02019L2121 — IT — 12.12.2019 — 000.001
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DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1) |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2017/1132
La direttiva (UE) 2017/1132 è così modificata:
all’articolo 1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:
trasformazioni transfrontaliere, fusioni transfrontaliere e scissioni transfrontaliere delle società di capitali,»;
all’articolo 18, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;»;
l’articolo 24 è così modificato:
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis e 34;»;
è inserito il punto seguente:
l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri e a scopo di pubblicità di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies»;
l’intestazione del titolo II è sostituita dalla seguente:
«TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI»;
al titolo II, prima del capo I è inserito il capo seguente:
CAPO -I
Trasformazioni transfrontaliere
Articolo 86 bis
Ambito di applicazione
Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovino in una delle situazioni seguenti:
società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti;
società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che sono:
sottoposte a procedure di insolvenza o sottoposte a quadri di ristrutturazione preventiva;
sottoposte a procedure di liquidazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a); o
sottoposte a misure di prevenzione della crisi come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 86 ter
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
“società” una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II che effettua una trasformazione transfrontaliera;
“trasformazione transfrontaliera”: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale;
“Stato membro di partenza”: lo Stato membro nel quale la società è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;
“Stato membro di destinazione”: lo Stato membro nel quale la società trasformata è iscritta in esito alla trasformazione transfrontaliera;
“società trasformata”: una società costituita nello Stato membro di destinazione come conseguenza di una trasformazione transfrontaliera.
Articolo 86 quarter
Procedure e formalità
Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.
Articolo 86 quinquies
Progetto di trasformazione transfrontaliera
L’organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:
il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l’ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro;
il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l’ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro;
l’atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato;
il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera;
i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;
le salvaguardie offerte ai creditori, quali garanzie e impegni;
tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società;
se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell’ultimo quinquennio;
i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 86 decies;
le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;
se del caso, le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell’articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.
Articolo 86 sexies
Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti
La relazione illustra in particolare le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società.
La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.
La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:
la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;
le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;
i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 86 decies.
La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:
le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;
le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;
in che modo gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono sulle imprese controllate.
Articolo 86 septies
Relazione dell’esperto indipendente
La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro. Nel valutare la liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell’annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall’effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:
indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;
precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione della liquidazione; e
descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.
L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.
Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.
Articolo 86 octies
Pubblicità
Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano comunicati dalla società e pubblicati nel registro dello Stato membro di partenza almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies:
il progetto di trasformazione transfrontaliera; e
un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di tali rappresentanti, i lavoratori stessi, della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di trasformazione transfrontaliera.
Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia comunicata e pubblicata nel registro.
Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.
I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari per garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti, e proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.
Ove la società renda disponibili i termini del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies, le informazioni seguenti:
il tipo, la denominazione della società e la sua sede sociale nello Stato membro di partenza nonché il tipo e la denominazione proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e la sua sede sociale proposta in tale Stato membro;
il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società e il relativo numero di iscrizione in tale registro;
l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e
l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
Il registro dello Stato membro di partenza rende disponibili pubblicamente le informazioni di cui ai punti da a) a d) del primo comma.
Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.
Articolo 86 nonies
Approvazione dell’assemblea generale
Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale possa essere contestata solo per i motivi seguenti:
la liquidazione in denaro a norma dell’articolo 86 quinquies, lettera i), è stata determinata in modo non adeguato; o
le informazioni fornite in merito alla liquidazione in denaro di cui alla lettera a) non sono conformi alle prescrizioni di legge.
Articolo 86 decies
Tutela dei soci
Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società.
Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione esplicita al progetto di trasformazione transfrontaliera, le intenzioni dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di trasformazione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.
Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.
Articolo 86 undecies
Tutela dei creditori
Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera prevista all’articolo 86 octies, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di trasformazione transfrontaliera di cui all’articolo 86 quinquies, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che, in conseguenza della trasformazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.
Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octodecies.
Articolo 86 duodecies
Informazione e consultazione dei lavoratori
Articolo 86 terdecies
Partecipazione dei lavoratori
Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, la società ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione dello Stato membro di destinazione:
non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure
non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società trasformata situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.
Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:
articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;
articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); e articolo 4, paragrafi 3 e 4;
articolo 5;
articolo 6
articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);
articoli 8, 10, 11 e 12; e
allegato, parte terza, lettera a).
Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:
conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;
possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;
provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.
Articolo 86 quaterdecies
Certificato preliminare alla trasformazione
In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia degli obblighi derivanti da procedimenti in corso.
Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società sia corredata:
del progetto di trasformazione transfrontaliera;
della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 86 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 86 septies, ove disponibili;
delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 86 octies, paragrafo 1; e
di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.
Gli Stati membri possono esigere che la domanda della società di rilascio del certificato preliminare sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:
il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di trasformazione transfrontaliera;
l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;
informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.
Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società.
Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:
tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;
se del caso, la segnalazione da parte della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 86 terdecies, paragrafi 3 e 4.
Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della trasformazione transfrontaliera da parte dell’assemblea generale della società. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:
l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;
l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie; in tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.
Articolo 86 quindecies
Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione
Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri
Articolo 86 sexdecies
Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione
Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 86 terdecies.
Articolo 86 septdecies
Iscrizione
Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:
nel registro dello Stato membro di destinazione, che l’iscrizione della società trasformata è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;
nel registro dello Stato membro di destinazione, la data di iscrizione della società trasformata;
nel registro dello Stato membro di partenza, che la cancellazione o la soppressione della società dal registro è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;
nel registro dello Stato membro di partenza, la data della cancellazione o della soppressione della società dal registro;
nei registri dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società trasformata.
I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Articolo 86 octodecies
Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera
Il diritto dello Stato membro di destinazione determina la data a decorrere dalla quale la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data è posteriore all’esecuzione del controllo previsto agli articoli 86 quaterdecies e sexdecies.
Articolo 86 novodecies
Effetti della trasformazione transfrontaliera
La trasformazione transfrontaliera comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 86 octodecies, gli effetti seguenti:
l’intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata;
i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 86 decies, paragrafo 1;
i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata.
Articolo 86 vicies
Esperti indipendenti
Gli Stati membri devono disporre di norme atte a garantire:
che l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla trasformazione; e
che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.
Articolo 86 unvicies
Validità
Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nel rispetto delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.
Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi del diritto nazionale dopo la data alla quale la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.
all’articolo 119, il punto 2 è così modificato:
alla fine della lettera c) è aggiunto: “o”;
è aggiunta la lettera seguente:
una o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - senza che questa emetta nuove azioni, purché un’unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli o quote in tutte queste società.»;
l’articolo 120 è così modificato:
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:
la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;
la società è sottoposta agli strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:
sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;
sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o
sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.»;
l’articolo 121 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
l’articolo 122 è così modificato:
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l’ubicazione della sede sociale proposta;
il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;»;
le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;
l’atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;»;
sono aggiunte le lettere seguenti:
dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 126 bis;
eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.»;
gli articoli 123 e 124 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 123
Pubblicità
Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126:
il progetto comune di fusione transfrontaliera; e
un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società partecipante alla fusione o, in loro mancanza, i dipendenti stessi della possibilità di presentare alla rispettiva società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di comune di fusione transfrontaliera.
Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.
Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.
I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.
Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126, le informazioni seguenti:
per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale, nonché il tipo e la denominazione proposti per l’eventuale società di nuova costituzione e l’ubicazione proposta della sua sede sociale;
il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;
per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e
l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.
Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.
Articolo 124
Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti
Essa illustra in particolare le implicazioni della fusione transfrontaliera per l’attività futura della società.
La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.
La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:
la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;
il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire tale rapporto di cambio, se applicabile;
le implicazioni della fusione transfrontaliera per i soci;
i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 126 bis.
La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:
le implicazioni della fusione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;
le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;
il modo in cui gli aspetti di cui alle lettere a) e b) incidono sulle società controllate.
Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno sei settimane prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.
l’articolo 125 è così modificato:
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nel valutare la liquidazione in denaro l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società che partecipano alla fusione prima dell’annuncio della proposta di fusione o il valore delle società, prescindendo dall’effetto della fusione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:
indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;
indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;
precisare se il metodo o i metodi usati sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; qualora nelle diverse società che partecipano alla fusione siano usati metodi diversi, precisare altresì se l’uso di metodi diversi era giustificato; e
descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.
L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.»;
al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.»;
l’articolo 126 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
è aggiunto il paragrafo seguente:
Gli Stati membri provvedono a che l’approvazione della fusione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale non possa essere contestata solo per uno o più dei motivi seguenti:
il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 122, lettera b) è stato determinato in modo non adeguato;
che la liquidazione in denaro prevista all’articolo 122, lettera m), è stata determinata in modo non adeguato; o
che le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.»;
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 126 bis
Tutela dei soci
Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci delle società che partecipano alla fusione.
Gli Stati membri possono richiedere che l’opposizione espressa al progetto comune di fusione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 126. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto comune di fusione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.
Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società partecipante alla fusione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono altresì disporre che il rapporto di cambio delle azioni stabilito in tale decisione si applichi a qualsiasi socio della società partecipante alla fusione che non aveva o che non ha esercitato il diritto di alienare le proprie azioni.
Articolo 126 ter
Tutela dei creditori
Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.
Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.
Articolo 126 quarter
Informazione e consultazione dei lavoratori
l’articolo 127 è sostituito dal seguente:
«Articolo 127
Certificato preliminare alla fusione
In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento, o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.
Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla fusione presentata dalla società che partecipa alla fusione sia corredata:
del progetto comune di fusione transfrontaliera;
della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 124, nonché della relazione prevista all’articolo 125, ove disponibili;
delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 123, paragrafo 1; e
di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 126.
Gli Stati membri possono esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società che partecipa alla fusione sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:
il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto comune di fusione transfrontaliera;
l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;
informazioni circa il soddisfacimento degli obblighi della società che partecipa alla fusione nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.
Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società che partecipa alla fusione.
Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente esamina:
tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;
se del caso, la segnalazione, da parte delle società che partecipano alla fusione, dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 133, paragrafi 3 e 4.
Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della fusione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società che partecipa alla fusione. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:
l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla fusione se viene stabilito che la fusione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;
l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla fusione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la fusione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 127 bis
Trasmissione del certificato preliminare alla fusione
Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla fusione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
l’articolo 128 è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
l’articolo 130 è sostituito dal seguente:
«Articolo 130
Iscrizione
Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:
nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, che l’iscrizione della società risultante dalla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;
nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, la data di iscrizione della società risultante dalla fusione;
nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, che la cancellazione o la soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;
nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, la data della cancellazione o della soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione;
nei registri degli Stati membri di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e dello Stato membro della società risultante dalla fusione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo di ciascuna società che partecipa alla fusione e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società risultante dalla fusione.
I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
l’articolo 131 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:
l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante;
i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;
la società incorporata si estingue.»;
al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società;
i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;»;
l’articolo 132 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:
è aggiunto il paragrafo seguente:
l’articolo 133 è così modificato:
al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione, qualora almeno una di tali società sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui all’allegato, parte 3, lettera b), di tale direttiva, stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;»;
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
è aggiunto il paragrafo seguente:
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 133 bis
Esperto indipendente
Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:
l’esperto o la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla fusione; e
il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.»;
all’articolo 134 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Il paragrafo 1 non incide sui poteri degli Stati membri, segnatamente in materia di diritto penale, di prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi al diritto nazionale dopo la data alla quale la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.»;
al titolo II è aggiunto il capo seguente:
«CAPO IV
Scissioni transfrontaliere di società di capitali
Articolo 160 bis
Ambito di applicazione
Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:
la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;
la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:
sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;
sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o
sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 160 ter
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
“società”, una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II;
“società scissa”: la società che ha avviato la procedura di scissione transfrontaliera in cui trasferisce a due o più società la totalità del suo patrimonio attivo e passivo, in caso di scissione totale, ovvero parte del suo patrimonio attivo e passivo a una o più società, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo;
“società beneficiaria”: nuova società costituita nel corso della scissione transfrontaliera;
“scissione”: l’operazione che produce uno degli effetti seguenti:
all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la società scissa trasferisce a due o più società beneficiarie l’intero patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione totale”);
la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del proprio patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione ai propri soci di titoli o quote delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une sia dell’altra e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote (“scissione parziale”); oppure
la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa (“scissione per scorporo”).
Articolo 160 quarter
Procedure e formalità
Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della scissione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa, per quelle parti finalizzate all’ottenimento del certificato preliminare alla scissione, e dal diritto degli Stati membri di ciascuna società beneficiaria, per quelle parti successive al ricevimento di tale certificato.
Articolo 160 quinquies
Progetto di scissione transfrontaliera
L’organo di amministrazione o di direzione o della società scissa prepara il progetto di scissione transfrontaliera. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende almeno gli elementi seguenti:
il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la nuova società o le nuove società risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione delle sedi sociali proposte;
il rapporto di cambio dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;
le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale delle società beneficiarie o della società scissa;
il calendario indicativo proposto per la scissione transfrontaliera;
le probabili ripercussioni della scissione transfrontaliera sull’occupazione;
la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;
la data o le date a decorrere da cui le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute dalle società beneficiarie;
tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società scissa;
i diritti accordati dalle società beneficiarie ai soci della società scissa titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale della società scissa, ovvero le misure proposte nei loro confronti;
gli atti costitutivi delle società beneficiarie, se del caso, e i relativi statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, e, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, le modifiche dell’atto costitutivo della società scissa;
se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell’articolo 160 terdecies le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nelle società beneficiarie;
una descrizione esatta del patrimonio attivo e passivo della società scissa e una dichiarazione sul modo in cui tali attività e passività saranno ripartite tra le società beneficiarie o saranno conservate nella società scissa in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, e che comprenda l’indicazione del trattamento da riservare al patrimonio non assegnato espressamente nel progetto di scissione transfrontaliera, quali le attività o passività ignote alla data di redazione del progetto di scissione transfrontaliera;
informazioni sulla valutazione delle attività e passività che saranno attribuite a ciascuna impresa interessata dalla scissione transfrontaliera;
la data dei conti della società scissa usata per stabilire le condizioni della scissione transfrontaliera;
nel caso, l’assegnazione ai soci della società scissa di titoli e quote delle società beneficiarie, della società scissa o di entrambe, e il criterio sul quale si fonda tale assegnazione;
dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci, in conformità dell’articolo 160 decies;
eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.
Articolo 160 sexies
Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti
Essa illustra in particolare le implicazioni della scissione transfrontaliera per l’attività futura delle società.
La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.
La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:
la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;
il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire il rapporto di cambio delle azioni, se applicabile;
le implicazioni della scissione transfrontaliera per i soci;
i diritti e i mezzi di ricorso di cui dispongono i soci a norma dell’articolo 160 decies.
La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:
le implicazioni della scissione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;
le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;
il modo in cui gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono anche sulle imprese controllate.
Articolo 160 septies
Relazione dell’esperto indipendente
La relazione di cui paragrafo 1 comprende almeno il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nella valutazione della liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società scissa prima dell’annuncio della proposta di scissione o il valore della società prescindendo dall’effetto della scissione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:
indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;
indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;
precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi, e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; e
descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.
L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società scissa tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.
Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.
Articolo 160 octies
Pubblicità
Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro della società scissa almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies:
il progetto di scissione transfrontaliera; e
un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, i lavoratori stessi della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea, osservazioni sul progetto di scissione transfrontaliera.
Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.
Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.
I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.
Ove la società scissa renda disponibile il progetto di scissione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies, le informazioni seguenti:
il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposte per la o le società di nuova costituzione risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione proposta delle loro sedi sociali;
il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società scissa, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;
l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e
l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di scissione transfrontaliera, l’avviso di cui al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
Il registro rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.
Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.
Articolo 160 nonies
Approvazione dell’assemblea generale
Gli stati membri provvedono a che l’approvazione della scissione transfrontaliera deliberata dall’assemblea non possa essere contestata solo per un motivo seguente:
il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 160 quinquies, lettera b), è stato determinato in modo non adeguato;
la liquidazione in denaro prevista all’articolo 160 quinquies, lettera p), è stata determinata in misura non adeguata;
le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.
Articolo 160 decies
Tutela dei soci
Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società scissa.
Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione espressa al progetto di scissione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di scissione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.
Gli Stati membri possono disporre che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società oggetto di scissione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.
Articolo 160 undecies
Tutela dei creditori
Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera prevista all’articolo 160 octies il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di scissione transfrontaliera, di cui all’articolo 160 quinquies, lettera q), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che in conseguenza della scissione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.
Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 octodecies.
Articolo 160 duodecies
Informazione e consultazione dei lavoratori
Articolo 160 terdecies
Partecipazione dei lavoratori
Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla scissione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera, la società scissa ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro cui appartiene impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione nazionale applicabile a ciascuna delle società beneficiarie:
non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società scissa prima della scissione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure
non prevede, per i lavoratori di stabilimenti delle società beneficiarie situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società beneficiaria.
Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la partecipazione dei lavoratori nelle società risultanti dalla scissione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:
articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;
articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, paragrafi 3 e 4;
articolo 5;
articolo 6;
articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);
articoli 8, 10, 11 e 12; e
allegato, parte terza, lettera a).
Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:
conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di ciascuna delle società beneficiarie;
possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le norme di riferimento per la partecipazione e nonostante tali norme, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione delle società beneficiarie. Tuttavia, qualora nella società scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;
provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori che si applicavano prima della scissione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione di norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di norme di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.
Articolo 160 quaterdecies
Certificato preliminare alla scissione
In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.
Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla scissione presentata dalla società scissa sia corredata:
del progetto della scissione transfrontaliera;
della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 160 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 160 septies, ove disponibili;
delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 160 octies, paragrafo 1; e
di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 160 nonies.
Gli Stati membri possono esigere che la domanda di rilascio del certificato preliminare alla scissione da parte della società scissa sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:
il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di scissione transfrontaliera;
l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;
informazioni riguardanti il soddisfacimento degli obblighi della società scissa nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.
Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società scissa.
Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:
tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;
nel caso, la segnalazione da parte della società scissa dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 160 terdecies, paragrafi 3 e 4.
Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della scissione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società scissa. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:
l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla scissione se viene stabilito che la scissione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;
l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla scissione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la scissione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.
Articolo 160 quindecies
Trasmissione del certificato preliminare alla scissione
Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla scissione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Articolo 160 sexdecies
Controllo della legalità della scissione transfrontaliera
Tale autorità si accerta in particolare che le società beneficiarie rispettino le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 160 terdecies.
Articolo 160 septdecies
Iscrizione
Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:
nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, che l’iscrizione della società beneficiaria è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;
nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, le date di iscrizione delle società beneficiarie;
nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, che la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;
nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, la data di cancellazione o di soppressione della società scissa dal registro;
nei registri dello Stato membro della società scissa e degli Stati membri delle società beneficiarie, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società scissa e delle società beneficiarie.
I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.
Articolo 160 octodecies
Data di efficacia della scissione transfrontaliera
Il diritto dello Stato membro della società scissa stabilisce la data a decorrere dalla quale la scissione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data deve essere posteriore al completamento del controllo previsto agli articoli 160 quaterdecies e 160 sexdecies e al ricevimento di tutte le comunicazioni previste all’articolo 160 septdecies, paragrafo 3.
Articolo 160 novodecies
Effetti della scissione transfrontaliera
La scissione totale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:
l’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alle società beneficiarie in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;
i soci della società scissa divengono soci delle società beneficiarie in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;
i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia sono trasferiti alle rispettive società beneficiarie;
la società scissa si estingue.
La scissione parziale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:
una parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;
almeno alcuni dei soci della società scissa divengono soci della o delle società beneficiarie e almeno alcuni restano soci della società scissa o ancora divengono soci delle une e dell’altra, in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che tali soci non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;
i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie ai sensi del progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.
La scissione transfrontaliera tramite scorporo comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:
parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie, mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;
le azioni della o delle società beneficiarie sono assegnate alla società scissa;
i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie in conformità al progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.
Articolo 160 vicies
Formalità semplificate
Alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160 quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 decies.
Articolo 160 unvicies
Esperto indipendente
Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:
l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla scissione; e
che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.
Articolo 160 duovicies
Validità
Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.
Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni conformemente al diritto nazionale dopo la data alla quale la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.»;
Il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:
«Tipi di società di cui agli articoli 7, paragrafo 1, 13, 29, paragrafo 1, 36, paragrafo 1, 67, paragrafo 1, 86 ter, punti 1 e 2, articolo 119, paragrafo 1, lettera a) e articolo 160 ter, punto 1)».
Articolo 2
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.
Le misure e le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 3
Recepimento
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 4
Relazioni e riesame
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione, in particolare fornendo dati sul numero di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con indicazione della durata e dei costi, dati sui casi in cui il certificato preliminare all’operazione è stato rifiutato e dati statistici aggregati sul numero di negoziati sui diritti di partecipazione dei lavoratori nelle operazioni transfrontaliere. Gli Stati membri devono altresì fornire alla Commissione dati sul funzionamento e gli effetti delle norme relative alla competenza applicabili alle operazioni transfrontaliere.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.