Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2013/0186 final - 2013/0098 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L’obiettivo del presente progetto di
regolamento del Consiglio è accordare, su base autonoma, il trattamento in
esenzione dai dazi doganali per i dispositivi di visualizzazione a schermo
piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per
l’elaborazione dell’informazione (automatic data-processing, ADP) con
un livello di funzionalità accettabile. Questa espressione si riferisce ai
dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che, benché non utilizzati
esclusivamente o principalmente in un sistema ADP, siano in grado di
visualizzare segnali provenienti da macchine ADP con un livello di prestazioni
sufficiente per l’utente. La sottovoce 8528 51 del sistema
armonizzato (SA) comprende monitor “dei tipi esclusivamente o essenzialmente
destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della
voce 8471”. Tali monitor sono “esenti” dal pagamento dell’aliquota del dazio
convenzionale. I monitor “diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente
destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della
voce 8471” sono classificati alla sottovoce SA 8528 59. L’aliquota del
dazio convenzionale per questo secondo tipo di monitor è del “14%”. Nella sentenza della causa C-376/07 (Kamino),
la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la classificazione
dei monitor deve essere effettuata alla luce delle loro caratteristiche e
proprietà oggettive, sia per quanto riguarda la capacità di svolgere una serie
di funzioni, sia per quanto riguarda il livello di prestazione raggiunto nello
svolgere tali funzioni. La convergenza delle tecnologie digitali,
tuttavia, ha determinato una situazione in cui è diventato molto difficile
definire, basandosi sulle caratteristiche puramente tecniche e oggettive, se un
particolare monitor sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a un
sistema ADP della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione
corretta e uniforme dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che
possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali
provenienti sia da sistemi ADP (automatic data-processing) che da altre
fonti (ad esempio, lettori DVD, apparecchi per la ripresa di immagini,
ricevitori satellitari), è diventato tecnicamente impossibile. Attualmente gran parte dei monitor importati
nell’UE sono dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono
visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, segnali provenienti
sia da sistemi ADP che da altre fonti. Questo è tanto più vero per i monitor di
tipo altamente professionale, che sono destinati a settori specializzati (come
la diagnostica o la ricerca). Al fine di garantire uno sviluppo razionale della
produzione, nonché un incremento del consumo nel territorio dell’UE, e di
promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell’interesse
sia dei consumatori europei che delle imprese del settore accordare l’esenzione
dai dazi per i suddetti monitor. La proposta allegata presenta un’impostazione
equilibrata che tiene conto del contesto giuridico e degli interessi dei
consumatori europei e dell’industria. La proposta è conforme alle politiche dell’Unione
nei settori del commercio estero e dell’industria. Alla luce di quanto precede, si propone di
modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO La sezione “Nomenclatura tariffaria e
statistica” del comitato del codice doganale è stata consultata il 27 settembre
2012. I rappresentanti delle imprese del settore
nell’Unione sono stati consultati il 13 novembre 2012. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La base giuridica della presente proposta è
costituita dagli articoli 31e 32 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione
europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. La proposta è conforme al principio di
proporzionalità in quanto, in linea con quanto previsto dal trattato, favorisce
gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi
interessi commerciali degli operatori economici (fabbricanti all’interno dell’Unione
ed importatori), senza modificare l’elenco OMC dell’UE. A norma dell’articolo 31 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, le aliquote della tariffa autonoma sono
stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Perdita di entrate nelle risorse proprie
tradizionali dell’ordine di circa 20,5 milioni di euro l’anno (in base alle
statistiche delle importazioni del 2011). 2013/0098 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I del regolamento
(CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La sottovoce SA 8528 51
comprende monitor, diversi dai monitor a tubo catodico (TRC), dei tipi
esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione
dell’informazione della voce 8471. I monitor diversi dai tipi esclusivamente o
essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione
della voce 8471 sono classificati alla sottovoce SA 8528 59. (2) In conformità con la
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea[1], la classificazione dei monitor
nella sottovoce SA 8528 51 o 8528 59 deve essere basata su una
valutazione globale delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di ogni
particolare monitor. (3) A causa della convergenza
delle tecnologie digitali è diventato molto difficile definire, basandosi sulle
caratteristiche puramente tecniche, se un monitor particolare sia del tipo
destinato esclusivamente o essenzialmente a un sistema ADP della voce 8471. Nel
caso specifico, garantire una classificazione corretta e uniforme dei
dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con
un livello di funzionalità accettabile, i segnali provenienti sia da sistemi
per l’elaborazione dell’informazione che da altre fonti è diventato
tecnicamente impossibile. (4) Al fine di garantire uno
sviluppo razionale della produzione, nonché un incremento del consumo nel
territorio dell’Unione, e di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i
paesi terzi, è nell’interesse sia dei consumatori europei che delle imprese del
settore accordare un trattamento in esenzione dai dazi per i suddetti monitor. (5) Occorre pertanto modificare
di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L’allegato I del regolamento (CEE) n.
2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. 2. Le modifiche delle sottovoci della NC
previste dal presente regolamento si applicano come sottovoci TARIC fino al
loro inserimento nella nomenclatura combinata in conformità all’articolo 12 del
regolamento (CEE) n. 2658/87. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1°
giugno 2013. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Nell’allegato I, parte seconda, sezione XVI,
capitolo 85, del regolamento (CEE) n. 2658/87 le righe corrispondenti ai codici
NC 8528 59, 8528 59 10, 8528 59 40 e
8528 59 80 sono sostituite dalle seguenti: “8528 59 || --altri: || || || --- Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile: || || 8528 59 20(1) || ---- in monocromie || 14(5) || p/st || --- a colori: || || 8528 59 31(2) || --- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) || 14(5) || p/st 8528 59 39(3) || ---altri || 14(5) || p/st 8528 59 70(4) || --- altri || 14 || p/st. (1) Codice TARIC 8528 59 10 20. (2) Codice TARIC 8528 59 40 91. (3) Codice TARIC 8528 59 80 91. (4) Codici TARIC
8528 59 10 90, 8528 59 40 99
e 8528 59 80 99. (5) Aliquota del dazio autonomo: “esenzione”. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa Regolamento del Consiglio che modifica l’allegato
I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 1.2. Natura
della proposta/iniziativa Accorda l’esenzione autonoma dai dazi per taluni
prodotti industriali della voce 8528 dell’allegato I del regolamento (CEE) n.
2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 1.3. Obiettivo Accordare, su base autonoma, il trattamento in
esenzione dai dazi doganali ai dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione
dell’informazione (ADP) con un livello di funzionalità accettabile.
Questa espressione si riferisce ai dispositivi di visualizzazione a schermo
piatto che, benché non utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema
ADP, sino in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine ADP con un
livello di prestazioni sufficiente per l’utente. 1.4. Motivazione
della proposta/iniziativa La convergenza delle tecnologie digitali ha
determinato una situazione in cui è diventato molto difficile definire,
basandosi sulle caratteristiche puramente tecniche e oggettive, se un
particolare monitor sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a un
sistema ADP della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione
corretta e uniforme dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che
possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali
provenienti sia da sistemi ADP (automatic data-processing) che da altre
fonti (ad esempio, lettori DVD, apparecchi per la ripresa di immagini,
ricevitori satellitari), è diventato tecnicamente impossibile. Attualmente gran parte dei monitor importati nell’UE
sono dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare,
con un livello di funzionalità accettabile, segnali provenienti sia da sistemi
ADP che da altre fonti. Questo è tanto più vero per i monitor di tipo altamente
professionale, che sono destinati a settori specializzati (come la diagnostica
o la ricerca). Al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione,
nonché un incremento del consumo nel territorio dell’UE, e di promuovere gli
scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell’interesse dei consumatori
europei e dell’industria accordare l’esenzione dai dazi per i suddetti monitor.
1.5. Durata
e incidenza finanziaria Durata: proposta di durata illimitata. Incidenza finanziaria: perdita di entrate nelle
risorse proprie tradizionali dell’ordine di circa 20,5 milioni di euro l’anno
(in base alle statistiche delle importazioni del 2011). 1.6. Modalità
di gestione previste Applicazione delle disposizioni in materia di
monitoraggio, controllo e gestione del codice doganale dell’Unione. 2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA Incidenza prevista sulle entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. –
x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza
finanziaria: –
x sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[2] Anno N || Anno N+1 Articolo 120 || / || 8 mesi x 20,5 MEUR 12 mesi || 20,5 MEUR La proposta è di durata illimitata. Precisare il metodo di
calcolo dell’incidenza sulle entrate. Il
calcolo della perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali si basa sul
valore delle importazioni nell’UE, nel 2011, di prodotti dei codici TARIC
8528 59 10 90, 8528 59 40 90
e 8528 89 80 90. Le cifre sono state fornite da Eurostat. Innanzitutto
il valore complessivo delle importazioni di monitor dei codici TARIC
8528 59 10 90, 8528 59 40 90 e 8528 89
80 90 nell’anno di riferimento 2011 è stato moltiplicato per il dazio ad
valorem (14%). In
secondo luogo sono state detratte le spese di riscossione (25%) in modo da
ottenere il gettito complessivo delle risorse proprie tradizionali per l’UE nel
2011. Il
risultato di tale calcolo è il seguente: - Codice
TARIC 8528 59 10 90: (EUR 10 891 640 x 14%) x 75% =
EUR 1 143 622,20 - Codice
TARIC 8528 59 40 90: (EUR 233 167 690 x 14%) x 75% =
EUR 24 482 607,45 -
Codice TARIC 8528 89 80 90: nessuno scambio nel 2011. Con
l’adozione del presente progetto di proposta non tutti i prodotti classificati
in tali codici TARIC potranno beneficiare dell’esenzione dal dazio. La misura è
applicabile solo a taluni monitor (“dispositivi di visualizzazione a schermo
piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per
l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile”). Tenendo
conto del campo di applicazione previsto per la misura e della natura dei
prodotti disponibili sul mercato dell’UE, si può ritenere che almeno l’80% dei
prodotti attualmente importati con i suddetti codici TARIC rientrino nell’ambito
di tale definizione. La
perdita complessiva prevedibile di entrate nelle risorse proprie tradizionali su
base annua dovrebbe quindi essere calcolata nel modo seguente: (EUR
1 143 622, 20 + EUR 24 482 607, 45) * 80% = EUR 20 500 983,72 Per
l’anno in cui la proposta entrerà in vigore l’incidenza finanziaria va
calcolata in proporzione. La
perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai
contributi versati dagli Stati membri in base al loro reddito nazionale lordo. [1] Caso
C-376/07 Kamino [2009] Racc. pag. I-1167. [2] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.