02002L0087 — IT — 26.06.2021 — 007.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2002/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 (GU L 035 del 11.2.2003, pag. 1) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2005 |
L 79 |
9 |
24.3.2005 |
|
DIRETTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 |
L 177 |
1 |
30.6.2006 |
|
DIRETTIVA 2008/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008 |
L 81 |
40 |
20.3.2008 |
|
DIRETTIVA 2009/138/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 |
L 335 |
1 |
17.12.2009 |
|
DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 |
L 331 |
120 |
15.12.2010 |
|
DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011 |
L 326 |
113 |
8.12.2011 |
|
DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 |
L 176 |
338 |
27.6.2013 |
|
DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 314 |
64 |
5.12.2019 |
DIRETTIVA 2002/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
CAPO I
OBIETTIVO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 4 della direttiva 2002/83/CE ( 1 ), all’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE ( 2 ), all’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ( 3 ), all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE ( 4 ), all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE ( 5 ), all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE ( 6 ) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE ( 7 ) e che appartengano a un conglomerato finanziario.
La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) |
«ente creditizio» : un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE; |
2) |
«impresa di assicurazione» : un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE; |
3) |
«impresa di investimento» : un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ( 8 ), o un’impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE; |
4) |
«impresa regolamentata» : un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi; |
5) |
«società di gestione patrimoniale» : una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva; |
5 bis) |
«gestore di fondi di investimento alternativi» : un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva; |
6) |
«impresa di riassicurazione» : un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE; |
7) |
«norme settoriali» : gli atti giuridici dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare i regolamenti (UE) n. 575/2013 ( 9 ) e (UE) 2019/2033 ( 10 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE ( 11 ) e 2014/65/EU ( 12 ) e (EU) 2019/2034 ( 13 ) del Parlamento europeo e del Consiglio; |
8) |
«settore finanziario» : il settore composto da una o più delle imprese seguenti:
a)
un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 4, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente «settore bancario»);
b)
un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente «settore assicurativo»);
c)
un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente «settore dei servizi di investimento»); |
9) |
«impresa madre» : un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 14 ), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa; |
10) |
«impresa figlia» : un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia; |
11) |
«partecipazione» : una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 15 ), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa; |
12) |
«gruppo» : un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse; |
12 bis) |
«controllo» : relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; |
13) |
«stretti legami» : situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo; |
14) |
«conglomerato finanziario» : un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un’impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un’impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:
a)
qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un’impresa regolamentata:
i)
tale impresa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
ii)
almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
iii)
le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero
b)
qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un’impresa regolamentata:
i)
le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva;
ii)
almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
iii)
le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; |
15) |
«società di partecipazione finanziaria mista» : un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario; |
16) |
«autorità competenti» : le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d’investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo; |
17) |
«autorità competenti rilevanti» :
a)
le autorità competenti degli Stati membri preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;
b)
il coordinatore designato a norma dell’articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);
c)
altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b); |
18) |
«operazioni intragruppo» : tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito; |
19) |
«concentrazione dei rischi» : tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi. Fino all’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 17, lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell’importanza all’interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro. |
Articolo 3
Soglie per identificare un conglomerato finanziario
Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.
Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.
I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.
Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.
Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.
Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono di comune accordo:
escludere un’impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all’articolo 6, paragrafo 5, a meno che l’impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l’impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione;
tener conto del rispetto delle soglie previste ai paragrafi 1 e 2 per tre anni consecutivi, al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime e non tener conto di tale rispetto qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;
escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l’identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.
Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, le decisioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario.
Analogamente, per l'applicazione del paragrafo 3, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di EUR per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, per i tre anni successivi si applica una soglia inferiore pari a 5 miliardi di EUR, in modo da evitare bruschi cambiamenti di regime.
Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al presente paragrafo, decidere che non si applicano più i coefficienti ridotti o l'importo ridotto ivi indicati.
I requisiti di solvibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati in conformità delle disposizioni delle pertinenti norme settoriali.
Articolo 4
Individuazione di un conglomerato finanziario
A tal fine:
Il coordinatore, designato in conformità dell’articolo 10, comunica all’impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all’impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore.
Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.
Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all’articolo 1 facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.
CAPO II
VIGILANZA SUPPLEMENTARE
SEZIONE 1
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 5
Campo d'applicazione della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1
Sono sottoposte a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, ai sensi degli articoli da 6 a 17, le seguenti imprese regolamentate:
le imprese regolamentate a capo di un conglomerato finanziario;
le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione;
le imprese regolamentate legate a un'altra impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE.
Qualora un conglomerato finanziario sia un sottogruppo di un altro conglomerato finanziario, rispondente ai criteri di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli articoli da 6 a 17 soltanto alle imprese regolamentate appartenenti a quest'ultimo gruppo; ogni riferimento alle nozioni di gruppo e di conglomerato finanziario contenuto nella presente direttiva si intende, in questo caso, riferito a quest'ultimo gruppo.
Per l’esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto ii), o punto 14, lettera b), punto ii), e all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.
Ai fini dell'applicazione del primo comma ai «gruppi cooperativi» le autorità competenti devono prendere in considerazione gli impegni finanziari pubblici di tali gruppi rispetto ad altre imprese finanziarie.
SEZIONE 2
POSIZIONE FINANZIARIA
Articolo 6
Adeguatezza patrimoniale
Gli Stati membri dispongono altresì che le imprese regolamentate attuino un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.
I requisiti di cui al primo e al secondo comma sono sottoposti alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.
Il coordinatore assicura che il calcolo di cui al primo comma sia effettuato almeno una volta l'anno, dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista.
Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuato dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell’ambito della vigilanza supplementare in conformità dell’allegato I:
un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari;
un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
un’impresa di investimento;
una società di partecipazione finanziaria mista.
Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all’allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una partecipazione in un’altra impresa del gruppo.
Il coordinatore può decidere di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:
qualora l'impresa abbia sede in un paese terzo nel quale esistano ostacoli giuridici al trasferimento delleinformazioni necessarie, fatte salve le norme settoriali in materia di obbligo per le autorità competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;
qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario;
qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante circa gli obiettivi della vigilanza supplementare.
Tuttavia, qualora debbano essere escluse più imprese ai sensi della lettera b) del primo comma, esse devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile.
Nei casi di cui alla lettera c) del primo comma il coordinatore, prima di prendere una decisione, consulta le altre autorità competenti rilevanti, salvo in situazioni di urgenza.
Qualora il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale in conformità di uno dei casi contemplati alle lettere b) e c) del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro in cui la predetta impresa ha sede possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.
Articolo 7
Concentrazione dei rischi
Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.
Articolo 8
Operazioni intragruppo
Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva del coordinatore.
Articolo 9
Meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio
Le procedure di gestione del rischio includono:
governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte degli appropriati organi direttivi a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;
opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e dell'allegato I;
procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario;
accordi conclusi per contribuire ad adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e svilupparli, se necessario. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.
I meccanismi di controllo interno includono:
meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;
valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all’autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.
SEZIONE 3
MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE E POTERI DEL COMITATO CONGIUNTO
Articolo 9 bis
Ruolo del comitato congiunto
A norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, il comitato congiunto garantisce la coerenza della vigilanza intersettoriale e transfrontaliera e l’osservanza della legislazione dell'Unione.
Articolo 9 ter
Prove di stress
Articolo 10
Autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza supplementare (coordinatore)
La nomina si basa sui seguenti criteri:
qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;
qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:
qualora l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;
qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente preposta alla vigilanza dell’impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;
qualora nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;
qualora a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Stati membri in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;
qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione all’impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;
qualora il conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo ad un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante.
Articolo 11
Compiti del coordinatore
I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:
il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni che nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;
la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;
la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 6, 7 e 8;
la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 9;
la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti;
altri compiti, misure e decisioni assegnati al coordinatore dalla presente direttiva o derivanti dalla sua attuazione.
Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L’accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, all’articolo 12, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.
In conformità dell’articolo 8 e della procedura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l’articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.
Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio.
Articolo 12
Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti
La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:
l’identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell’impresa madre capogruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;
le strategie del conglomerato finanziario;
la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;
i principali azionisti e i dirigenti del conglomerato finanziario;
l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;
le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;
i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;
le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o della presente direttiva.
Nella misura in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei rispettivi compiti e nell’osservanza delle norme di settore, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ( 20 ).
Prima di adottare una decisione, qualora tale decisione abbia rilevanza per l'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti, e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito ai seguenti elementi:
mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;
le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.
Un'autorità competente può decidere di non procedere a consultazioni in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.
Qualora le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, siano già state fornite ad un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono indirizzare direttamente a tale autorità la richiesta di informazioni.
Alle informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza supplementare, ed in particolare allo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e altre autorità, previsti dalla presente direttiva, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio e sulla comunicazione di informazioni riservate stabilite dalle norme settoriali.
Articolo 12 bis
Cooperazione e scambio di informazioni con il comitato congiunto
Articolo 12 ter
Orientamenti comuni
Articolo 13
Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria mista
Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.
Articolo 14
Accesso alle informazioni
Articolo 15
Verifiche
Qualora, nel dare esecuzione alla presente direttiva, le autorità competenti desiderino, in determinati casi, verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente a un conglomerato finanziario e situata in un altro Stato membro, esse chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro di effettuare la verifica.
Le autorità che ricevono la richiesta di verifica danno seguito a questa, nell'ambito delle loro competenze, o procedendo alla verifica esse stesse o consentendo ad un revisore o ad un esperto di procedervi ovvero autorizzando l'autorità richiedente a procedere essa stessa alla verifica.
L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
Articolo 16
Misure di esecuzione
In caso di mancata osservanza, da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, dei requisiti stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9, o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa o qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel più breve tempo possibile sono richiesti:
Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. In conformità degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, possono elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.
Le autorità competenti interessate, compreso il coordinatore, coordinano, se del caso, la loro attività di vigilanza.
Articolo 17
Poteri supplementari delle autorità competenti
SEZIONE 4
PAESI TERZI
Articolo 18
Imprese madri in un paese terzo
Fatte salve le norme di settore, nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalla presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa.
Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e compie ogni sforzo per rispettare i pertinenti orientamenti applicabili forniti dal comitato congiunto a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.
Articolo 19
Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi
L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l’articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE e l’articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
CAPO III
ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE
Articolo 20
Poteri conferiti alla Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 quater riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:
formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2, al fine di tener conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari;
adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell’Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;
definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all’allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.
Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.
Articolo 21
Comitato
▼M6 —————
▼M6 —————
Articolo 21 bis
Norme tecniche
Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda:
l’articolo 2, paragrafo 11, per specificare l’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio nel contesto della presente direttiva;
l’articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle'autorità competenti rilevanti;
l’articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari;
l’articolo 6, paragrafo 2, per garantire l’uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.
Il comitato congiunto presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda:
▼M7 —————
l’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di «concentrazioni dei rischi» nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma;
l’articolo 8, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di «operazioni intragruppo» nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma;
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro cinque mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Articolo 21 ter
Orientamenti comuni
Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 12 ter e all’articolo 21, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all’articolo 56 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 21 quater
Esercizio della delega
CAPO IV
MODIFICHE DELLE DIRETTIVE IN VIGORE
▼M4 —————
Articolo 23
Modifiche della direttiva 79/267/CEE
La direttiva 79/267/CEE è modificata come segue:
È inserito il seguente articolo:
«Articolo 12
Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito alla concessione di un'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione vita che sia:
un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; ovvero
un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro; ovvero
controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di investimento è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione di un'impresa di assicurazione vita che sia:
un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero
un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità; ovvero
controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.
All'articolo 18, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti comma:
«Il margine di solvibilità disponibile è diminuito anche dei seguenti elementi:
partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:
ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:
In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del terzo comma.
In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del PE e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( *6 ). Il metodo 1 («consolidamento contabile») è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.
Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione s'intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.
▼M4 —————
Articolo 25
Modifiche della direttiva 92/96/CEE
La direttiva 92/96/CEE è modificata come segue:
All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:
All'articolo 15, il paragrafo 5, lettera c), è sostituito dal seguente:
Il presente articolo non impedisce che un'autorità competente trasmetta:
informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»
Articolo 26
Modifiche della direttiva 93/6/CEE
All'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/6/CEE, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
società di partecipazione finanziaria: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE ( *7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario,
società di partecipazione mista: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, tra le cui imprese figlie figura almeno una impresa di investimento.
Articolo 27
Modifiche della direttiva 93/22/CEE
La direttiva 93/22/CEE è modificata come segue:
All'articolo 6 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«L'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di assicurazione è consultata in via preliminare in merito alla concessione dell'autorizzazione a un'impresa di investimento che sia:
un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità; ovvero
un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità; ovvero
controllata dallastessa persona, fisica o giuridica, che controlla un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzata nella Comunità.
In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.»
All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
▼M4 —————
Articolo 29
Modifiche della direttiva 2000/12/CE
La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue:
▼M2 —————
All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
▼M2 —————
CAPO V
SOCIETÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE
Articolo 30
Società di gestione patrimoniale
In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione delle società di gestione patrimoniale:
nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
nell’ambito della procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d'investimento) le società di gestione patrimoniale sono incluse nella vigilanza su base consolidata e/o nella vigilanza supplementare di cui alla lettera a) del primo comma. Ai fini della presente disposizione le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell'inclusione degli enti finanziari (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo d'applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese d'investimento) e delle imprese di riassicurazione (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione) si applicano, mutatis mutandis, alle società di gestione patrimoniale. Ai fini della vigilanza supplementare di cui alla lettera b) del primo comma, la società di gestione patrimoniale è trattata come appartenente al settore in cui è inclusa in virtù della lettera a) del primo comma.
Qualora una società di gestione patrimoniale faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento alla nozione di impresa regolamentata e a quelle di autorità competenti e autorità competenti rilevanti è inteso, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, le società di gestione patrimoniale e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle società di gestione patrimoniale. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui alla lettera a) del primo comma.
Articolo 30 bis
Gestori di fondi di investimento alternativi
In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:
nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
nella procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all’esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31
Relazione della Commissione
Entro l'11 agosto 2007, la Commissione trasmette al comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo 21 una relazione sulle pratiche degli Stati membri e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione per quanto concerne:
La Commissione consulta il comitato prima di formulare proposte.
Articolo 32
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 agosto 2004. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al controllo dei conti dell'esercizio avente inizio il 1o gennaio 2005 o durante tale anno.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 33
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 34
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è effettuato in conformità dei principi tecnici e in base a uno dei metodi illustrati nel presente allegato.
Fatte salve le disposizioni di cui al capoverso successivo, gli Stati membri consentono alle loro autorità competenti, allorché queste assumono il ruolo di coordinatore riguardo a un determinato conglomerato finanziario, di decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, il metodo da applicare a tale conglomerato finanziario.
Lo Stato membro può stabilire che il calcolo sia effettuato in base a un metodo specifico, tra quelli illustrati nel presente allegato, se a capo di un conglomerato finanziario vi è un'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro. Qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lo Stato membro autorizza l'applicazione di qualsiasi metodo di cui al presente allegato, tranne quando le autorità competenti rilevanti sono ubicate nel medesimo Stato membro, in qual caso quest'ultimo può imporre l'applicazione di uno dei metodi.
I. Principi tecnici
1. Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare
Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, oppure un deficit di solvibilità teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero. Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.
In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passività che derivano dai legami esistenti.
2. Altri principi tecnici
Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario di cui alla sezione II del presente allegato II, il coordinatore, e ove necessario, le altre autorità competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi:
deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorità competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali;
in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, i requisiti di solvibilità per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilità.
Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilità di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano mutatis mutandis al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.
Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorità competenti tengono altresì conto dell'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.
Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilità teorico, conformemente al punto II del presente allegato, si intende per requisito di solvibilità teorico il requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle società di gestione patrimoniale per requisito di solvibilità si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 85/611/CEE; il requisito di solvibilità teorico di una società di partecipazione finanziaria mista è calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario più importante nel conglomerato finanziario.
II. Metodi di calcolo
Metodo 1: Metodo del «consolidamento contabile»
Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti consolidati.
I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:
i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;
e
la somma dei requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.
Le norme settoriali sono in particolare il titolo V, capo 3, della direttiva 2000/12/CE per quanto attiene agli enti creditizi, la direttiva 98/78/CE per quanto attiene alle imprese di assicurazione e la direttiva 93/6/CEE per quanto riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei predetti calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali, si calcola un requisito di solvibilità teorico.
La differenza non può essere negativa.
Metodo 2: Metodo della «deduzione e aggregazione»
Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziarioè effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.
I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:
la somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;
e
la somma
Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilità teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilità ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, conformemente a quanto previsto alla sezione I del presente allegato.
La differenza non può essere negativa.
Metodo 3: Combinazione dei metodi
Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.
ALLEGATO II
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO E LA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, individua il tipo di operazioni e di rischi che le imprese regolamentate appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, che disciplinano la segnalazione delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. Nel definire o nell'esprimere il loro parere circa il tipo di operazioni e di rischi, il coordinatore e le autorità competenti rilevanti tengono conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. Ai fini dell'individuazione di significative operazioni intragruppo e di significative concentrazioni del rischio soggette a segnalazione ai sensi delle disposizioni degli articoli 7 e 8, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, definisce soglie opportune ponendo a base i fondi propri obbligatori e/o le riserve tecniche.
Nella valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, il coordinatore tiene sotto controllo in particolare i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio tra norme settoriali e sul livello o volume dei rischi.
Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le loro autorità competenti ad applicare a livello del conglomerato finanziario le disposizioni delle norme settoriali in materia di operazioni intragruppo e concentrazione dei rischi, in particolare al fine di prevenire l'elusione delle norme settoriali.
( 1 ) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 6 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
( 8 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
( 9 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 12 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).
( 13 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314del 5.12.2019, pag. 64).
( 14 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
( 15 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
( 16 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
( 17 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
( 18 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
( 19 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
( 20 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
( *1 ) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).
( *2 ) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.
( *3 ) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).
( *4 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).
( *5 ) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).
( *6 ) GU L 35 dell'11.2.2003.»
( *7 ) GU L 35 dell'11.2.2003.»