02014R0600 — IT — 01.01.2022 — 005.003
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REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2016 |
L 175 |
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30.6.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 314 |
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5.12.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2019 |
L 334 |
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27.12.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 |
L 151 |
1 |
2.6.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi in relazione a:
comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni;
segnalazione delle operazioni alle autorità competenti;
negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate;
accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento;
poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, all’ESMA e all’ABE nonché poteri conferiti all’ESMA in ordine ai controlli sulla gestione delle posizioni e alle limitazioni delle posizioni;
prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale;
autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
A tal fine, entro il 1o giugno 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento delle operazioni dalle banche centrali dei paesi terzi che, ai fini del presente paragrafo, includono la Banca dei regolamenti internazionali. La relazione contiene un’analisi dei loro incarichi ufficiali e dei loro volumi delle negoziazioni all’interno dell’Unione europea. La relazione:
individua le disposizioni applicabili nei paesi terzi interessati per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione per le operazioni delle banche centrali, tra cui le operazioni intraprese dai membri del SEBC nei paesi terzi in questione e
valuta le incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell’Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi.
Se la relazione conclude che la deroga di cui al paragrafo 6 è necessaria per le operazioni in cui la controparte è una banca centrale di un paese terzo nello svolgimento di attività nel settore della politica monetaria, delle operazioni sui cambi e della stabilità finanziaria, la Commissione dispone che la deroga in oggetto si applichi a tale banca del paese terzo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
«servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
«servizi accessori»: servizi accessori quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/65/UE;
«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;
«negoziazione per conto proprio»: effettuare una negoziazione per conto proprio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;
«market maker»: un market maker quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE;
«cliente»: un cliente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE;
«cliente professionale»: un cliente professionale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE;
«strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
«gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE;
«sistema multilaterale»: un sistema multilaterale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19), della direttiva 2014/65/UE;
«internalizzatore sistematico»: un internalizzatore sistematico quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), della direttiva 2014/65/UE;
«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
«sistema multilaterale di negoziazione»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE;
«sistema organizzato di negoziazione»: un sistema organizzato di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE;
«sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;
«mercato liquido»:
ai fini degli articoli 9, 11 e 18, il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:
la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;
il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto;
le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili;
ai fini degli articoli 4, 5 e 14, un mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti:
il flottante;
il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari;
il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari;
«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e, per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, l’ESMA, ad eccezione dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) con deroga ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«succursale»: una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;
«stretti legami»: stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;
«organo di gestione»: un organo di direzione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
«alta dirigenza»: alta dirigenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;
«deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43), della direttiva 2014/65/UE;
«valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;
«certificati di deposito»: certificati di deposito quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 45), della direttiva 2014/65/UE;
«fondi indicizzati quotati» (exchange-traded funds — ETF): fondi indicizzati quotati quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 46), della direttiva 2014/65/UE;
«certificati»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali e che, in caso di rimborso dell’investimento da parte dell’emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi;
«strumenti finanziari strutturati»: titoli concepiti per cartolarizzare e trasferire il rischio di credito associato a un pool di attività finanziarie, che garantiscono al titolare pagamenti regolari che dipendono dal flusso di cassa delle attività sottostanti;
«strumenti derivati»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citati nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa;
«derivati su merci»: gli strumenti finanziari definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE, che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all’allegato I, sezione C, punto 10), della direttiva 2014/65/UE o ai punti 5), 6), 7) e 10) dell’allegato I, sezione C, della stessa;
«CCP»: una CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;
«derivati negoziati in borsa»: gli strumenti derivati negoziati su un mercato regolamentato o sul mercato di un paese terzo considerato equivalente ad un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del presente regolamento, e in quanto tale non contemplato nella definizione di derivato OTC di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012;
«indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione»: messaggio relativo alla presenza di un interesse a negoziare, inviato da un membro o partecipante a un altro nell’ambito di un sistema di negoziazione, contenente tutte le informazioni necessarie per concludere un’operazione;
«dispositivo di pubblicazione autorizzato» o «APA» (approved publication arrangement): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21;
«fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione» o «CTP» (consolidated tape provider): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta, presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA, delle segnalazioni delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;
«meccanismo di segnalazione autorizzato» o «ARM» (approved reporting mechanism): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di investimento;
«fornitore di servizi di comunicazione dati»: un soggetto di cui ai punti da 34) a 36) e un soggetto di cui all’articolo 27 ter, paragrafo 2;
«Stato membro d’origine»: uno Stato membro di origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55), della direttiva 2014/65/UE;
«Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;
«valore di riferimento» (benchmark): qualsiasi tasso, indice o dato numerico, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, determinato periodicamente applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o prezzi o sulla base di tale valore, ivi inclusi stime, tassi di interesse effettivi o stimati o altri valori o rilevazioni e con riferimento ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario;
«accordo di interoperabilità»: un accordo di interoperabilità quale definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 648/2012;
«istituto finanziario di paesi terzi»: entità, la cui sede centrale si trova in un paese terzo, autorizzata ai sensi della legge del suddetto paese terzo a svolgere qualsiasi servizio o attività tra quelli elencati nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE, nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), nella direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) o nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
«impresa di paesi terzi»: impresa di paesi terzi quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), della direttiva 2014/65/UE;
«prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
«derivati su merci agricole»: contratti di derivati relativi ai prodotti di cui all’articolo 1, e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
«frammentazione della liquidità»: una situazione in cui:
i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un’operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti; oppure
un membro compensatore (clearing member) o i suoi clienti siano costretti a detenere le loro posizioni in uno strumento finanziario in più di una CCP, il che limiterebbe le possibilità di compensazione delle esposizioni finanziarie;
«debito sovrano», debito sovrano quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE;
«compressione del portafoglio» (portfolio compression): un servizio di riduzione del rischio in cui due o più controparti terminano, in tutto o in parte, alcuni o tutti gli strumenti derivati da esse presentati in vista della loro inclusione nella compressione del portafoglio e li sostituiscono con un altro strumento derivato il cui valore nozionale combinato è inferiore a quello dei derivati terminati;
«scambio con sottostante fisico» (exchange for physical): un'operazione in un contratto derivato o un altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante;
«ordine a pacchetto»: un ordine il cui prezzo è determinato unitariamente:
ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico; oppure
concernente due o più strumenti finanziari ai fini dell'esecuzione di una operazione a pacchetto;
«operazione a pacchetto»:
uno scambio con sottostante fisico; oppure
un'operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
l'operazione è effettuata tra due o più controparti;
ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;
l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea e vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti.
Nell’adottare l’atto delegato, la Commissione tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:
la misura in cui i servizi sono prestati a imprese di investimento autorizzate in un solo Stato membro;
il numero delle segnalazioni delle operazioni o delle operazioni stesse;
se l’ARM o l’APA fa parte di un gruppo di partecipanti ai mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero.
Se un’entità è soggetta alla vigilanza dell’ESMA per qualsiasi servizio fornito in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati ai sensi del presente regolamento, nessuna delle sue attività in qualità di ARM o di APA è esclusa dalla vigilanza dell’ESMA a norma di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente paragrafo.
TITOLO II
TRASPARENZA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
CAPO 1
Trasparenza degli strumenti rappresentativi di capitale
Articolo 3
Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
Articolo 4
Deroghe per gli strumenti rappresentativi di capitale
Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall’obbligo di pubblicare le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, per:
sistemi di abbinamento di ordini basati su un metodo di negoziazione nel quale il prezzo dello strumento finanziario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è derivato dalla sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità, laddove il prezzo di riferimento sia di ampia diffusione e considerato attendibile dai partecipanti al mercato. L’utilizzo continuo di tale deroga è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 5;
sistemi che formalizzano le operazioni concordate, le quali:
sono effettuate all’interno dello spread corrente ponderato per il volume risultante dal book di negoziazione o dalle quotazioni dei market maker della sede di negoziazione che gestisce quel sistema. Sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 5; o
si riferiscono ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi illiquidi che non rientrano nella nozione di mercato liquido e che sono negoziati entro una determinata percentuale di un prezzo appropriato di riferimento, dove la percentuale e il prezzo di riferimento sono fissati in precedenza dal gestore del sistema; o
sono soggette a condizioni in materia di prezzo diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario;
ordini di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;
ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione.
Il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1, lettera a), è determinato ottenendo uno dei seguenti prezzi:
il prezzo intermedio tra i prezzi correnti di acquisto e di vendita della sede di negoziazione nella quale tale strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione per la prima volta o dal mercato più rilevante in termini di liquidità o
allorché il prezzo di cui alla lettera a) non è disponibile, il prezzo di apertura o di chiusura della pertinente sessione di negoziazione.
Gli ordini fanno riferimento ai prezzi di cui alla lettera b) solo al di fuori della fase di negoziazione continua della pertinente sessione di negoziazione.
Ove le sedi di negoziazione gestiscano sistemi che formalizzano le operazioni concordate ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i):
le operazioni in oggetto sono effettuate conformemente alle regole della sede di negoziazione;
la sede di negoziazione assicura la presenza di dispositivi, sistemi e procedure intesi a prevenire e individuare abusi di mercato o tentati abusi di mercato in relazione alle predette operazioni concordate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014;
la sede di negoziazione stabilisce, mantiene e implementa sistemi intesi a rilevare qualsiasi tentativo di servirsi della deroga in oggetto per eludere altri requisiti del presente regolamento o della direttiva 2014/65/UE e a notificare siffatti tentativi all’autorità competente.
Quando un’autorità competente concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) o iii), essa ne verifica l’utilizzo da parte della sede di negoziazione onde garantire che siano rispettate le condizioni di utilizzo dell’deroga in parola.
Le autorità competenti notificano tale revoca all’ESMA e alle altre autorità competenti motivando in misura circostanziata la propria decisione.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:
la forbice dei prezzi di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere resi pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
il mercato più rilevante in termini di liquidità di strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a);
le caratteristiche specifiche di un’operazione concordata in relazione alle diverse modalità in cui i membri o i partecipanti di una sede di negoziazione possono effettuare una siffatta operazione;
le operazioni concordate che non contribuiscono alla formazione dei prezzi e che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii);
la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e le dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 5
Meccanismo del massimale sul volume
Per garantire che il ricorso alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 4, lettera b), punto i), non comprometta indebitamente la formazione dei prezzi, la negoziazione che beneficia di tali deroghe è soggetta alle seguenti restrizioni:
la percentuale delle negoziazioni di uno strumento finanziario effettuate in una sede di negoziazione che beneficiano di tali deroghe si limita al 4 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione nell’arco dei dodici mesi precedenti;
le negoziazioni globali a livello di Unione di uno strumento finanziario che beneficiano di tali deroghe si limitano all’8 % del volume totale delle negoziazioni dello strumento finanziario in questione in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione nell’arco dei dodici mesi precedenti.
Tale meccanismo relativo a un massimale del volume non si applica alle operazioni concordate aventi ad oggetto azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi per i quali non sussiste un mercato liquido determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), e che sono negoziate entro una determinata percentuale di un prezzo di riferimento adeguato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), o alle operazioni concordate che sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario in questione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii).
Affinché sia garantita una base affidabile per monitorare le negoziazioni effettuate nel quadro di tali deroghe e determinare se i limiti di cui al paragrafo 1 sono stati superati, i gestori delle sedi di negoziazione sono tenuti ad istituire sistemi e procedure intesi a:
permettere l’identificazione di tutte le transazioni effettuate nella loro sede che beneficiano di tali deroghe; e
garantire che la percentuale delle negoziazioni consentita in base alle regole di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia superata in nessuna circostanza.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 6
Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
Articolo 7
Autorizzazione alla pubblicazione differita
In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano dimensioni che, per tale azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, o per tale categoria di azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, sono di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato.
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li rendono noti chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA sorveglia l’applicazione dei dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.
Qualora un’autorità competente autorizzi la pubblicazione differita e un’autorità competente di un altro Stato membro non sia d’accordo con il differimento oppure con l’effettiva applicazione dell’autorizzazione concessa, tale autorità competente può sottoporre nuovamente la questione all’ESMA, la quale può intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni in appresso in modo tale da rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE:
i dettagli operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazione pubblicati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 20, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
il termine da considerarsi conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche allorché le negoziazioni sono effettuate al di fuori del normale orario di contrattazione;
le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 20, paragrafo 1;
i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle loro dimensioni o del tipo, compresi il profilo di liquidità, dell’azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o di altro strumento finanziario analogo su cui verte l’operazione, è ammessa la pubblicazione differita per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 2
Trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale
Articolo 8
Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
Articolo 9
Deroghe per strumenti non rappresentativi di capitale
Le autorità competenti possono esentare i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, per:
gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della divulgazione;
indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione in sistemi di richiesta di quotazioni o di voice trading superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario, che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tiene conto del fatto che i partecipanti rilevanti al mercato sono investitori al dettaglio o all’ingrosso;
strumenti derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione specificato all’articolo 28 e altri strumenti per i quali non esiste un mercato liquido;
gli ordini ai fini dell'esecuzione di uno scambio con sottostante fisico;
gli ordini a pacchetto che soddisfano una delle condizioni seguenti:
almeno una delle loro componenti è uno strumento finanziario per cui non esiste un mercato liquido, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme;
almeno una delle loro componenti è su larga scala rispetto alle normali dimensioni del mercato, a meno che non esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme;
tutte le loro componenti sono eseguite su un sistema di richiesta di quotazioni o di voice trading e sono di dimensioni superiori alla dimensione specifica dello strumento.
Le autorità competenti notificano all’ESMA e alle altre autorità competenti tale revoca, senza indebiti ritardi e prima che essa abbia effetto, motivando in misura circostanziata la propria decisione.
La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. La sospensione temporanea che non viene prorogata al termine di detto periodo di tre mesi cessa automaticamente.
Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea, di cui al presente paragrafo, degli obblighi di cui all’articolo 8, l’autorità competente interessata notifica all’ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità dei commi primo e secondo.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:
i parametri e i metodi per calcolare la soglia di liquidità di cui al paragrafo 4 in relazione allo strumento finanziario. I parametri e i metodi con i quali gli Stati membri calcolano la soglia sono fissati in modo tale da far coincidere il raggiungimento della soglia stessa con un netto calo della liquidità in tutte le sedi all’interno dell’Unione per lo strumento finanziario in questione, sulla base dei criteri utilizzati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17);
la forbice dei prezzi o delle quotazioni di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, o i prezzi indicativi pre-negoziazione di acquisto e di vendita vicini ai prezzi degli interessi di negoziazione, da rendere pubblici per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessati conformemente all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, tenendo conto della calibratura necessaria per le diverse tipologie di sistemi di negoziazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2;
la misura degli ordini di dimensione elevata e il tipo e la dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini in attesa della divulgazione che possono essere esentati dall’informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), e la definizione dei sistemi di richiesta di quotazioni e di voice trading per i quali è possibile un’deroga dall’obbligo di comunicazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1.
Al momento di determinare la dimensione specifica dello strumento che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tenendo conto del fatto che i partecipanti al mercato in questione sono investitori al dettaglio o all’ingrosso, conformemente al paragrafo 1, lettera b), l’ESMA tiene conto dei seguenti fattori:
se, con tali dimensioni, i fornitori di liquidità siano in grado di coprire i rischi;
qualora un mercato di tale strumento finanziario o una categoria di strumenti finanziari sia costituito in parte da investitori al dettaglio, il valore medio delle operazioni effettuate da tali investitori;
gli strumenti finanziari o le categorie di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido che è possibile esentare dall’obbligo di comunicazione pre-negoziazione di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 febbraio 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 10
Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
Articolo 11
Autorizzazione alla pubblicazione differita
In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni:
sono di dimensione elevata in rapporto alla dimensione standard del mercato di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o per tale categoria di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione; o
riguardano un’obbligazione, uno strumento finanziario strutturato, una quota di emissione o uno strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o una categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido;
per volume superano una dimensione specifica di quella obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, o di quella categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato negoziato in una sede di negoziazione, che esporrebbe i fornitori di liquidità a rischi indebiti e tiene conto del fatto che i partecipanti più rilevanti al mercato sono investitori al dettaglio o all’ingrosso,
I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione ottengono dall’autorità competente la preventiva approvazione dei piani proposti per la pubblicazione differita di tali operazioni e li comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L’ESMA monitora l’applicazione di tali piani per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.
La sospensione temporanea è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell’autorità competente interessata. Può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori ogni volta a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione temporanea continuano a sussistere. Qualora la sospensione temporanea non sia prorogata al termine di detto periodo di tre mesi, essa cessa automaticamente.
Prima di sospendere o prorogare la sospensione temporanea degli obblighi di cui all’articolo 10, l’autorità competente interessata notifica all’ESMA la sua intenzione e fornisce una spiegazione. Non appena possibile l’ESMA trasmette all’autorità competente un parere in cui valuta se la sospensione o la proroga della sospensione temporanea sia giustificata in conformità dei commi primo e secondo.
Le autorità competenti possono, insieme con un’autorizzazione di pubblicazione differita:
esigere la pubblicazione di informazioni limitate su un’operazione o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, ovvero una combinazione delle due, durante il periodo di differimento stesso;
consentire che si ometta la pubblicazione del volume di una singola operazione durante un periodo di differimento prorogato;
riguardo agli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano, ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata durante un periodo di differimento prorogato;
riguardo agli strumenti di debito sovrano, ammettere la pubblicazione di più operazioni in forma aggregata per un periodo di tempo indefinito.
Per quanto concerne gli strumenti di debito sovrano, le lettere b) e d) possono essere utilizzate separatamente o consecutivamente in modo che, al termine del periodo prorogato di omissione del volume, i volumi possano essere pubblicati in forma aggregata.
Per tutti gli altri strumenti finanziari, al termine del periodo di differimento, sono pubblicate le informazioni mancanti dell’operazione e tutte le informazioni delle singole operazioni.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE per specificare le informazioni seguenti:
i dettagli sulle operazioni che le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione mettono a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, compresi i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
il termine che si considera conforme all’obbligo di pubblicare quanto più possibile in tempo reale, anche nel caso in cui le transazioni sono eseguite al di fuori del normale orario di negoziazione;
le condizioni alle quali le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 21, paragrafo 4;
i criteri da applicare nel determinare la dimensione o il tipo di operazione per il quale è autorizzata a norma del paragrafo 3 la pubblicazione differita e la pubblicazione di informazioni limitate su un’operazione, o di informazioni su più operazioni in forma aggregata, oppure l’omissione della pubblicazione del volume di un’operazione, con particolare riguardo alla possibilità di autorizzare un periodo di differimento prorogato per taluni strumenti finanziari in funzione della loro liquidità.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 3
Obbligo di fornire dati sulle negoziazioni in modo separato e a condizioni commerciali ragionevoli
Articolo 12
Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione separatamente
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 13
Obbligo di rendere disponibili i dati pre-negoziazione e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli
TITOLO III
TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC E REGIME IN MATERIA DI DIMENSIONI DEI TICK DI NEGOZIAZIONE PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI
Articolo 14
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
Qualora non esista un mercato liquido per gli strumenti finanziari di cui al primo comma, gli internalizzatori sistematici comunicano su richiesta le quotazioni alla clientela.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 15
Esecuzione degli ordini dei clienti
Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che corrispondono alla definizione di internalizzatore sistematico ne informino le autorità competenti. La notifica è trasmessa all’ESMA. L’ESMA redige un elenco di tutti gli internalizzatori sistematici nell’Unione.
Le quotazioni sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.
Essi possono tuttavia, in casi giustificati, eseguire detti ordini a un prezzo migliore a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.
Articolo 16
Obblighi delle autorità competenti
Le autorità competenti verificano:
che le imprese di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma dell’articolo 14 e mantengano prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato;
che le imprese di investimento rispettino le condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 17
Accesso alle quotazioni
Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 50 per specificare:
i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, per stabilire quando una quotazione è pubblicata su base regolare e continua ed è facilmente accessibile, nonché i mezzi che le imprese di investimento possono usare per ottemperare all’obbligo di rendere pubbliche le loro quotazioni, offrendo tra l’altro le opzioni seguenti:
le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l’operazione;
un dispositivo di pubblicazione autorizzato;
dispositivi proprietari;
i criteri per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l’esecuzione in più titoli fa parte di un’unica operazione o gli ordini che sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato di cui all’articolo 15, paragrafo 3;
i criteri per stabilire cosa possa essere considerato condizioni eccezionali di mercato che consentano il ritiro delle quotazioni e le condizioni per un aggiornamento delle quotazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1;
i criteri per stabilire quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti superano notevolmente le dimensioni normali ai sensi del paragrafo 2;
i criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 17 bis
Dimensioni dei tick di negoziazione
Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell’articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.
L’applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.
Articolo 18
Obbligo per gli internalizzatori sistematici di rendere pubbliche quotazioni irrevocabili relative a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
Le imprese di investimento rendono pubbliche quotazioni irrevocabili relative alle obbligazioni, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissione e agli strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, per i quali esse sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
un cliente dell’internalizzatore sistematico sollecita una quotazione;
l’internalizzatore sistematico accetta di pubblicare una quotazione.
Gli internalizzatori sistematici non sono soggetti all’obbligo di pubblicare una quotazione irrevocabile a norma del paragrafo 1 per gli strumenti finanziari che non raggiungono la soglia di liquidità stabilita in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4.
Essi possono tuttavia eseguire gli ordini a un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.
Articolo 19
Monitoraggio da parte dell’ESMA
Articolo 20
Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare quanto segue:
i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati ai sensi del presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
la parte di un’operazione che deve rendere pubblica l’operazione conformemente al paragrafo 1 se entrambe le parti dell’operazione sono imprese di investimento.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 21
Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati
Se le misure adottate a norma dell’articolo 11 prevedono la pubblicazione differita e la pubblicazione di informazioni limitate o di informazioni in forma aggregata, o una combinazione delle due, o l’omissione della pubblicazione del volume per talune categorie di operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, tale possibilità si applica anche alle operazioni concluse al di fuori delle sedi di negoziazione.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in modo tale rendere possibile la pubblicazione delle informazioni richieste a norma dell’articolo 64 della direttiva 2014/65/UE per specificare le informazioni seguenti:
i dati identificativi delle diverse tipologie di operazioni pubblicati conformemente al presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti finanziari e quelli che dipendono da altri fattori;
l’applicazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l’uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
la parte di un’operazione che deve rendere pubblica l’operazione conformemente al paragrafo 1 se entrambe le parti dell’operazione sono imprese di investimento.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 22
Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli
Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11, agli articoli da 14 a 21 e all’articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, l’ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:
alle sedi di negoziazione;
agli APA; e
ai CTP.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 23
Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento
Un’impresa di investimento assicura che le transazioni che effettua su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione si svolgano in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o su un internalizzatore sistematico, o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, se opportuno, a meno che tali transazioni non presentino le seguenti caratteristiche:
sono non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie; o
sono effettuate tra controparti qualificate e/o professionali e non contribuiscono al processo di formazione del prezzo.
Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le particolari caratteristiche delle operazioni su azioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei seguenti casi:
transazioni relative a liquidità non utilizzabile; o
quando lo scambio di tali strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO IV
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI
Articolo 24
Obbligo di sostenere l’integrità dei mercati
Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014, le autorità competenti coordinate dall’ESMA conformemente all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sorvegliano le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l’integrità del mercato.
Articolo 25
Obbligo di conservare le registrazioni
Sono inclusi in tali progetti di norme tecniche di regolamentazione il codice identificativo del membro o partecipante che ha trasmesso l’ordine, il codice identificativo dell’ordine, la data e l’ora di trasmissione dell’ordine, le sue caratteristiche, incluso il tipo di ordine, il prezzo limite se applicabile, il periodo di validità, eventuali istruzioni specifiche dell’ordine, informazioni su eventuali modifiche, cancellazione, esecuzione parziale o integrale, la veste in cui interviene nell’operazione.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 26
Obbligo di segnalare le operazioni
Le autorità competenti, a norma dell’articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari riceva tali informazioni.
Le autorità competenti rendono accessibili all’ESMA, senza indebito ritardo, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.
L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica:
agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.
L’obbligo si applica alle operazione relative agli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a c) indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.
Entro il 3 gennaio 2016 l’ESMA elabora orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, atti a garantire che l’applicazione degli identificativi delle persone giuridiche all’interno dell’Unione sia conforme alle norme internazionali, in particolare quelle stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria.
Le imprese di investimento sono responsabili della completezza, dell’esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all’autorità competente.
In deroga a tale responsabilità, qualora un’impresa di investimento comunichi le informazioni riguardanti tali operazioni mediante un ARM che agisce per suo conto o una sede di negoziazione, l’impresa di investimento non è responsabile per le mancanze, attribuibili all’ARM o alla sede di negoziazione, riguardanti la completezza, l’esattezza e la tempestiva trasmissione delle comunicazioni. In tali casi e a norma dell’articolo 66, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, l’ARM o la sede di negoziazione sono responsabili per tali mancanze.
Le imprese di investimento devono comunque adottare misure ragionevoli per verificare la completezza, l’esattezza e la puntualità delle comunicazioni relative alle operazioni, che sono state presentate per suo conto.
Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione, al momento di elaborare segnalazioni per conto dell’impresa di investimento, adotti efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni mantenendo in ogni momento la natura confidenziale dei dati. Lo Stato membro d’origine prescrive che la sede di negoziazione mantenga risorse adeguate e si doti di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.
I sistemi di riscontro o segnalazione delle operazioni, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o autorizzati a norma del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012, possono essere approvati dall’autorità competente come meccanismi di segnalazione autorizzati, al fine di trasmettere segnalazioni di operazioni all’autorità competente conformemente ai paragrafi 1, 3 e 9.
Se le operazioni sono state segnalate a un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora tali segnalazioni contengano le informazioni richieste a norma dei paragrafi 1, 3 e 9 e siano trasmesse all’autorità competente dal repertorio di dati sulle negoziazioni entro i termini di cui al paragrafo 1, l’obbligo dell’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.
Qualora vi siano errori o omissioni nelle comunicazioni delle operazioni, l’ARM, l’impresa di investimento o la sede di negoziazione che comunicano l’operazione correggono le informazioni e trasmettono all’autorità competente la comunicazione corretta.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da segnalare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;
i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;
i riferimenti degli strumenti finanziari acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente, l’elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, l’elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all’impresa responsabile della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l’operazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell’operazione, i campi di dati necessari per il trattamento e l’analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3; e
l’elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto di titoli azionari e di debito sovrano di cui al paragrafo 3;
le categorie di strumenti finanziari pertinenti da segnalare ai sensi del paragrafo 2;
le condizioni alle quali gli identificativi delle persone giuridiche sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 6, e le condizioni alle quali tali identificativi delle persone giuridiche sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di identificazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a elaborare a norma del paragrafo 1;
l’applicazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni a succursali di imprese di investimento;
che cosa costituisce un’operazione e l’esecuzione di un’operazione ai fini del presente articolo;
quando si intende che l’impresa di investimento ha trasmesso un ordine ai fini del paragrafo 4.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27
Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari
Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari disciplinati dall’articolo 26, paragrafo 2, negoziati nel proprio sistema, ciascun internalizzatore sistematico trasmette all’ESMA dati di riferimento relativi a tali strumenti finanziari.
I dati di riferimento per l’identificazione vengono approntati per essere presentati all’ESMA in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. L’ESMA pubblica immediatamente tali dati di riferimento sul suo sito web. L’ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti l’accesso a tali dati di riferimento.
Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell’articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l’integrità del mercato, l’ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti, adotta le misure necessarie a garantire che:
l’ESMA riceva effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
la qualità dei dati relativi agli strumenti finanziari ricevuti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 26;
i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trasmessi in modo efficiente e senza indebito ritardo alle pertinenti autorità competenti;
tra l’ESMA e le autorità competenti siano posti in essere meccanismi efficaci per risolvere i problemi relativi alla trasmissione o alla qualità dei dati.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all’ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1, nonché la forma e il contenuto di tali dati;
le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l’ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA può sospendere gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 per alcuni o tutti gli strumenti finanziari se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la sospensione è necessaria per preservare l’integrità e la qualità dei dati di riferimento soggetti all’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 che potrebbero essere messi a rischio da uno dei fattori seguenti:
grave incompletezza, inesattezza o corruzione dei dati presentati; oppure
mancata disponibilità tempestiva, perturbazione o danneggiamento del funzionamento dei sistemi utilizzati per la presentazione, la raccolta, il trattamento o la conservazione dei rispettivi dati di riferimento da parte dell’ESMA, delle autorità nazionali competenti, delle infrastrutture di mercato, dei sistemi di compensazione e regolamento e di importanti partecipanti al mercato;
i requisiti normativi dell’Unione applicabili non sono atti a far fronte alla minaccia;
la sospensione non ha sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;
la sospensione non crea un rischio di arbitraggio normativo.
Nell’adozione della misura di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto della misura in cui essa assicura l’esattezza e la completezza dei dati segnalati ai fini di cui al paragrafo 2.
Prima di decidere di adottare la misura di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA informa le pertinenti autorità competenti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni di cui al primo comma e le circostanze al ricorrere delle quali la sospensione di cui al primo comma cessa di applicarsi.
TITOLO IV bis
SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI
CAPO 1
Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati
Articolo 27 bis
Ai fini del presente titolo, per autorità nazionale competente si intende un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 27 ter
Obbligo di autorizzazione
In deroga al primo comma del presente paragrafo, un APA o un ARM identificato a norma dell’atto delegato di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è soggetto ad autorizzazione preventiva e vigilanza da parte della pertinente autorità nazionale competente conformemente al presente titolo.
Qualora l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 27 sexies, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.
Articolo 27 quater
Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati
Il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato dall’ESMA o, se del caso, dall’autorità nazionale competente ai fini del presente titolo se:
è una persona giuridica stabilita nell’Unione; e
soddisfa i requisiti stabiliti dal presente titolo.
Articolo 27 quinquies
Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione
Se la richiesta è incompleta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale il fornitore di servizi di comunicazione dati deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente ne invia notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:
le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1, compreso il programma di attività;
le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all’articolo 27 septies, paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27 sexies
Revoca dell’autorizzazione
L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente può revocare l’autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati qualora quest’ultimo:
non utilizzi l’autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;
abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;
abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.
Articolo 27 septies
Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati
L’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell’alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.
Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM in virtù dell’articolo 27 quinquies e i membri dell’organo di gestione dell’APA, del CTP o dell’ARM sono gli stessi dell’organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 2
Condizioni relative ad APA, CTP e ARM
Articolo 27 octies
Requisiti organizzativi per gli APA
Le informazioni rese pubbliche dall’APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:
l’identificativo dello strumento finanziario;
il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;
il volume dell’operazione;
l’ora in cui è avvenuta l’operazione;
l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;
la misura del prezzo dell’operazione;
il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;
se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i mezzi con i quali l’APA può conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;
il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27 nonies
Requisiti organizzativi per i CTP
Tali informazioni indicano quantomeno gli elementi seguenti:
l’identificativo dello strumento finanziario;
il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;
il volume dell’operazione;
l’ora in cui è avvenuta l’operazione;
l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;
la misura del prezzo dell’operazione;
il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;
se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all’impresa di investimento è all’origine della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione;
se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche;
in caso di esenzione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta l’operazione.
Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.
I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 10 e 21, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli elementi seguenti:
l’identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;
il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;
il volume dell’operazione;
l’ora in cui è avvenuta l’operazione;
l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;
la misura del prezzo dell’operazione;
il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice «SI» o, altrimenti, il codice «OTC»;
se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche.
Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2;
il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2;
gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati e, per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e gli APA che occorre includere;
altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti, e possano essere aggregati a livello di Unione;
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 4 e 5.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 27 decies
Requisiti organizzativi per gli ARM
Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all’autorità competente segnalazioni delle operazioni corrette e complete.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e
i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
TITOLO V
STRUMENTI DERIVATI
Articolo 28
Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione
Le controparti finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 684/2012 e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento concludono le operazioni che non sono né infragruppo ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, né disciplinate dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89 di detto regolamento con altre controparti finanziarie o con altre controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 684/2012, in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all’obbligo di negoziazione conformemente alla procedura definita all’articolo 32 ed elencata nel registro di cui all’articolo 34, esclusivamente in un:
mercato regolamentato;
sistema multilaterale di negoziazione;
sistema organizzato di negoziazione; o
in una sede di negoziazione di un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 4 e che il paese terzo abbia disposto un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare i derivati dichiarati soggetti a un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.
L’ESMA esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati che non sono state dichiarate soggette all’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 1, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l’arbitraggio tra operazioni su derivati soggette all’obbligo di negoziazione e operazioni su derivati non soggette all’obbligo di negoziazione.
L’unico scopo di tali decisioni è determinare l’idoneità come sede di negoziazione per i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione.
Si considera che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo abbia effetto equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;
le sedi di negoziazione sono disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;
gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori;
il quadro garantisce la trasparenza e l’integrità del mercato, mediante norme volte a contrastare gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
Una decisione della Commissione a norma del presente paragrafo può essere limitata a una o più categorie di sedi di negoziazione. In tal caso, una sede di negoziazione di un paese terzo è compresa nel paragrafo 1, lettera d), solo se rientra in una categoria disciplinata dalla decisione della Commissione.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Laddove possibile e opportuno, le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo sono identiche a quelle adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 29
Obbligo di compensazione per i derivati negoziati in mercati regolamentati e tempi di accettazione per la compensazione
Nel presente paragrafo, per «derivati compensati» s’intendono:
tutti i derivati che devono essere compensati conformemente all’obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012;
tutti i derivati che le parti interessate hanno convenuto di compensare.
L’ESMA ha l’autorità costante di sviluppare ulteriori norme tecniche di regolamentazione per aggiornare quelle esistenti se considera che ciò sia richiesto dall’evoluzione delle norme di settore stesse.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 30
Accordi di compensazione indiretti
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 31
Compressione del portafoglio
La Commissione può adottare mediante atti delegati in conformità all’articolo 50, misure per specificare:
gli elementi della compressione del portafoglio,
le informazioni che devono essere pubblicate a norma del paragrafo 2,
in modo tale da avvalersi il più possibile di tutti gli obblighi esistenti in materia di conservazione dei dati, comunicazione o pubblicazione.
Articolo 32
Procedura relativa all’obbligo di negoziazione
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
quali categorie di derivati dichiarati soggetti all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, o sottocategorie degli stessi sono negoziate nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento;
la data o le date a decorrere dalle quali l’obbligo di negoziazione diventa efficace, con indicazione dell’eventuale applicazione in più fasi, e le categorie di controparti cui l’obbligo si applica se tale applicazione in più fasi e tali categorie di controparti sono state previste in norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012.
L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione in vista della sua adozione, l’ESMA svolge una consultazione pubblica e, se opportuno, può consultare le autorità competenti di paesi terzi.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Per rendere efficace l’obbligo di negoziazione:
la categoria, conformemente al paragrafo 1, lettera a), o sottocategoria di derivati deve essere ammessa alla negoziazione o negoziata in almeno una sede di negoziazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1; e
occorre che vi sia un sufficiente interesse costante di acquisto e di vendita da parte di terzi relativo alla categoria o sottocategoria di derivati perché essa sia considerata sufficientemente liquida da essere negoziata soltanto nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, l’ESMA considera la categoria o sottocategoria di strumenti derivati sufficientemente liquida basandosi sui seguenti criteri:
la frequenza e la dimensione medie delle transazioni in una gamma di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di derivati;
il numero e il tipo dei partecipanti attivi al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e i prodotti/contratti negoziati in un determinato mercato dei prodotti;
la misura media dei differenziali.
Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto dell’impatto previsto che tale obbligo di negoziazione potrebbe avere sulla liquidità di una categoria o sottocategoria di derivati e sulle attività commerciali degli utenti finali che non sono entità finanziarie.
L’ESMA determina se la categoria o sottocategoria di derivati è sufficientemente liquida solo nelle operazioni inferiori a un determinato volume.
Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma da parte dell’ESMA, la Commissione può pubblicare un invito a elaborare proposte per la negoziazione di tali derivati nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere adottare le norme tecniche di regolamentazione esistenti di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 33
Meccanismo atto ad evitare la duplicazione o la conflittualità delle norme
La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e di attuazione di un paese terzo:
sono equivalenti agli obblighi derivanti dagli articoli 28 e 29;
garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento;
sono applicate ed eseguite in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire una vigilanza e un’esecuzione efficaci delle norme nel paese terzo in questione.
Gli atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 51.
Entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della relazione e qualora questa riveli un’anomalia o un’incoerenza significativa nell’applicazione delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, la Commissione può revocare il riconoscimento dell’equivalenza della legislazione del paese terzo in questione. Se l’atto di esecuzione sull’equivalenza è ritirato, le operazioni effettuate dalle controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento.
Articolo 34
Registro di derivati soggetti all’obbligo di negoziazione
L’ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito Internet un registro che indica, in modo esaustivo e inequivocabile, i derivati soggetti all’obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, le sedi in cui gli stessi sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati e le date a decorrere dalle quali l’obbligo diventa efficace.
TITOLO VI
ACCESSO NON DISCRIMINATORIO ALLA COMPENSAZIONE PER GLI STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 35
Accesso non discriminatorio a una controparte centrale
Fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012, una controparte centrale accetta di compensare degli strumenti finanziari su base non discriminatoria e trasparente, anche per quanto riguarda i requisiti di garanzia e le spese di accesso, indipendentemente dalla sede di negoziazione nella quale l’operazione è stata effettuata. In particolare va garantito ad ogni sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente:
ai requisiti di garanzia e alla compensazione di contratti economicamente equivalenti, qualora l’inclusione di tali contratti nel close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della legge fallimentare applicabile non comprometta il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’applicabilità di tali procedure; nonché
alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in base a un modello del rischio in conformità dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Una controparte centrale può richiedere che una sede di negoziazione si conformi ai requisiti operativi e tecnici definiti dalla stessa CCP, compresi gli obblighi in materia di gestione del rischio. Il requisito di cui al presente paragrafo non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012.
Una controparte centrale non è vincolata dal presente articolo se ha stretti legami con una sede di negoziazione che abbia effettuato la notifica di cui all’articolo 36, paragrafo 5.
L’autorità competente della controparte centrale o quella della sede di negoziazione concede a una sede di negoziazione l’accesso a una CCP soltanto quando tale accesso:
non richiede un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o
non costituisce una minaccia al regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, o non faccia insorgere un rischio sistemico.
Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l’accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l’interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi.
Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall’esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all’ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l’ESMA pubblicherà l’informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell’articolo 37 della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi.
Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla controparte centrale e alla sede di negoziazione, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.
In caso di approvazione di tale periodo transitorio, la CCP non può beneficiare dei diritti di accesso di cui all’articolo 36 o al presente articolo, relativamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario, durante detto regime transitorio. Quando è approvato un periodo transitorio, l’autorità competente ne informa i membri del collegio delle autorità competenti per la CCP, e l’ESMA. L’ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve.
Se una CCP autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie a norma del presente paragrafo ha stretti legami con una o più sedi di negoziazione, tali sedi non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’articolo 36 o del presente articolo, per quanto riguarda i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, per la durata del regime transitorio.
Ad una CCP autorizzata nel triennio precedente l’entrata in vigore, ma risultante da una fusione o un’acquisizione cui partecipi almeno una CCP autorizzata anteriormente a tale periodo, non è consentito applicare le disposizioni transitorie previste dal presente paragrafo.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le condizioni specifiche alle quali una controparte centrale ha facoltà di respingere una richiesta di accesso, compreso il volume previsto delle operazioni, il numero e il tipo di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti;
le condizioni alle quali una CCP deve consentire l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo, modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di compensazione, ai requisiti di garanzia e ai requisiti operativi riguardanti la costituzione di margini;
le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.
la procedura per effettuare una notifica ai sensi del paragrafo 5;
le condizioni per un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione relativamente ai requisiti di garanzia, alla compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 36
Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione
Una sede di negoziazione non è vincolata dal presente articolo se è strettamente legata ad una controparte centrale che ha notificato di avvalersi dei regimi transitori di cui all’articolo 35, paragrafo 5.
L’autorità competente della sede di negoziazione o quella della CCP concede a una CCP l’accesso a una sede di negoziazione solo qualora tale accesso:
non richieda un accordo di interoperabilità in caso di strumenti derivati che non siano derivati OTC ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 648/2012; o
non pregiudichi il regolare e ordinato funzionamento dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare tale frammentazione, ovvero non faccia insorgere un rischio sistemico.
Nulla di quanto previsto dal primo comma, lettera a), impedisce che l’accesso sia concesso laddove la richiesta di cui al paragrafo 2 imponga l’interoperabilità e la sede di negoziazione e tutte le controparti centrali che sottoscrivono la proposta di accordo di interoperabilità abbiano consentito a tale accordo e i rischi a cui è esposta la controparte centrale preesistente derivanti da posizioni tra controparti centrali siano garantiti da terzi.
Qualora il rifiuto di una richiesta sia motivato in tutto o in parte dall’esigenza di un accordo di interoperabilità, la sede di negoziazione assisterà la controparte centrale e comunicherà all’ESMA quali altre controparti centrali hanno accesso alla stessa sede di negoziazione; l’ESMA pubblicherà tale informazione in modo tale che le imprese di investimento possano scegliere di esercitare i propri diritti ai sensi dell’articolo 37 della direttiva 2014/65/UE nei confronti di tali controparti centrali allo scopo di facilitare accordi in materia di accesso alternativi.
Se un’autorità competente nega l’accesso, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi all’altra autorità competente, alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.
La pertinente soglia per la non partecipazione è un importo nozionale annuo negoziato di 1 000 000 milione di EUR. Tale importo nozionale è un importo unico e comprende tutte le operazioni in derivati negoziati in borsa conclusi in base alle regole della sede di negoziazione.
Se una sede di negoziazione fa parte di un gruppo con stretti legami, la soglia è calcolata sommando l’importo nozionale annuo negoziato di tutte le sedi di negoziazione dell’insieme del gruppo stabilite nell’Unione.
Se una sede di negoziazione che ha effettuato una notifica a norma del presente paragrafo ha stretti legami con una o più CCP, tali CCP non beneficiano dei diritti di accesso previsti all’articolo 35 o al presente articolo per i derivati negoziati in borsa entro la pertinente soglia per la durata della non partecipazione.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le condizioni specifiche alle quali una sede di negoziazione può respingere una richiesta di accesso, comprese le condizioni basate sul volume previsto delle operazioni, il numero di utenti, disposizioni per la gestione del rischio operativo e della complessità o altri fattori che generano rischi indebiti significativi;
le condizioni alle quali è concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo e modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di accesso;
le condizioni alle quali la concessione dell’accesso minacci il regolare e ordinato funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico;
la procedura per effettuare una notifica a norma del paragrafo 5, comprese ulteriori precisazioni per il calcolo dell’importo nozionale e il metodo mediante il quale l’ESMA può verificare il calcolo dei volumi e approvare la non partecipazione.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 37
Accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e obbligo di concedere una licenza per gli stessi
Se il valore di uno strumento finanziario è calcolato sulla base di un valore di riferimento, il soggetto che detiene i diritti di proprietà sullo stesso garantisce che le controparti centrali e le sedi di negoziazione possano fruire, ai fini della negoziazione e della compensazione, di un accesso non discriminatorio a:
informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo del parametro di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
licenze.
Una licenza comprendente l’accesso alle informazioni è concessa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie entro i tre mesi successivi alla richiesta da una CCP o da una sede di negoziazione.
L’accesso è consentito a un prezzo commerciale ragionevole, tenendo conto del prezzo al quale il fornitore del valore di riferimento ha dato accesso alle informazioni o concesso in licenza i diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti ad altre controparti centrali, sedi di negoziazione o persone correlate a fini di compensazione e negoziazione. Prezzi diversi possono essere applicati a diverse CCP, sedi di negoziazione o persone correlate solo se ciò è oggettivamente giustificato tenendo conto di motivi commerciali ragionevoli quali la quantità, il campo di applicazione o il settore d’uso richiesti.
Se viene elaborato un nuovo valore di riferimento dopo il ►M1 3 gennaio 2018 ◄ , l’obbligo di concedere una licenza inizia entro 30 mesi dalla data di inizio della negoziazione dello strumento finanziario avente a riferimento tale valore o dall’ammissione del medesimo strumento alla negoziazione. Se un soggetto che detiene i diritti di proprietà di un nuovo valore di riferimento possiede un valore di riferimento esistente, tale soggetto si assicura che, rispetto a tale valore di riferimento esistente, il nuovo valore di riferimento risponda ai seguenti criteri cumulativi:
il nuovo valore di riferimento non è semplicemente una copia o un adattamento di tale valore di riferimento esistente e la metodologia, compresi i dati sottostanti, del nuovo valore di riferimento è significativamente diversa da quella del valore di riferimento esistente; nonché
il nuovo valore di riferimento non sostituisce tale valore di riferimento esistente.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza e in particolare gli articoli 101 e 102 TFUE.
Nessuna controparte centrale, sede di negoziazione o entità correlata può stipulare con un fornitore di un valore di riferimento un accordo che abbia l’effetto di:
impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alle informazioni o ai diritti di cui al paragrafo 1; o
impedire l’accesso di qualsiasi altra controparte centrale o sede di negoziazione alla licenza di cui al paragrafo 1.
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le informazioni ottenute attraverso la concessione di licenze da rendere disponibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad uso esclusivo della CCP o della sede di negoziazione;
altre condizioni alle quali viene concesso l’accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite;
le norme che definiscono in che modo si possa dimostrare che un valore di riferimento è nuovo conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38
Accesso per le controparti centrali e le sedi di negoziazione di paesi terzi
Le controparti centrali e le sedi di negoziazione stabilite nei paesi terzi possono richiedere una licenza e i diritti di accesso conformemente all’articolo 37 solo a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione a norma del paragrafo 3 del presente articolo secondo cui si ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione preveda un sistema effettivo ed equivalente in virtù del quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:
informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
licenze,
da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.
Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo è considerato equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;
prevede un sistema effettivo ed equivalente per concedere alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate a norma di regimi stranieri l’accesso alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione stabilite nel paese terzo in questione.
il quadro giuridico e di vigilanza di detto paese terzo prevede un sistema effettivo ed equivalente nel quale alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione autorizzate in giurisdizioni straniere è concesso l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a:
informazioni pertinenti su prezzi e dati e informazioni su composizione, metodologia e prezzo dei valori di riferimento a fini di compensazione e negoziazione; nonché
licenze,
da parte di persone che detengono i diritti di proprietà stabilite in tale paese.
TITOLO VI bis
POTERI E COMPETENZE DELL’ESMA
CAPO 1
Competenze e procedure
Articolo 38 bis
Esercizio dei poteri dell’ESMA
I poteri conferiti all’ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 38 ter a 38 sexies non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 38 ter
Richiesta di informazioni
L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni che le consentano di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:
gli APA, i CTP e gli ARM soggetti alla vigilanza dell’ESMA e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che forniscono i servizi di comunicazione dati di un APA, un CTP o un ARM, e le persone che li controllano o che sono da essi controllate;
i dirigenti delle persone di cui alla lettera a);
i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alla lettera a).
La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
indica la finalità della richiesta;
specifica le informazioni richieste;
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l’obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;
indica l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all’articolo 38 nonies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.
Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:
fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
indica la finalità della richiesta;
specifica le informazioni richieste;
stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;
indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 38 decies laddove le informazioni fornite siano incomplete;
indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 38 nonies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38 quater
Indagini generali
Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;
sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;
richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.
Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:
l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 3;
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38 quinquies
Ispezioni in loco
Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:
l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 5;
che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.
Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 38 sexies
Scambio di informazioni
L’ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.
Articolo 38 septies
Segreto professionale
L’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all’ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’ESMA o per qualsiasi persona a cui l’ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ESMA.
Articolo 38 octies
Misure di vigilanza dell’ESMA
Qualora constati che una delle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), ha commesso una delle violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA adotta una o più delle seguenti misure:
adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;
adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies;
emanazione di comunicazioni pubbliche.
Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
la durata e la frequenza della violazione;
se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.
La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:
una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 2
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Articolo 38 nonies
Sanzioni amministrative pecuniarie
Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha riscontrato elementi oggettivi a dimostrazione che questa ha agito deliberatamente per commetterla.
Articolo 38 decies
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:
una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 38 octies, paragrafo 1, lettera a);
una persona di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1:
a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 38 ter;
a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 38 quater;
a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 38 quinquies.
Articolo 38 undecies
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
L’applicazione è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio ha luogo.
Articolo 38 duodecies
Norme procedurali per l’adozione delle misure di vigilanza e l’imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 38 terdecies
Audizione delle persone interessate
Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
Articolo 38 quaterdecies
Controllo della Corte di giustizia
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.
Articolo 38 quindecies
Commissioni di autorizzazione e vigilanza
Articolo 38 sexdecies
Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti
Prima di delegare compiti, l’ESMA consulta l’autorità competente pertinente circa:
la portata del compito da delegare;
i tempi di esecuzione del compito; e
la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.
TITOLO VII
MISURE DI VIGILANZA IN MERITO ALL’INTERVENTO SUI PRODOTTI E ALLE POSIZIONI
CAPO 1
Controllo e intervento sui prodotti
Articolo 39
Controllo del mercato
Articolo 40
Poteri di intervento temporaneo dell’ESMA
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA può vietare temporaneamente o limitare nell’Unione, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3:
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di strumenti finanziari aventi particolari caratteristiche specifiche; o
un tipo di attività o pratica finanziaria.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ESMA.
L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;
i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione allo strumento finanziario o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia;
un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ESMA ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ESMA si assicura che la misura:
non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;
non crea un rischio di arbitraggio normativo, e
sia stata presa previa consultazione degli organismi pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora le misure riguardino derivati su merci agricole.
Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 42, l’ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’articolo 43.
Tali criteri e fattori comprendono:
il grado di complessità di uno strumento finanziario e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto;
l’entità o il valore nozionale di un’emissione di strumenti finanziari;
il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un’attività o una pratica;
l’effetto leva di uno strumento finanziario o di una pratica.
Articolo 41
Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, può vietare temporaneamente o limitare nell’Unione:
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati depositi strutturati o di depositi strutturati aventi particolari caratteristiche specifiche; o
un tipo di attività o pratica finanziaria.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.
L’ABE adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di parte del sistema finanziario dell’Unione;
i requisiti normativi applicabili conformemente al diritto dell’Unione al deposito strutturato o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia.
un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.
Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l’ABE ha facoltà di imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
Quando interviene ai sensi del presente articolo, l’ABE garantisce che la misura:
non abbia sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; e
non crei un rischio di arbitraggio normativo.
Quando un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 42, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all’articolo 43.
Tali criteri e fattori comprendono:
il grado di complessità di un deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato e venduto;
l’entità o il valore nozionale di un’emissione di depositi strutturati;
il grado di innovazione di un deposito strutturato, un’attività o una pratica;
l’effetto leva di un deposito strutturato o una pratica.
Articolo 42
Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
Un’autorità competente può vietare o limitare quanto segue, all’interno di, o a partire da un determinato Stato membro:
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con particolari caratteristiche specifiche; o
un tipo di attività o pratica finanziaria.
Un’autorità competente può intervenire ai sensi del paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:
alternativamente:
uno strumento finanziario, deposito strutturato, attività o pratica sollevano timori significativi in merito alla protezione degli investitori o costituiscono una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario almeno in uno Stato membro; o
un derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante;
i requisiti normativi applicabili a norma del diritto dell’Unione al prodotto d’investimento, allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all’attività o alla pratica non sono sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di fronteggiare il problema in modo più efficace;
la misura è proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e al suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o trarre beneficio dallo strumento finanziario, dal deposito strutturato, dall’attività o dalla pratica in questione;
l’autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;
la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro; e
sono stati debitamente consultati gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora uno strumento finanziario, attività o pratica finanziaria costituiscano una grave minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati agricoli fisici.
Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, l’autorità competente ha facoltà di imporre in via precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che uno strumento finanziario o un deposito strutturato sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’autorità competente.
L’autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato alle altre autorità competenti interessate e all’ESMA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima dell’effettiva esecuzione della misura, i particolari riguardanti:
lo strumento finanziario, l’attività o la pratica oggetto della misura proposta;
la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data a decorrere dalla quale entreranno in vigore; nonché
gli elementi sui quali si fonda la decisione e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
Tali criteri e fattori comprendono:
il grado di complessità di uno strumento finanziario o deposito strutturato e la relazione con il tipo di cliente a cui è commercializzato, distribuito e venduto;
il grado di innovazione di uno strumento finanziario, un deposito strutturato, un’attività o una pratica;
la leva finanziaria che offre uno strumento finanziario o un deposito strutturato o una pratica;
in collegamento con il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, le dimensioni o il valore nozionale dell’emissione di strumenti finanziari o di depositi strutturati.
Articolo 43
Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE
CAPO 2
Posizioni
Articolo 44
Coordinamento da parte dell’ESMA delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale
Articolo 45
Poteri dell’ESMA in merito alla gestione delle posizioni
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA adotta, quando entrambe le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, una o più delle seguenti misure:
richiedere a un soggetto tutte le informazioni pertinenti, riguardo al volume e alle finalità di una posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato;
dopo aver analizzato le informazioni raccolte conformemente alla lettera a), richiedere a tale soggetto di prendere misure per ridurre o eliminare l’entità della posizione o esposizione in conformità dell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera b);
come ultima ratio, limitare la capacità di un soggetto di stipulare un derivato su merci.
L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
le misure di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 sono volte ad affrontare una minaccia al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;
un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per far fronte alla minaccia in questione.
L’ESMA provvede alla valutazione dell’osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo in conformità con i criteri e i fattori indicati nell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera a), del presente articolo.
Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA provvede a che la misura:
fa fronte in modo significativo alla minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione ad accordi per la consegna di merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di sorvegliare la minaccia in conformità con i criteri e i fattori indicati nell’atto delegato di cui al paragrafo 10, lettera a), del presente articolo;
non crea un rischio di arbitraggio normativo quantificato a norma del paragrafo 10, lettera c), del presente articolo;
non avrà nessuno degli effetti negativi seguenti sull’efficienza dei mercati finanziari che siano sproporzionati rispetto ai benefici della misura: la riduzione della liquidità su tali mercati, la restrizione alle condizioni per ridurre i rischi direttamente legati alle attività commerciali di una controparte non finanziaria o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato.
L’ESMA consulta l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) prima di adottare eventuali misure relative a prodotti energetici all’ingrosso.
L’ESMA consulta gli organismi pubblici competenti per la vigilanza, gestione e regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 prima di adottare eventuali misure relative a strumenti derivati su merci agricole.
La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 per specificare i criteri e i fattori ai fini di determinare:
l’esistenza di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati su merci in conformità degli obiettivi elencati all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE e anche in relazione agli accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), tenendo in conto il grado in cui le posizioni sono usate per coprire posizioni relative a prodotti di base o contratti su prodotti di base e il grado in cui i prezzi nei mercati sottostanti sono fissati con riferimento ai prezzi dei derivati su prodotti di base.
l’appropriata riduzione di una posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
le situazioni in cui possa insorgere un rischio di arbitraggio normativo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.
Tali criteri e fattori tengono conto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate a norma dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e distinguono le situazioni in cui l’ESMA interviene a seguito dell’inazione dell’autorità competente da quelle in cui l’ESMA agisce contro un rischio supplementare che l’autorità competente non è in grado di gestire, secondo il disposto dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere j) o o), della direttiva 2014/65/UE.
TITOLO VIII
PRESTAZIONE DI SERVIZI ED ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI CON O SENZA UNA SUCCURSALE SECONDO UNA DECISIONE DI EQUIVALENZA
Articolo 46
Disposizioni generali
L’ESMA registra un’impresa di un paese terzo che ha chiesto di essere autorizzata a prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’intera Unione conformemente al paragrafo 1 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1;
l’impresa è autorizzata a prestare i servizi o svolgere le attività di investimento che intende fornire nell’Unione nella giurisdizione nella quale ha la sua sede amministrativa ed è sottoposta a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace, che ne garantisce la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo;
sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell’articolo 47, paragrafo 2;
l’impresa ha stabilito i necessari dispositivi e procedure per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.
L’impresa fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione. Entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione, l’ESMA valuta se la richiesta è completa. Se la richiesta non è completa, l’ESMA fissa un termine entro la quale l’impresa è tenuta a fornire le informazioni supplementari.
La decisione in merito alla registrazione è basata sulle condizioni di cui al paragrafo 2.
Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una richiesta completa, l’ESMA informa per iscritto l’impresa richiedente del paese terzo in merito all’accettazione o meno della richiesta, dandole spiegazioni esaurienti.
Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento nonché servizi accessori a favore delle controparti qualificate e di clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali qualora non sia stata adottata alcuna decisione della Commissione a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, o qualora tale decisione sia stata adottata ma non sia più vigente o non contempli i servizi o le attività interessati.
Le informazioni di cui al primo comma sono fornite per iscritto e messe in evidenza.
Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell’Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa alla fornitura di un servizio o di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o di detta attività da parte di un’impresa di un paese terzo a tale soggetto, compreso un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, contatta clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. L’iniziativa di siffatti clienti non abilita l’impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singolo nuove categorie di prodotti o servizi di investimento.
l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte dalle imprese nell’Unione, compresa la ripartizione geografica tra i vari Stati membri;
per le imprese che svolgono l’attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3), della direttiva 2014/65/UE, la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;
per le imprese che prestano i servizi di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2014/65/UE, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei 12 mesi precedenti;
il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi prestati e alle attività svolte di cui alla lettera a);
se sono state adottati dispositivi di protezione degli investitori e una descrizione dettagliata degli stessi;
la politica e i dispositivi di gestione del rischio applicati dall’impresa alla fornitura dei servizi e allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
i dispositivi di governance, compreso il personale che riveste ruoli chiave per le attività dell’impresa nell’Unione;
ogni altra informazione necessaria per consentire all’ESMA o alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.
L’ESMA comunica le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo alle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo.
Qualora necessario allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, l’ESMA può, anche su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, chiedere ad imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o svolgono attività in conformità del presente articolo di fornire ulteriori informazioni riguardo alle loro attività.
Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, l’ESMA ha accesso ai pertinenti dati tenuti a sua disposizione a norma del primo comma e mette tali dati a disposizione dell’autorità competente richiedente.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 47
Decisione di equivalenza
La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisca quanto segue:
che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione si conformano a requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma di tali atti legislativi;
che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione sono soggette a una vigilanza e una messa in applicazione efficaci delle norme che garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti; e
che il quadro normativo del paese terzo in questione prevede un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate conformemente ai regimi giuridici di paesi terzi.
Se l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione della decisione di cui al primo comma hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti di cui al primo comma possono essere considerati come aventi un effetto equivalente ai requisiti enunciati negli atti di cui al medesimo comma solo dopo una valutazione particolareggiata e granulare. A tal fine, la Commissione valuta e considera altresì la convergenza in materia di vigilanza tra il paese terzo interessato e l’Unione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente in quali circostanze l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione di una decisione di equivalenza di cui al paragrafo 1 hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione.
Laddove l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi abbiano la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, la Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni operative specifiche per garantire che l’ESMA e le autorità nazionali competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l’arbitraggio regolamentare e possano monitorare le attività delle imprese di investimento di paesi terzi registrate a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, relativamente ai servizi prestati e alle attività svolte nell’Unione assicurando che tali imprese soddisfino:
gli obblighi che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui agli articoli 20 e 21;
gli obblighi di segnalazione che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui all’articolo 26, qualora non sia possibile ottenere tali informazioni in maniera diretta e su base continuativa mediante un memorandum d’intesa concluso con l’autorità competente del paese terzo;
gli obblighi che hanno un effetto equivalente all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, se applicabile.
Quando adotta la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali nell’ambito della pertinente politica dell’Unione o come paese ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Il quadro prudenziale, organizzativo e in materia di norme di comportamento di un paese terzo può essere considerato come avente effetto equivalente se soddisfa tutte le condizioni seguenti:
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente;
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e, in particolare, le imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE sono soggette a requisiti patrimoniali comparabili a quelli che applicherebbero se avessero sede nell’Unione;
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell’organo di gestione;
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento sono soggette a opportuni requisiti organizzativi e in materia di norme di comportamento;
sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato attraverso misure volte a impedire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
Ai fini del paragrafo 1 bis del presente articolo, nel valutare l’equivalenza delle norme del paese terzo riguardo all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, la Commissione valuta altresì se la legislazione del paese terzo preveda criteri per la designazione di sedi di negoziazione ammissibili ai fini del rispetto dell’obbligo di negoziazione aventi un effetto simile a quelli di cui al presente regolamento o alla direttiva 2014/65/UE.
L’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano almeno:
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative alle imprese non dell’Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall’ESMA stessa, nonché, ove opportuno, i dispositivi per l’ulteriore condivisione di tali informazioni, da parte dell’ESMA, con le autorità competenti degli Stati membri;
il meccanismo per la tempestiva comunicazione all’ESMA nel caso in cui l’autorità competente del paese terzo ritenga che un’impresa soggetta alla sua vigilanza, e che l’ESMA ha registrato nel registro di cui all’articolo 48, violi le condizioni della sua autorizzazione o un altro diritto che l’impresa è tenuta a osservare;
le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le indagini e le ispezioni in loco, che l’ESMA può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in cui l’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità dell’articolo 46, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, dopo aver debitamente informato l’autorità competente del suddetto paese terzo;
le procedure riguardanti una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 46, paragrafi 6 bis e 6 ter, che l’ESMA può presentare a un’impresa di un paese terzo registrata a norma dell’articolo 46, paragrafo 2.
La succursale resta soggetta alla vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita a norma dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE. Fatti salvi gli obblighi di cooperare stabiliti nella direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è stabilita e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono istituire accordi proporzionati di cooperazione al fine di provvedere a che la succursale di un’impresa di un paese terzo che fornisce servizi di investimento nell’Unione assicuri un livello appropriato di tutela degli investitori.
L’ESMA controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche attuative e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza a norma del paragrafo 1 al fine di verificare che le condizioni in base alle quali sono state prese tali decisioni siano ancora soddisfatte. L’ESMA trasmette annualmente alla Commissione una relazione riservata sulle sue conclusioni, in merito alla quale può consultarsi con l’ABE, se lo ritiene opportuno.
La relazione riflette altresì le tendenze osservate sulla base dei dati raccolti conformemente all’articolo 46, paragrafo 6 bis, in particolare riguardo alle imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta all’anno. La relazione comprende un elenco delle decisioni di equivalenza prese o ritirate dalla Commissione nell’anno di riferimento, come pure le eventuali misure prese dall’ESMA a norma dell’articolo 49, oltre a fornire una motivazione per tali decisioni e misure.
La relazione della Commissione contiene informazioni sul monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, delle pratiche attuative e di altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate le decisioni di equivalenza. La relazione fa inoltre il punto dell’evoluzione generale della fornitura transfrontaliera dei servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi, con particolare riguardo ai servizi e alle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. In aggiunta la relazione include, in tempo utile, informazioni circa le valutazioni dell’equivalenza relative a un paese terzo che la Commissione sta effettuando.
Articolo 48
Registro
L’ESMA istituisce un registro delle imprese dei paesi terzi alle quali è consentito fornire servizi o effettuare attività di investimento nell’Unione a norma dell’articolo 46. Il registro è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell’ESMA e contiene le informazioni sui servizi o le attività che le imprese di paesi terzi sono autorizzate a fornire o effettuare, nonché i dati dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo dell’impresa.
Articolo 49
Misure la cui adozione compete all’ESMA
Fatto salvo il paragrafo 1, l’ESMA revoca la registrazione di un’impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell’articolo 48 qualora l’ESMA abbia investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non abbia adottato misure appropriate per tutelare gli investitori o il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, o non sia stata in grado di dimostrare che l’impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese ovvero alle condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:
l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati;
l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1.
L’ESMA informa l’autorità competente del paese terzo circa la sua intenzione di intervenire conformemente al paragrafo 1 o 2 in tempo utile.
Nel decidere l’intervento opportuno in forza del presente articolo, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità del rischio per gli investitori e per il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, considerando i criteri seguenti:
la durata e la frequenza del rischio emergente;
se il rischio abbia messo in luce debolezze gravi o sistemiche nelle procedure dell’impresa del paese terzo;
se il rischio abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile al rischio;
se il rischio sia emerso intenzionalmente o per negligenza.
L’ESMA informa senza indugio la Commissione e l’impresa del paese terzo interessata in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 o 2 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.
La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.
TITOLO IX
ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE
CAPO 1
Atti delegati
Articolo 50
Esercizio della delega
CAPO 2
Atti di esecuzione
Articolo 51
Procedura di comitato
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 52
Relazioni e riesame
La relazione di cui al paragrafo 1 include l’impatto sui mercati azionari europei del ricorsa alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e il meccanismo relativo al massimale del volume di cui all’articolo 5, con esplicito riferimento ai fattori seguenti:
il livello e la tendenza della negoziazione con book di negoziazione invisibile nell’Unione dopo l’introduzione del presente regolamento;
l’impatto sugli spread quotati trasparenti prima della negoziazione;
l’impatto sullo spessore della liquidità nei book di negoziazione visibili;
l’impatto sulla concorrenza e sugli investitori all’interno dell’Unione;
l’impatto sulla transazione di azioni di imprese a bassa e media capitalizzazione
gli sviluppi a livello internazionale e delle conversazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Entro il ►M1 3 luglio 2022 ◄ , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l’ESMA, una relazione sull’applicazione dell’articolo 37
Fatte salve le conclusioni della relazione, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 per prorogare il periodo transitorio conformemente all’articolo 35, paragrafo 5, di un massimo di 30 mesi.
Fatte salve le conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 50 per escludere temporaneamente i derivati negoziati in borsa dall’ambito di applicazione degli articoli 35 e 36 per un periodo fino a trenta mesi dal ►M1 3 gennaio 2018 ◄ .
Le relazioni di cui al primo comma valutano il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei seguenti criteri:
disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione in un formato consolidato che riflettano tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in una sede di negoziazione;
disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione complete e parziali di elevata qualità, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e disponibili a condizioni commerciali ragionevoli.
Se conclude che i CTP non hanno fornito informazioni secondo modalità rispondenti ai criteri di cui al secondo comma, la Commissione allega alla sua relazione una richiesta all’ESMA di avviare una procedura negoziata per la nomina, mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA, di un’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione. L’ESMA avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione alle condizioni ivi specificate e in conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ).
Se è avviata la procedura di cui al paragrafo 14 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le misure per:
prevedere la durata del contratto dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione, nonché la procedura e le condizioni per il rinnovo del contratto e l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione pubblica;
provvedere a che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione agisca su base esclusiva e nessun’altra entità sia autorizzata in qualità di CTP conformemente all’articolo 27 ter;
conferire all’ESMA il potere di garantire il rispetto del capitolato d’oneri da parte dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica;
assicurare che le informazioni di post-negoziazione fornite dall’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di negoziazione siano di qualità elevata, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e in un formato consolidato che rifletta l’intero mercato;
assicurare che le informazioni di post-negoziazione siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli, su base sia consolidata sia non consolidata, e rispondano alle esigenze degli utenti di tali informazioni in tutta l’Unione;
assicurare che le sedi di negoziazione e gli APA mettano a disposizione dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione e nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA i propri dati sulle negoziazioni a costi ragionevoli;
specificare i dispositivi applicabili nell’eventualità che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica non rispetti il capitolato d’oneri;
specificare le modalità secondo cui i CTP autorizzati ai sensi dell’articolo 27 ter possono continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione qualora il conferimento di responsabilità di cui alla lettera b) del presente paragrafo non sia utilizzato o, qualora non sia nominata un’entità mediante procedura di aggiudicazione pubblica, finché non sia completata una nuova procedura di aggiudicazione pubblica e un’entità commerciale sia nominata per gestire un sistema consolidato di pubblicazione.
Articolo 53
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Nell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione a norma del presenta paragrafo, l’ESMA non interviene sulle disposizioni transitorie riguardanti contratti derivati sull’energia C 6 di cui all’articolo 95 della direttiva 2014/65/UE ( 18 ).
l’articolo 7 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Una CCP autorizzata a compensare contratti derivati OTC accetta di compensare tali contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di negoziazione. In particolare si garantisce a una sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati su tale sede di negoziazione per quanto riguarda:
i requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti se l’inserimento di detti contratti nelle procedure di close-out e nelle altre procedure di compensazione di una controparte centrale sulla base della normativa applicabile in materia di insolvenza non mette a rischio il funzionamento regolare e ordinato, la validità o l’opponibilità di dette procedure; e
la marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla medesima controparte centrale in un modello di rischio conforme all’articolo 41.
Una CCP può prescrivere che una sede di negoziazione sia in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
all’articolo 81, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 (*1) ».
Articolo 54
Disposizioni transitorie
Se una CCP autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie ha stretti legami con una o più sedi di negoziazione, tali sedi non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’articolo 35 o 36 per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa durante tale regime transitorio.
Se una sede negoziale autorizzata ad avvalersi delle disposizioni transitorie ha stretti legami con una o più controparti centrali, tali controparti centrali non beneficiano dei diritti di accesso ai sensi dell’articolo 35 o 36 per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa durante tale regime transitorio.
Articolo 54 bis
Misure transitorie relative all’ESMA
Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che sia stata ricevuta dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2021 non è trasferita all’ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall’autorità competente.
Articolo 54 ter
Relazioni con i revisori dei conti
Qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) che svolga presso un fornitore di servizi di comunicazione dati la funzione descritta all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ) o all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente all’ESMA qualunque fatto o decisione riguardante tale fornitore di servizi di comunicazione dati di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:
costituire una violazione rilevante delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
compromettere la continuità dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;
comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’impresa che abbia stretti legami con il fornitore di servizi di comunicazione dati nell’ambito del quale svolge la predetta funzione.
Articolo 55
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 3 gennaio 2018.
►C1 Fermo restando il secondo comma, l'articolo 1, paragrafi 8 e 9, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafi 6 e 9, ◄ l’articolo 7, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, paragrafo 7, l’articolo 15, paragrafo 5, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafi 2 e 3, l’articolo 20, paragrafo 3, l’articolo 21, paragrafo 5, l’articolo 22, paragrafo 4, l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 26, paragrafo 9, l’articolo 27, paragrafo 3, l’articolo 28, paragrafi 4 e 5, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 31, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafi 1, 5 e 6, l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 6, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 3, l’articolo 40, paragrafo 8, l’articolo 41, paragrafo 8, l’articolo 42, paragrafo 7, l’articolo 45, paragrafo 10, l’articolo 46, paragrafo 7, l’articolo 47, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 52, paragrafi 10 e 12, e l’articolo 54, paragrafo 1, si applicano immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Fermo restando il secondo comma, l'articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 3 gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 2 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 6 ) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
( 7 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 10 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
( 11 ) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
( 12 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
( 14 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( 15 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
( 16 ) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
( 17 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 18 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;
( *1 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 19 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
( 20 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).