SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

5 settembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e paragrafo 3 – Informazioni da menzionare nel contratto – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di precisare per ogni pagamento la ripartizione tra il rimborso del capitale, gli interessi e le spese»

Nella causa C‑331/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 5 aprile 2018, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2018, nel procedimento

TE

contro

Pohotovosť s. r. o.,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Pohotovosť s. r. o., da J. Fuchs;

per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Tokár, G. Goddin e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e paragrafo 3, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14; GU 2010, L 199, pag. 40; GU 2011, L 234, pag. 46, e GU 2015, L 36, pag. 15).

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la TE alla Pohotovosť s. r. o. vertente sulla responsabilità di quest’ultima per aver omesso di precisare, in un contratto di credito, la ripartizione di ogni rata tra l’ammortamento del capitale, gli interessi e, eventualmente, le spese supplementari del credito.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 9, 19, 30 e 31 della direttiva 2008/48 così recitano:

«(9)

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. (…)

(…)

(19)

Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. (…)

(…)

(30)

La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto comunitario. Gli Stati membri possono disciplinare il regime giuridico dell’offerta di concludere il contratto di credito, in particolare per quanto riguarda la data in cui dev’essere concesso e il periodo durante cui il creditore è vincolato. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore, in un documento distinto che può essere allegato alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”.

(31)

Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».

4

Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»:

«La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».

5

L’articolo 10 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», così dispone:

«1.   I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.

2.   Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

(…)

g)

il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

h)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i)

in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

La tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per mostrare l’ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi; qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell’ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un’indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito;

j)

se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell’interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;

(…)

u)

se del caso, altre condizioni contrattuali;

(…)

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito e senza spese un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

4.   Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell’importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 2 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell’importo totale del credito prelevato, in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita.

(…)».

6

L’articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di recesso», prevede, al suo paragrafo 1:

«Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso ha inizio:

a)

il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b)

il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».

7

L’articolo 22 della direttiva 2008/48, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», è del seguente tenore:

«1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

(…)

3.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa.

(…)».

8

L’allegato II della direttiva 2008/48 riguardante le «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», al suo punto 2, intitolato «Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito», contiene una rubrica denominata «Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione». A tale rubrica corrisponde la seguente descrizione:

«Pagamenti da effettuare:

[l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare]

Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente:».

Diritto slovacco

9

Lo Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 129/2010 relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori e che modifica e integra alcune altre leggi) mira a recepire nell’ordinamento slovacco la direttiva 2008/48.

10

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale legge, nella versione applicabile il 1o ottobre 2015:

«Il contratto di credito al consumo deve contenere, oltre agli elementi generali previsti dal codice civile (…), gli elementi seguenti:

(…)

k)

il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore e’ tenuto a pagare, calcolati in base ai dati validi al momento della conclusione del contratto del credito al consumo; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso annuo effettivo globale;

l)

l’importo, il numero e le scadenze delle rate di rimborso del capitale, degli interessi e altri oneri, e, se del caso, l’ordine d’imputazione dei pagamenti ai vari saldi restanti con tassi d’interesse diversi sul credito del consumatore ai fini del rimborso,

m)

in caso di ammortamento del capitale in base ad un contratto di credito al consumo a durata fissa, il diritto del consumatore di richiedere, senza spese e in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento di cui al paragrafo 5.

(…)».

11

L’articolo 9, paragrafo 2, della legge n. 129/2010, nella versione applicabile a decorrere dal 1o maggio 2018, è così formulato:

«Il contratto di credito al consumo deve contenere, oltre agli elementi generali previsti dal codice civile (…), gli elementi seguenti:

(…)

h)

il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore e’ tenuto a pagare, calcolati in base ai dati validi al momento della conclusione del contratto di credito al consumo; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

i)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

j)

in caso di ammortamento del capitale in base ad un contratto di credito al consumo a durata fissa, il diritto del consumatore di richiedere, senza spese e in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento di cui al paragrafo 5;

(…)».

12

L’articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 129/2010, nella versione applicabile il 1o gennaio 2013, così dispone:

«Il credito al consumo concesso è considerato esente da interessi e spese se:

(…)

d)

nel contratto di credito al consumo il tasso annuo effettivo globale non è correttamente indicato a scapito del consumatore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

In data 1o ottobre 2015, la TE ha concluso con la Pohotovosť un contratto di credito al consumo dell’importo di EUR 350 per un periodo di 1 anno, laddove l’importo da restituire era pari a EUR 672. Tale contratto prevedeva interessi pari a EUR 224 nonché un «corrispettivo», per un importo pari a EUR 98.

14

Dopo aver convenuto il rimborso del credito in un unico pagamento, le parti si sono accordate, il giorno stesso, su un piano di scaglionamento che prevedeva il pagamento del debito in dodici rate mensili di importo pari a EUR 56. Il tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG») applicabile al credito il cui rimborso era previsto in un unico pagamento era del 28%, mentre il TAEG per il credito rimborsabile con rate mensili ammontava al 281,64%.

15

Le Condizioni generali di tale contratto prevedevano che «il TAEG [fosse calcolato in base all’]importo totale del credito, l’importo della commissione, la scadenza della rata di rimborso del capitale e del corrispettivo (ad eccezione degli interessi, delle spese notarili, delle spese per l’inadempimento degli obblighi contrattuali e degli altri oneri, la cui ricomprensione nel TAEG è esclusa da una norma speciale)».

16

Il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non chiariva i motivi per i quali gli interessi non erano inclusi nel TAEG, così come non precisava i motivi per i quali il TAEG del 28% era stato calcolato esclusivamente in base al «corrispettivo» e non anche sulla base di altre spese accessorie, in particolare, sugli interessi.

17

Inoltre, detto contratto non conteneva alcuna ripartizione delle rate mensili di rimborso del credito tra l’ammortamento del capitale e gli altri elementi del costo del credito.

18

La TE ha adito l’Okresný súd Humenné (Tribunale circoscrizionale di Humenné, Slovacchia) con un ricorso diretto a far valere la responsabilità della Pohotovosť per violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), della legge n. 129/2010, nella versione applicabile il 1o ottobre 2015.

19

Con sentenza del 27 novembre 2017, detto giudice ha respinto il ricorso della TE.

20

La TE ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia).

21

Il giudice del rinvio rileva che, in esecuzione della sentenza della Corte del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842, punti da 51 a 59), il legislatore slovacco ha modificato la legge n. 129/2010 sopprimendo, all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), di tale legge, nella versione applicabile al 1o ottobre 2015, l’obbligo di indicare in un contratto di credito «le scadenze delle rate di rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri». Tale obbligo è stato sostituito dall’obbligo, previsto all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), di detta legge, nella versione applicabile a decorrere dal 1o maggio 2018, di indicare nel contratto di credito «la periodicità dei pagamenti».

22

A tal riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio osserva che la legge n. 129/2010, nella versione applicabile il 1o ottobre 2015, non prevedeva esplicitamente che «le scadenze delle rate di rimborso del capitale, degli interessi e degli altri oneri» devono essere indicate sotto forma di tabella di ammortamento. Modificando tale legge con effetto dal 1o maggio 2018, il legislatore slovacco avrebbe soppresso l’obbligo di presentare, in un contratto di credito, la ripartizione del rimborso del credito tra l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese non solo sotto forma di tabella di ammortamento, ma anche in qualsiasi altra forma.

23

Orbene, nel procedimento principale, la TE non esigerebbe che al contratto di credito che ha sottoscritto sia allegata una tabella di ammortamento, ma che tale contratto indichi, almeno sommariamente, la ripartizione di cui al punto precedente.

24

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come risulta dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), il giudice del rinvio ritiene che tali disposizioni ostino unicamente a che uno Stato membro preveda nella sua normativa nazionale l’obbligo di precisare la ripartizione del rimborso del capitale di credito sotto forma di tabella di ammortamento.

25

In secondo luogo, il giudice del rinvio constata che l’indicazione della ripartizione del rimborso del credito tra l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese consente di verificare con maggiore chiarezza se le scadenze riguardano gli interessi che dovrebbero essere inclusi nel calcolo del TAEG.

26

In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, al fine di assicurare l’effettiva attuazione della direttiva 2008/48, esso sia tenuto ad applicare le disposizioni della legge n. 129/2010, nella sua versione applicabile a decorrere dal 1o maggio 2018, al contratto di cui trattasi nella controversia principale, che è stato concluso il 1o ottobre 2015.

27

A tal riguardo, con una sentenza del 22 febbraio 2018, il Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca) avrebbe dichiarato che, per quanto riguarda i contratti di credito conclusi anteriormente al 1o maggio 2018, i giudici slovacchi sono tenuti ad interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione e a giungere così al risultato quale emerge dalla legge n. 129/2010, nella sua versione applicabile a decorrere dal 1o maggio 2018.

28

Tuttavia, il giudice del rinvio teme che una siffatta interpretazione delle disposizioni nazionali controverse sia effettuata contra legem e che contrasti con il principio della certezza del diritto.

29

Date tali circostanze, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Il legislatore slovacco ha reagito alla sentenza [del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842)] stralciando dall’articolo [9 paragrafo 2, lettera l), della legge n. 129/2010, nella versione applicabile il 1o ottobre 2015] nella parte che si riferisce alle rate di rimborso del credito come elemento del contratto, le parole “del capitale, degli interessi e altri oneri”, con effetto dal 1o maggio 2018. In tal modo è stato soppresso il diritto che la legge conferiva ai consumatori a che fossero specificati nel contratto di credito al consumo, con qualsiasi modalità (non solo mediante una tabella di ammortamento) i ratei di rimborso del credito, in quota capitale, interessi e altri oneri, unitamente alla sanzione per la violazione di tale diritto.

b)

La prassi applicativa dei giudici ha reagito tra l’altro in modo da dare, dal 1o maggio 2018, con il cambiamento della legge [n. 129/2010], piena esecuzione alla sentenza [del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842)] tuttavia, nelle controversie risultanti da contratti conclusi con i consumatori prima del 1o maggio 2018, è necessario, mediante un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, raggiungere in sostanza lo stesso risultato perseguito dal legislatore.

c)

In tali circostanze, la questione sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea è diretta all’interpretazione del diritto dell’Unione nel contesto dell’applicazione dell’effetto indiretto delle direttive. Tenuto conto della massiccia prassi applicativa dei giudici, che in passato hanno riconosciuto ai consumatori, in base alla legge n. 129/2010, il diritto alla specificazione delle rate di rimborso per quota capitale, interessi e altri oneri, si solleva la questione:

se, nella realizzazione dell’effetto indiretto della direttiva nelle relazioni orizzontali tra i singoli al fine di ottenere il massimo impatto della direttiva utilizzando tutti i metodi interpretativi e il diritto interno nel suo complesso, il principio della certezza del diritto, in una controversia relativa a un contratto di credito al consumo stipulato prima del 1o maggio 2018, non consenta al giudice di rendere una decisione che comporti gli stessi effetti della modifica legislativa adottata dal legislatore al fine di dare attuazione alla sentenza [del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C 42/15, EU:C:2016:842)].

Le altre questioni sono sollevate dal giudice del rinvio solo nel caso in cui la Corte risponda [in senso affermativo] alla prima questione, lettera c) (…)

2)

Se la sentenza [del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842)], e la direttiva 2008/48 (…) debbano essere interpretate nel senso che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che [tale] direttiva osta a una normativa di diritto interno che richieda la specificazione delle rate di rimborso del credito, non solo in forma di una tabella di ammortamento, ma in qualsiasi altra forma, prevista dalla legge, di specificazione dell’importo, del numero e della periodicità dei ratei di rimborso del capitale oggetto di un credito al consumo.

3)

Se [tale] sentenza debba essere interpretata, (…) nel senso che [oltre a quanto indicato rispetto al capitale] risponde anche alla questione, se una normativa di uno Stato membro che stabilisce il diritto dei consumatori al requisito del contratto di credito al consumo relativo all’indicazione dell’importo, del numero e delle scadenze dei rimborsi degli interessi e degli altri oneri, vada oltre l’ambito di applicazione della direttiva 2008/48. Qualora [questa stessa] sentenza riguardi anche gli interessi e gli altri oneri, se vadano altresì oltre l’ambito di applicazione di tale direttiva, in particolare dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera j), formule legislative relative a modalità di rimborso degli interessi e di altri oneri diverse da quella rappresentata da una tabella di ammortamento».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

30

Nelle sue osservazioni scritte, la Pohotovost’ sostiene che le questioni pregiudiziali sono irricevibili.

31

Per quanto riguarda la prima questione, tale società sostiene che il principio della certezza del diritto dedotto dal giudice del rinvio rientra nell’ambito del diritto nazionale, mentre la Corte è legittimata ad interpretare solo il diritto dell’Unione.

32

Inoltre, spetterebbe al giudice nazionale, e non alla Corte, valutare se, nella causa principale, il diritto nazionale possa essere interpretato conformemente al diritto dell’Unione.

33

Per quanto riguarda la seconda e la terza questione, la Pohotovost’ ricorda che, come risulta dalla decisione di rinvio, il contratto di cui trattasi nel procedimento principale prevede il rimborso del credito senza ammortamento del capitale. In tali circostanze, le questioni relative alla tabella di ammortamento sarebbero prive di ogni significato pratico nella causa principale.

34

Secondo la Pohotovosť, la normativa slovacca non prevede alcuna sanzione in caso di assenza, in un contratto di credito, della tabella di ammortamento o di un elenco riepilogativo dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi debitori e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate. Pertanto, le questioni relative alla ripartizione di ciascun rimborso tra l’ammortamento del capitale, gli interessi e, se del caso, i costi aggiuntivi non avrebbero alcuna importanza pratica nel caso di specie.

35

Inoltre, senza sollevare formalmente l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, il governo slovacco e la Commissione europea rilevano che, come risulta dalla decisione di rinvio, il TAEG indicato nel contratto di credito in questione era errato. Il governo slovacco considera che, se il TAEG indicato in tale contratto fosse inferiore al tasso effettivo reale, il credito sarebbe esente da interessi e spese conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 129/2010. In tali circostanze, la detta sanzione potrebbe essere applicata nel caso di specie, indipendentemente dall’eventuale risposta della Corte alle questioni pregiudiziali.

36

Occorre altresì ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico, o ancora quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte nonché per comprendere le ragioni per le quali il giudice nazionale ritiene di aver bisogno delle risposte a tali questioni ai fini di risolvere la controversia pendente dinanzi ad esso (sentenza dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18, EU:C:2019:383, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

37

Nella presente causa, il giudice del rinvio solleva questioni vertenti sull’interpretazione di un atto del diritto dell’Unione, ossia sull’interpretazione della direttiva 2008/48, e, in tale contesto, chiede precisazioni sulla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842).

38

Per quanto riguarda l’argomento, sollevato dal governo slovacco e dalla Commissione, secondo cui, dal momento che il TAEG indicato è errato, il giudice nazionale potrebbe decidere, conformemente alla normativa nazionale, che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è esente da interessi e spese, occorre ricordare che il procedimento principale verte su una domanda di un consumatore diretta a far sorgere la responsabilità della Pohotovosť per la violazione dell’obbligo di indicare nel contratto di credito tutti gli elementi obbligatori conformemente alla normativa nazionale e alla direttiva 2008/48. Ciò premesso, la possibilità, per il giudice a quo, di sanzionare la Pohotovosť per l’indicazione erronea del TAEG, supponendo che tale possibilità sia confermata da detto giudice, non può, in ogni caso, privare di qualsiasi utilità per la soluzione della controversia il chiarimento da parte della Corte dei requisiti previsti da tale direttiva per quanto riguarda gli altri elementi che devono imperativamente figurare in un contratto di credito al consumo, in quanto detta direttiva riguarda tanto il pagamento del credito con ammortamento del capitale, quanto il pagamento di spese e di interessi senza tale ammortamento.

39

Si deve pertanto dichiarare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni seconda e terza

40

Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da h) a j), della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della stessa, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità alla quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese.

41

In via preliminare, occorre ricordare, da un lato, che la direttiva 2008/48 è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 61, nonché del 2 maggio 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, punto 38).

42

Dall’altro lato, l’obbligo di informazione, enunciato all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, contribuisce, al pari di quelli previsti dagli articoli 5 e 8 della stessa direttiva, alla realizzazione di tali obiettivi (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 61).

43

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48, il contratto di credito menziona, in modo chiaro e conciso, l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso.

44

Emerge dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 3, della suddetta direttiva che, in caso di ammortamento del capitale di un contratto a durata fissa, soltanto su richiesta del consumatore, presentata in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto, il creditore ha l’obbligo di trasmettergli senza spese un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento.

45

A tale riguardo, la Corte ha statuito che, tenuto conto della formulazione chiara dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48, quest’ultima non prevede l’obbligo di includere nel contratto di credito un siffatto estratto sotto forma di tabella di ammortamento (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 54).

46

Occorre aggiungere che qualsiasi forma di presentazione strutturata di ripartizione di ciascun pagamento a titolo di rimborso del credito tra l’ammortamento del capitale, gli interessi e, eventualmente, i costi aggiuntivi del credito, deve essere considerata come tabella di ammortamento, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2008/48.

47

Tuttavia, se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera j), di tale direttiva, il contratto di credito deve menzionare un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi debitori e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate.

48

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la direttiva 2008/48 non prevede l’obbligo di menzionare in un contratto di credito, in una qualsiasi forma, una ripartizione dei pagamenti che deve essere effettuata dal consumatore tra il rimborso del capitale, se è ammortizzato da tali pagamenti, gli interessi e le altre spese dovute conformemente a tale contratto.

49

Allo stesso tempo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, nei limiti in cui quest’ultima contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni diverse da quelle stabilite da tale direttiva.

50

A tale riguardo, la Corte ha già statuito che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 opera una siffatta armonizzazione per quanto riguarda gli elementi che devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto di credito (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 56).

51

In tali circostanze, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da h) a j), della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese.

Sulla prima questione

52

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), siano applicabili a un contratto di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza.

53

Si deve ricordare al riguardo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituitisi dopo l’entrata in vigore di detta norma e prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, sempreché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all’applicazione di detta norma (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

54

Nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale, quale applicabile alla data dei fatti rilevanti, nella fattispecie alla data della conclusione del contratto di cui trattasi, ossia il 1o ottobre 2015, per quanto possibile e senza che sia richiesta un’interpretazione contra legem, conformemente alla direttiva 2008/48, come interpretata dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842).

55

A tal riguardo, come ricordano il governo slovacco e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione è stata interpretata in un senso che non è compatibile con tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 73).

56

Tale obbligo di interpretazione conforme alla direttiva trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quello di certezza del diritto, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, punto 61). Tuttavia, se è vero che l’obbligo di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale i giudici nazionali devono modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva (sentenza dell’8 maggio 2019, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, C‑566/17, EU:C:2019:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

57

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), sono applicabili a un contratto di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettere da h) a j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale il contratto di credito deve precisare la ripartizione di ciascun rimborso tra, se del caso, l’ammortamento del capitale, gli interessi e le altre spese.

 

2)

L’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, come interpretati dalla sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), sono applicabili a un contratto di credito, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato concluso prima della pronuncia di tale sentenza e prima di una modifica della normativa nazionale operata al fine di conformarsi all’interpretazione adottata nella suddetta sentenza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.