52000DC0742

Relazione della Commissione al Consiglio sull'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo nell'Unione europea /* COM/2000/0742 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO SULL'ARMONIZZAZIONE DEGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NELL'UNIONE EUROPEA

INDICE

Indice

Elenco delle tabelle

Abbreviazioni utilizzate nel testo

1. SINTESI

2. IntroduZionE

3. CONCETTI E DEFINIZIONI FONDAMENTALI

3.1. Obiettivo e campo di applicazione dell'IPCA

3.2. Copertura, prezzi e ponderazioni dell'IPCA

3.3. Calcolo dell'IPCA

4. Gli IPCA diffusi da Eurostat

5. MIGLIORAMENTI NELL'ELABORAZIONE DELL'INDICE

5.1. Ponderazioni

5.2. Copertura di beni e servizi

5.3. Copertura geografica e demografica

5.4. Classificazione dei beni e dei servizi

5.5. Prezzi tariffari

5.6. Assicurazioni

5.6.1. Ponderazioni relative alle assicurazioni

5.6.2. Prezzi delle assicurazioni

5.7. Sanità, istruzione e protezione sociale

5.8. Orientamenti relativi alle misure di applicazione degli IPCA

5.8.1. Orientamenti relativi alla revisione degli IPCA

5.8.2. Orientamenti relativi al trattamento delle riduzioni di prezzo negli IPCA

5.8.3. Orientamenti relativi alla convalida delle rilevazioni di prezzo

5.8.4. Orientamenti relativi al trattamento, negli IPCA, delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati e, in particolare, dei personal computer

6. Qualità DELL'INDICE

6.1. Pertinenza

6.2. Affidabilità

6.2.1. Rappresentatività

6.2.2. Precisione

6.3. Comparabilità

6.3.1. Comparabilità di formule diverse

6.3.2. Comparabilità tra Stati membri

6.4. Funzionamento delle norme IPCA

6.4.1. Problemi concettuali relativi a gruppi di voci "difficili"

6.4.2. Beni e servizi recentemente significativi

6.4.3. Qualità delle ponderazioni

6.4.4. Spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari (SCFFTM)

6.4.5. Macroformula utilizzata per il calcolo dell'indice (periodo di riferimento comune)

6.4.6. Aggregati elementari

6.4.7. Norme minime per il campionamento

6.4.8. Livello al quale la macroaggregazione si trasforma in aggregazione elementare

6.4.9. Norme minime per i prezzi e per l'adeguamento della qualità

6.4.10. Base dati relativa agli adeguamenti della qualità

6.4.11. Indici di qualità implicita (IQI)

6.4.12. Trattamento delle rilevazioni mancanti

6.4.13. Voci stagionali

6.4.14. Misurazione ed elaborazione dei prezzi

a) Prezzi tariffari

b) Riduzioni di prezzo

c) Tempi relativi alla registrazione dei prezzi d'acquisto nell'IPCA

d) Politica di revisione

6.5. Coerenza

6.5.1. Classificazione

6.5.2. Definizioni coerenti con i Conti nazionali (CN)

6.6. Tempestività e puntualità

6.7. Accessibilità e chiarezza

7. garanzia Della QUALITà NELL'ipca

7.1. Controllo della conformità

7.2. Organo consultivo

8. allargamento dell'UNIONE EUROPEA

8.1. Introduzione

8.2. Strategia di attuazione

8.3. Progetto Phare

8.3.1. Progetto pilota sulle statistiche dei prezzi

8.3.2. Programma di formazione

9. funzionamento del comitato DI REGOLAMENTAZIONE

10. ReaZIONI DEGLI UTENTI E DEI MEDIA

10.1. Parere della Banca centrale europea

10.2. Parere della Direzione generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione europea

10.3. Gli IPCA nella stampa

11. CostI

12. prospettive

12.1. Lavoro futuro con gli Stati membri

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1 Sottoindici applicati integralmente a dicembre 1999

Tabella 2 Principali fonti di differenze potenziali

Tabella 3 Differenze tra beni e servizi recentemente significativi e sostituzioni

Tabella 4 Beni e servizi recentemente significativi proposti dagli Stati membri

Tabella 5 Beni e servizi recentemente significativi suggeriti da Eurostat

Tabella 6 Modifiche del campo di applicazione entrate in vigore con l'indice di gennaio 2000

Tabella 7 Tassi di variazione annuali differenze percentuali tra l'IPCA ampliato e l'IPCA non ampliato)

Tabella 8 Periodi di riferimento delle ponderazioni

Tabella 9 Formule applicate per il calcolo degli aggregati elementari

Tabella 10 Numero di aggregati elementari mensili medi per i 12 mesi consecutivi più recenti

Tabella 11 Rilevazioni mensili medie dei prezzi per aggregato elementare

Tabella 12 Situazione attuale e lavoro futuro

AbbreviaZIONI UTILIZZATE nel TESTO

A // Austria

AE // Aggregato Elementare

AOP // Alloggi Occupati dai Proprietari

ASFLSF // Associazione Senza Fini di Lucro a Servizio delle Famiglie

B // Belgio

BCE // Banca Centrale Europea

CE // Comunità Europea

CISSES // Comitato dell'Informazione Statistica nei Settori Economico e Sociale

CN // Conti Nazionali

COICOP // Classification Of Individual COnsumption by Purpose (Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione)

CPS // Comitato del Programma Statistico

D // Germania

DK // Danimarca

E // Spagna

EL // Grecia

F // Francia

FI // Finlandia

FMI // Fondo Monetario Internazionale

GL // Gruppo di lavoro

GQT // Gestione della qualità totale

GU // Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee

I // Italia

IBF // Indagine sui Bilanci Familiari

ICV // Indice del Costo della Vita

INS // Istituto Nazionale di Statistica

IPC // Indice dei Prezzi al Consumo

IPCA // Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato

IPCE // Indice Europeo dei Prezzi al Consumo

IPCSEE // Indice dei Prezzi al Consumo dello Spazio Economico Europeo

IPCUM // Indice dei Prezzi al Consumo dell'Unione Monetaria

IQI // Indice di Qualità Implicita

IRL // Irlanda

IS // Islanda

L // Lussemburgo

MG // Media geometrica

N // Norvegia

NDDS // Norme per la Diffusione dei Dati Statistici

NL // Paesi Bassi

OCE // Ora Centrale Europea

OCSE // Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico

P // Portogallo

PC // Personal Computer

Phare // Piano di azione per aiuti economici coordinati a favore della Polonia e dell'Ungheria (esteso, in seguito, anche agli altri paesi dell'Europa centrale ed orientale)

PPA // Parità di Potere d'Acquisto

QCC // Questionario per il Controllo della Conformità

RMA // Rapporto delle Medie Aritmetiche dei Prezzi

S // Svezia

SCFF // Spesa per Consumi Finali delle Famiglie

SCFFTM // Spesa per Consumi Finali delle Famiglie in Termini Monetari

SEBC // Sistema Europeo delle Banche Centrali

SEC // Sistema Europeo dei Conti

SEE // Spazio Economico Europeo

SIFIM // Servizi di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati

SPA // Standard di Potere d'Acquisto

TF // Task Force

UE // Unione Europea

UEM // Unione Economica e Monetaria

UK // Regno Unito

UNSD // United Nations Statistics Division (Divisione Statistiche delle Nazioni Unite)

USA // Stati Uniti d'America

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

SULL'ARMONIZZAZIONE DEGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NELL'UNIONE EUROPEA

1. SINTESI

Come previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio [1], da marzo 1997 vengono elaborati e pubblicati indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) caratterizzati da una base di riferimento comune (1996=100), da una classificazione comune e da una copertura comune di beni e servizi di consumo.

[1] GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

Nel febbraio del 1998, la Commissione (Eurostat) ha presentato al Consiglio una prima relazione sull'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo {COM(1998)104 definitivo}, concentrandosi, in particolare, sull'affidabilità e sulla comparabilità degli IPCA esistenti. Dalla relazione emerge che se, da un lato, la Commissione e l'Istituto monetario europeo ritengono che tali indici forniscano misure soddisfacenti per la valutazione della convergenza, dall'altro lato, sia Eurostat che i principali utenti auspicano ulteriori miglioramenti nella qualità e nella comparabilità degli IPCA ai fini del loro utilizzo nella politica monetaria e nel monitoraggio dell'inflazione nell'Unione economica e monetaria. Preoccupazioni specifiche emergono, inoltre, in merito a questioni quali l'adeguamento della qualità, i metodi di campionamento e la copertura di beni e servizi. Ed è proprio su tali questioni e sulla presentazione di indici tempestivi ed esaurienti alla Banca centrale europea e agli altri utenti che, nei due anni successivi alla presentazione della suddetta relazione, la Commissione (Eurostat) e gli Istituti nazionali di statistica hanno concentrato la loro attenzione e i loro sforzi.

I primi IPCA, pur prevedendo una copertura abbastanza ampia, molto spesso non rappresentavano altro che un comune denominatore degli indici dei prezzi al consumo nazionali (IPC). Da allora, grazie ai notevoli sforzi e alla cooperazione degli Stati membri, la copertura è stata estesa a quasi tutta la spesa dei consumatori. In particolare, sono stati ampiamente coperti i servizi finanziari e assicurativi e i servizi relativi a settori problematici come quelli della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale. La copertura di tali servizi, così come la copertura geografica e demografica, è stata effettuata secondo definizioni comuni ben precise volte ad assicurare la comparabilità degli indici malgrado le rilevanti differenze istituzionali.

Altri miglioramenti a livello di comparabilità sono stati conseguiti grazie ad accordi sul trattamento delle tariffe (ad es. le tariffe elettriche e telefoniche), e alla disponibilità degli Stati membri ad aggiornare le ponderazioni garantendo l'inclusione dei prezzi di nuovi beni quali telefoni cellulari e PC. Benché i regolamenti non prevedano alcun obbligo, per gli Stati membri, di un completo aggiornamento annuale delle ponderazioni, tre Stati membri sono già passati a questo tipo di aggiornamento, altri stanno considerando l'opportunità di farlo ed altri ancora prevedono un aggiornamento anticipato. Ne consegue che gli IPCA possono contare su ponderazioni molto più aggiornate e pertinenti di quelle che caratterizzavano gli IPC prima dell'armonizzazione.

Manca ancora un accordo sull'opportunità di includere, negli IPCA, le spese dei proprietari-occupanti, in quanto non tutti ritengono che esse siano interessate da fenomeni inflazionistici tali da giustificarne una copertura che vada oltre i prezzi di riparazione e manutenzione. La possibilità di elaborare un indice della spesa netta di acquisizione degli alloggi occupati dai proprietari (i prezzi delle case) sembra comportare notevoli difficoltà pratiche per diversi Stati membri. A seconda dei punti di vista, le spese dei proprietari-occupanti che non rientrano nella spesa monetaria o non sono legate all'inflazione dei prezzi al consumo o rappresentano un problema senza alcuna soluzione pratica.

Forse in modo non del tutto inatteso, il problema dell'adeguamento della qualità si è rivelato di difficile soluzione. Si registrano, tuttavia, alcuni piccoli progressi, come l'introduzione in via sperimentale di indici di qualità implicita (IQI) quale strumento pratico di monitoraggio. La preoccupazione che gli IPC fossero distorti verso l'alto a causa di una scarsa considerazione dei cambiamenti di qualità, in particolare per beni altamente tecnologici quali i PC, è aumentata a seguito della relazione della "Commissione Boskin" del dicembre 1996 sull'IPC statunitense e della relazione Hoffmann sull'IPC tedesco (1998). La Commissione (Eurostat) ha ritenuto opportuno, quindi, esaminare in modo approfondito il problema delle distorsioni e degli errori sistematici.

Tuttavia, pur riconoscendo l'importanza della questione dei cambiamenti di qualità, la Commissione è giunta alla conclusione che la tesi a favore dell'esistenza di errori sistematici negli IPC non possa essere avallata in assenza di un consenso sulla definizione di cambiamento di qualità o sugli opportuni metodi operativi che consentano di tener conto di tali cambiamenti. Pur essendo interessante, la tesi Boskin basata sulla teoria dell'indice del costo della vita non è applicabile all'IPCA, che rappresenta, invece, un indice di tipo Laspeyres finalizzato alla misurazione dell'inflazione. Peraltro, le ipotesi di fondo di tale teoria restano, in gran parte, da dimostrare. La Commissione (Eurostat), segue comunque da vicino i tentativi dell'US Bureau of Labour Statistics (Ufficio statunitense per le statistiche del lavoro) di mettere a punto degli adeguamenti qualitativi per quanto riguarda i PC ed altri beni e servizi di consumo.

La Commissione è tuttora impegnata nella ricerca di un accordo con gli Stati membri su misure pratiche che consentano di migliorare gli adeguamenti della qualità. Raffronti tra gli adeguamenti effettuati in concreto dai singoli paesi hanno evidenziato, in alcuni casi, considerevoli ed inaccettabili differenze a livello di sottoindici, differenze che sono state debitamente segnalate agli Stati membri.

Il lavoro condotto con gli Stati membri sui metodi di campionamento ha registrato progressi decisamente più significativi, benché manchi, anche in questo campo, un adeguato quadro teorico. Se, da un lato, infatti, la teoria del campionamento statistico ha raggiunto uno stadio di sviluppo alquanto avanzato, dall'altro lato, la sua applicazione agli indici dei prezzi, in cui il cambiamento dei prezzi deve essere misurato in un'economia dinamica, comporta problemi concettuali non ancora risolti. Occorre, inoltre, sottolineare che, per ragioni di politica economica, la maggior parte degli Stati membri si basa su campioni mirati piuttosto che su campioni probabilistici. Il principale obiettivo della regolamentazione dovrà essere quello di giungere a un'adeguata rappresentazione dei beni e dei servizi disponibili sul mercato. Diversi Stati membri stanno valutando, inoltre, i vantaggi potenziali di una migliore informazione sui prezzi sotto forma di "dati di scansione" provenienti da controlli effettuati nei supermercati.

Dall'inizio della fase III dell'UEM nel gennaio del 1999, l'accento si è spostato dagli IPCA nazionali all'Indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM), il quale rappresenta il principale punto di riferimento della BCE ai fini della valutazione della stabilità dei prezzi nella zona dell'euro. Attualmente, la Commissione (Eurostat) pubblica l'IPCUM, unitamente agli IPCA mensili e a una serie completa di sottoindici, circa 18 giorni prima del termine stabilito dal regolamento quadro del Consiglio. Gli indici sono disponibili tramite la base dati NewCronos della Commissione (Eurostat) e tramite il suo sito Internet unitamente alle informazioni esplicative sui metodi di elaborazione. Con l'aiuto della Commissione (Eurostat) e degli Stati membri, notevoli progressi sono stati compiuti, inoltre, dai Paesi candidati nell'elaborazione di indici dei prezzi al consumo che soddisfino i requisiti IPCA. Anche questi indici sono disponibili attraverso i mezzi d'informazione appena menzionati.

La Commissione (Eurostat) ritiene che gli IPCA rappresentino uno sforzo di collaborazione notevole che si traduce in strumenti di misurazione dell'inflazione di gran lunga più efficaci ed utili non solo per la politica monetaria dell'Unione monetaria, ma anche per la politica economica dei singoli governi nazionali. Molto resta, tuttavia, da fare per garantire una totale affidabilità, pertinenza e comparabilità degli indici. Il futuro programma di lavoro da portare avanti con gli Stati membri consisterà, quindi, nel consolidamento e nella chiarificazione (con orientamenti di tipo pratico) delle norme esistenti e nello sviluppo delle necessarie nuove norme, in caso di sussistenza di potenziali differenze sistematiche per quanto riguarda, ad esempio, l'adeguamento della qualità. Obiettivo del programma di lavoro sarà, inoltre, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio operativi che garantiscano agli utenti che l'IPCUM e tutti gli IPCA rispettino le norme esistenti e le norme previste per il futuro.

2. IntroduZionE

Il 23 ottobre 1995, il Consiglio dei Ministri ha adottato un regolamento [2] che stabilisce la base legale per la definizione di una metodologia armonizzata relativa alla compilazione degli indici dei prezzi al consumo (IPC) negli Stati membri dell'Unione europea.

[2] Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

Gli IPCA hanno rappresentato uno dei criteri per l'ingresso nell'Unione economica e monetaria (UEM) e servono da base per la compilazione dell'Indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) e dell'Indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM), che costituisce lo strumento di misurazione ufficiale dell'inflazione nella zona dell'euro. Di conseguenza, all'avvio del progetto di armonizzazione, l'uso principale degli IPCA è consistito nell'applicazione del criterio di convergenza per la stabilità dei prezzi nel quadro dei preparativi relativi alla fase III dell'UEM. In quest'ottica, il lavoro di armonizzazione svolto in tale periodo si è concentrato sulle misure atte a rimuovere o a ridurre significativamente gli effetti a lungo termine (non comparabilità), dal momento che erano questi i fattori che molto più probabilmente avrebbero potuto distorcere la valutazione di una stabilità dei prezzi sostenibile. Si tratta di un approccio che segue l'indicazione contenuta nel Trattato sull'Unione europea, il quale stabilisce che "l'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali".

Il 1 gennaio 1999 rappresenta una data storica per il processo di integrazione economica europea, in quanto segna l'inizio della fase III dell'Unione economica e monetaria con la partecipazione alla moneta unica di 11 paesi. Da allora, nella zona dell'euro viene applicato un unico tasso di interesse fissato dalla Banca centrale europea (BCE). Come previsto dal Trattato, il mantenimento della stabilità dei prezzi rappresenta l'obiettivo primario del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC). Nell'ottobre del 1998 [3], Wim Duisenberg, Presidente della BCE, annunciava che la BCE avrebbe perseguito una politica monetaria flessibile che assicurasse la stabilità dei prezzi nella zona dell'euro sulla base di un valore di riferimento monetario e di una combinazione di altri indicatori ("per stabilità dei prezzi si intende un aumento su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per l'area dell'euro inferiore al 2%") [4].

[3] Cfr. il testo distribuito in occasione della Conferenza stampa della BCE a Francoforte il 13.10.1998.

[4] Wim Duisenberg alla Conferenza stampa della BCE, Francoforte, 13.10.1998.

Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) (in prosieguo "il regolamento quadro") adotta un approccio graduale, in cui ciascuna fase richiede specifiche misure di applicazione da introdurre sotto forma di regolamenti della Commissione. Per quanto concerne il processo di applicazione degli IPCA, il regolamento quadro prevede una procedura secondo la quale il ruolo di organo di regolamentazione è attribuito al Comitato del programma statistico (CPS) . (Il CPS riunisce i direttori generali degli Istituti nazionali di statistica.)

Nell'ambito di tale quadro, in collaborazione con gli Stati membri, si è proceduto all'adozione di norme, orientamenti o dichiarazioni non vincolanti di buona prassi in materia di elaborazione degli IPCA. Ad oggi, sono stati adottati dieci regolamenti dettagliati contenenti specifiche misure di applicazione concernenti la compilazione degli IPCA.

Il primo regolamento della Commissione (regolamento (CE) n. 1749/96) sulle misure iniziali copre sei aree tecniche: copertura iniziale, beni e servizi recentemente significativi, aggregati elementari, norme minime per le procedure di adeguamento della qualità, norme minime per i prezzi e norme minime per il campionamento. Il secondo regolamento della Commissione (regolamento (CE) n. 2214/96 riguarda la trasmissione ad Eurostat e la diffusione da parte di quest'ultimo degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e dei relativi sottoindici. Il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione definisce i requisiti minimi di qualità per le ponderazioni utilizzate nell'elaborazione degli IPCA.

Inoltre, due regolamenti applicativi del Consiglio (regolamenti (CE) n. 1687/98 e n. 1688/98 del Consiglio) ampliano il campo di applicazione dell'IPCA a partire da dicembre 1999 e dicembre 2000.

Il quarto regolamento della Commissione (regolamento (CE) n. 2646/98) prevede norme minime per il trattamento delle tariffe, mentre il regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione stabilisce norme minime per il trattamento delle assicurazioni.

Il regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione aggiorna la classificazione stabilita dal regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione stessa. Il regolamento più recente, il regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, prevede norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli IPCA. Nella sua riunione di maggio 2000, il CPS ha formulato un parere favorevole su due ulteriori progetti di regolamento (il progetto di regolamento sul trattamento delle riduzioni di prezzo negli IPCA e il progetto di regolamento relativo ai tempi di registrazione dei prezzi d'acquisto negli IPCA). Per un elenco completo degli atti legislativi relativi agli IPCA, si veda l'allegato I della presente relazione.

Come già sottolineato nella prima relazione, l'elaborazione di un indice dei prezzi al consumo rappresenta un'operazione complessa e delicata. Molte delle modifiche necessarie sono state concordate dopo lunghe discussioni e hanno richiesto un notevole lavoro di preparazione prima di poter essere applicate.

La prima relazione descriveva lo stato degli IPCA alla fine del 1997 dopo l'approvazione dei primi tre regolamenti applicativi.

La presente relazione, facendo tesoro delle conclusioni della prima, si concentra sui miglioramenti conseguiti da allora nell'elaborazione dell'indice ed approfondisce ulteriormente i relativi aspetti qualitativi. Essa offre, inoltre, una panoramica del programma di lavoro da realizzare entro il 2002.

3. CONCETTI E DEFINIZIONI FONDAMENTALI

3.1. Obiettivo e campo di applicazione dell'IPCA

Gli IPCA vengono compilati in tutti gli Stati membri utilizzando una metodologia sviluppata dagli statistici europei dei prezzi sotto la direzione di Eurostat. Essi rappresentano il principale strumento di misurazione della stabilità dei prezzi nella zona dell'euro. Gli IPCA vengono usati per la valutazione della convergenza nell'Unione europea e sono fortemente apprezzati dai mercati finanziari in quanto offrono misure comparabili in tutti gli Stati membri dell'Unione.

In conformità al Trattato di Maastricht, l'obiettivo degli IPCA è quello di misurare l'inflazione mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali. Questa disposizione, tuttavia, non tiene conto del fatto che non esiste una definizione operativa di "inflazione". Quelle esistenti sono definizioni di tipo generale, di cui la più ampiamente accettata è probabilmente quella seconda la quale "l'inflazione è un persistente aumento del livello generale dei prezzi". Tenendo conto di questa definizione e considerate le opinioni e le esigenze degli utenti principali, è stato deciso di calcolare l'IPCA come un indice di tipo Laspeyres basato sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori. Sulla base di questo concetto e in riferimento al Sistema europeo dei conti (SEC 95), il campo di applicazione dell'IPCA è stato fatto coincidere con la "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari", definendo, in quest'ottica, i beni e i servizi, la copertura geografica e demografica, così come i prezzi e le ponderazioni da utilizzare.

L'IPCA potrebbe, pertanto, essere descritto come un indice di tipo Laspeyres dell'"inflazione dei prezzi al consumo" o dei "prezzi puri" che misura le variazioni medie dei prezzi sulla base della diversa spesa sostenuta per mantenere il modello di consumo delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori nel periodo di base o di riferimento. In senso stretto, un indice dei " prezzi puri" è un indice che misura soltanto le variazioni dei prezzi tra il periodo corrente e quello di base o di riferimento. L'IPCA non è un indice del costo della vita. In altre parole, non si tratta di una misura delle variazioni del costo minimo necessario per ottenere lo stesso "tenore di vita" (ossia un'utilità costante) da due diversi modelli di consumo realizzati nei due periodi oggetto di confronto e in cui fattori diversi dalle variazioni dei prezzi puri possano essere presi in considerazione nella compilazione dell'indice.

3.2. Copertura, prezzi e ponderazioni dell'IPCA

Nella "copertura" dell'IPCA rientrano i beni e i servizi che fanno parte della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari. Tale spesa è classificata secondo le categorie e sottocategorie a quattro cifre della COICOP/IPCA (Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione, adattata alle esigenze degli IPCA).

Per "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari" s'intende la parte di spesa per consumi finali sostenuta:

- dalle famiglie a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza

- in operazioni monetarie

- nel territorio economico dello Stato membro

- per beni e servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni o desideri individuali

- in uno o entrambi i periodi raffrontati.

I "prezzi" utilizzati negli IPCA sono i prezzi d'acquisto pagati dalle famiglie per acquistare beni e servizi individuali in operazioni monetarie. Il prezzo di acquisto è il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti al momento dell'acquisto, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto.

Le "ponderazioni" dell'IPCA rappresentano la spesa aggregata delle famiglie per ogni categoria di beni e servizi considerata dall'IPCA, espressa come percentuale della spesa complessiva per tutti i beni e i servizi contemplati.

3.3. Calcolo dell'IPCA

La relativa distribuzione della spesa dei consumatori tra i singoli prodotti varia da paese a paese. Ne deriva che non esiste un paniere uniforme applicabile a tutti gli Stati membri. I costi relativi agli alloggi occupati dai proprietari, espressi in termini di canoni di affitto imputati o pagamenti di interessi ipotecari sono esclusi dal computo, perché si ritiene che non entrino in gioco nel processo inflazionistico.

Il periodo di riferimento delle ponderazioni utilizzate nella compilazione degli IPCA può terminare anche sette anni prima dell'anno corrente, ma ogni anno occorre procedere ai necessari adeguamenti in caso di variazioni particolarmente significative nel modello di spesa. Questo riduce al minimo le differenze che possono derivare dalle diverse frequenze di aggiornamento.

Al fine di garantire un generale allineamento reciproco degli IPCA e un loro continuo aggiornamento rispetto agli sviluppi del mercato, è necessario includere ogni nuovo prodotto non appena questo acquisisca un'importanza relativa significativa. Gli IPCA devono essere basati su opportune procedure di campionamento che tengano conto delle differenze nazionali a livello di prodotti e prezzi. I campioni vanno tenuti costantemente aggiornati, evitando, in particolare, la prassi secondo cui si presume semplicemente che i prezzi mancanti siano uguali agli ultimi prezzi rilevati. Al fine di misurare le variazioni dei prezzi puri, è necessario che i prezzi inclusi nell'IPCA vengano adeguati in base ai cambiamenti di qualità. In tal senso, talune prassi inopportune, come il collegamento automatico, sono state abbandonate.

Gli IPCA vanno compilati, inoltre, utilizzando formule specifiche. L'IPCUM si basa su una media ponderata degli IPCA degli 11 paesi della zona dell'euro. L'indice viene calcolato come un indice a catena annuale che tiene conto delle variazioni annuali delle ponderazioni nazionali. La ponderazione di un determinato Stato membro è rappresentata dalla sua quota di spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari nel totale UEM. Le ponderazioni nazionali utilizzate nel 2000 sono costituite dai dati relativi ai conti nazionali del 1998 aggiornati ai prezzi di dicembre 1999. Le ponderazioni relative alle valute nazionali sono convertite in euro utilizzando i tassi di conversione fissati in modo irrevocabile all'avvio della fase III dell'UEM.

Fino al 1998, l'Indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) è stato calcolato come un indice a catena annuale relativo ai 15 Stati membri dell'Unione europea. A partire dal 1999, l'IPCE viene calcolato come un indice a catena annuale per la zona dell'euro, la Danimarca, la Grecia, la Svezia e il Regno Unito. L'Indice dei prezzi al consumo dello Spazio economico europeo (IPCSEE) comprende, inoltre, l'Islanda e la Norvegia. Le ponderazioni nazionali relative all'IPCE e all'IPCSEE sono ricavate dal valore della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari convertita in standard di potere d'acquisto (SPA). Le ponderazioni nazionali della zona dell'euro riflettono le relative quote dei totali UE e SEE.

Le note tecniche sull'IPCA e sull'IPCUM sono contenute nel bollettino (News Release) Eurostat 21/97 del 5 marzo 1997, nel promemoria 8/98 del 4 maggio 1998 e nel promemoria 2/00 del 18 febbraio 2000 (che contiene, tra l'altro, un elenco completo dei regolamenti IPCA). Per ulteriori dettagli, si veda la prima relazione della Commissione al Consiglio sull'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo (COM(1998)104 definitivo).

4. Gli IPCA diffusi da Eurostat

L'analisi delle fonti di pressione inflazionistica richiede una suddivisione degli IPCA in componenti che facciano riferimento ai diversi gruppi di prodotti. I circa 100 sottoindici, e relative ponderazioni, pubblicati da Eurostat si basano sulla COICOP/IPCA, ovvero su una particolare versione della classificazione internazionale dei consumi individuali secondo la funzione, adattata alle esigenze degli IPCA.

La Commissione (Eurostat) pubblica mensilmente:

- gli IPCA integrali, completi di tutte le voci, relativi a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, unitamente a quelli dell'Islanda e della Norvegia;

- l'Indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE);

- l'Indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM);

- l'Indice dei prezzi al consumo dello Spazio economico europeo (IPCSEE);

- circa 100 sottoindici, unitamente alle relative ponderazioni e medie ponderate (IPCE, IPCUM e IPCSEE);

- le ponderazioni nazionali relative alla spesa delle famiglie nel totale UE, nel totale UEM e nel totale SEE.

La Commissione (Eurostat) pubblica, inoltre, un certo numero di cosiddetti "aggregati speciali" sviluppati in collaborazione con la BCE e la Direzione generale per gli Affari economici e finanziari e che misurano l'inflazione per gruppi di prodotti, beni o servizi in genere di particolare interesse per l'analisi economica. Tali aggregati speciali potrebbero essere sviluppati ulteriormente in futuro in base alle esigenze degli utenti. Attualmente vengono pubblicati i seguenti aggregati speciali:

- Beni (tutte le voci ad eccezione di quelle relative ai servizi);

- Beni industriali;

- Beni industriali non energetici;

- Beni industriali non energetici (soltanto quelli durevoli);

- Beni industriali non energetici (soltanto quelli semidurevoli);

- Beni industriali non energetici (soltanto quelli non durevoli);

- Energia;

- Prodotti alimentari, compresi alcol e tabacco;

- Prodotti alimentari non lavorati;

- Prodotti alimentari lavorati, compresi alcol e tabacco;

- Servizi (tutte le voci ad eccezione di quelle relative ai beni);

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative all'energia;

- L'indice integrale, completo di tutte le voci, ad eccezione di quelle relative ad energia, prodotti alimentari, alcol e tabacco;

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative ad energia e prodotti alimentari non lavorati;

- Prodotti alimentari stagionali;

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative ai prodotti alimentari stagionali;

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative ad energia e prodotti alimentari stagionali;

- Energia e prodotti alimentari stagionali;

- Combustibili liquidi e carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto personali;

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative a combustibili liquidi e carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto personali;

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative ad alcol e tabacco;

- Energia e prodotti alimentari non lavorati;

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative ad alloggio, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili;

- Elettricità, gas, combustibili solidi ed energia termica;

- Istruzione, sanità e protezione sociale;

- Tutte le voci ad eccezione di quelle relative ad istruzione, sanità e protezione sociale.

Per gli IPCA e i relativi sottoindici, sono disponibili le seguenti informazioni:

- il livello d'indice mensile;

- il tasso di variazione mensile;

- il tasso di variazione annuale o relativo a 12 mesi;

- l'indice annuale medio;

- il tasso di variazione annuale medio.

Le informazioni vengono aggiornate mensilmente e sono disponibili per tutti gli utenti tramite la base dati "NewCronos" di Eurostat. I principali tassi di variazione possono essere consultati, inoltre, nella pagina del sito Internet di Eurostat relativa agli euroindicatori. Tutte queste informazioni possono essere ottenute, infine, anche attraverso la rete di data shop di Eurostat.

5. MIGLIORAMENTI NELL'ELABORAZIONE DELL'INDICE

Dalla presentazione dell'ultima relazione della Commissione al Consiglio sono stati conseguiti ulteriori miglioramenti nelle seguenti aree.

5.1. Ponderazioni

Il regolamento quadro del Consiglio stabilisce che le ponderazioni degli IPCA debbano essere aggiornate con una frequenza tale da soddisfare i requisiti di comparabilità, evitando i costi di indagini sui bilanci familiari effettuate con una frequenza superiore a quella quinquennale. Esso prevede, inoltre, l'adozione di tutte le misure di applicazione necessarie per preservare e rafforzare l'"affidabilità e la pertinenza" degli IPCA. Il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione relativo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA si pone l'obiettivo di soddisfare queste esigenze imponendo agli Stati membri un onere minimo e lasciando la massima libertà nella scelta dei metodi da utilizzare. Il regolamento mira a garantire un livello minimo nella qualità delle ponderazioni utilizzate per l'elaborazione degli IPCA, minimizzando quelle differenze tra un indice e l'altro che possano derivare da diverse frequenze di aggiornamento.

Gli indici dei prezzi al consumo sono abbastanza insensibili alle variazioni delle ponderazioni. L'imposizione dei costi relativi al conseguimento di una precisione elevata per tutte le ponderazioni attraverso un aggiornamento frequente e completo sarebbe stata una soluzione inaccettabile nell'ambito del egolamento relativo alle ponderazioni. Era necessario, tuttavia, garantire che la comparabilità non fosse compromessa da frequenze di aggiornamento eccessivamente diverse tra loro. Il regolamento stabilisce una norma minima secondo la quale le ponderazioni utilizzate debbano riflettere i modelli di spesa dei consumatori in un apposito periodo di riferimento che termini non oltre sette anni prima dell'anno corrente e che si debba procedere ad adeguamenti più frequenti in caso di significativi cambiamenti dei modelli di spesa. Ogni anno, quindi, occorre verificare quelle ponderazioni ritenute maggiormente critiche ai fini dell'affidabilità, della pertinenza e, di conseguenza, della comparabilità dell'IPCA nel suo complesso. Si tratta, fondamentalmente, delle ponderazione relative ai sottoindici, o alle loro componenti principali, in cui i movimenti di prezzo "divergenti" siano stati accompagnati da significativi cambiamenti di mercato.

I movimenti di prezzo divergenti sono quelle variazioni che si discostano in modo significativo dalla media complessiva e possono essere desunti dai prezzi rilevati per l'indice. I cambiamenti di mercato significativi possono essere individuati attraverso la normale raccolta di informazioni effettuata durante il processo di elaborazione dell'indice. Il regolamento non impone nuove indagini, ma mira a utilizzare nel modo migliore le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri. Non prescrive indagini sui bilanci familiari che abbiano una frequenza superiore a quella quinquennale, ma consente a quegli Stati membri che effettuino piccole indagini annuali di utilizzare i risultati di tali indagini per adeguare le ponderazioni nei casi in cui vi sia una prova attendibile di cambiamento. Esso consente, inoltre, il ricorso alle informazioni ricavate dai conti nazionali, da ricerche di mercato e da altre fonti. Gli Stati membri non sono tenuti a tener conto degli sviluppi più recenti, vale a dire gli sviluppi occorsi nel biennio che termina nel dicembre che precede la revisione, benché ciò sia auspicabile, nel caso in cui si registrino sviluppi di una certa importanza.

Qualora venga rilevato un cambiamento della ponderazione che indurrebbe ad un mutamento nell'IPCA superiore allo 0,1%, in media, in un anno, rispetto all'anno precedente, gli Stati membri devono procedere a un'apposita stima adeguando le ponderazioni in modo appropriato per l'indice del gennaio successivo. L'obiettivo è quello di assicurare che le ponderazioni così adeguate siano le migliori stime che è possibile effettuare in base alle informazioni disponibili.

Per maggiori informazioni sulla qualità delle ponderazioni degli IPCA e sui relativi periodi di riferimento comuni, si vedano i paragrafi 6.4.3 e 6.4.5 della presente relazione. Le serie complete di voci e ponderazioni nazionali sono riportate, rispettivamente, nell'allegato II e nell'allegato III.

5.2. Copertura di beni e servizi

Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione definisce il campo di applicazione iniziale degli IPCA a partire dal gennaio del 1997. A causa delle rilevanti differenze istituzionali tra gli Stati membri, alcune categorie problematiche, come quelle relative ai servizi sanitari e scolastici, non sono state incluse completamente in tale campo di applicazione. Il regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente alla copertura di beni e servizi, prevedendo una procedura per fasi finalizzata all'ampliamento del campo di applicazione degli IPCA. La prima fase di tale ampliamento è stata attuata nel dicembre del 1999 ed è entrata in vigore con l'indice di gennaio 2000. La fase successiva è quella prevista dal regolamento (CE) n. 2166/1999 della Commissione, le cui disposizioni entreranno vigore con la pubblicazione dell'indice di gennaio 2001. A norma del regolamento (CE) n. 2166/1999 della Commissione, a dicembre 2000 dovranno entrare in vigore i seguenti sottoindici:

(a) Servizi di protezione sociale prestati a domicilio, quali pulizia, pasti, trasporto per i disabili;

(b) Servizi ospedalieri (parte) (COICOP/IPCA 06.3);

(c) Case di riposo per anziani, istituti per disabili.

Col concetto di "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari" il regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio definisce sia i beni e i servizi da coprire che i prezzi da utilizzare nell'IPCA. I prezzi sono quelli che l'acquirente paga per i prodotti al netto di sovvenzioni, sconti e rimborsi. Il regolamento si basa sulle definizioni stabilite nel Sistema europeo dei conti (SEC 95).

La tabella seguente illustra la procedura per fasi relativa all'ampliamento del campo di applicazione degli IPCA:

Tabella 1 Sottoindici applicati integralmente a dicembre 1999

>SPAZIO PER TABELLA>

(cont.)

>SPAZIO PER TABELLA>

5.3. Copertura geografica e demografica

Il regolamento quadro del Consiglio stabilisce che l'IPCA debba basarsi sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori. Quanto al territorio economico e ai consumatori interessati dal campo di applicazione, era necessaria una definizione armonizzata della copertura geografica e demografica degli IPCA che garantisse il rispetto dei requisiti di comparabilità consentendo di evitare le lacune o i doppi conteggi al momento di aggregare gli IPCA all'indice dei prezzi al consumo dello Spazio economico europeo (IPCSEE), all'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) e all'indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM).

Il regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio precisa che l'IPCA deve coprire tutta la spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari sostenuta sul territorio economico dello Stato membro. In particolare, la copertura dell'IPCA deve includere la spesa sostenuta dai visitatori stranieri ("concetto interno") e la spesa sostenuta dai soggetti che vivono in collettività, senza comprendere, però, la spesa sostenuta dai residenti durante il loro soggiorno in un paese straniero. Sono da includere tutte le famiglie private, a prescindere dall'area in cui vivono (urbana o rurale) o dalla propria posizione nella distribuzione del reddito. Sono escluse, invece, le imprese.

Si è optato per il "concetto interno" soprattutto perché lo scopo dell'IPCUM è quello di fornire una misurazione della stabilità dei prezzi nella zona dell'euro. L'obiettivo è quello di misurare le variazioni dei prezzi nella zona dell'euro, aggregando le variazioni dei prezzi all'interno dei singoli territori degli Stati membri. La spesa e le variazioni dei prezzi che occorre misurare nel territorio economico dello Stato membro devono comprendere quelle sostenute dai visitatori stranieri ed escludere quelle sostenute dai residenti durante il loro soggiorno in un paese straniero.

Il campo di applicazione dell'IPCA è costituito dai beni e dai servizi compresi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari. E poiché il settore delle famiglie include le persone che vivono in collettività, anche la spesa sostenuta da queste ultime deve essere coperta dalle ponderazioni degli IPCA.

Ai fini della comparabilità, il regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio prevede degli adeguamenti della copertura geografica e demografica. Il regolamento stabilisce che sono comparabili gli IPCA compilati utilizzando le ponderazioni dei sottoindici che rispecchiano la spesa per consumi finali in termini monetari di un sottoinsieme di famiglie, anziché di tutte le famiglie, se tale differenza rappresenta, in pratica, meno dell'1 per 1000 della spesa totale coperta dall'IPCA.

Le disposizioni del regolamento in questione sono state attuate nel dicembre del 1999.

5.4. Classificazione dei beni e dei servizi

Con la pubblicazione dell'indice di gennaio 2000 la classificazione dell'IPCA è stata aggiornata. Il regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione definisce la nuova COICOP/IPCA in base alla versione finale della COICOP stabilita dalle Nazioni Unite nel 1999 e sostituisce quella contenuta nel regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione basata su una versione provvisoria della COICOP. La nuova versione ha adeguato l'elenco e la composizione dei sottoindici dell'IPCA. Ai fini dell'IPCA, alcuni sottoindici COICOP sono stati omessi poiché non rientravano nel campo di applicazione dell'indice (ad es. i narcotici o i canoni di affitto imputati per alloggi occupati dai proprietari). Inoltre, alcune classi della COICOP (livello a quattro cifre) sono state accorpate per garantire che la ponderazione fosse superiore all'uno per mille nella maggior parte degli Stati membri.

I seguenti sottoindici sono quelli maggiormente interessati dalle modifiche apportate alla classificazione:

08.2.0 // Attrezzature telefoniche e di telefax

08.3.0 // Servizi telefonici e di telefax

09.1 // Mezzi audiovisivi, apparecchiature fotografiche e per l'elaborazione delle informazioni

09.1.5 // Riparazione di mezzi audiovisivi e di apparecchiature fotografiche e per l'elaborazione delle informazioni

09.2 // Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura

09.2.1/2 // Principali beni durevoli per attività ricreative all'aperto e al coperto, compresi gli strumenti musicali

09.2.3 // Manutenzione e riparazioni di altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura

09.3 // Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia

09.3.1 // Giochi, giocattoli e passatempi

09.3.2 // Attrezzature sportive, articoli da campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.3 // Giardini, piante e fiori

09.3.4/5 // Animali da compagnia e relativi prodotti inclusi i servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia

09.4 // Servizi ricreativi e culturali

09.4.1 // Servizi ricreativi e sportivi

09.4.2 // Servizi culturali

09.5.1 // Libri

09.5.2 // Giornali e periodici

09.5.3/4 // Stampati vari e articoli da cancelleria e da disegno

12.3.1 // Gioielli e orologi

12.3.2 // Altri effetti personali

Benché non obbligatorio, alcuni Stati membri hanno voluto comunque fornire i dati relativi al 1999. Le serie arretrate non sono state incluse nella serie ufficiale dell'IPCA relativa al 1999 in quanto non rientranti nel campo di applicazione iniziale. Esse possono, tuttavia, essere utilizzate per il calcolo dei tassi di inflazione annuali relativi alle nuove posizioni introdotte nel corso del 2000.

5.5. Prezzi tariffari

Una tariffa è un elenco di prezzi e condizioni prestabiliti per l'acquisto e il consumo di un determinato bene o servizio, o di beni e servizi analoghi, fissato centralmente dal fornitore, dal governo, o da un accordo ad esercitare influenza sui modelli di consumo mediante prezzi e condizioni adeguatamente differenziati, conformemente alle caratteristiche dei consumatori, al livello, alla struttura o al momento del consumo. I beni e i servizi interessati dai prezzi tariffari rappresentano una parte considerevole della spesa complessiva coperta dagli IPCA. Dato il notevole margine per differenze procedurali nella costruzione dei sottoindici relativi a tali beni e servizi, il trattamento delle tariffe è stato considerato un'importante fonte potenziale di non comparabilità. Il regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione stabilisce norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

Le "tariffe" comprendono voci come quelle relative a poste, telefono, gas, acqua, elettricità e trasporti nazionali e locali. Differiscono dagli altri prezzi perché non sono negoziabili ma fissate centralmente e differenziate. La struttura della tariffa riflette prezzi diversi rapportati a diversi tipi di consumatori, diversi livelli e diversi momenti di consumo. Il principale problema relativo al trattamento delle tariffe nell'IPCA è rappresentato dal fatto che i fornitori possono modificare la struttura della tariffa o un singolo prezzo tariffario nella misura in cui i consumatori sono indotti od obbligati a operare nuove scelte nei loro consumi. Ad esempio, un fornitore di servizi telefonici può introdurre una tariffa bassa per il weekend allo scopo di ridurre l'intasamento nei giorni feriali.

Il regolamento affronta sia l'aspetto giuridico dell'accesso ai dati tariffari necessari (alcuni dei quali sono commercialmente sensibili), che l'aspetto statistico relativo all'uso di tali dati per l'elaborazione degli IPCA:

(a) Chiarisce l'obbligo, per i fornitori, di trasmettere agli Stati membri i dati necessari. La base legale è la stessa stabilita nel regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.

(b) Definisce la procedura da seguire nella costruzione dei sottoindici in caso di cambiamento della struttura tariffaria. Il principio guida è quello del paniere fisso di tipo Laspeyres con modelli di consumi sufficientemente aggiornati per stabilire l'impatto immediato delle variazioni tariffarie sulla popolazione dell'indice. L'IPCA dovrebbe riflettere le variazioni dei prezzi sulla base della diversa spesa sostenuta per mantenere il modello di consumo scelto dalle famiglie prima del cambiamento di tariffa. L'obiettivo di tale principio è quello di evitare che vengano registrati dei cambiamenti subiti dal modello di consumo a causa di un semplice cambiamento di tariffa.

Il regolamento è entrato in vigore nel dicembre del 1998.

5.6. Assicurazioni

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, fino a dicembre 1999, gli IPCA hanno coperto soltanto le assicurazioni relative al contenuto dell'alloggio e ai mezzi personali di trasporto. Col nuovo campo di applicazione attuato nel dicembre 1999 ed entrato in vigore con l'indice di gennaio 2000, gli IPCA coprono tutte le assicurazioni relative all'alloggio generalmente stipulate dagli inquilini e non solo le assicurazioni riguardanti il contenuto. Sempre a partire da dicembre 1999, inoltre, gli IPCA coprono anche le assicurazioni private contro la malattia e gli infortuni, così come le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi e le assicurazioni stipulate per viaggi e bagagli (ampliamento del campo di applicazione previsto dal regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio). Le assicurazioni sulla vita sono escluse dal campo di applicazione degli IPCA.

Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione stabilisce che "le ponderazioni e i prezzi per questa voce [assicurazioni] devono essere al netto dei risarcimenti. Un indice dei prezzi dei premi lordi può essere tuttavia utilizzato come sostituto o stima per i cambiamenti nei premi netti". Poiché questa definizione lasciava un notevole margine per differenze procedurali, la Commissione ha adottato un ulteriore regolamento (regolamento (CE) n. 1617/1999) per armonizzare il trattamento dei servizi assicurativi negli IPCA. Basandosi sul concetto di SCFFTM, il regolamento recepisce in generale il "concetto netto" anche per le assicurazioni. Il "concetto netto" riflette l'uso dell'IPCA come misura dell'inflazione dei prezzi al consumo in termini di prezzi effettivamente sostenuti. Mediante la polizza assicurativa, il consumatore paga il servizio di ridistribuzione del rischio offerto dall'impresa di assicurazione. Il consumatore paga un premio fisso per la polizza, l'impresa di assicurazione raccoglie i premi da tutti gli assicurati, effettua degli investimenti e risarcisce i danneggiati che presentino domanda d'indennizzo. Simili pagamenti effettuati dall'impresa di assicurazione per riparazioni e sostituzioni fanno parte del reddito delle famiglie.

Le indagini sui bilanci familiari coprono tutte le spese, comprese quelle finanziate con gli indennizzi di assicurazione. Di conseguenza, l'uso del "concetto netto" evita la possibilità di lacune o doppi conteggi, garantendo che l'IPCA complessivo misuri le variazioni dei prezzi relativi ai servizi assicurativi e che gli altri sottoindici, in particolare quelli inerenti agli autoveicoli e ai principali apparecchi per la casa e ad altri beni durevoli, misurino le variazioni dei prezzi relativi all'acquisto, alla riparazione e alla sostituzione di tali prodotti.

5.6.1. Ponderazioni relative alle assicurazioni

A norma del regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, le ponderazioni devono riflettere il cosiddetto "compenso del servizio", che viene implicitamente calcolato nel seguente modo:

Premi assicurativi lordi (al netto delle imposte)

+/- Variazioni delle riserve matematiche diverse da quelle relative ai rischi coperti da assicurazioni sulla vita

= Premi effettivi riscossi

+ Premi supplementari

- Indennizzi dovuti

+/- Variazioni delle riserve tecniche per rischi in corso coperti da assicurazioni sulla vita

= Compenso del servizio implicito (al netto delle imposte)

(+ Imposte sulle assicurazioni)

= Compenso del servizio implicito.

I premi supplementari tengono conto del reddito da investimenti dell'impresa di assicurazione. Per ottenere il compenso del servizio, occorre detrarre gli indennizzi versati e le variazioni delle riserve matematiche dalla somma dei premi lordi e dei premi supplementari. Le variazioni delle riserve matematiche sono costituite dagli accantonamenti assegnati dall'impresa di assicurazione a riserve tecniche per rischi in corso; ad esempio, le previsioni relative all'età nelle assicurazioni inerenti alla salute. Le riserve tecniche sono importanti per le assicurazioni che coprono rischi elevati.

Il regolamento stabilisce, altresì, che le ponderazioni debbano riflettere la media della spesa aggregata nel corso di tre anni. L'obiettivo di tale disposizione è quello di utilizzare stime del compenso del servizio più stabili riducendo al minimo i rischi di ponderazioni negative, poiché le variazioni della quantità di rimborsi e riparazioni a seguito di disastri naturali o degli incidenti più gravi vengono spesso distribuiti su un lungo periodo di tempo.

In conformità al SEC 95, i pagamenti degli indennizzi vengono trattati come trasferimenti correnti dalle imprese di assicurazione agli assicurati e agli altri beneficiari e, pertanto, entrano a far parte del reddito disponibile delle famiglie. Il regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione relativo al trattamento delle assicurazioni prevede esplicitamente che le ponderazioni degli altri sottoindici (ad es. quelli relativi all'acquisto e alla riparazione di autoveicoli e ai principali apparecchi per la casa e ad altri beni durevoli) debbano comprendere tutte le spese finanziate con gli indennizzi delle assicurazioni laddove siano sostenute dalle famiglie o per loro conto. Nel caso, per esempio, della riparazione di un'automobile danneggiata, la spesa dovrà essere rispecchiata nella ponderazione relativa alla COICOP/IPCA 07.2.3 "Manutenzione e riparazione". Lo stesso dicasi se la riparazione è pagata direttamente dall'impresa di assicurazione, in quanto l'impresa di assicurazione agisce per conto dell'assicurato.

5.6.2. Prezzi delle assicurazioni

Poiché il "concetto netto" (quello, cioè, del "compenso del servizio") non è applicabile, in pratica, a livello individuale nella rilevazione dei prezzi, in quanto le informazioni non sono disponibili ogni mese, si segue il criterio del premio lordo. Il premio lordo o il valore del bene assicurato viene spesso indicizzato nell'IPC o in altri indici dei prezzi o dei costi. Quest'effetto dovrebbe essere rispecchiato nell'IPCA; i premi assicurativi lordi non dovrebbero essere adeguati escludendo tale indicizzazione.

Il regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione è entrato in vigore nel luglio del 1999.

Eurostat non ha ancora chiesto agli Stati membri di presentare una relazione sull'applicazione del regolamento in questione. Attualmente, è in corso di elaborazione un progetto di orientamenti supplementari che mirano ad offrire una guida pratica su alcuni aspetti tecnici problematici.

5.7. Sanità, istruzione e protezione sociale

Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione modificato dal regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio stabilisce un ampliamento nella copertura dei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale prevedendone l'attuazione per il dicembre del 1999 e l'applicazione a partire dall'indice di gennaio 2000. I dettagli metodologici dell'inclusione vanno determinati in base alla procedura di consultazione del Comitato del programma statistico. Il calendario di inclusione per i servizi ospedalieri e i servizi di protezione sociale a domicilio o presso case di riposo o istituti per disabili è da determinarsi seguendo la stessa procedura.

I dettagli metodologici e il calendario di inclusione di tali servizi sono definiti dal regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio. Il regolamento ribadisce che, in conformità alla normativa in vigore e al SEC 95, i prezzi di acquisto di beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale da utilizzare negli IPCA sono costituiti dagli importi pagati dai consumatori al netto dei rimborsi. I rimborsi sono definiti come "i pagamenti effettuati a favore delle famiglie da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti di sicurezza sociale o dalle associazioni senza fini di lucro a servizio delle famiglie (ASFLSF), in quanto conseguenze dirette dell'acquisto di beni e servizi individualmente specificati, inizialmente pagati dalle famiglie. I pagamenti di indennizzi alle famiglie da parte di compagnie di assicurazione non costituiscono rimborsi".

I sottoindici IPCA in questione devono essere calcolati utilizzando una formula coerente con la formula di tipo Laspeyres utilizzata per altri sottoindici. Essi devono, quindi, riflettere le variazioni dei prezzi sulla base della diversa spesa sostenuta per mantenere il modello di consumo delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori nel periodo di base o di riferimento. Nel rispetto del principio Laspeyres e delle relative disposizioni del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione in materia di trattamento delle tariffe, il regolamento (CE) n. 2166/1999 stabilisce che le variazioni dei prezzi di acquisto che riflettono i cambiamenti a livello delle regole che determinano i prezzi debbano essere indicate come variazioni dei prezzi nell'IPCA e che anche le variazioni dei prezzi d'acquisto derivanti da cambiamenti nei redditi degli acquirenti debbano essere indicate come variazioni dei prezzi nell'IPCA (i cosiddetti "prezzi dipendenti dal reddito").

Gli Stati membri possono utilizzare procedure diverse da quelle indicate. Essi devono, tuttavia, fornire alla Commissione (Eurostat) una descrizione delle procedure adottate prima di utilizzarle. Tali informazioni dovrebbero essere sufficienti per una valutazione del funzionamento delle procedure in questione. Per i risultati di questa valutazione, si veda il paragrafo 6.4. della presente relazione.

Le disposizioni del regolamento sono state attuate dagli Stati membri nel dicembre del 1999 e sono entrate in vigore con l'indice di gennaio 2000, ad eccezione delle seguenti disposizioni, da attuare entro il dicembre del 2000 e da applicare a partire dall'indice di gennaio 2001:

(a) servizi ospedalieri (parte) (COICOP/HICP 06.3);

(b) servizi di protezione sociale a domicilio, come pulizia, fornitura pasti, trasporto disabili (parte della COICOP/IPCA 12.4.0);

(c) case di riposo, istituti per disabili (parte della COICOP/IPCA 12.4.0).

5.8. Orientamenti relativi alle misure di applicazione degli IPCA

In diversi casi, Eurostat e gli INS hanno deciso di non ricorrere all'uso di atti legislativi per attuare il regolamento quadro del Consiglio sugli IPCA, ma di servirsi, invece, degli orientamenti, reputando questi ultimi uno strumento rapido, pratico, flessibile e non burocratico per preservare e migliorare la comparabilità e la qualità degli IPCA a breve termine. Attualmente, esistono quattro serie di Orientamenti in materia di misure di applicazione degli IPCA. Nella maggior parte dei casi, si tratta di orientamenti concepiti fin dall'inizio come misure preparatorie per regolamenti della Commissione da adottare in seguito.

5.8.1. Orientamenti relativi alla revisione degli IPCA

Gli orientamenti relativi alla revisione degli IPCA sono stati approvati dal CPS nel dicembre del 1997. Si tratta di principi generali che riflettono una visione comune sui più importanti aspetti della questione:

(a) Rivedibilità: è comunemente accettato che gli IPCA ufficialmente pubblicati siano rivedibili. La portata della revisione di qualsiasi serie IPCA va concordata con Eurostat.

(b) Correzione degli errori: in caso di individuazione di errori di calcolo nell'indice, lo Stato membro interessato deve fornire immediatamente, e di sua iniziativa, ad Eurostat le informazioni al livello di dettaglio necessario per valutare l'impatto sull'accuratezza dell'IPCA e concordare con Eurostat la portata e i tempi della revisione da effettuare. Lo Stato membro interessato informa Eurostat delle azioni intraprese per evitare simili errori in futuro.

(c) Modifica delle norme nazionali: Si procederà a revisione degli IPCA nei casi in cui tale revisione sia ritenuta necessaria dagli Stati membri per il miglioramento dell'accuratezza degli IPCA in seguito a una modifica del sistema normativo applicato a livello nazionale. Lo Stato membro interessato fornisce ad Eurostat le informazioni al livello di dettaglio necessario per valutare l'impatto sull'accuratezza dell'IPCA e concorda con Eurostat la portata e i tempi della revisione da effettuare.

(d) Informazioni nuove o migliori: Si procederà a revisione degli IPCA nei casi in cui tale revisione sia ritenuta necessaria per il miglioramento dell'accuratezza degli IPCA in seguito alla disponibilità di informazioni nuove o migliori. Lo Stato membro interessato fornisce ad Eurostat le informazioni al livello di dettaglio necessario per valutare l'impatto sull'accuratezza dell'IPCA e concorda con Eurostat la portata e i tempi della revisione da effettuare.

(e) Modifiche derivanti da regolamenti UE o da orientamenti in materia di IPCA: Si procederà a revisione degli IPCA nei casi in cui tale revisione sia resa necessaria dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni contenute in regolamenti UE presenti e futuri e in orientamenti vigenti relativi all'applicazione degli IPCA. Gli Stati membri faranno in modo che le informazioni siano sempre disponibili al livello di dettaglio necessario per dimostrare che tali revisioni sono conformi alle disposizioni in questione.

Oltre a questi principi generali, occorre registrare un consenso generale su questioni più tecniche quali il calendario delle revisioni, l'annuncio delle revisioni, la pubblicazione delle revisioni, ecc.

La modifica di questi orientamenti è attualmente oggetto di discussione, in quanto si ritiene che vi sia la necessità di norme armonizzate in materia di revisioni soprattutto in presenza di importanti cambiamenti nella metodologia e nel campo di applicazione. La discussione prende le mosse dalle esperienze relative all'applicazione dei vari regolamenti (ad esempio, quello che dispone l'ampliamento del campo di applicazione a partire dall'indice di gennaio 2000).

5.8.2. Orientamenti relativi al trattamento delle riduzioni di prezzo negli IPCA

Gli Orientamenti contengono due articoli "normativi" e un articolo che fornisce esempi pratici di diversi tipi di riduzione di prezzo.

Negli orientamenti viene specificato il tipo di riduzioni di prezzo di cui gli IPCA dovrebbero tener conto. Le riduzioni dei prezzi di beni e servizi individuali dovrebbero essere presi in considerazione (ossia detratte) nel caso in cui siano disponibili per tutti i consumatori potenziali senza essere subordinate ad alcuna condizione speciale (assenza di discriminazione) e siano rivendicabili (a) al momento dell'acquisto o (b) entro un periodo di tempo dall'acquisto effettivo che sia tale da attribuire alle riduzioni in questione un'influenza significativa sulle quantità di prodotto che l'acquirente è disposto a comprare. In particolare, dovrebbero essere prese in considerazione negli IPCA quelle riduzioni dei prezzi di beni e servizi individuali che probabilmente o prevedibilmente saranno di nuovo disponibili a prezzi normali o disponibili altrove a prezzi normali. In caso di cambiamento delle specifiche, gli orientamenti rimandano alle norme relative alle procedure di adeguamento della qualità di cui al regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione. Tali disposizioni sono integrate da una descrizione delle modalità di trattamento degli incentivi in questione.

Gli orientamenti contengono, inoltre, una serie di esempi pratici e di indicazioni generali sul trattamento di particolari tipi di riduzioni di prezzo.

5.8.3. Orientamenti relativi alla convalida delle rilevazioni di prezzo

Gli Orientamenti relativi alla convalida delle rilevazioni di prezzo specificano le procedure da seguire per la convalida e l'adeguamento delle rilevazioni dei prezzi. L'indicazione generale è che i prezzi comunicati dal rilevatore debbano essere accettati. Il rigetto o l'adeguamento dei prezzi trasmessi (ad esempio, la correzione di una variazione di prezzo insolitamente bassa o elevata) non dovrebbero essere effettuati mediante una procedura di convalida automatica, ma soltanto sulla base di informazioni specifiche sulla singola rilevazione di prezzo; facendo riferimento, per esempio, a una seconda rilevazione. Se, in seguito alla procedura di convalida, il prezzo trasmesso è da rigettare, il prezzo respinto deve essere trattato secondo le norme relative ai prezzi mancanti.

Gli orientamenti lasciano agli Stati membri la libertà di utilizzare metodi diversi da quelli indicati. Nel caso in cui uno Stato membro decida di non utilizzare questi ultimi, Eurostat può chiedere allo Stato membro in questione di dimostrare che l'IPCA che ne risulta non differisce sistematicamente dall'IPCA elaborato secondo i metodi indicati di oltre lo 0,1% in media, su un anno, rispetto all'anno precedente.

5.8.4. Orientamenti relativi al trattamento, negli IPCA, delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati e, in particolare, dei personal computer

L'esperienza acquisita negli ultimi anni dimostra che lo sviluppo dei prezzi relativi alle apparecchiature per l'elaborazione dei dati tende a differire notevolmente dallo sviluppo di ogni altra voce IPCA, procedendo di pari passo con l'espansione dell'importanza relativa di tali apparecchiature nell'ambito della spesa totale per consumi delle famiglie. Alla luce di tali circostanze e delle notevoli differenze nazionali tra le prassi IPCA relative al trattamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati, si avvertiva la necessità impellente di stabilire un quadro comune entro cui definire ed applicare norme nazionali che consentissero di rispettare i requisiti di comparabilità, affidabilità e pertinenza degli IPCA.

Gli orientamenti relativi al trattamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati mirano a specificare le modalità di inclusione delle apparecchiature in questione negli indici dei prezzi al consumo armonizzati. Gli Stati membri devono includere negli IPCA i personal computer e i relativi accessori. Oltre ai normali punti vendita, è necessario includere anche i venditori diretti, qualora questi rappresentino una significativa fonte di fornitura. I prezzi possono essere ricavati dalle riviste e/o dalla rilevazione diretta nei punti vendita al dettaglio.

Il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione prevede una revisione annuale delle ponderazioni al livello di sottoindici. Gli orientamenti relativi al trattamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati estendono il controllo delle ponderazioni in questo particolare settore al livello delle principali componenti del sottoindice relativo alle apparecchiature stesse. Queste componenti principali devono comprendere un indice componente per i personal computer.

6. Qualità DELL'INDICE

La qualità può essere definita come "l'idoneità allo scopo", ovvero come la capacità dell'IPCA ad adempiere alle funzioni per cui è stato elaborato, fornendo soprattutto una misura pertinente e comparabile dell'inflazione e della convergenza nell'Unione europea e, più in particolare, nell'ambito della politica monetaria relativa alla zona dell'euro. L'idoneità allo scopo, o la capacità ad adempiere alle funzioni prestabilite, è determinata dall'insieme delle sue proprietà e caratteristiche, vale a dire i concetti, i metodi, le definizioni e le prassi applicati e la loro coerenza con lo scopo in questione.

E poiché la finalità degli IPCA è quella di misurare l'inflazione dei prezzi al consumo nell'Unione europea su una base comparabile, la comparabilità può essere considerata il principale aspetto della qualità. Altri aspetti importanti che concorrono alla qualità complessiva dell'IPCA sono la pertinenza, l'affidabilità e la tempestività dell'indice.

6.1. Pertinenza

La pertinenza riguarda la funzione dell'IPCA. Come osservato in precedenza nel paragrafo 3.1., lo scopo dell'IPCA è quello di misurare l'inflazione distintamente dal costo della vita. Sarebbe pertanto fuori luogo muovere delle critiche all'IPCA da quest'ultimo punto di vista. Molto è stato detto, tuttavia, in passato sulle distorsioni presenti negli IPC senza riconoscere che vi è un limite a quanto possa essere affermato con un certo grado di certezza. In assenza di una definizione precisa dell'obiettivo, è impossibile stabilire di quanto l'obiettivo stesso sia stato mancato. Certo, è possibile comparare gli IPC tra loro, com'è ammissibile invocare la rimozione di talune differenze, cosa che è stata fatta mediante il processo di armonizzazione, ma non esiste alcuna definizione operativa di "indice non distorto" in base alla quale giudicare gli IPC esistenti. Ciascun IPC è stato sviluppato in un notevole arco di tempo che ha visto i compilatori degli indici impegnati a risolvere i problemi operativi con la massima coerenza possibile. L'effettivo quadro concettuale di ogni IPC va ricercato, quindi, nella sua storia. Nel frattempo, si è tentato di elaborare quadri concettuali alternativi basati sulla teoria economica e sulla teoria statistica. Tali idee hanno sì influenzato la costruzione degli indici, ma non sono state determinanti, in genere, nella scelta delle prassi operative effettivamente seguite.

La definizione di IPCA è contenuta sia nel Trattato che nel regolamento quadro del Consiglio. Il Trattato prescrive un indice dell'inflazione dei prezzi al consumo; il regolamento quadro prevede un indice di tipo Laspeyres che misuri le variazioni medie dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati nel territorio economico degli Stati membri. Si tratta, in quest'ultimo caso, di una definizione concordata, conformemente alle disposizioni del Trattato, tra Eurostat e i principali utenti. In quanto tale, essa rappresenta una definizione operativa generale dell'"inflazione".

Vi sono molte questioni operative irrisolte e, data la natura dinamica delle economie europee, ve ne saranno sempre. Si tratta di questioni che sollevano preoccupazioni circa l'esistenza di distorsioni potenziali e, molto probabilmente, di distorsioni effettive.

La riduzione delle distorsioni può essere ottenuta soltanto attraverso un miglioramento progressivo delle prassi correnti all'interno di un quadro concettuale in continuo sviluppo. È nell'ambito di tale quadro che la teoria economica e la teoria statistica possono offrire un contributo importante.

Come rilevato nella precedente relazione della Commissione al Consiglio, la "Commissione Boskin" [5] si è chiesta se gli IPC fossero sufficientemente affidabili a livello di possibili distorsioni [6], concludendo che l'IPC statunitense era distorto verso l'alto, a causa, soprattutto, di un mancato adeguamento ai cambiamenti di qualità di beni e servizi (specialmente in settori altamente tecnologici come quelli relativi ai PC e alle operazioni chirurgiche). Respingendo la tesi secondo la quale le dimensioni o la direzione di qualsiasi distorsione nel calcolo dell'IPCA possano essere determinate senza la necessità di definire e costruire un IPCA effettivo, il Gruppo di lavoro sugli IPCA ha sostenuto fin dall'inizio che il trattamento dei cambiamenti di qualità rappresenta, molto probabilmente, la maggiore fonte di distorsione e di non comparabilità.

[5] Boskin, M. J. et al., Towards a more accurate measure of the cost of living, dicembre 1996.

[6] Si veda anche la precedente relazione della Commissione [COM(1998)104 definitivo], pag. 30.

Si pone, tuttavia, un'importante questione terminologica. Per quanto concerne gli IPCA, la distorsione di validità cui fa riferimento Eurostat può essere descritta come la differenza sistematica tra l'indice prescritto dal quadro giuridico IPCA e l'indice effettivo, vale a dire la differenza tra concetto e definizione (ad esempio, la differenza tra l'IPCA dei prezzi puri e gli IPCA specifici definiti da Eurostat e dagli Stati membri. Per contro, la distorsione cui fa riferimento la Commissione Boskin assume come punto di partenza l'indice del costo della vita (ICV). L'utilità può essere basata su costi che non comportano necessariamente spese o prezzi di acquisto sostenuti dal consumatore. Possono essere costi di opportunità o consumi materiali valutati secondo prezzi immaginari e che potrebbero non tradursi mai in spese effettive. Si tratta di costi che non comportano operazioni monetarie e che non sono pertinenti ai fini della misurazione dell'inflazione richiesta dalla politica monetaria. La teoria dell'utilità implica inoltre delle supposizioni sulla natura del consumatore e sui meccanismi nascosti relativi alla determinazione dei prezzi. Se, da un lato, l'approccio di tipo Laspeyres non comporta alcuna supposizione di questo tipo, dall'altro lato, è comunemente accettato che un accordo sulle modalità di trattamento dei cambiamenti di qualità debba necessariamente comportare un'elaborazione concettuale della valutazione che fa il consumatore delle differenze tra i prodotti e una definizione del modo in cui essa debba essere misurata.

Secondo questa terminologia, l'idoneità di un determinato IPC quale strumento di misurazione dell'inflazione coincide, in realtà, con l'idoneità dell'IPC ad avvicinarsi il più possibile a un ICV indefinito. Si tratta di un approccio che non sembra possa essere applicato agli IPCA, poiché, contrariamente allo spirito e alla lettera del quadro giuridico IPCA, presuppone, per concetto e definizione, una distorsione di validità nell'IPCA.

6.2. Affidabilità

6.2.1. Rappresentatività

Gli errori e le distorsioni possono derivare dalla differenza tra l'indice effettivamente definito e quello progettato ("distorsioni procedurali"). Ciò dipende dalla misura in cui i metodi utilizzati soddisfano, nella realtà, la definizione prescritta. Sembra intuitivamente plausibile che, nella maggior parte dei casi, talune procedure producano risultati sistematicamente diversi da procedure alternative. Dall'altro lato, una particolare procedura può dare risultati distorti in determinati contesti; ad esempio, rispetto a un indice mensile, una rilevazione trimestrale dei prezzi può produrre una distorsione verso il basso in presenza di prezzi al rialzo.

In pratica, la differenza tra l'indice progettato e quello effettivamente elaborato si traduce molto spesso in errori casuali. Gli errori derivanti da una persistente inosservanza delle procedure previste può tradursi in errori sistematici nell'IPCA, ma, per loro natura, è molto più probabile che gli errori operativi abbiano degli effetti variabili prevedibilmente casuali (es., errori di trascrizione o registrazione da parte del rilevatore dei prezzi).

Secondo la relazione Boskin, ad esempio, gli indici relativi ai PC potrebbero, molto probabilmente, essere distorti verso l'alto, ma è anche probabile che gli indici relativi all'abbigliamento siano distorti verso il basso, laddove la ponderazione relativa all'abbigliamento è di gran lunga superiore a quella riguardante i PC. L'opinione della Commissione (Eurostat) è che, senz'altro, vi sono distorsioni in qualsiasi IPC, ma che tali distorsioni sono di diverso tipo, hanno effetti diversi a seconda del tipo di prodotto e che è poco probabile che si sviluppino nella stessa direzione. Ciò che la Commissione (Eurostat) trova inaccettabile è che si assegni una cifra concreta a qualsiasi tipo di distorsione.

Hill [7] ha tentato di chiarire il rapporto esistente tra gli IPC finalizzati alla misurazione dell'inflazione dei prezzi al consumo e quelli volti a misurare le variazioni del costo della vita. Egli conclude che "a condizione che venga seguita la "prassi migliore", entrambi gli approcci portano in pratica allo stesso di tipo di formula per il calcolo dell'indice. Gli indici "distorti" come misure del costo della vita possono essere anche visti come misure "distorte" dell'inflazione". Per contro, nella seconda parte della sua relazione, Hill sostiene che vi potrebbero essere differenze significative tra il campo di applicazione, o copertura, degli indici finalizzati alla misurazione dell'inflazione dei prezzi e quelli che misurano il costo della vista e che queste differenze potrebbero comportare risultati notevolmente diversi soprattutto nel lungo periodo. Non vi è ancora un consenso unanime sul campo di applicazione degli IPC. (Diewert [8] è giunto a una conclusione simile sulla questione della formula nel suo intervento alla riunione del Gruppo di Ottawa del 1999].

[7] Inflation, the Cost of Living and the Domain of a Consumer Price Index, relazione presentata da Peter Hill alla Riunione congiunta sugli Indici dei prezzi al consumo tenuta a Ginevra dal 3 al 5 novembre 1999 dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

[8] Diewert, Erwin, The consumer price index and index number purpose, relazione presentata al Quinto incontro del Gruppo di lavoro internazionale sugli indici dei prezzi (Il Gruppo di Ottawa), Reykjavik, Islanda, agosto 1999 (testo riveduto a dicembre 1999).

Il campo di applicazione e la forma dell'IPCA sono stati, tuttavia, convenuti. Il campo di applicazione dell'indice è stato definito nel regolamento quadro del Consiglio e l'attuale copertura è quasi del tutto conforme alle disposizioni in questione. Si stanno adottando le misure atte a garantire che i campioni effettivi delle rilevazioni dei prezzi rappresentino pienamente l'universo di operazioni che rientrano nel campo di applicazione. Nella misurazione dell'inflazione, il modello del paniere fisso di beni e servizi è stato preferito alla nozione di utilità costante. L'inflazione è un fenomeno monetario che riguarda soltanto operazioni monetarie e prezzi di acquisto effettivi.

6.2.2. Precisione

La teoria del campionamento fornisce una base per il calcolo degli errori relativi a determinati modelli di campione. L'ultima relazione della Commissione al Consiglio offre una panoramica dei metodi di campionamento utilizzati nei singoli Stati membri. La relazione evidenzia che la maggior parte degli Stati membri applica una qualche forma di campionamento mirato piuttosto che un campionamento casuale o probabilistico, rilevando uno sviluppo ancora insoddisfacente della teoria relativa agli IPC, in parte a causa della difficoltà di definizione dell'universo osservabile, in parte perché la norma è rappresentata dai campioni mirati e non da quelli probabilistici.

Tuttavia, le norme minime per il campionamento negli IPCA (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione) non trattano espressamente gli "errori di campionamento" nel senso normale della teoria statistica, vale a dire l'incertezza dovuta a una variazione casuale o corrispondente nella procedura di campionamento.

Tali errori di campionamento, soprattutto all'avvio del progetto di armonizzazione, erano considerati soltanto di secondaria importanza rispetto alle possibili distorsioni legate a un'errata rappresentazione. Le norme minime prevedono, pertanto, più in generale, che i campioni mirati IPCA "comportino aggregati elementari sufficienti per rappresentare la diversità degli articoli all'interno della categoria e prezzi sufficienti all'interno di ogni aggregato elementare per tener conto della variazione di prezzo nella popolazione".

Per analizzare le diverse procedure seguite nei singoli Stati membri e per armonizzare i metodi di campionamento, nel 1999 è stata istituita una task force (TF) specifica sul campionamento. Secondo la TF, occorre guardare con maggior favore agli esercizi di simulazione degli errori, soprattutto alla luce delle esperienze positive acquisite in Francia, in Svezia e nel Regno Unito, le cui approssimazioni o simulazioni delle varianze di campionamento dei rispettivi IPC sono state particolarmente apprezzate dal pubblico.

La TF ha presentato un primo progetto di regolamento in materia di campionamento che è stato discusso alla riunione del Gruppo di lavoro sugli IPCA nella primavera del 2000. Secondo tale progetto, i principi della teoria del campionamento dovrebbero servire da base per l'elaborazione di norme minime che prevedano, tra l'altro, il calcolo degli errori di campionamento. Poiché, tuttavia, tali stime mancano di validità nell'ambito del campionamento mirato, si ritiene più opportuno, per Eurostat, ricercare prove di precisione meno ampie e meno costose. L'obiettivo, pertanto, sarà quello di puntare alla richiesta di dati di controllo continuando ad esplorare strumenti di misurazione della precisione più sofisticati.

La TF sta attualmente elaborando la relazione definitiva da presentare alla riunione del Gruppo di lavoro nell'ottobre del 2000, relazione che dovrebbe approfondire ulteriormente la questione della precisione.

6.3. Comparabilità

6.3.1. Comparabilità di formule diverse

Il regolamento quadro del Consiglio prevede che gli IPCA debbano essere indici di tipo Laspeyres. Benché gli IPCA e gli IPC compilati dai singoli Stati membri possano differire nei dettagli, essi possono, in linea di massima, essere descritti come indici di tipo Laspeyres. Gli IPCA elaborati dagli Stati membri presentano diverse frequenze di aggiornamento delle ponderazioni. Come già detto nel capitolo 5, la maggior parte dei paesi utilizza un indice a base fissa che prevede l'aggiornamento delle ponderazioni ad intervalli di tre - cinque anni. Francia, Italia, Austria, Svezia, Regno Unito e Norvegia elaborano un indice a catena con un aggiornamento annuale delle ponderazioni.

Per avere una serie coerente di IPCA con sottoindici che tenessero conto delle aggregazioni di diversi sottoindici a livello di gruppi di paesi, UEM, UE o SEE, era necessario presentare gli IPCA come se fossero calcolati tutti allo stesso modo. Di conseguenza, occorreva prevedere un periodo di riferimento comune dell'indice e un periodo di riferimento comune delle ponderazioni. Il regolamento quadro fissa il periodo di riferimento comune dell'indice a 1996=100. Per poter avere un periodo di riferimento comune delle ponderazioni, le ponderazioni delle voci relative a tutti gli Stati membri devono essere espresse agli stessi prezzi. Ciò è possibile attraverso un aggiornamento dei prezzi delle ponderazioni nel gennaio dell'anno in corso in base ai prezzi relativi al dicembre dell'anno precedente.

Con l'applicazione, nel gennaio del 2000, dei due regolamenti del Consiglio relativi all'ampliamento del campo di applicazione, il periodo di riferimento dei nuovi sottoindici è stato fissato a 1999 = 100, laddove il periodo di riferimento dei sottoindici esistenti è 1996 = 100. Ne deriva che il valore dell'indice pubblicato nel gennaio del 2000 per detti sottoindici riflette la variazione nei livelli di prezzo a partire da dicembre 1999. E poiché gli IPCA vengono aggregati usando una formula d'indice a catena, l'ampliamento del campo di applicazione è stato integrato negli IPCA senza alcun problema di calcolo. Gli indici di livello più alto vengono aggregati nell'anno 2000 collegando le medie ponderate degli indici di livello più basso dopo dicembre 1999 con il livello dell'aggregato corrispondente a dicembre 1999. Ciò significa, per esempio, che il tasso di variazione annuale relativo all'indice integrale ad aprile 2000 è rappresentato dalla variazione tra aprile 1999 e dicembre 1999 (utilizzando il vecchio campo di applicazione) combinata con la variazione tra dicembre 1999 ed aprile 2000 (utilizzando il nuovo campo di applicazione).

6.3.2. Comparabilità tra Stati membri

La comparabilità è un concetto relativo che fa riferimento alle differenze sistematiche tra IPCA riconducibili a una diversità di definizioni, metodi e prassi che può tradursi in distorsioni quando la differenza relativa viene rapportata all'ideale noto o alle definizioni, alle prassi e ai metodi corretti.

L'obiettivo del quadro regolamentare è quello di garantire la comparabilità, l'affidabilità e la pertinenza degli IPCA attraverso un processo che consenta di valutare le prassi seguite per l'elaborazione di un determinato indice confrontandole con prassi alternative seguite per la costruzione degli IPCA in genere. Per evitare che tali valutazioni fossero valutazioni ad hoc o arbitrarie, era necessario disporre di un processo decisionale che garantisse, in qualche modo, il miglioramento della qualità degli IPCA. Ciò comportava una valutazione degli effetti delle diverse prassi sugli IPCA, la definizione di una soglia d'intervento (le circostanze in cui occorre adottare dei provvedimenti) e un processo di scelta delle prassi accettabili o preferibili.

Il Gruppo di lavoro sugli IPCA si è rivelato, nel complesso, una piattaforma efficace per il raggiungimento del consenso sulle prassi da preferire e, ove ciò non sia possibile, per l'adozione di decisioni in merito alle prassi da indicare come punto di riferimento ("prassi di riferimento standard" o "norme minime").

Si tratta di un approccio che consente di valutare non solo il rispetto del requisito di comparabilità ma, in una certa misura, anche quello del requisito di affidabilità. È chiaro che, per motivi operativi, un qualche criterio di distinzione tra prassi comparabili e prassi non comparabili è necessario. Va rilevato, tuttavia, che il regolamento quadro (CE) n. 2494/95 del Consiglio non contiene alcuna disposizione specifica in merito.

Gli IPCA devono essere compilati con un'adeguata precisione, in quanto sia gli indici che i tassi di inflazione armonizzati che si basano su di essi sono espressi alla prima cifra decimale. È opportuno, quindi, che la soglia per l'accettazione di prassi non comparabili sia dello 0,1% rispetto all'IPCA annuale medio. In pratica, per l'adozione di specifiche misure di applicazione da valutare caso per caso è stata fissata la differenza dello 0,1% rispetto al tasso d'inflazione annua, mentre, per quanto riguarda il campo di applicazione, è stata stabilita la regola delle ponderazioni dell'uno per mille sugli IPCA. Sono in corso di sviluppo opportuni test e opportune statistiche per stabilire gli effetti reali sugli IPCA delle diverse prassi correnti (ad esempio il test relativo alle "ponderazioni critiche" e agli "indici di riferimento standard").

Va sottolineato, tuttavia, che l'assenza di stime quantitative dell'affidabilità è da attribuire alle notevoli difficoltà che queste comportano. Non vi è alcun modo per aggregare coerentemente in una sola cifra le differenze sistematiche derivanti da diverse fonti, così come non vi è nessuna o quasi nessuna prova sulle possibili correlazioni tra questi effetti. Il quadro teorico su cui si fonda l'attuale costruzione dell'indice è incompleto e le considerevoli risorse necessarie per applicare le prassi ideali non vengono garantite in mancanza di effettive prove di distorsioni. Non vi è alcuna ragione, tuttavia, per essere compiaciuti e anche la più piccola prova è sempre meglio di niente. Un modo efficace per ottenere tali prove è dato proprio dalla comparazione approfondita degli IPCA realizzata attraverso il processo di armonizzazione. Si è in presenza di prassi di riferimento standard nei casi in cui le prassi esistenti producano effetti superiori alla soglia dello 0.1% e rappresentino quelle prassi che, in base al parere unanime degli esperti IPC nazionali, sono le meno distorte o costituiscono le migliori prassi disponibili.

6.4. Funzionamento delle norme IPCA

All'avvio del progetto di armonizzazione, l'approccio di Eurostat è stato quello di stabilire un elenco delle possibili differenze a seconda delle fonti di non comparabilità individuate. A seguito delle discussioni che hanno caratterizzato l'attività del Gruppo di lavoro, sono state identificate altre fonti di non comparabilità. Sulla base di tali fonti sono stati adottati vari regolamenti e diversi orientamenti.

La tabella 2 riassume le principali fonti di differenze potenziali individuate.

La maggior parte di tali questioni è stata già affrontata nell'ambito del quadro normativo messo in atto ai fini del processo di armonizzazione, processo che, finora, ha portato all'esclusione di quelle prassi ritenute le più probabili fonti di distorsioni potenziali.

A metà 1999, Eurostat ha inviato agli Stati membri un "Questionario per il Controllo della Conformità" (QCC). Il questionario copre tutti i regolamenti fin qui adottati e invita gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate sul rispetto di tali atti normativi attraverso domande specifiche sulle singole disposizioni regolamentari. Tenendo conto del carico di lavoro che ne sarebbe derivato per gli Stati membri, il questionario è stato suddiviso in cinque fasi, con un calendario che va dalla fine di maggio 1999 alla fine di gennaio 2000.

Per diversi motivi, tra cui l'esistenza di malintesi e la mancanza dei relativi dati, alcune informazioni (quelle, per esempio, riguardanti i "beni e servizi recentemente significativi") si sono rivelate inutilizzabili ai fini della presente relazione, in quanto non comparabili in modo adeguato. Non tutti gli Stati membri sono riusciti, inoltre, a rispondere in tempo al questionario. Mancano ancora, per esempio, alcune risposte relative alla fase III, risposte che avrebbero dovuto essere fornite entro ottobre 1999. Le risposte relative a tutte le fasi del questionario verranno utilizzate nel prossimo futuro per elaborare statistiche di controllo.

I seguenti paragrafi offrono una panoramica del funzionamento delle norme negli Stati membri, così come una descrizione delle discussioni in corso all'interno del Gruppo di lavoro e delle task force specializzate.

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio che modificano il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo, la Commissione (Eurostat), entro due anni dalla data di entrata in vigore dei due regolamenti succitati (agosto 1998), deve presentare al Consiglio una relazione che valuti il funzionamento delle disposizioni in questione e, in particolare, della nozione di spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari rispetto a concetti alternativi pertinenti. La Commissione (Eurostat) deve inoltre valutare il funzionamento delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio relativo al trattamento dei servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale.

Per i risultati di tale valutazione, si veda il paragrafo 6.4.4.

Tabella 2 Principali fonti di differenze potenziali

>SPAZIO PER TABELLA>

6.4.1. Problemi concettuali relativi a gruppi di voci "difficili"

Alcune categorie difficili quali i servizi sanitari e scolastici, in cui notevoli sono le differenze istituzionali tra i diversi Stati membri, saranno coperte completamente dagli IPCA al più tardi con l'indice di gennaio 2001.

Uno specifico regolamento della Commissione relativo al trattamento dei servizi assicurativi ha definito una metodologia armonizzata volta ad assicurare il rispetto dei requisiti di comparabilità degli IPCA garantendo un trattamento delle assicurazioni conforme alle definizioni stabilite nel SEC 95. Una task force sui servizi assicurativi sottoporrà a breve al GL una proposta di orientamenti che integrino le disposizioni del regolamento in questione.

A seguito degli studi empirici condotti dalle task force sugli IPCA, sono stati redatti degli orientamenti riguardanti il trattamento dell'abbigliamento, dei beni durevoli e delle automobili, orientamenti che non è stato possibile portare avanti a causa della loro forte interazione con questioni quali il cambiamento della qualità, il campionamento e la stagionalità. Resteranno pertanto in sospeso fino a quando non saranno stati affrontati in modo soddisfacente gli aspetti generali coinvolti.

Attraverso l'esclusione iniziale di certe voci relative agli alloggi occupati dai proprietari (AOP), quali i canoni di affitto imputati, gli interessi ipotecari o i principali lavori di manutenzione o riparazione, gli statistici UE hanno eliminato un'importante fonte di "non comparabilità" tra gli IPCA. La possibilità e le modalità di inclusione di tali voci sotto forma di prezzi per nuovi alloggi occupati dai proprietari sulla base di un'acquisizione netta sono state oggetto di studio da parte di un'altra task force. La task force sugli AOP ha già presentato al Gruppo di lavoro la propria proposta in materia di trattamento degli AOP negli IPCA, mentre si attende una decisione in merito anche da parte del CPS.

Il trattamento dei servizi finanziari addebitati direttamente è l'unico di questi gruppi di voci concettualmente e tecnicamente difficili che resta ancora da affrontare. Tenuto conto delle notevoli differenze a livello di prassi bancarie, variazioni dei prezzi e ponderazioni, il Gruppo di lavoro sugli IPCA sta attualmente discutendo delle misure specifiche da attuare sotto forma di regolamento della Commissione.

6.4.2. Beni e servizi recentemente significativi

La disposizione del regolamento quadro del Consiglio che impone di "preservare la pertinenza degli indici dei prezzi al consumo armonizzati", si traduce nell'obbligo di garantire un generale allineamento reciproco degli IPCA e un loro continuo aggiornamento rispetto agli sviluppi del mercato. Le relative norme minime mirano a far sì che i nuovi prodotti vengano incorporati nell'IPCA non appena essi raggiungono un volume di vendite superiore all'uno per mille della spesa totale del consumatore nel singolo Stato membro. Il ruolo di Eurostat è quello di favorire lo scambio delle informazioni, informando ogni Stato membro dei nuovi prodotti inclusi negli IPCA degli altri Stati membri.

Nell'ambito del processo di controllo della conformità, gli Stati membri hanno riferito sulle procedure messe in atto per rilevare in modo sistematico i beni e i servizi recentemente significativi.

In genere, a fornire informazioni sui nuovi beni e servizi (sia che si tratti di prodotti veramente nuovi che di prodotti di sostituzione) sono i rilevatori dei prezzi. Gli uffici centrali osservano centralmente gli sviluppi del mercato e valutano i risultati di tali osservazioni unitamente alle informazioni fornite dai rilevatori dei prezzi.

Gli Stati membri si servono, altresì, delle informazioni provenienti dai conti nazionali, dalle indagini sui bilanci familiari o da altre indagini quali le indagini sui prodotti alimentari o le statistiche sulle importazioni. Essi esaminano, inoltre, riviste e periodici (riviste commerciali, riviste destinate ai consumatori, pubblicazioni merceologiche), passando in rassegna la pubblicità su stampa e televisioni. Raccolgono informazioni dall'industria, dalle organizzazioni di categoria e dalle associazioni dei rappresentanti commerciali, così come dagli utenti istituzionali e dalle associazioni dei commercianti, dei produttori e dei consumatori.

Negli Stati membri con indici a base fissa, la ricerca di beni e servizi recentemente significativi è continua, ma l'attenzione è forte soprattutto nei periodi di ridefinizione della base, in cui si procede alla revisione dei campioni mirati, includendo negli IPCA voci supplementari o sostitutive. In Danimarca, ogni mese viene controllato uno dei dodici principali gruppi della COICOP/IPCA, assicurando, in tal modo, il controllo di tutti i gruppi durante l'anno. Questa procedura è probabilmente la più sistematica tra quelle segnalate dagli Stati membri e pertanto potrebbe essere raccomandata anche agli altri paesi.

La definizione di "beni e servizi recentemente significativi" è stata oggetto di discussioni approfondite, in quanto destinata a lasciare spazio a diverse interpretazioni. La frase "le spese stimate dei consumatori rappresentano almeno l'1 per 1.000 delle spese contemplate dall'IPCA in questione" è stata interpretata fondamentalmente in due modi:

(a) Ogni prodotto segnalato da uno Stato membro ha raggiunto un livello di consumo significativo e rappresenta più dell'uno per mille nello Stato membro in questione;

(b) Un determinato gruppo di prodotti ha raggiunto un livello di consumo significativo e rappresenta più dell'uno per mille e lo Stato membro interessato ha segnalato alcune nuove voci rappresentative.

L'elenco pubblicato nell'ultima relazione della Commissione al Consiglio (cfr. 12.5, tabella 9) riflette la discussione sull'interpretazione della norma, riportando i beni e i servizi segnalati e classificandoli per gruppi di prodotti.

Agli Stati membri è stato chiesto di indicare la ponderazione approssimativa di tali prodotti o gruppi di prodotti nell'elenco che essi non avevano esplicitamente incluso nei rispettivi IPCA. Benché agli IPCA sia stato aggiunto un numero considerevole di voci recentemente significative, non tutti gli Stati membri sono stati in grado di fornire le informazioni necessarie, sia per motivi pratici che per problemi di interpretazione errata. Non essendo comparabili, i risultati trasmessi dagli Stati membri non sono stati riportati nella presente relazione.

Nell'ambito del processo di controllo della conformità, agli Stati membri è stato chiesto di aggiornare l'elenco dei prodotti recentemente significativi. Il relativo elenco riassuntivo dei prodotti in questione è stato presentato agli Stati membri nell'autunno del 1999 (cfr. la versione definitiva nelle tabelle 4 e 5). Dalla discussione relativa a tale elenco è emerso che il termine "recentemente significativo" è stato in genere interpretato come "nuovo nell'indice".

Secondo le norme IPCA, due sono i casi in cui i nuovi prodotti vengono inclusi nell'indice qualora essi coprano una parte significativa dei consumi:

(1) Sostituzione: il nuovo prodotto sostituisce un prodotto già esistente che ha perso d'importanza; in altre parole, viene inserito nel campione un prodotto più aggiornato che rappresenta un bisogno o una funzione già coperti dall'indice (es. un tipo particolare di pneumatici per auto viene sostituito con uno maggiormente rappresentativo);

(2) Aggiunta: il nuovo prodotto viene inserito nell'indice in aggiunta ai prodotti già coperti come rappresentativo di un bisogno o di una funzione recentemente significativi o modificati.

I motivi di queste aggiunte possono essere diversi:

a) il nuovo prodotto non era stato inserito nell'indice e normalmente non veniva considerato una sostituzione in quanto radicalmente diverso dal tipo esistente (es. i telefoni cellulari). Esso viene, quindi, aggiunto come una nuova categoria all'interno di una categoria esistente;

b) il prodotto era disponibile ma non era rappresentato in modo esplicito, in quanto oggetto di un consumo troppo basso. L'inclusione non rappresenta una sostituzione, ma l'aggiunta di una nuova categoria all'interno di una categoria esistente (es. gli spaghetti in Danimarca o la carne di agnello nei Paesi Bassi).

Nel primo caso (sostituzione), la ponderazione della categoria COICOP/IPCA cui appartiene la sostituzione non va modificata.

Nel secondo caso (aggiunta), il prezzo del nuovo prodotto viene rilevato in aggiunta al prezzo del prodotto già rilevato. Le norme minime contenute nel regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione offrono le seguenti alternative di trattamento:

a) adeguamento delle ponderazioni della categoria pertinente della COICOP/IPCA;

b) adeguamento delle ponderazioni all'interno della categoria pertinente della COICOP/IPCA;

c) assegnazione di una parte della ponderazione specificamente al nuovo prodotto [sotto il livello a quattro cifre della COICOP].

Le sostituzioni non sono interessate da queste norme in quanto non hanno effetti sulle ponderazioni.

Le differenze tra prodotti recentemente significativi e sostituzioni possono essere riassunte come segue:

Tabella 3 Differenze tra beni e servizi recentemente significativi e sostituzioni

Aggiunte

(prodotti recentemente significativi) // Sostituzioni

Nuovo tipo di prodotto (non ancora esistente o implicitamente coperto) ma non necessariamente (tecnicamente) nuovo (es. carne di agnello) // Dello stesso tipo del prodotto esistente

Consumato per la prima volta in misura significativa (uno per mille) // Non applicabile

Può essere costituito da diverse varianti (marche, modelli): vengono introdotti uno o più prodotti (che svolgono la stessa funzione) // Sostituzione "uno a uno": un prodotto esistente viene sostituito da un prodotto maggiormente rappresentativo

La ponderazione ancora non esiste oppure deve essere adeguata al fine di tener conto del prodotto recentemente significativo // Nessun effetto sulle ponderazioni

Dopo una serie di discussioni, le norme minime relative ai beni e servizi recentemente significativi sono state articolate come segue:

- il gruppo di spesa non veniva coperto esplicitamente dall'IPCA dello Stato membro, poiché la relativa ponderazione era inferiore all'uno per mille;

- tale gruppo di spesa viene adesso coperto in modo esplicito, in quanto ha raggiunto l'uno per mille delle spese contemplate dall'IPCA in questione;

- il gruppo di spesa è rappresentato da un determinato bene o servizio recentemente significativo che di per sé non ha una ponderazione di almeno l'uno per mille delle spese contemplate dall'IPCA in questione.

Ai sensi di tali norme, agli Stati membri è stato chiesto di verificare i prodotti segnalati come potenziali rappresentanti di prezzi per un determinato gruppo di spesa non ancora coperto o implicitamente coperto nei rispettivi indici.

È stato convenuto che gli Stati membri debbano verificare:

(a) se i prodotti proposti rappresentano un gruppo di spesa non ancora esplicitamente coperto dall'indice;

(b) se il gruppo di spesa ha raggiunto l'uno per mille della spesa rappresentata nell'indice;

(c) l modo in cui tale gruppo di spesa debba essere inserito esplicitamente nell'IPCA;

(d) tale gruppo di spesa possa essere rappresentato da un prodotto più idoneo di quello proposto (alcuni prodotti più idonei potrebbero essere contenuti nell'elenco presentato da altri Stati membri).

Sono stati approvati due elenchi di beni e servizi recentemente significativi, uno contenente i prodotti proposti dagli Stati membri, l'altro contenente i gruppi di prodotti suggeriti da Eurostat (cfr. tabelle 4 e 5).

Entrambe le tabelle relative ai beni e servizi recentemente significativi tengono conto della distinzione tra sostituzioni e beni e servizi recentemente significativi descritta in precedenza. Di conseguenza, quei prodotti segnalati dagli Stati membri che costituiscono un chiaro esempio di sostituzione non sono riportati nelle tabelle.

In caso di esclusione, gli Stati membri devono provare che la spesa massima che può essere rappresentata da ciascuno dei prodotti proposti è inferiore all'uno per mille delle spese contemplate dai rispettivi IPCA. Se del caso, i prodotti devono essere inseriti in gruppi di spesa di livello più elevato (le carote e le patate ecologiche/biologiche, per esempio, appartengono allo stesso sottoindice COICOP e possono, pertanto, rappresentare lo stesso gruppo di spesa).

La tabella 5 può servire da base per stabilire se l'IPCA copre gruppi di spesa che secondo Eurostat hanno acquisito importanza negli ultimi anni. Non si tratta di un elenco esaustivo.

Il controllo della conformità ha fornito alcune indicazioni approssimative (per il numero di aggregati elementari e i prezzi relativi a specifici gruppi di spesa segnalati dagli Stati membri, si vedano le tabelle 10 e 11) relativamente al fatto che vi possano essere altri prodotti nuovi da prendere in considerazione oltre a quelli già segnalati dagli Stati membri. Il numero di aggregati elementari o il numero di rappresentanti di prezzo da aggiungere agli IPCA dovrebbero essere sufficienti per rappresentare la diversità delle voci recentemente significative e le relative variazioni di prezzo.

Dal funzionamento delle norme in questione si evince che gli Stati membri stanno compiendo notevoli progressi nel monitoraggio della spesa dei consumatori per prodotti recentemente significativi e che parti significative di tale spesa vengono aggiunte agli IPCA. Tuttavia, poiché la formulazione delle norme sembra prestarsi a diverse interpretazioni e vista la forte interazione delle stesse con le norme di campionamento, è opportuno chiarirle ulteriormente, ricorrendo, se del caso, a una loro modifica formale.

Tabella 4 Beni e servizi recentemente significativi proposti dagli Stati membri

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 5 Beni e servizi recentemente significativi suggeriti da Eurostat

PC (incl. accessori e giochi)

a) Hardware //

Unità Zip // 9.1.3

Unità DVD // 9.1.3

Disk writer // 9.1.3

Scanner // 9.1.3

Joystick/gamepad/racing wheel per computer // 9.1.3

PDA (computer palmare) // 9.1.3

Videocamera Internet // 9.1.3

b) Software //

Corsi di lingue // 9.1.3

Riconoscimento vocale // 9.1.3

CD -ROM o dischetti con enciclopedie // 9.1.4

Giochi per computer, es. Tomb Raider III, Age of empires // 9.3.1

Videogiochi

a) Hardware //

Joystick/gamepad/racing wheel per console video // 9.3.1

Console video // 9.3.1

b) Software: es. per Dreamcast/Game Boy/Nintendo 64/Playstation // 9.3.1

Altri accessori per la casa

Caricabatterie // 05.3.1/2

Batterie ricaricabili // 05.5.1/2

Apparecchiature telefoniche

Telefono ISDN, cordless // 8.2./3.0

Telefono/fax ISDN // 8.2./3.0

Kit auto viva voce per telefono cellulare // 8.2./3.0

6.4.3. Qualità delle ponderazioni

Come già detto nel capitolo 5, un regolamento specifico della Commissione prevede, ove necessario, un'attività minima di revisione e di adeguamento.

Agli Stati membri che compilano indici a base fissa, Eurostat ha chiesto i risultati delle loro revisioni del 1998/1999. In nessuno degli Stati membri che hanno risposto, le ponderazioni sono state caratterizzate da variazioni tali da giustificarne una modifica.

Eurostat ha effettuato delle comparazioni di prova per verificare in modo approssimativo la plausibilità dei risultati. Sono stati campionati otto sottoindici che, in sei paesi con indici a catena, avevano registrato uno sviluppo straordinario delle ponderazioni tra il 1996 e il 1999. Durante il periodo preso in considerazione, gli otto sottoindici sono stati caratterizzati da sviluppi completamente diversi da paese a paese. Nessuno degli indici ha registrato uno sviluppo sistematico tale da consentire una proiezione per i paesi con indici a base fissa. Eurostat ha altresì verificato il periodo di riferimento di talune ponderazioni di basso livello. I tredici Stati membri che hanno risposto non hanno riferito periodi di riferimento più lunghi di quelli consentiti dalle norme IPCA relative alle ponderazioni.

Per completare il quadro, si stanno sollecitando delle risposte anche da quegli Stati membri che non hanno fornito i propri risultati in tempo per la redazione della presente relazione. Ad ogni modo, è evidente che grazie al processo di armonizzazione, la qualità delle ponderazioni è migliorata. Dalla tabella 8 riportata nel 6.4.5. emerge che a partire dal 1996 le ponderazioni sono in genere più aggiornate di quanto non lo fossero in precedenza. L'Italia, il Lussemburgo e l'Austria procedono a un aggiornamento annuale delle proprie ponderazioni e anche altri Stati membri hanno aggiornato o prevedono di aggiornare a breve le proprie ponderazioni.

6.4.4. Spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari (SCFFTM)

La definizione del campo di applicazione mira a garantire che i beni e i servizi compresi nella COICOP/IPCA siano incorporati nell'IPCA e nei relativi sottoindici con ponderazioni adeguate e che queste ultime vengano debitamente comunicate ad Eurostat. Facendo riferimento al Sistema europeo dei conti (SEC 95), tale definizione estende il campo di applicazione dell'IPCA a tutti i beni e i servizi che rientrino nel concetto di "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari" (SCFFTM) e il cui volume di vendite sia superiore all'uno per mille delle spese dei consumatori.

Il funzionamento della regola dell'uno per mille ha dimostrato che la sua formulazione può porre dei problemi nella misura in cui gli Stati membri, per via di un'applicazione troppo rigida della regola stessa, siano portati ad escludere per principio una parte importante della spesa dei consumatori. Benché manchino delle prove in tal senso, in certi casi questo potrebbe comportare differenze significative nei tassi di inflazione rilevati. Pertanto, come misura preventiva, Eurostat intende proporre una modifica formale della formulazione della regola in questione.

L'ampliamento del campo di applicazione dell'IPCA sulla base del concetto di SCFFTM era stato oggetto di controversia fino al momento della sua adozione da parte del Consiglio nel 1998. Diversi erano gli argomenti che mettevano in dubbio la pertinenza del concetto di SCFFTM ai fini della misurazione dell'inflazione e che ne evidenziavano gli svantaggi di tipo pratico.

Uno degli argomenti era costituito dalla tesi secondo la quale era più corretto applicare il concetto di "consumi finali effettivi delle famiglie" preferendolo a quello di "spesa per consumi finali". La differenza principale tra i due concetti è costituita dai trasferimenti sociali in natura. I consumi finali effettivi li comprendono, laddove la SCFFTM li esclude, accogliendo la tesi secondo la quale l'inflazione dei prezzi al consumo rappresenta un fenomeno monetario che si manifesta solo in operazioni monetarie effettive e in prezzi effettivamente pagati dal consumatore. La SCFFTM viene considerata, quindi, l'espressione operativa più adeguata del campo di applicazione dell'IPCA, che, nel regolamento quadro del Consiglio, viene definito come "i prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori".

La maggior parte degli argomenti sfavorevoli al concetto di SCFFTM si fondavano principalmente sull'adeguatezza teorica o la preferibilità pratica della misurazione dei "prezzi lordi" (vale a dire il prezzo totale del prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato pagato effettivamente dal consumatore integralmente o in parte) rispetto a quella dei "prezzi di acquisto" (ossia il prezzo netto effettivamente pagato dal consumatore). Tuttavia, la visione dell'inflazione come fenomeno puramente monetario e il concetto di SCFFTM non lasciano spazio a dubbi sulla necessità di utilizzare i prezzi d'acquisto nell'indice dell'inflazione dei prezzi al consumo, anche se è nota la difficoltà di ottenere i prezzi d'acquisto su una base mensile; una difficoltà che è stata affrontata in modo esplicito in quei casi in cui la questione aveva veramente un peso importante, in particolare nella misurazione in termini "lordi" del compenso del servizio nel settore delle assicurazioni.

È stato inoltre sostenuto che, per ragioni di comparabilità, il settore dell'amministrazione pubblica e, conseguentemente, i servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale avrebbero dovuto essere esclusi per via delle notevoli differenze istituzionali tra i singoli Stati membri. La Commissione (Eurostat) ritiene che, ai fini dell'indice dell'inflazione dei prezzi al consumo, il pericolo di introdurre un elemento di non comparabilità attraverso l'inclusione di questi servizi non sussiste, fintantoché ad essere registrati sono i "prezzi netti", se si fa in modo, cioè, che l'indice misuri le variazioni dei prezzi effettivamente pagati dal consumatore in cambio dei servizi in questione. È stato eccepito, in particolare, che i cambiamenti della politica in materia di protezione sociale, soprattutto per quanto riguarda i rimborsi concessi, per esempio, mediante modifiche all'imposizione diretta, potrebbero distorcere il quadro dell'inflazione fornito da un IPCA che copra anche i servizi sanitari, scolastici e di protezione sociale. Un'argomentazione simile potrebbe essere applicata ai nuovi oneri fiscali e contributivi introdotti per beni e servizi forniti in precedenza gratuitamente, nella misura in cui i costi aggiuntivi siano compensati da riduzioni in altri settori del circuito di finanziamento. La tesi è che, in un contesto globale, l'effetto inflazionistico netto potrebbe essere nullo, al contrario di quanto risulterebbe dall'IPCA. La Commissione (Eurostat) è dell'opinione che, se, da un lato, i cambiamenti relativi ai rimborsi e l'introduzione di nuovi oneri fiscali e contributivi potrebbero non avere un impatto sulla misurazione dell'inflazione in un contesto più ampio, dall'altro lato essi formano una parte essenziale del processo inflazionistico che interessa i consumatori, siano essi residenti o stranieri, e, pertanto, devono essere rappresentati nell'IPCA.

In riferimento alla compilazione dell'indice di tipo Laspeyres, preoccupazioni particolari sono state avanzate riguardo ai problemi connessi con la misurazione delle variazioni dei cosiddetti "prezzi dipendenti dal reddito", prezzi che, nella maggior parte degli Stati membri, riguardano soprattutto i settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale. L'adozione nel 1999 della relativa norma da parte del Consiglio ha rappresentato una pietra miliare nel processo di armonizzazione, in quanto subordina l'ampliamento effettivo del campo di applicazione all'individuazione di soluzioni tecniche ai problemi non risolti in precedenza.

Dubbi sono stati sollevati, inoltre, circa l'applicazione del "concetto interno", ritenuto corretto in teoria, ma nella realtà difficile da applicare in modo accurato. Un problema particolare era costituito, in alcuni casi, dagli acquisti transfrontalieri di benzina, alcol e tabacco. Pur riconoscendo la difficoltà di ottenere ponderazioni accurate, la Commissione (Eurostat) ritiene che il "concetto interno" abbia eliminato una particolare fonte di incoerenza, soprattutto ai fini dell'elaborazione di indici aggregati significativi e coerenti per la zona dell'euro.

Il concetto di SCFFTM viene applicato negli Stati membri a partire dall'indice di gennaio 2000. Due voci che rientrano nella definizione di SCFFTM del SEC 95 e che non sono coperte dall'IPCA sono costituite dai canoni di affitto imputati per i proprietari-occupanti e dalle assicurazioni sulla vita. Come già detto nel paragrafo 6.4.1, l'inclusione degli alloggi occupati dai proprietari (AOP) in base al concetto di acquisizione netta è attualmente oggetto di discussione all'interno del Gruppo di lavoro sugli IPCA. Una decisione definitiva è prevista nel corso del 2000.

Difficoltà specifiche nell'applicazione del concetto di SCFFTM sono state segnalate finora da tre Stati membri.

Il Regno Unito ha fatto notare che l'effetto principale del concetto di SCFFTM sull'IPCA è stato quello di rendere necessario un ricorso ai dati dei conti nazionali quale fonte delle ponderazioni e che, non essendo tali dati classificati al livello a quattro cifre della COICOP, il lavoro ha comportato un notevole dispendio di tempo. L'ampliamento della copertura dei prodotti non ha posto grossi problemi, in quanto molti dei nuovi indicatori di prezzo richiesti già esistevano, anche se è stato necessario raccogliere nuovi dati per alcuni nuovi indici. L'introduzione di nuovi indicatori di prezzo si è resa necessaria soltanto in due aree specifiche in cui il finanziamento era in parte pubblico e in parte a carico delle famiglie: le tasse universitarie e i ticket sanitari. In entrambi i casi, è stato possibile utilizzare gli indici dei prezzi esistenti.

La Francia ha sottolineato che l'ampliamento del campo di applicazione ha comportato un lavoro enorme, soprattutto per quanto concerne l'elaborazione di indici "netti" per il settore della sanità (beni e servizi) e dei servizi di protezione sociale e per quanto riguarda la stima delle ponderazioni "nette". Notevoli risorse sono state assorbite, inoltre, dalla modifica del software di elaborazione dei dati per il nuovo IPCA, conformemente all'ampliamento della copertura dei prodotti e alla modifica delle ponderazioni utilizzate, così come dalla compilazione di dati retrospettivi riguardanti l'anno precedente all'entrata in vigore del nuovo campo di applicazione per ottenere le migliori stime di tassi di variazione annuali comparabili.

L'Austria ha segnalato difficoltà nella costruzione dei modelli e nella raccolta di informazioni tempestive sulla distribuzione dei reddito al fine di rappresentare i prezzi dipendenti dal reddito nel settore della protezione sociale.

Gli Stati membri hanno riferito come segue sulle modifiche introdotte con l'indice di gennaio 2000 (X indica i cambiamenti, C indica la conformità già prima di gennaio 2000) in attuazione dell'ampliamento del campo di applicazione secondo la SCFFTM:

Tabella 6 Modifiche del campo di applicazione entrate in vigore con l'indice di gennaio 2000

>SPAZIO PER TABELLA>

L'ampliamento del campo di applicazione incide sui tassi di variazione annuali degli IPCA a causa delle differenze di copertura tra il 1999 e il 2000. Riconoscendo l'esistenza di quest'inconveniente, evidenziato dalla Commissione (Eurostat) e dalla BCE nel verbale della riunione del Consiglio del 1998, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui affermavano che con la prima pubblicazione dell'indice ampliato avrebbero tentato di fornire, col minor dispendio di risorse possibile, le migliori stime di dati comparabili almeno per i dodici mesi precedenti. Sei Stati membri hanno fornito dati relativi all'anno precedente sia per i sottoindici di recente applicazione che per i sottoindici ridefiniti.

Benché meno accurato, un altro sistema per stabilire l'impatto dell'ampliamento del campo di applicazione sull'IPCA integrale, completo di tutte le voci, consiste nell'esaminare le differenze dei tassi di inflazione annuali confrontando l'IPCA ufficiale (basato su una copertura completa a partire da gennaio 2000) con un IPCA che non comprenda le voci relative ai settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale (cfr. tabella 7). Se ne ricava una prima idea approssimativa dell'impatto in questione, nella misura in cui viene escluso, in qualche modo, più di quanto aggiunto all'indice dall'ampliamento del campo di applicazione.

Tabella 7 Tassi di variazione annuali differenze percentuali tra l'IPCA ampliato e l'IPCA non ampliato)

>SPAZIO PER TABELLA>

Con l'indice di gennaio 2001, il campo di applicazione dell'IPCA sarà ampliato una seconda volta. Facendo riferimento all'applicazione delle modifiche apportate più in generale alla metodologia IPCA, Svezia e Germania hanno sollevato la questione dell'armonizzazione della politica di revisione. Le discussioni relative alla politica generale di revisione sono state già avviate in seno al Gruppo di lavoro sugli IPCA, ma i risultati di tali discussioni non dovrebbero avere alcun effetto sugli indici pubblicati nel 2000. Ciò significa che l'inconveniente menzionato in precedenza si presenterà di nuovo, benché in misura minore, con i tassi di variazione annuali relativi al 2001.

Va osservato che l'ampliamento del campo di applicazione dell'IPCA entrato in vigore con l'indice di gennaio 2000 ha rappresentato la più vasta ed imponente operazione a livello di IPCA sin dall'introduzione dell'indice nel 1997. Nonostante i problemi segnalati in precedenza e grazie alla cooperazione costruttiva di tutti gli Stati membri interessati, la realizzazione dell'ampliamento non ha incontrato grossi ostacoli e i risultati sono stati disponibili in tempo.

Da un lato, la Commissione (Eurostat) riconosce che certi problemi potrebbero continuare a persistere, soprattutto in quegli Stati membri che per diverse ragioni si sono opposti alle misure adottate. Una valutazione conclusiva e più approfondita del funzionamento del concetto di SCFFTM, e in particolare dei cambiamenti di misurazione dei "prezzi dipendenti dal reddito", non sarà possibile prima del 2003, ossia prima di un anno dopo il prossimo ampliamento del campo di applicazione previsto per il gennaio del 2001. La Commissione (Eurostat) intende rivedere la sua valutazione e riferire nuovamente a tempo debito.

Dall'altro lato, la Commissione (Eurostat) è del parere che questo difficile processo di costruzione del consenso è stato un esercizio altamente positivo. L'attuazione di questi concetti più tardi di quanto inizialmente previsto ha rallentato l'intero processo di armonizzazione, ma ha consentito, alla fine, di ottenere una più ampia copertura dell'IPCA, contribuendo ad avvicinare i punti di vista su numerose questioni tecnicamente difficili che rappresentavano una fonte di divisione all'interno del programma di armonizzazione. Senza la cooperazione costruttiva di tutte parti interessate, non si sarebbe realizzato nulla.

6.4.5. Macroformula utilizzata per il calcolo dell'indice (periodo di riferimento comune)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio prevede che l'IPCA debba essere un indice di tipo Laspeyres. Benché gli IPCA e gli IPC elaborati dagli Stati membri differiscano nei dettagli, essi possono essere descritti, in linea di massima, come indici di tipo Laspeyres, vale a dire indici in cui le variazioni mensili dei prezzi vengono misurate come media degli indici dei prezzi utilizzando ponderazioni di spesa che rappresentano in modo adeguato il modello di consumo della popolazione dell'indice e la struttura dei prezzi pagati da quest'ultima nel periodo di riferimento delle ponderazioni.

In pratica, nell'elaborazione degli IPC vengono utilizzati tre tipi di periodi base: il periodo da cui vengono ricavate le spese per le ponderazioni ("periodo di riferimento delle ponderazioni"); il periodo in cui vengono valutati i prezzi base ("periodo di riferimento dei prezzi") e il periodo in cui l'indice base è impostato a 100 ("periodo di riferimento dell'indice").

Poiché gli IPCA sono ricavati dagli IPC nazionali, c'erano e continuano ad esserci differenze tra gli IPC nazionali in tutti questi periodi di riferimento. Il Lussemburgo è stato il primo Stato membro a sostituire il proprio IPC nazionale con l'IPCA. Con la pubblicazione dell'indice di gennaio 2000 e del relativo ampliamento del campo di applicazione, il Lussemburgo ha, però, reintrodotto l'IPC nazionale, con una copertura diversa da quella del proprio IPCA.

In base alla macroformula scelta per il suo calcolo, l'IPCA rappresenta, potenzialmente, un indice a catena. Va sottolineato che si tratta di un indice a catena che equivale all'indice fisso e che consente, semplicemente, di esprimere entrambi i tipi di indice mediante una formula comune. Il concatenamento entra in azione se, e solo se, si verificano cambiamenti nelle ponderazioni, a seguito, per esempio, della revisione prevista dal regolamento della Commissione relativo alla qualità delle ponderazioni negli IPCA.

Quanto alla comparabilità degli IPCA, la scelta della macroformula, unitamente alle soluzioni date alla questione dell'aggiornamento delle ponderazioni IPCA, è da considerarsi uno dei maggiori risultati dell'armonizzazione, in quanto la contrapposizione tra indice a catena e indice fisso si è rivelata improduttiva e fonte di divisione.

La maggior parte degli Stati membri compila un indice a base fissa, laddove Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Svezia e Regno Unito (così come la Norvegia) elaborano un "indice a catena" con un aggiornamento annuale delle ponderazioni. Per ottenere una serie di IPCA con sottoindici che consentissero delle aggregazioni coerenti, era necessario presentare gli IPCA come se fossero tutti calcolati mediante la stessa formula. Di conseguenza, era necessario prevedere un periodo di riferimento comune dell'indice e un periodo di riferimento comune delle ponderazioni. Il regolamento quadro del Consiglio fissa a 1996=100 il periodo di riferimento comune dell'indice. Per avere, inoltre, un periodo di riferimento comune delle ponderazioni, Eurostat procede ogni dicembre a un aggiornamento, in base ai prezzi, delle ponderazioni trasmesse dagli Stati membri.

La tabella 8 offre una panoramica della situazione attuale e dei programmi futuri degli Stati membri.

Tabella 8 Periodi di riferimento delle ponderazioni

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6.4.6. Aggregati elementari

Secondo la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, gli aggregati elementari si riferiscono alle spese o ai consumi coperti dal livello di stratificazione più particolareggiato dell'IPCA e all'interno del quale non sono disponibili a fini di ponderazione informazioni attendibili sulle spese. Un "indice di aggregato elementare" è un indice di prezzo di un aggregato elementare comprendente unicamente dati di prezzo. Dal controllo della conformità emerge che la maggior parte degli Stati membri definisce gli "aggregati elementari" a livello regionale. I prezzi vengono rilevati in alcune o in tutte le regioni. I prezzi regionali sono combinati al più basso livello di aggregazione all'interno del quale siano disponibili a fini di ponderazione informazioni attendibili sulle spese. Dopodiché gli indici vengono combinati in gruppi di spesa a livello nazionale. Il livello dell'aggregato elementare di una minoranza di prodotti viene definito in base al tipo di punto vendita.

Per contro, due Stati membri definiscono l'aggregato elementare al livello di prodotto/varietà. I prezzi, rilevati in certe regioni e in certi tipi di punti vendita, vengono combinati al livello di aggregato elementare. Dopodiché questi aggregati elementari vengono combinati direttamente a livello nazionale.

Le due formule da utilizzare nelle aggregazioni elementari sono costituite dal rapporto delle medie aritmetiche dei prezzi e dal rapporto delle medie geometriche dei prezzi. La media aritmetica dei rapporti di prezzo può essere applicata in casi eccezionali ove venga dimostrato che rispetta i requisiti di comparabilità. La tabella 9 fornisce informazioni aggiornate sulle formule attualmente utilizzate dagli Stati membri.

Tabella 9 Formule applicate per il calcolo degli aggregati elementari

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(cont.)

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6.4.7. Norme minime per il campionamento

Sono considerati affidabili e comparabili gli IPCA elaborati sulla base di campioni mirati che comportano, per ogni categoria della COICOP/IPCA e tenuto conto della ponderazione della categoria, aggregati elementari sufficienti per rappresentare la diversità degli articoli all'interno della categoria e prezzi sufficienti all'interno di ogni aggregato elementare per tener conto della variazione di prezzo nella popolazione. Le tabelle 10 e 11 riportate alla fine del presente paragrafo offrono una panoramica del numero di aggregati elementari e del numero di rilevazioni di prezzo per aggregato elementare per un certo numero di sottoindici e taluni gruppi di prodotti in ciascuno Stato membro.

Nella sua ultima relazione, la Commissione (Eurostat) ha osservato che, per la rilevazione dei prezzi, la maggior parte degli Stati membri non si serviva di campioni probabilistici e che, pertanto, non esisteva un quadro teorico per la valutazione dell'affidabilità (distorsioni e precisione) degli IPCA in tal modo elaborati. I vari regolamenti prevedono, quindi, l'obbligo di effettuare una verifica dell'adeguatezza dei campioni e di procedere, ove necessario, all'adeguamento delle prassi seguite.

Il campionamento mirato può fornire un quadro rappresentativo e accurato delle variazioni medie dei prezzi in un determinato universo anche con un numero limitato di prezzi e di aggregati elementari. Le simulazioni effettuate su dati di scansione dall'Istituto di statistica dei Paesi Bassi sembrano confermare, in molti casi, quest'ipotesi; ipotesi che non regge, tuttavia, in mercati con una dinamica di prezzi mutevoli o in caso di altri cambiamenti non costituiti da variazioni dei prezzi.

Si può supporre che numerosi mercati di beni di consumo, in particolare quelli durevoli, siano abbastanza simili a livello europeo. I prezzi e gli aggregati elementari forniti dagli Stati membri durante il processo di controllo della conformità indicano l'esistenza di una grande varietà di prassi in materia di ponderazioni, evidenziando una probabile diversità a livello di voci disponibili e di variazioni dei prezzi. I risultati sembrano confermare che alcuni IPCA o sottoindici IPCA sono dotati di modelli di campionamento che sembrano adattarsi meglio di altri ai cambiamenti imprevisti della varietà di voci o alle variazioni dei prezzi. Una forte enfasi aprioristica sulla componente regionale può, d'altro canto, distorcere il quadro rappresentato nelle tabelle 10 e 11 nella misura in cui la stratificazione regionale non garantisce una maggiore precisione e una maggiore rappresentatività.

È molto improbabile che le differenze riportate in queste tabelle possano essere spiegate dalle differenze che caratterizzano i mercati dei singoli Stati membri. Tutt'al più, le differenze hanno un effetto trascurabile sugli IPCA, ma in questo caso alcuni Stati membri potrebbero essere caratterizzati da un uso piuttosto inefficiente delle risorse. Data l'estensione inutilmente ampia di alcuni campioni, la potenziale inadeguatezza del campionamento mirato è stata ignorata dagli Stati membri. Occorre anche dire che il campionamento probabilistico, per il quale esiste una teoria consolidata, sarebbe costoso. Poiché non vi sono prove effettive di distorsioni e non esiste un modo per dimostrarle, non è stata sollevata alcuna obiezione. Ciò non toglie che la situazione rimane inaccettabile. Un soluzione, quindi, potrebbe essere fornita dal "criterio della comparabilità", secondo il quale le diverse prassi seguite dai singoli Stati membri non devono, di per sé, produrre risultati diversi. Il compito della Commissione (Eurostat) sarà quello di definire una strategia di analisi efficiente ed efficace in termini di costi.

Al fine di sviluppare un quadro giuridico e concettuale che favorisse l'uso di buone prassi di campionamento, sono state istituite due successive task force (TF). La prima TF ha studiato le fonti di errore e i problemi di comparabilità riconducibili alle differenze esistenti tra i vari modelli e le varie prassi di campionamento, individuando le principali differenze operative tra gli Stati membri e passando in rassegna i pochi tentativi di calcolo degli errori di campionamento. A tal proposito, la TF ha evidenziato non solo le difficoltà tecniche di calcolo, ma anche i vantaggi potenziali connessi con una migliore assegnazione delle notevoli risorse destinate alla raccolta dei prezzi ed utilizzate nell'elaborazione degli IPC. La conclusione cui è giunta la TF è che la questione cruciale, in materia di armonizzazione, è data dalla necessità di effettuare una misurazione non distorta delle variazioni dei prezzi in un contesto economico dinamico, caratterizzato da una continua evoluzione della gamma di prodotti disponibili. La seconda task force si è posta i seguenti obiettivi:

(i) esaminare le questioni operative connesse con i requisiti di "rappresentatività" e "precisione" dei campioni IPCA, tenendo conto sia degli aspetti dinamici che di quelli statici;

(ii) sviluppare degli orientamenti specifici per l'applicazione delle norme previste nel regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente ai diversi aspetti del campionamento e della rappresentatività.

Questa task force ha tentato innanzitutto di sviluppare un quadro teorico per il campionamento IPCA che fosse basato sulle disposizioni dei vari regolamenti e che definisse gli obiettivi e i principi consolidati della teoria del campionamento.

Se è possibile procedere a una definizione dell'indice da calcolare per un determinato universo osservabile, allora possono essere determinati anche i requisiti operativi relativi alle stime di campionamento. I risultati possono essere utilizzati, infine, per individuare il modo in cui ridurre le potenziali distorsioni nelle attuali prassi di campionamento.

Tabella 10 Numero di aggregati elementari mensili medi per i 12 mesi consecutivi più recenti

>SPAZIO PER TABELLA>

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Tabella 11 Rilevazioni mensili medie dei prezzi per aggregato elementare

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Osservazioni relative alla tabella 11:

Ci si attenderebbe almeno una rilevazione di prezzo per aggregato elementare. Per quanto riguarda Spagna ed Austria, però, si tratta di una supposizione che per alcuni sottoindici non trova riscontro nella realtà. Tale deviazione potrebbe essere attribuita al trattamento dei prezzi osservati centralmente:

a) Un prezzo osservato centralmente viene utilizzato per il calcolo dei prezzi medi in ciascuna regione. Ciò si traduce in un certo numero di aggregati elementari corrispondente al numero delle regioni presenti in ciascun paese. In questo caso, il prezzo viene calcolato come un'unica rilevazione di prezzo per l'intero paese. Ne consegue che il rapporto tra numero di rilevazioni di prezzo e numero di aggregati elementari può scendere sotto lo zero come nel caso di Spagna ed Austria.

b) Un prezzo osservato centralmente viene utilizzato per il calcolo di un aggregato elementare utilizzato direttamente per l'aggregazione in ciascuna regione. Anche in questo caso il prezzo viene calcolato come un'unica rilevazione di prezzo per l'intero paese.

Il progetto si è basato su una relativa esercitazione condotta dall'Istituto di statistica olandese, in cui sono stati elaborati indici dei prezzi alternativi per dati, in realtà, quasi completi relativi a un noto, seppur limitato, universo di dati di scansione. Il problema centrale è dato dal come trattare i cambiamenti che non siano costituiti da variazioni di prezzo, i cambiamenti, cioè, che, nel tempo, hanno caratterizzato i prodotti disponibili e le scelte effettive dei consumatori. In questi casi, la prassi standard consiste nello stabilire cosa bisognerebbe fare se l'universo fosse statico. Trattandosi, tuttavia, di una situazione ipotetica, è difficile raggiungere un consenso. Da qui la diversità di prassi effettive in situazioni essenzialmente identiche.

Benché la task force abbia compiuto notevoli progressi nell'elaborazione di nuovi approcci alle questioni sul tappeto, una piena risoluzione dei problemi è ben lungi dall'essere raggiunta. La proposta della TF, tuttavia, è quella di estendere ulteriormente le norme minime relative al campionamento per garantire che gli attuali campioni IPCA rappresentino adeguatamente i modelli o tipi di prodotti nuovi o già esistenti nel mercato europeo. La TF suggerirà, inoltre, il modo in cui utilizzare i dati di scansione sia come fonte di prezzi da includere negli IPCA (un uso non privo di problemi) che come base per la simulazione di procedure di campionamento alternative.

Non c'è spazio per i compiacimenti sull'affidabilità degli IPCA. Sarà importante, invece, sviluppare indicatori quantitativi che vadano ad aggiungersi alle apposite garanzie qualitative attualmente fornite agli utenti, dimostrando che sia gli IPCA che l'IPCUM soddisfano le norme previste.

6.4.8. Livello al quale la macroaggregazione si trasforma in aggregazione elementare

La Commissione (Eurostat) riconosce che il livello di aggregazione elementare interagisce con altri fattori di elaborazione quali il campionamento e la disponibilità di informazioni relative alle ponderazioni. Come indicato nelle tabelle 10 e 11, a seconda delle fonti di ponderazione, l'aggregazione elementare può iniziare a livelli più alti o più bassi della gerarchia geografica e delle gerarchie relative ai prodotti e ai punti di vendita. Benché sia noto che le differenze riconducibili alle prassi nazionali possono in teoria tradursi in differenze a livello di IPCA, la questione non è stata considerata, all'inizio, una questione prioritaria ai fini del processo di armonizzazione. È l'unico punto importante del programma di armonizzazione su cui non è stata adottata finora alcuna azione. Considerata, però, la sempre maggiore importanza dell'IPCA, la questione deve essere assolutamente affrontata.

6.4.9. Norme minime per i prezzi e per l'adeguamento della qualità

"Un "cambiamento di qualità" avviene quando uno Stato membro ritiene che un nuovo tipo o modello di bene o di servizio abbia caratteristiche talmente diverse da quello al quale si è sostituito e che era stato precedentemente scelto per la rilevazione ai fini del calcolo dell'IPCA, che ne deriva una modifica significativa della sua utilità per il consumatore. Non interviene alcun cambiamento di qualità in caso di revisione approfondita del campione dell'IPCA". Per "adeguamento della qualità" si intende "la procedura che consente di tener conto di un cambiamento di qualità aumentando o diminuendo il prezzo corrente rilevato o il prezzo di riferimento mediante un coefficiente o un importo equivalente al valore di tale cambiamento di qualità".

La sostituzione di cui alla definizione precedente potrebbe essere chiamata "sostituzione del vecchio col nuovo", in quanto ha a che fare semplicemente con una differenza significativa tra "un nuovo tipo o modello di bene o servizio" e "quello al quale si è sostituito e che era stato precedentemente scelto per la rilevazione ai fini del calcolo dell'IPCA". È stato evidenziato che, nella compilazione dei propri IPCA, gli Stati membri non sono in grado di distinguere tra sostituzione del vecchio col nuovo e sostituzione del vecchio col vecchio. Ciò implica, tra l'altro, che l'incidenza dei cambiamenti di qualità e degli adeguamenti effettuati non viene monitorata secondo quanto previsto dal quadro giuridico relativo agli IPCA. Alcuni Stati membri, tuttavia, hanno trasmesso in tempo gli indici di qualità implicita sperimentali richiesti da Eurostat, mentre altri li stanno compilando (si veda anche il paragrafo 6.4.11 sugli indici di qualità implicita).

Dall'ultima relazione della Commissione (Eurostat) emerge che, secondo gran parte degli esperti, l'adeguamento della qualità costituisce uno dei problemi più difficili da risolvere (se non il più difficile) nell'elaborazione degli IPCA. Le relative norme minime IPCA prevedono che gli Stati membri non debbano supporre in modo automatico che le differenze di prezzo tra due modelli successivi siano da attribuire interamente alla qualità. Per l'adeguamento della qualità, gli Stati membri possono continuare ad applicare diverse procedure standard, sia esplicite che implicite. È stato riconosciuto, tuttavia, che, prima di stabilire ed applicare in modo coerente qualsiasi prassi comparabile, è necessario procedere a una valutazione dei presupposti di fondo e della validità di ciascuna procedura. A tal proposito, si ritiene che potrebbe essere utile l'istituzione di una base dati centrale degli adeguamenti effettivamente operati e della ricerca relativa ai cambiamenti di qualità nei settori più importanti dello sviluppo dei prodotti.

La Commissione (Eurostat) si è impegnata con gli Stati membri a discutere i metodi sia da un punto di vista generale che da un punto di vista concettuale e ad esaminare i risultati degli studi empirici dei cambiamenti di qualità e dell'adeguamento della qualità sia in Europa che nel contesto più ampio del Gruppo di lavoro internazionale sugli indici dei prezzi (Gruppo di Ottawa). Questo secondo forum consente agli esperti europei di esaminare le idee e le ricerche degli statistici dei prezzi statunitensi, i quali si sono dimostrati particolarmente attivi dopo le critiche della Commissione Boskin. Pochi o nulli, tuttavia, sono i progressi da registrare. Gli sforzi compiuti dai gruppi di lavoro per elaborare degli orientamenti in materia di cambiamento della qualità nel settore degli autoveicoli e dell'abbigliamento sono stati inconcludenti.

Il Gruppo di lavoro non è riuscito ad avanzare alcuna proposta sul modo in cui distinguere i prodotti per cui la qualità è importante da quelli per cui non lo è, benché vi siano prove di ampie ed inaccettabili variazioni tra i diversi paesi per quanto riguarda determinati adeguamenti. Alcuni Stati membri hanno preferito adottare una posizione prudente, opponendosi al cambiamento in mancanza di una soluzione complessiva. Altri si sono dichiarati a favore di un approccio all'armonizzazione di tipo più pragmatico, viste le conclusioni insoddisfacenti sulle prassi correnti.

Per tener conto dei cambiamenti di qualità, diversi Stati membri hanno esplorato, con risultati contrastanti, l'uso di tecniche di regressione di tipo edonistico. La disponibilità di dati di scansione ha consentito un lavoro sperimentale di più alto livello, ma occorre dire che manca un accordo generale sulla praticabilità dell'approccio su vasta scala e che le tecniche in questione non affrontano il problema posto dall'esigenza di tener conto di innovazioni importanti come la TV digitale o Windows 2000. Alcuni paesi sostengono, comunque, che l'approccio possa essere utilizzato con successo per tener conto dei cambiamenti di qualità nel settore dell'abbigliamento quando si confrontano i prezzi dei capi di una determinata stagione con quelli dei sostituti della stagione successiva. Tali adeguamenti comportano un enorme lavoro di raccolta ed analisi dei dati. Il lavoro sui PC realizzato negli Stati Uniti e altrove ha prodotto cifre che denotano un significativo miglioramento della qualità. Se, da un lato, tuttavia, questo risponde alle aspettative comuni, dall'altro lato, non mancano le critiche. In ultima analisi, l'approccio va basato o sull'accettazione di regolarità puramente statistiche come le valutazioni dei consumatori o su ipotesi non testate sul comportamento dei consumatori e sui processi di mercato inosservabili relativi alla determinazione dei prezzi. Malgrado tali obiezioni, la Commissione (Eurostat) non scarta del tutto la possibilità di preferire questi metodi a molte delle prassi correnti, di comune accordo con gli Stati membri.

Sembra alquanto improbabile, comunque, che si possano compiere ulteriori progressi prima della formulazione, da parte del Gruppo di lavoro sul campionamento, di idee chiare su quell'aspetto del problema del cambiamento della qualità rappresentato dal campionamento (affrontando, per esempio, questioni quali la rappresentatività nell'ambito di un universo dinamico, la preferenza di una specificazione estremamente dettagliata rispetto a una specificazione approssimativa delle voci rappresentative o la preferenza del ricampionamento rispetto alla sostituzione).

6.4.10. Base dati relativa agli adeguamenti della qualità

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione prevede che, in mancanza di stime nazionali [relative ai cambiamenti di qualità], gli Stati membri utilizzano stime basate sulle informazioni pertinenti fornite, se del caso, dalla Commissione (Eurostat). Al fine di favorire il rispetto di questa disposizione, Eurostat ha istituito, in via sperimentale, una base dati pilota relativa agli adeguamenti della qualità. La base dati è stata progettata in base alle specifiche proposte dall'Istituto statistico olandese che ha fornito i primi dati. Gli Stati membri sono stati invitati a trasmettere ulteriori stime per i singoli prodotti in funzione di altre priorità. Pochi sono i progressi da registrare, a causa della carenza di risorse sia negli Stati membri che a livello di Eurostat.

6.4.11. Indici di qualità implicita (IQI)

L'indice di qualità implicita (IQI) rappresenta uno strumento di misurazione dell'effetto degli adeguamenti operativi apportati ai dati grezzi relativi ai prezzi ai fini dell'elaborazione dell'indice, vale a dire l'effetto aggregato degli adeguamenti effettuati per rimuovere l'incidenza di fattori non legati ai prezzi e per giungere a una determinazione del cambiamento di prezzo reale. Nel caso in cui gli unici adeguamenti delle rilevazioni dei prezzi grezzi siano costituiti da adeguamenti che tengono conto dei cambiamenti di qualità, l'IQI fornisce un indice dei cambiamenti di qualità. L'utilità dell'IQI risiede nel fatto che esso può essere sottoposto a un certo numero di controlli tramite i quali è possibile individuare distorsioni o altri problemi nel calcolo dell'IPCA. Due domande di controllo fondamentali sono le seguenti:

(a) Gli IQI relativi a voci diverse si muovono, come previsto, seguendo un'evoluzione che rispecchia quella che è la visione generale relativa all'andamento dei consumi- Secondo tale visione generale, per esempio, la qualità dei PC potrebbe aumentare più velocemente di quella degli autoveicoli, che, a sua volta, potrebbe aumentare più velocemente di quella dell'abbigliamento o della carne.

(b) Gli IQI relativi alle stesse voci sono caratterizzati da un andamento simile nei diversi Stati membri- Poiché i mercati europei relativi ai prodotti di consumo, specialmente quelli relativi ai beni durevoli, sono abbastanza simili, ci si potrebbe attendere che anche i cambiamenti reali di qualità possano essere in linea di massima simili.

Nel corso delle discussioni sugli IQI, la visione degli Stati membri è cambiata. Intanto, gli Stati membri hanno accettato di fornire ad Eurostat, in via sperimentale, indici di qualità implicita per diversi settori. Finora, Eurostat ha ricevuto IQI solo da alcuni Stati membri (e Paesi candidati), ma già da questi primi risultati emerge con evidenza l'utilità dell'approccio IQI per verificare se i cambiamenti di qualità implicati sono ragionevoli per i prodotti interessati e per avere indicazioni su possibili problemi di non comparabilità tra i paesi.

Sarà possibile procedere su questa strada solo quando la maggior parte dei paesi avrà trasmesso gli IQI sperimentali. In questa fase del progetto IQI, non è possibile trarre nessuna conclusione definitiva.

6.4.12. Trattamento delle rilevazioni mancanti

Al fine di escludere quelle prassi che potrebbero produrre distorsioni gravi, gli Stati membri sono invitati a mantenere e a fornire mese per mese una definizione del loro campione mirato; in caso di mancata rilevazione dei prezzi, questi vanno stimati mediante un'idonea procedura. L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione prevede norme minime per i prezzi, stabilendo che "quando il campione mirato richiede una rilevazione mensile, ma quest'ultima si rivela impossibile a motivo della non disponibilità di un articolo o per qualsiasi altro motivo, possono essere utilizzati, per il primo o secondo mese, prezzi stimati, ma a partire dal terzo mese occorre utilizzare prezzi di sostituzione". Nella sua ultima relazione al Consiglio, la Commissione (Eurostat) ha fornito una prima descrizione del funzionamento di queste norme. Gli Stati membri stanno fornendo le informazioni supplementari richieste da Eurostat sulla frequenza effettiva con cui rilevano o sostituiscono i prezzi e sulle procedure utilizzate per stimare le rilevazioni mancanti. Le norme IPCA in questione lasciano senza risposta, tuttavia, i seguenti interrogativi: Cosa si intende per "stime non idonee" dei prezzi mancanti o non rilevati e qual è il limite da porre al numero di stime che possono essere effettuate (prezzi mancanti) garantendo il rispetto dei requisiti di comparabilità- Entrambe le questioni sono discusse a proposito del campionamento e dei cambiamenti di qualità (cfr. pag. 59 ss.). In questo momento non è possibile addivenire ad alcuna conclusione.

6.4.13. Voci stagionali

Il trattamento delle voci stagionali negli IPCA non è stato considerato, all'inizio, una questione prioritaria ai fini del processo di armonizzazione, ritenendo che le differenze tra le prassi nazionali non influenzassero, in teoria, i tassi di variazione misurati nei relativi IPCA. Considerando, però, la forte interazione con il campionamento e il trattamento dei cambiamenti di qualità e tenuto conto della sempre maggiore importanza degli IPCA, Eurostat ritiene che sia giunto il momento di affrontare espressamente la questione. A tal proposito, alcuni membri del Gruppo di lavoro sugli IPCA hanno evidenziato differenze significative, tra gli Stati membri, a livello di frequenza di raccolta dei prezzi, attirando l'attenzione sugli effetti potenziali di tali differenze sulla comparabilità degli IPCA. In mancanza, tuttavia, di prove empiriche, Eurostat continua a ritenere che non si tratti di una questione prioritaria ai fini del processo di armonizzazione. Uno studio su piccola scala è stato commissionato nell'ambito del Gruppo di lavoro sugli IPCA. I risultati sono previsti per il 2001.

6.4.14. Misurazione ed elaborazione dei prezzi

a) Prezzi tariffari

Gli Stati membri hanno trasmesso le informazioni sul funzionamento del regolamento relativo al trattamento delle tariffe. Dieci Stati membri non hanno segnalato alcuna modifica dei loro metodi di calcolo, in quanto già conformi alle disposizioni del regolamento in questione. Uno di questi Stati membri ha comunicato l'intenzione di migliorare ulteriormente il proprio campione relativo ai prezzi tariffari, mentre un altro Stato membro ha riferito di aver modificato il calcolo dell'indice relativo alle telecomunicazioni per ottemperare alle disposizioni regolamentari.

In generale, gli Stati membri considerano il regolamento relativo al trattamento delle tariffe particolarmente utile, in quanto fornisce una chiara base giuridica per la raccolta dai fornitori delle informazioni riguardanti i prezzi tariffari e la struttura delle tariffe, aumentando l'accuratezza degli IPCA.

b) Riduzioni di prezzo

Gli Orientamenti relativi all'inclusione dei saldi (riduzioni di prezzo in generale) negli IPCA sono stati introdotti nel 1997 e sono stati attuati nella maggior parte degli Stati membri. Il Lussemburgo ha incluso, nel proprio indice, i prezzi dei saldi nel gennaio del 1999. A tutt'oggi, gli indici di Belgio, Germania, Spagna e Italia non indicano il modello stagionale previsto. Il Belgio e la Spagna stanno attualmente rilevando i prezzi dei saldi in vista dell'attuazione degli Orientamenti nel 2001, prevedendo per la stessa data una revisione dei dati relativi al 2000.

Nel caso della Germania e dell'Italia, la situazione è leggermente diversa. In linea di principio, la Germania condivide gli Orientamenti, ma il periodo di raccolta dei prezzi, in Germania (intorno al 15 di ogni mese), non coincide con i periodi dei saldi previsti dalla normativa in materia. L'Italia non condivide l'idea di includere i prezzi dei saldi negli IPCA. Si tratta di una posizione che coincide con la politica dell'Istituto centrale di statistica italiano.

Quando, nel gennaio del 1999, il Lussemburgo ha incluso, per la prima volta, i prezzi ridotti nell'IPCA, il tasso di variazione annuale era fortemente influenzato dai saldi invernali di gennaio. Il fenomeno si è ripresentato con i saldi estivi di luglio. Per aggirare questo problema, il Gruppo di lavoro sugli IPCA ha deciso di rivedere adeguatamente la serie di indici per un periodo di dodici mesi prima della data effettiva relativa al primo inserimento dei prezzi ridotti nell'IPCA qualora i tassi annuali correnti fossero influenzati per oltre un decimo di punto percentuale.

In seguito al fallimento degli Orientamenti sulle riduzioni di prezzo, è stato presentato al CPS un nuovo progetto di regolamento. Il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore nel dicembre del 2000 ed essere applicato a partire dall'indice di gennaio 2001 o gennaio 2002.

c) Tempi relativi alla registrazione dei prezzi d'acquisto nell'IPCA

Le differenze procedurali tra Stati membri relativamente ai tempi di registrazione dei prezzi all'acquisto nell'IPCA sono notevoli. Gli effetti di tali differenze emergono in modo visibile soprattutto dal trattamento dei prodotti per i quali vi sia una differenza considerevole tra il momento dell'acquisto, del pagamento o della consegna e quello del consumo.

È in corso di preparazione un regolamento che mira ad armonizzare le prassi correnti e a migliorare la comparabilità e la pertinenza degli IPCA, facilitando, di conseguenza, l'interpretazione dei cambiamenti subiti dai relativi sottoindici.

Il progetto di regolamento utilizza, come fonte concettuale, il sistema europeo dei conti (SEC 95) ed è coerente con le definizioni del SEC 95 nella misura in cui esse sono coerenti con le finalità dell'IPCA. In particolare, il SEC 95 prevede che i beni e i servizi debbano essere registrati nel momento in cui nasce la passività, vale a dire quando l'acquirente contrae il debito verso il venditore. Ai fini dell'IPCA, ciò implica che i prezzi dei beni debbano essere registrati nell'IPCA relativo al mese in cui sono rilevati e che i prezzi dei servizi debbano essere inseriti nell'IPCA relativo al mese in cui inizia il consumo dei servizi in questione. L'applicazione del progetto di regolamento viene illustrato mediante esempi in una nota esplicativa fornita in allegato.

Stando al progetto, il regolamento dovrebbe entrare in vigore nel dicembre del 2000 ed essere applicato a partire dall'indice di gennaio 2001.

d) Politica di revisione

Come già detto nel paragrafo 5.8.1, gli Orientamenti in materia di revisione sono attualmente oggetto di discussione. Visto il considerevole numero di cambiamenti metodologici consecutivi che hanno caratterizzato la compilazione degli IPCA e che sono riconducibili, principalmente, alla complessità e all'importanza delle questioni da trattare, all'approccio graduale all'armonizzazione, alla lunghezza del processo di armonizzazione e al fatto che, in alcuni casi, gli orientamenti esistenti non sono stati applicati da tutti gli Stati membri, all'interno del Gruppo di lavoro sugli IPCA vi è un largo consenso sulla necessità di completare tali orientamenti convertendoli in un regolamento della Commissione. L'adozione di tale regolamento è prevista per il 2001.

6.5. Coerenza

6.5.1. Classificazione

La Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione, adattata alle esigenze degli IPCA (COICOP/IPCA) [9], si basa sulla versione finale della classificazione COICOP dell'ottobre 1998 stabilita dall'OCSE dopo aver consultato Eurostat, l'UNSD e gli Istituti nazionali di statistica dei propri paesi membri. La COICOP fornisce una classificazione internazionale comune a diversi strumenti statistici quali gli IPCA, gli IPC, le Parità di potere d'acquisto, le Indagini sui bilanci familiari e i Conti nazionali. L'ampliamento del campo di applicazione dell'IPCA a partire dall'indice di gennaio 2000 ha offerto un'eccellente opportunità per aggiornare la COICOP/IPCA in base all'ultima versione della COICOP standard. La COICOP/IPCA costituisce, comunque, una classificazione autonoma istituita dalla legislazione dell'Unione europea e non è da presumersi, pertanto, che la COICOP/IPCA debba essere automaticamente aggiornata in base a una qualsiasi revisione futura della COICOP. Va sottolineato che le revisioni della classificazione influenzano, in genere, i sottoindici e le ponderazioni utilizzate nell'indice. Nella misura in cui i sottoindici vengono raggruppati o ridefiniti, la modifica della classificazione comporta revisioni più o meno dispendiose dei dati storici.

[9] Cfr. Regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1).

6.5.2. Definizioni coerenti con i Conti nazionali (CN)

Il concetto di SCFFTM non si limita a una specificazione del campo di applicazione, dei prezzi e delle ponderazioni degli IPCA, ma stabilisce anche un collegamento coerente tra gli IPCA e il SEC 95 che si rivela estremamente utile per gli analisti e i responsabili politici all'interno e all'esterno dell'Unione europea.

Ciò implica che le definizioni IPCA sono conformi a quelle del SEC 95 nella misura in cui queste sono coerenti con gli obiettivi dell'IPCA.

I punti principali in cui le definizioni IPCA si discostano da quelle del SEC 95 sono i seguenti:

- L'IPCA copre solo quella parte della spesa per consumi finali delle famiglie che è pertinente per la misurazione dell'inflazione, vale a dire soltanto quella parte di spesa che comporta operazioni monetarie (SCFFTM). La spesa imputata (in particolare i canoni d'affitto imputati per il costo del servizio relativo agli alloggi occupati dai proprietari) è pertanto esclusa dall'IPCA.

- Il campo di applicazione dell'IPCA esclude, per diverse ragioni, le assicurazioni sulla vita, i narcotici, le scommesse, la prostituzione e i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

- Sia negli IPCA che nel SEC 95, i volumi vengono valutati, in genere, in base ai prezzi d'acquisto secondo il principio di acquisizione. Nel SEC 95, tuttavia, la spesa relativa ai servizi viene registrata al momento del completamento della consegna del servizio, laddove, nell'IPCA, il prezzo del servizio viene registrato nel mese nel quale ha inizio il consumo del servizio al prezzo rilevato. Va sottolineato che, in un indice di tipo Laspeyres, il paniere del periodo di base o di riferimento viene valutato, ogni mese, ai prezzi del mese corrente.

6.6. Tempestività e puntualità

L'IPCUM viene ampiamente utilizzato dai responsabili politici e dagli analisti economici e finanziari e rappresenta uno strumento statistico chiave per l'elaborazione della politica monetaria relativa alla zona dell'euro. Sin dall'introduzione dei primi IPCA, uno dei problemi principali è stato rappresentato dalla pubblicazione tempestiva degli indici, tanto che uno degli obiettivi prioritari del Gruppo di lavoro sugli IPCA è stato proprio quello di ridurre i tempi di pubblicazione portandoli a 15 giorni dalla fine del mese di riferimento. La scadenza per la pubblicazione dei dati mensili era stata fissata, all'inizio, dal regolamento quadro a una media di circa 36 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Già nel 1998, gli Stati membri hanno deciso di anticipare il termine per la trasmissione dei dati mensili portandolo da 30 a 25 giorni. Allo stesso tempo, Eurostat ha deciso di ridurre i suoi tempi di pubblicazione da cinque a quattro giorni lavorativi. Queste riduzioni sono state applicate gradualmente durante il primo semestre del 1998.

Il 18 gennaio 1999, il Consiglio ha approvato una relazione del Comitato economico e finanziario sui requisiti statistici relativi alla fase III dell'UEM. La relazione pone un accento particolare sulla tempestività nella pubblicazione a date prestabilite dei dati statistici relativi alla zona dell'euro.

Per il primo semestre del 1999, i termini di pubblicazione sono stati portati a 19-22 giorni e, per il secondo semestre dell'anno, a 16-18 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Per il 2000, il termine di trasmissione degli IPCA è stato fissato al 13o-15o giorno dopo la fine del mese di riferimento. Per lo stesso periodo, Eurostat ha deciso di anticipare il suo termine di pubblicazione portandolo da cinque a due giorni lavorativi. A gennaio e febbraio 2000, si è tenuto conto del cosiddetto "millennium bug", dell'esercitazione relativa all'aggiornamento delle ponderazioni standard e dell'entrata in vigore dell'ampliamento del campo di applicazione con l'indice di gennaio 2000.

A parte queste eccezioni, il calendario di pubblicazione relativo al 2000 prevede pubblicazioni tra il 17o e il 19o giorno dopo la fine del mese di riferimento. L'IPC statunitense, invece, viene pubblicato tra il 16o e il 19o giorno dopo la fine del mese di riferimento.

Con l'indice di aprile 1998, e per la prima volta in Eurostat, la pubblicazione degli IPCA viene annunciata con tre mesi di anticipo. Le date annunciate vengono regolarmente rispettate. Il notevole miglioramento della tempestività è frutto di un accordo e della collaborazione proficua tra Eurostat e gli Istituti nazionali di statistica. Va osservato, a tal proposito, che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'impegno e la solerzia di tutte le parti coinvolte.

I termini fissati per il 2000 e il 2001 sono abbastanza vicini ai tempi che possono essere raggiunti senza procedere a un'armonizzazione dei periodi di raccolta dei prezzi negli Stati membri. Sulla base delle esperienze acquisite negli ultimi tre anni, gli obiettivi relativi alle date di trasmissione e pubblicazione per i prossimi anni, a condizione che si raggiunga un accordo all'interno del Gruppo di lavoro sugli IPCA, dovrebbero essere i seguenti:

- Il termine di trasmissione dell'indice di dicembre è fissato al primo giorno lavorativo Eurostat dopo il 17 gennaio, mentre la pubblicazione è prevista per il secondo giorno lavorativo Eurostat dopo la data di trasmissione.

- Per l'indice di gennaio, la data di pubblicazione è fissata all'ultimo giorno lavorativo Eurostat di febbraio, mentre il termine di trasmissione coincide col quarto giorno lavorativo precedente la data di pubblicazione (l'indice di gennaio viene pubblicato, quindi, l'ultimo giorno lavorativo di febbraio).

- Il termine di trasmissione relativo a tutti gli altri mesi coincide con il primo giorno lavorativo Eurostat dopo il 13o giorno del mese successivo e la data di pubblicazione è prevista per il secondo giorno lavorativo Eurostat dopo la data di trasmissione.

Al fine di rispettare i termini previsti, diversi Stati membri trasmettono ad Eurostat dei dati provvisori. È auspicabile che questa prassi continui ad essere applicata nella misura in cui essa non influisce sull'IPCUM. I dati nazionali finali dovrebbero comunque essere pubblicati con l'indice del mese successivo.

In caso di dati mancanti (in caso, cioè, di mancato rispetto dei termini da parte di uno Stato membro), Eurostat pubblica stime per gli aggregati UEM, UE e SEE. Non vengono pubblicate stime per i singoli Stati membri.

In una prospettiva a lungo termine, Eurostat e gli Stati membri dovrebbero puntare a una riduzione dei dati provvisori nelle pubblicazioni mensili, fornendo stime attendibili uno o due giorni prima delle date di pubblicazione.

6.7. Accessibilità e chiarezza

L'IPCUM, l'IPCE, l'IPCSEE e gli IPCA sono comunicati contemporaneamente a tutti i soggetti interessati alle 12:00 (OCE) del giorno prestabilito. Gli indici sono pubblicati, inoltre, sul sito Internet di Eurostat.

I dati relativi agli indici dei prezzi vengono diffusi attraverso la base dati NewCronos di Eurostat (Theme 2 -- Dominio "Price" -- http://europa.eu.int/comm/eurostat). Sono disponibili i seguenti dati: gli indici mensili, annuali e annuali medi armonizzati e i tassi d'inflazione, per categorie COICOP/IPCA e con le relative ponderazioni, relativi a UEM, UE, SEE e ogni singolo Stato membro. Gli IPCA su NewCronos sono documentati mediante metadati conformi alle norme per la diffusione dei dati statistici (NDDS) del FMI.

Alcune serie mensili e annuali vengono inoltre pubblicate nel bollettino ("News Release") mensile degli IPCA e nel mensile "Statistics in Focus -- Economy and Finance -- Theme 2", che include i tassi d'inflazione annuale al livello a due cifre della COICOP/IPCA.

Nella pagina del sito Internet di Eurostat relativa agli euroindicatori possono essere consultati, inoltre, i principali tassi di variazione.

Gli IPCA vengono compilati, in larga misura, seguendo una metodologia stabilita a livello legislativo. Gli atti legislativi relativi agli IPCA offrono un'eccellente, seppur particolarmente densa, documentazione di norme di armonizzazione e di argomenti giustificativi.

Gli atti legislativi elencati nell'allegato I della presente relazione sono pubblicati, inoltre, nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" (per ulteriori informazioni, contattare Celex@opoce.cec.be).

Le note tecniche relative agli IPCA sono state pubblicate nei bollettini e nei promemoria di Eurostat:

- Bollettino Eurostat 21/97 del 5 marzo 1997, 'Harmonizing the way EU measures inflation'.

- Promemoria Eurostat 8/98 del 4 maggio 1998, 'New Monetary Union Index of Consumer prices (MUICP)'.

- Promemoria Eurostat 2/2000 del 18 febbraio 2000, 'Extended Coverage and Earlier Release Dates for the HICP'.

Per ulteriori dettagli, si consulti la prima "Relazione della Commissione al Consiglio sull'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo" (COM(1998)104 definitivo, numero di catalogo CB-CO-98-133-EN-C). La relazione è disponibile nelle undici lingue dell'Unione europea attraverso la rete di data shop di Eurostat o tramite gli agenti di vendita della Commissione. Per un elenco completo degli atti legislativi relativi agli IPCA, si veda l'allegato I della presente relazione.

Le informazioni relative alle regole di arrotondamento e alle formule di calcolo degli aggregati IPCA europei sono disponibili su richiesta attraverso la rete di data shop di Eurostat.

Alcuni Stati membri hanno pubblicato dei manuali sui loro IPC o IPCA nei quali è possibile trovare una descrizione dei metodi utilizzati nei paesi in questione. Finora, Eurostat è a conoscenza dei seguenti manuali pubblicati dopo l'avvio del processo di armonizzazione nel 1993:

Finlandia: 'The consumer price index 1995=100, Handbook for Users', Statistics Finland, ottobre 1998.

Francia: 'Pour comprendre l'indice des prix', Institut national de la statistique et des études économique (INSEE), edizione 1998.

Regno Unito: 'The Retail Prices Index, Technical Manual', Office for National Statistics (ONS), 1998.

Spagna: 'Indice de Precios de Consumo. Base 1992. Metodología.', Instituto Nacional de Estadística, Madrid, gennaio 1994.

Norvegia: 'Konsumprisindeksen (The Consumer Price Index). Rapporter 91/8.', Statistics Norway, 1991.

Grecia: '"Revised Consumer Price Index", Base Year 1994=100,0', Statistics Greece, 1998.

Belgio: 'L'Indice des Prix à la Consommation, Base 1996', Ministère des Affaires Économiques, Administration de la Politique commerciale, Service de l'Indice, Dépôt légal: D/1999/2295/20.

7. garanzia Della QUALITà NELL'ipca

7.1. Controllo della conformità

Un principio guida della strategia relativa al controllo della conformità è quello di inserire il controllo della qualità e la garanzia della qualità in un contesto più ampio di qualità totale dell'IPCA.

Il lavoro di armonizzazione può essere descritto come un processo continuo di miglioramento graduale della qualità degli IPCA. L'obiettivo delle disposizioni giuridiche e di altre disposizioni adottate durante il processo di armonizzazione non è tanto quello di fornire una serie completa di istruzioni per il calcolo degli IPCA, quanto quello di stabilire delle regole comuni per il trattamento di quegli aspetti dell'elaborazione degli IPC che più di altri hanno ostacolato la comparabilità degli IPC nazionali. Per altri aspetti, gli IPCA continuano a basarsi sulle prassi seguite per la compilazione degli IPC nazionali.

I principali aspetti del controllo di conformità condotto da Eurostat possono essere visti come le componenti di un processo ciclico di continuo miglioramento:

- Individuazione degli obiettivi chiave sulla base delle disposizioni giuridiche, degli accordi, delle esigenze degli utenti e delle norme di qualità IPC esistenti negli Stati membri interessati (piano iniziale);

- Esame dei requisiti e controllo della conformità (azione di verifica del piano iniziale);

- Valutazione della conformità e dell'efficienza del sistema (riflessione su ciò che occorre ancora fare);

- Sviluppo cooperativo di metodologie e prassi migliori (definizione delle iniziative da prendere);

- Individuazione di nuovi o migliori obiettivi qualitativi sulla base degli ultimi sviluppi del quadro relativo alle disposizioni giuridiche, agli accordi e alle esigenze degli utenti (nuovo piano basato sul feedback proveniente dagli utenti e dai produttori dei dati);

- Controllo ulteriore (ripetizione del ciclo).

Le azioni correttive derivanti da questo approccio possono essere di due tipi: a) azioni correttive riguardanti deviazioni da norme già esistenti e ampiamente specificate; b) azioni correttive che richiedono l'adozione e l'applicazione di nuove norme e, molto probabilmente, di ulteriori atti legislativi.

L'efficacia dei costi del processo di controllo sarà di primaria importanza e dovrà essere compiuto ogni sforzo per ridurre al minimo l'onere per gli INS. Va prevista una procedura di tipo sequenziale in cui vengano effettuati dei controlli approfonditi solo se i controlli iniziali hanno evidenziato dei motivi di preoccupazione. Per favorire un ulteriore miglioramento della qualità degli indici e del processo di armonizzazione e per individuare le fonti potenziali di distorsione o di non comparabilità e i modi per eliminarle, è opportuno ricorrere a risultati di ricerca e a dati statistici di controllo della qualità ben mirati, così come a misurazioni prestazionali ed ad indagini INS condotte sotto gli auspici di Eurostat.

Eurostat ha effettuato finora due valutazioni di conformità. La prima valutazione si è basata fondamentalmente sulle informazioni fornite per la prima relazione al Consiglio. La seconda valutazione ha avuto luogo verso la fine del 1998. Nel corso del 1998 sono state effettuate due visite pilota finalizzate al controllo della conformità. Ai fini della presente relazione, Eurostat ha, inoltre, avviato una serie di controlli di conformità negli Stati membri inviando loro un "Questionario di controllo della conformità" (QCC) nel 1999.

Qualora i controlli iniziali effettuati tramite i dati provenienti dal questionario indichino l'esistenza di un problema, la questione sarà seguita bilateralmente. In alcuni casi è apparso evidente fin da subito che le norme minime esistenti non fossero sufficienti, in quanto interpretabili in modi diversi e, probabilmente, incomparabili; ad esempio, le norme minime in materia di beni e servizi recentemente significativi. La formulazione di tali norme minime sarà, quindi, rivista e migliorata.

Nel maggio del 1999, nell'ambito della sua iniziativa 'Qualistat', Eurostat ha presentato al CPS, per un parere formale, un progetto di strategia per il controllo della conformità, collocandolo in una prospettiva di gestione della qualità totale (GQT). Nel progetto veniva sottolineato che, per diventare operativa, la gestione della qualità totale avrebbe dovuto essere coordinata con le misure applicate negli Stati membri per promuovere la qualità degli IPC. I membri del CPS sono stati invitati a pronunciarsi sulla necessità di garantire un allineamento del lavoro qualitativo condotto a livello nazionale nel campo degli IPC/IPCA con la strategia della qualità totale descritta nel progetto.

Il CPS ha riconosciuto l'importanza del controllo della qualità negli IPCA. Diverse delegazioni, tuttavia, hanno espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni dell'approccio GQT a livello di risorse. Si è concluso che il Gruppo di lavoro sugli IPCA avrebbe dovuto discutere il modo in cui migliorare ulteriormente la strategia relativa alla qualità seguendo un approccio graduale. Il Gruppo di lavoro avrebbe dovuto concentrarsi sulle principali questioni sollevate durante la discussione, quali la necessità di norme comparabili sulla documentazione, l'ampliamento della copertura, le prassi nazionali correnti in materia di controllo della qualità, l'efficacia dei costi, l'onere per gli INS. Il Gruppo di lavoro è stato invitato, inoltre, a discutere proposte alternative per garantire la qualità degli IPCA.

Benché il controllo della conformità resti in cima alla lista delle priorità relative agli IPCA e nonostante la destinazione di considerevoli risorse al controllo della qualità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati, il sorgere di nuove priorità e la ristrettezza delle risorse a livello Eurostat e a livello di INS ha rallentato i progressi nell'applicazione delle norme formali in materia di garanzia della qualità. Va osservato che Eurostat non è riuscito, come previsto, a presentare al CPS una versione aggiornata del proprio progetto nella riunione di maggio 2000.

7.2. Organo consultivo

Nella primavera del 1999, Eurostat ha proposto al CPS di istituire un organo consultivo sugli IPCA seguendo la prassi nazionale comune in base alla quale a sovrintendere agli IPC nazionali sono dei comitati consultivi nazionali. Pur potendo differire da Stato a Stato, questi comitati nazionali dovrebbero essere accomunati da caratteristiche di trasparenza ed indipendenza.

L'obiettivo principale è quello di garantire l'integrità e la pubblica accettazione degli indici armonizzati nel quadro della gestione, da parte del SEBC e della BCE, della politica monetaria nella zona dell'euro. La strategia proposta è una strategia di tipo attivo che prevede, cioè, la nomina di un organo indipendente che offra ad Eurostat un servizio di consulenza in materia di indici armonizzati. Eurostat è del parere che, per accrescere la trasparenza, potrebbero essere compiuti degli sforzi speciali. L'organo consultivo potrebbe contribuire ad assicurare la credibilità e l'accettazione generale degli IPCA.

La maggior parte dei membri del CPS ritiene che l'importanza unica dell'UEM richieda una strategia che assicuri un elevato grado di integrità e di pubblica accettazione degli indici armonizzati. Diverse, tuttavia, sono le opinioni sul modo migliore per conseguire tali obiettivi. La proposta relativa all'istituzione dell'organo consultivo non ha raccolto molti consensi. È stato osservato che un simile organo non solo rappresenterebbe un duplicato delle istituzioni già esistenti, ma potrebbe anche entrare in conflitto con queste ultime, producendo un effetto negativo sulla credibilità degli indici armonizzati.

La maggioranza del CPS si è dichiarata favorevole al rafforzamento e al consolidamento della credibilità dell'IPCA seguendo un approccio combinato. Queste le opzioni indicate: rafforzamento degli organi esistenti, come il Gruppo di lavoro sugli IPCA; coinvolgimento del Comitato dell'Informazione Statistica nei Settori Economico e Sociale (CISSES); miglioramento della trasparenza mediante l'elaborazione di metadati; redazione di un manuale; creazione di un sito Internet; organizzazione di conferenze e seminari specifici.

In seguito a una richiesta del CPS, il CISSES ha istituito un gruppo di studio al fine di esplorare i modi in cui il CISSES stesso potrebbe assistere Eurostat in questo campo. Le raccomandazioni del gruppo di studio saranno presentate alla riunione del CISSES di settembre 2000.

8. allargamento dell'UNIONE EUROPEA

8.1. Introduzione

In base alla procedura dell'acquis comunitario, nell'aderire all'Unione europea, i Paesi candidati devono compilare e pubblicare IPCA mensili che siano conformi alle relative norme esistenti.

Il processo di armonizzazione degli IPC nei Paesi candidati è iniziato nell'autunno del 1997, quando è apparso chiaro che la preparazione dei negoziati relativi all'allargamento richiedeva dei dati comparabili per i Paesi candidati. Dall'inizio del 1998, i Paesi candidati partecipano regolarmente, in qualità di osservatori, alle riunioni del Gruppo di lavoro sugli IPCA e alle speciali riunioni concatenate organizzate da Eurostat per discutere questioni specifiche relative all'applicazione degli IPCA nei paesi in questione.

Nel 1997 e nel 1998, Eurostat ha inviato ai Paesi candidati due questionari dettagliati per valutare il grado di conformità alle norme IPCA delle prassi e dei metodi seguiti. Sulla base dei relativi risultati, sono stati predisposti dei programmi di lavoro particolareggiati per l'applicazione delle norme IPCA in ciascun Paese candidato.

8.2. Strategia di attuazione

L'approccio relativo all'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo nei Paesi candidati si basa sul progetto di armonizzazione messo a punto per l'Unione europea e prevede le seguenti quattro fasi.

Fase 1: Nel periodo tra gennaio e dicembre 1999, i Paesi candidati hanno compilato i cosiddetti IPCA sostitutivi, simili agli indici provvisori pubblicati nell'Unione europea prima dell'introduzione degli IPCA. Si tratta, in linea di massima, di IPC nazionali corretti per tener conto, nei limiti del possibile, delle differenze di campo di applicazione. Le principali voci COICOP/IPCA sono applicate nel modo più rigoroso possibile. Tali indici sono più comparabili degli IPC nazionali e vengono diffusi attraverso la base dati NewCronos di Eurostat.

Fase 2: I Paesi candidati accettano di iniziare a compilare, con l'indice di gennaio 2000, IPCA provvisori basati sul campo di applicazione iniziale degli IPCA e sulle relative norme IPCA. L'obiettivo è quello di ottenere indici comparabili con gli IPCA compilati dagli Stati membri fino all'ampliamento del campo di applicazione di dicembre 1999. Tutti i Paesi candidati forniscono IPCA provvisori a partire dall'indice di gennaio 2000. Anche questi indici vengono diffusi attraverso la base dati NewCronos di Eurostat. L'obiettivo del progetto, comunque, non è quello di ottenere una comparabilità rigorosa fin dall'inizio, ma un miglioramento graduale, tenendo conto in modo adeguato delle diverse velocità di applicazione.

Fase 3: Da dicembre 2000 e a partire dall'indice di gennaio 2001, i Paesi candidati accettano di ampliare il campo di applicazione dei loro IPCA provvisori applicando le relative norme IPCA attuate dagli Stati membri nel dicembre del 2000.

Fase 4: A partire da gennaio 2002, i Paesi candidati dovrebbero compilare IPCA comparabili a quelli elaborati nell'Unione europea ed essere in grado di tenere il passo con gli ulteriori sviluppi IPCA.

Va riconosciuto che, malgrado tutti i problemi e tutte le difficoltà, i Paesi candidati hanno compiuto considerevoli sforzi nell'applicazione delle norme IPCA e hanno già raggiunto uno stadio di sviluppo più avanzato di quello che si potesse inizialmente prevedere. Le riunioni concatenate con i Paesi candidati tenute subito dopo le normali riunioni del Gruppo di lavoro sugli IPCA si sono rivelate uno strumento efficace ed efficiente ai fini dell'armonizzazione degli strumenti di misurazione dell'inflazione nei Paesi candidati. Eurostat esprime tutta la sua gratitudine per la disponibilità e la collaborazione finora dimostrate.

8.3. Progetto Phare

8.3.1. Progetto pilota sulle statistiche dei prezzi

Nell'ambito del programma quadro Phare, come in altri settori statistici, è stato istituito un programma multipaese sulle statistiche dei prezzi, al fine di fornire sostegno finanziario e assistenza tecnica per l'applicazione degli IPCA nei Paesi candidati interessati dal programma Phare (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia). Nessun sostegno finanziario nell'ambito del progetto pilota Phare è previsto per Cipro, Malta e Turchia.

Il progetto pilota prevede una serie di strumenti diversi finalizzati alla fornitura di know-how tecnico:

- Missioni di assistenza tecnica da parte di esperti dei prezzi dell'Unione europea;

- Partecipazione ai gruppi di lavoro IPCA e alle speciali riunioni concatenate riservate ai Paesi candidati;

- Organizzazione di gruppi di lavoro e seminari su specifici temi IPCA.

Diverse delle azioni previste nell'ambito del progetto pilota sono già state portate a termine dopo l'avvio del progetto nel novembre del 1998. La prima serie di missioni di assistenza tecnica ai Paesi candidati ha avuto luogo nel corso del 1999, missioni in cui sono stati concordati con i singoli Paesi candidati programmi di lavoro specifici per l'applicazione degli IPCA. Da novembre 1999, quattro esperti di statistiche dei prezzi offrono consulenza ai Paesi candidati sugli aspetti applicativi di tipo pratico lavorando all'adeguamento degli accordi di cooperazione bilaterali conclusi con gli stessi.

Il progetto pilota Phare sulle statistiche dei prezzi prevede, inoltre, l'organizzazione, di gruppi di lavoro e seminari nel corso del 2000 e del 2001. Lo scopo dei gruppi di lavoro è quello di migliorare i contatti tra Eurostat e Paesi candidati, consentendo a questi ultimi di familiarizzare con i metodi di applicazione di approcci metodologici particolari relativi alla compilazione degli indici.

8.3.2. Programma di formazione

Il programma di formazione Phare prevede la possibilità di finanziare il trasferimento, per 5 mesi e mezzo, di personale dei Paesi candidati presso gli uffici dell'Unione europea, per consentire al personale stesso di familiarizzare col lavoro condotto da Eurostat in materia di IPCA. Gli statistici dei Paesi candidati possono acquisire, in tal modo, una migliore conoscenza della formulazione di norme e procedure metodologiche dettagliate per la creazione di atti legislativi da attuare in futuro negli Stati membri. Il trasferimento temporaneo presso Eurostat di statistici dei prezzi provenienti da Romania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia e Ungheria ha già avuto luogo e ulteriori trasferimenti temporanei sono previsti per il futuro.

I trasferimenti in questione possono essere realizzati anche presso gli Istituti nazionali di statistica. In questo caso, il personale dei Paesi candidati ha l'opportunità di acquisire una conoscenza pratica del modo in cui le norme metodologiche previste da specifici atti normativi vengono applicate negli Stati membri. Un trasferimento di questo tipo è stato già effettuato dalla Lettonia alla Finlandia.

9. funzionamento del comitato DI REGOLAMENTAZIONE

La procedura di consultazione del Comitato del programma statistico prevista dal regolamento quadro per l'adozione delle misure di applicazione relative agli IPCA è stata descritta nella prima relazione della Commissione al Consiglio dell'Unione europea. Nel corso del periodo coperto da questa seconda relazione, in tre casi la Commissione (Eurostat) ha dovuto presentare delle proposte di misure di applicazione al Consiglio in quanto il CPS non aveva formulato un proprio parere sul progetto di misure da adottare. In tutti e tre i casi, il Consiglio ha deliberato entro il termine di tre mesi previsto dalla procedura, adottando, col consenso della Commissione, le seguenti misure di applicazione:

- Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato;

- Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato;

- Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

Se, da un lato, tale procedura ha comportato notevoli ritardi rispetto al calendario previsto per l'applicazione delle misure in questione e la realizzazione del progetto generale di armonizzazione, dall'altro lato, ha consentito il raggiungimento di un consenso più ampio e l'acquisizione di una migliore comprensione di aspetti tecnici difficili che rappresentavano fattori essenziali per la costruzione dell'IPCA su fondamenta solide. Tutto sommato, la procedura si è rivelata efficace grazie alla cooperazione di tutte le parti interessate e al sostegno dei principali utenti, in particolare la BCE e la Direzione generale per gli Affari economici e finanziari.

Il 28 giugno 1999, il Consiglio ha adottato la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10], meglio nota come la "decisione comitatologica", che sostituisce la precedente decisione 87/373/CEE del Consiglio. La nuova "decisione comitatologica" ha ridotto il numero di procedure utilizzabili da cinque (I, IIa, IIb, IIIa, IIIb) a tre (consultiva, gestionale, di regolamentazione). La vecchia procedura IIIa è diventata la nuova procedura di regolamentazione. Tuttavia, fintantoché il Consiglio non adotterà una decisione formale che adegui le disposizioni procedurali degli atti normativi preesistenti, la vecchia procedura IIIa continuerà ad essere applicata. A tal fine, la Commissione sta già elaborando una proposta da sottoporre al Consiglio.

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 1.

Rispetto alla vecchia procedura IIIa, la nuova procedura di regolamentazione non comporterà alcun cambiamento nella misura in cui le misure da prendere non siano sottoposte al Consiglio in mancanza di un parere da parte del Comitato del programma statistico.

Qualora sia necessario, invece, sottoporre al Consiglio le misure da adottare, il principale cambiamento consiste nel fatto che, oltre alle opzioni di cui alla precedente procedura IIIa, il Consiglio può, adesso, semplicemente rigettare la proposta a maggioranza qualificata, nel qual caso la Commissione dovrà riesaminare la stessa con l'obiettivo di:

- sottoporre una proposta modificata al Consiglio;

- ripresentare la propria proposta al Consiglio;

- elaborare una proposta legislativa ai sensi del Trattato (una normale procedura di codecisione, nel caso delle statistiche).

Finora non è stata acquisita alcuna esperienza nell'utilizzo di questa nuova procedura, poiché non è ancora applicabile a livello di IPCA.

10. ReaZIONI DEGLI UTENTI E DEI MEDIA

10.1. Parere della Banca centrale europea

In qualità di utente chiave, la BCE (e il suo predecessore IME) è stata coinvolta da vicino nel lavoro preparataroio e di sviluppo degli IPCA tramite le procedure consultive di cui all'articolo 5(3) del regolamento quadro sugli IPCA e attraverso la partecipazione degli esperti tecnici della BCE/IME al Gruppo di lavoro di Eurostat.

Nel contesto dei diversi obiettivi, concetti e metodi che ispirano gli IPC nazionali, la BCE considera gli sforzi di armonizzazione essenziali per la valutazione della stabilità dei prezzi nella zona dell'euro, il cui raggiungimento rappresenta il compito principale della Banca stessa. Il Consiglio direttivo della BCE ha definito la stabilità dei prezzi come un aumento su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per l'area dell'euro inferiore al 2% (a medio termine). Di conseguenza, sin dall'inizio della fase III dell'Unione economica e monetaria, l'IPCA rappresenta un indicatore chiave della strategia che ispira la politica monetaria unica dell'Eurosistema.

In conformità al Trattato sull'Unione europea, l'IPCA svolge un ruolo importante anche nella valutazione della convergenza verso la stabilità dei prezzi negli Stati membri non compresi nella zona dell'euro.

L'armonizzazione finora realizzata appare nel complesso soddisfacente. La copertura comune e la classificazione comune degli indici, così come la pubblicazione dettagliata dei sottoindici, rappresentano un risultato importante ai fini analitici. È stata stabilita una formula di base comparabile e sono stati introdotti dei primi provvedimenti per il miglioramento della comparabilità degli aspetti metodologici (approcci relativi al campionamento e all'adeguamento della qualità). Negli ultimi due anni, sono stati approvati ed attuati quattro regolamenti riguardanti l'armonizzazione della copertura geografica e demografica degli IPCA e l'ampliamento del campo di applicazione degli stessi a livello di beni e servizi, migliorando non solo la comparabilità tra paesi, ma anche la copertura della spesa per consumi delle famiglie. La mancanza, tuttavia, di dati retrospettivi compilati sulla base del nuovo campo di applicazione per un periodo di almeno dodici mesi (come richiesto dalla BCE nel suo parere relativo al progetto di regolamento) rappresenta un inconveniente per l'analisi dei risultati elaborati nel corso del 2000. Allo stesso tempo, l'uso dell'IPCUM ai fini dell'analisi della politica monetaria ha accresciuto l'importanza della tempestività dei dati che, in risposta a tale esigenza, è stata di recente migliorata ulteriormente.

La BCE segue da vicino l'ulteriore processo di armonizzazione e miglioramento degli IPCA. A tal riguardo, il trattamento di una voce problematica come quella relativa agli alloggi occupati dai proprietari e il miglioramento delle norme minime relative alle procedure di adeguamento della qualità sono ritenuti estremamente importanti. Si auspica, inoltre, l'approfondimento di molte delle questioni discusse finora nell'ambito dei lavori sugli IPCA, in quanto ne potrebbe derivare un ulteriore miglioramento della comparabilità e dell'affidabilità della misurazione dell'inflazione.

La BCE apprezza, infine, gli sforzi compiuti per sviluppare indici dei prezzi al consumo nei paesi che si trovano in fase di preadesione, in quanto ciò facilita l'analisi dell'inflazione in questi paesi e il confronto con la zona dell'euro.

10.2. Parere della Direzione generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione europea

La Direzione generale per gli Affari economici e finanziari accoglie con soddisfazione gli ulteriori miglioramenti apportati alla tempestività e alla qualità degli IPCA dopo la "Relazione della Commissione al Consiglio sull'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo nell'Unione europea" del 1998. La Direzione generale per gli Affari economici e finanziari è del parere che gli IPCA rappresentino degli strumenti di misurazione dell'inflazione affidabili, comparabili e di alta qualità, che adempiono bene alle funzioni per cui sono stati concepiti, consentendo, in particolare, di verificare l'esistenza di una convergenza sostenibile a livello di inflazione degli Stati membri non compresi nella zona dell'euro e facilitando, altresì, l'indirizzo della politica monetaria della BCE e il monitoraggio e la valutazione degli sviluppi dell'inflazione negli Stati membri UE ai fini del coordinamento della politica economica. Cionondimeno, sono auspicabili ulteriori miglioramenti e la Direzione generale per gli Affari economici e finanziari incoraggia Eurostat e il Gruppo di lavoro sugli IPCA a proseguire con tenacia l'attività in questo campo.

Per quanto concerne la questione della tempestività, il programma di pubblicazione per il 2000 prevede la pubblicazione degli indici relativi a un determinato mese tra il 17o e il 19o giorno del mese successivo (ad eccezione dei mesi di dicembre e gennaio, per via della modifica annuale delle ponderazioni). Si tratta di un notevole miglioramento paragonabile a quello di altre importanti aree monetarie, in particolare quella degli Stati Uniti, in cui la pubblicazione ha luogo tra il 16o e il 19o giorno del mese successivo. Ciononostante, un'ulteriore riduzione dei tempi di pubblicazione sembra auspicabile e fattibile e la Direzione generale per gli Affari economici e finanziari incoraggia Eurostat e gli Stati membri a lavorare in questa direzione.

Per quanto riguarda la comparabilità tra paesi e la qualità della misurazione dell'inflazione, progressi importanti erano stati già compiuti al momento della relazione del 1998 al Consiglio, in particolare per quanto concerne l'armonizzazione del campo di applicazione, la definizione di una formula base comparabile e le prime misure tese a migliorare la comparabilità dei metodi relativi all'adeguamento della qualità, al campionamento, all'aggiornamento delle ponderazioni, ecc. Altri progressi sono stati compiuti, in seguito, grazie ai regolamenti che hanno ampliato il campo di applicazione includendo beni e servizi aggiuntivi nei settori delle assicurazioni, della sanità, dell'istruzione, della protezione sociale, ecc.) e grazie all'armonizzazione della copertura geografica e demografica. Di conseguenza, gli IPCA coprono praticamente il 100% della spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari (ad esclusione della spesa relativa agli alloggi occupati dai proprietari).

Nella costruzione degli IPCA è stato seguito il principio della "prassi migliore" e, per molti versi, la qualità degli IPCA è uguale, se non superiore, a quella degli IPC. La scelta della formula base, per esempio, ha ridotto al minimo le potenziali distorsioni verso l'alto nella misurazione dell'inflazione dovute alla cosiddetta "distorsione da formula" e sono state introdotte, inoltre, norme minime per la frequenza di aggiornamento delle ponderazioni. È auspicabile, tuttavia, che si compiano ulteriori progressi. In particolare, rappresentando una parte considerevole della spesa dei consumatori, le spese relative agli alloggi occupati dai proprietari andrebbero incluse negli IPCA. Sono necessarie, inoltre, ulteriori iniziative per migliorare le metodologie utilizzate nella valutazione dei cambiamenti di qualità dei prodotti. È auspicabile, infine, che gli Stati membri passino a un aggiornamento annuale delle ponderazioni, in quanto ciò ridurrebbe le potenziali distorsioni verso l'alto nella misurazione dell'inflazione.

La Direzione generale per gli Affari economici e finanziari ritiene che la revisione dei dati storici debba poter essere effettuata in presenza di cambiamenti metodologici e di informazioni nuove e migliori. È auspicabile, tuttavia, che l'aggiornamento delle ponderazioni segua un programma preannunciato e che esso venga effettuato all'inizio dell'anno, piuttosto che durante l'anno. Per quanto riguarda i miglioramenti futuri degli IPCA, sarà importante mettere a disposizione tutte quelle informazioni che consentano di valutare le implicazioni in termini di misurazione del tasso di inflazione.

10.3. Gli IPCA nella stampa

Gli IPCA vengono pubblicati dalla Commissione mensilmente in giorni preannunciati (Eurostat) attraverso un comunicato stampa redatto in inglese, francese e tedesco. È importante che Eurostat continui ad essere particolarmente rigoroso sia per quanto riguarda l'esattezza dei tempi di pubblicazione dei dati che per quanto riguarda la segretezza dei dati prima della pubblicazione stessa.

La normale elaborazione dell'IPCUM e dell'IPCE da parte di Eurostat segue un rigido piano di lavoro che si sviluppa su due giorni lavorativi e che comprende le seguenti fasi (l'orario è espresso in OCE):

(a) L'elaborazione e la convalida iniziali vengono eseguite all'interno della sezione IPCA di Eurostat.

(b) Il mattino prima del giorno della pubblicazione, l'indice integrale, completo di tutte le voci, e le dodici principali voci della COICOP/IPCA vengono inviati agli Stati membri per la convalida. Ad essere trasmessi agli Stati membri sono soltanto i dati non coperti da segreto.

(c) Il giorno prima della pubblicazione, l'Ufficio stampa di Eurostat riceve una prima bozza del comunicato stampa IPCA in inglese. L'ora esatta dipende dalla quantità di problemi incontrati nell'ambiente di elaborazione. Sulla base della versione inglese, vengono redatte anche la versione francese e quella tedesca. Tutte e tre le versioni vengono ultimate dall'Ufficio stampa di Eurostat con la sezione IPCA nel tardo pomeriggio o nella prima serata. Il comunicato definitivo viene inviato dall'Ufficio stampa di Eurostat al Commissario per gli Affari economici e monetari e al suo portavoce intorno alle ore 19:00.

(d) Nel primo mattino del giorno della pubblicazione, di solito prima delle 9:00, l'indice integrale e le dodici principali voci della COICOP/IPCA relative all'IPCUM, all'IPCE e all'IPCSEE e agli indici di tutti gli Stati membri vengono inviati dalla sezione IPCA agli Istituti nazionali di statistica degli Stati membri via e-mail. Alle 10:00, un file di dati specifico per la Banca centrale europea viene inviato, inoltre, al responsabile della Divisione generale per le statistiche economiche della BCE e rimane segreto fino alle 12:00, quando Eurostat pubblica i dati.

(e) L'Ufficio stampa di Eurostat invia il comunicato agli uffici stampa degli Istituti nazionali di statistica degli Stati membri tra le 9:00 e le 10:00. Il comunicato viene stampato a Bruxelles da Eurostat tra le 9:00 e le 10:00 perché possa essere pronto per i giornalisti. Alle 11:00, il comunicato viene, infine, distribuito a un numero limitato di agenzie stampa, le quali non possono divulgarlo prima delle 12:00. Alle 12:00, il comunicato stampa viene distribuito ai giornalisti presenti alla conferenza giornaliera della Commissione. Allo stesso tempo, Eurostat lo trasmette ai giornalisti iscritti nel suo elenco.

(f) Alle 12:00, i principali indicatori vengono pubblicati sul sito Internet di Eurostat. NewCronos viene aggiornato intorno alle 13:00 con i dati completi.

È evidente che i tempi stretti con cui vengono elaborati l'IPCUM e l'IPCE hanno il vantaggio che solo un numero limitato di persone ha accesso ai dati segreti prima della data di pubblicazione. D'altro canto, è importante che tutti gli Istituti nazionali di statistica vengano informati dei risultati la mattina stessa in cui viene pubblicato il comunicato di Eurostat, in quanto molti utilizzano tali dati nei loro comunicati stampa nazionali.

La sempre maggiore importanza dell'IPCA e dell'IPCUM, in particolare, si riflette anche nei media, in cui l'IPCA si trova in cima alla lista dei più citati indicatori della zona dell'euro. Al momento della pubblicazione del comunicato IPCA, il sito Internet di Eurostat registra un considerevole numero di visitatori.

L'ampliamento del campo di applicazione degli IPCA, entrato in vigore, in gran parte, con l'indice di gennaio 2000, ha rappresentato un notevole passo avanti in termini di affidabilità e pertinenza degli IPCA. In passato, la copertura, la tempestività e il trattamento degli alloggi occupati dai proprietari sono stati gli argomenti più discussi e criticati a livello di media. Attualmente, grazie all'ampliamento del campo di applicazione e al miglioramento della tempestività, la situazione è cambiata: la qualità intrinseca degli IPCA è ampiamente riconosciuta dai mezzi di informazione e si spera che, in futuro, tale apprezzamento possa crescere ulteriormente.

11. CostI

Oltre ai 3.670.000 euro concessi agli Stati membri nel periodo coperto dalla prima relazione al Consiglio, la decisione della Commissione C(1999)4428 ha assegnato agli Stati membri altri 675.000 euro per tener conto dei costi aggiuntivi derivanti dall'attuazione dell'ampliamento del campo di applicazione e dei cambiamenti apportati alla classificazione COICOP/IPCA. Questo importo dovrebbe essere speso entro la fine del secondo anno di applicazione, vale a dire entro la fine del 2001.

Benché la Commissione (Eurostat) abbia tenuto nella massima considerazione l'efficacia dei costi e abbia fatto ricorso a tutte le risorse di bilancio possibili per finanziare il progetto IPCA, i fondi potrebbero non coprire i due terzi degli effettivi costi aggiuntivi per gli Stati membri di cui all'articolo 13 del regolamento quadro.

Va, inoltre, osservato che le future misure di attuazione, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento della qualità, il campionamento e gli alloggi occupati dai proprietari, potrebbero richiedere ingenti risorse ai fini del processo di armonizzazione.

12. prospettive

12.1. Lavoro futuro con gli Stati membri

Eurostat ritiene che, nel lavoro svolto in collaborazione con gli Stati membri per lo sviluppo degli IPCA, sia stata individuata la maggior parte delle cause di distorsione e di non comparabilità e che tutti questi problemi siano attualmente oggetto di studio. Continuano, inoltre gli sforzi per migliorare ulteriormente le prassi, i concetti e i metodi fondamentali seguiti a livello nazionale, migliorando, di conseguenza, ulteriormente la qualità, l'affidabilità e la pertinenza degli IPCA nei prossimi anni.

L'articolo 5(3) del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati prevede che le relative misure di applicazione necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA e per preservare e rafforzare la loro affidabilità e la loro pertinenza debbano essere adottate in conformità alle procedure di consultazione del Comitato del programma statistico.

In numerosi casi, Eurostat e gli INS hanno deciso di non ricorrere all'uso di atti legislativi per l'attuazione del regolamento quadro, preferendo l'uso degli orientamenti, quale strumento rapido, pratico, flessibile e non burocratico per preservare e rafforzare, a breve termine, la comparabilità e la qualità degli IPCA. Nella maggior parte dei casi, si tratta di orientamenti concepiti fin dall'inizio come misure preparatorie per regolamenti della Commissione da adottare in seguito.

Le recenti esperienze relative all'applicazione di taluni orientamenti suggerisce che la loro "conversione" in atti normativi vincolanti, per garantire la comparabilità, l'affidabilità e la pertinenza degli IPCA sia auspicabile. Gli Orientamenti in materia di riduzioni di prezzo e di revisione degli IPCA sono già in corso di conversione.

Inoltre, con l'adozione degli ultimi tre regolamenti (assicurazioni, sottoindici e sanità/istruzione/protezione sociale) il quadro giuridico relativo agli IPCA ha raggiunto una complessità tale che il consolidamento delle misure di applicazione in un atto unico diventa sempre più urgente.

In diverse occasioni, Eurostat ha espresso la sua intenzione di procedere, il prima possibile, a un consolidamento delle misure legislative e delle altre misure applicative, fornendo, inoltre, un'ampia documentazione e una guida puntuale attraverso la pubblicazione di un "manuale IPCA". Data la massima importanza dell'aspetto della coerenza, il consolidamento degli atti normativi e l'elaborazione del manuale IPCA sono progetti altamente interdipendenti che dovrebbero, di conseguenza, procedere di pari passo.

La valutazione del progetto di armonizzazione contenuta nella presente relazione evidenzia i notevoli risultati conseguiti finora, ma evidenzia in modo altrettanto chiaro che vi è ancora del lavoro importante da svolgere. Il problema è che, in contrasto con l'importanza del progetto, le risorse disponibili per il progetto stesso sono estremamente limitate, l'elenco dei compiti da portare a termine è piuttosto lungo e gli utenti diventano sempre più esigenti. Certamente, una definizione delle priorità è di primaria importanza per l'efficacia dell'attività di sviluppo, ma occorre sottolineare, d'altro canto, che la velocità di avanzamento del progetto di armonizzazione è influenzata anche dall'interazione tra i problemi da risolvere e dall'attuale stato del dibattito. Di conseguenza, una particolare attenzione va prestata a quelle questioni che occorre ancora affrontare sotto forma di regolamenti di applicazione. La situazione attuale può essere riassunta come segue:

Tabella 12 Situazione attuale e lavoro futuro

>SPAZIO PER TABELLA>

Alla luce di quanto sopra, Eurostat ha presentato, per un parere, alla riunione di maggio 2000 del CPS, il seguente programma di misure per il 2002:

- Punti del programma iniziale di armonizzazione che restano da definire

1. Trattamento nell'IPCA degli altri servizi finanziari n.c.a.

2. Trattamento nell'IPCA degli alloggi occupati dai proprietari

3. Ulteriori norme minime in materia di campionamento

4. Trattamento nell'IPCA delle voci stagionali

5. Ulteriori norme minime in materia di procedure di adeguamento della qualità.

- Conversione in regolamenti degli orientamenti esistenti

6. Politica di revisione degli IPCA.

- Misure preparatorie volte al consolidamento del quadro giuridico relativo agli IPCA

7. Miglioramento delle norme minime relative ai sottoindici IPCA;

8. Miglioramento del trattamento, nell'IPCA, dei beni e servizi recentemente significativi.

- Regolamento consolidato della Commissione

9. Consolidamento delle misure di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

Il CPS condivide ampiamente l'importanza del programma proposto, ma continua ad esprimere opinioni divergenti su diversi punti del progetto e sulla procedura da seguire, ritenendo, in generale, che si tratti di un programma di lavoro troppo ambizioso di cui occorra ridefinire le priorità. Nella sua qualità di organo consultivo, il CPS suggerisce che, accogliendo una proposta della BCE, l'obiettivo potrebbe essere conseguito prestando un'attenzione particolare a questioni come quelle relative agli alloggi occupati dai proprietari, all'adeguamento della qualità, al trattamento dei nuovi prodotti e all'aggiornamento continuo delle ponderazioni. Il CPS ritiene che le questioni che hanno un impatto minore sugli IPCA e quelle non ancora studiate in modo approfondito debbano essere escluse dalla lista delle priorità. È necessario, inoltre, sviluppare quanto prima una politica di revisione degli IPCA. La Commissione (Eurostat) terrà nella massima considerazione i pareri del CPS e della BCE, impegnandosi, come previsto dal regolamento quadro, a preservare e rafforzare l'affidabilità e la pertinenza degli IPCA.

ALLEGATO I

Elenco dei regolamenti a giugno 2000

Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, stabilisce la base legale per la definizione di una metodologia armonizzata per la compilazione degli IPCA, dell'IPCUM, dell'IPCE e dell'IPCSEE. Nell'ambito di questo regolamento "quadro", sono stati adottati i seguenti regolamenti di applicazione in materia di metodologia di elaborazione degli IPCA:

- Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione del 9 settembre 1996 sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.09.1996, pag. 3).

- Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione del 20 novembre 1996 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8).

- Regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione del 10 dicembre 1997 recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (GU L 340 del 11.12.1997, pag. 24).

- Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12).

- Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23).

- Regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione del 9 dicembre 1998 contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

- Regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

- Regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2214/96 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1).

- Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

ALLEGATO II

Ponderazioni nazionali per voce e paese

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(cont.)

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ALLEGATO III

Ponderazioni nazionali per il 2000 aggiornate in base ai prezzi di dicembre 1999

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