Risoluzione sulla tratta di esseri umani
Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/1996 pag. 0088
A4-0326/95 Risoluzione sulla tratta di esseri umani Il Parlamento europeo, - vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 21 marzo 1950 sulla repressione e l'abolizione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, - vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, - vista la risoluzione 42/140 del 7 dicembre 1987 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti e la dignità dei lavoratori migranti, - vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, - vista la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, - vista la raccomandazione n. R (91) 11 del 9 settembre 1991 del Consiglio d'Europa sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonché sul traffico di bambini e di giovani adulti, - visto il programma d'azione di Pechino, - viste le raccomandazioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 29 e 30 novembre 1993 ((Verbale del Consiglio Giustizia e Affari interni del 29 e 30 novembre 1993.)), - vista la sua risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne ((GU C 176 del 14.7.1986, pag. 73.)), - vista la sua risoluzione del 14 aprile 1989 sullo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani ((GU C 120 del 16.5.1989, pag. 352.)), - vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 sulla Carta europea dei diritti del fanciullo ((GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.)), - vista la sua risoluzione del 22 gennaio 1993 su Europol ((GU C 42 del 15.2.1993, pag. 250.)), - vista la sua risoluzione del 16 settembre 1993 sulla tratta delle donne ((GU C 268 del 4.10.1993, pag. 141.)), - vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1993 sulla pornografia ((GU C 20 del 24.1.1994, pag. 546.)), - vista la sua risoluzione del 19 maggio 1995 sulla Convenzione Europol ((GU C 151 del 19.6.1995, pag. 376.)), - visto l'articolo 148 del proprio regolamento, - visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione nonché della commissione per i diritti della donna (A4-0326/95), A. considerando che la tratta di esseri umani (uomini, donne, bambini, giovani adulti) è incompatibile con la dignità e il valore della persona umana e costituisce una grave violazione dei diritti dell'uomo, B. considerando che la tratta di esseri umani è in ampia misura conseguenza di relazioni economiche squilibrate a livello internazionale e che tale problema riguarda sia la politica di sviluppo che quella in materia di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo (PVS) e i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), C. considerando che la tratta di essere umani è diventata uno dei campi d'azione preferiti della criminalità internazionale organizzata, che sfrutta le condizioni economiche precarie, l'inesperienza giovanile e la povertà in dispregio alla dignità dell'essere umano per favorire la prostituzione, il traffico di stupefacenti, gli ingressi clandestini e il lavoro nero organizzato, D. considerando l'importanza del problema della protezione degli esseri umani da qualsiasi sfruttamento delle loro condizioni sociali ed economiche eventualmente precarie o della loro inesperienza a fini di impieghi clandestini in condizioni di schiavitù, ovvero di prostituzione, pornografia o qualsiasi altra forma di abuso sessuale, o ancora di traffico di organi umani, E. considerando che qualunque tipo di società deve assicurare a tutti gli esseri umani una completa realizzazione, facendo altresì in modo che il loro interesse sia rispettato da tutti, F. considerando che le vittime della tratta sono costrette da terzi e agiscono in stato di necessità e sono esposte costantemente al ricatto criminale e alla repressione in considerazione del proprio status illegale, dell'indigenza, della discriminazione, della dipendenza, del vincolo del debito, G. considerando che nella maggior parte dei casi i migranti vittime della tratta, arrivati a destinazione e occupati clandestinamente o legalmente, vengono trattati e sfruttati in modo disumano e degradante, subiscono, in flagrante violazione dei diritti dell'uomo, restrizioni alla loro libertà, ricevono salari ridicoli e sono costretti a orari di lavoro lunghi e irregolari, H. considerando che un numero crescente di bambini e giovani adulti è vittima della tratta organizzata, in particolare a vantaggio dell'industria della pornografia e del turismo sessuale, I. considerando che un numero crescente di bambini europei è vittima di rapimenti compiuti da trafficanti in essere umani, J. considerando che alle vittime della tratta deve essere data la possibilità di affrancarsi dalle condizioni di repressione criminale e di dipendenza attraverso un'adeguata protezione e azioni concrete che favoriscano possibilità decorose di impiego e di accesso all'istruzione, alla cultura e al reinserimento sociale, K. considerando che un gran numero di vittime della tratta si scontrerà, al momento del ritorno nel paese d'origine, con molteplici problemi quali l'esclusione dalla famiglia, l'impossibilità di trovare un posto di lavoro, l'emarginazione sociale e il rischio di rappresaglie, L. considerando che la violenza esercitata sulle vittime della tratta, in particolare sui bambini e i giovani adulti, provoca effetti particolarmente nefasti sul loro sviluppo fisico e psichico, M. considerando che il lavoro clandestino dei migranti, effettuato in condizioni degradanti, costituisce non solo una flagrante violazione dei diritti dell'uomo ma anche uno strumento cui datori di lavoro senza scrupoli ricorrono per ottenere elevati guadagni mediante una distorsione salariale che può comportare forme della concorrenza sleale, N. considerando che la tratta di esseri umani è una forma di schiavitù connessa alla grande criminalità internazionale e che la lotta contro di essa deve mirare in via prioritaria a combattere gli organizzatori dei viaggi clandestini, i datori di lavoro, i prosseneti, i tenutari di case chiuse, le organizzazioni di viaggi a fini di turismo sessuale, i produttori di materiale pornografico in cui siano coinvolti bambini e non le persone che ne sono vittime, O. considerando che se la prevenzione, la dissuasione e l'eventuale repressione della tratta di esseri umani sono di competenza degli Stati membri al titolo dell'esercizio dei loro poteri di polizia, l'Unione non può disinteressarsi di tale problema, in particolare dopo l'entrata in vigore degli accordi di Schengen, P. considerando che la competenza comunitaria è legittima, tenuto conto del nuovo quadro risultante dal grande spazio senza frontiere in cui persone, merci, servizi e capitali godono teoricamente della libertà di circolazione, Q. considerando che purtroppo il Titolo VI del trattato sull'Unione europea relativo alla cooperazione nei settori della giustizia, doganale, di polizia e statistica, privilegia l'attività intergovernativa e trascura il controllo democratico e la dinamica che questo Parlamento potrebbe far valere al riguardo, R. considerando che l'articolo K.2, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea fa riferimento esplicito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo cui «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» (articolo 3), S. considerando che l'istruzione, la formazione professionale, la sanità e la tutela dei consumatori rientrano ormai tra le competenze comunitarie e che se ne possono trarre conseguenze per elaborare proposte di azione, T. considerando che Europol è chiamato allo scambio di informazioni in merito alla grande criminalità organizzata, U. considerando che i reati connessi alla tratta delle donne non sono sempre chiaramente definiti né nelle legislazioni nazionali degli Stati membri né nelle convenzioni internazionali e che la confusione di concetti che talora ne risulta è di ostacolo alla prevenzione; V. considerando che i ministri degli Stati membri riuniti nell'ambito del Gruppo Trevi hanno incaricato il Gruppo Trevi 3 di esaminare le pratiche di polizia in materia di lotta contro la tratta di esseri umani e in particolare lo sfruttamento sessuale connesso al traffico di bambini e donne, al fine, ove opportuno, di armonizzarle e di accrescerne l'efficacia, W. considerando le summenzionate raccomandazioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 29 e 30 novembre 1993 concernenti la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione mediante un sistema di informazioni organizzato, X. considerando che le Conferenze intergovernative offrono un'occasione unica per definire e ampliare le competenze comunitarie nei settori che minacciano l'integrità fisica e psichica delle persone, come la tratta di esseri umani, 1. intende per tratta di esseri umani l'atto illegale di chi, direttamente o indirettamente, favorisce l'entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un paese terzo ai fini del suo sfruttamento utilizzando l'inganno o qualunque altra forma di costrizione o abusando di una situazione di vulnerabilità o incertezza amministrativa; 2. chiede che la Commissione proponga al Consiglio l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali al fine di rafforzare la competenza comunitaria in materia; 3. ritiene necessario il rafforzamento della cooperazione internazionale sia tra gli Stati che tra gli organi giudiziari e di polizia, al fine di intervenire efficacemente nella lotta contro il traffico di esseri umani; 4. chiede agli Stati membri di elaborare specifiche linee direttrici destinate alla polizia e alla giustizia, onde rendere più facile la ricerca attiva negli Stati membri; 5. rileva che, pur non rientrando la tratta degli esseri umani tra i settori espressamente menzionati all'articolo K1 del titolo VI del trattato sull'Unione europea, delle azioni comuni per lottare contro questo fenomeno dovrebbero essere fin da ora intraprese sulla base dell'interazione tra le competenze enunciate in questo articolo, con particolare riferimento ai punti 2, 3, 5 e 9; 6. chiede che in seguito alla CIG del 1996 il tema del traffico di esseri umani sia inserito tra le materie attualmente previste dall'articolo K, paragrafo 1, del TUE e che rientri nell'ambito delle competenze comunitarie soprattutto in ragione della funzione di controllo e vigilanza svolta da questo Parlamento; 7. ritiene che una politica comune nell'ambito del traffico di esseri umani debba avere delle finalità preventive, dissuasive, repressive e di recupero; per quanto riguarda le misure preventive esterne 8. ritiene indispensabile che tra gli obiettivi della politica degli aiuti allo sviluppo rientrino gli aiuti alle vittime o alle vittime potenziali della tratta di essere umani; 9. chiede con insistenza che l'Unione consideri con particolare attenzione la posizione specifica delle donne e dei bambini nelle sue relazioni con i paesi in via di sviluppo e i paesi dell'Europa centrale e orientale; 10. chiede agli Stati membri di appoggiare campagne di prevenzione nei paesi di origine e di porre l'accento sulle opportunità, sui limiti e sui diritti esistenti in materia di emigrazione; 11. chiede che gli organi di polizia degli Stati membri instaurino rapporti di collaborazione istituzionalizzata con i PVS e i PECO per migliorare la lotta contro la criminalità organizzata e per definire meglio la rete del traffico e le vie di transito del traffico di esseri umani; per quanto riguarda le misure preventive interne 12. chiede agli Stati membri la predisposizione e la relativa pubblicazione di indagini conoscitive sulla natura, le dimensioni, le vie, le rotte di transito e l'organizzazione della tratta di essere umani, il legame con la criminalità organizzata e la dimensione degli utili economici, al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tramite un uso adeguato dei mezzi di comunicazione di massa; 13 chiede agli Stati membri di predisporre campagne di informazione e prevenzione dirette a chiarire opportunità, limiti e diritti in caso di emigrazione; 14. accoglie con favore le iniziative dell'OIL e dell'OMS volte a definire delle norme per il settore non ufficiale e ritiene auspicabile sviluppare anche nell'Unione una legislazione sul lavoro nero, onde ridurre la vulnerabilità e la privazione di diritti delle persone che lavorano in questo settore, garantendo l'accesso all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali e alle assicurazioni; per quanto riguarda le misure dissuasive 15. invita gli Stati membri a definire chiaramente il concetto di tratta di essere umani e a stigmatizzare la tratta quale violazione dei diritti dell'uomo e reato grave; 16. invita inoltre gli Stati membri a definire chiaramente la nozione di turismo sessuale e a identificare i casi in cui si ravvisano gli estremi del reato, a controllare le agenzie che organizzano il turismo sessuale e a stipulare accordi con le autorità interessate; 17. reputa necessario un maggiore controllo dei permessi di soggiorno e di lavoro concessi ad «artisti folcloristici», danzatrici, giovani alla pari, cameriere, nonché una regolamentazione appropriata delle agenzie artistiche e matrimoniali che preveda contatti specifici e campagne d'informazione per i lavoratori e le persone interessate, in modo da chiarire i diritti delle vittime potenziali e la protezione da concedere loro; 18. ritiene che il diritto delle donne immigrate a un permesso di soggiorno distinto da quello del coniuge nonché a un permesso di lavoro sul territorio dell'Unione siano delle misure che contribuiscono alla prevenzione della tratta delle donne; 19. invita gli Stati membri a coordinare i controlli bancari e fiscali al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro proveniente dai proventi del traffico; per quanto riguarda le misure repressive 20. esige che la cooperazione tra gli organi di polizia degli Stati membri, prevista da Europol, comprenderà l'insieme della criminalità organizzata, ivi compresi la tratta degli esseri umani e il rapimento di bambini; 21. considera a tal proposito necessario lo scambio informatico di informazioni sull'identità dei trafficanti e sulle reti transnazionali di transito di esseri umani tra gli organi di polizia dei paesi firmatari e appositi corsi di perfezionamento degli agenti di frontiera; 22. invita gli Stati membri a includere la penalizzazione esplicita della tratta degli esseri umani nell'ambito dei rispettivi codici penali appena possibile e imporre, se necessario, sanzioni più severe; chiede alla Commissione di predisporre, in cooperazione con gli Stati membri, una definizione del reato tale che all'interno dell'Unione si possa condurre la lotta in un clima di intesa e senza confusione di concetti; 23. chiede di introdurre norme in materia di competenza extraterritoriale per consentire lo svolgimento di procedimenti e la punizione degli individui che abbiano commesso infrazioni relative allo sfruttamento sessuale dei fanciulli e degli adolescenti al di fuori del territorio dell'Unione; 24. invita tutti gli Stati membri a confiscare tanto i guadagni ottenuti attraverso il traffico di esseri umani quanto i mezzi di trasporto utilizzati; per quanto riguarda le misure di assistenza alle vittime 25. chiede che nel caso di denuncia degli sfruttatori gli Stati membri assumano misure dirette a tutelare la sicurezza e la dignità delle vittime garantendo il diritto di costituirsi parte civile, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari e una protezione in quanto testimoni durante e dopo il processo; 26. chiede agli Stati membri di concedere alle vittime della tratta degli esseri umani un'assistenza non soltanto penale ma anche sociale e suggerisce a tal fine le seguenti misure concrete: - la tutela delle vittime da ricatti e ritorsioni mediante l'installazione di servizi telefonici di pronto intervento in grado di fornire loro consigli nella loro lingua materna; - la messa a disposizione di servizi di traduzione (traduttori e interpreti) nei posti di polizia e nei tribunali per l'accoglienza delle vittime; - la creazione da parte dello Stato ospitante di centri di accoglienza per le vittime; 27. chiede agli Stati membri di autorizzare le vittime a soggiornare sul territorio nel caso in cui il rimpatrio possa mettere in serio pericolo la vita della persona e possa dare adito a nuovo sfruttamento; 28. chiede alla Commissione di assistere i paesi di origine nell'elaborazione di misure di sostegno per le vittime che rimpatriano, tra le quali occorre collocare al primo posto la riservatezza, l'istruzione e la formazione, in modo da promuoverne l'autonomia economica e l'integrazione nella società; 29. invita la Commissione e gli Stati membri a inserire una clausola specifica in tutti gli accordi bilaterali o multilaterali con i PVS, i PECO e i PMA per l'attuazione concertata di misure di prevenzione e di lotta contro la tratta delle donne; 30. ritiene che le ONG che operano per combattere la tratta di esseri umani debbano essere appoggiate dai governi e instaurare una stretta cooperazione con le autorità degli Stati membri per attuare una politica attiva di individuazione, integrazione sociale e cooperazione internazionale tra le ONG; 31. chiede alla Commissione e agli Stati membri di compiere passi a livello internazionale per elaborare una nuova convenzione delle Nazioni Unite che sostituisca l'oramai superata e inefficace convenzione sull'eliminazione del traffico delle persone e della prostituzione (1949); tale nuova convenzione deve porre in primo piano coercizione e raggiro; 32. chiede alla Commissione e agli Stati membri di insistere presso le Nazioni Unite affinché la commissione per i diritti dell'uomo dell'ONU designi un relatore speciale sulla tratta di esseri umani; 33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.