ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 461

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
10 dicembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 461/01

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8230 — Nordea Bank/DNB/Relacom Management) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2016/C 461/02

Conclusioni del Consiglio sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

2

 

Commissione europea

2016/C 461/03

Tassi di cambio dell'euro

6

2016/C 461/04

Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Lituania, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

7

 

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

2016/C 461/05

Regolamento interno, del 21 ottobre 2016, del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2016/C 461/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

12

2016/C 461/07

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell’India

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2016/C 461/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8262 — Fosun International/Tom Tailor) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

33

2016/C 461/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8317 — KKR/Calsonic Kansei) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

34

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2016/C 461/10

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

35


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/1


Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8230 — Nordea Bank/DNB/Relacom Management)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 461/01)

Il 5 dicembre 2016 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32016M8230. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/2


CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (*1)

(2016/C 461/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1.

CONFERMA il proprio impegno a portare avanti in via prioritaria la lotta alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali nonché al riciclaggio di denaro, che erodono le basi imponibili degli Stati membri;

2.

RITIENE che gli sforzi strategici coordinati profusi in questo settore a livello globale e dell’UE, come la definizione di criteri oggettivi atti a individuare le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, si iscrivano in un quadro di misure efficaci che contribuiranno alla crescita economica e alla certezza fiscale;

3.

RICORDA le conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2016, su una strategia esterna di imposizione e su misure contro l’abuso dei trattati fiscali, in particolare i punti da 6 a 10;

4.

DECIDE che la lista UE delle giurisdizioni non cooperative sarà definita dal Consiglio nel 2017;

5.

ACCOGLIE CON FAVORE, in tale contesto, i lavori preparatori svolti sinora dal gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e dalla Commissione europea;

6.

APPROVA l’allegato delle presenti conclusioni e OSSERVA che i futuri lavori in questo settore dovrebbero essere coordinati con gli sviluppi nell’ambito del forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali e del quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili - nonché fondarsi su di essi;

7.

INVITA a porre in essere norme internazionali di livello elevato in materia di buona governance fiscale riguardanti la trasparenza fiscale, l’equa imposizione, nonché misure anti-BEPS, in particolare per quanto riguarda la trasparenza fiscale;

8.

PRENDE ATTO, per quanto concerne la trasparenza fiscale, dell’impegno di oltre 100 giurisdizioni ad attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) e tiene conto del monitoraggio del forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali attualmente in corso, nonché della valutazione delle norme internazionali sullo scambio automatico di informazioni e sullo scambio di informazioni su richiesta;

9.

PRENDE ATTO, per quanto riguarda l’equa imposizione e le misure anti-BEPS, dei lavori in corso nell’ambito del quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, compresi i pertinenti lavori del forum sulle pratiche fiscali dannose;

10.

CHIEDE al gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e al pertinente sottogruppo di ultimare entro gennaio 2017 i lavori di selezione delle giurisdizioni da sottoporre a vaglio sulla base del quadro di valutazione della Commissione e di continuare a esplorare misure di difesa a livello dell’UE che dovranno essere approvate dal Consiglio, in linea con le conclusioni del Consiglio del maggio 2016.


(*1)  Il Consiglio ha convenuto di pubblicare le presenti conclusioni per informazione nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

I.   CRITERI PER IL VAGLIO DELLE GIURISDIZIONI IN VISTA DELLA CREAZIONE DI UNA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE

I seguenti criteri di buona governance fiscale dovrebbero essere utilizzati per procedere al vaglio delle giurisdizioni in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, in linea con gli orientamenti per il processo di vaglio. L’adempienza delle giurisdizioni sul piano della trasparenza fiscale, dell’equa imposizione e dell’attuazione delle misure in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) sarà valutata cumulativamente nel processo di vaglio.

Per quanto riguarda i vagli futuri, tali criteri saranno adeguati dal Consiglio, ove necessario, tenendo conto dell’evoluzione delle norme internazionali, delle valutazioni future di tali norme e dell’importanza di progressi continui e rapidi da parte di tutte le giurisdizioni pertinenti in tali settori.

1.   Criteri sulla trasparenza fiscale

Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale:

1.1.

Criterio iniziale per quanto riguarda lo standard AEOI (scambio automatico di informazioni) dell’OCSE (standard comune di comunicazione di informazioni – CRS): la giurisdizione dovrebbe essersi impegnata – e aver avviato il processo legislativo – per un’effettiva attuazione del CRS, effettuando i primi scambi al più tardi nel 2018 (con riferimento al 2017), e disporre di accordi che consentano lo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri, entro la fine del 2017, firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti (MCAA) o mediante accordi bilaterali.

Criterio futuro per quanto riguarda il CRS a partire dal 2018: la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione al CRS in materia di AEOI, e

1.2.

la giurisdizione dovrebbe essere stata valutata dal forum globale almeno come «ampiamente conforme» in relazione allo standard EOIR (scambio di informazioni su richiesta) dell’OCSE, tenuto debito conto della procedura accelerata, e

1.3.

(per gli Stati sovrani) la giurisdizione dovrebbe:

i)

aver ratificato, convenuto di ratificare, essere in procinto di ratificare o essersi impegnata per l’entrata in vigore, entro una scadenza ragionevole, della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa (MCMAA) in materia fiscale, quale modificata; o

ii)

disporre entro il 31 dicembre 2018 di una rete operativa di accordi per lo scambio di informazioni sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri e che consenta effettivamente sia l’EOIR sia l’AEOI;

(per le giurisdizioni non sovrane) la giurisdizione dovrebbe:

i)

essere parte dell’MCMAA modificata, la cui entrata in vigore è già avvenuta, o è attesa per questa stessa giurisdizione entro una scadenza ragionevole, oppure

ii)

disporre di una rete operativa di accordi per lo scambio di informazioni, o aver adottato le misure necessarie per rendere operativi tali accordi entro una scadenza ragionevole, sufficientemente ampia da coprire tutti gli Stati membri e che consenta effettivamente sia l’EOIR sia l’AEOI.

1.4.

Criterio futuro: in vista dell’iniziativa per un futuro scambio globale di informazioni sulla titolarità effettiva, l’aspetto relativo a quest’ultima sarà integrato in una fase successiva come quarto criterio di trasparenza per il vaglio.

Fino al 30 giugno 2019 dovrebbe applicarsi la seguente eccezione:

una giurisdizione potrebbe essere considerata adempiente sul piano della trasparenza fiscale se soddisfa almeno due dei criteri 1.1, 1.2 o 1.3.

Tale eccezione non si applica alle giurisdizioni valutate «non conformi» al criterio 1.2 o che non sono state valutate almeno come «ampiamente conformi» relativamente a tale criterio entro il 30 giugno 2018.

Indipendentemente dal fatto che siano stati o meno selezionati per l’esercizio di vaglio, saranno presi in esame per l’inserimento nella lista UE i paesi e le giurisdizioni che figureranno nella lista delle giurisdizioni non cooperative attualmente in fase di elaborazione da parte dell’OCSE e dei membri del G20.

2.   Equa imposizione

Criteri a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente ai fini dell’equa imposizione:

2.1.

non prevedere misure fiscali preferenziali che potrebbero essere considerate dannose in base ai criteri stabiliti nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (1), e

2.2.

non agevolare le strutture o i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva nella giurisdizione.

3.   Attuazione delle misure anti-BEPS

3.1.

Criterio iniziale a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all’attuazione delle misure anti-BEPS:

impegnarsi, entro la fine del 2017, per le norme minime anti-BEPS convenute dall’OCSE e per la loro coerente attuazione.

3.2.

Criterio futuro a cui dovrebbe rispondere una giurisdizione per essere considerata adempiente quanto all’attuazione delle misure anti-BEPS (da applicare una volta ultimate le revisioni in base al quadro inclusivo delle norme minime convenute):

ricevere una valutazione positiva (2) dell’attuazione efficace delle norme minime anti-BEPS convenute dall’OCSE.

II.   ORIENTAMENTI PER IL PROCESSO DI VAGLIO DELLE GIURISDIZIONI IN VISTA DELLA CREAZIONE DI UNA LISTA UE DELLE GIURISDIZIONI NON COOPERATIVE A FINI FISCALI

1.

Il vaglio delle giurisdizioni pertinenti da parte del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» sulla base dei criteri figuranti nella parte I del presente allegato dovrebbe iniziare senza indugio, nella prospettiva che il Consiglio approvi la lista UE delle giurisdizioni fiscali non cooperative entro la fine del 2017.

2.

Il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio, svolgerà il processo di vaglio e vigilerà su di esso. I servizi della Commissione forniranno assistenza al gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» svolgendo i lavori preparatori necessari al processo di vaglio conformemente ai ruoli attualmente definiti nel quadro del processo previsto dal codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, con particolare riferimento ai dialoghi precedenti e in corso con i paesi terzi.

3.

Nel processo di vaglio occorrerebbe tenere in considerazione i lavori realizzati dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali e dal quadro inclusivo dell’OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

4.

Entro gennaio 2017 dovrebbero essere inviate alle giurisdizioni selezionate per il vaglio le lettere che le invitano a sottoporvisi, assicurando nel contempo l’adeguata trasparenza di tale processo.

5.

Entro febbraio 2017 il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe in caso nominare gli Stati membri e/o loro esperti, ovvero gruppi di essi, affinché lavorino insieme con la Commissione al vaglio delle giurisdizioni pertinenti.

6.

Entro l’estate del 2017 avranno luogo contatti scritti e, se occorre, discussioni bilaterali con le giurisdizioni interessate per approfondire il dialogo e valutare come risolvere le preoccupazioni derivanti dai sistemi fiscali di queste giurisdizioni, nonché per ottenere gli impegni necessari. Il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe essere informato e coinvolto attivamente nel processo.

7.

Entro settembre 2017 l’esito delle discussioni bilaterali e il relativo stato dei lavori dovrebbe essere presentato al gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)».

8.

Entro la fine del 2017, sulla scorta dei necessari preparativi in sede di gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», in coordinamento con il gruppo ad alto livello «Questioni fiscali», il Consiglio dovrebbe approvare la lista UE delle giurisdizioni non cooperative.

9.

Dovrebbe essere ultimata in tempo utile la disamina delle misure di difesa a livello dell’UE in linea con le conclusioni del Consiglio del maggio 2016. Le misure di difesa non dovrebbero pregiudicare le rispettive sfere di competenza degli Stati membri, ad esempio l’applicazione di misure supplementari o il mantenimento di liste di giurisdizioni non cooperative a livello nazionale di portata più ampia.

10.

Non appena completata la creazione della lista, dovranno essere inviate senza indugio le lettere alle giurisdizioni non cooperative, spiegando con chiarezza i motivi dell’inserimento nella lista e quali misure sono attese dalla giurisdizione in questione perché possa essere tolta dalla lista stessa.

11.

Poiché ai paesi in via di sviluppo potrebbero difettare le capacità di attuare le norme sulla trasparenza fiscale e le norme minime anti-BEPS seguendo il medesimo calendario dei paesi sviluppati, occorrerebbe tenere particolarmente conto di tale situazione durante il processo di vaglio, purché queste giurisdizioni non occupino posizioni di primo piano quanto alle attività finanziarie e non posseggano centri finanziari.

12.

Il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe sviluppare ulteriormente gli opportuni accordi sulle modalità e i metodi concreti per l’attuazione di tali orientamenti al fine di realizzare efficacemente il processo di vaglio delle giurisdizioni in vista della creazione, da parte del Consiglio, di una lista UE di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

13.

Tra le altre cose il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe definire, entro gennaio 2017 e sulla base di criteri oggettivi, la scadenza ragionevole di cui al criterio 1.3 e il campo di applicazione del criterio 2.2. Nel contesto del criterio 2.2, il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dovrebbe valutare l’assenza di un regime di imposta sulle società o l’applicazione di un’aliquota nominale d’imposta sulle società prossima o pari a zero quale possibile indicatore.

14.

La lista UE di giurisdizioni non cooperative dovrebbe essere periodicamente aggiornata dal Consiglio, in funzione delle esigenze e in base ai presenti orientamenti, sulla scorta delle informazioni messe a disposizione della Commissione e/o del gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)».


(1)  GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

(2)  Una volta concordata la metodologia, la formulazione del criterio sarà riveduta di conseguenza dal Consiglio.


Commissione europea

10.12.2016   

IT

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C 461/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 dicembre 2016

(2016/C 461/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0559

JPY

yen giapponesi

121,48

DKK

corone danesi

7,4369

GBP

sterline inglesi

0,83935

SEK

corone svedesi

9,6910

CHF

franchi svizzeri

1,0756

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,9805

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,027

HUF

fiorini ungheresi

314,45

PLN

zloty polacchi

4,4454

RON

leu rumeni

4,4994

TRY

lire turche

3,6707

AUD

dollari australiani

1,4141

CAD

dollari canadesi

1,3914

HKD

dollari di Hong Kong

8,1934

NZD

dollari neozelandesi

1,4745

SGD

dollari di Singapore

1,5079

KRW

won sudcoreani

1 237,00

ZAR

rand sudafricani

14,5450

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2931

HRK

kuna croata

7,5327

IDR

rupia indonesiana

14 072,51

MYR

ringgit malese

4,6708

PHP

peso filippino

52,615

RUB

rublo russo

66,6988

THB

baht thailandese

37,664

BRL

real brasiliano

3,5815

MXN

peso messicano

21,5825

INR

rupia indiana

71,3410


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.12.2016   

IT

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C 461/7


Adozione della decisione della Commissione relativa alla notifica, da parte della Lituania, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

(2016/C 461/04)

L’8 dicembre 2016 la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 7891 della Commissione relativa alla notifica, da parte della Lituania, di una modifica del piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (1).

Il documento, in inglese, è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.


Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

10.12.2016   

IT

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C 461/8


REGOLAMENTO INTERNO

del 21 ottobre 2016

del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2016/C 461/05)

IL COMITATO CONSULTIVO PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL’ARTICOLO 75, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004, RELATIVO AL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 75 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visto il modello di regolamento interno dei gruppi di esperti di cui all’allegato 3 della decisione C(2016) 3301 della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione,

al fine di portare a termine i compiti attribuitigli dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1) e dall’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA ADOTTATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Frequenza delle riunioni, convocazione e progetto di ordine del giorno

1.   Il comitato consultivo si riunisce almeno una volta all’anno.

2.   Il presidente informa ciascun membro e membro supplente della data stabilita per la riunione almeno quattro settimane prima della data della riunione stessa. Simultaneamente invia loro il progetto di ordine del giorno, che comprende i punti da esaminare. Al tempo stesso, per quanto possibile, mette a loro disposizione eventuali documenti preparatori.

3.   In caso di urgenza il presidente può ridurre il periodo di quattro settimane di cui al paragrafo 2, ma il preavviso non è in nessun caso inferiore alle due settimane.

4.   Nel caso in cui almeno un terzo dei membri del comitato consultivo presenti per iscritto una domanda di convocazione del comitato accompagnata da proposte concrete concernenti l’ordine del giorno, il presidente accoglie la richiesta entro tre settimane conformemente al paragrafo 2.

5.   Il progetto di ordine del giorno comprende questioni che rientrano nelle competenze del comitato consultivo

a)

proposte dal presidente, o

b)

per le quali pervengano per iscritto al presidente, non meno di dieci giorni prima della data della riunione, una richiesta di iscrizione nel progetto di ordine del giorno e la relativa documentazione, presentate da uno o più membri. In tal caso il presidente è tenuto a notificare immediatamente la richiesta agli altri membri e ai membri supplenti del comitato consultivo.

Articolo 2

Sede delle riunioni

Il comitato consultivo e i gruppi di lavoro istituiti conformemente all’articolo 9 si riuniscono di norma presso la sede della Commissione europea.

Articolo 3

Ordine del giorno

1.   In apertura di riunione il comitato consultivo approva l’ordine del giorno, che comprende i punti previsti dal progetto di ordine del giorno di cui all’articolo 1, paragrafo 5, e ogni altra questione che rientri nelle sue competenze, proposta dal presidente.

2.   Nel corso della riunione ciascun membro può proporre l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno della riunione successiva. All’inizio della riunione successiva il comitato consultivo decide se iscrivere o meno all’ordine del giorno il punto così presentato.

Articolo 4

Partecipazione alle riunioni

Oltre al presidente e ai membri nominati conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono autorizzati a partecipare alle riunioni del comitato consultivo:

a)

i membri supplenti nominati conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004; essi partecipano ai lavori di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 12 solamente laddove sostituiscano validamente un membro del comitato consultivo;

b)

i membri dei servizi della Commissione europea designati dal presidente;

c)

altri esperti nel settore del coordinamento della sicurezza sociale invitati dal presidente a fornire pareri al comitato consultivo, compresi i coordinatori delle organizzazioni europee delle parti sociali.

Articolo 5

Procedure

1.   Si ha un quorum quando è presente la maggioranza dei membri o dei membri supplenti che li rappresentano validamente, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 7.

2.   Le riunioni del comitato consultivo non sono pubbliche. D’intesa con la direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, il comitato consultivo può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

Articolo 6

Maggioranza, adozione di pareri e proposte e procedura scritta

1.   Fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 12 e il paragrafo 3, terzo comma, del presente articolo, il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei voti validi espressi dai membri o dai membri supplenti che li rappresentano validamente. Le schede bianche e le astensioni sono comprese nel numero dei voti validi. Il presidente non partecipa al voto.

2.   I pareri e le proposte di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 vengono di norma avanzati nel corso di una riunione del comitato consultivo.

Essi sono motivati.

Ciascun parere e ciascuna proposta formulati dal comitato riportano la distribuzione dei voti. I pareri e le proposte sono accompagnati da una dichiarazione scritta in cui viene esposta la posizione della minoranza, se questa ne fa richiesta.

I pareri e le proposte sono trasmessi alla Commissione europea, alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e ai membri e membri supplenti del comitato consultivo.

3.   Il comitato consultivo può adottare un parere o una proposta e altre decisioni mediante procedura scritta se così si è convenuto in una sua precedente riunione.

A tal fine il presidente trasmette il testo da adottare ai membri del comitato consultivo. I membri dispongono di un periodo di tempo di almeno dieci giorni lavorativi entro il quale possono rifiutare il testo proposto o astenersi dal voto. L’assenza di risposta entro la scadenza prescritta è considerata come voto favorevole.

Alla scadenza del termine il presidente informa i membri del risultato del voto. I pareri, le proposte o altre decisioni che abbiano ricevuto voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato consultivo si ritengono approvati l’ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.

Articolo 7

Sostituzione di un membro da parte di una persona diversa dal supplente

1.   Ogni membro impossibilitato a partecipare ad una riunione e che non possa essere sostituito dal suo supplente può delegare il proprio diritto di voto ad un altro membro o membro supplente della sua stessa categoria. I membri che hanno conferito tale delega sono tenuti ad informarne per iscritto il presidente prima della riunione.

2.   I membri e i membri supplenti non possono ricevere più di una delega.

3.   La delega del diritto di voto vale soltanto per la riunione per la quale è stata conferita.

Articolo 8

Verbali delle riunioni

1.   Il verbale delle discussioni su ciascuno dei punti all’ordine del giorno e sui pareri, le proposte e le raccomandazioni formulati dal comitato consultivo è significativo e completo. Il verbale è redatto dal segretariato sotto la responsabilità del presidente.

2.   Il verbale comprende l’elenco dei presenti e specifica, se del caso, le autorità degli Stati membri, le organizzazioni o altri enti pubblici cui appartengono.

3.   Il comitato consultivo approva il verbale.

4.   Il verbale è sottoposto all’approvazione del comitato consultivo soltanto se un progetto di verbale è stato inviato ai membri e ai membri supplenti almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. Qualora tale documento non sia stato trasmesso entro questo termine, la sua approvazione è rinviata alla riunione successiva del comitato consultivo.

5.   Le proposte di modifica del progetto di verbale sono presentate per iscritto prima dell’inizio della riunione durante la quale il verbale deve essere approvato.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1.   Il comitato può istituire gruppi di lavoro per compiti specifici, e può scioglierli qualora lo ritenga necessario.

2.   I membri dei gruppi di lavoro sono nominati dal comitato consultivo.

Nel selezionare i rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro, il comitato consultivo si adopera al fine di ottenere una equa rappresentanza, nei gruppi di lavoro, dei differenti settori interessati.

3.   I gruppi di lavoro sono presieduti dal presidente del comitato consultivo o da una persona da questi designata.

4.   Il presidente di un gruppo di lavoro può, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più membri del gruppo di lavoro, invitare esperti ad assistere alle riunioni del gruppo.

5.   I documenti necessari per l’attività di un gruppo di lavoro sono messi a disposizione di tutti i membri e membri supplenti del comitato consultivo.

Articolo 10

Segretariato

1.   La direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione provvede al segretariato del comitato consultivo. Sotto la supervisione del presidente il segretariato organizza il lavoro del comitato consultivo e dei gruppi di lavoro e fornisce assistenza nella preparazione di progetti di pareri e proposte.

2.   La corrispondenza destinata al comitato consultivo, ai gruppi di lavoro e al segretariato è inviata all’apposito indirizzo di posta elettronica (empl-ss-advisory-committee@ec.europa.eu) della direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione.

Articolo 11

Trasparenza

1.   Il comitato consultivo e i suoi gruppi di lavoro sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.

2.   I sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro sono iscritti nel Registro per la trasparenza.

3.   Il segretariato rende pubblici tutti i documenti pertinenti, compresi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sul registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un apposito sito web, dove si possono reperire le informazioni. L’accesso ai siti web appositi non è subordinato alla registrazione dell’utente né soggetto ad altre restrizioni. In particolare il segretariato pubblica l’ordine del giorno e altri pertinenti documenti di riferimento a tempo debito prima della riunione, a cui fa seguire la pubblicazione del verbale approvato. Sono previste eccezioni alla pubblicazione solo se si ritiene che la divulgazione di un documento arrecherebbe pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3).

4.   Le domande di accesso ai documenti detenuti dal gruppo sono trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 12

Entrata in vigore, revisione e abrogazione

1.   Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno della sua adozione a maggioranza assoluta da parte dei membri del comitato consultivo.

Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito ad eventuali revisioni del regolamento interno.

3.   Il regolamento interno del comitato consultivo del 22 ottobre 2010 è abrogato a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2016

Il presidente del comitato consultivo

Jordi CURELL GOTOR


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2004, pag. 15).

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/12


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese

(2016/C 461/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata l’8 settembre 2016 dall’industria dei tubi in acciaio inossidabile senza saldature dell’Unione europea («ESTA» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili) («il prodotto oggetto del riesame») attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091), originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

4.1.    Motivazione del riesame in previsione della scadenza

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.1.   Asserzione del rischio di reiterazione del dumping

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale delle importazioni dalla RPC in base al prezzo praticato in vari paesi terzi a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Corea. L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra i valori normali così stabiliti e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione. L’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa anche su un confronto tra i valori normali così stabiliti e i prezzi all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione in India, Corea del Sud e USA, visto che attualmente i volumi delle importazioni nell’Unione dalla RPC non sono significativi.

In base al confronto di cui sopra, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di reiterazione del dumping da parte del paese interessato.

4.1.2.   Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione data l’esistenza di capacità produttiva inutilizzata nella RPC e considerata l’attrattiva del mercato dell’UE, dovuta al fatto che su quest’ultimo prevalgono prezzi più elevati.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura per la determinazione del rischio di reiterazione del dumping

I produttori esportatori (4) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori della RPC che saranno oggetto dell’inchiesta

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della RPC.

I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (5).

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni della sezione dedicata al trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni dalla RPC il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente l’UE è stata utilizzata come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare gli Stati Uniti d’America. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un’economia di mercato possono essere situati, tra l’altro, nella Repubblica di Corea, in Ucraina, Giappone, Norvegia e Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente prodotto e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito alla scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per l’inserimento nel campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura per la determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Campionamento dei produttori dell’Unione

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare detto fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-SSSPT-R657-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-SSSPT-R657-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni sono ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame del livello delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 117 del 2.4.2016, pag. 10.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6).

(4)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(5)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/22


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell’India

(2016/C 461/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell’India sono oggetto di dumping e causano pertanto un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 31 ottobre 2016 da sette produttori dell’Unione, ossia Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd e Fundiciones de Odena SA («i denuncianti»), che rappresentano una percentuale superiore al 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati lavori di ghisa.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per

dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l’altro, calcestruzzo, lastre o tegole, ma non comprendono gli idranti («fusioni» o «il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della RPC e dell’India («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

La denuncia di dumping dall’India si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la RPC è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, i denuncianti hanno stabilito un valore normale per le importazioni dalla RPC in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America («gli USA»). I denuncianti hanno inoltre stabilito il valore normale sulla base dei prezzi in Norvegia e India (2). La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per i paesi interessati.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

I denuncianti hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie addotti dai denuncianti indicano che il volume delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nei paesi interessati

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della RPC e dell’India oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dei paesi interessati.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito alla lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (4).

b)   Margine di dumping individuale per le società non inserite nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere un margine di dumping individuale dovranno richiedere un questionario e restituirlo debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. La Commissione esaminerà se possa essere loro concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori esportatori del paese non retto da un’economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM») e trasmetterla debitamente compilata entro i termini specificati al punto 5.2.2.2.

Si informano i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.2.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori dei paesi interessati non retti da un’economia di mercato

5.2.2.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni del punto 5.2.2.2 e in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla RPC, il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione selezionerà un idoneo paese terzo a economia di mercato. Il paese provvisoriamente prescelto è l’India. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, altri produttori che operano in un’economia di mercato sono, tra gli altri, la Norvegia, gli Stati Uniti, la Turchia e l’Iran. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga effettivamente prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza della scelta del paese di riferimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.2.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori della RPC che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il trattamento sarà accordato se dalla valutazione della richiesta TEM risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (5). Il margine di dumping dei produttori esportatori ai quali è accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM ai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che intendono chiedere un margine di dumping individuale, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della RPC. La Commissione valuterà solo i moduli di richiesta TEM presentati dai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione e dai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione la cui richiesta di margine di dumping individuale sia stata accolta.

I produttori esportatori che chiedono il TEM dovranno presentare un modulo di richiesta TEM, debitamente compilato, entro 21 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo diverse disposizioni.

5.2.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, devono manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.7 per mettersi in contatto con la Commissione). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.5.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.6.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione: a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronico fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzi di posta elettronica:

per le questioni relative al dumping

:

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-PRC@ec.europa.eu

TRADE-AD637-CASTINGS-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu

per le questioni relative al pregiudizio

:

TRADE-AD637-CASTINGS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni sono ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  I denuncianti hanno sostenuto che l’India non può essere considerata un paese di riferimento adeguato a causa delle distorsioni del mercato dovute alle sovvenzioni, derivanti in particolare dall’imposizione di una tassa all’esportazione sul minerale di ferro e dalla doppia tariffazione per il trasporto ferroviario di materiale di ferro che riducono il costo della principale materia prima per i produttori del prodotto in esame. Cfr. il considerando 278 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(4)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(5)  I produttori esportatori devono dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento «a diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/33


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8262 — Fosun International/Tom Tailor)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 461/08)

1.

In data 24 novembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Fosun International Limited («Fosun», Cina) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Tom Tailor Holding AG («Tom Tailor», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Fosun: assicurazioni, servizi bancari, investimenti, gestione patrimoniale, prodotti farmaceutici, sanità, siderurgia, estrazione mineraria, settore immobiliare, prodotti di consumo e prodotti lifestyle,

—   Tom Tailor: vendita di abbigliamento casual classico e moderno per uomo, donna e bambino delle marche Tom Tailor, Tom Tailor Denim, Tom Tailor Contemporary, Tom Tailor Polo Team, Bonita e Bonita Men in Germania, Austria, Svizzera, Benelux e Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 229-64301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8262 — Fosun International/Tom Tailor, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/34


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8317 — KKR/Calsonic Kansei)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2016/C 461/09)

1.

In data 5 dicembre 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) acquisirà il controllo esclusivo indiretto di Calsonic Kansei Corporation («Calsonic Kansei», Giappone), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR è un’impresa di investimento che opera su scala mondiale offrendo una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi e di prodotti in investimento in diversi settori,

Calsonic Kansei opera su scala mondiale nella fornitura di un’ampia gamma di pezzi di ricambio per auto tra cui moduli per abitacolo, sistemi di condizionamento, prodotti per il raffreddamento del motore, compressori auto e sistemi di scarico.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8317 — KKR/Calsonic Kansei, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 461/35


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2016/C 461/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«MOGETTE DE VENDÉE»

N. UE: PGI-FR-02129 — 18.3.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Vendée Qualité - Section Mogette

Indirizzo: Maison de l’Agriculture

21 Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANCIA

Tel. +33 251368251

Fax +33 251368454

Email: contact@vendeequalite.fr

Composizione e interesse legittimo: Producteurs de Mogette, gruppo di produttori, operatori addetti alla raccolta/cernita, industrie conserviere e industriali raggruppati in seno ad un’associazione disciplinata dalla legge del 1o luglio 1901. Poiché riunisce operatori impegnati nell’IGP «Mogette de Vendée», il gruppo è legittimato a presentare domanda di modifica del disciplinare.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Rubrica del disciplinare oggetto della modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Altro: gruppo richiedente/struttura di controllo/requisiti nazionali/zona geografica

4.   Tipo di modifica

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Rubrica «Descrizione del prodotto»

Le caratteristiche della pianta sono state soppresse in quanto il prodotto tutelato dall’IGP è il grano. La descrizione del grano resta immutata.

Queste caratteristiche sono state quindi soppresse al punto 3.2. del documento unico.

La descrizione della «Mogette de Vendée» si articola in tre paragrafi a seconda che si tratti di grani secchi, grani semisecchi surgelati oppure di «Mogette de Vendée» pastorizzata o sterilizzata. Ciascuna descrizione contiene le modalità di presentazione e di condizionamento. Questa riorganizzazione chiarisce la descrizione della «Mogette de Vendée».

Numerose disposizioni sono modificate:

per quanto riguarda le modalità di presentazione, la determinazione del peso dei diversi tipi di condizionamento autorizzati per il consumatore («500 g, 1 kg, 2 kg ecc.» e «1 kg ecc.») è soppressa. Questa modifica di tipo redazionale non cambia le pratiche di condizionamento nella misura in cui la precedente redazione non era limitativa.

Da tale modifica deriva quindi la soppressione del peso dei diversi tipi di condizionamento al punto 3.6, diventato 3.5, del documento unico.

La frase «condizionamento all’ingrosso quando è destinato alla trasformazione oppure al condizionamento da parte di clienti che acquistano all’ingrosso i quali abbiano concluso un accordo di partenariato» è soppressa allo scopo di elencare le pratiche vietate e non tutte quelle previste. Tale soppressione non modifica quindi le pratiche di commercializzazione all’ingrosso che restano sempre possibili.

La stessa frase è soppressa al punto 3.6, diventato 3.5, del documento unico.

La frase «ogni operazione dà luogo ad una tracciabilità e ad una contabilità materia precise che includono la data di condizionamento, il numero della partita di “Mogette de Vendée” adoperato, il numero di consegna e il numero di partite dei prodotti confezionati o fabbricati e i quantitativi corrispondenti» è soppressa nella misura in cui tali disposizioni sono riprese nella parte 4 («Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata»).

La forcella del tasso di umidità del grano secco dal 10 al 16 % è portata al 12- 17 % al fine di preservarne la qualità in modo ottimale. Dopo molti anni di applicazione del disciplinare, sembra in effetti che un tasso di umidità troppo basso (< 12 %) vada a scapito della qualità del prodotto: quando si raggiunge la soglia del 10 %, vi è effettivamente un numero maggiore di fagioli rotti e il tempo di cottura degli stessi è prolungato; viceversa un tasso di umidità del fagiolo più elevato (17 %) ne favorisce la cottura e il livello di morbidezza.

Di conseguenza, il tasso di umidità del grano secco di cui al punto 3.2. del documento unico è compreso fra il 12 e il 17 %.

Per il fagiolo semisecco, la frase «il suo tasso di umidità è del 50 % in media» è soppressa. Il tasso di umidità era fornito a titolo indicativo senza che si trattasse di un valore bersaglio. Esso non aggiunge nulla di nuovo alla descrizione del prodotto.

Il paragrafo:

«Il profilo sensoriale della Mogette de Vendée cotta presentato all’allegato 10 mette in evidenza le caratteristiche particolari del prodotto:

una consistenza molto soffice, non soda, poco granulosa e una buccia poco dura,

un’omogeneità dei grani (stessa dimensione, stessa forma e stesso colore, pochi difetti),

un gusto tipico poco salato e poco zuccherato a cui si mescolano un aroma di castagna e note di pera.»

è sostituito dal seguente paragrafo:

«Descrizione della “Mogette de Vendée” pastorizzata o sterilizzata:

i grani sono di colore bianco crema chiaro (con sfumature).

Essi possono presentarsi sotto forma leggermente disuguale a causa della loro cremosità.

I fagioli sono proposti immersi in un succo costituito unicamente di acqua (salata o no).

La consistenza è fondente, la forma e le dimensioni sono omogenee.

La “Mogette de Vendée” cotta al naturale e pastorizzata si presenta in vaschetta opercolata oppure in sacchetto UVC od altre confezioni di pesi diversi.

La “Mogette de Vendée” cotta, al naturale e sterilizzata, quando è venduta in UVC, è confezionata in boccali di vetro.»

Questa modifica deriva dai lavori effettuati dal gruppo per definire con maggiore esattezza il profilo sensoriale della «Mogette de Vendée». Essa intende riprendere le informazioni sensoriali essenziali. Inoltre, a causa della riorganizzazione dei paragrafi, la nuova redazione include le condizioni di presentazione.

Rubrica «Prova dell’origine»

Si aggiunge un paragrafo «Tenuta dei registri». Esso precisa alcune informazioni che devono figurare nella scheda di coltivazione: varietà, date di semina, di estirpazione e/o battitura, e coltivazioni anteriori.

Gli schemi relativi alla tracciabilità dei diversi prodotti sono sostituiti dalle tabelle. La presentazione è così semplificata e chiarita. Una tabella unica descrive la tracciabilità del prodotto secco e del prodotto semisecco surgelato. Una seconda tabella descrive la tracciabilità del prodotto pastorizzato e del prodotto sterilizzato. Tali modifiche formali non incidono sugli strumenti messi in atto per assicurare la tracciabilità.

Tenuto conto delle evoluzioni normative nazionali, la sigla DLUO (data limite di utilizzo ottimale) è sostituita dalla sigla DDM (durata minima di conservazione).

Rubrica «Metodo di ottenimento»

Schemi di vita:

Per maggiore chiarezza, gli schemi di vita della coltivazione e del condizionamento del prodotto venduto secco e semisecco surgelato sono sostituiti da regimi semplificati. I due schemi di vita relativi alla preparazione della «Mogette de Vendée» cotta in modo naturale e pastorizzata da un lato e sterilizzata dall’altro sono sostituiti da uno schema comune al prodotto pastorizzato e al prodotto sterilizzato.

Caratteristiche della particella:

Il paragrafo relativo alle caratteristiche della particella è semplificato. Gli elementi descritti non vincolanti sono soppressi ed il paragrafo è riformulato diventando così più comprensibile.

Sono stati mantenuti soltanto gli elementi misurabili e, in alcuni casi, sono stati precisati. Si tratta:

dei valori bersaglio per i tassi di limo e di argilla per la scelta delle particelle.

Questi valori bersaglio non sono modificati dal modo di raccolto indiretto (25 % massimo di argilla e 35 % minimo di limo per la coltivazione della «Mogette de Vendée» secca e 35 % massimo di argilla e 35 % minimo di limo per la coltivazione della «Mogette de Vendée» semi secca).

Poiché è stato aggiunto il raccolto diretto nel disciplinare per i fagioli secchi, sono stati precisati i valori bersaglio per questo tipo di raccolto: 35 % massimo di argilla e 35 % minimo di limo.

Della coltivazione precedente (non modificata).

L’esigenza di un’analisi granulometrica per la qualificazione delle particelle è soppressa dal disciplinare; questa disposizione fa parte in effetti delle modalità relative ai controlli e, quindi, del piano di controllo.

L’esigenza di tenere una scheda di riferimento ed un registro delle particelle qualificate nel corso delle campagne dei fagioli è soppressa. La tenuta di questi registri non è una condizione dei produzione bensì di gestione della documentazione interna del gruppo.

Il paragrafo «Preparazione del terreno – Concime» è semplificato; si mantiene soltanto il criterio obiettivo relativo all’apporto di cloruro di potassio (vietato durante i 3 mesi che precedono la semina). Il punto in cui si descrivono le modalità di preparazione del terreno per ottenere «una terra sottile» fa parte delle buone pratiche agricole. Esso non è associato ad un valore bersaglio ed è soppresso. La frase che indica che la concimazione azotata è «ragionevole e che la quantità è stabilita dal produttore grazie al metodo dei bilanci», si riferisce alla normativa in vigore ed è quindi soppressa.

Semina:

Il paragrafo:

«La semina ha luogo a partire dal 10 maggio con le varietà attuali al fine di assicurare che sia realizzata in una terra sufficientemente calda e secca. Assicurare l’omogeneità della crescita fornisce una garanzia supplementare di omogeneità del raccolto. Prima di questa data la terra rischia di essere troppo fredda, la Mogette crescerà in modo scaglionato, non si svilupperà correttamente e il prodotto finale non avrà la qualità che ci si aspetta. Se i due criteri, temperatura e umidità, non sono rispettati, la coltivazione subisce ritardi nello sviluppo ed una crescita eterogena e scaglionata. La data del 20 giugno è stata fissata in quanto il clima della Vandea, con autunni abbastanza piovosi, rende molto ipotetici i raccolti realizzati a partire dal mese di ottobre. Il periodo di semina è limitato ai mesi che vanno dal 10 maggio al 20 giugno.»

è sostituito da:

«La semina si effettua dal 10 maggio al 20 giugno. Il produttore è autorizzato a seminare prima della data del 10 maggio se la temperatura del suolo alla profondità della semina (fra 1 e 4 cm) è di almeno 12 °C».

Questa disposizione è più precisa e consente la semina anteriormente al 10 maggio negli anni in cui sono soddisfatte le condizioni climatiche prima di questa data.

Varietà:

Il paragrafo:

«Le varietà di sementi adoperate vengono selezionate in modo regolare dall’interprofessione della “Mogette de Vendée” fra le varietà commerciali disponibili nel catalogo ufficiale delle varietà e che corrispondono ai criteri attesi per la “Mogette de Vendée” e permangono conformi alla “Mogette de Vendée” come è conosciuta tradizionalmente nella Vandea.

L’elenco delle varietà è annuale e viene distribuito ai produttori:

L’analisi agronomica e tecnica dei tecnici agricoli che assicurano il monitoraggio della produzione e possono testare altre varietà per completare l’elenco, nonché le risposte dei produttori stessi alle osservazioni.

I risultati di degustazioni realizzate all’interno (gruppo di produttori e di operatori dell’industria di trasformazione, cui si uniscono altre persone invitate) durante l’inverno sulla produzione raccolta.

Talune varietà prescelte potranno non essere adattate che per uno i due tipi di raccolti, e, in tal caso, questa caratteristica è precisata nell’elenco dell’interprofessione.»

è sostituito da una procedura di selezione delle varietà più precisa, redatta come segue:

«La “Mogette de Vendée” è prodotta a partire da sementi standard:

recanti la dicitura “Regole e norme CE”. Esse sono iscritte nel catalogo ufficiale francese od europeo e soggette ai controlli dei servizi ufficiali,

iscritte nell’elenco delle varietà riconosciute dal gruppo.

È vietato l’utilizzo di sementi di fattoria.

L’iscrizione di una nuova varietà rispetta una procedura che permette di assicurarsi che:

le caratteristiche fisiche descritte nel capitolo “Descrizione del prodotto” del presente disciplinare sono verificate,

le caratteristiche organolettiche seguenti sono presenti dopo la cottura: “grani fondenti” e “buccia sottile”.

Una nuova varietà può essere iscritta nell’elenco delle varietà riconosciute dal gruppo soltanto se:

durante due campagne di sperimentazione e previo parere del gruppo essa soddisfa ai criteri di cui sopra,

essa è oggetto di parere favorevole di un comitato di degustazione detto “comitato di esperti”.

Una varietà già iscritta può essere esclusa se essa è oggetto di un parere sfavorevole di un comitato di degustazione detto “comitato di esperti” del gruppo, dopo aver prelevato e degustato alcuni campioni rappresentativi.

Il “comitato di esperti” è composto da almeno 5 persone che rappresentano almeno 2 dei 3 collegi seguenti: consumatori, persone che hanno esercitato o che esercitano un’attività nel mondo agricolo e ristoratori. Le decisioni finali d’iscrizione o di esclusione di una varietà dell’elenco delle varietà riconosciute sono adottate dal gruppo. L’elenco delle varietà autorizzate è disponibile nella sede del gruppo e trasmesso all’organismo di controllo annualmente.»

L’obiettivo di questa modifica è l’utilizzo esclusivo delle sementi certificate per ragioni sanitarie.

In effetti, l’utilizzo di sementi certificate è lo strumento più efficace per garantire l’utilizzo di sementi esenti da qualsiasi fitopatia. Ciò consente fra l’altro di lottare contro la ruggine batterica. Questa fitopatia del fagiolo è particolarmente difficile da estirpare, essa contamina il suolo per anni e si trasmette da una particella all’altra. Senza un’accresciuta vigilanza i suoli del territorio potrebbero essere rapidamente infestati compromettendo in tal modo i raccolti e il futuro della coltivazione del fagiolo nella zona.

Del resto, l’utilizzo di sementi certificate ha un impatto diretto sull’omogeneità del prodotto contrariamente alle sementi di produzione locale che possono degenerare col trascorrere degli anni. Il produttore di sementi per la «Mogette de Vendée» deve essere certificato per garantire una semente sana e stabile. Nel caso di una produzione di sementi di produzione locale, i rischi di degenerescenza e i rischi sanitari sono più significativi, compromettendo così il raccolto.

La procedura che sfocia nell’iscrizione di una nuova varietà viene precisata: obbligo di rispettare due campagne di prova, rispetto delle caratteristiche fisiche e organolettiche del prodotto, parere di un comitato di esperti. Questa procedura codifica la pratica usuale del gruppo.

Gestione della coltivazione:

Poiché questo paragrafo non contiene alcun valore bersaglio, lo si è soppresso. Le disposizioni descritte rientrano nelle buone pratiche di produzione ad eccezione dei requisiti documentali che vengono spostati nel paragrafo «Tenuta di registri».

Raccolta e condizionamento della «Mogette de Vendée» secca:

La tecnica di raccolta «diretta», già autorizzata per la produzione di fagioli semisecchi, è aggiunta per la raccolta dei fagioli secchi. Le evoluzioni tecniche permettono ormai la raccolta diretta (battitura senza fase di estirpazione ma con una fase di essiccazione sulla pianta) per il fagiolo secco. Vent’anni fa soltanto i fagioli semisecchi potevano essere battuti con il metodo di battitura diretta. L’utilizzo di questo metodo per la battitura dei grani secchi li avrebbero snaturati: i grani secchi sono molto fragili e la battitura diretta con il materiale dell’epoca avrebbe rotto i grani. La camera di battitura ha tuttavia subito un’evoluzione. Prima essa era corta e la battitura avveniva meccanicamente senza possibilità di regolazioni. Al giorno d’oggi la camera di battitura è lunga (5 m). La materia vegetale resta quindi più a lungo nella macchina ed è possibile estrarre il grano dolcemente, senza aggredire il prodotto, utilizzando diversi parametri come l’inclinazione della chambre. Questo tipo di materiale consente di adattarsi all’igrometria del prodotto e alla quantità di vegetazione: i baccelli quindi non devono subire una essiccazione completa mediante la fase di essiccazione al suolo. Con la raccolta diretta, i fagioli rimangono mediamente da 6 a 10 giorni supplementari sulla terra. L’essiccazione è più progressiva e meglio controllata rispetto a quanto avviene per i fagioli estirpati e lasciati sul terreno in raccolta indiretta (quando la pianta rimane sul terreno riprende l’umidità della notte). Si introduce quindi la possibilità di raccolta diretta per i fagioli secchi pur mantenendo la tecnica di raccolta indiretta.

Le disposizioni relative alla valutazione dello stadio della raccolta («quando la maggior parte delle foglie verdi è essiccata ed il grano ha raggiunto il tasso di umidità (ritenuto) adeguato (10-20 %)») sono sostituite da una disposizione più obiettiva e più facile da controllare: «90 % minimo di baccelli secchi». Questa riformulazione non modifica lo stadio di raccolta.

Il tasso di umidità dei grani all’arrivo nei locali di raccolta passa dal 10-20 % al 12-25 %, al fine di tenere conto della modernizzazione del materiale di essiccazione nel centro di lavorazione. In effetti, la precisione dei parametri di regolazione del materiale esistente permette d’ora in avanti di essiccare un prodotto la cui umidità raggiunge il 25 % in condizioni ottimali preservando le qualità dei singoli grani. Inoltre, con l’esperienza, sembra che il tasso di umidità del 10 % non sia favorevole alla qualità del prodotto. In effetti, a una tale umidità, i grani rotti sono più numerosi e la cottura è più lunga. La soglia di umidità è limitata quindi al 12 %.

Gli obblighi di essiccazione sono modificati: l’umidità che richiede un’essiccazione obbligatoria compresa fra il 16 e il 20 % è sostituita da un’umidità superiore al 17 % in quanto un tasso più elevato favorisce la cottura del grano e il suo carattere soffice.

La fase di pre-pulitura del grano secco è resa facoltativa. La sua realizzazione non incide sulla qualità del prodotto finito. Per precisare la menzione «percentuale di impurità molto debole», vengono aggiunte caratteristiche fisiche precise alle quali devono rispondere le partite di fagioli al temine della fase di cernita: lo 0,4 % massimo (en masse) di corpi estranei, polveri, grani estranei, scorie vegetali, grani non adatti al consumo e il 4 % massimo (in massa) di grani macchiati, raggrinziti, accartocciati, spezzati.

Raccolta e confezionamento della «Mogette de Vendée» semisecca:

Le disposizioni relative alla valutazione dello stadio della raccolta («Allorché la maggior parte delle piante ha raggiunto uno stadio soddisfacente di raccolta […]. I baccelli non devono essere troppo verdi: lo stadio semisecco non sarebbe raggiunto. Essi non devono essere nemmeno troppo secchi.») sono sostituite da una disposizione più precisa «nello stadio in cui almeno il 65 % dei grani è bianco». Tale riformulazione non modifica lo stadio della raccolta.

Il titolo della parte 7.6 «Produzione della Mogette de Vendée semisecca surgelata» è soppresso. Il contenuto di questa parte è integrato nella parte 5.4. «Raccolta e condizionamento della “Mogette de Vendée” semisecca surgelata».

Viene aggiunto un obbligo relativo alla temperatura del prodotto semisecco al ricevimento: essa deve essere inferiore o pari a 30 °C al ricevimento. Questa aggiunta contribuisce alla qualità del prodotto in quanto intende garantire la mancanza di fermentazione dei grani e, quindi, la mancanza di degradazione della loro qualità.

L’attuale procedura di lavaggio si svolge in tre tappe: lavaggio/stoccaggio dei grani senz’acqua in apposite vasche. L’obbligo di effettuare due lavaggi distinti inframmezzati da un periodo di stoccaggio è soppresso:

da un lato per lasciare la possibilità, se le partite di fagioli lo richiedono, di realizzare almeno tre lavaggi,

dall’altro per consentire l’utilizzo di un processo più efficace «continuo» di lavaggio e di omogeneizzazione delle partite.

È quindi soppressa anche la precisazione di «primo» lavaggio.

La descrizione completa del processo di surgelazione è sostituita dal nome del metodo «Il prodotto è surgelato IQF» la cui definizione figura in calce alla pagina del disciplinare («IQF (Individually Quick Frozen: tecnica di fabbricazione di prodotti surgelati adattati per i piccoli prodotti fragili evitando che i pezzi si agglomerino fra loro.»). Il nome di questo metodo è già presente nel disciplinare in vigore nel paragrafo «Requisiti nazionali».

Per precisare la menzione «basso tasso di impurità», si aggiungono delle caratteristiche precise alle quali devono rispondere le partite di fagioli al temine della fase di cernita: 0,4 % massimo (in massa) di corpi estranei, polveri, grani estranei, scorie vegetali, grani inadatti al consumo e il 4 % massimo (in massima) di grani macchiati, raggrinziti, accartocciati, spezzati.

«Mogette de Vendée» cotta al naturale pastorizzata e sterilizzata:

Le disposizioni relative al succo nel quale sono condizionati i fagioli vengono riformulate ai fini di una migliore comprensione. In effetti, la redazione «succo costituto da acqua e da sale marino (o no)» non permette di comprendere se sia la presenza del sale o l’origine marina ad essere facoltativa. Quest’espressione è sostituita da «succo costituito da acqua con o senza sale marino».

Per quanto riguarda le evoluzioni legislative e normative e soprattutto del regolamento (CE) n. 852/2004, i parametri di pastorizzazione e di sterilizzazione sono lasciati alla valutazione degli operatori a cui spetta il compito di applicare un trattamento termico che garantisca la stabilità batteriologica dei prodotti fino alla DLC (data limite di consumo) o DDM (data di durabilità minima). Le seguenti precisazioni sono quindi soppresse: «La temperatura di pastorizzazione si colloca attorno ai 98 °C. Il valore minimo di pastorizzazione è pari a 1 000.» e «Il valore minimo di sterilizzazione è pari a 10.».

La formulazione «Il tempo di sbiancatura va da 30 a 40 minuti» è sostituita da «Il tempo di sbiancatura è di 40 minuti al massimo». In effetti, un tempo di sbiancatura prolungato incide negativamente sulla consistenza del prodotto che si schiaccia facilmente. Viceversa, un tempo di sbiancatura corto non incide sulla consistenza del prodotto il cui carattere fondente è assicurato dal trattamento termico che segue. Di conseguenza, come avviene attualmente per il prodotto pastorizzato, solo un tempo di sbiancamento massimo è mantenuto per il prodotto sterilizzato.

Si precisa per i prodotti sterilizzati che il condizionamento in boccali di vetro è obbligatorio soltanto quando i prodotti sono destinati ad essere venditi in UVC. In effetti, altri tipi di condizionamento sono autorizzati allorché il prodotto è destinato, ad esempio, a dei grossisti.

L’obbligo di stoccare i prodotti sterilizzati al riparo dalla luce è soppresso nella misura in cui, una volta che il prodotto è posto sugli scaffali nella fase della distribuzione, questo requisito non può essere applicato.

I punti che fanno parte della normativa generale sono soppressi: «Le unità di vendita sono poi etichettate», «La catena del freddo è rispettata fino al punto di vendita con un mantenimento della temperatura inferiore a +4 °C.», «I boccali sono quindi etichettati».

Le menzioni imprecise che non si riferiscono ad alcun valore bersaglio sono soppresse: «la qualità della sbiancatura è verificata visualmente», «la temperatura di pastorizzazione si colloca attorno ai 98 °C», «un test di cottura è realizzato per verificare la coerenza con le caratteristiche della “Mogette de Vendée”», «I prodotti pastorizzati e sterilizzati danno al consumatore la possibilità di disporre al tempo stesso di un prodotto di qualità e di una grande rapidità di preparazione. I procedimenti mantengono intatte le caratteristiche della “Mogette de Vendée”».

Altre disposizioni che rientrano nel programma di controllo sono soppresse: «la contabilità di magazzino e la tracciabilità delle partite di “Mogette de Vendée” sono verificate. Una serie di controlli documentali ha luogo per verificare il rispetto del disciplinare nelle varie fasi del processo. I fagioli declassati sono commercializzati con la denominazione “Fagiolo bianco”.»

Rubrica «Legame con l’origine»

Il «Legame con l’origine» è stato riformulato al fine di caratterizzare con maggiore esattezza le specificità della zona, le specificità del prodotto e il legame causale.

La redazione del punto 5. del documento unico è stata armonizzata con la nuova redazione del legame con l’origine nel disciplinare.

La modifica di questa parte è legata all’introduzione del raccolto diretto del fagiolo secco e riguarda l’essiccazione del prodotto secco sulla particella. Con l’integrazione del metodo di raccolta diretta, l’essiccazione del prodotto con questo tipo di raccolta avviene ormai «sulla pianta» anziché soltanto sul terreno. L’introduzione di una nuova possibilità di raccolta consente in tal modo di raccogliere le Mogettes dopo l’essiccazione «nel campo»«sul terreno» (metodo di raccolta indiretta conservato), o «sulla pianta» (metodo di raccolta diretta aggiunto). La «Mogette de Vendée» raccolta secondo quest’ultimo metodo ha un ciclo di coltivazione (dalla semina alla raccolta) di 6-10 giorni supplementari in media. Essa non modifica tuttavia il legame con l’origine in quanto deriva dall’evoluzione delle conoscenze locali e dal miglioramento dell’attrezzatura, segnatamente del materiale necessario alla raccolta. Essa non rimette in questione le specificità del prodotto.

Rubrica «Etichettatura»

Le due frasi seguenti:

«i prodotti che beneficiano dell’IGP sono venduti sotto la denominazione Mogette de Vendée»;

«la menzione “Indicazione geografica protetta” e/o il logo comunitario devono figurare sulle etichette»

sono soppresse dal documento unico. La denominazione IGP «Mogette de Vendée» e il simbolo IGP dell’Unione europea sono ormai resi obbligatori dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Rubrica Altro

«Gruppo richiedente»

Il nome del gruppo richiedente nonché i dati ad esso relativi sono aggiornati:

il gruppo richiedente è «Vendée Qualité – Section Mogette»

i dati ad esso relativi sono:

Maison de l’Agriculture

21, Boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon cedex

FRANCIA

Tel. +33 251368251

Fax +33 251368454

Email: contact@vendeequalite.fr

Le informazioni relative all’organizzazione della filiera sono soppresse in quanto non riguardano le disposizioni relative alla «Mogette de Vendée».

Rubrica Altro

«Riferimenti relativo alle strutture di controllo»

Struttura di controllo: in applicazione delle norme in vigore a livello nazionale, finalizzate ad armonizzare la redazione del disciplinare, il nome e i dati di contatto dell’organismo di certificazione sono soppressi. Questa rubrica cita ormai i dati di contatto delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese, ossia l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) e la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). È possibile consultare il nome e i dati di contatto dell’organismo di certificazione sul sito dell’INAO e sulla base dati della Commissione europea.

Rubrica Altro

«Requisiti nazionali»

In considerazione delle evoluzioni legislative e normative nazionali, questa rubrica è rivista e le esigenze vengono rifocalizzate sui principali punti da controllare.

Rubrica Altro

«Zona geografica»

La carta della zona geografica è sostituita da una carta semplificata. La ripartizione dei diversi operatori sul territorio è soppressa in quanto soggetta ad evoluzione.

La presentazione di comuni per cantone è sostituita da un elenco dei comuni (fusioni, cambiamenti di nomi ecc. …).

Quando è stato redatto il disciplinare in vigore sono stati omessi tre comuni. Essi appartengono a tre cantoni accettati integralmente nella zona geografica così come essa è menzionata nella scheda sintetica registrata.

Il comune di Mallièvre è stato dimenticato nell’elenco dei comuni del cantone di Mortagne-sur-Sèvre. Il comune di Montaigu è stato dimenticato nell’elenco dei comuni del cantone di Montaigu. Il comune di Longève è stato dimenticato nell’elenco dei comuni di Fontenay-le-Comte. I comuni di Montaigu, Mallièvre, Longèves sono quindi reintegrati nell’elenco dei comuni citati nel disciplinare. I confini della zona geografica di produzione restano immutati.

L’argomentazione relativa alle regioni escluse dalla zona è soppressa in quanto non riveste alcun interesse ai fini delle caratterizzazione della zona geografica della denominazione.

Le tappe specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata, definite al capitolo 3 del disciplinare relativo alla delimitazione della zona geografica e rimaste immutate, sono precisate nel documento unico. Al punto 3.4. diventato 3.5. del documento unico, la frase «La coltivazione della “Mogette de Vendée” deve essere realizzata nella zona geografica dell’IGP» è sostituita da «Le fasi che devono essere realizzate nella zona geografica sono le tappe della coltivazione della “Mogette de Vendée”, fino al raccolto». Questa modifica fa parte di un processo di armonizzazione con il disciplinare.

DOCUMENTO UNICO

«MOGETTE DE VENDÉE»

N. UE: PGI-FR-02129 — 18.3.2016

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Mogette de Vendée»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Mogette de Vendée» è un fagiolo bianco della specie Phaseolus vulgaris di tipo Lingot; esso viene raccolto secco (piena maturità) o semisecco.

Il grano è di forma regolare ellittica - reniforme grande, lungo da 1 a 2 centimetri, rettangolare spesso con un’estremità tronca, di spessore superiore o uguale a 4,5 mm.

Descrizione della «Mogette de Vendée» in grani secchi.

Il colore è bianco e omogeneo, senza striature accentuate visibili.

La buccia è sottile e lucida.

Il grano è secco, il suo tasso di umidità è compreso fra il 12 e il 17 %.

Il peso di mille grani è compreso fra 400 g e 650 g.

Descrizione della «Mogette de Vendée» in grani semisecchi surgelati.

Forma regolare, ellittica-reniforme grande, un po’ più grosso rispetto al fagiolo secco.

Il colore va dal bianco al verde molto chiaro a seconda del suo stadio di maturità.

La buccia è liscia e lucida.

Il grano è un prodotto fresco, che non richiede ammollo.

Il grano ha raggiunto la sua maturità fisiologica ma non è ancora essiccato, il suo tasso di umidità in media e del 50 %.

Descrizione della «Mogette de Vendée» pastorizzata o sterilizzata:

I grani sono di colore bianco crema chiaro (con qualche sfumatura).

Essi possono presentarsi leggermente scoppiati visto il loro carattere fondente.

I grani sono proposti immersi in un succo da consumare costituito soltanto di acqua (salata o no).

Essi presentano consistenza fondente, forma e dimensioni omogenee.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi che devono essere realizzate nella zona geografica sono le fasi della coltivazione della «Mogette de Vendée», fino al raccolto.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc., del prodotto a cui si applica la denominazione

 

La vendita sfusa ai privati di «Mogette de Vendée» in grani secchi è esclusa: il prodotto deve essere presentato in UVC (unità di vendita consumatore): sacchetti, reti od altri tipi di condizionamento di pesi diversi.

 

La vendita sfusa ai privati di «Mogette de Vendée» in grani semisecchi surgelati è esclusa: il prodotto deve essere presentato in UVC (unità di vendita consumatore): sacchetti, o altre forme di condizionamento di pesi diversi.

 

La «Mogette de Vendée» cotta al naturale pastorizzata si presenta in vaschetta opercolata o sacchetto UVC.

 

La «Mogette de Vendée» cotta al naturale sterilizzata, allorché è venduta in UVC, è confezionata in boccali di vetro.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione

4.   Descrizione concisa della zona geografica

Dipartimenti della Loira Atlantica:

i comuni di Geneston, Legé, La Limouzinière, La Marne, Montbert, Paulx, La Planche, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint Philbert-de-Grand-Lieu (eccetto il lago), Touvois, Vieillevigne.

Dipartimento della Vendée:

i cantoni di: Aizenay, Challans (eccetto i comuni di Bois-de-Cené, Chateauneuf, Sallertaine), Chantonnay, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte (eccetto i comuni di Damvix, Maillé, Le Mazeau, Saint Sigismond e Vix), Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissay (eccetto i comuni di Angles, La Jonchère, St Benoist-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer), Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon Nord, La Roche-sur-Yon Sud.

i comuni di: Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Chasnais, Coëx, Le Girouard, Lairoux, Landeronde, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Martinet, La Mothe-Achard, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-le-Dolent, Pouillé, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Mathurin.

5.   Legame con la zona geografica

La zona della «Mogette de Vendée» è caratterizzata da una geologia, un clima e fattori umani che costituiscono la specificità di questa zona.

Prolungamento meridionale del Massif Armoricain, la Vendée sembra essenzialmente una regione arbustiva (70 % della superficie totale del dipartimento) dal rilevo leggermente ondulato, caratterizzato da una rete «flessibile» di siepi – che svolgono la funzione di frangiventi nei confronti dei flussi nord-est attivi in primavera. I terreni sono bruni, di media profondità, spesso di tipo brunisol (suoli bruni forestali) o luvisuoli (suoli lavati). Essi presentano un buon equilibrio argilla- limo da cui risulta un’utile riserva idrica media (fra 120 e 160 mm).

Le temperature medie sono miti in primavera (15-16 °C nel mese di maggio) e con deboli escursioni termiche giornaliere. Durante i mesi più caldi (da giugno ad agosto), le temperature minime medie vanno da temperature che oscillano fra i 12 e i 16 °C sui terreni che si stendono verso il litorale mentre le temperature medie massime variano fra i 22 e i 26 °C delle isole della Vandea nell’interno. A questo clima particolarmente mite e soleggiato si aggiunge una pluviometria soddisfacente (1 000 mm in media nella zona) con quantitativi cumulati da giugno ad agosto compresi fra 120 e 150 mm. Il mese di agosto è caratterizzato da una scarsa pluviometria, 44 mm in media nella zona. Le precipitazioni che si registrano nel periodo compreso fra ottobre e marzo, consistenti e regolari, permettono ai terreni di ricostituite la loro riserva idrica. Quanto al soleggiamento della zona, la Vendée beneficia di un numero annuo di ore di soleggiamento superiore del 10 % a quello del resto della regione, ovvero 2 000 – 2 500 ore/anno.

Su questo territorio, propizio alla coltivazione del fagiolo bianco, gli uomini hanno sviluppato delle conoscenze che si sono trasmesse di generazione in generazione e migliorate così da consentire una produzione di qualità. Queste conoscenze permettono, fra l’altro ai produttori, di partecipare in modo molto preciso e rigoroso alle fasi fondamentali della coltivazione dei fagioli secchi e semisecchi. Prima di tutto, un protocollo di selezione delle varietà tramite una serie di test in coltivazione, scambi e degustazioni, permette di garantire e di mantenere, anno dopo anno, l’autenticità della «Mogette de Vendée». Inoltre, queste conoscenze si esprimono nella scelta di suoli il cui tasso di argilla e di limo è adatto alla coltivazione della «Mogette de Vendée». Infine, la determinazione della data propizia alla semina (in terreni sufficientemente riscaldati) e la diagnosi dello stadio ottimale di battitura (90 % di baccelli secchi per i fagioli secchi o 65 % dei grani bianchi per il prodotto semisecco) sono il frutto di numerosi anni di preparazione del terreno e di conoscenza del prodotto.

La «Mogette de Vendée» è un fagiolo bianco di tipo Lingot, reniforme e regolare. Il prodotto finito secco (dal 12 al 17 % di umidità) presenta un colore bianco. Il prodotto raccolto semisecco combina grani bianchi a grani verde chiaro. La buccia è sottile, liscia e lucida, il che conferisce al prodotto una consistenza fondente dopo la cottura ed una buccia poco dura. I grani sono particolarmente omogenei indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma e dai colori (bianco per i grani secchi, bianco e verde chiaro per i grani semisecchi) o in termini di imperfezione (presentano pochi difetti).

La specificità dell’IGP «Mogette de Vendée» si basa sulla qualità e sulla reputazione del prodotto nel corso della storia. La «Mogette de Vendée» affonda la sua identità al tempo stesso nelle caratteristiche pedoclimatiche della zona e nelle competenze specifiche legate alla conoscenza di questa produzione e dell’ambiente con il quale interagisce. La consistenza particolarmente fondente «Mogette de Vendée» e l’omogeneità dei suoi grani sono intimamente connessi alle caratteristiche pedoclimatiche della zona IGP ed alle competenze degli uomini e delle donne che la coltivano.

Le abbondanti piogge invernali permettono ai terreni della zona di ricostituire la propria riserva d’acqua. In primavera, la disponibilità di quest’acqua, associata alle scarse escursioni termiche giornaliere, permettono, non appena il terreno raggiunge una temperatura ideale (attorno ai 12 °C), una germinazione ed uno sviluppo omogenei dell’insieme delle piante. Grazie alle sue competenze, inoltre, il produttore Grazie alle sue competenze, il produttore è in grado di scegliere il momento ottimale per la semina. Quanto alla presenza di siepi, va detto che esse fungono da frangivento contro l’essiccazione dei terreni favorendo in tal modo una crescita rapida e regolare delle piante. Questa regolarità nella crescita svolge una funzione fondamentale nell’omogeneità del prodotto al momento del raccolto.

I terreni della zona presentano un buon equilibrio argilla-limo da cui risulta una riserva idrica media sufficiente per limitare naturalmente lo stress idrico. Quando le condizioni naturali non sono più soddisfacenti, il produttore, grazie alle sue competenze, potrà intervenire irrigando le piante. Questo apporto regolare di acqua alle piante di fagiolo e, di conseguenza, ai grani, evita l’alterazione e l’indurimento delle membrane cellulari. L’apporto idrico è inoltre fondamentale nello sviluppo del carattere fondente e omogeneo dei fagioli.

Il clima estivo, caldo e soleggiato, rende possibile l’essiccazione naturale nei campi, sia sul terreno (caso dell’estirpazione delle piante prima della battitura) o sulla pianta (caso della battitura diretta), permettendo di ridurre le differenze nello stadio di crescita dei fagioli e di disporre quindi di un prodotto omogeneo. La scelta della data di estirpazione e/o di battitura è pertanto fondamentale e questa tappa deve avere luogo nel momento in cui il fagiolo ha raggiunto un corretto stadio di maturità (almeno il 90 % dei baccelli secchi per il prodotto secco e il 65 % di grani bianchi per il prodotto venduto semisecco) e ad un’umidità particolare (fra il 12 e il 25 % per il prodotto secco; circa il 50 % per il prodotto semisecco). Soltanto una grande esperienza e conoscenza della coltivazione possono permettere di identificare questo stadio ottimale, fase ultima che garantisce la tipicità del prodotto.

La «Mogette de Vendée» è una produzione tradizionale, ancorata nel suo territorio. Sin dalla fine del XVII secolo, i medici segnalano la coltivazione di «fagioli» in Vandea. «È in questa regione […] che il fagiolo “americano” sembra effettivamente aver trovato la sua terra di elezione […]. Nel corso del secolo, la reputazione del fagiolo denominato Mogette si estese sicuramente ad altre regioni della Vandea dal momento che, nel 1931, la guida UNA raccomanda ai gastronomi non soltanto i fagioli di Fontenay-le-Comte, Luçon e Nalliers, nel sud del dipartimento, bensì anche quelli di Pouzauges, nell’haut bocage». (Prom’Agri, 1995; Guichard, O. et al., 1993).

Nel 1930 T. Sarrazin, responsabile del dipartimento agricolo, indicava, a proposito delle colture orticole in Vandea: «la più importante di tutte è quella del fagiolo a grani, che occupa quasi 9 000 ettari, e di cui una varietà locale denominata Mogette costituisce la base dell’alimentazione della popolazione locale della Vandea. Esso è diffuso in tutto il dipartimento. In un passato più recente si poteva leggere, in un giornale del 1966, a proposito delle vendite di questa campagna: «I corsi si sono mantenuti nonostante le importazioni di fagioli a prezzi bassi; ciò è dovuto al fatto che la qualità delle produzioni della Vandea è riconosciuta ed apprezzata da numerosissimi acquirenti. […] I produttori di fagioli della Vandea, che hanno la fortuna di trovarsi un una regione privilegiata in cui questa produzione è di una qualità innegabile […].» (Couradette, 1966).

Questa qualità del prodotto «Mogette de Vendée» è confermata anche dai responsabili nazionali: «in una regione come la Vandea, […] abbiamo delle possibilità per quanto riguarda il fagiolo e per quanto riguarda il Lingot che sono, diciamo, uniche al mondo. Bisogna tuttavia riconoscere che il Lingot de Vendée resta, in questa categoria di fagiolo, assolutamente senza pari», scriveva M. Wallery - Masson, presidente della Fédération nationale du légume sec, in uno dei suoi interventi (Les légumes secs, Ed. Invuflec, 1978). Esistono anche opuscoli o etichette che datano di oltre vent’anni fa e fino ai giorni nostri, che vantano la «Mogette de Vendée», il Lingot o il fagiolo della Vandea; ciò sta a dimostrare il dinamismo esistente attorno alla «Mogette de Vendée», la sua reputazione commerciale e l’anteriorità di tale denominazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-96e588fd-319f-431b-9c3e-503a19baa1d3/telechargement


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.