02019L2121 — IT — 12.12.2019 — 000.001


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►B

DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 020, 24.1.2020, pag.  24 (2019/2121)




▼B

DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132

La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:

1) 

all’articolo 1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«– 

trasformazioni transfrontaliere, fusioni transfrontaliere e scissioni transfrontaliere delle società di capitali,»;

2) 

all’articolo 18, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

«a bis) 

i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;»;

3) 

l’articolo 24 è così modificato:

a) 

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) 

l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis e 34;»;

b) 

è inserito il punto seguente:

«e bis) 

l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri e a scopo di pubblicità di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies»;

c) 

al terzo comma è aggiunta la frase seguente:

▼C1

«La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui alla lettera e bis) entro il 2 luglio 2021.»;

▼B

4) 

l’intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:

«TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI»;

5) 

al titolo II, prima del capo I è inserito il capo seguente:

CAPO -I

Trasformazioni transfrontaliere

Articolo 86 bis

Ambito di applicazione

1.  
Il presente capo si applica alle trasformazioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro.
2.  
Il presente capo non si applica alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.
3.  

Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovino in una delle situazioni seguenti:

a) 

società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti;

b) 

società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

4.  

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che sono:

a) 

sottoposte a procedure di insolvenza o sottoposte a quadri di ristrutturazione preventiva;

b) 

sottoposte a procedure di liquidazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a); o

c) 

sottoposte a misure di prevenzione della crisi come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 86 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

1) 

“società” una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II che effettua una trasformazione transfrontaliera;

2) 

“trasformazione transfrontaliera”: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale;

3) 

“Stato membro di partenza”: lo Stato membro nel quale la società è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;

4) 

“Stato membro di destinazione”: lo Stato membro nel quale la società trasformata è iscritta in esito alla trasformazione transfrontaliera;

5) 

“società trasformata”: una società costituita nello Stato membro di destinazione come conseguenza di una trasformazione transfrontaliera.

Articolo 86 quarter

Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.

Articolo 86 quinquies

Progetto di trasformazione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a) 

il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l’ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro;

b) 

il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l’ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro;

c) 

l’atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato;

d) 

il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera;

e) 

i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

f) 

le salvaguardie offerte ai creditori, quali garanzie e impegni;

g) 

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società;

h) 

se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell’ultimo quinquennio;

i) 

i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 86 decies;

j) 

le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;

k) 

se del caso, le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell’articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.

Articolo 86 sexies

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.  
L’organo di amministrazione o di direzione della società redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera ed espone le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti.

La relazione illustra in particolare le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2.  
La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.  

La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) 

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b) 

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;

c) 

i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 86 decies.

4.  
La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.
5.  

La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a) 

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b) 

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c) 

in che modo gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono sulle imprese controllate.

6.  
La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.
7.  
I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione o della società riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.
8.  
La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società, e le sue eventuali controllate, hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.
9.  
Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.
10.  
I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

Articolo 86 septies

Relazione dell’esperto indipendente

1.  
Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a loro disposizione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.
2.  

La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro. Nel valutare la liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell’annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall’effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a) 

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b) 

precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione della liquidazione; e

c) 

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3.  
L’esame del progetto di trasformazione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società decidano di farne a meno.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

Articolo 86 octies

Pubblicità

1.  

Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano comunicati dalla società e pubblicati nel registro dello Stato membro di partenza almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies:

a) 

il progetto di trasformazione transfrontaliera; e

b) 

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di tali rappresentanti, i lavoratori stessi, della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di trasformazione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia comunicata e pubblicata nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.  
Gli Stati membri possono esonerare una società dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies e finisce non prima della conclusione di tale assemblea generale, tale società rende disponibili al pubblico i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo sito web, senza costi per il pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari per garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti, e proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.  

Ove la società renda disponibili i termini del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies, le informazioni seguenti:

a) 

il tipo, la denominazione della società e la sua sede sociale nello Stato membro di partenza nonché il tipo e la denominazione proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e la sua sede sociale proposta in tale Stato membro;

b) 

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) 

l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) 

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di partenza rende disponibili pubblicamente le informazioni di cui ai punti da a) a d) del primo comma.

4.  
Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere interamente per via telematica agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro di partenza, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.  
Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di trasformazione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.
6.  
Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 86 nonies

Approvazione dell’assemblea generale

1.  
Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 86 sexies e 86 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 86 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 86 octies, l’assemblea generale della società delibera se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.
2.  
L’assemblea generale della società può subordinare l’esecuzione della trasformazione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte sua delle modalità previste all’articolo 86 terdecies.
3.  
Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.
4.  
Se una clausola del progetto di trasformazione transfrontaliera o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società trasformanda determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono richiedere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o la modifica dell’atto costitutivo siano approvati dal socio interessato, a condizione che tale socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 86 decies.
5.  

Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale possa essere contestata solo per i motivi seguenti:

a) 

la liquidazione in denaro a norma dell’articolo 86 quinquies, lettera i), è stata determinata in modo non adeguato; o

b) 

le informazioni fornite in merito alla liquidazione in denaro di cui alla lettera a) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

Articolo 86 decies

Tutela dei soci

1.  
Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci che hanno votato contro il progetto di trasformazione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, in cambio di una adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione esplicita al progetto di trasformazione transfrontaliera, le intenzioni dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di trasformazione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.  
Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.
3.  
Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 86 octodecies, la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.
4.  
Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritengono inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti l’autorità competente o a un organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.  
Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro di partenza e a che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro di partenza.

Articolo 86 undecies

Tutela dei creditori

1.  
Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera prevista all’articolo 86 octies, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di trasformazione transfrontaliera di cui all’articolo 86 quinquies, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che, in conseguenza della trasformazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octodecies.

2.  
Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data di tale dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octies.
3.  
I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa dello Stato membro di partenza in materia di soddisfacimento o garanzia degli obblighi pecuniari o non pecuniari nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.
4.  
Gli Stati membri provvedono a che i creditori i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera possano agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui la trasformazione ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale o da un accordo contrattuale. Tale facoltà di agire in giudizio si aggiunge alle altre norme sulla scelta del foro competente applicabili conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo 86 duodecies

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.  
Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla trasformazione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE, per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione ai lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.
2.  
Nonostante l’articolo 86 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 86 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di trasformazione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 86 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies.
3.  
Senza pregiudizio di eventuali disposizioni e pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

Articolo 86 terdecies

Partecipazione dei lavoratori

1.  
Fatto salvo il paragrafo 2, la società trasformata è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione.
2.  

Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, la società ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione dello Stato membro di destinazione:

a) 

non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b) 

non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società trasformata situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.

3.  

Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a) 

articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b) 

articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); e articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c) 

articolo 5;

d) 

articolo 6

e) 

articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f) 

articoli 8, 10, 11 e 12; e

g) 

allegato, parte terza, lettera a).

4.  

Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a) 

conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;

b) 

possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c) 

provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.  
L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società trasformata impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.
6.  
Se la società trasformata è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme richiamate al paragrafo 2, la società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.
7.  
La società trasformata gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.
8.  
La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 86 quaterdecies

Certificato preliminare alla trasformazione

1.  
Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle trasformazioni transfrontaliere per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia degli obblighi derivanti da procedimenti in corso.

2.  

Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società sia corredata:

a) 

del progetto di trasformazione transfrontaliera;

b) 

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 86 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 86 septies, ove disponibili;

c) 

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 86 octies, paragrafo 1; e

d) 

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

3.  

Gli Stati membri possono esigere che la domanda della società di rilascio del certificato preliminare sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a) 

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di trasformazione transfrontaliera;

b) 

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) 

informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società.

4.  
Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi le informazioni e i documenti, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.  
Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 86 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro di partenza verifica se il progetto di trasformazione transfrontaliera contiene informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili, e sulle relative alternative possibili.
6.  

Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a) 

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) 

se del caso, la segnalazione da parte della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 86 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7.  

Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della trasformazione transfrontaliera da parte dell’assemblea generale della società. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) 

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) 

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie; in tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.  
Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla trasformazione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una trasformazione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali.
9.  
Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la trasformazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.
10.  
Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.
11.  
Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.
12.  
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla trasformazione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro di destinazione, e ottenere da tali autorità e dalla società le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

Articolo 86 quindecies

Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione

1.  
Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla trasformazione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri

2.  
L’accesso al certificato preliminare alla trasformazione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

Articolo 86 sexdecies

Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione

1.  
Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 86 terdecies.

2.  
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società trasmette all’autorità prevista al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di trasformazione transfrontaliera approvato dall’assemblea generale a norma dell’articolo 86 nonies.
3.  
Ciascuno Stato membro provvede a che la società possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini del paragrafo 1, compresi le informazioni e i documenti necessari, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
4.  
L’autorità di cui al paragrafo 1 approva la trasformazione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.
5.  
Il certificato preliminare alla trasformazione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili nello Stato membro di partenza, in mancanza del quale la trasformazione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 86 septdecies

Iscrizione

1.  
Il diritto dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione stabiliscono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta trasformazione transfrontaliera.
2.  

Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a) 

nel registro dello Stato membro di destinazione, che l’iscrizione della società trasformata è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

b) 

nel registro dello Stato membro di destinazione, la data di iscrizione della società trasformata;

c) 

nel registro dello Stato membro di partenza, che la cancellazione o la soppressione della società dal registro è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

d) 

nel registro dello Stato membro di partenza, la data della cancellazione o della soppressione della società dal registro;

e) 

nei registri dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società trasformata.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.  
Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro di destinazione trasmetta al registro dello Stato membro di partenza, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione che la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia. Gli Stati membri provvedono a che la società sia cancellata o soppressa immediatamente dal registro al ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 86 octodecies

Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro di destinazione determina la data a decorrere dalla quale la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data è posteriore all’esecuzione del controllo previsto agli articoli 86 quaterdecies e sexdecies.

Articolo 86 novodecies

Effetti della trasformazione transfrontaliera

La trasformazione transfrontaliera comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 86 octodecies, gli effetti seguenti:

a) 

l’intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata;

b) 

i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 86 decies, paragrafo 1;

c) 

i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata.

Articolo 86 vicies

Esperti indipendenti

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 86 septies.
2.  

Gli Stati membri devono disporre di norme atte a garantire:

a) 

che l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla trasformazione; e

b) 

che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

Articolo 86 unvicies

Validità

Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nel rispetto delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi del diritto nazionale dopo la data alla quale la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

6) 

all’articolo 119, il punto 2 è così modificato:

a) 

alla fine della lettera c) è aggiunto: “o”;

b) 

è aggiunta la lettera seguente:

«d) 

una o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - senza che questa emetta nuove azioni, purché un’unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli o quote in tutte queste società.»;

7) 

l’articolo 120 è così modificato:

a) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  

Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:

a) 

la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;

d) 

la società è sottoposta agli strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.»;

b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.  

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:

a) 

sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;

b) 

sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o

c) 

sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.»;

8) 

l’articolo 121 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

b) 

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo riguardano in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e la tutela dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall’articolo 133.»;
9) 

l’articolo 122 è così modificato:

a) 

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 

per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l’ubicazione della sede sociale proposta;

b) 

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;»;

b) 

le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h) 

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i) 

l’atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;»;

c) 

sono aggiunte le lettere seguenti:

«m) 

dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 126 bis;

n) 

eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.»;

10) 

gli articoli 123 e 124 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 123

Pubblicità

1.  

Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126:

a) 

il progetto comune di fusione transfrontaliera; e

b) 

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società partecipante alla fusione o, in loro mancanza, i dipendenti stessi della possibilità di presentare alla rispettiva società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di comune di fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.  
Gli Stati membri possono esonerare le società che partecipano alla fusione dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se esse, per un periodo continuativo che ha inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 126 e finisce non prima della conclusione di detta assemblea generale, mettono i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel loro sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.  

Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126, le informazioni seguenti:

a) 

per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale, nonché il tipo e la denominazione proposti per l’eventuale società di nuova costituzione e l’ubicazione proposta della sua sede sociale;

b) 

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) 

per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) 

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4.  
Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.  
Se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è effettuata almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.
6.  
Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto comune di fusione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso, provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.
7.  
Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni di cui al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 124

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.  
L’organo di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera, ed espone le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti.

Essa illustra in particolare le implicazioni della fusione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2.  
La relazione prevista al paragrafo comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.  

La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) 

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b) 

il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire tale rapporto di cambio, se applicabile;

c) 

le implicazioni della fusione transfrontaliera per i soci;

d) 

i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 126 bis.

4.  
La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.
5.  

La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a) 

le implicazioni della fusione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b) 

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c) 

il modo in cui gli aspetti di cui alle lettere a) e b) incidono sulle società controllate.

6.  
La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle società che partecipano alla fusione o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 126.

Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno sei settimane prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

7.  
I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione della società che partecipa alla fusione riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; il parere è accluso alla relazione.
8.  
La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società che partecipa alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.
9.  
Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla presentazione della sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.
10.  
I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.»;
11) 

l’articolo 125 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.»;

b) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nel valutare la liquidazione in denaro l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società che partecipano alla fusione prima dell’annuncio della proposta di fusione o il valore delle società, prescindendo dall’effetto della fusione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a) 

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b) 

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;

c) 

precisare se il metodo o i metodi usati sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; qualora nelle diverse società che partecipano alla fusione siano usati metodi diversi, precisare altresì se l’uso di metodi diversi era giustificato; e

d) 

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.»;

c) 

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.»;

12) 

l’articolo 126 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Preso atto delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 124 e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 123 l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato.»;
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  

Gli Stati membri provvedono a che l’approvazione della fusione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale non possa essere contestata solo per uno o più dei motivi seguenti:

a) 

il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 122, lettera b) è stato determinato in modo non adeguato;

b) 

che la liquidazione in denaro prevista all’articolo 122, lettera m), è stata determinata in modo non adeguato; o

c) 

che le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.»;

13) 

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 126 bis

Tutela dei soci

1.  
Gli Stati membri provvedono a che, nelle società che partecipano alla fusione, quanto meno i soci che hanno votato contro l’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni per un’adeguata liquidazione in denaro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, a seguito della fusione, acquistino azioni della società risultante dalla fusione, che è disciplinata dal diritto di uno Stato membro diverso da quello della rispettiva società partecipante alla fusione.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci delle società che partecipano alla fusione.

Gli Stati membri possono richiedere che l’opposizione espressa al progetto comune di fusione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 126. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto comune di fusione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.  
Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società che partecipa alla fusione la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea prevista all’articolo 126. Gli Stati membri provvedono a che le società che partecipano alla fusione forniscano un indirizzo elettronico per ricevere tale dichiarazione per via elettronica.
3.  
Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 129, la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.
4.  
Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi socio che ha comunicato la sua decisione di esercitare il suo diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società partecipante alla fusione sia legittimato ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti all’autorità competente o all’organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società partecipante alla fusione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.  
Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società che partecipa alla fusione e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.
6.  
Gli Stati membri provvedono a che i soci delle società che partecipano alla fusione che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato, ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. La procedura è avviata dinanzi all’autorità competente o all’organismo incaricato a norma del diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetta la pertinente società che partecipa alla fusione, entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l’iscrizione della fusione transfrontaliera. La decisione è vincolante per la società risultante dalla fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono altresì disporre che il rapporto di cambio delle azioni stabilito in tale decisione si applichi a qualsiasi socio della società partecipante alla fusione che non aveva o che non ha esercitato il diritto di alienare le proprie azioni.

7.  
Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società risultante dalla fusione transfrontaliera abbia la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.

Articolo 126 ter

Tutela dei creditori

1.  
Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2.  
Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.
3.  
I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 126 quarter

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.  
Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla fusione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico previsto dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE qualora la fusione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE nonché, se del caso per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, dalla direttiva 2009/38/CE. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.
2.  
Nonostante l’articolo 123, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 7, gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto comune di fusione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 124, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea prevista all’articolo 126.
3.  
Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.»;
14) 

l’articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Articolo 127

Certificato preliminare alla fusione

1.  
Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle fusioni transfrontaliere per le parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società che partecipa alla fusione, e a rilasciare il certificato preliminare alla fusione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro della società che partecipa alla fusione (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento, o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2.  

Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla fusione presentata dalla società che partecipa alla fusione sia corredata:

a) 

del progetto comune di fusione transfrontaliera;

b) 

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 124, nonché della relazione prevista all’articolo 125, ove disponibili;

c) 

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 123, paragrafo 1; e

d) 

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 126.

3.  

Gli Stati membri possono esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società che partecipa alla fusione sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a) 

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto comune di fusione transfrontaliera;

b) 

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) 

informazioni circa il soddisfacimento degli obblighi della società che partecipa alla fusione nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società che partecipa alla fusione.

4.  
Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.  
Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 133, l’autorità competente dello Stato membro della società che partecipa alla fusione verifica se il progetto comune di fusione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili e sulle relative alternative possibili.
6.  

Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente esamina:

a) 

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) 

se del caso, la segnalazione, da parte delle società che partecipano alla fusione, dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 133, paragrafi 3 e 4.

7.  

Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della fusione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società che partecipa alla fusione. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) 

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla fusione se viene stabilito che la fusione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) 

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla fusione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la fusione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.  
Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla fusione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una fusione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali.
9.  
Se, durante il controllo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la fusione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.
10.  
Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.
11.  
Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.
12.  
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla fusione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro della società risultante dalla fusione, e ottenere da tali autorità e dalla società che partecipa alla fusione le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della fusione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.»;
15) 

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 127 bis

Trasmissione del certificato preliminare alla fusione

1.  
Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla fusione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 128, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla fusione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.  
L’accesso al certificato preliminare alla fusione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 128, paragrafo 1, e per i registri.»;
16) 

l’articolo 128 è così modificato:

a) 

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette all’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 126 oppure, nei casi in cui l’approvazione dell’assemblea non è necessaria a norma dell’articolo 132, paragrafo 3, il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato da ciascuna delle società che partecipano alla fusione a norma del diritto nazionale.»;
b) 

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.  
Ciascuno Stato membro provvede a che ciascuna delle società che partecipano alla fusione possa presentare interamente per via telematica una domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità indicata al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
4.  
L’autorità indicata al paragrafo 1 approva la fusione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni.
5.  
Il certificato preliminare alla fusione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili previste nel rispettivo Stato membro, in mancanza del quale la fusione transfrontaliera non può essere approvata.»;
17) 

l’articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Articolo 130

Iscrizione

1.  
Il diritto degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione e la società risultante dalla fusione per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabiliscono le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta fusione transfrontaliera.
2.  

Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a) 

nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, che l’iscrizione della società risultante dalla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

b) 

nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, la data di iscrizione della società risultante dalla fusione;

c) 

nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, che la cancellazione o la soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

d) 

nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, la data della cancellazione o della soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione;

e) 

nei registri degli Stati membri di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e dello Stato membro della società risultante dalla fusione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo di ciascuna società che partecipa alla fusione e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società risultante dalla fusione.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.  
Gli Stati membri garantiscono che il registro dello Stato membro dove è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera notifica al registro dello Stato membro di ciascuna delle società partecipanti alla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri che la fusione è divenuta efficace. Gli Stati membri garantiscono inoltre che l’iscrizione della società che partecipa alla fusione è cancellata o rimossa dal registro immediatamente al ricevimento di tale notifica.»;
18) 

l’articolo 131 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  

La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:

a) 

l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante;

b) 

i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;

c) 

la società incorporata si estingue.»;

b) 

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 

l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società;

b) 

i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;»;

19) 

l’articolo 132 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  

Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:

— 
l’articolo 122, lettere b), c), e) ed m), l’articolo 125 e l’articolo 131, paragrafo 1, lettera b), non si applicano;
— 
l’articolo 124 e l’articolo 126, paragrafo 1, non si applicano alla o alle società incorporate.»;
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.  
Se la normativa di ciascuno Stato membro delle società che partecipano alla fusione prevede l’esonero dall’approvazione dell’assemblea in conformità dell’articolo 126, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del presente articolo, il progetto comune di fusione transfrontaliera o, rispettivamente, le informazioni previste all’articolo 123, paragrafi da 1 a 3, e le relazioni previste agli articoli 124 e 125 sono messi a disposizione almeno un mese prima della data in cui la società adotta la decisione sulla fusione a norma del diritto nazionale.»;
20) 

l’articolo 133 è così modificato:

a) 

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.  
Tuttavia, le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, almeno una delle società che partecipano alla fusione ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro sotto la cui giurisdizione si trova la società che partecipa alla fusione impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera:»;
b) 

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione, qualora almeno una di tali società sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui all’allegato, parte 3, lettera b), di tale direttiva, stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;»;

c) 

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.  
La società risultante dalla fusione transfrontaliera che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.»;
d) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.  
La società comunica ai dipendenti, o ai loro rappresentanti, se opta per l’applicazione delle disposizioni di riferimento per la partecipazione richiamate al paragrafo 3, lettera h), o se avvia negoziati con la delegazione speciale di negoziazione. Nella seconda ipotesi la società comunica immediatamente ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati.»;
21) 

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 133 bis

Esperto indipendente

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 125.
2.  

Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:

a) 

l’esperto o la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla fusione; e

b) 

il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.»;

22) 

all’articolo 134 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il paragrafo 1 non incide sui poteri degli Stati membri, segnatamente in materia di diritto penale, di prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi al diritto nazionale dopo la data alla quale la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.»;

23) 

al titolo II è aggiunto il capo seguente:

«CAPO IV

Scissioni transfrontaliere di società di capitali

Articolo 160 bis

Ambito di applicazione

1.  
Il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere della società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione, a condizione che almeno due delle società di capitali interessate dalla scissione siano disciplinate dal diritto di Stati membri diversi (“scissione transfrontaliera”).
2.  
In deroga all’articolo 160 ter, punto 4, il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in denaro di cui all’articolo 160 ter, punto 4, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il 10 % della parità contabile dei titoli o quote che rappresentano il capitale delle società beneficiarie.
3.  
Il presente capo non si applica alle scissioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.
4.  

Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:

a) 

la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;

b) 

la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

5.  

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:

a) 

sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;

b) 

sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o

c) 

sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 160 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1) 

“società”, una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II;

2) 

“società scissa”: la società che ha avviato la procedura di scissione transfrontaliera in cui trasferisce a due o più società la totalità del suo patrimonio attivo e passivo, in caso di scissione totale, ovvero parte del suo patrimonio attivo e passivo a una o più società, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo;

3) 

“società beneficiaria”: nuova società costituita nel corso della scissione transfrontaliera;

4) 

“scissione”: l’operazione che produce uno degli effetti seguenti:

a) 

all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la società scissa trasferisce a due o più società beneficiarie l’intero patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione totale”);

b) 

la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del proprio patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione ai propri soci di titoli o quote delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une sia dell’altra e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione parziale”); oppure

c) 

la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa (“scissione per scorporo”).

Articolo 160 quarter

Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della scissione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa, per quelle parti finalizzate all’ottenimento del certificato preliminare alla scissione, e dal diritto degli Stati membri di ciascuna società beneficiaria, per quelle parti successive al ricevimento di tale certificato.

Articolo 160 quinquies

Progetto di scissione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione o della società scissa prepara il progetto di scissione transfrontaliera. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende almeno gli elementi seguenti:

a) 

il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la nuova società o le nuove società risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione delle sedi sociali proposte;

b) 

il rapporto di cambio dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;

c) 

le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale delle società beneficiarie o della società scissa;

d) 

il calendario indicativo proposto per la scissione transfrontaliera;

e) 

le probabili ripercussioni della scissione transfrontaliera sull’occupazione;

f) 

la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

g) 

la data o le date a decorrere da cui le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute dalle società beneficiarie;

h) 

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società scissa;

i) 

i diritti accordati dalle società beneficiarie ai soci della società scissa titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale della società scissa, ovvero le misure proposte nei loro confronti;

j) 

gli atti costitutivi delle società beneficiarie, se del caso, e i relativi statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, e, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, le modifiche dell’atto costitutivo della società scissa;

k) 

se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell’articolo 160 terdecies le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nelle società beneficiarie;

l) 

una descrizione esatta del patrimonio attivo e passivo della società scissa e una dichiarazione sul modo in cui tali attività e passività saranno ripartite tra le società beneficiarie o saranno conservate nella società scissa in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, e che comprenda l’indicazione del trattamento da riservare al patrimonio non assegnato espressamente nel progetto di scissione transfrontaliera, quali le attività o passività ignote alla data di redazione del progetto di scissione transfrontaliera;

m) 

informazioni sulla valutazione delle attività e passività che saranno attribuite a ciascuna impresa interessata dalla scissione transfrontaliera;

n) 

la data dei conti della società scissa usata per stabilire le condizioni della scissione transfrontaliera;

o) 

nel caso, l’assegnazione ai soci della società scissa di titoli e quote delle società beneficiarie, della società scissa o di entrambe, e il criterio sul quale si fonda tale assegnazione;

p) 

dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci, in conformità dell’articolo 160 decies;

q) 

eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.

Articolo 160 sexies

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.  
L’organo di amministrazione o di direzione della società scissa redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera ed espone le implicazioni della scissione transfrontaliera per i dipendenti.

Essa illustra in particolare le implicazioni della scissione transfrontaliera per l’attività futura delle società.

2.  
La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai lavoratori.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.  

La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) 

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b) 

il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire il rapporto di cambio delle azioni, se applicabile;

c) 

le implicazioni della scissione transfrontaliera per i soci;

d) 

i diritti e i mezzi di ricorso di cui dispongono i soci a norma dell’articolo 160 decies.

4.  
La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.
5.  

La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) 

le implicazioni della scissione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b) 

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c) 

il modo in cui gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono anche sulle imprese controllate.

6.  
La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di scissione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 160 nonies.
7.  
I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione della società scissa riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.
8.  
La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società scissa e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.
9.  
Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.
10.  
I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

Articolo 160 septies

Relazione dell’esperto indipendente

1.  
Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di scissione transfrontaliera ed elabori una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a disposizione dei soci almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.
2.  

La relazione di cui paragrafo 1 comprende almeno il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nella valutazione della liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società scissa prima dell’annuncio della proposta di scissione o il valore della società prescindendo dall’effetto della scissione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a) 

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b) 

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;

c) 

precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi, e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; e

d) 

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società scissa tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3.  
L’esame del progetto di scissione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società scissa abbiano così deciso.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

Articolo 160 octies

Pubblicità

1.  

Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro della società scissa almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies:

a) 

il progetto di scissione transfrontaliera; e

b) 

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, i lavoratori stessi della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea, osservazioni sul progetto di scissione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.  
Gli Stati membri possono esonerare una società scissa dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea prevista all’articolo 160 nonies e finisce non prima della conclusione di detta assemblea, tale società mette i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel suo sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.

3.  

Ove la società scissa renda disponibile il progetto di scissione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies, le informazioni seguenti:

a) 

il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposte per la o le società di nuova costituzione risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione proposta delle loro sedi sociali;

b) 

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società scissa, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) 

l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) 

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di scissione transfrontaliera, l’avviso di cui al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4.  
Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro interessato, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.  
Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di scissione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.
6.  
Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 160 nonies

Approvazione dell’assemblea generale

1.  
Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 160 sexies e 160 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 160 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 160 octies, l’assemblea generale della società scissa delibera se approvare il progetto di scissione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.
2.  
L’assemblea generale della società scissa può subordinare la realizzazione della scissione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte dell’assemblea stessa delle modalità previste all’articolo 160 terdecies.
3.  
Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera e di qualsiasi modifica del progetto di scissione sia pari ad almeno due terzi ma a non oltre il 90 % dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.
4.  
Se una clausola del progetto di scissione transfrontaliera, o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società scissa, determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono esigere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o modifica dell’atto costitutivo della società scissa sia approvato dal socio interessato, a condizione che detto socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 160 decies.
5.  

Gli stati membri provvedono a che l’approvazione della scissione transfrontaliera deliberata dall’assemblea non possa essere contestata solo per un motivo seguente:

a) 

il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 160 quinquies, lettera b), è stato determinato in modo non adeguato;

b) 

la liquidazione in denaro prevista all’articolo 160 quinquies, lettera p), è stata determinata in misura non adeguata;

c) 

le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

Articolo 160 decies

Tutela dei soci

1.  
Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci di una società scissa che hanno votato contro l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, per un’adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, per effetto della scissione transfrontaliera, acquistino azioni delle società beneficiarie, che siano soggette al diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro della società scissa.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società scissa.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione espressa al progetto di scissione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di scissione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.  
Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società scissa la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società scissa fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.
3.  
Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di scissione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 160 octodecies, la scissione transfrontaliera ha efficacia.
4.  
Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società scissa siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti alle autorità competenti o agli organismi incaricati a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono disporre che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società oggetto di scissione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.  
Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società scissa e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.
6.  
Gli Stati membri provvedono a che i soci della società scissa che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni fissato nel progetto di scissione transfrontaliera possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. Tale procedura è avviata dinanzi all’autorità competenti o all’organismo incaricato a norma del diritto dello Stato membro al quale la società scissa è soggetta entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l’iscrizione della scissione transfrontaliera. La decisione è vincolante per le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, anche per la società scissa.
7.  
Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società beneficiaria interessata e, in caso di scissione parziale, anche la società scissa abbiano la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.

Articolo 160 undecies

Tutela dei creditori

1.  
Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera prevista all’articolo 160 octies il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di scissione transfrontaliera, di cui all’articolo 160 quinquies, lettera q), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che in conseguenza della scissione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 octodecies.

2.  
Se un creditore della società scissa non riceve il pagamento dalla società a cui il debito è assegnato, le altre società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale o tramite scorporo, sono responsabili di tale obbligo in solido con la società a cui il debito è assegnato. Ciascuna società interessata dalla scissione è tuttavia responsabile in solido nei limiti del valore del patrimonio netto assegnatole alla data di efficacia della scissione.
3.  
Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società scissa fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data della dichiarazione, ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che una delle società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale, possa, una volta che la scissione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere, alla scadenza, delle passività assegnatele in base al progetto di scissione transfrontaliera. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 octies.
4.  
I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l’applicazione del diritto dello Stato membro della società scissa in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Articolo 160 duodecies

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.  
Gli stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla scissione transfrontaliera e siano esercitati in conformità al quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE, qualora la scissione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE, nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.
2.  
Nonostante l’articolo 160 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 160 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di scissione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 160 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies.
3.  
Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

Articolo 160 terdecies

Partecipazione dei lavoratori

1.  
Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna società beneficiaria è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.
2.  

Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla scissione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera, la società scissa ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro cui appartiene impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione nazionale applicabile a ciascuna delle società beneficiarie:

a) 

non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società scissa prima della scissione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b) 

non prevede, per i lavoratori di stabilimenti delle società beneficiarie situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società beneficiaria.

3.  

Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la partecipazione dei lavoratori nelle società risultanti dalla scissione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a) 

articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b) 

articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c) 

articolo 5;

d) 

articolo 6;

e) 

articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f) 

articoli 8, 10, 11 e 12; e

g) 

allegato, parte terza, lettera a).

4.  

Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a) 

conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di ciascuna delle società beneficiarie;

b) 

possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le norme di riferimento per la partecipazione e nonostante tali norme, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione delle società beneficiarie. Tuttavia, qualora nella società scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c) 

provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori che si applicavano prima della scissione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione di norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di norme di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.  
L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori delle società beneficiarie impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta l’obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.
6.  
Se una delle società beneficiarie è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.
7.  
La società beneficiaria che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della scissione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le norme stabilite nei paragrafi da 1 a 6.
8.  
La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 160 quaterdecies

Certificato preliminare alla scissione

1.  
Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa e a rilasciare il certificato preliminare alla scissione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità in tale Stato membro (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2.  

Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla scissione presentata dalla società scissa sia corredata:

a) 

del progetto della scissione transfrontaliera;

b) 

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 160 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 160 septies, ove disponibili;

c) 

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 160 octies, paragrafo 1; e

d) 

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 160 nonies.

3.  

Gli Stati membri possono esigere che la domanda di rilascio del certificato preliminare alla scissione da parte della società scissa sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a) 

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di scissione transfrontaliera;

b) 

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) 

informazioni riguardanti il soddisfacimento degli obblighi della società scissa nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società scissa.

4.  
Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
5.  
Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 160 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro della società scissa verifica se il progetto di scissione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità e sulle relative alternative possibili.
6.  

Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a) 

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) 

nel caso, la segnalazione da parte della società scissa dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 160 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7.  

Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della scissione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società scissa. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) 

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla scissione se viene stabilito che la scissione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) 

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla scissione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la scissione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.  
Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla scissione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una scissione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero, per scopi criminali.
9.  
Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la scissione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.
10.  
Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di tre mesi.
11.  
Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.
12.  
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla scissione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro delle società beneficiarie, e ottenere da tali autorità e dalla società scissa le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della scissione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

Articolo 160 quindecies

Trasmissione del certificato preliminare alla scissione

1.  
Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla scissione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla scissione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.  
L’accesso al certificato preliminare alla scissione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

Articolo 160 sexdecies

Controllo della legalità della scissione transfrontaliera

1.  
Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per la parte della relativa procedura di realizzazione disciplinata dal diritto degli Stati membri delle società beneficiarie e ad approvare la scissione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che le società beneficiarie rispettino le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 160 terdecies.

2.  
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società scissa trasmette a ciascuna delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di scissione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 160 nonies.
3.  
Ciascuno Stato membro provvede a che la società scissa possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresa la presentazione dei documenti e delle informazioni, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente indicata paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.
4.  
L’autorità di cui al paragrafo 1approva la scissione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.
5.  
Il certificato preliminare alla scissione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili preliminari alla scissione nello Stato membro della società scissa, in mancanza del quale la scissione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 160 septdecies

Iscrizione

1.  
Il diritto degli Stati membri della società scissa e delle società beneficiarie, per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabilisce le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta scissione transfrontaliera.
2.  

Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a) 

nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, che l’iscrizione della società beneficiaria è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;

b) 

nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, le date di iscrizione delle società beneficiarie;

c) 

nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, che la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;

d) 

nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, la data di cancellazione o di soppressione della società scissa dal registro;

e) 

nei registri dello Stato membro della società scissa e degli Stati membri delle società beneficiarie, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società scissa e delle società beneficiarie.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.  
Gli Stati membri provvedono a che il registro di ciascuno Stato membro delle società beneficiarie trasmetta al registro dello Stato membro della società scissa, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle società beneficiarie. Gli Stati membri inoltre garantiscono che, in caso di scissione totale, la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è eseguita immediatamente al ricevimento di tutte le suddette comunicazioni.
4.  
Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro della società scissa trasmetta ai registri degli Stati membri delle società beneficiarie, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione del fatto che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

Articolo 160 octodecies

Data di efficacia della scissione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro della società scissa stabilisce la data a decorrere dalla quale la scissione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data deve essere posteriore al completamento del controllo previsto agli articoli 160 quaterdecies e 160 sexdecies e al ricevimento di tutte le comunicazioni previste all’articolo 160 septdecies, paragrafo 3.

Articolo 160 novodecies

Effetti della scissione transfrontaliera

1.  

La scissione totale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a) 

l’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alle società beneficiarie in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b) 

i soci della società scissa divengono soci delle società beneficiarie in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;

c) 

i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia sono trasferiti alle rispettive società beneficiarie;

d) 

la società scissa si estingue.

2.  

La scissione parziale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a) 

una parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b) 

almeno alcuni dei soci della società scissa divengono soci della o delle società beneficiarie e almeno alcuni restano soci della società scissa o ancora divengono soci delle une e dell’altra, in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che tali soci non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;

c) 

i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie ai sensi del progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

3.  

La scissione transfrontaliera tramite scorporo comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a) 

parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie, mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b) 

le azioni della o delle società beneficiarie sono assegnate alla società scissa;

c) 

i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie in conformità al progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

4.  
Fatto salvo l’articolo 160 undecies, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che, se il progetto di scissione transfrontaliera non prevede espressamente l’assegnazione di una data attività o passività della società scissa a norma dell’articolo 160 quinquies, lettera l), e se la sua assegnazione non è desumibile interpretando il progetto, l’attività, il suo corrispettivo o la passività sia assegnato a tutte le società beneficiarie, o, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, a tutte le società beneficiarie e alla società scissa, proporzionalmente alla quota del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse nel progetto di scissione transfrontaliera.
5.  
Qualora, in caso di scissione transfrontaliera, la legislazione degli Stati membri prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalla società scissa, tali formalità sono adempiute, secondo i casi, dalla società scissa o dalle società beneficiarie.
6.  
Gli Stati membri provvedono a vietare lo scambio di azioni di una società beneficiaria contro azioni della società scissa che siano detenute dalla società stessa o da una persona che, pur agendo in nome proprio, opera per conto della società.

Articolo 160 vicies

Formalità semplificate

Alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160 quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 decies.

Articolo 160 unvicies

Esperto indipendente

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 160 septies.
2.  

Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:

a) 

l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla scissione; e

b) 

che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

Articolo 160 duovicies

Validità

Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni conformemente al diritto nazionale dopo la data alla quale la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.»;

24) 

Il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:

«Tipi di società di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 13, 29, paragrafo 1, 36, paragrafo 1, 67, paragrafo 1, 86 ter, punti 1 e 2, articolo 119, paragrafo 1, lettera a) e articolo 160 ter, punto 1)».

Articolo 2

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le misure e le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 3

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Relazioni e riesame

1.  
Entro il 1o febbraio 2027 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva, che comprende una valutazione dell’attuazione delle disposizioni sull’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nel contesto delle operazioni transfrontaliere, inclusa una valutazione delle norme concernenti la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società risultante dall’operazione transfrontaliera, come pure dell’efficacia delle garanzie riguardanti i negoziati sui diritti di partecipazione dei lavoratori tenendo conto della natura dinamica delle società che si sviluppano a livello transfrontaliero, e ne comunica l’esito in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico e sociale europeo, in particolare per quanto concerne l’eventuale necessità di introdurre nel diritto dell’Unione un quadro armonizzato sulla rappresentanza dei lavoratori in seno agli organi di amministrazione, se opportuno corredata di una proposta legislativa.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione, in particolare fornendo dati sul numero di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con indicazione della durata e dei costi, dati sui casi in cui il certificato preliminare all’operazione è stato rifiutato e dati statistici aggregati sul numero di negoziati sui diritti di partecipazione dei lavoratori nelle operazioni transfrontaliere. Gli Stati membri devono altresì fornire alla Commissione dati sul funzionamento e gli effetti delle norme relative alla competenza applicabili alle operazioni transfrontaliere.

2.  
Nella relazione sono valutate in particolare le procedure previste al titolo II, capi -I e IV, della direttiva (UE) 2017/1132 soprattutto in termini di durata e costi.
3.  
La relazione comprende un’analisi di fattibilità relativa alla definizione di norme per le tipologie di scissioni transfrontaliere non contemplate dalla presente direttiva, in particolare le scissioni transfrontaliere mediante incorporazione.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.