02018R1229 — IT — 02.11.2022 — 004.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1229 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1689 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2019

  L 259

1

10.10.2019

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1212 DELLA COMMISSIONE dell’8 maggio 2020

  L 275

3

24.8.2020

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/70 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2020

  L 27

1

27.1.2021

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1930 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2022

  L 266

13

13.10.2022




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1229 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«partecipante diretto» : un'impresa come definita all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b)

«fondo indicizzato quotato (ETF)» : un fondo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

c)

«esecuzione di ordini» : l'esecuzione di ordini per conto dei clienti come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE;

d)

«cliente al dettaglio» : un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;

e)

«istruzione di regolamento» : un ordine di trasferimento come definito all'articolo 2, lettera i), della direttiva 98/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

f)

«parte negoziale» : una parte che agisce in qualità di obbligato principale in un'operazione su titoli di cui all'articolo 7, paragrafo 10, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 909/2014;

g)

«membro della sede di negoziazione» : un membro o un partecipante di una sede di negoziazione.



CAPO II

Misure per prevenire i mancati regolamenti

Articolo 2

Misure relative ai clienti professionali

1.  

Le imprese di investimento richiedono ai clienti professionali di inviare loro per iscritto l'attribuzione di titoli o di contante per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, indicando i conti su cui effettuare l'accredito o l'addebito. L'attribuzione scritta specifica quanto segue:

a) 

il tipo di operazione, tra i seguenti:

i) 

acquisto o vendita di titoli;

ii) 

operazioni di gestione delle garanzie reali;

iii) 

operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;

iv) 

operazioni di vendita con patto di riacquisto;

v) 

altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari;

b) 

il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) dello strumento finanziario o, qualora l'ISIN non fosse disponibile, un altro identificativo dello strumento finanziario;

c) 

la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;

d) 

il valore nominale degli strumenti di debito e la quantità per gli altri strumenti finanziari;

e) 

la data della negoziazione;

f) 

il prezzo di negoziazione dello strumento finanziario;

g) 

la valuta in cui è espresso il prezzo dell'operazione;

h) 

la data prevista di regolamento dell'operazione;

i) 

l'importo totale del contante da consegnare o ricevere;

j) 

l'identificativo del soggetto presso il quale sono detenuti i titoli;

k) 

l'identificativo del soggetto presso il quale è detenuto il contante;

l) 

i nomi e i numeri dei conti titoli o dei conti correnti su cui effettuare l'accredito o l'addebito.

L'attribuzione scritta include tutte le altre informazioni richieste dall'impresa di investimento al fine di agevolare il regolamento dell'operazione.

Le imprese di investimento che hanno ricevuto conferma dell'esecuzione dell'ordine di operazione impartito dal cliente professionale assicurano, mediante accordi contrattuali, che il cliente professionale confermi l'accettazione delle condizioni dell'operazione per iscritto entro i termini di cui al paragrafo 2. La conferma scritta può anche essere inclusa nell'attribuzione scritta.

Le imprese di investimento forniscono ai clienti professionali la possibilità di inviare l'attribuzione scritta e la conferma scritta per via elettronica, applicando le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 909/2014.

2.  

I clienti professionali fanno in modo che l'attribuzione scritta e la conferma scritta di cui al paragrafo 1 sia ricevuta dall'impresa di investimento entro uno dei seguenti termini:

a) 

entro la fine del giorno lavorativo in cui l'operazione ha avuto luogo, se l'impresa di investimento e il cliente professionale in questione si trovano in una zona con lo stesso fuso orario;

b) 

entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

i) 

vi è una differenza di oltre due ore tra il fuso orario dell'impresa di investimento e il fuso orario del cliente professionale in questione;

ii) 

gli ordini sono stati eseguiti dopo le ore 16:00 CET del giorno lavorativo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento.

Le imprese di investimento confermano il ricevimento dell'attribuzione scritta e della conferma scritta entro due ore dal ricevimento. Se l'impresa di investimento riceve l'attribuzione scritta e la conferma scritta meno di un'ora prima della chiusura degli uffici, essa ne conferma il ricevimento entro un'ora dall'apertura degli uffici il giorno lavorativo successivo.

3.  
Se l'impresa di investimento riceve le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 1 in anticipo rispetto ai termini di cui al paragrafo 2, essa può concordare per iscritto con i clienti professionali che non è necessario trasmettere l'attribuzione scritta e la conferma scritta pertinenti.
4.  
I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai clienti professionali che detengono i titoli e il contante pertinenti per il regolamento presso la stessa impresa di investimento.

Articolo 3

Misure relative ai clienti al dettaglio

Le imprese di investimento richiedono ai clienti al dettaglio di inviare loro tutte le pertinenti informazioni di regolamento per le operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 entro le ore 12:00 CET del giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operazione ha avuto luogo nella zona di fuso orario dell'impresa di investimento, a meno che il cliente in questione detenga gli strumenti finanziari e il contante presso la stessa impresa di investimento.

Articolo 4

Agevolazione e trattamento dei regolamenti

1.  
I CSD trattano tutte le istruzioni di regolamento in modo automatizzato.
2.  
I CSD che sono intervenuti manualmente nel processo di regolamento automatico secondo le modalità di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), informano l'autorità competente del motivo di tale intervento entro 30 giorni dallo stesso, a meno che lo stesso motivo sia già stato comunicato per interventi precedenti.
3.  

Si ha intervento manuale nel processo di regolamento automatico nelle seguenti circostanze:

a) 

se l'inserimento dell'istruzione di regolamento ricevuta nel sistema di regolamento titoli è stato ritardato o modificato o se l'istruzione stessa è stata modificata al di fuori delle procedure automatizzate;

b) 

se durante il trattamento delle istruzioni di regolamento ricevute nel meccanismo di regolamento viene effettuato un intervento al di fuori delle procedure automatizzate, compresa la gestione degli incidenti informatici.

4.  
Le autorità competenti possono comunicare ai CSD in qualsiasi momento che un determinato motivo non giustifica interventi manuali nel processo di regolamento automatico. Successivamente i CSD non intervengono manualmente nel processo di regolamento automatico per detto motivo.

Articolo 5

Abbinamento delle istruzioni di regolamento e inserimento dei relativi dati

1.  
I CSD forniscono ai partecipanti una funzionalità che supporta l'abbinamento in tempo reale continuo e completamente automatizzato delle istruzioni di regolamento nel corso di ogni giorno lavorativo.
2.  

I CSD richiedono ai partecipanti di abbinare le loro istruzioni di regolamento attraverso la funzionalità di cui al paragrafo 1 prima del regolamento, tranne nei seguenti casi:

a) 

se il CSD ha riconosciuto che le istruzioni di regolamento sono già state abbinate dalle sedi di negoziazione, dalle CCP o da altri soggetti;

b) 

se il CSD stesso ha abbinato le istruzioni di regolamento;

c) 

nel caso di istruzioni di regolamento «senza pagamento» («FOP») di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), punto i), che consistono in ordini di trasferimento degli strumenti finanziari tra conti diversi aperti a nome dello stesso partecipante o gestiti dallo stesso operatore.

Gli operatori dei conti di cui alla lettera c) comprendono soggetti aventi un rapporto contrattuale con il CSD e che gestiscono conti titoli presso il CSD in questione mediante la registrazione contabile in tali conti.

3.  

I CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare i seguenti campi nelle istruzioni di regolamento ai fini dell'abbinamento:

a) 

il tipo di istruzione di regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera g);

b) 

la data di esecuzione prevista dell'istruzione di regolamento;

c) 

la data della negoziazione;

d) 

la valuta, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;

e) 

l'importo del regolamento, tranne nel caso di istruzioni di regolamento FOP;

f) 

il valore nominale degli strumenti di debito o la quantità per gli altri strumenti finanziari;

g) 

la consegna o il ricevimento degli strumenti finanziari o del contante;

h) 

il codice ISIN dello strumento finanziario;

i) 

l'identificativo del partecipante che consegna gli strumenti finanziari o il contante;

j) 

l'identificativo del partecipante che riceve gli strumenti finanziari o il contante;

k) 

l'identificativo del CSD della controparte del partecipante, nel caso di CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche nelle circostanze di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014;

l) 

altri campi di abbinamento richiesti dal CSD per facilitare il regolamento delle operazioni.

4.  

Oltre ai campi di cui al paragrafo 3, i CSD richiedono ai partecipanti di utilizzare nelle loro istruzioni di regolamento un campo indicante il tipo di operazione in base alla seguente tassonomia:

a) 

acquisto o vendita di titoli;

b) 

operazioni di gestione delle garanzie reali;

c) 

operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;

d) 

operazioni di vendita con patto di riacquisto;

e) 

altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD.

Articolo 6

Livelli di tolleranza

Ai fini dell'abbinamento, i CSD stabiliscono i livelli di tolleranza per gli importi di regolamento.

Il livello di tolleranza rappresenta la differenza massima tra gli importi di regolamento in due istruzioni di regolamento corrispondenti che consentirebbe comunque l'abbinamento.

Per le istruzioni di regolamento in EUR, il livello di tolleranza per ciascuna istruzione è pari a 2 EUR per gli importi di regolamento fino a 100 000 EUR e a 25 EUR per gli importi superiori a 100 000 EUR. Per le istruzioni di regolamento in altre valute, il livello di tolleranza per ciascuna istruzione corrisponde agli importi equivalenti in base al tasso di cambio ufficiale della BCE, ove disponibile.

Articolo 7

Meccanismo di annullamento

I CSD istituiscono un meccanismo di annullamento bilaterale che consente ai partecipanti di annullare bilateralmente le istruzioni di regolamento abbinate che fanno parte della stessa operazione.

Articolo 8

Meccanismo di trattenimento e rilascio

I CSD istituiscono un meccanismo di trattenimento e rilascio che consiste in entrambi gli elementi seguenti:

a) 

un meccanismo di trattenimento che consente al partecipante disponente di bloccare. ai fini del regolamento. le istruzioni di regolamento in sospeso;

b) 

un meccanismo di rilascio che consente di rilasciare, ai fini del regolamento, le istruzioni di regolamento in sospeso bloccate dal partecipante disponente.

Articolo 9

Riciclaggio

I CSD riciclano le istruzioni di regolamento che hanno dato luogo a mancato regolamento fino a quando non vengono eseguite o annullate bilateralmente.

Articolo 10

Regolamento parziale

I CSD consentono l'esecuzione parziale delle istruzioni di regolamento.

Articolo 11

Meccanismi e informazioni aggiuntivi

1.  
I CSD offrono ai partecipanti la possibilità di essere informati riguardo a un'istruzione di regolamento in sospeso delle loro controparti entro un'ora dal primo tentativo non riuscito di abbinare l'istruzione, o immediatamente dopo tale tentativo non riuscito se quest'ultimo è stato effettuato entro le cinque ore precedenti la data limite prevista per il regolamento o dopo tale data.
2.  

I CSD forniscono ai partecipanti l'accesso alle informazioni in tempo reale sullo stato delle loro istruzioni di regolamento nel sistema di regolamento titoli, comprese le informazioni:

a) 

sulle istruzioni di regolamento in sospeso che possono ancora essere eseguite alla data di regolamento prevista;

b) 

sulle istruzioni di regolamento non eseguite che non possono essere più eseguite alla data di regolamento prevista;

c) 

sulle istruzioni di regolamento integralmente eseguite;

d) 

sulle istruzioni di regolamento parzialmente eseguite, comprensive della parte regolata e della parte non regolata in strumenti finanziari o in contante;

e) 

sulle istruzioni di regolamento annullate, incluse le informazioni che indicano se l'annullamento è stato effettuato dal sistema o dal partecipante.

3.  

Le informazioni in tempo reale di cui al paragrafo 2 comprendono le seguenti:

a) 

se l'istruzione di regolamento è stata abbinata;

b) 

se l'istruzione di regolamento può essere ancora parzialmente eseguita;

c) 

se l'istruzione di regolamento è in sospeso;

d) 

i motivi per i quali le istruzioni sono in sospeso o non sono state eseguite.

4.  
I CSD offrono ai partecipanti il regolamento lordo in tempo reale nel corso di ciascun giorno lavorativo o un minimo di tre cicli di regolamento per ogni giorno lavorativo. I tre cicli di regolamento sono distribuiti lungo l'intero giorno lavorativo secondo le esigenze del mercato, su richiesta del comitato degli utenti del CSD.

Articolo 12

Deroga a determinate misure per prevenire i mancati regolamenti

1.  

Gli articoli 8 e 10 non si applicano se il sistema di regolamento titoli gestito dal CSD soddisfa le seguenti condizioni:

a) 

il valore dei mancati regolamenti non supera i 2,5 miliardi di EUR l'anno;

b) 

la percentuale di mancati regolamenti, basata sul numero di istruzioni di regolamento o sul valore delle istruzioni di regolamento, è inferiore a 0,5 % l'anno.

La percentuale di mancati regolamenti basata sul numero di istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il numero di mancati regolamenti per il numero di istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento.

La percentuale di mancati regolamenti basata sul valore delle istruzioni di regolamento è calcolata dividendo il valore in EUR dei mancati regolamenti per il valore delle istruzioni di regolamento inserite nel sistema di regolamento titoli durante il periodo di riferimento.

2.  
Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD valutano se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e informano l'autorità competente dei risultati di tale valutazione conformemente all'allegato II.

Se dalla valutazione risulta che almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta, i CSD applicano l'articolo 8 e l'articolo 10 entro un anno dalla data della notifica di cui al primo comma.



CAPO III

Misure per la gestione dei mancati regolamenti



Sezione I

Monitoraggio dei mancati regolamenti

Articolo 13

Dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti

1.  

I CSD predispongono un sistema che consente loro di monitorare il numero e il valore dei mancati regolamenti per ogni data di regolamento prevista, compresa la durata di ciascun mancato regolamento espressa in giorni lavorativi. Per ciascun mancato regolamento il sistema raccoglie le seguenti informazioni:

a) 

il motivo del mancato regolamento, sulla base delle informazioni di cui il CSD dispone;

b) 

le restrizioni al regolamento, come la riserva, il blocco o il vincolo di strumenti finanziari o contante, che rendono tali strumenti finanziari o tale contante non disponibili per il regolamento;

c) 

il tipo di strumento finanziario, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:

i) 

valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

ii) 

debito sovrano come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE;

iii) 

valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui al punto ii);

iv) 

valori mobiliari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;

v) 

fondi indicizzati quotati (ETF);

vi) 

quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF;

vii) 

strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui al punto ii);

viii) 

quote di emissioni;

ix) 

altri strumenti finanziari;

d) 

il tipo di operazione, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:

i) 

acquisto o vendita di strumenti finanziari;

ii) 

operazioni di gestione delle garanzie reali;

iii) 

operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito;

iv) 

operazioni di vendita con patto di riacquisto;

v) 

altre operazioni, identificabili mediante codici ISO più granulari forniti dal CSD;

e) 

se del caso, la sede di negoziazione e di compensazione degli strumenti finanziari interessati;

f) 

il tipo di istruzione di regolamento, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:

i) 

istruzione di regolamento intra CSD, quando la parte inadempiente e la parte destinataria sono partecipanti nello stesso sistema di regolamento titoli; o

ii) 

istruzione di regolamento inter CSD, quando la parte inadempiente e la parte destinataria sono partecipanti in due sistemi di regolamento titoli diversi o uno dei partecipanti è un CSD;

g) 

il tipo di istruzione di regolamento, tra i seguenti, interessato dal mancato regolamento:

i) 

istruzioni di regolamento FOP, consistenti nelle istruzioni «consegna senza pagamento» («DFP») e «ricevimento senza pagamento» («RFP»);

ii) 

istruzioni di regolamento «consegna contro pagamento» («DVP») e «ricevimento contro pagamento» («RVP»);

iii) 

istruzioni di regolamento «consegna con pagamento» («DWP») e «ricevimento con pagamento» («RWP»), o

iv) 

istruzioni di regolamento «pagamento senza consegna» («PFOD») consistenti nelle istruzioni «addebito del pagamento senza consegna» («DPFOD») e «accredito del pagamento senza consegna» («CPFOD»).

h) 

il tipo di conto titoli connesso al mancato regolamento, che comprende:

i) 

il conto proprio del partecipante;

ii) 

il conto individuale del cliente del partecipante;

iii) 

il conto omnibus del cliente del partecipante.

i) 

la valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento.

2.  
I CSD stabiliscono modalità operative con i partecipanti di cui all'allegato I, tabella 1, campi 17 e 18, che hanno l'impatto più significativo sui loro sistemi di regolamento titoli e, se del caso, con le pertinenti CCP e sedi di negoziazione per analizzare i principali motivi dei mancati regolamenti.

Articolo 14

Segnalazione dei mancati regolamenti

1.  
I CSD comunicano le informazioni di cui all'allegato I all'autorità competente e alle autorità pertinenti su base mensile ed entro la fine del quinto giorno lavorativo del mese successivo.

Dette informazioni includono i pertinenti valori in EUR. La conversione del valore in EUR è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale della BCE dell'ultimo giorno del periodo di riferimento in cui tale tasso di cambio è disponibile.

Se richiesto dall'autorità competente, i CSD effettuano segnalazioni con maggiore frequenza e forniscono informazioni supplementari sui mancati regolamenti.

2.  
Entro il 20 gennaio di ogni anno i CSD segnalano all'autorità competente e alle autorità pertinenti le informazioni di cui all'allegato II, comprese le misure programmate o adottate dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento dei sistemi di regolamento titoli che essi gestiscono.

I CSD monitorano regolarmente l'applicazione delle misure di cui al primo comma e trasmettono all'autorità competente e alle autorità pertinenti, su richiesta, tutte le pertinenti conclusioni risultanti da detto monitoraggio.

3.  
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato leggibile da un dispositivo automatico.
4.  

Il valore delle istruzioni di regolamento di cui agli allegati da I a III è calcolato come segue:

a) 

nel caso di istruzioni di regolamento contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;

b) 

nel caso delle istruzioni di regolamento FOP, il valore di mercato degli strumenti finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 3, o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.

Articolo 15

Comunicazione al pubblico delle informazioni sui mancati regolamenti

I CSD pubblicano gratuitamente sul proprio sito web le informazioni di cui all'allegato III per il sistema di regolamento titoli che gestiscono, compresi i pertinenti valori in EUR.

Qualsiasi conversione del valore in EUR è effettuata utilizzando il tasso di cambio ufficiale della BCE dell'ultimo giorno del periodo di riferimento in cui tale tasso di cambio è disponibile.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate annualmente in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e in un formato leggibile da un dispositivo automatico.



Sezione 2

Penali pecuniarie

Articolo 16

Calcolo e applicazione delle penali pecuniarie

1.  
Per ciascuna istruzione di regolamento non eseguita i CDS calcolano e applicano le penali pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Nel calcolo di cui al primo comma sono incluse le istruzioni di regolamento sospese dal partecipante.

Se è richiesto l'abbinamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, le penali pecuniarie sono applicate esclusivamente alle istruzioni di regolamento abbinate.

2.  
Le penali pecuniarie sono calcolate e applicate alla fine di ogni giorno lavorativo in cui l'istruzione di regolamento non va a buon fine.
3.  
Se l'istruzione di regolamento è stata inserita nel sistema di regolamento titoli o è stata abbinata dopo la data di regolamento prevista, le penali pecuniarie sono calcolate e applicate a decorrere da tale data.

Se nuove istruzioni di regolamento sono inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati, conformemente all'articolo 27, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 11, o all'articolo 31, paragrafo 11, le penali pecuniarie si applicano alle nuove istruzioni a decorrere dal giorno in cui sono inserite nel sistema di regolamento titoli.

Nel caso delle istruzioni di regolamento abbinate dopo la data di regolamento prevista, le penali pecuniarie per il periodo compreso tra tale data e il giorno lavorativo precedente il giorno in cui è stato effettuato l'abbinamento sono pagate dall'ultimo partecipante che ha inserito l'istruzione di regolamento in questione nel sistema di regolamento titoli o l'ha modificata.

4.  
I CSD forniscono su base giornaliera a ciascun partecipante interessato i dettagli del calcolo delle penali per ciascuna istruzione di regolamento non eseguita, compresi i dettagli sul conto cui fa riferimento l'istruzione.

Articolo 17

Riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie

1.  
I CSD addebitano e riscuotono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie che ciascun partecipante inadempiente è tenuto a versare.

Le penali pecuniarie sono depositate in un apposito conto corrente.

2.  
I CSD ridistribuiscono almeno ogni mese l'importo netto delle penali pecuniarie di cui al paragrafo 1 ai partecipanti destinatari interessati dai mancati regolamenti.

Articolo 18

Costi del meccanismo di penalizzazione

1.  
I CSD non utilizzano le penali pecuniarie per coprire i costi relativi al meccanismo di penalizzazione.
2.  
I CSD comunicano ai partecipanti, nel dettaglio, l'importo relativo ai costi di cui al paragrafo 1.
3.  
I CSD addebitano separatamente ai partecipanti i costi del meccanismo di penalizzazione. Tali costi non sono imputati sulla base delle penali lorde applicate a ciascun partecipante.

Articolo 19

Meccanismo di penalizzazione se il partecipante è una CCP

Se il partecipante inadempiente o destinatario è una CCP, i CSD provvedono affinché:

a) 

alla CCP sia fornito il calcolo delle penali pecuniarie per la mancata esecuzione delle istruzioni da essa trasmesse;

b) 

la CCP riscuota le penali pecuniarie di cui alla lettera a) dai partecipanti diretti responsabili dei mancati regolamenti;

c) 

la CCP ridistribuisca le penali pecuniarie di cui alla lettera b) ai partecipanti diretti interessati dai mancati regolamenti;

d) 

la CCP riferisca ogni mese al CSD in merito alle penali da essa riscosse e ridistribuite.

Articolo 20

CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune

I CSD che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune, anche se alcuni dei servizi che offrono o alcune delle attività che svolgono sono stati esternalizzati come indicato all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, istituiscono congiuntamente il meccanismo di penalizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 e gestiscono congiuntamente le modalità per il calcolo, l'applicazione, la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie a norma del presente regolamento.



Sezione 3

Dettagli della procedura di acquisto forzoso



Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Acquisto forzoso impossibile

L'acquisto forzoso è considerato impossibile solo se:

a) 

gli strumenti finanziari in questione non esistono più;

b) 

per le operazioni non compensate da una CCP, il membro della sede di negoziazione inadempiente o la parte negoziale inadempiente sono soggetti a procedura d'insolvenza.

Ai fini della lettera b), per procedura d'insolvenza si intende una procedura concorsuale prevista dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale o riorganizzarli, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l'imposizione di limiti agli stessi.

Articolo 22

Procedura di acquisto forzoso priva di effetti

1.  

Le seguenti operazioni sono considerate costituite da più operazioni ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014:

a) 

operazioni in cui una parte vende strumenti finanziari in contanti («prima operazione»), con l'impegno dell'altra parte a vendere strumenti finanziari equivalenti alla prima parte a un prezzo determinato o determinabile («seconda operazione»);

b) 

operazioni in cui una parte trasferisce strumenti finanziari a un'altra parte («prima operazione»), con l'impegno dell'altra parte a restituire strumenti finanziari equivalenti alla prima parte («seconda operazione»).

2.  
Quando si applica il paragrafo 1, la procedura di acquisto forzoso è considerata priva di effetti se la data di regolamento prevista della seconda operazione è fissata entro 30 giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista della prima operazione.

Articolo 23

Applicazione del regolamento parziale

1.  
Se l'ultimo giorno lavorativo del periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 alcuni dei pertinenti strumenti finanziari sono disponibili per la consegna al partecipante destinatario, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali destinatari e inadempienti, a seconda dei casi, eseguono parzialmente l'istruzione di regolamento iniziale, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
2.  
Il primo comma non si applica se la pertinente istruzione di regolamento è sospesa conformemente all'articolo 8.

Articolo 24

Agente di acquisto forzoso

L'agente dell'acquisto forzoso non ha conflitti di interesse nell'esecuzione dell'acquisto forzoso e lo esegue alle condizioni più favorevoli per il partecipante diretto, il membro della sede di negoziazione o la parte negoziale inadempienti, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 27 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 25

Accordi contrattuali e procedure

1.  
Le parti nella catena di regolamento stabiliscono accordi contrattuali con le rispettive controparti che contemplano le prescrizioni relative alla procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 2 e le procedure di cui al paragrafo 3.
2.  
Gli accordi contrattuali di cui al paragrafo 1 includono tutte le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 909/2014 e agli articoli da 26 a 38 del presente regolamento. Ogni parte nella catena di regolamento garantisce che gli accordi contrattuali sottoscritti con le controparti siano applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.
3.  
Le CCP, i partecipanti diretti, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali stabiliscono le procedure necessarie per l'esecuzione dell'acquisto forzoso, il pagamento del risarcimento in contanti, la differenza di prezzo e i costi dell'acquisto forzoso entro i termini previsti. Gli accordi contrattuali e le procedure di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni volte a garantire che le parti interessate nella catena di regolamento ricevano le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro diritti e l'osservanza dei loro obblighi nel rispetto dei tempi di cui agli articoli da 26 a 35.
4.  
I partecipanti stabiliscono i necessari accordi contrattuali con i rispettivi clienti al fine di garantire che le prescrizioni relative all'acquisto forzoso di cui al presente regolamento siano esecutive in tutte le giurisdizioni a cui appartengono le parti nella catena di regolamento.
5.  
Gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso possono essere considerati consegnati ai fini degli articoli 27, 29 e 31 solo se sono stati ricevuti, nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, dai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, dai partecipanti diretti destinatari, dai membri della sede di negoziazione o dalle parti negoziali.
6.  
Il risarcimento in contanti di cui all'articolo 33 e la differenza di prezzo di cui all'articolo 35, paragrafo 1, possono essere considerati come corrisposti solo se i partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, i partecipanti diretti destinatari, i membri della sede di negoziazione o le parti negoziali hanno ricevuto il pagamento in contanti.



Sottosezione 2

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni compensate da una CCP

Articolo 26

Verifica iniziale

1.  
Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga la CCP verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21, lettera a), in relazione alle operazioni che ha compensato.
2.  
Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, lettera a), la CCP notifica al partecipante diretto inadempiente l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1.
3.  
Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 27.

Articolo 27

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1.  
Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, la CCP avvia l'asta o nomina l'agente dell'acquisto forzoso il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga e ne informa i partecipanti diretti inadempienti e destinatari.
2.  
Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospeso.
3.  

Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari solo alle condizioni che seguono:

a) 

all'agente dell'acquisto forzoso, se quest'ultimo ha dato preventivamente il suo consenso;

b) 

alla CCP se l'asta è stata aggiudicata al partecipante diretto inadempiente.

Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il partecipante diretto inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla CCP.

4.  
La CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'articolo 37.
5.  
Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6.  
Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7.  
Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la CCP notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato ai partecipanti diretti inadempiente e destinatario e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38.
8.  
Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9.  
Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
10.  

La CCP accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati tramite acquisto forzoso di cui ai paragrafi 5 e 8 e provvede affinché alla fine di ogni giorno lavorativo in cui essa riceve detti strumenti finanziari:

a) 

gli strumenti finanziari acquistati siano consegnati ai partecipanti diretti destinatari;

b) 

le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;

c) 

nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.

11.  
La CCP provvede affinché le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla notifica ivi contenuta.



Sottosezione 3

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni non compensate da una CCP ed eseguite presso una sede di negoziazione

Articolo 28

Verifica iniziale

1.  
Per le operazioni non compensate da una CCP ed eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi i membri della sede di negoziazione destinatari di eventuali mancati regolamenti.
2.  
Su richiesta, la sede di negoziazione comunica al membro della sede di negoziazione destinatario l'identità dei membri della sede di negoziazione inadempienti. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21.
3.  
Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, il membro della sede di negoziazione destinatario comunica al membro della sede di negoziazione inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.
4.  
Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 29.

Articolo 29

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1.  
Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga il membro della sede di negoziazione destinatario nomina l'agente dell'acquisto forzoso e informa della nomina il membro della sede di negoziazione inadempiente.
2.  
Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospeso.
3.  
Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.

Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, il membro della sede di negoziazione inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente al membro della sede di negoziazione destinatario.

4.  
Il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo stabilito in conformità dell'articolo 37.
5.  
Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6.  
Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7.  
Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, il membro della sede di negoziazione destinatario notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato al membro della sede di negoziazione inadempiente e al pertinente CSD al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38.
8.  
Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9.  
Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
10.  
Il membro della sede di negoziazione destinatario accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.
11.  

Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui il membro della sede di negoziazione destinatario riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, i membri della sede di negoziazione destinatario e inadempiente provvedono affinché:

a) 

le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;

b) 

nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.

12.  
Il membro della sede di negoziazione inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.
13.  
I membri della sede di negoziazione inadempiente e destinatario provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.



Sottosezione 4

Procedura di acquisto forzoso per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione

Articolo 30

Verifica iniziale

1.  
Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, i partecipanti destinatari, attraverso i loro clienti, informano senza indebiti ritardi la parte negoziale destinataria degli eventuali mancati regolamenti.
2.  
Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga, la parte negoziale destinataria verifica se è possibile effettuare l'acquisto forzoso conformemente all'articolo 21.
3.  
Se non è possibile effettuare l'acquisto forzoso a norma dell'articolo 21, la parte negoziale destinataria comunica alla parte negoziale inadempiente i risultati della verifica e l'importo del risarcimento in contanti calcolato conformemente all'articolo 32. Il risarcimento in contanti è versato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2.
4.  
Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, si applica l'articolo 31.

Articolo 31

Procedura di acquisto forzoso e notifiche

1.  
Se è possibile effettuare l'acquisto forzoso, il giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga la parte negoziale destinataria nomina l'agente dell'acquisto forzoso e invia una notifica al riguardo alla parte negoziale inadempiente.
2.  
Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente provvede affinché ogni pertinente istruzione di regolamento relativa al mancato regolamento sia messa in sospeso.
3.  
Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può consegnare gli strumenti finanziari all'agente dell'acquisto forzoso solo se quest'ultimo acconsente preventivamente.

Prima del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la parte negoziale inadempiente può ancora consegnare gli strumenti finanziari direttamente alla parte negoziale destinataria.

4.  
La parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo applicabile stabilito in conformità dell'articolo 37. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
5.  
Se l'acquisto forzoso va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
6.  
Se l'acquisto forzoso non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al paragrafo 4 include l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32, a meno che la notifica specifichi che l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata.
7.  
Se l'esecuzione dell'acquisto forzoso è rinviata, la parte negoziale destinataria notifica i risultati dell'acquisto forzoso rinviato alla parte negoziale inadempiente al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del periodo di differimento di cui all'articolo 38. La parte negoziale destinataria provvede affinché il pertinente CSD riceva le informazioni notificate senza indebiti ritardi.
8.  
Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende la quantità e il prezzo degli strumenti finanziari acquistati.
9.  
Se l'acquisto forzoso di cui al paragrafo 7 non va a buon fine, in parte o per intero, la notifica di cui al medesimo paragrafo comprende l'importo del risarcimento in contanti calcolato in conformità dell'articolo 32.
10.  
La parte negoziale destinataria accetta e paga gli strumenti finanziari acquistati di cui ai paragrafi 5 e 8.
11.  

Alla fine di ogni giorno lavorativo in cui la parte negoziale destinataria riceve gli strumenti di cui ai paragrafi 5 e 8, le parti negoziali destinataria e inadempiente provvedono affinché:

a) 

le istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate;

b) 

nuove istruzioni di regolamento siano inserite nel sistema di regolamento titoli per gli strumenti finanziari non consegnati e il CSD riceva le informazioni necessarie a identificarle.

12.  
La parte negoziale inadempiente paga il risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 conformemente all'articolo 33, paragrafo 3.
13.  
Le parti negoziali inadempiente e destinataria provvedono affinché le pertinenti istruzioni di regolamento relative al mancato regolamento siano annullate al momento del pagamento del risarcimento in contanti di cui ai paragrafi 6 e 9 o, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'importo del risarcimento.



Sottosezione 5

Calcolo e pagamento del risarcimento in contanti, dei costi dell'acquisto forzoso e della differenza di prezzo

Articolo 32

Calcolo del risarcimento in contanti

1.  

Il risarcimento in contanti da versare a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è calcolato in uno dei seguenti modi:

a) 

per le istruzioni di regolamento contro pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e l'importo del regolamento incluso nell'istruzione di regolamento non eseguita, se tale importo è inferiore al valore di mercato;

b) 

per le istruzioni di regolamento senza pagamento, la differenza tra il valore di mercato dei pertinenti strumenti finanziari il giorno lavorativo precedente il pagamento del risarcimento in contanti e il valore di mercato di tali strumenti finanziari il giorno della negoziazione, se quest'ultimo valore è inferiore al primo.

2.  
Se non è già inclusa nel valore di mercato dello strumento finanziario, il risarcimento in contanti da versare a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 include una componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, come pure le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati.
3.  

Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 è determinato come segue:

a) 

per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del medesimo regolamento;

b) 

per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore è determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione nell'Unione con il maggiore volume di scambi;

c) 

per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore è determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia prestabilita, approvata dall'autorità competente del CSD, che faccia riferimento a criteri connessi a dati di mercato, compresi i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.

4.  
Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 e la componente che riflette la variazione dei tassi di cambio, le agevolazioni per le imprese e gli interessi maturati, di cui al paragrafo 2, sono comunicati ai partecipanti diretti, ai membri delle sedi di negoziazione e alle parti negoziali con una ripartizione dettagliata.

Articolo 33

Pagamento del risarcimento in contanti

1.  
Per le operazioni compensate da una CCP, la CCP riscuote il risarcimento in contanti dai partecipanti diretti inadempienti e lo versa ai partecipanti diretti destinatari.
2.  
Per le operazioni non compensate da una CCP ma eseguite presso una sede di negoziazione, i membri della sede di negoziazione inadempienti versano il risarcimento in contanti ai membri della sede di negoziazione destinatari.
3.  
Per le operazioni non compensate da una CCP e non eseguite presso una sede di negoziazione, le parti negoziali inadempienti versano il risarcimento in contanti alle parti negoziali destinatarie.

Articolo 34

Pagamento dei costi dell'acquisto forzoso

Gli importi di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono versati a seconda dei casi dai partecipanti diretti inadempienti, dai membri della sede di negoziazione inadempienti o dalle parti negoziali inadempienti.

Articolo 35

Pagamento della differenza di prezzo

1.  
Se il prezzo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 concordato al momento della negoziazione è inferiore al prezzo effettivamente pagato per gli stessi a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 10, i partecipanti diretti inadempienti, i membri della sede di negoziazione inadempienti o le parti negoziali inadempienti pagano la differenza di prezzo alla CCP, ai membri della sede di negoziazione destinatari o alle parti negoziali destinatarie, a seconda dei casi.

Se le operazioni sono compensate da una CCP, la CCP riscuote la differenza di prezzo di cui al primo comma dai partecipanti diretti inadempienti e la versa ai partecipanti diretti destinatari.

2.  
Se il prezzo delle azioni concordato al momento dell'operazione è superiore al prezzo effettivamente pagato per le stesse a norma dell'articolo 27, paragrafo 10, dell'articolo 29, paragrafo 10, e dell'articolo 31, paragrafo 10, la differenza corrispondente di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 si considera versata.



Sezione 4

Tempi della procedura di acquisto forzoso

Articolo 36

Periodi di proroga

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, il periodo di proroga per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 è aumentato da quattro a sette giorni lavorativi per tutti gli strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 37

Tempi per la consegna degli strumenti finanziari

In seguito alla procedura di acquisto forzoso, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 sono consegnati ai partecipanti destinatari che agiscono per conto della CCP, ai partecipanti diretti destinatari, ai membri della sede di negoziazione o alle parti negoziali, entro i seguenti termini:

a) 

quattro giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 36 per le azioni che hanno un mercato liquido;

b) 

sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 36 per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni che hanno un mercato liquido;

c) 

sette giorni lavorativi dopo il periodo di proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di crescita per le PMI;

d) 

se le azioni di cui alla lettera a) sono negoziate sui mercati di crescita per le PMI, si applica la lettera c).

Articolo 38

Durata del differimento dell'esecuzione dell'acquisto forzoso

Se la CCP, il membro della sede di negoziazione destinatario o la parte negoziale destinataria rinvia l'esecuzione dell'acquisto forzoso, la durata del periodo di differimento di cui all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stabilita conformemente ai tempi di cui all'articolo 37.



Sezione 5

Sistematica mancata consegna

Articolo 39

Sistematica e costante mancata consegna dei titoli

1.  
Si considera che un partecipante non adempie in maniera costante e sistematica all'obbligo di consegna in un sistema di regolamento titoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, se il suo tasso di efficienza del regolamento, determinato facendo riferimento al numero o al valore delle istruzioni di regolamento, è inferiore di almeno il 15 % rispetto al tasso di efficienza del regolamento del sistema stesso di regolamento titoli, durante almeno un numero pertinente di giorni nel corso dei 12 mesi precedenti.

Il numero pertinente di giorni stabilito per ciascun partecipante è pari al 10 % del numero di giorni di attività del partecipante in questione nel sistema di regolamento titoli nel corso dei 12 mesi precedenti.

2.  
Nel calcolare il tasso di efficienza del regolamento di un partecipante si fa esclusivo riferimento ai mancati regolamenti da esso causati.



Sezione 6

Informazioni relative al regolamento

Articolo 40

Informazioni relative al regolamento per le CCP e le sedi di negoziazione

Le informazioni relative al regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014 comprendono l'indicazione delle operazioni pertinenti, dei partecipanti e delle istruzioni di regolamento pertinenti. Dette informazioni si basano sulle informazioni contenute nel sistema di regolamento titoli gestito dal CSD.

Articolo 41

Informazioni relative al regolamento in assenza di un flusso di operazioni diretto dalla sede di negoziazione

Per le operazioni eseguite presso una sede di negoziazione non compensate da una CCP, e in assenza di un flusso di operazioni diretto dalla sede di negoziazione al CSD, nelle istruzioni di regolamento i partecipanti indicano la sede di negoziazione e le operazioni. In assenza di tali informazioni, i CSD ritengono che le operazioni non siano state eseguite presso una sede di negoziazione.



CAPO IV

Disposizioni finali

▼M4

Articolo 41 bis

Disposizioni transitorie

Fino al 2 novembre 2025 la controparte centrale di uno Stato membro che presta servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:

a) 

quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;

b) 

se l’acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all’acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall’acquirente in conseguenza del mancato regolamento;

c) 

la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).

▼M3

Articolo 42

▼M4

Entrata in vigore e applicazione

▼M3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2022.

▼M4

Le misure di disciplina del regolamento di cui agli articoli da 21 a 38 non si applicano tuttavia fino al 2 novembre 2025.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Tabella 1

Informazioni generali sui mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare alle autorità competenti e alle autorità pertinenti su base mensile

N.

Dettagli da segnalare

Formato

1.

Codice del paese per la giurisdizione in cui è stabilito il CSD

Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166

2.

Sistema di regolamento titoli gestito dal CSD

Testo libero

3.

Data e ora della segnalazione (CSD all'autorità competente/autorità pertinente)

Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

4.

Periodo di riferimento: date di inizio e di fine del periodo oggetto della segnalazione

Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-AAAA-MM-GG

5.

Identificativo della persona giuridica del CSD

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

6.

Denominazione sociale del CSD

Testo libero

7.

Nome e cognome della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Testo libero

8.

Funzione della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Testo libero

9.

Numero di telefono della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Sono consentiti solo caratteri numerici. Il numero di telefono deve includere il prefisso internazionale e il prefisso nazionale. Non sono consentiti caratteri speciali.

10.

Indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Gli indirizzi di posta elettronica devono essere forniti utilizzando la convenzione standard per gli indirizzi di posta elettronica.

11.

Numero di istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

12.

Numero di mancati regolamenti nel periodo oggetto della segnalazione (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

13.

Tasso di mancati regolamenti in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione)

(comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Valore percentuale con al massimo 2 decimali.

14.

Tasso di mancati regolamenti in termini di valore in EUR (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione)

(comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Valore percentuale con al massimo 2 decimali.

15.

Valore delle istruzioni di regolamento (EUR) nel periodo oggetto della segnalazione

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

16.

Valore dei mancati regolamenti (EUR) nel periodo oggetto della segnalazione

(comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

17.

Primi 10 partecipanti con i tassi più elevati di mancati regolamenti nel periodo oggetto della segnalazione (in base al numero di istruzioni di regolamento)

Per ogni partecipante individuato da LEI

LEI del partecipante

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

Numero totale di istruzione di regolamento per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Numero di mancati regolamenti per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Percentuale di mancati regolamenti

Valore percentuale con al massimo 2 decimali

Valore totale (EUR) delle istruzioni di regolamento per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

Valore (EUR) dei mancati regolamenti per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

Tasso di mancati regolamenti

Valore percentuale con al massimo 2 decimali.

18.

Primi 10 partecipanti con i tassi più elevati di mancati regolamenti nel periodo oggetto della segnalazione (in base al valore in EUR delle istruzioni di regolamento)

Per ogni partecipante individuato da LEI

LEI del partecipante

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

Valore totale (EUR) delle istruzioni di regolamento per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

Valore (EUR) dei mancati regolamenti per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

Percentuale di mancati regolamenti

Valore percentuale con al massimo 2 decimali

Numero totale di istruzioni di regolamento per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Numero di mancati regolamenti per partecipante

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

Tasso di mancati regolamenti

Valore percentuale con al massimo 2 decimali.

19.

Numero di istruzioni di regolamento per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione

Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.

20.

Numero di mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione

Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.

21.

Tasso di mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento, in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento per valuta nel periodo oggetto della segnalazione)

Per ciascun codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.

22.

Valore delle istruzioni di regolamento per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione

Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

23.

Valore dei mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione

Per ogni codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

24.

Tasso di mancati regolamenti per ogni valuta in cui sono denominate le istruzioni di regolamento, in termini di valore (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento per valuta nel periodo oggetto della segnalazione)

Per ciascun codice valuta a 3 caratteri secondo ISO 4217 il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.

25.

Numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione

Per ciascun tipo di strumento finanziario:

massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

26.

Numero di mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti per mancanza di titoli sia quelli per mancanza di contante) per ogni tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione

Per ciascun tipo di strumento finanziario:

massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

27.

Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di strumento finanziario, in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione)

Per ciascun tipo di strumento finanziario il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.

28.

Valore (EUR) delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario

Per ciascun tipo di strumento finanziario il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

29.

Valore (EUR) dei mancati regolamenti (relativo sia ai mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia a quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di strumento finanziario

Per ciascun tipo di strumento finanziario il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

30.

Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di strumento finanziario, in termini di valore (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione)

Per ciascun tipo di strumento finanziario il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.

31.

Numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione nel periodo oggetto della segnalazione

Per ciascun tipo di operazione il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.

32.

Numero di mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di strumento finanziario nel periodo oggetto della segnalazione

Per ciascun tipo di operazione il volume è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici riportati come numeri interi senza decimali.

33.

Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di operazione, in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione nel periodo oggetto della segnalazione)

Per ciascun tipo di operazione il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.

34.

Valore (EUR) delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione

Per ciascun tipo di operazione il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

35.

Valore (EUR) dei mancati regolamenti (relativo sia ai mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia a quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di operazione

Per ciascun tipo di operazione il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

36.

Tasso di mancati regolamenti per ciascun tipo di operazione, in termini di valore (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di operazione nel periodo oggetto della segnalazione)

Per ciascun tipo di operazione il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.

37.

Primi 20 codici ISIN che sono oggetto di mancati regolamenti, in base al volume dei mancati regolamenti

Codice ISIN

38.

Primi 20 codici ISIN che sono oggetto di mancati regolamenti, in base al valore (EUR) dei mancati regolamenti

Codice ISIN

39.

Numero totale di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 imposte dal CSD

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

40.

Valore totale (EUR) delle penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 imposte dal CSD

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

41.

Durata media dei mancati regolamenti in numero di giorni (differenza tra la data di regolamento effettiva e quella prevista, ponderata per il valore del mancato regolamento)

Numero di giorni riportato come numero con un decimale.

42.

Principali motivi dei mancati regolamenti

Testo libero

43.

Misure per migliorare l'efficienza del regolamento

Testo libero



Tabella 2

Dati giornalieri sui mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare alle autorità competenti e alle autorità pertinenti su base mensile

Data (per ogni giorno di segnalazione del mese)

Tipo di strumenti finanziari

Tipo di operazione

Intra/inter sistema

Tipo di istruzione

Mancata consegna di titoli

Mancata consegna di contante

Mancati regolamenti

Totale istruzioni

Tasso di mancata esecuzione

Mancati regolamenti

Totale istruzioni

Tasso di mancata esecuzione

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Volume

Valore (EUR)

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi indicizzati quotati (EFT) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli EFT

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di emissione

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri strumenti finanziari

Acquisto o vendita di strumenti finanziari

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di gestione delle garanzie

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessione e assunzione di titoli in prestito

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di vendita con patto di riacquisto

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre operazioni

Intra-CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter CSD

DVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFOD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Copre le istruzioni di regolamento DVP e RVP

(2)   

Copre le istruzioni di regolamento DWP e RWP

(3)   

Copre le istruzioni di regolamento DPFOD e CPFOD

(4)   

Copre le istruzioni di regolamento DFP e RFP




ALLEGATO II

Informazioni sui mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare alle autorità competenti e alle autorità pertinenti su base annua



Tabella 1

N.

Dettagli da segnalare

Formato

1.

Codice del paese per la giurisdizione in cui è stabilito il CSD

Codice del paese a 2 caratteri secondo ISO 3166

2.

Sistema di regolamento titoli gestito dal CSD

Testo libero

3.

Data e ora della segnalazione (CSD all'autorità competente/autorità pertinente)

Data secondo ISO 8601 nel formato dell'ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

4.

Periodo di riferimento: date di inizio e di fine del periodo oggetto della segnalazione

Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-AAAA-MM-GG

5.

Identificativo della persona giuridica del CSD

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

6.

Denominazione sociale del CSD

Testo libero

7.

Nome e cognome della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Testo libero

8.

Funzione della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Testo libero

9.

Numero di telefono della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Sono consentiti solo caratteri numerici. Il numero di telefono deve includere il prefisso internazionale e il prefisso nazionale. Non sono consentiti caratteri speciali.

10.

Indirizzo di posta elettronica della persona responsabile della segnalazione inviata dal CSD

Gli indirizzi di posta elettronica devono essere forniti utilizzando la convenzione standard per gli indirizzi di posta elettronica.

11.

Misure per migliorare l'efficienza del regolamento

Testo libero

12.

Principali motivi dei mancati regolamenti (riepilogo annuale dei motivi dei mancati regolamenti inclusi nelle relazioni mensili)

Testo libero

13.

Volume annuo delle istruzioni di regolamento

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

14.

Volume annuo dei mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

15.

Tasso annuo di mancati regolamenti in termini di volume (numero annuo di mancati regolamenti/numero annuo di istruzioni di regolamento)

(comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Valore percentuale con al massimo 2 decimali

16.

Valore annuo (EUR) delle istruzioni di regolamento

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

17.

Valore annuo (EUR) dei mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico

18.

Tasso annuo di mancati regolamenti in termini di valore (valore annuo di mancati regolamenti/valore annuo di istruzioni di regolamento)

(comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Valore percentuale con al massimo 2 decimali

19.

Ammissibile alla deroga di cui all'articolo 12 del regolamento delegato sulla disciplina del regolamento, compresa la giustificazione

SÌ/NO

Testo libero




ALLEGATO III

Relazione sui mancati regolamenti da pubblicare ogni anno



Tabella 1

N.

Dettagli da pubblicare

Formato

1.

Periodo di riferimento

Data secondo ISO 8601 nel formato AAAA-MM-GG-AAAA-MM-GG

2.

Identificativo della persona giuridica del CSD

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

3.

Sistema di regolamento titoli gestito dal CSD

Testo libero

4.

Numero di istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

5.

Valore (EUR) delle istruzioni di regolamento nel periodo oggetto della segnalazione

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

Dati sulla mancata consegna di titoli

6.

Numero di mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di titoli

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

7.

Valore (EUR) dei mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di titoli

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

8.

Tasso di mancati regolamenti in termini di volume delle istruzioni di regolamento

Valore percentuale con al massimo 2 decimali.

9.

Tasso di mancati regolamenti in termini di valore delle istruzioni di regolamento

Valore percentuale con al massimo 2 decimali.

Dati sulla mancata consegna di contante

10.

Numero di mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di contante

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

11.

Valore (EUR) dei mancati regolamenti dovuti alla mancata consegna di contante

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

12.

Tasso di mancati regolamenti in termini di volume delle istruzioni di regolamento

Valore percentuale con al massimo 2 decimali.

13.

Tasso di mancati regolamenti in termini di valore (EUR) delle istruzioni di regolamento

Valore percentuale con al massimo 2 decimali

Dati riguardanti sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante

14.

Numero totale di mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali).

15.

Valore totale (EUR) dei mancati regolamenti (comprendente sia i mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia quelli dovuti a mancanza di contante)

Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

16.

Tasso di mancati regolamenti in termini di volume delle istruzioni di regolamento

Valore percentuale con al massimo 2 decimali

17.

Tasso di mancati regolamenti in termini di valore delle istruzioni di regolamento

Massimo 5 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.

18.

Misure per migliorare l'efficienza del regolamento

Testo libero



( 1 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

( 3 ) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).