16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

(2009/941/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (2), la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo») negli Stati membri vincolati da tale strumento.

(3)

Il protocollo apporta un valido contributo al rafforzamento della certezza e della prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti. L’applicazione di norme uniformi per determinare la legge applicabile consentirà alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari di circolare liberamente nella Comunità senza alcuna forma di controllo nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione.

(4)

L’articolo 24 del protocollo legittima le organizzazioni regionali di integrazione economica, quali la Comunità a firmare, accettare e approvare il protocollo o ad aderirvi.

(5)

La Comunità ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dal protocollo. Ciò lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri che non sono vincolati dalla presente decisione né soggetti alla sua applicazione esposte nei considerando 11 e 12.

(6)

La Comunità dovrebbe pertanto approvare il protocollo.

(7)

Il protocollo dovrebbe applicarsi tra gli Stati membri al più tardi il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009.

(8)

Considerato lo stretto legame tra il protocollo e il regolamento (CE) n. 4/2009, è opportuno che le disposizioni del protocollo si applichino nella Comunità in via provvisoria qualora il protocollo non sia entrato in vigore il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009. È opportuno provvedere a una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del protocollo.

(9)

Le disposizioni del protocollo dovrebbero determinare la legge applicabile a un dato obbligo alimentare se la decisione al riguardo è stata riconosciuta ed ha forza esecutiva in base alle norme sull’abolizione dell’exequatur previste dal regolamento (CE) n. 4/2009. Affinché nella Comunità si applichino le stesse norme sui conflitti di legge ai crediti alimentari riguardanti un periodo precedente o un periodo successivo all’entrata in vigore o all’applicazione provvisoria del protocollo nella Comunità, le disposizioni del protocollo dovrebbero applicarsi anche ai crediti relativi a un periodo precedente detto evento, nonostante l’articolo 22 del medesimo. È opportuno provvedere ad una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del protocollo.

(10)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Al momento della conclusione del protocollo la Comunità effettua la seguente dichiarazione ai sensi dell’articolo 24 del medesimo:

«La Comunità europea dichiara, ai sensi dell’articolo 24 del protocollo, di essere competente per tutte le materie disciplinate dal medesimo. I suoi Stati membri sono vincolati dal protocollo in forza della sua conclusione da parte della Comunità europea.

Ai fini della presente dichiarazione, il termine “Comunità europea” non include la Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, né il Regno Unito, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea».

Articolo 4

1.   Nella Comunità le disposizioni del protocollo si applicano in via provvisoria, fatto salvo l’articolo 5 della presente decisione, a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009, qualora il protocollo non sia ancora entrato in vigore a tale data.

2.   All’atto della conclusione del protocollo, la Comunità effettua la seguente dichiarazione per tener conto dell’eventuale applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1:

«La Comunità europea dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo in via provvisoria a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (3), qualora il protocollo non sia entrato in vigore a tale data in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1 del medesimo.»

Articolo 5

1.   Nonostante l’articolo 22 del protocollo, le disposizioni del medesimo determinano altresì la legge applicabile agli alimenti richiesti in uno Stato membro per un periodo precedente l’entrata in vigore o l’applicazione provvisoria del protocollo nella Comunità nei casi in cui, a norma del regolamento (CE) n. 4/2009, i procedimenti siano stati avviati, le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009.

2.   All’atto della conclusione del protocollo, la Comunità effettua la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo anche agli alimenti richiesti in uno degli Stati membri per un periodo precedente l’entrata in vigore o l’applicazione provvisoria del protocollo nella Comunità nei casi in cui, a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (3), i procedimenti siano stati avviati, le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione di detto regolamento.»

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  Parere del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

TRADUZIONE

PROTOCOLLO

sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Gli Stati firmatari del presente protocollo,

desiderosi di stabilire disposizioni comuni concernenti la legge applicabile alle obbligazioni alimentari,

nell’intento di modernizzare la Convenzione dell’Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli e la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari,

desiderosi di elaborare norme generali sulla legge applicabile che possano integrare la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia,

hanno deciso di concludere a tale scopo un protocollo e hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori.

2.   Le decisioni emesse in applicazione del presente protocollo non pregiudicano l’esistenza di uno dei rapporti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Carattere universale

La legge designata dal presente protocollo si applica anche ove non sia quella di uno Stato contraente.

Articolo 3

Norma generale sulla legge applicabile

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

2.   In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento.

Articolo 4

Norme speciali a favore di taluni creditori

1.   Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni alimentari:

a)

dei genitori nei confronti dei figli;

b)

delle persone diverse dai genitori nei confronti di persone di età inferiore a ventun anni, fatta eccezione per le obbligazioni derivanti dai rapporti di cui all’articolo 5, e

c)

dei figli nei confronti dei genitori.

2.   Qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro.

3.   Nonostante l’articolo 3, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

4.   Qualora, in forza delle leggi di cui all’articolo 3 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore.

Articolo 5

Norma speciale relativa ai coniugi e agli ex coniugi

Per le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato, l’articolo 3 non si applica qualora una delle parti vi si opponga e la legge di un altro Stato, in particolare quello dell’ultima residenza abituale comune, presenti un collegamento più stretto con il matrimonio. In tal caso, si applica la legge dell’altro Stato.

Articolo 6

Norma speciale in materia di difesa

Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di un minore e da quelle di cui all’articolo 5, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l’assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti ai sensi della legge dello Stato di residenza abituale e della legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune delle parti.

Articolo 7

Designazione della legge applicabile ai fini di un procedimento specifico

1.   Nonostante gli articoli da 3 a 6, il creditore e il debitore di alimenti possono, unicamente ai fini di un procedimento specifico in un dato Stato, designare espressamente quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare la legge di detto Stato.

2.   Una designazione anteriore all’avvio del procedimento in questione deve formare oggetto di un accordo, firmato da entrambe le parti, redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione.

Articolo 8

Designazione della legge applicabile

1.   Nonostante gli articoli 3, 4, 5 e 6, il creditore e il debitore di alimenti possono, in qualsiasi momento, designare quale legge applicabile a un’obbligazione alimentare una delle seguenti leggi:

a)

la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della designazione;

b)

la legge dello Stato di residenza abituale di una delle parti al momento della designazione;

c)

la legge designata dalle parti come applicabile al loro regime patrimoniale o quella effettivamente applicata al medesimo;

d)

la legge designata dalle parti come applicabile al loro divorzio o separazione personale o quella effettivamente applicata ai medesimi.

2.   L’accordo è redatto in forma scritta o registrato su un supporto il cui contenuto è accessibile per ulteriore consultazione, ed è firmato da entrambe le parti.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a diciotto anni o di un adulto che, a causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi interessi.

4.   Nonostante la legge designata dalle parti a norma del paragrafo 1, la legge dello Stato in cui il creditore risiede abitualmente al momento della designazione determina se il creditore possa rinunciare al proprio diritto agli alimenti.

5.   A meno che, al momento della designazione, le parti fossero pienamente informate e consapevoli delle conseguenze della loro designazione, la legge designata dalle parti non si applica qualora la sua applicazione determini conseguenze manifestamente inique o irragionevoli per una delle parti.

Articolo 9

«Domicile» in luogo di «cittadinanza»

Lo Stato in cui il concetto di «domicile» costituisca un criterio di collegamento in materia familiare può informare l’Ufficio permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato che, ai fini delle cause proposte dinanzi alle autorità nazionali, il termine «cittadinanza» agli articoli 4 e 6 è sostituito con «domicile» quale definito in detto Stato.

Articolo 10

Enti pubblici

Il diritto di un ente pubblico di chiedere il rimborso della prestazione erogata al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legge cui è soggetto tale ente.

Articolo 11

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile a un’obbligazione alimentare stabilisce, tra l’altro:

a)

l’esistenza e la portata dei diritti del creditore, nonché i soggetti nei cui confronti può esercitarli;

b)

in qual misura il creditore può chiedere gli alimenti retroattivamente;

c)

la base di calcolo dell’importo degli alimenti e l’indicizzazione;

d)

il soggetto autorizzato a promuovere un’azione per ottenere gli alimenti, fatta eccezione per le questioni relative alla capacità processuale e alla rappresentanza nel procedimento;

e)

termini di prescrizione o decadenza;

f)

la portata dell’obbligazione del debitore di alimenti, qualora un ente pubblico chieda il rimborso delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.

Articolo 12

Esclusione del rinvio

Nel presente protocollo per «legge» s’intende il diritto vigente in uno Stato, ad esclusione delle norme di conflitto di leggi.

Articolo 13

Ordine pubblico

L’applicazione della legge stabilita a norma del presente protocollo può essere esclusa soltanto nella misura in cui produca effetti manifestamente contrari all’ordine pubblico del foro.

Articolo 14

Determinazione dell’importo della prestazione alimentare

Anche se la legge applicabile dispone diversamente, occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore, nonché di qualsiasi compensazione concessa al creditore in luogo di pagamenti periodici di crediti alimentari, nel determinare l’importo della prestazione alimentare.

Articolo 15

Non applicazione del protocollo ai conflitti interni

1.   Uno Stato contraente in cui vigano sistemi giuridici o complessi di norme differenti in materia di obbligazioni alimentari non è tenuto ad applicare le norme del presente protocollo ai conflitti riguardanti unicamente tali sistemi giuridici o complessi di norme differenti.

2.   Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 16

Sistemi giuridici non unificati a carattere territoriale

1.   Con riguardo ad uno Stato in cui vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente protocollo:

a)

i riferimenti alla legge di uno Stato si intendono fatti, se del caso, alla legge in vigore nell’unità territoriale considerata;

b)

i riferimenti alle autorità competenti o agli enti pubblici dello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, alle autorità competenti o agli enti pubblici abilitati ad agire nell’unità territoriale considerata;

c)

i riferimenti alla residenza abituale nello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, alla residenza abituale nell’unità territoriale considerata;

d)

i riferimenti allo Stato di cittadinanza comune di due persone si intendono fatti all’unità territoriale designata dalla legge dello Stato in questione o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale con la quale l’obbligazione alimentare presenti i collegamenti più stretti;

e)

i riferimenti allo Stato di cittadinanza di una persona si intendono fatti all’unità territoriale designata dalla legge dello Stato in questione o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale con la quale la persona presenti i collegamenti più stretti.

2.   Per identificare la legge applicabile a norma del presente protocollo, ove uno Stato si componga di due o più unità territoriali ciascuna con un proprio sistema giuridico o complesso di norme per le materie disciplinate dal presente protocollo, si applicano le seguenti norme:

a)

in presenza di norme vigenti in detto Stato che identifichino l’unità territoriale la cui legge è applicabile, la legge di tale unità;

b)

in mancanza di tali norme, la legge dell’unità territoriale definita in conformità del paragrafo 1.

3.   Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 17

Sistemi giuridici non unificati a carattere personale

Per identificare la legge applicabile a norma del presente protocollo, ove in uno Stato vigano due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a diverse categorie di persone per le materie disciplinate dal presente protocollo, i riferimenti alla legge di tale Stato si intendono fatti al sistema giuridico determinato dalle norme in esso vigenti.

Articolo 18

Coordinamento con le precedenti convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari

Il presente protocollo sostituisce, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari e la Convenzione dell’Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli.

Articolo 19

Coordinamento con altri strumenti

1.   Il presente protocollo non pregiudica gli strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente è oppure sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dal presente protocollo, salvo dichiarazione contraria degli Stati vincolati da tali strumenti.

2.   Il paragrafo precedente si applica anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.

Articolo 20

Interpretazione uniforme

Nell’interpretare il presente protocollo si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l’applicazione uniforme.

Articolo 21

Esame del funzionamento pratico del protocollo

1.   Il segretario generale della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca, ove necessario, una commissione speciale per esaminare il funzionamento pratico del protocollo.

2.   A tal fine, gli Stati contraenti collaborano con l’Ufficio permanente della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla raccolta della giurisprudenza concernente l’applicazione del protocollo.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Il presente protocollo non si applica agli alimenti richiesti in uno Stato contraente per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore in quello Stato.

Articolo 23

Firma, ratifica e adesione

1.   Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati.

2.   Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, all’accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

3.   Al presente protocollo può aderire qualsiasi Stato.

4.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario del protocollo.

Articolo 24

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1.   Un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dal presente protocollo può anch’essa firmare, accettare e approvare il presente protocollo o aderirvi. In tal caso l’organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dal presente protocollo.

2.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dal presente protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L’organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo.

3.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, ai sensi dell’articolo 28, di essere competente per tutte le materie disciplinate dal protocollo e che gli Stati membri che le hanno delegato la competenza per quelle materie saranno vincolati dal protocollo in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell’organizzazione.

4.   Ai fini dell’entrata in vigore del protocollo, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l’organizzazione interessata effettua una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3.

5.   Ogni riferimento nel protocollo a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica anche, se del caso, a un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte del protocollo. Qualora un’organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3, ogni riferimento nel protocollo a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell’organizzazione.

Articolo 25

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi seguente il deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui all’articolo 23.

2.   Successivamente il protocollo entra in vigore:

a)

per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’articolo 24 che lo ratifica, accetta, approva o vi aderisce più tardi, il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi seguente il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b)

per le unità territoriali alle quali il protocollo è stato esteso in conformità dell’articolo 26, il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi seguente la notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Articolo 26

Dichiarazione concernente i sistemi giuridici non unificati

1.   Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto del presente protocollo, vigono sistemi giuridici diversi possono dichiarare, ai sensi dell’articolo 28, che il protocollo si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse, e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentandone una nuova.

2.   La dichiarazione è notificata al depositario e indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica il protocollo.

3.   In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, il protocollo si applica all’intero territorio dello Stato.

4.   Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.

Articolo 27

Riserve

Non sono ammesse riserve al presente protocollo.

Articolo 28

Dichiarazioni

1.   Le dichiarazioni di cui agli articoli 24, paragrafo 3, e 26, paragrafo 1, possono essere formulate all’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento.

2.   Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario.

3.   Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell’entrata in vigore del presente protocollo nei confronti dello Stato in questione.

4.   Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi seguente la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 29

Denuncia

1.   Qualsiasi Stato contraente può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di uno Stato avente un sistema giuridico non unificato cui si applica il protocollo.

2.   La denuncia ha efficacia il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di dodici mesi seguenti la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest’ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 30

Notifica

Il depositario notifica ai membri della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 23 e 24, le seguenti informazioni:

a)

le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni di cui agli articoli 23 e 24;

b)

la data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità dell’articolo 25;

c)

le dichiarazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e all’articolo 26, paragrafo 1;

d)

le denunce ai sensi dell’articolo 29.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto all’Aia, il 23 novembre 2007, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui copia autentica sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla data della sua ventunesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.