SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

12 ottobre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – Articolo 1, paragrafo 3 – Codice doganale comunitario – Articolo 78 – Norma che subordina l’applicazione delle aliquote di dazio antidumping individuali alla presentazione di una fattura valida – Ammissibilità della presentazione di una fattura commerciale valida successivamente alla dichiarazione in dogana – Diniego del rimborso»

Nella causa C‑156/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 25 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 17 marzo 2016, nel procedimento

Tigers GmbH

contro

Hauptzollamt Landshut,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per la Tigers GmbH, da G. Eder e J. Dehn, Rechtsanwälte;

per lo Hauptzollamt Landshut, da G. Pieper, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da L. Grønfeldt, T. Maxian Rusche e N. Kuplewatzky, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 131, pag. 1), nonché dell’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società tedesca, la Tigers GmbH, e lo Hauptzollamt Landshut (Ufficio doganale principale di Landshut) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale»), in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, di una domanda di rimborso parziale di un dazio antidumping.

Contesto normativo

La normativa antidumping

Regolamento (UE) n. 1072/2012

3

L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1072/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 318, pag. 28), così dispone:

«1.   È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, eccezion fatta per i coltelli in ceramica, attualmente classificabili ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 e 6912 00 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio provvisorio antidumping, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate appresso, è la seguente:

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3.   L’applicazione delle aliquote del dazio provvisorio antidumping specificate per le società citate nel paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’Allegato II. In caso di mancata presentazione, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali».

Regolamento di esecuzione n. 412/2013

4

Ai sensi del considerando 229 del regolamento di esecuzione n. 412/2013:

«Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato II del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori».

5

L’articolo 1 del richiamato regolamento di esecuzione così dispone:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i coltelli di ceramica, i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, gli sbucciatori in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificabili ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ed ex 6912 00 90 (codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 e 6912 00 90 10) originari della RPC.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:

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3.   L’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali».

6

L’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013 prevede quanto segue:

«Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve comparire sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3:

1)

Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale.

2)

La dichiarazione seguente: “Il sottoscritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”.

3)

Data e firma».

Codice doganale

7

Ai sensi dell’articolo 62 del codice doganale:

«1.   Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all’uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

2.   Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate».

8

Ai sensi dell’articolo 78 di tale codice:

«1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

2.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

Il 17 dicembre 2012 la Tigers importava in Germania stoviglie e altri oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Tali prodotti venivano quindi assoggettati al dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento n. 1072/2012.

10

Lo stesso giorno, la Tigers depositava presso l’Ufficio doganale la dichiarazione in dogana delle merci importate e presentava una fattura commerciale. Detta dichiarazione si riferiva, quanto alla designazione delle merci, a prodotti in ceramica, indicando come codice addizionale TARIC il codice B999, ossia il codice corrispondente alle importazioni provenienti da «tutte le altre società» non menzionate nel regolamento n. 1072/2012.

11

Sempre il 17 dicembre 2012, l’Ufficio doganale controllava le merci nei suoi locali e sostituiva ogni volta il codice addizionale TARIC B999 dichiarato con il codice addizionale TARIC B354, ossia il codice corrispondente alle importazioni provenienti dai produttori/esportatori elencati nell’allegato I del regolamento n. 1072/2012.

12

Tuttavia, dato che, al momento dell’importazione, la fattura presentata dalla Tigers non era accompagnata da una dichiarazione firmata del fabbricante e quindi non era conforme ai requisiti enunciati nell’allegato II del regolamento n. 1072/2012, l’Ufficio doganale ingiungeva alla Tigers, in applicazione di tale regolamento, di depositare una garanzia in contanti corrispondente a un dazio antidumping provvisorio calcolato sulla base di un’aliquota del dazio doganale del 58,8%.

13

In seguito all’adozione del regolamento di esecuzione n. 412/2013 e in applicazione del medesimo, il 28 giugno 2013 l’Ufficio doganale fissava in via definitiva un dazio antidumping per le importazioni della Tigers calcolato sulla base di un’aliquota di dazio antidumping del 36,1%, relativa a «tutte le altre società» non elencate nel regolamento di esecuzione n. 412/2013, senza chiedere alla Tigers di produrre una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013.

14

Con lettera del 4 luglio 2013, la Tigers produceva l’originale della fattura, su cui figurava una dichiarazione firmata del fabbricante, e presentava una domanda di rimborso del dazio antidumping che riteneva di aver pagato indebitamente a seguito dell’applicazione nei suoi confronti dell’aliquota di dazio antidumping definitivo del 36,1% relativa a «tutte le altre società» non elencate nel regolamento di esecuzione n. 412/2013 anziché dell’aliquota del 17,9% applicabile alle importazioni provenienti dalle società elencate nell’allegato I di detto regolamento.

15

Con decisione del 2 ottobre 2013, l’Ufficio doganale respingeva la domanda di rimborso della Tigers, con la motivazione che non poteva ammettersi una fattura commerciale valida emessa o presentata a posteriori.

16

Con lettera del 4 novembre 2013 la ricorrente nel procedimento principale proponeva un reclamo previo contro tale decisione e, il 5 maggio 2014, presentava una fattura modificata emessa dal fabbricante.

17

Con decisione del 24 febbraio 2015, l’Ufficio doganale respingeva il reclamo della Tigers. Esso considerava che la fattura accompagnata dalla corrispondente dichiarazione del fabbricante, presentata a posteriori con la domanda di rimborso e di nuovo rettificata durante la procedura di reclamo, avrebbe dovuto essere presentata, ai fini della concessione dell’aliquota di dazio antidumping individuale, alla data dell’accettazione della dichiarazione in dogana.

18

La Tigers ha proposto dinanzi al Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera, Germania) un ricorso avverso la decisione dell’Ufficio doganale recante rigetto della sua domanda di rimborso.

19

In tale contesto, il Finanzgericht München (Tribunale tributario di Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento [di esecuzione n. 412/2013] consenta di presentare in prosieguo, ai fini della prima determinazione di un dazio antidumping definitivo, una fattura commerciale valida, qualora sussistano tutti gli altri presupposti necessari per il conseguimento di un’aliquota del dazio antidumping individuale.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

se l’articolo 78 [del codice doganale] osti a che l’amministrazione doganale, nell’ambito di una procedura di revisione, rifiuti il rimborso di un dazio antidumping in base al rilievo che il dichiarante ha presentato una fattura commerciale valida solo successivamente alla dichiarazione in dogana».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 debba essere interpretato nel senso che autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatte.

21

Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C‑316/15, EU:C:2016:879, punto 27 e giurisprudenza citata).

22

Per quanto concerne l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013, esso prevede che l’applicazione di un’aliquota di dazio antidumping individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II di tale regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società non elencate nel predetto regolamento.

23

Da tale formulazione discende chiaramente, in particolare dal termine «subordinata», che la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell’allegato II di tale regolamento, costituisce una condizione indispensabile all’applicazione di un’aliquota di dazio antidumping individuale.

24

Per contro, detta formulazione non precisa affatto il momento in cui tale fattura debba essere presentata. Pertanto, tale formulazione non vieta che una fattura che soddisfi tutti i requisiti elencati nell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 sia presentata alle autorità doganali successivamente alla dichiarazione in dogana.

25

Per quanto riguarda il contesto nel quale si inserisce detto articolo 1, paragrafo 3, occorre anzitutto constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, che contrariamente ad altri regolamenti antidumping nessun’altra disposizione del regolamento di esecuzione n. 412/2013 precisa il momento in cui una fattura commerciale valida debba essere presentata in dogana.

26

In tale contesto, l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 dev’essere interpretato nel senso che non vieta agli importatori interessati di presentare tale fattura successivamente alla dichiarazione in dogana.

27

Tuttavia, poiché tale regolamento non contiene nessuna disposizione che, in forza del suo articolo 1, paragrafo 4, renderebbe inapplicabile le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali, le modalità di deposito e di controllo delle dichiarazioni in dogana di prodotti assoggettati a dazi antidumping sono disciplinate dal codice doganale.

28

A tale proposito occorre rilevare che tale codice non precisa espressamente il momento in cui una fattura commerciale debba essere presentata. Peraltro, sebbene il suo articolo 62, paragrafo 2, indichi che alla dichiarazione in dogana devono essere allegati tutti i documenti la cui produzione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, tra cui, evidentemente, una fattura commerciale, detta disposizione non precisa quali siano le conseguenze derivanti da un’assenza di conformità dei documenti allegati a tale dichiarazione, quali la fattura commerciale di cui trattasi nel procedimento principale.

29

Ciò premesso, sotto quest’ultimo profilo l’articolo 78 del richiamato codice istituisce una procedura che consente alle autorità doganali, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, di procedere a una revisione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci oggetto di tale dichiarazione, ossia successivamente alla stessa.

30

A tal fine dette autorità possono procedere, in forza del richiamato articolo 78, paragrafi 1 e 2, da un lato alla revisione della dichiarazione in dogana, ossia al suo riesame, e dall’altro ai controlli dei documenti e dei dati pertinenti per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione. Qualora tale revisione o tali controlli rivelino che le disposizioni che disciplinano il regime doganale di cui trattasi sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, le autorità doganali, conformemente al richiamato articolo 78, paragrafo 3, adottano i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

31

Pertanto, dall’intero articolo 78 del codice doganale deriva che è consentito presentare nuovi elementi atti a essere presi in considerazione dalle autorità doganali, e ciò successivamente alla dichiarazione in dogana. Infatti, l’economia del richiamato articolo consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Veloserviss, C‑427/14, EU:C:2015:803, punto 26 e giurisprudenza citata).

32

Orbene, nulla indica che una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione n. 412/2013, ne sia esclusa.

33

Tale conclusione è confermata dagli obiettivi perseguiti dal regolamento di esecuzione n. 412/2013.

34

Infatti, ai sensi del considerando 229 di tale regolamento di esecuzione, si ritiene necessaria, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, l’adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping.

35

Tale applicazione è garantita quando i dazi antidumping vengono fissati alla luce di elementi la cui esattezza ha potuto essere verificata, se necessario facendo ricorso alla procedura di cui all’articolo 78 del codice doganale.

36

Di conseguenza, in considerazione del fatto che il regolamento di esecuzione n. 412/2013 persegue l’obiettivo di ridurre i rischi di elusione mediante la corretta applicazione dei dazi antidumping, esso dev’essere inteso nel senso che autorizza gli importatori interessati a presentare una fattura commerciale valida, anche successivamente alla dichiarazione in dogana.

37

Nel procedimento principale, dal fascicolo presentato alla Corte risulta che, in sede di verifica della dichiarazione in dogana da parte delle autorità competenti, queste ultime hanno accertato che i prodotti importati provenivano da una delle società elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione n. 412/2013 e quindi che l’importazione di tali prodotti doveva essere assoggettata all’aliquota del dazio antidumping individuale applicabile alle importazioni provenienti da tali società.

38

Di conseguenza, non risulta che sussista un rischio di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio, circostanza la cui verifica spetta tuttavia al giudice del rinvio.

39

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 412/2013 dev’essere interpretato nel senso che esso autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanze la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

Sulla seconda questione

40

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, dev’essere interpretato nel senso che esso autorizza a presentare, successivamente alla dichiarazione in dogana, una fattura commerciale valida, ai fini della fissazione di un dazio antidumping definitivo, quando tutti gli altri presupposti necessari all’ottenimento di un’aliquota di dazio antidumping specifica per l’impresa sono soddisfatti e il rispetto della corretta applicazione dei dazi antidumping è garantito, circostanze la cui verifica spetta al giudice del rinvio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.