52013PC0186

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune /* COM/2013/0186 final - 2013/0098 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’obiettivo del presente progetto di regolamento del Consiglio è accordare, su base autonoma, il trattamento in esenzione dai dazi doganali per i dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (automatic data-processing, ADP) con un livello di funzionalità accettabile. Questa espressione si riferisce ai dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che, benché non utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema ADP, siano in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine ADP con un livello di prestazioni sufficiente per l’utente.

La sottovoce 8528 51 del sistema armonizzato (SA) comprende monitor “dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471”. Tali monitor sono “esenti” dal pagamento dell’aliquota del dazio convenzionale. I monitor “diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471” sono classificati alla sottovoce SA 8528 59. L’aliquota del dazio convenzionale per questo secondo tipo di monitor è del “14%”.

Nella sentenza della causa C-376/07 (Kamino), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che la classificazione dei monitor deve essere effettuata alla luce delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, sia per quanto riguarda la capacità di svolgere una serie di funzioni, sia per quanto riguarda il livello di prestazione raggiunto nello svolgere tali funzioni.

La convergenza delle tecnologie digitali, tuttavia, ha determinato una situazione in cui è diventato molto difficile definire, basandosi sulle caratteristiche puramente tecniche e oggettive, se un particolare monitor sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a un sistema ADP della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione corretta e uniforme dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali provenienti sia da sistemi ADP (automatic data-processing) che da altre fonti (ad esempio, lettori DVD, apparecchi per la ripresa di immagini, ricevitori satellitari), è diventato tecnicamente impossibile.

Attualmente gran parte dei monitor importati nell’UE sono dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, segnali provenienti sia da sistemi ADP che da altre fonti. Questo è tanto più vero per i monitor di tipo altamente professionale, che sono destinati a settori specializzati (come la diagnostica o la ricerca). Al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione, nonché un incremento del consumo nel territorio dell’UE, e di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell’interesse sia dei consumatori europei che delle imprese del settore accordare l’esenzione dai dazi per i suddetti monitor.

La proposta allegata presenta un’impostazione equilibrata che tiene conto del contesto giuridico e degli interessi dei consumatori europei e dell’industria.

La proposta è conforme alle politiche dell’Unione nei settori del commercio estero e dell’industria.

Alla luce di quanto precede, si propone di modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La sezione “Nomenclatura tariffaria e statistica” del comitato del codice doganale è stata consultata il 27 settembre 2012.

I rappresentanti delle imprese del settore nell’Unione sono stati consultati il 13 novembre 2012.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta è costituita dagli articoli 31e 32 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto, in linea con quanto previsto dal trattato, favorisce gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi interessi commerciali degli operatori economici (fabbricanti all’interno dell’Unione ed importatori), senza modificare l’elenco OMC dell’UE.

A norma dell’articolo 31 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le aliquote della tariffa autonoma sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali dell’ordine di circa 20,5 milioni di euro l’anno (in base alle statistiche delle importazioni del 2011).

2013/0098 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       La sottovoce SA 8528 51 comprende monitor, diversi dai monitor a tubo catodico (TRC), dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. I monitor diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 sono classificati alla sottovoce SA 8528 59.

(2)       In conformità con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea[1], la classificazione dei monitor nella sottovoce SA 8528 51 o 8528 59 deve essere basata su una valutazione globale delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di ogni particolare monitor.

(3)       A causa della convergenza delle tecnologie digitali è diventato molto difficile definire, basandosi sulle caratteristiche puramente tecniche, se un monitor particolare sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a un sistema ADP della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione corretta e uniforme dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali provenienti sia da sistemi per l’elaborazione dell’informazione che da altre fonti è diventato tecnicamente impossibile.

(4)       Al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione, nonché un incremento del consumo nel territorio dell’Unione, e di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell’interesse sia dei consumatori europei che delle imprese del settore accordare un trattamento in esenzione dai dazi per i suddetti monitor.

(5)       Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

2. Le modifiche delle sottovoci della NC previste dal presente regolamento si applicano come sottovoci TARIC fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata in conformità all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Nell’allegato I, parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, del regolamento (CEE) n. 2658/87 le righe corrispondenti ai codici NC 8528 59, 8528 59 10, 8528 59 40 e 8528 59 80 sono sostituite dalle seguenti:

“8528 59 || --altri: || ||

|| --- Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile: || ||

8528 59 20(1) || ---- in monocromie || 14(5) || p/st

|| --- a colori: || ||

8528 59 31(2) || --- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) || 14(5) || p/st

8528 59 39(3) || ---altri || 14(5) || p/st

8528 59 70(4) || --- altri || 14 || p/st.

(1)        Codice TARIC 8528 59 10 20.

(2)        Codice TARIC 8528 59 40 91.

(3)        Codice TARIC 8528 59 80 91.

(4)        Codici TARIC 8528 59 10 90, 8528 59 40 99 e 8528 59 80 99.

(5)        Aliquota del dazio autonomo: “esenzione”.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Consiglio che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

              1.2.    Natura della proposta/iniziativa

Accorda l’esenzione autonoma dai dazi per taluni prodotti industriali della voce 8528 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

              1.3.    Obiettivo

Accordare, su base autonoma, il trattamento in esenzione dai dazi doganali ai dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (ADP) con un livello di funzionalità accettabile. Questa espressione si riferisce ai dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che, benché non utilizzati esclusivamente o principalmente in un sistema ADP, sino in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine ADP con un livello di prestazioni sufficiente per l’utente.

              1.4.    Motivazione della proposta/iniziativa

La convergenza delle tecnologie digitali ha determinato una situazione in cui è diventato molto difficile definire, basandosi sulle caratteristiche puramente tecniche e oggettive, se un particolare monitor sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a un sistema ADP della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione corretta e uniforme dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali provenienti sia da sistemi ADP (automatic data-processing) che da altre fonti (ad esempio, lettori DVD, apparecchi per la ripresa di immagini, ricevitori satellitari), è diventato tecnicamente impossibile.

Attualmente gran parte dei monitor importati nell’UE sono dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, segnali provenienti sia da sistemi ADP che da altre fonti. Questo è tanto più vero per i monitor di tipo altamente professionale, che sono destinati a settori specializzati (come la diagnostica o la ricerca). Al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione, nonché un incremento del consumo nel territorio dell’UE, e di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell’interesse dei consumatori europei e dell’industria accordare l’esenzione dai dazi per i suddetti monitor.

              1.5.    Durata e incidenza finanziaria

Durata: proposta di durata illimitata.

Incidenza finanziaria: perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali dell’ordine di circa 20,5 milioni di euro l’anno (in base alle statistiche delle importazioni del 2011).

              1.6.    Modalità di gestione previste

Applicazione delle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e gestione del codice doganale dell’Unione.

2.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA

              Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– x   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– x           sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[2]

Anno N || Anno N+1

Articolo 120 || / || 8 mesi x 20,5 MEUR 12 mesi || 20,5 MEUR

La proposta è di durata illimitata.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Il calcolo della perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali si basa sul valore delle importazioni nell’UE, nel 2011, di prodotti dei codici TARIC 8528 59 10 90, 8528 59 40 90 e 8528 89 80 90. Le cifre sono state fornite da Eurostat.

Innanzitutto il valore complessivo delle importazioni di monitor dei codici TARIC 8528 59 10 90, 8528 59 40 90 e 8528 89 80 90 nell’anno di riferimento 2011 è stato moltiplicato per il dazio ad valorem (14%).

In secondo luogo sono state detratte le spese di riscossione (25%) in modo da ottenere il gettito complessivo delle risorse proprie tradizionali per l’UE nel 2011.

Il risultato di tale calcolo è il seguente:

- Codice TARIC 8528 59 10 90: (EUR 10 891 640 x 14%) x 75% =            EUR 1 143 622,20

- Codice TARIC 8528 59 40 90: (EUR 233 167 690 x 14%) x 75% =          EUR 24 482 607,45

- Codice TARIC 8528 89 80 90: nessuno scambio nel 2011.

Con l’adozione del presente progetto di proposta non tutti i prodotti classificati in tali codici TARIC potranno beneficiare dell’esenzione dal dazio. La misura è applicabile solo a taluni monitor (“dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile”).

Tenendo conto del campo di applicazione previsto per la misura e della natura dei prodotti disponibili sul mercato dell’UE, si può ritenere che almeno l’80% dei prodotti attualmente importati con i suddetti codici TARIC rientrino nell’ambito di tale definizione.

La perdita complessiva prevedibile di entrate nelle risorse proprie tradizionali su base annua dovrebbe quindi essere calcolata nel modo seguente:

(EUR 1 143 622, 20 + EUR 24 482 607, 45) * 80% = EUR 20 500 983,72

Per l’anno in cui la proposta entrerà in vigore l’incidenza finanziaria va calcolata in proporzione.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri in base al loro reddito nazionale lordo.

[1]               Caso C-376/07 Kamino [2009] Racc. pag. I-1167.

[2]               Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.