia forfettaria devono portare una menzione indicante il nome e l ' indirizzo della tipografia , o una sigla che ne consenta l ' identificazione . Il certificato di garanzia forfettaria reca inoltre un numero di serie che lo contraddistingua . 8 . È compito degli Stati membri provvedere o fare provvedere alla stampa dei formulari dei certificati relativi alla garanzia . Ogni certificato porta un numero che lo contraddistingue . 9 . I formulari dei documenti di transito comunitario interno T2L sono stampati a cura degli Stati membri , i quali possono anche affidarne l ' incarico a tipografie stabilite nel loro territorio e da essi autirozzate . In quest ' ultimo caso gli estremi dell ' autorizzazione devono essere riportat su ciascun formulario . Ogni formulario deve portare una menzione indicante il nome e l ' indirizzo della tipografia , o una sigla che ne consenta l ' identificazione , nonchù un numero di serie che lo contraddistingue . 10 . I formulari dei certificati relativi alla garanzia e dei certificati di garanzia forfettaria devono essere compilati a macchina . Gli altri formulari possono essere compilati sia macchina , sia in modo leggibile a mano ; in quest ' ultimo caso essi devono essere compilati con inchiostro e in stampatello . I formulari non devono contenere nù cancellature nù alterazioni . Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo , se è il caso , le indicazioni volute . Ogni modifica così operata deve essere approvata dall ' autore e vistata dalle autorità doganali . 11 . Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 , 4 , 5 , lettera a ) , 6 , primo e secondo comma , 9 e 10 , secondo e terzo comma , sono anch ' esse applicabili ai formulari dell ' esemplare di controllo T n . 5 . Tuttavia , il fondo arabescato di cui al paragrafo 2 è di color blu per le due facciate degli originali degli esemplari di controllo T n . 5 . Sezione II UTILIZZAZIONE DEI FORMULARI Dichiarazioni T1 e T2 Articolo 3 1 . I formulari delle dichiarazioni di transito comunitario sono confezionati in fascicoli che permettono di ottenere i vari esemplari a decalco . 2 . Ogni fascicolo è composto almeno dei seguenti esemplari , presentati nell ' ordine di numerazione : a ) esemplare per l ' ufficio di partenza , esemplare che porta il numero 1 , b ) esemplare per l ' ufficio di destinazione , esemplare che porta il numero 2 , c ) esemplare per il rinvio , esemplare che porta il numero 3 , d ) esemplare per la statistica , esemplare che porta il numero 4 . 3 . Gli esemplari 3 e 4 hanno un bordo rispettivamente ross e blu scuro . La larghezza di questi bordi è di circa 4 mm . Articolo 4 Quando , conformemente agli articoli 15 e 39 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , la dichiarazione di esportazione o di riesportazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e compilate su un solo formulario , il fascicolo previsto all ' articolo 3 è presentato contemporaneamente all ' esemplare o agli esemplari richiesti dallo Stato membro di partenza ai fini dell ' esportazione o della riesportazione . Distinte di carico Articolo 5 1 . Allorchù una dichiarazione di transito comunitario è redatta per una spedizione comportante più di due specie di merci , le indicazioni relative a queste ultime possono essere fornite su una o più distinte di carico , invece di essere riportate nei riquadri 30 , 31 , 35 , 36 e 37 del formulario T1 completato con uno o più formulari T1 bis , oppure del formulario T2 , completato con uno o più formulari T2 bis . Allorchù è fatto uso delle distinte di carico , i riquadri di cui trattasi dei formulari T1 o T2 sono sbarrati e tali formulari non possono essere completati con dei formulari T1 bis o T2 bis . 2 . Per distinta di carico di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , si intende ogni documento commerciale rispondente alle condizioni dell ' articolo 2 , paragrafi 1 , 5 , lettera a ) , 6 , primo e secondo comma , e 10 , secondo e terzo comma , e degli articoli 6 e 7 . 3 . La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari del formulario T1 o T2 del quale essa fa parte ed è firmata dalla persona che firma il formulario T1 o T2 . 4 . Al momento della registrazione della dichiarazione , la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione del formulario T1 o T2 del quale essa fa parte . Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che porti il nome dell ' ufficio di registrazione , oppure a mano ma accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio . La firma di un funzionario dell ' ufficio di registrazione è facoltativa . 5 . Quando più distinte di carico sono allegate a uno stesso formulario T1 o T2 , esse devono portare un numero d ' ordine attribuito dall ' obbligato principale ; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nel riquadro 4 del formulario T1 o T2 . 6 . Una dichiarazione redatta su un formulario T1 O T2 completato da una o più distinte di carico rispondenti alle condizioni degli articoli da 6 a 9 vale , secondo il caso , dichiarazione T1 o T2 . Articolo 6 Le distinte di carico recano : a ) l ' intestazione « distinta di carico » ; b ) un riquadro di 70 × 55 mm , diviso in una parte superiore di 70 × 15 mm destinata a ricevere il riferimento a formulario T1 o T2 del quale la distinta di carico fa parte , e una parte inferiore di 70 × 40 mm destinata a ricevere le indicazioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 4 ; c ) nell ' ordine seguente delle colonne la cui intestazione è redatta come segue : - n . d ' ordine , - 30 . Quantità , natura , marche e numeri dei colli , - 31 . Designazione delle merci , - 35 . Paese di provenienza , - 36 . Peso lordo in kg , - riservato alla dogana . Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne . Tuttavia , la colonna intestata « riservato alla dogana » deve avere una larghezza minima di 30 mm . Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli altri spazi non previsti alle lettere a ) , b ) e c ) . Articolo 7 1 . Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la parte anteriore del formulario . 2 . Ogni articolo indicato sulla distinta di carico deve essere preceduto da un numero d ' ordine . 3 . Ogni articolo deve , all ' occorrenza , essere seguito dalle menzioni speciali previste dalla regolamentazione comunitaria , in particolare in materia di politica agricola comune . 4 . Immediatamente sotto l ' ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta . Articolo 8 1 . Le autorità doganali competenti di ogni Stato membro possono tuttavia permettere che le imprese residenti sul loro territorio , le cui scritture siano basate su un sistema integrato di trattamento elettronico oppure meccanografico delle informazioni , utilizzino delle distinte di carico di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , che , benchù non rispondenti a tutte le condizioni dell ' articolo 2 , paragrafi 1 , 5 , lettera a ) , e 10 , secondo e terzo comma , e dell ' articolo 6 , sono concepite e compilate in modo tale da poter essere gestite senza difficoltà dai servizi doganali e statistici interessati . 2 . Queste distinte di carico devono , in ogni caso , menzionare la quantità , la natura , le marche e il numero dei colli , la designazione delle merci , il peso lordo in kg di ogni articolo nonchù il paese di provenienza . Articolo 9 1 . Allorchù è fatta applicazione delle disposizioni degli articoli da 36 a 53 , le disposizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , e degli articoli 6 , 7 e 8 si applicano alle distinte di carico che saranno eventualmente allegate alla lettera di vettura internazionale . In questo caso , il numero di dette distinte è indicato nella casella 32 della lettera di vettura internazionale . Inoltre la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura internazionale si riferisce ovvero , se del caso , il numero del contenitore contenente le merci . 2 . Per i trasporti che iniziano all ' interno della Comunità e concernenti contemporaneamente merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , ed all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , le distinte di carico devono essere compilate separatamente ed un riferimento ai numeri d ' ordine delle distinte di carico relative alle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , di detto regolamento , deve essere apposto nella casella 25 della lettera di vettura internazionale . Esemplare di controllo T n . 5 Articolo 10 Quando l ' applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all ' importazione o all ' esportazione di merci o alla loro circolazione dall ' interno della Comunità è subordinata alla prova che queste merci hanno ricevuto l ' utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalla predetta misura , la prova è costituita dalla presentazione dell ' esemplare di controllo T n . 5 . Articolo 11 1 . L ' esemplare di controllo T n . 5 è redatto a cura dell ' interessato in un originale e almeno una copia . La firma sull ' originale e sulla copia o sulle copie non può essere apposta per decalco . 2 . L ' esemplare di controllo T n . 5 deve rispettare , per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali , tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria comportante il controllo . Articolo 12 1 . Nell ' ambito di una procedura di transito comunitario , l ' ufficio di partenza rilascia l ' esemplare di controllo T n . 5 . L ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione assicura o fa assicurare sotto la propria responsabilità il controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta . 2 . L ' ufficio di partenza trattiene una copia dell ' esemplare di controllo T n . 5 . 3 . L ' originale dell ' esemplare di controllo T n . 5 accompagna le merci nelle medesime condizioni degli altri esemplari del documento di transito comunitario di cui all ' articolo 19 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 . 4 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , l ' originale dell ' esemplare controllo T n . 5 è rinviato immediatamente all ' ufficio di partenza dopo essere stato debitamente annotato dall ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione . Articolo 13 Quando le merci assoggettate ad un controllo di utilizzazione e/o di destinazione non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , esse devono fare oggetto , oltre che del documento relativo alla procedura utilizzata di un esemplare di controllo T n . 5 . Quest ' ultimo è rilasciato e utilizzato nelle condizioni previste all ' articolo 12 . Articolo 14 In deroga all ' articolo 10 e salvo prescrizioni relative alla misura comunitaria , ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova venga fornita secondo una procedura nazionale , a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di ricevere l ' utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta . Ricevuta Articolo 15 1 . La persona che presenta all ' ufficio di destinazione un documento di transito comunitario , così come le relative merci , può , su richiesta , ottenere una ricevuta . 2 . La ricevuta è ugualmente rilasciata , su richiesta , alla persona che presenta all ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 , un esemplare di controllo T n . 5 , nonchù le relative merci . La ricevuta non può sostituite l ' esemplare di controllo T n . 5 . 3 . La ricevuta dev ' essere previamente compilata dall ' interessato . Essa può contenere altre indicazioni relative alla dogana , ma la validità del visto della doganal è limitata alle indicazioni che figurano in detto riquadro . Rinvio dei documenti Articolo 16 Ogni Stato membro ha la facoltà di designare uno o più organismi centrali presso i quali i documenti devono essere rinviati dagli uffici doganali competenti dello Stato membro di destinazione . Gli Stati membri che hanno designato a questo effetto degli organismi centrali ne informano la Commissione precisando il tipo dei documenti che devono essere rinviati . la Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri . TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INFORMAZIONE AL GARANTE CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI TRANSITO COMUNITARIO Articolo 17 Quando un documento di transito comunitario non è appurato all ' ufficio di partenza , questo ufficio , entro nove mesi a decorrere dalla data di rilascio di tale documento , ne informa il garante . GARANZIA GLOBALE Certificati relativi alla garanzia Articolo 18 1 . Sul verso del certificato relativo alla garanzia l ' obbligato principale designa , sotto la sua responsabilità , sia all ' atto del rilascio che durante il periodo di validità del certificato , delle persone abilitate a firmare a suo nome la dichiarazioni di transito comunitari . Ogni designazione implica l ' indicazione del cagnome , nome e facsimile della firma della persona abilitata . l ' obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi iscrizione di una persona abilitata . L ' obbligato principale ha la facoltà di sbarrare i riquadri che non desidera utilizzare . 2 . L ' obbligato principale può , in qualsiasi momento , annullare l ' iscrizione di una persona abilitata che figura sul verso del certificato . Articolo 19 Ogni persona indicata sul verso di un certificato relativo alla garanzia presentato ad un ufficio di partenza è considerata essere il rappresentante abilitato dell ' obbligato principale . Articolo 20 Il periodo di validità del certificato relativa alla garanzia non può essere superiore a due anni . Questo periodo può tuttavia essere prorogato una sola volta dall ' ufficio di garanzia per un nuovo periodo non superiore a due anni . Articolo 21 In caso di rescissione del contratto di garanzia , l ' obbligato principale deve restituire immediatamente all ' ufficio di garanzia tutti i certificati relativi alla garanzia in corso validità che gli sono stati rilasciati . GARANZIA FORFETTARIA Articolo 22 1 . Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 e secondo le modalità di cui all ' articolo 32 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello III che figura all ' allegato di detto regolamento . 2 . Quando lo esigono le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali o gli usi , ogni Stato membro può autorizzate una diversa stesura dell ' atto costitutivo della garanzia , purchù gli effetti siano identici a quelli dell ' atto previsto paragrafo 1 . Articolo 23 1 . L ' accettazione dell ' impegno del garante da parte dell ' ufficio doganale dove è costituita la garanzia di cui all ' articolo 22 - denominato « ufficio di garanzia » - comporta per il garante stesso l ' autorizzazione a rilasciare , alle condizioni stabilite nell ' atto costitutivo della garanzia , il certificato o i certificati di garanzia forfettaria richiesti a persone che intendono effettuare , da un ufficio di partenza di loro scelta , e in qualità di obbligati principali , un ' operazione di transito comunitario . Lo Stato membro da cui dipende l ' ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati membri la rescissione di un contratto di garanzia . 2 . La responsabilità del garante è impegnata fino a concorrenza di 5 000 unità di conto per ogni certificato di garanzia forfettaria . 3 . Fermo restando il disposto dell ' articolo 24 , ogni certificato di garanzia forfettaria permette all ' obbligato principale di effettuate un ' operazione di transito comunitario . Il certificato consegnato all ' ufficio di partenza viene conservato da quest ' ultimo . Articolo 24 1 . Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 , l ' ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all ' importo forfettario di 5 000 unità di conto per ogni singola dichiarazione di transito comunitario , indipendentemente dall ' importo dei dazi e degli altri diritti e tributi relativi alle merci che formano oggetto di una determinata dichiarazione . 2 . Eccezionalmente , quando un trasporto di merci , per circostanze ad esso particolari , presenta dei rischi maggiori e l ' ufficio di partenza guidica insufficiente , per questa ragioni , la garanzia di 5 000 unità di conto , detto ufficio può esigere una garanzia superiore secondo un multiplo di 5 000 unità di conto . 3 . I trasporti di merci che rientrano l ' elenco che figura all ' allegato XIII danno luogo ad un aumento della garanzia forfettaria quando la quantità di o delle merci trasportate supera quella corrispondente all ' importo forfettario di 5 000 unità di conto . In tale caso , l ' importo forfettario è riportato al multiplo di 5 000 unità di conto necessario a garantire la quantità delle merci da spedire . 4 . Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 , l ' obbligato principale deve consegnare all ' ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia forfettaria corrispondenti al multiplo di 5 000 unità di conto richiesto . Articolo 25 1 . Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci , oltre quelle menzionate nell ' elenco di cui all ' articolo 24 , paragrafo 3 , le disposizioni relativa alla garanzia forfettaria si applicano come se le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazioni separate . 2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , non si tiene conto della presenza delle merci di una delle due categorie quando la loro quantità o il loro valore è relativamente poco importante . TRASPORTI PER VIA AEREA Articolo 26 L ' elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l ' esonero della garanzia previsto dall ' articolo 45 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 figura all ' allegato XIV . TITOLO III UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DI TRANSITO COMUNITARIO PER L ' APPLICAZIONE DI MISURE ALL ' ESPORTAZIONE DI TALUNE MERCI Articolo 27 1 . Il presente titolo stabilisce le condizioni in cui circolano all ' interno della Comunità le merci la cui esportazione fuori della Comunità u vietata , assoggettata a restrizioni , a una tassa o ad altra imposizione . 2 . Tuttavia , queste disposizioni si applicano unicamente se la misura che istituisce il divieto , la restrizione , la tassa o qualsiasi altra imposizione , ne ha previsto l ' applicazione , fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può comportare . 3 . Le disposizioni del presente titolo non sono applicabil allorchù il trasporto delle merci all ' interno della Comunità concerne unicamente il territorio di uno Stato membro . Articolo 28 Quando le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , l ' obbligato principale appone nel riquadro « designazione delle merci » della dichiarazione di transito comunitario , una delle seguenti menzioni , secondo i casi : - Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni - Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione Articolo 29 1 . Quando le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario , l ' ufficio doganale dove sono assolte le formalità richieste per la loro spedizione fa compilare l ' esemplare di controllo T n . 5 previsto all ' articolo 10 . L ' interessato appone , nel riquadro 104 di tale esemplare , secondo il caso , una delle menzioni di cui all ' articolo 28 . 2 . Sono applicabili le disposizioni degli articoli da 11 a 14 . 3 . L ' ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone sul documento doganale che accompagna le merci , secondo il caso , una delle menzioni previste all ' articolo 28 . Articolo 30 Le disposizioni degli articoli 28 e 29 non sono applicabili quando le merci sono dichiarate per l ' esportazione fuori della Comunità e viene fornita la prova all ' ufficio doganal presso cui le formalità di esportazione sono effettuate che l ' atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro confronti è stato compiuto , che la tassa o l ' imposizione dovuta è stata pagata ovvero che , tenuto conto della loro situazione , tali merci possono lasciare senz ' altra formalità il territorio della Comunità . Articolo 31 1 . Se la misura di cui all ' articolo 27 , paragrafo 2 , prevede la costituzione di una garanzia , questa è fornita allorchù , secondo le indicazioni contenute nel documento doganale , le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , che circolano fra due punti situati nella Comunità lasciano , in modo diverso dalla via aerea , il territorio di questa durante il trasporto . 2 . La garanzia è costituita presso l ' ufficio doganale dove sono assolte le formalità richieste per la spedizione delle merci o preso un altro organismo designato a tale scopo dallo Stato membro da cui dipende detto ufficio , secondo le modalità da determinare a cura delle autorità competenti di detto Stato membro . Se si tratta di una misura che istituisce una tassa o altra imposizione , la garanzia non deve essere fornita allorchù il trasporto delle merci si effettuata in regime di transito comunitario ed è stata fornita una garanzia diversa da quella in contanti oppure è previsto l ' esonero della garanzia in ragione della persona dell ' obbligato principale . Articolo 32 1 . Le disposizioni dell ' articolo 29 si applicano ugualmente alle merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell ' Austria o delle Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione . In deroga alle disposizioni dell ' articolo 12 , paragrafo 3 , l ' originale dell ' esemplare di controllo T n . 5 accompagna le merci fino all ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione . L ' ufficio di partenza fissa il termine entra il quale le merci devono essere reintrodotte nella Comunità . 2 . Se la misura di cui all ' articolo 27 , paragrafo 2 , prevede la costituzione di una garanzia , questa deve essere fornita , in deroga alle disposizioni dell ' articolo 31 , in tutti i casi di cui al paragrafo 1 . Articolo 33 Quando le merci non sono immesse in consumo subito dopo il loro arrivo all ' ufficio di destinazione , quest ' ultimo deve prendere le disposizioni necessarie per garantire delle misure previste al loro riguardo e di cui all ' articolo 27 , paragrafo 2 . Articolo 34 Nei casi in cui le merci di cui all ' articolo 27 , paragrafo 1 , circolanti nelle condizioni di cui all ' articolo 31 , incluse quelle trasportate per via aeree , non sono reintrodotte nella Comunità entro il termine prescritto esse devono considerarsi irregolarmente esportate verso un paese terzo dallo Stato membro dal quale sono state spedite , a meno che non sia provato che le stesse sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito . TITOLO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Articolo 35 Le disposizioni del presente titolo : a ) fanno salva l ' applicazione delle disposizioni degli articoli da 10 a 14 ; b ) fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità di esportazione , riesportazione , importazione o di reimportazione . SEZIONE I PROCEDURE DEL TRANSITO COMUNITARIO PER LE MERCI TRASPORTATE DALLE FERROVIE Disposizioni generali Articolo 36 per i trasporti di merci effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con lettera di vettura internazionale ( CIM ) o con bollettino di spedizione colli espressi internazionale ( TIEx ) , le formalità relative alle procedure del transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni della presente sezione . Articolo 37 La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale vale : a ) per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , dichiarazione o documento T1 , secondo il caso ; b ) per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del precitato regolamento , dichiarazione o documento T2 , secondo il caso . Articolo 38 L ' amministrazione ferroviaria di ogni Stato membro pone a disposizione dell ' amministrazione doganale nazionale , per i necessari controlli , le proprie scritture del centro o dei centri contabili . Articolo 39 1 . L ' amministrazione ferroviaria che accetta per il trasporto la merce accompagnata da una lettera di vettura internazionale o da un bollettino di spedizione colli espressi internazionale acquista , per l ' operazione di cui trattasi , la veste di obbligato principale . 2 . L ' amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità acquista , per le operazioni relative a merci accettate per il trasporto dall ' amministrazione ferroviaria di un paese terzo , la veste di obbligato principale . Articolo 40 le amministrazioni ferroviaria fanno in modo che i trasport effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall ' utilizzazione di etichette recanti la seguente indicazione : « Dogana » . Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura internazionale o sul bollettino di spedizione colli espressi internazionale , nonchù sul vagone quando si tratti di un carico completo oppure sul collo o sui negli altri casi . Articolo 41 Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare : - all ' interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all ' esterno della Comunità , - all ' esterno della Comunità un trasporto doveva concludersi all ' interno della Comunità , le amministrazioni ferroviarie possono procedere all ' esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell ' ufficio di partenza . Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare un trasporto all ' interno dello Stato membro di partenza , l ' esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni da determinarsi dall ' amministrazione doganale di tale Stato membro . In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all ' esecuzione del contratto modificato ; esse informano immediatamente l ' ufficio di partenza della modifica intervenuta . Circolazione di merci tra gli Stati membri Articolo 42 1 . Quando un trasporto inizia e termina all ' interno della Comunità , la lettera di vettura internazionale è presentata all ' ufficio di partenza . 2 . Per le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , l ' ufficio di partenza indica sull ' esemplare 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano vincolate alla procedura dal transito comunitario esterno . A tal fine , esso appone chiaramente nel riquadro 25 la sigla T1 . 3 . Tutti gli esemplari della lettera di vettura internazionale sono consegnati all ' interessato . 4 . Ogni Stato membro può prevedere che le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 potranno essere vincolate , alle condizioni da esso stabilite , alla procedura del transito comunitario interno senza che occorra presentare all ' ufficio di partenza la relativa lettera di vettura internazionale . Tuttavia l ' esonero di cui al precedente comma non può essere accordato alle lettere di vettura internazionali che si rapportano a merci nei cui confronti è prevista l ' applicazione delle disposizioni del titolo III . 5 . L ' ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve le funzione di ufficio di destinazione . Tuttavia , quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad altro regime doganale in una stazione intermedia , l ' ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Articolo 43 Di regola e tenuto conto delle misure di identificazione applicate dall ' amministrazione ferroviaria , l ' ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli . Articolo 44 1 . L ' amministrazione ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l ' ufficio di destinazione consegna a quest ' ultimo gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura internazionale . 2 . L ' ufficio di destinazione restituisce senza indugio all ' amministrazione ferroviaria l ' esemplare 2 dopo averlo vistato e conserva l ' esemplare 3 . Trasporto di merci provenienti o destinate a paesi terzi Articolo 45 1 . Quando un trasporto inizia all ' interno e termina all ' esterno della Comunità , si aplicano gli articoli 42 e 43 . 2 . L ' ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione . 3 . Nessuna formalità deve essere assolta all ' ufficio di destinazione . Articolo 46 1 . Quando un trasporto inizia all ' esterno e termina all ' interna della Comunità , l ' ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza . Nessun formalità deve essere assolta presso l ' ufficio di partenza . 2 . L ' ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Tuttavia , quando le merci sono immesse in consumo o sono assoggettate ad altro regime doganale in una stazione intermedia , l ' ufficio doganale competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione . Le formalità previste all ' articolo 44 devono essere assolte all ' ufficio di destinazione . Articolo 47 1 . Quando un trasporto inizia e termina all ' esterno della Comunità , gli uffici doganali con funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all ' articolo 46 , paragrafo 1 , e all ' articolo 45 , paragrafo 2 . 2 . Nessuna formalità deve essere assolta agli uffici di partenza e di destinazione . Articolo 48 Le merci oggetto di un trasporto di cui all ' articolo 46 , paragrafo 1 , o all ' articolo 47 , paragrafo 1 , sono considerate merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno , a meno che per dette merci non venga presentato un certificato di circolazione delle merci DD3 o un documento di transito comunitario interno T2L rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci . Disposizioni relative ai colli espressi Articolo 49 Fatto salvo il disposto dell ' articolo 50 , le disposizioni degli articoli da 42 a 48 si applicano anche ai trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi internazionale . Articolo 50 Per i trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi internazionale : a ) l ' attestazione di cui all ' articolo 42 , paragrafo 2 , è apposta sull ' esemplare 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale ; b ) gli esemplari 2 a 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale sono consegnati , in applicazione dell ' articolo 44 , all ' ufficio di destinazione il quale restituisce immediatamente all ' amministrazione ferroviaria l ' esemplare 2 dopo averlo vistato e conserva l ' esemplare 4 . Disposizioni statistiche Articolo 51 1 . Per la rilevazione statistica del transito , le amministrazioni ferroviarie forniscono al servizio che nello Stato membro di partenza è competente per le statistiche del commercio estero le informazioni necessarie relative ad ogni operazione di transito comunitario per la quale , ai sensi dell ' articolo 39 , acquistano la veste di obbligato principale . 2 . Fino a quando non sarà stabilita una procedura comunitaria per l ' applicazione del paragrafo 1 e ai fini della trasmissione delle informazione al servizio competente per le statistiche del commercio estero negli membri diversi da quello di partenza il cui territorio è attraverso in occasione di una determinata operazione di transito comunitario , ogni Stato membro stabilisce le modalità secondo le quali l ' amministrazione ferroviaria nazionale fornisce le informazioni necessarie al competente servizio nazionale . 3 . Le amministrazione ferroviarie non possono esigere che , ai fini dell ' applicazione dei paragrafi 1 e 2 , lo speditore fornisca , oltre ai dati che figurano nella lettera di vettura internazionale o nel bollettino di spedizione colli espressi internazionale , dati complementari eccezion fatta per la designazione del paese di provenienza e del paese di destinazione delle merci trasportate . Altre disposizioni Articolo 52 Le disposizioni dei titoli II e III del regolamento ( CEE ) n . 222/77 rese caduche dall ' applicazione della presente sezione , in particolare gli articoli 12 , paragrafi da 3 a 6 , 17 , 23 , 26 , paragrafo 1 , e 41 , non sono applicabili . Articolo 53 Le disposizioni delle presente sezione non escludono la possibilità di ricorrere alla procedure definite nel regolamento ( CEE ) n . 222/77 . In tal caso si applicano tuttavia gli articoli 38 e 40 . inoltre l ' esemplare 2 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione colli espressi internazionale devono essere presentati ad uno degli uffici doganali competenti per le diverse stazioni interessate dall ' operazione di transito comunitario . Questo ufficio appone il suo visto, previo accertamento che il trasporto delle merci è scortato da uno o più documenti di transito comunitario . SEZIONE II SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ DA ADEMPIERE AGLI UFFICI DI PARTENZA E DI DESTINAZIONE Articolo 54 Ogni Stato membro può prevedere la semplificazione delle formalità relative alle procedure del transito comunitario da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione situati sul suo territorio , conformemente alle seguenti disposizioni . Tuttavia , le merci nei cui confronti è prevista l ' applicazione delle disposizioni del titolo III non possono beneficiare delle disposizioni della presente sezione . formalità all ' ufficio di partenza Articolo 55 Le autorità doganali di ogni Stato membro possono autorizzare ogni persona che soddisfi dalle condizioni di cui all ' articolo 56 e che intenda effettuare operazioni di transito comunitario , di seguito denominata « speditore autorizzato » , a prescindere dalla presentazione all ' ufficio di partenza delle merci e della relativa dichiarazione T1 o T2 . Articolo 56 1 . L ' autorizzazione di cui all ' articolo 55 è accordata unicamente alle persone : a ) che effettuano frequenti spedizioni , b ) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni , e c ) che , allorchù le disposizioni relative al transito comunitario esigono una garanzia , abbiano fornito una garanzia globale . 2 . Le autorità doganali possono rifiutare l ' autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili . 3 . Esse possono revocare l ' autorizzazione , in particolare quando lo speditore autorizzato non soddisfa più condizioni di cui al paragrafo 1 o non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2 . Articolo 57 Nell ' autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l ' ufficio o gli doganali competenti come ufficio di partenza per la spedizioni da effettuarsi ; b ) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l ' ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare , onde permettere eventualmente un controllo prima della partenza delle merci ; c ) il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione ; d ) le misure di identificazione da adottare . A tal fine , le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di suggelli doganali di modello , ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato . Articolo 58 1 . L ' autorizzazione stabilisce se il riquadro « ufficio di partenza » che figura nel recto dei formulari di dichiarazione T1 o T2 debba : a ) essere munito preventivamente dell ' impronta del timbro dell ' ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio , o b ) recare , apposta dallo speditore autorizzato , l ' impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura all ' allegato XV . Tale impronta può essere direttamente stampata sui formulari , qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata . Le speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro , indicandovi la data della spedizione delle merci , e a munire la dichiarazione di un numero conformemente alle disposizioni previste a tal fine nell ' autorizzazione . 2 . Le autorità doganali possono prescrivere l ' impiego di formulari che rechino un segno distintivo che ne permetta l ' identificazione . Articolo 59 1 . Al più tardi all ' atto della spedizione delle merci , lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T1 o T2 , debitamente compilata , indicando sul verso degli esemplari 1 e 2 , nel riquadro « controllo dell ' ufficio di partenza » , il termine entra il quale le merci debbono essere ripresentate all ' ufficio di destinazione , le misure di identificazione adottate nonchù la menzione « procedura semplificata » . 2 . Dopo la spedizione , l ' esemplare 1 è inviato immediatamente all ' ufficio di partenza . Le autorità doganali possono prevedere , nell ' autorizzazione , che l ' esemplare 1 venga inviato all ' ufficio di partenza non appena redatta la dichiarazione T1 o T2 . Gli altri esemplari accompagnati le merci nelle condizioni previste dal regolamento ( CEE ) n . 222/77 . 3 . Nel caso in cui le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedano al controllo in partenza di una spedizione , esse appongono il loro visto nel riquadro « controllo di partenza » che figura sul verso della dichiarazione T1 o T2 . Articolo 60 La dichiarazione T1 o T2 , completa con le indicazioni di cui all ' articolo 59 , paragrafo 1 , vale documento T1 o T2 e le speditore autorizzato che ha firmato la dichiarazione diviene obbligato principale . Articolo 61 1 . Lo speditore autorizzato è tenuto : a ) a rispettore le condizioni previste nella presente sezione e nel ' autorizzazione ; b ) a prendere tutte le misure precauzionali al fine di assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l ' impronto del timbro dell ' ufficio di partenza o quella del timbro speciale . 2 . In caso di utilizzazione abusiva da parte di una qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell ' impronta del timbro dell ' ufficio di partenza o che recano l ' impronta del timbro speciale , lo speditore autorizzato risponde , senza pregiudizio dell ' esercizio delle azioni penali , del pagamento dei dazi e altri diritti e tributi divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari , a meno che dimostri alle autorità doganali che l ' hanno autorizzato di aver preso le misure precauzionali di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . Formalità all ' ufficio di destinazione Articolo 62 1 . Le autorità doganali di ogni Stato membro possono consentire che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all ' ufficio di destinazione quando le merci sono di cui all ' articolo 63 , di seguito denominata « destinatario autorizzato » , preventivamente autorizzata dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l ' ufficio di destinazione . 2 . In questo caso , l ' obbligato principale ha adempiuto gli obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni dell ' articolo 13 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 nel momento in cui consegna al destinatario autorizzato , nei suoi locali o nei luoghi precisati nell ' autorizzazione , nel termine prescritto e senza che le misure di identificazione adottate siano state alterate ; le merci intatte e gli esemplari del documento T1 o T2 che hanno scortato la spedizione . 3 . Per ogni spedizione consegnata nelle condizioni di cui al paragrafo 2 , il destinatario autorizzato rilascia su richiesta del trasportatore , una ricevuta nella quale dichiara che il documento e le merci gli sono stati consegnati . Articolo 63 1 . L ' autorizzazione di cui all ' articolo 62 è accordata unicamente alle persone a ) che ricevono frequenti spedizioni vincolate a dogana , e b ) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni . 2 . Le autorità doganali possono rifiutare l ' autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili . 3 . Esse possono revocare l ' autorizzazione , in particolare quando il destinatario autorizzato non soddisfa più alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2 . 4 . Il destinatario autorizzato è tenuto a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell ' autorizzazione . Articolo 64 1 . Nell ' autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l ' ufficio o gli ufficio doganali competenti come uffici di destinazione per le spedizione che il destinatario autorizzato riceve ; b ) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l ' ufficio di destinazione dell ' arrivo delle merci , onde permetterne eventualmente il controllo . 2 . Fatte salve le disposizioni dell ' articolo 67 le autorità doganali stabiliscono nell ' autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce arrivata senza intervento dell ' ufficio di destinazione . Articolo 65 1 . Per le spedizione che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell ' autorizzazione , il destinatario autorizzato è tenuto : a ) ad avvisare immediatamente l ' ufficio di destinazione , secondo le modalità previste nell ' autorizzazione , di eventuali eccedenze , deficienze , sostituzioni o altre irregolarità quali la manomissione dei suggelli ; b ) ad inviare immediatamente all ' ufficio di destinazione gli esemplari del documento T1 o T2 che hanno scortato la spedizione , segnalando la data di arrivo nonchù lo stato degli eventuali suggelli apposti . 2 . L ' ufficio di destinazione appone su detti esemplari del documento T1 o T2 le prescritte annotazioni . Altre disposizioni Articolo 66 Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditor autorizzati e i destinatari autorizzati ogni controllo ritenuto utile . Questi sono tenuti ad assoggettarvisi . Articolo 67 Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di destinazione possono escludere dalle agevolazioni di cui agli articoli 55 e 62 alcune categorie di merci . Articolo 68 1 . Qualora l ' esonero dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all ' ufficio di partenza possa applicarsi alle merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , destinate ad essere spedite con lettera di vettura internazionale o con bollettino di spedizione colli espressi internazionali , secondo le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 53 , le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie a garantire che l ' esemplare 3 della lettera di vettura internazionale e l ' esemplare 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale siano muniti della sigla T1 . 2 . Qualora le merci trasportate con la procedura semplificata per le merci trasportate dalle ferrovie di cui agli articoli da 36 a 53 siano destinate ad un destinatario autorizzato , le autorità doganali possono prevedere che , in deroga agli articoli 62 , paragrafo 2 , e 65 , paragrafo 1 , lettera b ) , gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura internazionale oppure gli esemplari 2 e 4 del bollettino di spedizione colli espressi internazionale siano consegnati direttamente dall ' amministrazione delle ferrovie all ' ufficio di destinazione . TITOLO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO INTERNO T2L SEZIONE I RILASCIO E UTILIZZAZIONE DEL DOCUMENTO Articolo 69 Il documento T2L è rilasciato per le merci che figurano all ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 . Esso non può essere rilasciato per le merci : a ) che sono destinate ad essere esportate fuori dalla Comunità , oppure , b ) per le quali sono state assolte le formalità doganali d ' esportazione per la concessione di restituzioni all ' esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune , oppure , c ) che sono provviste di imballaggi che non si trovano nelle categorie di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 222/77 . Articolo 70 Il documento T2L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro . Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro : a ) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro , b ) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri , a condizione che l ' attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico emesso in uno Stato membro . Articolo 71 1 . Fatta salva l ' applicazione delle disposizioni degli articoli 74 e 78 , il documento T2L è redatto in un unico esemplare . 2 . Il documento T2L è vistato dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza su richiesta dell ' interessato . Esso viene consegnato all ' interessato non appena sono state assolte le formalità doganali per la spedizione delle merci allo Stato membro di destinazione . 3 . Quando il documento T2L è rilasciato a posteriori , sullo stesso verrà apposta una delle seguenti diciture in colore rosso : « Rilasciato a posteriori » Articolo 72 1 . documento T2L deve essere presentato all ' ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarle ad un regime doganale diverso da quello in cui esse sono arrivate . 2 . Quando le merci sono state trasportate per via marittima , per via aerea o a mezzo di condutture , il documento T2L è presentato all ' ufficio doganale dove vengono destinate ad un regime doganale . Articolo 73 Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per il controllo dell ' autenticità dei documenti T2l e dell ' esattezza delle diciture su di essi apposte . Articolo 74 1 . Per le merci che possono beneficiare di una restituzion all ' esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono avviate verso lo Stato membro di destinazione in modo diverso dal trasporto aereo , in condizioni tali che una parte del percorso si effettui al di fuori del territorio doganale della Comunità , il documento T2L è redatto in tre esemplari . L ' originale ed una copia vengono consegnati all ' interessato , la secondo copia viene conservata dall ' ufficio emittente . Per l ' applicazione del comma precedente , di ritiene non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro , nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un documento di trasporto unico . 2 . Nella Stato membro di destinazione l ' interessato presenta all ' ufficio di cui all ' articolo 72 l ' originale e la copia che gli sono stati consegnati . Detto ufficio rinvia la copia all ' ufficio emittente ai fini del controllo . Esso viene informato circa i risultati unicamente qualora venga constatata una irregolarità . SEZIONE II PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIATO DEL DOCUMENTO Articolo 75 1 . le autorità doganali di ogni Stato membro possono consentire alle persone autorizzate in applicazione delle disposizioni degli articoli da 55 a 61 e che intendono spedire delle merci con documento T2L , di utilizzare questo documento senza che siano osservate le disposizioni dell ' articolo 71 , paragrafo 2 . Le persone così autorizzate sono denominate in soppresso « speditori autorizzati » . 2 . la semplificazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata soltanto se la spedizione è effettuata per via marittima od aerea e sempre che la procedura del transito comunitario interno non sia obbligatoria . le autorità doganali di cui al paragrafo 1 possono tuttavia estendere l ' autorizzazione : - alle spedizioni effettuate a mezzo di condutture ; - alle spedizioni effettuate a mezzo posta ( compresi i pacchi postali ) nella misura in cui queste spedizioni diano luogo all ' emissione d ' un documento T2L . Articolo 76 1 . Nell ' autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare : a ) l ' ufficio doganale incaricato della preautenticazione dei formulari T2l ai sensi dell ' articolo 77 , paragrafo 1 , lettera a ) ; b ) le condizioni nelle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l ' utilizzazione dei formulari T2L . 2 . Le autorità doganali fissano il termine e le condizioni cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l ' ufficio doganale competente onde permettere eventualmente un controllo prima della partenza delle merci . Articolo 77 1 . L ' autorizzazione stabilisce se il riquadro riservato al visto della dogana che figura al recto del formulario T2L deve : a ) essere munito preventivamente dell ' impronta del timbro dell ' ufficio doganale di cui all ' articolo 76 , paragrafo 1 , lettera a ) , e della firma di un funzionario di detto ufficio , oppure b ) recare , apposta dallo speditore autorizzato , l ' impronta del timbro speciale ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura all ' allegato XV . Tale impronta può essere direttamente stampata sui formulari T2L qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata . 2 . Lo speditore autorizzato è tenuto , al più tardi al momento della spedizione delle merci , a compilare e firmare il formulario T2L . Inoltre , egli deve indicare , nella casella riservata al visto della dogana , il nome dell ' ufficio doganale competente , la data d ' emissione del documento così come i riferimenti al documento d ' esportazione richiesti dallo Stato membro di spedizione . 3 . Il formulario T2L compilato e completato dalle indicazioni di cui al paragrafo 2 e firmato dallo speditore autorizzato vale come documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci . Articolo 78 Le speditore autorizzato è tenuto a predisporre una copia di ciascun documento T2L rilasciato sulla base della presente sezione . Le autorità doganali determinato le modalità second le quali detta copia è presentata per il controllo e conservata per almeno due anni . Articolo 79 Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori autorizzati ogni controllo ritenuto utile . Gli speditori autorizzati sono tenuti ad assoggettarvisi . Articolo 80 1 . le speditore autorizzato è tenuto : a ) a rispettare le condizioni previste nella presente sezione e nell ' autorizzazione ; b ) a prendere tutte le misure precauzionali al fine di assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l ' impronta del timbro dell ' ufficio doganale di cui all ' articolo 76 , paragrafo 1 , lettera a ) , o quella del timbro speciale . 2 . In caso di utilizzazione abusiva da parte di una qualsiasi persona di formulari T2L preventivamente muniti dell ' impronta del timbro dell ' ufficio doganale di cui all ' articolo 76 , paragrafo 1 , lettera a ) , o che recano l ' impronta del timbro speciale , lo speditore autorizzato risponde , senza pregiudizio dell ' esercizio delle azioni penali , del pagamento dei dazi e altri diritti e tributi che non sono stati pagati in un determinato Stato membro a seguit di tale utilizzazione abusiva , a meno che dimostri alle autorità doganali che l ' hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . Articolo 81 Le autorità doganali dello Stato membro di spedizione possono escludere dalle agevolazioni previste nella presente azione alcune categorie di merci oppure determinati traffici . TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 82 Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante . Articolo 83 1 . Sono abrogati i seguenti regolamenti : - regolamento ( CEE ) n . 1617/69 della Commissione , del 31 luglio 1969 , relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario ( 3 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione ( 4 ) ; - regolamento ( CEE ) n . 2311/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo alle modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria di cui all ' articolo 32 del regolamento ( CEE ) n . 542/69 relativo al transito comunitario ( 5 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione ; - regolamento ( CEE ) n . 2312/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo all ' informazione degli interessati circa lo svolgimento delle operazioni di transito comunitario ( 6 ) , modificato dall ' atto di adesione ; - regolamento ( CEE ) n . 2313/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ( 8 ) ; - regolamento ( CEE ) n . 2314/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo ai modelli degli avvisi di passaggio previsti nell ' ambito del regime del transito comunitario ( 9 ) , modificato dall ' atto di adesione ; - regolamento ( CEE ) n . 2315/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo all ' impiego dei documenti del transito comunitario per l ' applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 10 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ; - regolamento ( CEE ) n . 2588/69 della Commissione , del 22 dicembre 1969 , che stabilisce l ' elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l ' esonero dalla garanzia nel quadro del regime del transito comunitario ( 11 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 757/74 ( 12 ) ; - regolamento ( CEE ) n . 304/71 della Commissione , dell ' 11 febbraio 1971 , che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie ( 13 ) , modificato dall ' atto adesione ; - regolamento ( CEE ) n . 1226/71 della Commissione , dell ' 11 giugno 1971 , che semplifica le formalità da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione per le merci trasportate vincolate alle procedure di transito comunitario ( 14 ) ; - regolamento ( CEE ) n . 1279/71 della Commissione , del 17 giugno 1971 , relativo all ' utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l ' applicazione di misure all ' esportazione di talune merci ( 15 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3227/74 ( 16 ) ; - regolamento ( CEE ) n . 1461/73 della Commissione , del 16 maggio 1973 , relativo all ' utilizzazione delle distinte di carico come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito comunitario ( 17 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) 1676/74 ( 18 ) ; - regolamento ( CEE ) n . 3260/74 della Commissione , del 20 dicembre 1974 , che semplifica le formalità relative all ' emissione del documento T 2 L ( 19 ) . 2 . All ' entrata in vigore del presente regolamento non occorre rinnovare le autorizzazioni accordate gli « speditori autorizzati » ed ai « destinatari autorizzati » valide al 20 giugno 1977 . Articolo 84 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977 . Tuttavia , i certificati relativi alla garanzia rilasciati prima del 1° luglio 1977 possono ancora essere utilizzati fino al 30 giugno 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1976 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Membro della Commissione ( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 77 del 29 . 3 . 1969 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 212 del 25 . 8 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 . ( 5 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 6 . ( 7 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 8 . ( 8 ) GU n . L 66 del 13 . 3 . 1973 , pag . 23 . ( 9 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 13 . ( 10 ) GU n . L 295 del 24 .11 . 1969 , pag . 14 . ( 11 ) GU n . L 322 del 24 . 12 . 1969 , pag . 32 . ( 12 ) GU n . L 91 del 2 . 4 . 1974 , pag . 4 . ( 13 ) GU n . L 35 del 12 . 2 . 1971 , pag . 31 . ( 14 ) GU n . L 129 del 15 . 6 . 1971 , pag . 1 . ( 15 ) GU n . L 133 del 19 . 6 . 1971 , pag . 32 . ( 16 ) GU n . L 342 del 21 . 12 . 1974 , pag . 30 . ( 17 ) GU n . L 145 del 2 . 6 . 1973 , pag . 7 . ( 18 ) GU n . L 175 del 29 .6 . 1974 , pag . 79 . ( 19 ) GU n . L 349 del 28 . 12 . 1974 , pag . 12 . ALLEGATO I TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE T 1 Formularie : vedi G.U . ALLEGATO II TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO - T 1 BIS LISTA ALLEGATA AL DOCUMENTO T 1 Formularie : vedi G.U . ALLEGATO III TRANSITO COMUNITARIO INTERNO DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE T 2 Formularie : vedi G.U . ALLEGATO IV TRANSITO COMUNITARIO INTERNO - T 2 BIS LISTA ALLEGATA AL DOCUMENTO T 2 Formularie : vedi G.U . ALLEGATO V DISTINTA DI CARICO designo : vedi G.U . N . d ' ordine * 30 . Quantità , natura , marche e numeri dei colli * 31 . Designazione delle merci * 35 . Paese di provenienza * 36 . Peso lordo in kg * Riservato alla dogana * * * * * * * ( Firma ) ALLEGATO VI TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO / INTERNO ESEMPLARE DI CONTROLLO T formularie : vedi G.U . ALLEGATO VII formulario : vedi G.U . ALLEGATO VIII Formulario : vedi G.U . ALLEGATO IX formularie : vedi G.U . ALLEGATO X formularie : vedi G.U . ALLEGATO XI formularie : vedi G.U . RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE DOCUMENTO T 2 L Il sottoscritto , funzionario doganale , sollecita il controllo dell ' autenticità del presente documento nonchù della conformità delle indicazioni in esso risultanti . Timbro della dogana della dogana A ... , il ... 19 .. ( Firma ) ESITO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato dal sottoscritto , funzionario doganale , ha permesso di constatare che il presente documento : 1 . è stato regolarmente rilasciato dalla dogana indicata e che i dati contenutivi sono esatti ( 1 ) . 2 . non risponde alle condizioni d ' autenticità e di regolarità richieste ( vedi i rilievi che si allegano ) ( 1 ) . Timbro della dogana A ... , il ... 19 .. ( Firma ) ( 1 ) Cancellare la menzione non necessaria . I . Regole da osservare per il rilascio del documento T 2 L A . Uno stesso documento T 2 L può essere redatto soltanto per merci caricate su un solo mezzo di trasporto per essere avviate dallo stesso ufficio di partenza verso lo stesso ufficio di destinazione . B . Il documento T 2 L , può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro . Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro : a ) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro ; b ) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri , a condizione che l ' attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico avente origine in uno Stato membro . C . Il formulario deve essere riempito , in modo leggibile e indelebile preferibilmente a macchina . Esso non deve contenere nù concellature nù alterazioni . Le modifiche che vi devono essere apportate devono essere effettuate concellando le indicazioni errate ed aggiungendo , se è il caso , le indicazioni volute . Ogni modifica così operata deve essere approvata dall ' autore e accettata dalle autorità doganali . D . Soltanto le rubriche seguenti devono essere riempite : 1 . Quando le merci sono trasportate in regime TIR , in regime TIF o in quello relativo al Manifesto renano o formano oggetto di un carnet ECS o ATA , nella rubrica 1 del formulario dovrà figurare la menzione « TIR » , « Manifesto renano » , « ECS » o « ATA » , secondo i casi , seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato . 10 . Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo dell ' interessato nonchù , eventualmente , del rappresentante . Quando la firma è apposta da un procuratore , il cognome di questi è indicato a stampatello . 30 . Per le merci non imballate , indicare il numero di oggetti o , all ' occorrenza , « alla rinfusa » . 31 . Le merci sono indicate secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria . 36 . Si tratta del peso quale risulta dai documenti commerciali relativi alla spedizione . Il peso deve essere espresso in chilogrammi . Si intende per peso lordo il peso complessivo della merce e di tutti i suoi imballaggi . Sono considerati come imballaggi tutti i recipienti , esterni ed interni , condizionamenti , involucri e supporti , esclusi gli strumenti di trasporto , in particolare i « containers » , nonchù i copertoni , gli attrezzi e il materiale necessario al trasporto . II . Presentazione del documento T 2 L alla dogana Il documento T 2 L deve essere presentato all ' ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di assegnarle ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate . Quando le merci sono state trasportate per via marittima , per via aerea o a messo, di condutture , il documento T 2 L è presentato all ' ufficio doganale dove viene loro assegnato un regime doganale . ALLEGATO XII ETICHETTA GIALLA : VEDI G.U . ALLEGATO XIII ELENCO DELLE MERCI IL CUI TRASPORTO PUO DAR LUOGO AD AUMENTO DELL ' IMPORTO FORFETTARIO DI 5 000 UNITÀ DI CONTO 1 * 2 * 3 * N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Quantità corrispondenti all ' importo forfettario di 5 000 UC * 09.01 A I * Caffè non torrefatto * 5 000 kg * 09.01 A II * Caffè torrefatto * 3 500 kg * ex 21.02 A * Estratti ed essenze di caffè * 1 200 kg * 09.02 * Tè * 3 500 kg * ex 21.02 B * Estratti ed essenze di tè * 1 200 kg * 22.05 A * Bevande alcoliche ad eccezione dei vini non spumanti * 20 hl * 22.06 * * * ex 22.09 * * * ex 22.08 * Alcool etilico non denaturato * 10 hl * ex 22.09 * * * 24.02 A * Sigarette * 125 000 pezzi * ex 24.02 B * Sigaretti * 125 000 pezzi * ex 24.02 B * Sigari * 50 000 pezzi * 24.02 C * Tabacco da fumo * 1 000 kg * ex 27.10 * Benzina , gasolio * 400 hl * ex 33.06 B * Profumi e acque di toletta * 10 hl * ALLEGATO XIV ELENCO DELLE COMPAGNE AEREE ALLE QUALI SI APPLICA L ' ESONERO DALLA GARANZIA Aer Lingus teoranta ( Irish Air Lines ) , Dublin Aero-Dienst GmbH , Nuernberg Aeroflot-Soviet Airlines , Moskwa Aerolineas Argentinas , Buenos Aires Aerolinee Itavia , SpA , Roma Aer Turas , Dublin African Safari Airways , Nairobi Air Afrique , Abidjan Air Algerie ( Compagnie nationale de transports aùriens Air Algerie ) , Alger Air Anglia Ltd , Norwich Air Canada , Montrùal Air Ceylon Ltd , Colombo Air Flight Luftfahrtunternehmen GmbH & Co , KG , Duesseldorf Air France , Paris Air Freight Limited , Lydd Air India , Bombay Air Inter , Paris Airlift International Inc , Miami Air Madagascar ( Sociùtù nationale malgache de transports aùriens ) , Tananarive Air-Mali , Bamako Air Senegal ( Sociùtù nationale de transports aùriens ) , Dakar Air Viking , Reykjavik Air Zaïre , Kinshasa Alaska Airlines Inc , Seattle Alia ( The Royal Jordanian Airline ) , Amman Alitalia ( Linee Aeree Italiane ) , Roma APSA , lima Arco , Bermuda Ariana Afgan Airlines , Kabul ATI , Napoli Aurigny Air Services Ltd , Alderney Austrian Airlines , Wien Austrian Airtransport , OEsterreichische Flugbetriebs-GmbH , Wien Avianca ( Aerovias Nacionales de Colombia , S.A . ) , Bogotá Balair Ltd . , Basel Balkan-Bulgarian Airlines , Sofia BASCO Brothers Air Services Co . , Aden Bavaria Flug GmbH Schwabe & Co . KG , Muenchen Britannia Airways Ltd , Luton British Air Ferries Ltd , Southend-on-Sea British Airways , London British Caledonian Airways Limited , Gatwick Airport ( london ) british Island Airways Ltd , Gatwick Airport ( London ) british Midland Airways Ltd , Castle Donington british United Airways Ltd , Gatwick Airport ( London ) Cameroon Airlines , Douala Canadian Pacif-Air , Vancouver Civil Air Charter Verwaltungs-GmbH & Co . KG , Bedarfsluftfahrtunternehmen , Essen Condor Flugdienst GmbH , Neu-Isenburg Contactair Flugdienst GmbH & Co . , Stuttgart CP Air ( Canadian Pacific-Air ) , Vancouver CSA ( Ceskoslovenske Aerolinie ) , Praha Cyprus Airways Ltd Nicosia Dan-Air Skyways Ltd , London $Deutsche Lufthansa AG , Koeln East African Airways Corporation , Nairobi El Al Israel Airlines Ltd , Tel Aviv Elivie ( Società Italiana Esercizio Elicotteri S.p.A . ) , Napoli Ethiopian Airlines S.C . , Addis Abeba Fairflight ( Charters ) Ltd . , Biggin Hill Airport ( London ) Finnair , Helsinki Garuda Indonesian Airways , Djakarta Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH , Frankfurt ( Main ) Ghana Airways Corporation , Accra Hapag-Lloyd Flug GmbH , Bremen Iberia ( Lineas Aùreas de España S.A . ) , Madrid Icelandair ( Flugfelag Islands H.F . ) , Reykjavik International Air Bahamas International ) , Nassau International Carribean Airways , Barbados Intra Airways Ltd , Jersey Iranair , Teheran Iraqi Airways , Bagdad JAL ( Japan Air Lines Co . Ltd ) , Tokio JAT ( Jugoslovenski Aerotransport ) , Beograd KLM ( Royal Dutch Airlines ) , Amsterdam Kuwait Airways Corporation , Kuwait Laker Airways ( Services ) Ltd , Gatwick Airport ( London ) Libyan Arab Airlines , Tripoli Loftleidir H.F . ( Icelandic Airlines ) , Reykjavik Loganair Ltd , Glasgow LOT-Polish Airlines , Warszawa LTU-Lufttransport-Unternehmen GmbH & Co . KG , Duesseldorf Luxair-Luxembourg Airlines , Luxembourg Malùv ( Hungarian Airlines ) , Budapest Martinair , Amsterdam MEA ( Middle East Airlines Airliban S.A.L . ) , Beyrouth Monarch Airlines Limited , Luton National Airlines Inc , Miami Nigeria Airways , Lagos NLM-Dutch Airlines , Amsterdam ( Fred ) Olsen , Oslo Olimpic Airways , Athenai Ontario World Air , Toronto Pacific Western Airlines , Vancouver Pakistan International Airlines Corporation , Karachi Pan American World Airways Inc , New York Peters' Aviaton , Norwich Quantas Airways Ltd , Sydney Rousseau Aviation , Dinard Royal Air Maroc , Casablanca Sabena ( Belgian World Airlines ) , Bruxelles SAM ( Società Aerea Mediterranea ) , Roma SAS ( Scandinavian Airlines ) , Stockholm SATA , SA de transport aùrien , Genève Saturn , Oakland Saudia ( Saudi Arabian Airlines ) , Jeddah Seabord World Airlines Inc , New York Sierra Leone Airways , Freetown Singapore Airlines Ltd , Singapore South African Airways , Johannesburg Southern Air Transport , Miami Spantax SA , Madrid Strathallan , Perth Sudan Airways , Khartoum Swissair ( Swiss Air Transport Company Ltd ) , Zuerich Syrian Arab Airlines , Damascus TAP - The Intercontinental Airlines of Portugal , Lisboa Tarom ( Rumanian Air Transport ) , Bucuresti THY - Turkish Airlines , Istanbul Tradewinds , Gatwick Airport ( London ) Transavia ( Holland B.V . ) , Amsterdam Trans-Mediterranean Airways S.A.L . , Beyrouth Transmeridian , Stansted Airport ( London ) Trans-Union S.A . , Paris Tunis Air , Tunis TWA ( Trans World Airlines Inc ) , New York United Arab Airlines , Heliopolis UTA ( Union de transports aùriens ) , Paris VARIG-Brazilian Airlines , Rio de Janeiro VIASA ( Venezolana Internacional de Aviación S.A . ) , Caracas WDL Flugdienst GmbH , Muelheim / Ruhr Zambia Airways Corporation , Lusaka ALLEGATO XV TIMBRO SPECIALE : vedi G.U .