02009R0767 — IT — 01.01.2018 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 568/2010 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2010

  L 163

30

30.6.2010

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 939/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2010

  L 277

4

21.10.2010

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2017/2279 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2017

  L 328

3

12.12.2017


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 285, 29.10.2013, pag.  20 (939/2010)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

L’obiettivo del presente regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002, consiste nell’armonizzare le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal modo, un elevato livello di protezione della salute pubblica, nonché di fornire un’informazione adeguata per gli utilizzatori e i consumatori e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.

2.  Il presente regolamento si applica fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili nel campo dell’alimentazione animale, in particolare:

a) la direttiva 90/167/CEE;

b) la direttiva 2002/32/CE;

c) il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 );

d) il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ( 2 );

e) il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 3 );

f) il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati ( 4 );

g) il regolamento (CE) n. 1831/2003; e

h) il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici ( 5 ).

3.  Il presente regolamento non si applica all’acqua, né assunta direttamente dagli animali né aggiunta intenzionalmente ai mangimi loro destinati. Esso si applica tuttavia ai mangimi da somministrare attraverso l’acqua.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) le definizioni di «mangime», «impresa nel settore dei mangimi», e «immissione sul mercato» di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

b) le definizioni di «additivi per mangimi», «premiscele», «coadiuvanti tecnologici» e «razione giornaliera» di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003; e

c) le definizioni di «stabilimento» e «autorità competente» di cui al regolamento (CE) n. 183/2005.

2.  Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «operatore del settore dei mangimi»: persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo;

b) «alimentazione degli animali per via orale»: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell’animale e/o mantenere la produttività di animali sani;

c) «animale destinato alla produzione di alimenti»: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che possono essere normalmente destinate al consumo umano nella Comunità;

d) «animali non destinati alla produzione di alimenti»: qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto, ma non destinato al consumo umano, ad esempio animali da pelliccia, animali da compagnia e animali detenuti in laboratori, giardini zoologici o circhi;

e) «animali da pelliccia»: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti nutrito, allevato o detenuto per la produzione di pellicce e non destinato al consumo umano;

f) «animale da compagnia» o «animale familiare»: qualsivoglia animale non destinato alla produzione di alimenti appartenente ad una specie nutrita, allevata o detenuta, ma normalmente non destinata al consumo umano nella Comunità;

g) «materie prime per mangimi»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele;

h) «mangimi composti»: miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

i) «mangimi completi»: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera;

j) «mangimi complementari»: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;

k) «mangimi minerali»: mangimi complementari contenenti almeno il 40 % di ceneri grezze;

l) «mangimi d’allattamento»: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione;

m) «supporto»: sostanza utilizzata per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo per mangimi allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego, senza alterarne la funzione tecnologica o senza esercitare essa stessa alcun effetto tecnologico;

n) «particolare fine nutrizionale»: il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento o il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che, di conseguenza, possono trarre giovamento dall’assunzione di mangimi adeguati al loro stato;

o) «mangimi destinati a particolari fini nutrizionali»: mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE;

p) «materiali contaminati»: mangimi contenenti un tenore di sostanze indesiderabili superiore a quella tollerata dalla direttiva 2002/32/CE;

q) «durata minima di conservazione»: periodo durante il quale la persona responsabile dell’etichettatura garantisce che un detto mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà dichiarate; solo una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni mangime nel suo complesso e viene determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti;

r) «partita» o «lotto»: una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni come l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, l’identità dell’imballatore, quella dello speditore o l’etichettatura e, nel caso di un processo produttivo, un’unità di produzione prodotta in un singolo impianto applicando parametri di produzione uniformi o più unità di produzione, se prodotte in ordine continuo e immagazzinate nello stesso impianto;

s) «etichettatura»: attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie;

t) «etichetta»: ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata; e

u) «presentazione»: la forma, l’aspetto o il confezionamento e i materiali di confezionamento usati, il modo in cui i mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti.



CAPO 2

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione

1.  I mangimi possono essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente:

a) se sono sicuri;

b) se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali.

Le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

2.  Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato i loro prodotti garantiscono che i mangimi:

a) siano sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile;

b) siano etichettati, imballati e presentati conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione comunitaria in vigore.

Le condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 178/2002 si applicano, mutatis mutandis, ai mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

3.  I mangimi sono conformi alle disposizioni tecniche relative ad impurità e ad altri determinanti chimici di cui all’allegato I al presente regolamento.

Articolo 5

Responsabilità ed obblighi incombenti alle imprese nel settore dei mangimi

1.  Gli operatori del settore dei mangimi si attengono, mutatis mutandis, agli obblighi di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti.

2.  La persona responsabile dell’etichettatura fornisce alle autorità competenti ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che tale persona immette sul mercato. Ciò consente di verificare l’esattezza delle informazioni fornite con l’etichettatura, comprese le percentuali esatte del peso delle materie prime per mangimi incorporate nei mangimi composti.

3.  Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all’ambiente e, fatte salve le disposizioni della direttiva 2004/48/CE, l’autorità competente può fornire all’acquirente le informazioni di cui dispone a norma del paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l’autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell’acquirente.

Articolo 6

Restrizioni e divieti

1.  I mangimi non contengono o non sono costituiti da materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. L’elenco di tali materiali figura nell’allegato III.

2.  La Commissione modifica l’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati, considerando in particolare i riscontri scientifici, gli sviluppi tecnologici, le notifiche nel quadro del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) o i risultati di controlli ufficiali realizzati conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Per motivi imperativi d’urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 28, paragrafo 5, per l’adozione di tali misure.



CAPO 3

IMMISSIONE SUL MERCATO DI CATEGORIE SPECIFICHE DI MANGIMI

Articolo 7

Caratteristiche dei tipi di mangimi

1.  In conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può adottare orientamenti per chiarire la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e altri prodotti come i farmaci per uso veterinario.

2.  La Commissione può, se del caso, adottare misure volte a chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime ai fini del presente regolamento.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 8

Tenore di additivi

1.  Fatte salve le condizioni d’uso previste dallo specifico atto giuridico che autorizza un additivo per mangimi, le materie prime per mangimi e i mangimi complementari non contengono additivi per mangimi in tenori oltre cento volte superiori alla concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi o oltre cinque volte superiori nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

2.  Il livello di cento volte la concentrazione massima autorizzata nei mangimi completi di cui al paragrafo 1 può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale del relativo uso previsto ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento. Le condizioni d’uso di tali mangimi sono ulteriormente specificate nell’elenco degli usi previsti. Gli stabilimenti sotto il controllo di un produttore di tali mangimi che utilizza additivi per mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 183/2005 devono essere riconosciuti ai sensi dell’articolo 10, punto 1, lettera b), di tale regolamento.

Articolo 9

Commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 e se possiedono le caratteristiche nutrizionali essenziali per il particolare fine nutrizionale stabilito in tale elenco.

Articolo 10

Elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

1.  La Commissione può aggiornare l’elenco degli usi previsti come figura attualmente nella direttiva 2008/38/CE aggiungendo un uso previsto, eliminando un uso previsto ovvero aggiungendo, eliminando o modificando le condizioni associate a uno specifico uso previsto.

2.  La procedura di aggiornamento dell’elenco degli usi previsti può essere avviata dietro presentazione alla Commissione di una domanda da parte di una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o da uno Stato membro. Una domanda valida comprende un fascicolo attestante che la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto e che non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali.

3.  La Commissione mette immediatamente la domanda, compreso il fascicolo, a disposizione degli Stati membri.

4.  Se, sulla base dell’informazione scientifica e tecnologica disponibile, la Commissione ha motivo di ritenere che l’uso di uno specifico mangime possa non corrispondere al particolare fine nutrizionale previsto o possa avere effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute dell’uomo, sull’ambiente o sul benessere degli animali, entro un periodo di tre mesi dalla ricezione di una domanda valida essa chiede un parere da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). L’Autorità emette il suo parere entro sei mesi dalla ricezione della richiesta. Detto termine è prorogato se l’Autorità invita il richiedente a fornire informazioni supplementari.

5.  Entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida o, se del caso, dopo la ricezione del parere dell’Autorità, la Commissione adotta un regolamento con il quale aggiorna l’elenco degli usi previsti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 6.

6.  In deroga al paragrafo 5, entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida, o, se del caso, dopo aver ricevuto il parere dell’Autorità, la Commissione conclude la procedura e decide di non procedere con l’aggiornamento, in qualsiasi fase della procedura, se ritiene che tale aggiornamento non sia giustificato. La Commissione procede in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

In questo caso, la Commissione, eventualmente, informa direttamente il richiedente e gli Stati membri indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.

7.  La Commissione può adottare, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, misure di attuazione relative alla preparazione e alla presentazione della domanda.



CAPO 4

ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE ED IMBALLAGGIO

Articolo 11

Principi per l’etichettatura e la presentazione

1.  L’etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l’utilizzatore in errore, in particolare:

a) riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati;

b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; o

c) riguardo alla conformità dell’etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 24 e 25.

2.  Le materie prime per mangimi o i mangimi composti commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, sono corredati di un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura prescritte dal presente regolamento.

3.  Qualora i mangimi siano commercializzati tramite una tecnica di comunicazione a distanza di cui all’articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 6 ), le indicazioni obbligatorie di etichettatura imposte dal presente regolamento, eccettuate le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), figurano sulla documentazione relativa alla vendita per corrispondenza oppure vengono fornite mediante altri mezzi opportuni prima della stipula del contratto a distanza. Le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), sono fornite al più tardi al momento della consegna del mangime.

4.  Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura rispetto a quelle enunciate nel presente capo sono stabilite nell’allegato II.

5.  I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra i valori riguardanti la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto dichiarati sull’etichettatura e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 figurano nell’elenco di cui all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 12

Responsabilità

1.  La persona responsabile dell’etichettatura garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni dell’etichettatura.

2.  La persona responsabile dell’etichettatura è l’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.

3.  Nella misura in cui le loro attività influenzano l’etichettatura nell’ambito dell’impresa soggetta al loro controllo, gli operatori del settore dei mangimi assicurano che le informazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo soddisfino le prescrizioni del presente regolamento.

4.  Gli operatori del settore dei mangimi responsabili delle attività di vendita al dettaglio o di distribuzione non riguardanti l’etichettatura devono agire con la debita attenzione per contribuire a garantire la conformità ai requisiti di etichettatura del prodotto, in particolare evitando di fornire prodotti di cui essi sanno o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, la non conformità a tali prescrizioni.

5.  Nell’ambito delle aziende sotto il loro controllo gli operatori del settore dei mangimi provvedono a che le indicazioni obbligatorie di etichettatura siano trasmesse lungo l’intera filiera alimentare, affinché l’utilizzatore finale del mangime possa disporre delle necessarie informazioni, conformemente al presente regolamento.

Articolo 13

Allegazioni

1.  L’etichettatura e la presentazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza nei mangimi, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l’allegazione è oggettiva, verificabile dalle autorità competenti e comprensibile per l’utilizzatore dei mangimi; e

b) la persona responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’autorità competente, una prova scientifica dell’allegazione, mediante riferimento ai dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società. La prova scientifica è resa disponibile al momento dell’immissione sul mercato del prodotto. Gli acquirenti hanno il diritto di portare all’attenzione delle autorità competenti i loro dubbi in merito alla veridicità dell’allegazione. Qualora si giunga alla conclusione che l’allegazione non è sufficientemente sostanziata, l’etichettatura per quanto riguarda tale allegazione è considerata ingannevole ai sensi dell’articolo 11. Nel caso in cui l’autorità competente abbia dei dubbi in merito alla fondatezza scientifica dell’allegazione in questione, può sottoporre la questione alla Commissione. La Commissione può adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell’Autorità, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, sono consentite allegazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche, a meno che non contengano una delle indicazioni di cui al paragrafo 3, lettera a).

3.  L’etichettatura o la presentazione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti non comporta allegazioni secondo le quali

a) i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003; la presente lettera non si applica tuttavia alle allegazioni riguardanti gli squilibri nutrizionali, a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato;

b) i mangimi hanno un particolare fine nutrizionale, come disposto nell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 9, a meno che non soddisfino i requisiti ivi stabiliti.

4.  Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 14

Presentazione delle indicazioni di etichettatura

1.  Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono riportate nella loro totalità in un punto ben visibile dell’imballaggio, del recipiente, dell’etichetta applicata o del documento di accompagnamento di cui all’articolo 11, paragrafo 2, in modo evidente, chiaramente leggibile ed indelebile, almeno nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o della regione in cui il prodotto è commercializzato.

2.  Le indicazioni obbligatorie di etichettatura sono facilmente identificabili e non sono oscurate da altre informazioni. Sono in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni; una variazione è consentita solo per segnalare eventuali consigli di prudenza.

3.  Nei codici comunitari di cui all’articolo 25 possono essere incluse specifiche relative alle prescrizioni enunciate ai paragrafi 1 e 2 e alla presentazione dell’etichettatura facoltativa di cui all’articolo 22.

Articolo 15

Prescrizioni obbligatorie generali in materia di etichettatura

Le materie prime per mangimi o i mangimi composti sono immessi sul mercato solo se nell’ambito dell’etichettatura sono fornite le seguenti indicazioni:

a) il tipo di mangime: «materia prima per mangimi», «mangime completo» o «mangime complementare», a seconda del caso:

 per «mangime completo» può, se del caso, essere utilizzata l’indicazione «mangime completo da allattamento»,

 per «mangime complementare» possono essere utilizzate, se del caso, le seguenti indicazioni: «mangime minerale» o «mangime complementare d’allattamento»,

 per animali da compagnia diversi da gatti e cani le denominazioni «mangime completo» o «mangime complementare» possono essere sostituite dalla denominazione «mangime composto»;

b) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore dei mangimi responsabile dell’etichettatura;

c) il numero di riconoscimento, se disponibile, dello stabilimento della persona responsabile per l’etichettatura, assegnato conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1774/2002 per gli stabilimenti autorizzati a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1774/2002 o dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1774/2002 oppure dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005. La persona responsabile dell’etichettatura che abbia diversi numeri di riconoscimento utilizza quello assegnatogli in conformità del regolamento (CE) n. 183/2005;

d) il numero di riferimento della partita o del lotto;

e) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;

f) l’elenco degli additivi per mangimi preceduti dalla dicitura «additivi» conformemente al capo I dell’allegato VI o VII, a seconda del caso, e fatte salve le norme in materia di etichettatura stabilite dall’atto giuridico che autorizza l’uso dell’additivo per mangimi corrispondente; e

g) il tenore di umidità conformemente al punto 6 dell’allegato I.

Articolo 16

Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura delle materie prime per mangimi

1.  Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 15, l’etichettatura delle materie prime per mangimi comprende altresì:

a) la denominazione della materia prima; la denominazione viene utilizzata conformemente all’articolo 24, paragrafo 5; e

b) la dichiarazione obbligatoria corrispondente alla categoria interessata di cui all’elenco figurante nell’allegato V; la dichiarazione obbligatoria può essere sostituita dalle indicazioni incluse nel catalogo comunitario di cui all’articolo 24, per ciascuna materia prima per mangimi della categoria corrispondente.

2.  Oltre alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, qualora vengano incorporati additivi per mangimi, l’etichettatura delle materie prime per mangimi comprende altresì:

a) le specie o categorie di animali cui la materia prima per mangimi è destinata, se gli additivi interessati non sono autorizzati per tutte le specie animali o sono autorizzati con limiti massimi per alcune specie;

b) le istruzioni per un uso corretto, in conformità dell’allegato II, punto 4, ove per l’additivo interessato sia stato fissato un tenore massimo; e

c) la durata minima di conservazione per gli additivi diversi dagli additivi tecnologici.

Articolo 17

Prescrizioni obbligatorie specifiche in materia di etichettatura dei mangimi composti

1.  Oltre alle prescrizioni di cui all’articolo 15, l’etichettatura dei mangimi composti comprende altresì:

a) la specie animale o le categorie di animali cui è destinato il mangime composto;

b) le istruzioni per un uso corretto che indichino l’esatta destinazione del mangime; tali istruzioni devono, se del caso, essere conformi con l’allegato II, punto 4;

c) qualora il produttore non sia la persona responsabile dell’etichettatura, sono necessarie le seguenti indicazioni:

 il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore, o

 il numero di riconoscimento del produttore di cui all’articolo 15, lettera c), o un numero di identificazione ai sensi degli articoli 9, 23, o 24 del regolamento (CE) n. 183/2005; in assenza di tale numero, un numero di identificazione assegnato su richiesta del produttore o dell’operatore del settore dei mangimi importatore, conformemente al formato di cui all’allegato V, capo II del regolamento (CE) n. 183/2005;

d) l’indicazione della data di conservazione minima conformemente alle seguenti prescrizioni:

 «da consumarsi entro …», seguita dall’indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili a causa dei processi di deterioramento,

 «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi.

Se viene etichettata la data di fabbricazione, la data di conservazione minima può essere fornita con la seguente dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione»;

e) l’elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura «composizione» e il nome di ogni materia prima, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), elencandole nell’ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto; può essere indicata anche la percentuale in peso; e

f) le dichiarazioni obbligatorie di cui all’allegato VI o VII, capo II, a seconda del caso.

2.  Per quanto riguarda l’elenco previsto al paragrafo 1, lettera e), si applicano le seguenti prescrizioni:

a) si indicano il nome e la percentuale in peso di una materia prima per mangimi se la sua presenza è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici;

b) se le percentuali in peso delle materie prime contenute nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate nell’etichettatura, la persona responsabile dell’etichettatura, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo percentuale ± del 15 % del valore, secondo la formulazione del mangime; e

c) nel caso di mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione del nome specifico della materia prima per mangimi può essere sostituita da quello della categoria cui detta materia prima appartiene.

3.  Per qualsiasi emergenza relativa alla salute umana e animale o all’ambiente e, fatta salva la direttiva 2004/48/CE, l’autorità competente può fornire all’acquirente le informazioni di cui dispone a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, a condizione che, dopo aver valutato i rispettivi legittimi interessi dei produttori e degli acquirenti, abbia concluso che la fornitura di tali informazioni è giustificata. Se del caso, l’autorità competente fornisce tali informazioni previa sottoscrizione di una clausola di riservatezza da parte dell’acquirente.

4.  Ai fini del paragrafo 2, lettera c), la Commissione stabilisce un elenco di categorie di materie prime per mangimi che possono essere indicate, al posto di materie prime specifiche, nell’etichettatura dei mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 18

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre alle prescrizioni obbligatorie generali di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i casi, l’etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali include anche:

a) la qualifica di «dietetici», esclusivamente nel caso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, oltre alla denominazione del mangime ai sensi dell’articolo 15, lettera a);

b) le indicazioni riguardanti l’uso previsto corrispondente figuranti alle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 9; e

c) l’avviso di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso del mangime o prima di prolungare il periodo di impiego.

Articolo 19

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia

Sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia sono indicati un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a consentire all’acquirente di ottenere altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, riguardo:

a) agli additivi per mangimi contenuti nell’alimento; e

b) alle materie prime per mangimi in essi incorporate, classificate per categoria come specificato all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 20

Prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi

1.  Oltre alle prescrizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, i mangimi non conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria di cui all’allegato VIII, quali i materiali contaminati, devono riportare nell’etichettatura i requisiti stabiliti in detto allegato.

2.  La Commissione può modificare l’allegato VIII al fine di adeguarlo ai progressi legislativi nello sviluppo della normativa.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 21

Deroghe

1.  Le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere c), d), e), e g) e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), non sono obbligatorie laddove, prima di ogni transazione, l’acquirente abbia rinunciato per iscritto a tali informazioni. Una transazione può comportare diverse consegne.

2.  Per quanto riguarda i mangimi confezionati, le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere c), d) ed e), e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), possono essere apposte in una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta come previsto dall’articolo 14, paragrafo 1. In tal caso sarà specificato il luogo in cui esse figurano.

3.  Fatto salvo l’allegato I del regolamento (CE) n. 183/2005, le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere c), d), e) e g), e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento non hanno carattere obbligatorio per le materie prime per mangimi non contenenti additivi per mangimi, fatta eccezione per i conservanti o gli additivi per l’insilaggio, e che sono prodotte e fornite da un operatore del settore dei mangimi conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 183/2005 ad un utilizzatore di mangimi nella fase di produzione primaria per uso nella propria azienda.

4.  Le dichiarazioni obbligatorie di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.

5.  Nel caso dei mangimi composti costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), se le materie prime utilizzate risultano chiaramente dalla denominazione.

6.  Per quantitativi di materie prime o di mangime composto che non superano i 20 kg, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere portate a conoscenza dell’acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. Nella fattispecie le indicazioni di cui all’articolo 15, lettera a), e all’articolo 16, paragrafo 1, o all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), se del caso, sono fornite ad uso dell’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla medesima.

7.  Per quantità di alimenti per animali da compagnia, vendute in imballaggi contenenti diverse confezioni, le indicazioni di cui all’articolo 15, lettere b), c), f) e g), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c), e) e f), possono figurare sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.

8.  In deroga alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono applicare le disposizioni nazionali in materia di mangimi destinati ad animali allevati per scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi chiaramente tale scopo. Gli Stati membri comunicano senza indugio dette disposizioni alla Commissione.

Articolo 22

Etichettatura facoltativa

1.  Oltre alle prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti può comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui al presente regolamento.

2.  Ulteriori condizioni relative all’etichettatura facoltativa possono essere fornite nei codici comunitari di cui all’articolo 25.

Articolo 23

Confezionamento

1.  Le materie prime per mangimi e i mangimi composti possono essere commercializzati unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato.

2.  In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati:

a) materie prime per mangimi;

b) mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;

c) consegne tra produttori di mangimi composti;

d) consegne di mangimi composti direttamente dal produttore all’utilizzatore finale;

e) consegne da parte di produttori di mangimi composti a ditte incaricate del confezionamento;

f) piccoli quantitativi di mangimi composti, il cui peso non superi i 50 kg, destinati all’utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente sigillato; e

g) blocchi o rulli da leccare.



CAPO 5

CATALOGO COMUNITARIO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI E CODICI COMUNITARI DI BUONA PRATICA IN MATERIA DI ETICHETTATURA

Articolo 24

Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi

1.  Si istituisce il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi («il catalogo») quale strumento per migliorare l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. Il catalogo facilita lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto ed elenca le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. Esso include per ciascuna voce figurante nell’elenco almeno le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) il numero di identificazione;

c) una descrizione della materia prima per mangimi, nonché, se del caso, informazioni riguardanti il processo di fabbricazione;

d) indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b); e

e) un glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate.

2.  La prima versione del catalogo comunitario è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2, al più tardi entro il 21 marzo 2010, e le sue voci sono quelle elencate nella parte B dell’allegato della direttiva 96/25/CE e nelle colonne da 2 a 4 dell’allegato della direttiva 82/471/CEE. Il glossario è costituito dal punto IV della parte A dell’allegato della direttiva 96/25/CE.

3.  Le modifiche apportate al catalogo ricadono sotto la procedura di cui all’articolo 26.

4.  Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo 4.

5.  L’uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni del catalogo.

6.  La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi di cui all’articolo 26, paragrafo 1. I rappresentanti dei settori europei dei mangimi pubblicano un registro di tali notifiche su Internet e provvedono al suo regolare aggiornamento.

Articolo 25

Codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura

1.  La Commissione incoraggia la messa a punto di due codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura («i codici»), uno per gli alimenti per animali da compagnia e l’altro per i mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti, che può comprendere una sezione riguardante i mangimi composti destinati agli animali da pelliccia.

2.  I codici sono volti a migliorare l’adeguatezza dell’etichettatura. In particolare, essi contengono disposizioni relative alla presentazione delle indicazioni di etichettatura di cui all’articolo 14, all’etichettatura facoltativa di cui all’articolo 22 e all’utilizzo delle allegazioni di cui all’articolo 13.

3.  Per l’istituzione di tali codici e eventuali loro modifiche si applica la procedura di cui all’articolo 26.

4.  L’uso dei codici da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, l’utilizzo di uno dei codici può essere indicato sull’etichettatura solo a condizione che tutte le pertinenti disposizioni di tale codice siano rispettate.

Articolo 26

Istituzione dei codici e modifiche del catalogo comunitario e dei codici comunitari

1.  Le proposte di modifica al catalogo comunitario e le bozze dei codici, nonché le eventuali proposte di modifica di questi ultimi, sono elaborati e modificati dai rappresentanti competenti dei settori europei dei mangimi:

a) in consultazione con altre parti interessate, ad esempio gli utilizzatori del prodotto;

b) in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, l’Autorità;

c) sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall’Autorità e dall’evoluzione scientifica o tecnologica.

2.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la Commissione adotta le misure ai sensi del presente articolo secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

3.  Sono adottate modifiche al catalogo comunitario volte a stabilire il tenore massimo di impurità chimiche di cui all’allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all’allegato I, punto 2 o i livelli relativi al tenore di umidità di cui all’allegato I, punto 6 o le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

4.  Le misure di cui al presente articolo sono adottate solo a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) esse sono state elaborate a norma del paragrafo 1;

b) il loro contenuto risulta applicabile in tutta la Comunità per i settori cui sono destinate; nonché

c) sono atte a soddisfare gli obiettivi del presente regolamento.

5.  Il catalogo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L. Il titolo e i riferimenti dei codici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.



CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 27

Misure di attuazione

1.  La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli alla luce dell’evoluzione scientifica e tecnologica.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

2.  Le altre misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 3, salvo diversa specifica disposizione.

Articolo 28

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 («il comitato»).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

6.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti dall’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

Articolo 29

Modifica del regolamento (CE) n. 1831/2003

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se del caso, il numero di riconoscimento attribuito all’impresa che produce o immette sul mercato l’additivo per mangimi o la premiscela, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce norme per l’igiene dei mangimi ( *1 ) o, se del caso, dell’articolo 5 della direttiva 95/69/CE;

b) alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso delle premiscele, le lettere b), d), e) e g) non si applicano agli additivi per mangimi incorporati.»;

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l’imballaggio o contenitore di un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell’allegato III o di una premiscela contenente un additivo appartenente a uno dei gruppi funzionali specificati nell’allegato III recano, in modo visibile chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni indicate in detto allegato.»;

3) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  Nel caso delle premiscele, sull’etichetta deve apparire in modo chiaro la parola “premiscela”. La sostanza utilizzata come supporto deve essere dichiarata, nel caso delle materie prime, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n.767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi ( *2 ), e, qualora venga utilizzata come supporto l’acqua, deve essere dichiarato il tenore di umidità della premiscela. Solamente una durata minima di conservazione può essere indicata per ogni premiscela nel suo complesso; tale durata minima di conservazione deve essere determinata in base alla durata minima di conservazione di ciascuno dei suoi componenti.

Articolo 30

Abrogazione

L’articolo 16 della direttiva 70/524/CEE e le direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE, e la decisione 2004/217/CE, sono abrogate a decorrere dal 1 settembre 2010.

I riferimenti alle direttive abrogate e alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

Articolo 31

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1 settembre 2010 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1.  In deroga all’articolo 33, secondo comma, i mangimi immessi sul mercato o etichettati in conformità delle direttive 79/373/CEE, 82/471/CEE, 93/74/CEE e 96/25/CE prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

2.  In deroga all’articolo 8, paragrafo 2, i tipi di mangimi di cui al detto articolo, che sono già stati legalmente immessi sul mercato prima del 1 settembre 2010 possono essere immessi o rimanere sul mercato fino a quando non sarà stata adottata una decisione sulla domanda per l’aggiornamento dell’elenco degli usi previsti di cui all’articolo 10, a condizione che tale domanda sia stata presentata prima del 1 settembre 2010.

3.  In deroga all’allegato I, punto 1, del presente regolamento, le materie prime per mangimi possono essere immesse sul mercato e utilizzate fintantoché il tenore massimo specifico di impurità chimiche derivanti dal loro processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici è stato fissato, a condizione che esse soddisfino almeno le condizioni di cui all’allegato, parte A, sezione II, punto 1, della direttiva 96/25/CE. Tale deroga, tuttavia, cessa di essere applicabile il 1 settembre 2012.

4.  Possono essere adottate misure al fine di facilitare la transizione all’applicazione del presente regolamento. In particolare, possono essere precisate le condizioni in base alle quali i mangimi possono essere etichettati in conformità delle disposizioni del presente regolamento prima della data della sua applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 4.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 settembre 2010.

Tuttavia, gli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Disposizioni tecniche relative a impurità, mangimi da allattamento, materie prime per mangimi utilizzate come denaturanti o leganti, contenuto in ceneri e tenore di umidità di cui all’articolo 4

1. Conformemente ai dettami della corretta prassi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 183/2005, le materie prime per mangimi sono esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo di cui all’articolo 24 sia fissato un tenore massimo specifico.

2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di cui all’articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 %. Si considerano impurità botaniche impurità di materiali vegetali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe spontanee. La percentuale di impurità botaniche, quali residui di altri semi o frutti oleaginosi derivanti da un processo di lavorazione anteriore, non supera lo 0,5 % per ciascun tipo di seme o frutto.

3. Il tenore in ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg è almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tenore di umidità del 12 %.

4. Laddove le materie prime per mangimi siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime per mangimi. Sono etichettati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima per mangimi è usata un’altra materia prima per mangimi, la percentuale di quest’ultima non supera il 3 % del peso totale.

5. Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico non supera il 2,2 % del peso secco della sostanza. Tuttavia, tale tenore può essere superato per:

 le materie prime per mangimi,

 i mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati,

 i mangimi minerali,

 i mangimi composti contenenti per oltre il 50 % sottoprodotti del riso o della barbabietola da zucchero,

 i mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con un tenore di farina di pesce superiore al 15 %,

purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta.

6. Sempreché nell’allegato V o nel catalogo di cui all’articolo 24 non siano state fissate altre percentuali, il tenore di umidità del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi:

 il 5 % nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche,

 il 7 % nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 %,

 il 10 % nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche,

 il 14 % negli altri mangimi.




ALLEGATO II

Disposizioni generali in materia di etichettatura di cui all’articolo 11, paragrafo 4

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso dei mangimi, salvo diversamente specificato.

2. Le date indicano, nell’ordine, il giorno, il mese e l’anno e la struttura è indicata sull’etichetta mediante la seguente abbreviazione: «GG/MM/AA».

3. Espressioni sinonime in certe lingue:

a) in ceco la denominazione « krmiva» può essere sostituita da «produkty ke krmení», secondo i casi; in tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis», in greco «πρώτη ύλη ζωοτροφών» può essere sostituita da «απλή ζωοτροφή» e in italiano «materia prima per mangimi» può essere sostituita da «mangime semplice»;

▼M3

b) per designare i mangimi per animali da compagnia è consentito l'uso delle seguenti espressioni: in bulgaro «храна»; in spagnolo «alimento»; in ceco, la denominazione «kompletní krmná směs» può essere sostituita da «kompletní krmivo» e la denominazione «doplňková krmná směs» può essere sostituita da «doplňkové krmivo»; in inglese «pet food»; in italiano «alimento»; in ungherese «állateledel»; in neerlandese «samengesteld voeder»; in polacco «karma»; in sloveno «hrana za hišne živali»; in finlandese «lemmikkieläinten ruoka»; in estone «lemmikloomatoit» e in croato «hrana za kućne ljubimce».

▼B

4. Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi complementari e delle materie prime per mangimi contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per i mangimi completi indicano la quantità massima

 giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di mangime complementare e materie prime per mangimi per animale, o

 in percentuale della razione giornaliera, o

 per chilogrammo di mangime completo o in percentuale di mangime completo,

in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per mangimi nella razione giornaliera.

5. Fatti salvi i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compagnia è possibile sostituire l’espressione «proteina grezza» con «proteina», «oli e grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».




ALLEGATO III

Elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati a norma dell’articolo 6

Capo 1: Materiali vietati

1) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente ottenuto dallo svuotamento o dall’asportazione del medesimo, a prescindere dal trattamento subito o dalla miscela ottenuta.

2) Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami.

3) Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici a seconda della loro destinazione, e prodotti derivati.

4) Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi ( 7 ).

▼M1

5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all’articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( 8 ), senza tenere conto dell’ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell’origine delle acque reflue ( 9 ).

6) Rifiuti urbani solidi ( 10 ) come i rifiuti domestici.

▼B

7) Imballaggi e parti d’imballaggio provenienti dall’utilizzazione di prodotti dell’industria agroalimentare.

▼M1

8) Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.

▼B

Capo 2: Materiali soggetti a restrizioni

▼M2




ALLEGATO IV

Tolleranze ammesse per l’etichettatura riguardante la composizione delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti di cui all’articolo 11, paragrafo 5

▼M3

Parte A: Tolleranze per i componenti analitici di cui agli allegati I, V, VI e VII

1) Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano deviazioni tecniche ed analitiche. Una volta fissate a livello dell'Unione le tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori stabiliti al punto 2 dovranno essere adeguati di conseguenza, in modo da interessare unicamente le tolleranze tecniche.

2) Ove si riscontri che la composizione di una materia prima per mangimi o di un mangime composto deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici menzionati negli allegati I, V, VI e VII, si applicano le tolleranze seguenti:



Componente

Tenore dichiarato del componente

Tolleranza (1)

 

[%]

al di sotto del valore dichiarato sull'etichetta

al di sopra del valore dichiarato sull'etichetta

grassi grezzi

< 8

1

2

8 - 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

grassi grezzi, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti

< 16

2

4

16 - 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

proteina grezza

< 8

1

1

8 - 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

proteina grezza, mangimi per animali non destinati alla produzione di alimenti

< 16

2

2

16 - 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

ceneri grezze

< 8

2

1

8 - 32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

fibra grezza

< 10

1,75

1,75

10 - 20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

zucchero

< 10

1,75

3,5

10 - 20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

amido

< 10

3,5

3,5

10 - 20

35 %

35 %

> 20

7

7

calcio

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magnesio

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

sodio

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

fosforo totale

< 1

0,3

0,3

1 - 5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

ceneri insolubili in acido cloridrico

< 1

non sono fissati limiti

0,3

1 - < 5

30 %

> 5

1,5

potassio

< 1

0,2

0,4

1 - 5

20 %

40 %

> 5

1

2

umidità

< 2

non sono fissati limiti

0,4

2 - < 5

20 %

5 - 12,5

1

> 12,5

8 %

valore energetico (2)

 

5 %

10 %

valore proteico (2)

 

10 %

20 %

(1)   Le tolleranze sono espresse in valore percentuale assoluto (valore che deve essere sottratto dal/aggiunto al tenore dichiarato) o in valore relativo contrassegnato con «%» (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

(2)   Le tolleranze si applicano se non è stata fissata alcuna tolleranza in base a un metodo UE o un metodo nazionale ufficiale dello Stato membro in cui il mangime è immesso sul mercato oppure in base a un metodo adottato dal Comitato europeo di normazione (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).

▼M2

Parte B:     Tolleranze per additivi per mangimi etichettati conformemente agli allegati I, V, VI e VII

1. Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto deroghe tecniche. Esse si applicano agli additivi per mangimi nell’elenco degli additivi per mangimi e nell’elenco di componenti analitici.

Quanto agli additivi per mangimi elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione del mangime.

Ove si rilevi che il tenore di un additivo per mangimi in una materia prima per mangimi o in un mangime composto sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti ( 11 ):

a) 10 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è pari o superiore a 1 000 unità;

b) 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 000 unità, ma pari o superiore a 500 unità;

c) 20 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è inferiore a 500 unità, ma pari o superiore ad 1 unità;

d) 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a 0,5 unità;

e) 40 % del tenore dichiarato se il tenore dichiarato è inferiore a 0,5 unità.

2. Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un mangime sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per mangimi, le tolleranze tecniche di cui al punto 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi.

3. Fintantoché il tenore massimo di un additivo di cui al punto 2 non sia superato, la deroga al tenore dichiarato può essere di tre volte superiore alla tolleranza di cui al punto 1. Peraltro, se per additivi per mangimi rientranti nel gruppo dei microorganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per mangimi, il tenore massimo costituisce il valore massimo ammesso.

▼B




ALLEGATO V



Dichiarazione obbligatoria per le materie prime per mangimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

 

Materie prime per mangimi consistenti in

Dichiarazioni obbligatorie

1.

Foraggi e foraggi grossolani

Proteina grezza, se > 10 %

Cellulosa grezza

2.

Cereali in grani

 

3.

Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani

Amido, se > 20 %

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Cellulosa grezza

4.

Semi o frutti oleaginosi

 

5.

Prodotti e sottoprodotti di semi o frutti oleaginosi

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Cellulosa grezza

6.

Semi di leguminose

 

7.

Prodotti e sottoprodotti dei semi di leguminose

Proteina grezza, se > 10 %

Cellulosa grezza

8.

Tuberi, radici

 

9.

Prodotti e sottoprodotti di tuberi, radici

Amido

Cellulosa grezza

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza

10.

Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della barbabietola da zucchero

Cellulosa grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza

11.

Prodotti e sottoprodotti dell’industria di trasformazione della canna da zucchero

Cellulosa grezza, se > 15 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio

12.

Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 2-7

Proteina grezza

Cellulosa grezza

Oli e grassi grezzi, se > 10 %

13.

Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 8-11

Proteina grezza, se > 10 %

Cellulosa grezza

14.

Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari

Proteina grezza

Umidità, se > 5 %

Lattosio, se > 10 %

15.

Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Umidità, se > 8 %

16.

Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

Proteina grezza, se > 10 %

Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Umidità, se > 8 %

17.

Minerali

Calcio

Sodio

Fosforo

Altri minerali pertinenti

18.

Vari

Proteina grezza, se > 10 %

Cellulosa grezza

Oli e grassi grezzi, se > 10 %

Amido, se > 30 %

Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 %

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % del peso secco della sostanza

▼M3




ALLEGATO VI

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I nomi specifici degli additivi, i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:

a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale da produzione alimentare;

b) additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;

c) additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».

3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003:



Gruppo funzionale

Nome e descrizione

Nome abbreviato

1 h

Sostanze per il controllo della contaminazione da radionuclidi: sostanze che inibiscono l'assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l'escrezione

Controllori di radionuclidi

1 m

Sostanze per la riduzione della contaminazione del mangime da micotossine: sostanze che possono inibire o ridurre l'assorbimento di micotossine, promuoverne l'escrezione o modificarne la modalità di azione

Riduttori di micotossine

1n

Potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che hanno un effetto positivo sulle caratteristiche igieniche del mangime, riducendo una specifica contaminazione microbiologica

Miglioratori dell'igiene

2b

Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta ai mangimi ne aumenta l'aroma o l'appetibilità

Aromi

3a

Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile

Vitamine

3b

Composti di oligoelementi

Oligoelementi

3c

Amminoacidi, loro sali e analoghi

Amminoacidi

3d

Urea e suoi derivati

Urea

4c

Sostanze con effetto positivo sull'ambiente

Miglioratori dell'ambiente

4. Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.

5. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.

6. Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.

7. Fatto salvo il punto 6, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la sua quantità aggiunta è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.

8. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.

9. Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I componenti analitici dei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici» ( 12 ), come segue:



Mangimi composti

Specie bersaglio

Componenti analitici e tenori

Mangimi completi

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Suini e pollame

Suini e pollame

— Proteina grezza

— Fibra grezza

— Grassi grezzi

— Ceneri grezze

— Calcio

— Sodio

— Fosforo

— Lisina

— Metionina

Mangimi complementari - Minerali

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

— Calcio

— Sodio

— Fosforo

— Lisina

— Metionina

— Magnesio

Mangimi complementari - Altri

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

Suini e pollame

Suini e pollame

Ruminanti

— Proteina grezza

— Fibra grezza

— Grassi grezzi

— Ceneri grezze

— Calcio ≥ 5 %

— Sodio

— Fosforo ≥ 2 %

— Lisina

— Metionina

— Magnesio ≥ 0,5 %

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.




ALLEGATO VII

Indicazioni di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti

Capo I: Etichettatura obbligatoria e facoltativa degli additivi per mangimi di cui all'articolo 15, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I nomi specifici degli additivi e/o i numeri di identificazione, la quantità aggiunta e il nome del gruppo funzionale, conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003, oppure la categoria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento, sono da indicare per i seguenti additivi:

a) additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale non destinato alla produzione alimentare;

b) additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiostatici e istomonostatici»;

c) additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati stabiliti nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi.

Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità all'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione.

La quantità aggiunta di cui al punto 1 è espressa in quantità di additivo per mangimi, eccetto nei casi in cui l'atto giuridico che autorizza il rispettivo additivo per mangimi indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest'ultimo caso, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile che devono essere elencati conformemente al punto 1, l'etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».

3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai punti 1, 5 e 7 può essere sostituito dall'abbreviazione indicata nella tabella dell'allegato VI, punto 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

4. Gli additivi per mangimi messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi.

5. In deroga al punto 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabile dell'etichettatura all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo.

6. La persona responsabile dell'etichettatura comunica all'acquirente, su richiesta di quest'ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo funzionale degli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.

7. Gli additivi per mangimi non menzionati ai punti 1, 2 e 4 possono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.

8. La quantità aggiunta di un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è indicata conformemente ai punti 1 o 2, a seconda dei casi, se è indicata sull'etichetta su base volontaria.

9. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso del mangime in questione.

10. Le indicazioni di etichettatura concernenti l'impiego corretto delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti stabilite nell'atto giuridico che autorizza l'additivo per mangimi in questione sono da riportare.

Capo II: Etichettatura dei componenti analitici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 22, paragrafo 1

1. I componenti analitici dei mangimi composti per animali non destinati alla produzione di alimenti sono indicati sull'etichetta, sotto la dicitura «Componenti analitici» ( 13 ), come segue:



Mangimi composti

Specie bersaglio

Componenti analitici

Mangimi completi

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

— Proteina grezza

— Fibre grezze

— Grassi grezzi

— Ceneri grezze

Mangimi complementari - Minerali

Tutte le specie

Tutte le specie

Tutte le specie

— Calcio

— Sodio

— Fosforo

Mangimi complementari - Altri

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

Gatti, cani e animali da pelliccia

— Proteina grezza

— Fibre grezze

— Grassi grezzi

— Ceneri grezze

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolettici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004.

▼B




ALLEGATO VIII

Disposizioni specifiche in materia di etichettatura dei mangimi che non sono conformi ai requisiti di sicurezza e commercializzazione stabiliti dal diritto comunitario di cui all’articolo 20, paragrafo 1

▼M3

1. I materiali contaminati recano la dicitura «Mangimi con livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all'allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti». Il riconoscimento di tali stabilimenti avviene a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 183/2005.

▼B

2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione, l’etichettatura dei materiali contaminati contiene la seguente indicazione aggiuntiva «mangimi contenenti livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili conformemente all’allegato I della direttiva 2002/32/CE), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».

▼M3

3. Fatti salvi i punti 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati prima di poter essere usati come mangimi, devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per mangimi unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato conformemente all'allegato, parte B, del regolamento (UE) n. 68/2013]».

▼B




ALLEGATO IX



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/373/CEE

Direttiva 96/25/CE

Altri atti: Direttive 80/511/CEE (1), 82/471/CEE (2), 93/74/CEE (3), 93/113 CE (4) o decisione 2004/217/CE (5)

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

(2), (4): articolo 1

(3): articolo 4

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 2

(2), (3): articolo 2

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 3

(3): articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 4

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 12

 

(3): articolo 10, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 10 bis, paragrafo 3

Articolo 11, lettera b)

(2): articolo 8

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

 

 

(3): articolo 3

Articolo 9

 

 

(3): articolo 6

Articolo 10

Articolo 5 sexies

 

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

(2): articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 4 e articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 4

 

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 12

Articolo 5 sexies

Articolo 5, paragrafo 2

(3): articolo 5, paragrafo 6

Articolo 13

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9

 

Articolo 14

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1

(4): articolo 7, paragrafo 1, punto E e direttiva 70/524/CEE: articolo 16

Articolo 15

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) e articolo 7

 

Articolo 16

Articolo 5, paragrafo 1, e articoli 5 quater e 5 quinquies

 

 

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 5 quater, paragrafo 3

 

 

Articolo 17, paragrafo 3

 

 

(3): articolo 5, paragrafi 1, 4 e 7 e articolo 6, lettera a)

Articolo 18

Articolo 19

 

Articolo 8

 

Articolo 20

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 5, lettera d)

 

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5, lettera b)

 

 

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5, lettera a)

 

 

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3, e articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 7

Articolo 14, lettera c)

 

 

Articolo 21, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 3, articolo 5 quater, paragrafo 4 e articolo 5 sexies

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 22

Articolo 4, paragrafo 1

 

(1): articolo 1

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 10

Articolo 11

 

Articolo 27

Articolo 13

Articolo 13

(2): articolo 13 e articolo 14

(3): articolo 9

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Allegato, parte A, punti 2, 3 e 4

Allegato, parte A, punti II e VI

 

Allegato I

Allegato, parte A, punto 1 e

articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 4

 

Allegato II

 

 

(5): allegato

Allegato III

Allegato, parte A, punti 5 e 6

Allegato, parte A, punto VII

 

Allegato IV

 

Allegato, parte C

 

Allegato V

Allegato, parte B

 

 

Allegato VI

Allegato, parte B

 

 

Allegato VII



( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

( 2 ) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

( 3 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

( 4 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

( 5 ) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

( 6 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

( *1 ) GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1.»;

( *2 ) GU L 229 del 1.9.2009, pag. 1.».

( 7 ) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

( 8 ) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

( 9 ) Il termine «acque reflue» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di alimenti e di mangimi; se tali condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all’articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32). Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi.

( 10 ) Il termine «rifiuti urbani solidi» non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002.

( 11 ) Nel presente punto 1 unità corrisponde a 1 mg, 1 000 UI (unità internazionali), 1 × 109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell’enzima dell’additivo per mangime corrispondente per kg di mangime, a seconda dei casi.

( 12 ) In tedesco «analytische Bestandteile» può essere sostituito da «Inhaltsstoffe». In svedese «Analytiska beståndsdelar» può essere sostituito da «Analyserat innehåll».

( 13 ) In tedesco «analytische Bestandteile» può essere sostituito da «Inhaltsstoffe». In svedese «Analytiska beståndsdelar» può essere sostituito da «Analyserat innehåll».