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26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
PARTE PRIMA
PRINCIPI
TITOLO I
CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE
Articolo 6
L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
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a) |
tutela e miglioramento della salute umana; |
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b) |
industria; |
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c) |
cultura; |
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d) |
turismo; |
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e) |
istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; |
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f) |
protezione civile; |
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g) |
cooperazione amministrativa. |