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31.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/253 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno efficacia giuridica nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento n. 105 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose riguardo alle loro caratteristiche specifiche di costruzione
Comprendente tutto il testo valido fino alla:
supplemento 1 alla serie di modifiche 04 — data di entrata in vigore: 22 luglio 2009
INDICE
REGOLAMENTO
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1. |
Campo di applicazione |
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2. |
Definizioni |
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3. |
Domanda di omologazione |
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4. |
Omologazione |
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5. |
Disposizioni tecniche |
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6. |
Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione |
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7. |
Conformità della produzione |
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8. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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9. |
Cessazione definitiva della produzione |
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10. |
Disposizioni transitorie |
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11. |
Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
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Allegato 1 — |
Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo alle caratteristiche di costruzione specifiche per il trasporto di merci pericolose |
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Allegato 2 — |
Esempi di marchi di omologazione |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla costruzione di veicoli di base dei veicoli a motore appartenenti alla categoria N e dei loro rimorchi appartenenti alla categoria O (1) destinati al trasporto di merci pericolose di cui al paragrafo 9.1.2 dell’allegato B dell’accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (European Agreement concerning the international Carriage of Dangerous Goods by Road — ADR).
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
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2.1. |
«veicolo di base» (in prosieguo: «veicolo») indica un autotelaio cabinato, un trattore per semirimorchio, un di rimorchio senza cassone o un rimorchio munito di struttura autoportante destinati al trasporto di merci pericolose; |
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2.2. |
«tipo di veicolo» indica veicoli che non presentano differenze sostanziali riguardo alle caratteristiche di costruzione di cui al presente regolamento. |
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
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3.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo alle caratteristiche specifiche di costruzione deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o da un suo mandatario. |
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3.2. |
La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti sottoelencati in triplice copia e dalle seguenti informazioni:
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3.3. |
Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare va presentato al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione. |
4. OMOLOGAZIONE
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4.1. |
Se il veicolo presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento è conforme alle disposizioni del paragrafo 5, si rilascia l’omologazione per tale tipo di veicolo. |
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4.2. |
A ogni tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione le cui prime 2 cifre (attualmente 04 per la serie di modifiche 04 apportate al regolamento) indicano la serie di modifiche corrispondente alle principali e più recenti modifiche tecniche apportate alle disposizioni alla data di rilascio dell’omologazione. Una parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo nel senso del paragrafo 2.2. |
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4.3. |
Il rilascio o l’estensione dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti contraenti mediante una scheda conforme al modello riprodotto nell’allegato 1 del presente regolamento. |
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4.4. |
A ogni veicolo conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in modo visibile e in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto:
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4.5. |
Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.4. In tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. |
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4.6. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
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4.7. |
Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa. |
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4.8. |
Nell’allegato 2 del presente regolamento si trova un esempio del marchio di omologazione. |
5. DISPOSIZIONI TECNICHE
5.1. In base alla rispettiva denominazione i veicoli devono essere conformi alle seguenti disposizioni secondo le indicazioni della tabella riportata a tergo (3).
Ai fini del presente regolamento, i veicoli aventi la designazione MEMU devono soddisfare le disposizioni applicabili ai veicoli aventi la designazione EX/III.
Veicoli omologati in quanto soddisfano i requisiti della designazione EX/III ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalle serie di modifiche 04, si ritiene soddisfino anche i requisiti per i veicoli aventi la designazione MEMU.
5.1.1. IMPIANTO ELETTRICO
5.1.1.1. Specifiche generali
L’intero impianto elettrico deve essere conforme alle disposizioni di seguito riportate secondo la tabella di cui al paragrafo 5.1.
5.1.1.2. Cablaggio
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5.1.1.2.1. |
Le dimensioni dei conduttori devono essere sufficienti da evitare surriscaldamenti; i conduttori stessi devono essere adeguatamente isolati. Tutti i circuiti devono essere protetti da fusibili o disgiuntori automatici, eccetto i seguenti circuiti:
Questi circuiti non protetti devono essere quanto più brevi possibile.
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5.1.1.2.2. |
I cavi devono essere saldamente fissati e collocati in modo che i conduttori siano adeguatamente protetti da sollecitazioni meccaniche e termiche. |
5.1.1.3. Staccabatteria
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5.1.1.3.1. |
Il più vicino possibile alla batteria va montato un interruttore per interrompere i circuiti elettrici. Un eventuale commutatore monopolare andrà collocato sul cavo di alimentazione e non su quello della messa a terra. |
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5.1.1.3.2. |
Nella cabina di guida va installato un dispositivo di comando per aprire e chiudere l’interruttore. Esso deve essere facilmente accessibile al conducente e chiaramente segnalato. Il dispositivo sarà dotato di un coperchio di protezione, di un doppio sistema di comando del movimento o di un qualsiasi altro dispositivo atto a evitare un azionamento involontario. È possibile installare dispositivi di comando supplementari purché siano identificati in modo chiaro mediante un marchio distintivo e protetti da manovre involontarie. Se il/i dispositivo/i di comando è/sono azionato/i elettricamente, i circuiti di tale dispositivo devono soddisfare i requisiti del paragrafo 5.1.1.5. |
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5.1.1.3.3. |
L’interruttore deve poter essere posto in una scatola con un grado di protezione IP65 conformemente alla norma CEI 529. |
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5.1.1.3.4. |
Le connessioni elettriche sull’interruttore devono avere un grado di protezione IP54. Questo non è tuttavia richiesto se le connessioni sono contenute in un alloggiamento, eventualmente quello della batteria: in tal caso è sufficiente proteggere le connessioni dai cortocircuiti, per esempio con un coperchio in gomma. |
5.1.1.4. Batterie
I terminali delle batterie devono essere isolati elettricamente o coperti dal coperchio isolante della scatola della batteria. Se le batterie non sono posizionate sotto il cofano motore, vanno fissate in una scatola ventilata.
5.1.1.5. Circuiti alimentati in permanenza
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5.1.1.5.1. |
Le parti dell’impianto elettrico, compresi i fili, che devono restare sotto tensione quando lo staccabatteria è aperto, devono essere adatte per un utilizzo in zone pericolose. Questo equipaggiamento deve rispettare le disposizioni generali del norma CEI 60079 (4), parti 0 e 14 e le disposizioni supplementari applicabili della norma CEI, parti 1, 2, 5, 6, 7, 11 o 18 (5).
Per l’applicazione della norma CEI 60079, parte 14, va applicata la seguente classificazione: Le parti dell’impianto elettrico in permanenza sotto tensione, compresi i fili, che non sono soggette alle prescrizioni dei paragrafi 5.1.1.3 e 5.1.1.4, devono rispettare le prescrizioni applicabili alla zona 1 per l’equipaggiamento elettrico in generale o le prescrizioni applicabili alla zona 2 per l’equipaggiamento elettrico nella cabina del conducente. Vanno rispettate le prescrizioni applicabili al gruppo di esplosione IIC, classe di temperatura T6. I cavi di alimentazione destinati a dispositivi alimentati in permanenza devono soddisfare i requisiti delle norme CEI 60079, parte 7 («Incrementare la sicurezza») ed essere protetti da un fusibile o da un interruttore automatico posto il più vicino possibile alla fonte di energia elettrica o, in caso di «dispositivi intrinsecamente sicuri», devono essere protetti da una barriera di sicurezza posta il più vicino possibile alla fonte di energia elettrica. Tuttavia, per le parti dell’impianto elettrico in permanenza sotto tensione, situate in un ambiente in cui la temperatura prodotta da materiali non elettrici presenti nello stesso ambiente superi i limiti della temperatura T6, la classe di temperatura appropriata per l’impianto deve essere almeno pari alla classe T4. |
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5.1.1.5.2. |
Le connessioni di derivazione allo staccabatteria per l’impianto elettrico che deve rimanere sotto tensione quando lo staccabatteria è aperto vanno protette dal surriscaldamento con mezzi appropriati, come un fusibile, uno staccabatteria o un dispositivo di sicurezza (limitatore di corrente). |
5.1.1.6. Disposizioni applicabili alla parte dell’impianto elettrico collocato dietro la cabina di guida
L’intero impianto deve essere progettato, realizzato e protetto in modo da non potere provocare accensioni o cortocircuiti nelle condizioni normali di utilizzo dei veicoli e da ridurre al minimo tali rischi in caso di urto o di deformazione. In particolare:
5.1.1.6.1. Canalizzazioni
Le canalizzazioni situate dietro la cabina di guida devono essere protette da urti, abrasioni e sfregamenti durante il normale utilizzo del veicolo. Esempi di protezioni adeguate sono riportati di seguito, alle figure 1, 2, 3 e 4. I cavi dei dispositivi di frenatura antibloccaggio non hanno tuttavia bisogno di protezione complementare.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
5.1.1.6.2. Illuminazione
Non vanno utilizzate lampade con attacco a vite.
5.1.1.6.3. Meccanismo di sollevamento elettrico
Il meccanismo di sollevamento elettrico di un asse deve essere collocato all’esterno dei longheroni del telaio in una scatola stagna.
5.1.2. Prevenzione dei rischi d’incendio
5.1.2.1. Disposizioni generali
Le specifiche di seguito riportate si applicano conformemente alla tabella del paragrafo 5.1.
5.1.2.2. Cabina
A meno che la cabina sia costruita con materiali difficilmente infiammabili, dietro la cabina va posto uno scudo metallico o di altro materiale appropriato, di larghezza pari a quella della cisterna. Tutte le finestre posteriori della cabina o dello scudo devono essere ermeticamente chiuse, essere in vetro di sicurezza resistente al fuoco ed avere telai ignifughi. Tra la cisterna e la cabina o lo scudo, deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 15 cm.
5.1.2.3. Serbatoi di carburante
I serbatoi di carburante per l’alimentazione del motore del veicolo devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
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5.1.2.3.1. |
in caso di perdita, il carburante deve colare al suolo senza entrare in contatto con parti calde del veicolo o del carico; |
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5.1.2.3.2. |
i serbatoi contenenti benzina devono essere muniti di un dispositivo tagliafiamme efficace in corrispondenza del bocchettone di riempimento o di un dispositivo che consenta di mantenere l’apertura di riempimento ermeticamente chiusa. |
5.1.2.4. Motore
I motori di trazione dei veicoli devono essere equipaggiati e collocati in modo da evitare ogni pericolo per il carico in seguito a riscaldamento o combustione. Nel caso di veicoli aventi le designazionio EX/II, EX/III e MEMU, il motore deve essere ad accensione per compressione.
5.1.2.5. Sistema di scarico
Il sistema di scarico nonché i tubi dello scappamento devono essere collocati o protetti in modo da evitare ogni pericolo per il carico in seguito a riscaldamento o combustione. Le parti dello scappamento situate direttamente sotto il serbatoio del carburante (diesel) devono trovarsi a una distanza di almeno 100 mm o essere protette da uno schermo termico.
Il sistema di scarico dei veicoli aventi le designazioni EX/II, EX/III e MEMU sarà costruito e collocato in modo che il calore in eccesso non costituisca mai un rischio per il carico e non generi sulla superficie interna del compartimento di carico una temperatura superiore a 80 °C (6).
5.1.2.6. Dispositivo di rallentamento del veicolo
I veicoli muniti di un dispositivo rallentatore che genera temperature elevate, collocato dietro la parete posteriore della cabina, devono essere muniti di uno schermo termico solidamente fissato tra tale dispositivo e la cisterna (o i carichi) e disposto in modo da evitare ogni riscaldamento, anche localizzato, della parete della cisterna o del carico.
Lo schermo termico deve inoltre proteggere il dispositivo da perdite o sgocciolamenti, anche accidentali, del prodotto trasportato. Sarà considerata soddisfacente una protezione costituita, per esempio, da un involucro a parete doppia.
5.1.2.7. Riscaldatori a combustione
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5.1.2.7.1. |
I riscaldatori a combustione devono soddisfare i pertinenti requisiti tecnici di cui al regolamento ECE n. 122 (compresi quelli descritti all’allegato 9) e relative modifiche e conformarsi alle date di applicazione in esso indicate. |
5.1.3. Impianto di frenatura
I veicoli oggetto delle prescrizioni del marginale 10 221 dell’ADR devono rispettare tutte le pertinenti prescrizioni del regolamento n. 13, comprese quelle dell’allegato 5, quale modificato, conformemente alle date di applicazione che vi figurano.
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5.1.3.1. |
I veicoli aventi le designazioni EX/III, AT, FL, OX e MEMU devono rispettare tutte le pertinenti prescrizioni del regolamento n. 13, comprese quelle dell’allegato 5. |
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5.1.3.2. |
I veicoli aventi la designazione EX/II devono rispettare tutte le pertinenti prescrizioni del regolamento n. 13. Non sono tuttavia applicabili le prescrizioni dell’allegato 5. |
5.1.4. Dispositivo limitatore di velocità
I veicoli a motore appartenenti alle categorie N2 ed N3, devono essere dotati di un dispositivo di limitazione di velocità conformemente alle prescrizioni tecniche del regolamento n. 89 e successive modifiche. Il dispositivo va regolato in modo che la velocità non superi i 90 km/h, considerata la tolleranza tecnica del dispositivo.
5.1.5. Dispositivi di aggancio del rimorchio
I dispositivi di aggancio del rimorchio devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento n. 55, quale modificato, conformemente alle date di applicazione che vi figurano.
6. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione
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6.1. |
Ogni modifica del tipo di veicolo va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione del tipo di veicolo. Detto servizio può allora:
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6.2. |
La conferma o il rifiuto di un’omologazione vanno notificati, con indicazione delle modifiche, alle parti contraenti conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4.3. |
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6.3. |
L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per l’estensione e informa le altre parti mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1. |
7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), in particolare alle seguenti prescrizioni:
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7.1. |
i veicoli omologati a norma del presente regolamento vanno fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5; |
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7.2. |
l’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche devono avere di norma cadenza biennale. |
8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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8.1. |
L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata ove non vengano rispettate le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 7. |
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8.2. |
Se una parte contraente dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una copia della scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1. |
9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1.
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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10.1. |
Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04 nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione CEE a norma del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 04. |
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10.2. |
Dal 1o gennaio 2008 le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano omologazioni ECE solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme ai requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie di modifiche 04. |
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10.3. |
Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni ed estensioni di tali omologazioni ai tipi di veicolo che soddisfano i requisiti del presente regolamento, quale modificato da precedenti serie di modifiche fino al 31 dicembre 2007. |
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10.4. |
Nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione nazionale o regionale a un tipo di veicolo omologato a norma della serie di modifiche 04 apportate al presente regolamento. |
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10.5. |
Dal 1o gennaio 2008, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento potrà rilasciare un’omologazione nazionale o regionale di un veicolo omologato ai sensi della precedente serie di modifiche apportate al presente regolamento. |
11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, di estensione, di rifiuto o di revoca dell’omologazione rilasciate in altri paesi.
(1) Quali definite nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (doc. TANS/WP. 29/78/Rev. 1/Amend. 2).
(2) 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Tailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.
(3) Nel presente regolamento i riferimenti ad altri regolamenti ECE (Commissione economica per l’Europa) rinviano anche a tutti gli altri regolamenti nazionali le cui specifiche sono identiche a quelle del corrispondente regolamento ECE. I riferimenti alle sezioni particolari dei corrispondenti regolamenti ECE vanno interpretati di conseguenza.
(4) Le disposizioni della norma CEI 60079, parte 14, non prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento.
(5) In alternativa, possono essere applicate le disposizioni generali della norma EN 50014 e le disposizioni supplementari delle norme EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 o 50028.
(6) La conformità a tali disposizioni va verificata sul veicolo completo.
ALLEGATO 2
ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
MODELLO A
(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)
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a |
= |
almeno 8 mm. |
L’apposizione su un veicolo di questo marchio di omologazione indica che il tipo di veicolo destinato al trasporto di merci pericolose è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) ai sensi del regolamento n. 105 con il numero di omologazione 0424 92 e con la designazione EX/II (cfr. ADR, allegato B, paragrafo 9.1.1.2). Le prime 2 cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 105, quale modificato dalla serie di modifiche 04.
MODELLO B
(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)
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a |
= |
almeno 8 mm. |
L’apposizione su un veicolo di questo marchio di omologazione indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) ai sensi dei regolamenti nn. 105 e 13 (1). Le prime 2 cifre del numero di omologazione indicano che alle date del rilascio delle rispettive omologazioni il regolamento n. 105 comprendeva la serie di modifiche 04, e il regolamento n. 13 comprendeva la serie di modifiche 09.
(1) Il numero del secondo regolamento è indicato a mero titolo di esempio.