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Document 32023R0584
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/584 of 15 March 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/1493 concerning the authorisation of L-methionine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/584 della Commissione del 15 marzo 2023 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/584 della Commissione del 15 marzo 2023 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/1668
OJ L 77, 16.3.2023, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 77/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/584 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2023
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’uso della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 della Commissione (2). |
(2) |
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 l’indicazione relativa al tenore massimo di umidità e alla percentuale di altri aminoacidi contenuti nell’additivo con il numero di identificazione «3c305ii» è errata. |
(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493. |
(4) |
Al fine di evitare perturbazioni all’immissione sul mercato dell’additivo per mangimi dovute all’errore di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493, nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», alla voce relativa all’additivo «L-metionina» con il numero di identificazione «3c305ii», la dicitura:
«Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 %
— |
altri aminoacidi ≤ 0,63 %;» è sostituita dalla seguente: |
«Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell’1,5 %
— |
altri aminoacidi ≤ 0,70 %;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 della Commissione dell’8 settembre 2022 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 234 del 9.9.2022, pag. 18).