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Document 32022R2453

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/8396

OJ L 324, 19.12.2022, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2453/oj

19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2453 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2022

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (2) specifica modelli uniformi di informativa e le relative istruzioni per le informazioni di cui ai titoli II e III del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 (3), tra l’altro per introdurre un nuovo articolo 449 bis. Tale articolo impone ai grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di pubblicare, a decorrere dal 28 giugno 2022, informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 sia riprodotta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, che dovrebbe stabilire, oltre ai modelli uniformi di informativa esistenti e alle relative istruzioni, nuovi modelli uniformi di informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance e relative istruzioni.

(2)

Nello stabilire i modelli uniformi di informativa si dovrebbe tenere conto della rilevanza delle informazioni da pubblicare sotto tutti gli aspetti. Ciò significa che le informazioni pubblicate dagli enti dovrebbero riguardare, da un lato, l’impatto finanziario dei fattori ambientali, sociali e di governance sulle loro attività economiche e finanziarie (prospettiva outside-in) e, dall’altro, i fattori ambientali, sociali e di governance che potrebbero essere determinati dalle loro attività, che a loro volta diventano finanziariamente rilevanti quando incidono sui loro portatori di interessi (prospettiva inside-out). Di conseguenza le tabelle e i modelli per tale informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sui rischi ambientali, sociali e di governance che consentano a chi le usa di valutare il profilo di rischio degli enti.

(3)

È necessario garantire la coerenza e l’uniformità con altra legislazione dell’Unione in materia di rischi ambientali, sociali e di governance. Le norme sull’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero pertanto tenere conto dei criteri, delle classificazioni e delle definizioni stabiliti in tale legislazione dell’Unione. Le norme dovrebbero in particolare tenere conto dei criteri per l’individuazione e la classificazione delle attività economiche ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (5). Per quanto riguarda l’informativa sulla prestazione energetica del portafoglio immobiliare degli enti, è opportuno tenere conto delle informazioni fornite dall’attestato di prestazione energetica definito all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)

Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) impongono rispettivamente a talune imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico o a taluni enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di includere nella loro relazione sulla gestione o nella loro relazione consolidata sulla gestione informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’impatto della loro attività. L’obbligo non si applica tuttavia ad altre imprese. Di conseguenza le imprese che non sono soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non sono tenute a pubblicare tali informazioni e potrebbero non essere in grado di fornirle agli enti. Alle imprese che sono controparti di enti si può quindi solo chiedere di presentare le informazioni e i dati di cui sopra su base volontaria. È tuttavia opportuno offrire a dette imprese orientamenti sul calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che sono attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in modo che possano presentare tali informazioni e tali dati in un formato standardizzato e comparabile. Se tali informazioni e dati non sono forniti su base volontaria, gli enti dovrebbero essere in grado di calcolare la percentuale di esposizioni allineate alla tassonomia utilizzando stime o variabili proxy.

(5)

L’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance siano pubblicate a decorrere dal 28 giugno 2022, su base annua il primo anno e successivamente due volte all’anno. La prima data di riferimento per l’informativa annuale dovrebbe pertanto essere fissata al 31 dicembre 2022.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(7)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo 18 bis seguente:

«Articolo 18 bis

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

a)

le informazioni qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance utilizzando le tabelle 1, 2 e 3 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento;

b)

le informazioni quantitative sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici utilizzando i modelli da 1 a 4 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento;

c)

le informazioni quantitative sui rischi fisici connessi ai cambiamenti climatici utilizzando il modello 5 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento;

d)

le informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nei confronti delle controparti soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), delle famiglie e delle amministrazioni locali di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*3), utilizzando i modelli 6, 7 e 8 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento;

e)

le informazioni quantitative su altre azioni di attenuazione e su esposizioni ai rischi connessi ai cambiamenti climatici che non sono considerate attività economiche ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ma che sostengono le controparti nel processo di transizione o di adattamento ai fini degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, utilizzando il modello 10 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento.

2.   Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione (*4), utilizzando il modello 9 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento.

Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti:

a)

possono utilizzare, se disponibili, le informazioni ricevute dalle controparti su base volontaria e bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito;

b)

se la controparte non può o non intende fornire i dati in questione su base bilaterale, possono usare stime interne e variabili proxy e spiegare nella descrizione che accompagna il modello in che misura è stato fatto ricorso a tali stime interne e variabili proxy e quali stime interne e variabili proxy sono state applicate;

c)

se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale le informazioni in questione, non possono ricorrere a stime interne e variabili proxy o non possono raccogliere tali informazioni o ricorrere a tali stime e variabili proxy in un modo che non sia eccessivamente oneroso per loro o per le controparti, possono spiegare tale incapacità nella descrizione che accompagna il modello.

Ai fini della lettera a), gli enti informano le controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria.

3.   Salvo diversa indicazione nelle istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento, a decorrere dal 31 dicembre 2022 gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle date indicate di seguito:

a)

per l’informativa annuale: 31 dicembre;

b)

per l’informativa semestrale: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno.

(*1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)."

(*2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)."

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1)."

(*4)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).»;"

2)

il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XXXIX;

3)

il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XL.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

(6)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(7)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ANNEX XXXIX

Prudential disclosures on ESG risks (Article 449a CRR)

INDEX - Prudential disclosures on ESG risks (Article 449a CRR)

Table 1 - Qualitative information on Environmental risk

Table 2 - Qualitative information on Social risk

Table 3 - Qualitative information on Governance risk

Template 1: Banking book- Indicators of potential climate Change transition risk: Credit quality of exposures by sector, emissions and residual maturity

Template 2: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Loans collateralised by immovable property - Energy efficiency of the collateral

Template 3: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Alignment metrics

Template 4: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Exposures to top 20 carbon-intensive firms

Template 5: Banking book - Indicators of potential climate change physical risk: Exposures subject to physical risk

Template 6. Summary of key performance indicators (KPIs) on the Taxonomy-aligned exposures

Template 7 - Mitigating actions: Assets for the calculation of GAR

Template 8 - GAR (%)

Template 9 - Mitigating actions: BTAR

Template 10 - Other climate change mitigating actions that are not covered in Regulation (EU) 2020/852

Table 1 - Qualitative information on Environmental risk

in accordance with Article 449a CRR

Row number

Qualitative information - Free format

 

Business strategy and processes

 

(a)

Institution's business strategy to integrate environmental factors and risks, taking into account the impact of environmental factors and risks on institution's business environment, business model, strategy and financial planning

 

(b)

Objectives, targets and limits to assess and address environmental risk in short-, medium-, and long-term, and performance assessment against these objectives, targets and limits, including forward-looking information about the design of business strategy and processes

 

(c)

Current investment activities and (future) investment targets towards environmental objectives and EU Taxonomy-aligned activities

 

(d)

Policies and procedures relating to direct and indirect engagement with new or existing counterparties on their strategies to mitigate and reduce environmental risks

 

 

Governance

 

(e)

Responsibilities of the management body for setting the risk framework, supervising and managing the implementation of the objectives, strategy and policies in the context of environmental risk management covering relevant transmission channels

 

(f)

Management body's integration of short-, medium- and long-term effects of environmental factors and risks, organisational structure both within business lines and internal control functions

 

(g)

Integration of measures to manage environmental factors and risks in internal governance arrangements, including the role of committees, the allocation of tasks and responsibilities, and the feedback loop from risk management to the management body covering relevant transmission channels

 

(h)

Lines of reporting and frequency of reporting relating to environmental risk

 

(i)

Alignment of the remuneration policy with institution's environmental risk-related objectives

 

 

Risk management

 

(j)

Integration of short-, medium- and long-term effects of environmental factors and risks in the risk framework

 

(k)

Definitions, methodologies and international standards on which the environmental risk management framework is based

 

(l)

Processes to identify, measure and monitor activities and exposures (and collateral where applicable) sensitive to environmental risks, covering relevant transmission channels

 

(m)

Activities, commitments and exposures contributing to mitigate environmental risks

 

(n)

Implementation of tools for identification, measurement and management of environmental risks

 

(o)

Results and outcome of the risk tools implemented and the estimated impact of environmental risk on capital and liquidity risk profile

 

(p)

Data availability, quality and accuracy, and efforts to improve these aspects

 

(q)

Description of limits to environmental risks (as drivers of prudential risks) that are set, and triggering escalation and exclusion in the case of breaching these limits

 

(r)

Description of the link (transmission channels) between environmental risks with credit risk, liquidity and funding risk, market risk, operational risk and reputational risk in the risk management framework

 

Table 2 - Qualitative information on Social risk

in accordance with Article 449a CRR

Row number

Qualitative information - Free format

 

Business strategy and processes

 

(a)

Adjustment of the institution's business strategy to integrate social factors and risks taking into account the impact of social risk on the institution's business environment, business model, strategy and financial planning

 

(b)

Objectives, targets and limits to assess and address social risk in short-term, medium-term and long-term, and performance assessment against these objectives, targets and limits, including forward-looking information in the design of business strategy and processes

 

(c)

Policies and procedures relating to direct and indirect engagement with new or existing counterparties on their strategies to mitigate and reduce socially harmful activities

 

 

Governance

 

(d)

Responsibilities of the management body for setting the risk framework, supervising and managing the implementation of the objectives, strategy and policies in the context of social risk management covering counterparties' approaches to:

 

(i)

Activities towards the community and society

(ii)

Employee relationships and labour standards

(iii)

Customer protection and product responsibility

(iv)

Human rights

(e)

Integration of measures to manage social factors and risks in internal governance arrangements, including the role of committees, the allocation of tasks and responsibilities, and the feedback loop from risk management to the management body

 

(f)

Lines of reporting and frequency of reporting relating to social risk

 

(g)

Alignment of the remuneration policy in line with institution's social risk-related objectives

 

 

Risk management

 

(h)

Definitions, methodologies and international standards on which the social risk management framework is based

 

(i)

Processes to identify, measure and monitor activities and exposures (and collateral where applicable) sensitive to social risk, covering relevant transmission channels

 

(j)

Activities, commitments and assets contributing to mitigate social risk

 

(k)

Implementation of tools for identification and management of social risk

 

(l)

Description of setting limits to social risk and cases to trigger escalation and exclusion in the case of breaching these limits

 

(m)

Description of the link (transmission channels) between social risks with credit risk, liquidity and funding risk, market risk, operational risk and reputational risk in the risk management framework

 

Table 3 - Qualitative information on Governance risk

in accordance with Article 449a CRR

Row number

Qualitative information - Free format

 

Governance

 

(a)

Institution's integration in their governance arrangements of the governance performance of the counterparty, including committees of the highest governance body, committees responsible for decision-making on economic, environmental, and social topics

 

(b)

Institution's accounting of the counterparty's highest governance body’s role in non-financial reporting

 

(c)

Institution's integration in governance arrangements of the governance performance of their counterparties including:

 

(i)

Ethical considerations

(ii)

Strategy and risk management

(iii)

Inclusiveness

(iv)

Transparency

(v)

Management of conflict of interest

(vi)

Internal communication on critical concerns

 

Risk management

 

(d)

Institution's integration in risk management arrangements the governance performance of their counterparties considering:

 

(i)

Ethical considerations

(ii)

Strategy and risk management

(iii)

Inclusiveness

(iv)

Transparency

(v)

Management of conflict of interest

(vi)

Internal communication on critical concerns

Template 1: Banking book- Indicators of potential climate Change transition risk: Credit quality of exposures by sector, emissions and residual maturity

Image 1

Template 2: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Loans collateralised by immovable property - Energy efficiency of the collateral

Image 2

Template 3: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Alignment metrics

Image 3

Template 4: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Exposures to top 20 carbon-intensive firms

 

a

b

c

d

e

 

Gross carrying amount (aggregate)

Gross carrying amount towards the counterparties compared to total gross carrying amount (aggregate) (*1)

Of which environmentally sustainable (CCM)

Weighted average maturity

Number of top 20 polluting firms included

1

 

 

 

 

 

Template 5: Banking book - Indicators of potential climate change physical risk: Exposures subject to physical risk

Image 4

Template 6. Summary of key performance indicators (KPIs) on the Taxonomy-aligned exposures

 

KPI

% coverage (over total assets)  (*2)

 

Climate change mitigation

Climate change adaptation

Total (Climate change mitigation + Climate change adaptation)

GAR stock

 

 

 

 

GAR flow

 

 

 

 

Template 7 - Mitigating actions: Assets for the calculation of GAR

Image 5

Template 8 - GAR (%)

Image 6

Template 9 - Mitigating actions: BTAR

Template 9.1 - Mitigating actions: Assets for the calculation of BTAR

Image 7

Template 9.2 - BTAR %

Image 8

Template 9.3 - Summary table - BTAR %

Image 9

Template 10 - Other climate change mitigating actions that are not covered in Regulation (EU) 2020/852

Image 10

»

(*1)  For counterparties among the top 20 carbon emitting companies in the world

(*2)  % of assets covered by the KPI over banks’ total assets


ALLEGATO II

«ALLEGATO XL

Istruzioni per l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

1.   

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni di cui al presente allegato. Le istruzioni devono essere utilizzate per compilare le tabelle e i modelli di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.

2.   

Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

a)

«rischi ambientali, sociali o di governance», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance sulle controparti o le attività investite dell’ente;

b)

«rischio ambientale», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell’ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso i seguenti obiettivi ambientali:

i)

la mitigazione dei cambiamenti climatici;

ii)

l’adattamento ai cambiamenti climatici;

iii)

l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

iv)

la transizione verso un’economia circolare;

v)

la prevenzione e il controllo dell’inquinamento;

vi)

la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione;

c)

«rischio fisico», nell’ambito del rischio ambientale globale, il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell’ente;

d)

«rischio di transizione», nell’ambito del rischio ambientale globale, il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, della transizione verso un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite dell’ente;

e)

«rischio sociale», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite dell’ente;

f)

«rischio di governance», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite dell’ente.

3.   

I riferimenti nelle presenti istruzioni ai quadri strategici internazionali e dell’Unione e agli indici di riferimento disponibili comprendono: l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*1) («accordo di Parigi»), la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo (*2), la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), la comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (*5), gli orientamenti messi a disposizione nelle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD) (*6), l’iniziativa finanziaria del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP FI) (*7), i principi d’informativa sulla sostenibilità della Global Reporting Initiative (*8) e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI) (*9).

Tabella 1 — Informazioni qualitative sul rischio ambientale: caselle di testo libero per l’informativa sugli elementi qualitativi nell’allegato XXXIX

4.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare la tabella 1 «Informazioni qualitative sul rischio ambientale» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento per descrivere l’integrazione dei rischi ambientali, comprese le informazioni specifiche sui rischi connessi ai cambiamenti climatici e su altri rischi ambientali, nella loro strategia e nei loro processi aziendali, nella governance e nella gestione dei rischi. Ai fini dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435 di tale regolamento.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

 

Strategia e processi aziendali

a)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettere a) ed e), di tale regolamento, gli enti forniscono una spiegazione del modo in cui il loro modello, la loro strategia e i loro processi aziendali e la loro pianificazione finanziaria integrano i rischi derivanti da fattori ambientali (ossia i rischi ambientali) e del modo in cui tali rischi possono evolvere nel tempo in considerazione dell’evoluzione della tecnologia, del quadro strategico, del contesto operativo, delle preferenze dei portatori di interessi e dei cambiamenti nell’ambiente fisico stesso.

b)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), di tale regolamento, gli enti stabiliscono gli obiettivi, i target e i limiti per la valutazione e la gestione dei rischi ambientali. Gli enti spiegano i processi che utilizzano per stabilire tali obiettivi, target e limiti.

Gli enti devono spiegare in che modo tali obiettivi, target e limiti sono collegati all’attuale quadro strategico internazionale e dell’Unione e agli indici di riferimento disponibili.

c)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono informazioni sui loro investimenti attuali e futuri (pianificati) in attività ecosostenibili e in attività e settori allineati agli obiettivi ambientali, compresi gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852.

Quando tali informazioni dipendono dall’approccio proprio dell’ente o si basano sul mandato interno dell’ente, gli enti includono nelle loro informative una descrizione di tali approcci e mandati interni.

d)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sulle misure adottate per attenuare i rischi associati ai fattori ambientali. Gli enti devono considerare la capacità della controparte di gestire i rischi ambientali.

 

Governance

e)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sulla partecipazione del loro organo di amministrazione alla vigilanza e alla gestione dei rischi ambientali. Gli enti devono tenere conto dei potenziali canali di trasmissione di tali rischi ambientali (compresi i rischi fisici, di transizione e di responsabilità).

f)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sul modo in cui il loro organo di amministrazione integra gli effetti a breve, medio e lungo termine dei rischi ambientali nella struttura organizzativa dell’ente ai fini della gestione dei rischi. Gli enti devono spiegare in che modo tale esercizio a livello di organo di amministrazione si riflette nelle loro linee di business e nelle loro funzioni di controllo interno.

g)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sull’organizzazione dei loro comitati di rischio e sull’assegnazione dei compiti e delle responsabilità nel quadro di gestione dei rischi per monitorare e gestire i rischi ambientali, tenendo conto dei canali di trasmissione dei rischi fisici, di transizione e di responsabilità.

h)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sulle modalità con cui includono i rischi ambientali nel loro quadro e nella loro struttura di segnalazione interna, nonché informazioni sulla frequenza delle segnalazioni interne e dello scambio di informazioni su tali rischi.

i)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, gli enti indicano se i rischi sociali sono inclusi nella loro politica di remunerazione e informano sui criteri e sulle metriche utilizzati per determinare l’impatto delle considerazioni in materia di rischi ambientali sulle remunerazioni variabili.

 

Gestione dei rischi

j)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sull’integrazione degli effetti a breve, medio e lungo termine dei fattori e dei rischi ambientali nel quadro di tolleranza al rischio. Gli enti decidono in merito all’orizzonte temporale pertinente conformemente al proprio profilo di rischio e alle proprie esposizioni.

k)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sui metodi, sulle definizioni e sulle norme utilizzati per individuare e gestire i fattori e i rischi ambientali, nonché sul quadro su cui si basano tali norme, definizioni e metodi.

Gli enti spiegano in che modo tali metodi, definizioni e norme si riferiscono al quadro strategico internazionale e dell’Unione applicabile e agli indici di riferimento disponibili.

l)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli enti pubblicano:

a)

i processi mediante i quali l’ente individua e monitora le sue attività ed esposizioni sensibili e vulnerabili ai rischi ambientali, compresi i beni mobili e immobili associati a tali attività ed esposizioni;

b)

i processi mediante i quali l’ente individua e monitora i rischi ambientali che sono finanziariamente rilevanti o attualmente non rilevanti ma che potrebbero diventare rilevanti in futuro.

Le attività, le esposizioni e i beni sensibili e vulnerabili ai rischi ambientali comprendono quelli connessi ai settori dell’agricoltura, della pesca, della silvicoltura e dell’energia in combinazione con la loro ubicazione geografica, la dipendenza dall’acqua o altri fattori e rischi ambientali, che possono essere vulnerabili a diversi fattori, tra cui inondazioni, siccità, incendi e perdita di biodiversità. Essi comprendono anche la concentrazione delle operazioni della controparte in zone a rischio e si ritiene che coprano l’intera catena del valore della controparte.

Nel pubblicare le informazioni di cui alla presente lettera, gli enti indicano la rilevanza (compresa la doppia rilevanza) che deve essere intesa come indicato nelle definizioni contenute nella relazione di cui all’articolo 98, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) e coprono il ciclo di vita delle esposizioni, compresi la concessione di prestiti, la valutazione del merito di credito della controparte e il monitoraggio.

Gli enti spiegano in che misura tale valutazione riguarda i pertinenti canali di trasmissione, compresi i) una minore redditività, ii) un valore immobiliare inferiore, una minore ricchezza delle famiglie, iii) una performance inferiore delle attività, iv) un aumento dei costi di conformità e v) un aumento delle spese legali.

Gli enti che non individuano alcun rischio ambientale come rilevante spiegano e giustificano i motivi e descrivono i metodi utilizzati per giungere a tale conclusione.

m)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sulle attività, sugli impegni e sulle esposizioni che hanno posto in essere per attenuare i rischi ambientali.

Gli enti pubblicano i metodi utilizzati per individuare le misure e le attività di attenuazione dei rischi. Essi forniscono inoltre informazioni sulla misura in cui tali attività, impegni ed esposizioni tengono conto dei pertinenti canali di trasmissione, compresi i) una minore redditività, ii) un valore immobiliare inferiore, una minore ricchezza delle famiglie, iii) una performance inferiore delle attività, iv) un aumento dei costi di conformità e v) un aumento delle spese legali.

n)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e f), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sugli strumenti di attuazione che utilizzano per individuare e gestire i rischi ambientali. Tali strumenti comprendono prove di stress, analisi di sensitività o altri indicatori prospettici, applicati a livello di esposizione, a livello di portafoglio, a livello di controparte o a livello settoriale, a seconda della rilevanza del rischio.

Le informazioni pubblicate indicano le ipotesi e i metodi alla base dei pertinenti strumenti di attuazione. Gli enti indicano inoltre l’orizzonte temporale utilizzato per la valutazione dei rischi ambientali sulla base di metriche contabili e prudenziali, ossia gli orizzonti temporali a breve, medio o lungo termine.

o)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettere a) e f), di tale regolamento, gli enti descrivono l’esito della valutazione effettuata dallo strumento di rischio utilizzato conformemente al punto 14.

Gli enti forniscono l’impatto stimato del rischio ambientale, compreso il rischio connesso ai cambiamenti climatici, sulla solvibilità, sui requisiti patrimoniali regolamentari e sul profilo di rischio di liquidità dell’ente nel quadro del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno (ICAAP) e del processo di valutazione dell’adeguatezza della liquidità interna (ILAAP).

p)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono informazioni sui dati e sugli elementi a loro disposizione per effettuare la gestione dei rischi ambientali, sui dati e sulle informazioni chiave attualmente mancanti e sulle misure che stanno adottando per colmare le lacune nei dati e migliorare la qualità e l’accuratezza dei dati.

q)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sui limiti da essi fissati per il finanziamento di progetti o controparti che arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali in linea con la loro strategia aziendale.

Tali limiti comprendono i limiti fissati dagli enti al momento della concessione e del monitoraggio per evitare o attenuare i rischi ambientali e i limiti che indicano quando una specifica esposizione innescherebbe azioni correttive, ulteriori indagini, l’escalation interna o l’esclusione dal portafoglio.

r)

Gli enti descrivono in che modo tracciano e collegano l’emergere di rischi ambientali nel loro stato patrimoniale attraverso il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio operativo.

Gli enti devono spiegare in che modo valutano e gestiscono l’impatto della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici sulle categorie di rischio prudenziale, compresi il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio operativo.

Tabella 2 — Informazioni qualitative sul rischio sociale: caselle di testo libero per l’informativa sugli elementi qualitativi nell’allegato XXXVII

5.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare la tabella 2 — «Informazioni qualitative sul rischio sociale» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento, al fine di descrivere l’integrazione dei rischi sociali nella loro strategia e nei loro processi aziendali, nella governance e nella gestione dei rischi, conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435 di tale regolamento.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

 

Strategia e processi aziendali

a)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettere a) ed e), di tale regolamento, gli enti descrivono il modo in cui il loro modello, la loro strategia e i loro processi aziendali e la loro pianificazione finanziaria integrano i rischi derivanti da fattori sociali (ossia i rischi sociali) e il modo in cui tali rischi evolvono nel tempo in considerazione dell’evoluzione della tecnologia, del quadro strategico, del contesto operativo e delle preferenze dei portatori di interessi.

b)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), di tale regolamento, gli enti forniscono una descrizione dei loro obiettivi, target e limiti per la valutazione e la gestione dei rischi sociali, nonché una descrizione dei processi che utilizzano per stabilire tali obiettivi, target e limiti.

Gli enti devono spiegare i collegamenti di tali obiettivi, target e limiti con il quadro strategico internazionale e dell’Unione applicabile e gli indici di riferimento disponibili.

Tra gli aspetti sociali figurano le violazioni dei diritti umani, i diritti dei lavoratori, le disparità di reddito, la mancanza di diritti umani, la sicurezza e la protezione dei clienti, la privacy, la povertà e la non discriminazione. Inoltre i cambiamenti climatici e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio hanno ripercussioni sociali che comprendono cambiamenti nel mercato del lavoro, tra cui la diminuzione della domanda di determinati posti di lavoro e competenze, l’emergere di nuovi posti di lavoro e competenze, l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, la volontà degli azionisti di integrare rapidamente i cambiamenti climatici, ambientali e sociali nelle loro imprese, come indicato al punto 78 della relazione dell’ABE adottata a norma dell’articolo 98, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE.

c)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, gli enti descrivono in che modo adottano misure per attenuare i rischi associati ai fattori sociali, compresi la comprensione della capacità delle controparti di gestire i rischi sociali e l’avvio di un dialogo con esse per attenuare i rischi sociali.

 

Governance

d)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di tale regolamento, gli enti descrivono in che modo il loro organo di amministrazione è coinvolto nella vigilanza e nella gestione dei rischi sociali. Tali informazioni riguardano la logica dell’approccio adottato dall’organo di amministrazione e tengono conto di una serie di fattori sociali, tra cui l’impegno dell’ente nei confronti della comunità e della società, i suoi rapporti con i dipendenti e il rispetto delle norme in materia di lavoro, la protezione dei consumatori e la responsabilità per i prodotti, nonché i diritti umani.

e)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c), di tale regolamento, gli enti descrivono in che modo organizzano i loro comitati di rischio e in che modo assegnano i compiti e le responsabilità nel quadro di gestione dei rischi per monitorare e gestire i rischi sociali.

Gli enti forniscono informazioni sulle loro risorse interne ed esterne destinate alla valutazione dei rischi sociali.

f)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, gli enti descrivono in che modo includono i rischi sociali nel loro quadro e nella loro struttura di segnalazione interna e indicano la frequenza delle segnalazioni interne e dello scambio di informazioni su tali rischi.

g)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, gli enti indicano se i rischi sociali sono inclusi nella loro politica di remunerazione e informano sui criteri e sulle metriche utilizzati per determinare l’impatto delle considerazioni in materia di rischi sociali sulle remunerazioni variabili.

 

Gestione dei rischi

h)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sui metodi, sulle definizioni e sulle norme utilizzati per individuare e gestire i fattori e i rischi sociali, nonché sul quadro su cui si basano tali norme, definizioni e metodi.

Gli enti devono spiegare in che modo tali metodi, definizioni e norme si riferiscono all’attuale quadro strategico internazionale e dell’Unione e agli indici di riferimento disponibili.

i)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sul processo mediante il quale individuano e monitorano le loro attività ed esposizioni sensibili ai rischi sociali, anche attraverso le loro controparti, le loro attività di investimento o di gestione del risparmio, compresi i beni mobili e immobili associati a tali attività ed esposizioni.

Gli enti forniscono informazioni sui processi mediante i quali individuano e monitorano i rischi sociali che sono finanziariamente rilevanti o attualmente non rilevanti ma che potrebbero essere rilevanti in futuro.

Tali attività, esposizioni e beni sensibili ai rischi sociali possono essere collegati a controparti che violano il diritto del lavoro, i diritti umani o altre leggi o diritti sociali che possono essere oggetto di controversie giuridiche. Più precisamente, i settori con un rischio sociale accentuato possono comprendere quelli caratterizzati dalla presenza di lavoratori migranti, salari bassi, norme in materia di lavoro inadeguate o cattive condizioni di lavoro, che incidono negativamente sulle comunità e hanno maggiori possibilità di essere sotto controllo pubblico e politico.

j)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sulle attività, sugli impegni e sui beni che hanno in essere per attenuare i rischi sociali.

k)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sugli strumenti di attuazione che utilizzano per individuare e gestire i rischi sociali. Tali strumenti comprendono l’analisi degli scenari, applicata a livello di esposizione, di portafoglio, di controparte o di settore, e riguardano fattori quali la migrazione, le tendenze demografiche, l’evoluzione della forza lavoro e i cambiamenti tecnologici.

I rischi sociali possono includere anche cambiamenti del comportamento dei consumatori, questioni legate alla discriminazione e all’inclusione sociale, l’analisi degli scenari riguardante l’aumento delle disuguaglianze, l’impatto sociale dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi e il degrado ambientale.

Gli enti forniscono informazioni sulle ipotesi e sui metodi utilizzati per effettuare tale analisi degli scenari. Gli enti indicano l’orizzonte temporale utilizzato per la valutazione dei rischi sociali sulla base di metriche contabili e prudenziali, ossia l’orizzonte temporale a breve, medio o lungo termine.

l)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sui limiti da essi fissati in relazione al finanziamento di progetti o controparti che arrecano un danno significativo agli obiettivi sociali della loro strategia aziendale.

Tali limiti comprendono i limiti fissati dagli enti al momento della concessione e del monitoraggio per evitare o attenuare i rischi sociali, nonché i limiti che indicano quando una specifica esposizione innescherebbe ulteriori indagini, l’escalation interna, azioni correttive o l’esclusione dal portafoglio.

m)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono informazioni sulle modalità con cui tracciano e collegano l’emergere di rischi sociali nel loro stato patrimoniale attraverso il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio operativo.

Gli enti devono fornire informazioni sulle modalità con cui valutano e gestiscono l’impatto dei pertinenti eventi socialmente dannosi sulle categorie di rischio prudenziale, compresi il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio di mercato e il rischio operativo.

Tabella 3 — Informazioni qualitative sul rischio di governance: caselle di testo libero per l’informativa sugli elementi qualitativi nell’allegato XXXVII

6.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare la tabella 3 — «Informazioni qualitative sul rischio di governance» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento, al fine di descrivere l’integrazione dei rischi di governance nella loro governance e nella gestione dei rischi, conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435 di tale regolamento.

Riferimenti giuridici e istruzioni

Numero di riga

Spiegazione

 

Governance

a)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sulle modalità con cui integrano i risultati in materia di governance della controparte nei loro sistemi di governance.

Le considerazioni sui risultati in materia di governance della controparte devono riguardare le fasi necessarie dei processi decisionali, di vigilanza e di gestione della controparte a tutti i livelli, compresi i comitati del più alto organo di governance e i comitati responsabili del processo decisionale in materia economica, ambientale e sociale.

b)

Gli enti spiegano in che modo tengono conto del ruolo del massimo organo direttivo della controparte nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, compresi il comitato o la posizione funzionale di massimo livello che rivede e approva formalmente la relazione sulla sostenibilità dell’organizzazione e garantisce che siano trattati tutti gli aspetti rilevanti.

c)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 2, di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sul modo in cui integrano i risultati in materia di governance delle controparti nei loro sistemi di governance.

Le considerazioni relative ai risultati in materia di governance delle controparti dell’ente riguardano tutti i seguenti aspetti:

a)

considerazioni di carattere etico, tra cui l’integrità della condotta, i valori e l’etica, le misure contro la corruzione e la concussione, la responsabilità e lo Stato di diritto;

b)

la strategia e la gestione dei rischi, compresi l’attuazione della strategia, l’esecuzione operativa e il monitoraggio, i controlli interni e le politiche e procedure di gestione dei rischi;

c)

l’inclusività, compresi il divario di genere e la rappresentanza, nella gestione, delle persone appartenenti a gruppi minoritari, il divario di reddito;

d)

la trasparenza, comprese le informazioni sulla discriminazione, sugli obblighi fiscali e sui versamenti di imposte, sulle attività di lobbying e sulle norme e pratiche;

e)

la gestione del conflitto di interessi, compresi i processi per il più alto organo di governance al fine di garantire che qualsiasi conflitto di interessi sia evitato, gestito e attenuato; nonché

f)

la comunicazione interna sui problemi critici, comprese le modalità operative con cui il processo interno della controparte comunica i problemi critici al più alto organo di governance.

 

Gestione dei rischi

d)

Conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435, paragrafo 1, di tale regolamento, gli enti forniscono informazioni sul modo in cui integrano i risultati in materia di governance delle controparti nei loro sistemi di gestione dei rischi, tenendo conto degli aspetti di cui alla riga 3.

Modello 1: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua. Formato fisso.

1.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare il modello 1 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento per fornire informazioni sulle esposizioni maggiormente soggette ai rischi che gli enti possono trovarsi ad affrontare a causa della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Ai fini dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

gli enti pubblicano informazioni sulle loro esposizioni nei confronti di società non finanziarie che operano in settori connessi al carbonio e sulla qualità di tali esposizioni, compresi lo status di esposizione deteriorata, la classificazione come fase 2 e i relativi accantonamenti, nonché le categorie di scadenza;

b)

gli enti iniziano a pubblicare le informazioni sulle emissioni di ambito 1, 2 e 3 delle loro controparti, se già disponibili, comprese le informazioni qualitative nella descrizione che accompagna questo modello sulla metodologia e le fonti utilizzate per il calcolo di tali emissioni. Se non stimano ancora le emissioni delle loro controparti associate alle loro attività di finanziamento, comprese le attività di prestito e di investimento, gli enti pubblicano informazioni sui loro piani per l’attuazione di metodologie per stimare e pubblicare tali informazioni. Gli enti iniziano a pubblicare le informazioni nelle colonne da i) a k) del modello con prima data di riferimento per l’informativa al 30 giugno 2024.

2.

Gli enti includono nella descrizione che accompagna il modello spiegazioni sulle informazioni pubblicate e sulle modifiche rispetto ai periodi di informativa precedenti, nonché eventuali implicazioni che tali esposizioni possono avere in termini di rischio di credito, di mercato, operativo, di reputazione e di liquidità per gli enti.

3.

Gli enti includono nelle righe del modello la ripartizione del valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale a società non finanziarie, diversi da quelli posseduti per negoziazione, per settore di attività economica utilizzando i codici della nomenclatura delle attività economiche (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), sulla base dell’attività principale della controparte. Essi includono anche i totali parziali che aggregano il valore contabile lordo delle esposizioni verso settori e sottosettori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici. Si fa riferimento in particolare ai settori elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, che comprendono i settori petrolifero, del gas, minerario e dei trasporti, in quanto settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, come specificato al considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (*12), nonché a un totale parziale delle esposizioni verso «altri settori» non menzionati in tale considerando.

4.

L’attribuzione del settore NACE della controparte si basa sulla natura della controparte diretta. Se la controparte dell’ente è una società di partecipazione, gli enti considerano il settore NACE del debitore specifico nell’ambito della società di partecipazione (se diverso dalla società di partecipazione) che riceve il finanziamento (ossia la filiazione specifica della società di partecipazione in questione), piuttosto che quello della società di partecipazione, in particolare nei casi in cui il debitore che beneficia del finanziamento è una società non finanziaria. Analogamente, se la controparte diretta di un ente (il debitore) è una società veicolo, gli enti pubblicano le informazioni pertinenti nell’ambito del settore NACE associato all’attività economica della società madre della società veicolo. la classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore si basa sulle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. La distribuzione per codice NACE delle esposizioni contratte congiuntamente è determinata dalle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. Gli enti pubblicano le informazioni per codice NACE con il livello di granularità richiesto nelle righe del modello.

Colonne

Istruzioni

a

Valore contabile lordo totale

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo, di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, delle esposizioni verso imprese non finanziarie, compresi prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale, classificate nei portafogli contabili del portafoglio bancario conformemente a tale regolamento di esecuzione, escluse le attività finanziarie possedute per negoziazione o le attività possedute per la vendita.

b

Di cui esposizioni verso società escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni verso controparti che sono escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi come specificato all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

c

Di cui ecosostenibile (CCM)

Gli enti pubblicano le esposizioni considerate ecosostenibili perché finanziano attività che contribuiscono all’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici, o consentono di realizzarlo, conformemente agli articoli 10 e 16 del regolamento (UE) 2020/852, come indicato nel modello 7 dell’allegato XXXIX del presente regolamento.

Gli enti iniziano a pubblicare tali informazioni nel 2024, con prima data di riferimento per l’informativa al 31 dicembre 2023, per le esposizioni incluse nel numeratore del coefficiente di attivi verdi (green asset ratio, GAR).

Gli enti possono iniziare a pubblicare tali informazioni nel 2025, con prima data di riferimento per l’informativa al 31 dicembre 2024, per le esposizioni incluse nel numeratore del coefficiente di allineamento alla tassonomia del portafoglio bancario (banking book taxonomy alignment ratio, BTAR) ma non nel numeratore del GAR.

d

Di cui fase 2

Gli enti che applicano i principi internazionali d’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) pubblicano il valore contabile lordo degli strumenti «di fase 2» di cui all’IFRS 9.

Le colonne «Di cui fase 2» non sono compilate dagli enti che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE (*13).

e

Di cui esposizioni deteriorate

Gli enti pubblicano le esposizioni deteriorate di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

f

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti

Gli enti pubblicano gli importi di cui all’allegato V, parte 2, punti 11, 69, 70, 71, 106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

g

Di cui fase 2

Gli enti pubblicano l’importo della riduzione di valore accumulata delle esposizioni di fase 2.

Gli enti che applicano gli IFRS devono indicare il valore contabile lordo degli strumenti «di fase 2» di cui all’IFRS 9.

Le colonne «Di cui fase 2» non sono compilate dagli enti che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE.

h

Di cui esposizioni deteriorate

Gli enti pubblicano le esposizioni deteriorate di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

i

Emissioni finanziate di gas a effetto serra (emissioni di ambito 1, 2 e 3 della controparte) (in tonnellate di CO2 equivalente)

Se le informazioni sono disponibili, gli enti pubblicano le stime delle loro emissioni di gas serra di ambito 3 in tonnellate di CO2 (tCO2) nella colonna i). L’informativa riguarda tutti i settori e i sottosettori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, compresi i settori petrolifero, del gas, minerario e dei trasporti, come specificato al considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818, inclusi nelle righe da 2 a 52 del modello.

Gli enti basano la stima delle emissioni di ambito 3 sulle informazioni relative alle emissioni raccolte dalle loro controparti e sulle informazioni relative all’intensità media delle emissioni per settore. I metodi per calcolare le emissioni di carbonio delle imprese comprendono il Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry, sviluppato da Partnership for Carbon Accounting Financials (*14) (PCAF, di particolare rilevanza per la TCFD), o il Carbon Disclosure Project (*15).

Gli enti stimano le emissioni di ambito 3 per settore in modo proporzionato, anche tenendo conto delle loro esposizioni (prestiti e anticipazioni, titoli di debito e partecipazioni) nei confronti della controparte rispetto al totale delle passività (passività contabili e capitale proprio) della controparte.

Nella parte descrittiva che accompagna il modello, gli enti forniscono spiegazioni dettagliate sulle fonti di dati utilizzate e sulla metodologia applicata per la stima delle loro emissioni di gas a effetto serra di ambito 3. In particolare gli enti spiegano se pubblicano uno o più dei seguenti elementi:

a)

emissioni comunicate (le emissioni sono raccolte direttamente presso il debitore o la società che beneficia degli investimenti);

b)

emissioni basate sulle attività fisiche (le emissioni sono stimate dall’ente finanziario che effettua la segnalazione sulla base dei dati primari relativi alle attività fisiche raccolti presso il debitore o la società che beneficia degli investimenti);

c)

emissioni basate sulle attività economiche (le emissioni sono stimate dall’ente finanziario che effettua la segnalazione sulla base dei dati relativi alle attività economiche raccolti presso il debitore o la società che beneficia degli investimenti).

Se non stimano ancora le emissioni delle loro controparti associate alle loro attività di finanziamento, comprese le attività di prestito e di investimento, gli enti pubblicano informazioni sui loro piani per l’attuazione di metodi per stimare tali informazioni. Gli enti pubblicano le informazioni nelle colonne i), j) e k) del modello con prima data di riferimento per l’informativa al 30 giugno 2024.

Gli enti possono decidere di iniziare a pubblicare tali informazioni prima, ossia con prima data di riferimento per l’informativa al 31 dicembre 2022.

j

Di cui emissioni finanziate di ambito 3

Gli enti pubblicano le emissioni di ambito 3 delle loro controparti associate alle attività di prestito e di investimento degli enti. Se non stimano ancora le loro emissioni di ambito 3, gli enti non compilano la colonna j) e, nella parte descrittiva che accompagna il modello, pubblicano i piani per l’attuazione di metodi per stimare e pubblicare tali informazioni.

Gli enti pubblicano le loro emissioni di ambito 3 con la massima diligenza possibile, tenendo conto dei settori più pertinenti in linea con l’approccio PCAF e con l’approccio di introduzione graduale per le emissioni di ambito 3 di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

Gli enti pubblicano informazioni sulle emissioni di ambito 3 della controparte per tutti i settori inclusi nel modello con prima data di riferimento al 30 giugno 2024.

Per i settori in cui esistono difficoltà a livello metodologico e relative ai dati, gli enti seguono il protocollo sui gas a effetto serra e le sue 15 fasi, sia a monte che a valle.

In linea con gli orientamenti della TCFD su metriche e target, gli enti sono trasparenti in merito alle difficoltà incontrate per raccogliere questo tipo di informazioni ed evitare per quanto possibile il doppio conteggio.

Gli enti iniziano a pubblicare le informazioni nella colonna j) del modello con prima data di riferimento per l’informativa al 30 giugno 2024.

Gli enti possono decidere di iniziare a pubblicare tali informazioni prima, ossia con prima data di riferimento per l’informativa al 31 dicembre 2022.

k

Emissioni di gas a effetto serra (colonna i)]: valore contabile lordo percentuale del portafoglio ricavato da segnalazioni specifiche dell’impresa

Gli enti indicano la percentuale del portafoglio (valore contabile lordo delle esposizioni) per la quale sono stati in grado di stimare le emissioni di ambito 1, 2 e 3 delle loro controparti associate alle attività di prestito e di investimento degli enti sulla base delle informazioni pubblicate dalle loro controparti o segnalate all’ente su base bilaterale.

l - p

<= 5 anni; > 5 anni <= 10 anni; > 10 anni <= 20 anni; > 20 anni; Durata media ponderata

Gli enti inseriscono le esposizioni nella categoria pertinente in funzione della durata residua dello strumento finanziario, tenendo conto di quanto segue:

a)

quando l’importo viene rimborsato a rate, l’esposizione è inserita nella categoria di scadenza corrispondente all’ultima rata;

b)

quando l’esposizione non ha una scadenza stabilita per ragioni diverse dalla possibilità della controparte di scegliere la data di rimborso, o nel caso di partecipazioni, l’importo di detta esposizione è indicato nella categoria di scadenza più lunga «> 20 anni»;

c)

per il calcolo della durata media delle esposizioni, gli enti ponderano la durata di ciascuna esposizione per il valore contabile lordo delle esposizioni.

Modello 2: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali. Formato fisso.

1.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 2: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.

2.

La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) e la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*17) promuovono politiche volte a conseguire un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e decarbonizzato entro il 2050. La direttiva 2010/31/UE ha introdotto gli attestati di prestazione energetica (APE) come strumenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici. Tali attestati sono definiti come un documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato conformemente a tale direttiva.

3.

Questo modello mostra il valore contabile lordo, di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, dei prestiti garantiti da beni immobili non residenziali e residenziali e delle garanzie reali immobiliari recuperate, comprese le informazioni sul livello di efficienza energetica delle garanzie reali misurato in termini di consumo energetico in kWh/m2 (colonne da b) a g) del modello), in termini di classe attribuita dall’attestato di prestazione energetica (APE) delle garanzie reali di cui all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2010/31/UE per gli Stati membri, o come definito in qualsiasi pertinente regolamentazione locale per le esposizioni al di fuori dell’Unione, se esiste un’associazione alla classe APE dell’Unione (colonne da h) a n)].

4.

In particolare, nelle colonne da b) a g), gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni per categorie di efficienza energetica sulla base del consumo energetico specifico delle garanzie reali in kWh/m2, come indicato nella classe APE delle garanzie reali o stimato dagli enti in assenza di classe APE. Nelle righe 5 e 10 del modello gli enti indicano in che misura tali dati sono stimati e non basati sulle classi APE. Nelle colonne da h) a n), gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni raggruppate in base alla classe APE delle garanzie reali per le garanzie reali per le quali l’ente dispone dell’APE.

5.

Nel pubblicare la distribuzione APE delle garanzie reali, gli enti indicano separatamente, nella colonna o), le esposizioni per le quali non dispongono delle informazioni APE relative alle garanzie reali. Quando non dispongono delle informazioni APE, ma utilizzano calcoli interni per stimare l’efficienza energetica delle garanzie reali, gli enti devono indicare la percentuale delle esposizioni senza classe APE delle garanzie reali per le quali forniscono stime (la percentuale deve essere calcolata sulla base del valore contabile lordo delle esposizioni). Gli enti pubblicano i valori contabili lordi totali per livello di consumo energetico e per classe APE, con una ripartizione per ubicazione (Unione rispetto a paesi terzi), distinguendo tra prestiti garantiti da beni immobili non residenziali, prestiti garantiti da beni immobili residenziali e garanzie reali ottenute acquisendone il possesso.

6.

Nel caso di esposizioni verso soggetti situati in paesi terzi in cui non esiste una classe APE equivalente, gli enti non compilano le colonne da h) a n). Compilano però le colonne o) e p) con le informazioni necessarie e, se del caso, le colonne da b) a g) con i dati stimati.

7.

Per le esposizioni collegate a più di una garanzia reale, come ad esempio due beni immobili, le informazioni sull’efficienza energetica degli immobili collegati all’esposizione sono suddivise e comunicate separatamente in base ai livelli di efficienza energetica (sia per i KWh/m2 delle garanzie reali nelle colonne da b) a g), sia per la classe APE nelle colonne da h) a n) corrispondenti all’efficienza energetica di ciascuna garanzia reale). Più specificamente, gli enti calcolano la quota di ciascuna garanzia reale nel valore contabile lordo dell’esposizione sulla base del valore della garanzia reale e la indicano nell’ambito della categoria di efficienza energetica collegata a ciascuna garanzia reale. Ad esempio, l’ente ha un prestito con un valore contabile lordo di 100 000 EUR garantito da due beni immobili: l’immobile A e l’immobile B. L’immobile A ha un valore di garanzia reale pari a 80 000 EUR e classe APE A, mentre l’immobile B ha un valore di garanzia reale pari a 70 000 EUR e classe APE D. In questo esempio, gli enti dovrebbero indicare l’importo di 53 333 EUR (ossia 100 000 EUR * [80 000/(80 000 + 70 000)] nell’ambito della classe APE A e l’importo di 46 667 EUR (ossia 100 000 EUR * [70 000/(80 000 + 70 000)] nell’ambito della classe APE D, entrambi corrispondenti al prestito specifico in questione.

Modello 3: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento. Formato flessibile (colonne fisse, righe flessibili).

1.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 3: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.

2.

In questo modello gli enti pubblicano informazioni sui loro sforzi di allineamento agli obiettivi dell’accordo di Parigi per un numero selezionato di settori. L’informativa sull’allineamento riflette la misura in cui i flussi finanziari sono coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima, conformemente all’accordo di Parigi. Lo scenario economico che descrive il percorso di decarbonizzazione è lo scenario a zero emissioni nette entro il 2050 (NZE2050) elaborato dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) (*18). Gli enti tengono conto di tale scenario. Dato che l’AIE fornisce scenari a livello mondiale e alcune metriche specifiche a livello europeo, gli enti devono misurare la distanza dagli indici di riferimento dello scenario elaborato dall’AIE a livello mondiale e, laddove siano disponibili le metriche specifiche per l’Europa, a livello europeo.

3.

Gli enti che stimano già le informazioni sul loro allineamento settoriale con l’accordo di Parigi pubblicano le informazioni in questo modello. Nella parte descrittiva che accompagna il modello gli enti devono spiegare il metodo utilizzato e la fonte dei dati. Gli enti che non stimano ancora il loro allineamento settoriale pubblicano informazioni sui loro piani per l’attuazione di un metodo per stimare e pubblicare tali informazioni. In ogni caso gli enti iniziano a pubblicare le informazioni incluse in questo modello con prima data di riferimento per l’informativa al 30 giugno 2024.

4.

In questo modello gli enti pubblicano:

a)

colonne a) e b): queste colonne contengono i settori (settori AIE) nella colonna a), dove le righe da 1 a 8 elencano l’insieme minimo obbligatorio di settori, e i sottosettori (settori NACE nella colonna b) secondo l’«elenco dei settori NACE da considerare» minimo indicato nel modello);

b)

se la controparte dell’ente è una società di partecipazione, gli enti considerano il settore NACE del debitore specifico controllato dalla società di partecipazione (se diverso dalla società di partecipazione) che riceve il finanziamento, piuttosto che quello della società di partecipazione, in particolare nei casi in cui il debitore è una società non finanziaria. Analogamente, se la controparte diretta dell’ente (il debitore) è una società veicolo, gli enti pubblicano le informazioni pertinenti nell’ambito del settore NACE associato all’attività economica della società madre della società veicolo;

c)

la classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore si basa sulle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. Gli enti pubblicano le informazioni per codice NACE con il livello di granularità richiesto nella colonna b);

d)

colonna c): il valore contabile lordo, di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, delle esposizioni verso imprese non finanziarie in ciascuno dei settori di cui alle colonne a) e b), compresi prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale, classificate nei portafogli contabili del portafoglio bancario conformemente a tale regolamento di esecuzione, escluse le attività finanziarie possedute per negoziazione o le attività possedute per la vendita;

e)

colonne d) ed e): metrica o metriche di allineamento applicate dall’ente e anno di riferimento più vicino per la metrica o le metriche di allineamento per ciascun settore. Gli enti utilizzano la metrica o le metriche di allineamento che possono essere misurate rispetto allo scenario a zero emissioni nette entro il 2050. Gli enti devono garantire che le metriche consentano di indicare in modo esaustivo le capacità di produzione finanziate dagli enti e comprendano tutte le pertinenti attività finanziate ad alta intensità di carbonio. Nel modello sono incluse alcune metriche esemplificative. Per ciascun settore pertinente per la loro attività di finanziamento, gli enti devono indicare diverse metriche, comprendenti metriche dell’intensità delle emissioni, metriche basate sulla combinazione di tecnologie e metriche basate sulla produzione. Gli enti devono basarsi sulla valutazione delle attività sottostanti e delle attività connesse agli strumenti finanziari.

Per i prestiti il cui uso dei proventi è noto, il valore è incluso per il settore pertinente e la metrica di allineamento. Per i prestiti il cui uso dei proventi non è noto, il valore contabile lordo dell’esposizione è assegnato ai settori e alle metriche di allineamento pertinenti sulla base della distribuzione delle attività delle controparti, compreso il fatturato delle controparti per attività.

Gli enti aggiungono una riga nel modello per ciascuna combinazione pertinente di settori di cui alla colonna b) e di metriche di allineamento di cui alla colonna d);

f)

colonna f): la distanza temporale tra la metrica o le metriche di cui alla colonna d) e i punti di dati 2030 dello scenario a zero emissioni nette entro il 2050 è espressa in punti percentuali. Tale distanza rappresenta l’attuale grado di allineamento con l’indicatore dello scenario per il 2030 ed è espressa come la differenza tra l’indicatore della colonna d) e la proiezione dello scenario dell’AIE per il 2030, divisa per l’indicatore di riferimento dello scenario e convertita in termini percentuali.

Gli enti possono trovare le informazioni pertinenti e gli indicatori dello scenario applicabili per il 2030, suddivisi per settore, sul sito web dell’AIE. In particolare gli enti fanno riferimento al documento «NET Zero by 2050 — A Roadmap for the Global Energy Sector» che l’AIE pubblica annualmente (*19). I punti di dati e gli indicatori specifici possono essere scaricati dalla tabella Excel inclusa nello scenario a zero emissioni nette entro il 2050 elaborato dall’AIE.

Le attività sottostanti delle esposizioni sono considerate allineate quando il livello dell’indicatore è inferiore a quello dell’indice di riferimento per gli indici di riferimento decrescenti (attività ad alta intensità di carbonio) o superiore per gli indici di riferimento crescenti (attività a basse emissioni di carbonio);

Formula

g)

colonna g): target degli enti per i tre anni dopo l’anno di riferimento indicato nella colonna e) e la metrica di allineamento indicata nella colonna d). La colonna g) indica il percorso di allineamento del portafoglio e gli obiettivi che gli enti intendono conseguire per rimanere sulla buona strada rispetto allo scenario a lungo termine dell’AIE.

Modello 4: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio. Formato fisso.

1.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 4: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.

2.

In questo modello gli enti pubblicano informazioni aggregate sulle esposizioni verso le controparti a più alta intensità di carbonio al mondo. Esse includono informazioni aggregate e anonimizzate sul valore contabile lordo delle esposizioni verso un massimo di 20 controparti che figurano tra le prime 20 imprese a più alta intensità di carbonio a livello mondiale. Le informazioni si basano su informazioni affidabili e accurate accessibili al pubblico. Tra gli esempi di fonti di dati per individuare le principali imprese ad alta intensità di carbonio figurano il Carbon Majors Database e i Carbon Majors Report del Carbon Disclosure Project e del Climate Accountability Institute, nonché Thomson Reuters.

3.

Nella descrizione che accompagna l’informativa gli enti indicano la fonte dei dati che utilizzano. Qualora non siano in grado di individuare le esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio al mondo, gli enti spiegano il motivo per cui non hanno indicato tali esposizioni, anche nel caso in cui non abbiano esposizioni verso tali prime 20 imprese.

 

Colonna

Istruzioni

A

Valore contabile lordo (aggregato)

Valore contabile lordo ha il significato di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Include prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale, classificati nei portafogli contabili del portafoglio bancario conformemente a tale regolamento di esecuzione, escluse le attività finanziarie possedute per negoziazione e le attività possedute per la vendita.

Gli enti includono le esposizioni aggregate verso un massimo di 20 controparti dell’ente che figurano tra le prime 20 imprese a più alta intensità di carbonio a livello mondiale.

B

Valore contabile lordo riferito alla società rispetto al valore contabile lordo totale (aggregato)

Gli enti pubblicano la percentuale risultante dal valore contabile lordo aggregato indicato nella colonna a) diviso per il valore contabile lordo totale delle esposizioni degli enti nel portafoglio bancario, conformemente all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, compresi prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale, classificate nei portafogli contabili del portafoglio bancario conformemente a tale regolamento di esecuzione, escluse le attività finanziarie possedute per negoziazione e le attività possedute per la vendita.

c

Di cui ecosostenibile (CCM)

Gli enti indicano il valore contabile lordo aggregato delle esposizioni ecosostenibili che contribuiscono all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale importo si basa sulla finalità dell’attività finanziata, per i finanziamenti a destinazione specifica, o sulle informazioni della controparte sul livello di allineamento delle sue attività economiche al regolamento (UE) 2020/852, per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici (% del fatturato che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici).

Gli enti iniziano a pubblicare tali informazioni con prima data di riferimento per l’informativa al 31 dicembre 2023.

D

Durata media

Gli enti pubblicano la durata media delle esposizioni considerate nel calcolo, ponderata per il valore contabile lordo dell’esposizione.

e

Numero di imprese tra le 20 più inquinanti

Gli enti indicano il numero delle imprese più inquinanti incluse nel calcolo del valore contabile lordo aggregato.

Modello 5: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico. Formato fisso.

1.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 5: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.

2.

In questo modello gli enti includono informazioni sulle esposizioni nel portafoglio bancario, compresi prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non detenuti per la negoziazione e per la vendita, verso imprese non finanziarie, sui prestiti garantiti da beni immobili e sulle garanzie reali immobiliari recuperate, esposti a pericoli cronici e acuti legati al clima, con una ripartizione per settore di attività economica (classificazione NACE) e per ubicazione geografica dell’attività della controparte o delle garanzie reali, per i settori e le aree geografiche soggetti a eventi acuti e cronici connessi ai cambiamenti climatici.

3.

Per individuare le aree geografiche soggette a pericoli specifici legati al clima, gli enti utilizzano portali e banche dati dedicati. Per ottenere informazioni sulle caratteristiche dei luoghi sensibili agli eventi connessi ai cambiamenti climatici, gli enti possono utilizzare i dati forniti dagli organismi dell’Unione e dalle autorità governative nazionali, comprese le agenzie meteorologiche, ambientali, statistiche o le organizzazioni geoscientifiche. Tra gli esempi di fonti di dati per individuare le aree geografiche soggette a pericoli connessi ai cambiamenti climatici figurano (*20): GFDRR — ThinkHazard! (ondate di calore, scarsità d’acqua e stress idrico, inondazioni, incendi boschivi, uragani, frane); PREP — PREPdata (inondazioni costiere, calore estremo, frane, scarsità d’acqua e stress idrico, incendi boschivi); WRI — Aqueduct Water Risk Atlas (inondazioni, inondazioni costiere, scarsità d’acqua e stress idrico); Swiss Re — CatNet® (inondazioni, cicloni tropicali - uragani e tifoni -, incendi boschivi); Banca mondiale — Climate Change Knowledge Portal (calore estremo, precipitazioni estreme, siccità); PCA — Global Drought Risk Platform (siccità); NOAA — Historical Hurricane Tracks (cicloni tropicali - uragani e tifoni).

4.

Se la controparte è una società di partecipazione, gli enti considerano il settore NACE del debitore specifico controllato dalla società di partecipazione (se diverso dalla società di partecipazione stessa) che riceve il finanziamento, in particolare nei casi in cui il debitore è una società non finanziaria. Analogamente, se la controparte diretta dell’ente (il debitore) è una società veicolo, gli enti pubblicano le informazioni pertinenti nell’ambito del settore NACE associato all’attività economica della società madre della società veicolo. La classificazione delle esposizioni congiunte verso più di un debitore si basa sulle caratteristiche del debitore più pertinente per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. La distribuzione per codice NACE delle esposizioni contratte congiuntamente è determinata dalle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

5.

Gli enti pubblicano le informazioni in questo modello con la massima diligenza possibile e nella descrizione che accompagna il modello spiegano le fonti di informazione e i metodi utilizzati per individuare le esposizioni soggette al rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici.

Colonne

Istruzioni

a

Area geografica soggetta a eventi acuti e cronici connessi ai cambiamenti climatici

Gli enti indicano le aree geografiche esposte agli effetti negativi di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici. Tali aree geografiche comprendono i paesi o altre regioni geografiche o amministrative in cui sono ubicate le attività della controparte o le garanzie reali e che sono esposte a eventi cronici o acuti connessi ai cambiamenti climatici. Per la copertura geografica delle esposizioni, gli enti utilizzano il livello delle divisioni indicato nella nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (o NUTS), a seconda dei casi.

b

Valore contabile lordo

Gli enti indicano il valore contabile lordo, di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, delle esposizioni verso imprese non finanziarie (compresi prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale) classificate nell’ambito dei portafogli contabili del portafoglio bancario conformemente a tale regolamento di esecuzione, escluse le attività finanziarie possedute per negoziazione e le attività possedute per la vendita.

c - o

di cui esposizioni sensibili all’impatto di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici

Gli enti indicano il valore contabile lordo delle esposizioni soggette all’impatto di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici. Il valore contabile lordo delle esposizioni soggette all’impatto di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici può essere pari all’intero importo dell’esposizione indicato nella colonna b) di questo modello o può costituire una parte di tale importo dell’esposizione.

c - g

Ripartizione per categoria di scadenza

Gli enti inseriscono le esposizioni nella categoria pertinente in funzione della durata residua dello strumento finanziario, tenendo conto di quanto segue:

a)

quando l’importo deve essere rimborsato a rate, l’esposizione è inserita nella categoria di scadenza corrispondente all’ultima rata;

b)

quando l’esposizione non ha una scadenza stabilita per ragioni diverse dalla possibilità della controparte di scegliere la data di rimborso, l’importo di detta esposizione è indicato nella colonna «> 20 anni»;

c)

per calcolare la durata media dell’esposizione, gli enti ponderano la durata di ciascuna esposizione per il valore contabile lordo delle esposizioni.

h

di cui esposizioni sensibili all’impatto di eventi cronici connessi ai cambiamenti climatici

Gli enti indicano il valore contabile lordo delle esposizioni sensibili esclusivamente all’impatto di eventi cronici connessi ai cambiamenti climatici, compresi i pericoli connessi a variazioni graduali delle condizioni meteorologiche e climatiche e che possono avere un impatto sulla produzione economica e sulla produttività.

i

di cui esposizioni sensibili all’impatto di eventi acuti connessi ai cambiamenti climatici

Gli enti indicano il valore contabile lordo delle esposizioni sensibili esclusivamente all’impatto di eventi acuti connessi ai cambiamenti climatici, compresi i pericoli che possono causare danni improvvisi agli immobili, l’interruzione delle catene di approvvigionamento e il deprezzamento delle attività.

j

di cui esposizioni sensibili all’impatto di eventi sia cronici che acuti connessi ai cambiamenti climatici

Gli enti indicano il valore contabile lordo soggetto all’impatto di eventi connessi ai cambiamenti climatici sia cronici che acuti, di cui alle colonne h) e i).

k

Di cui fase 2

Gli enti che applicano gli IFRS pubblicano il valore contabile lordo degli strumenti «di fase 2» di cui all’IFRS 9.

Le colonne «Di cui fase 2» non sono compilate dagli enti che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE.

l

Di cui esposizioni deteriorate

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono soggette all’impatto di eventi connessi ai cambiamenti climatici.

m, n, o

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e accantonamenti

Gli enti pubblicano gli importi di cui all’allegato V, parte 2, punti 11, 69, 70, 71, 106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

n

di cui esposizioni di fase 2

La colonna m) contiene l’importo della riduzione di valore accumulata delle esposizioni di fase 2.

Gli enti che applicano gli IFRS pubblicano il valore contabile lordo degli strumenti «di fase 2» di cui all’IFRS 9.

Le colonne «Di cui fase 2» non sono compilate dagli enti che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE.

o

di cui esposizioni deteriorate

Gli enti indicano l’importo della riduzione di valore accumulata, delle variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito e degli accantonamenti attribuibili alle esposizioni deteriorate, di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello 6: Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) sulle esposizioni allineate alla tassonomia. Formato fisso.

1.

Nel modello 6 gli enti forniscono una panoramica dei KPI calcolati sulla base dei modelli 7 e 8 dell’allegato XXXIX, compreso il GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (*21).

2.

Mentre il regolamento delegato (UE) 2021/2178 impone agli enti di stimare e comunicare il GAR due volte, una volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia del fatturato della controparte (per le imprese non finanziarie) per le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate (finanziamenti generici) e una seconda volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia delle spese in conto capitale della controparte per le stesse esposizioni da finanziamenti generici, in questo modello gli enti pubblicano il GAR una sola volta, sulla base dell’allineamento del fatturato della controparte solo per la parte dei finanziamenti generici.

3.

Per lo stock, il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici), il GAR (adattamento ai cambiamenti climatici) e il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici) corrispondono al KPI incluso rispettivamente nelle colonne b), g) e l) del modello 8. Analogamente, per il flusso, il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici), il GAR (adattamento ai cambiamenti climatici) e il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici) corrispondono al KPI incluso nella riga 1, colonne r), w) e ab), dello stesso modello 8.

4.

Le informazioni sulla copertura sono incluse nel modello 8, riga 1, colonna p), per il GAR stock e colonna af) per il GAR flusso.

5.

Gli enti pubblicano tali informazioni con prima data di riferimento al 31 dicembre 2023, che è in linea con la prima data di riferimento per l’informativa sul GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR. Formato fisso.

1.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.

2.

In questo modello gli enti pubblicano informazioni sul valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale nel loro portafoglio bancario, con una ripartizione delle informazioni per tipo di controparte, comprese le società finanziarie, le società non finanziarie, le famiglie, le amministrazioni locali, nonché dei prestiti immobiliari alle famiglie, e sull’ammissibilità e l’allineamento alla tassonomia delle esposizioni per quanto riguarda gli obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852.

3.

In particolare gli enti includono in questo modello le informazioni necessarie per il calcolo del GAR conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2178. Mentre il regolamento delegato (UE) 2021/2178 impone agli enti di stimare e comunicare il GAR due volte, una volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia del fatturato della controparte (per le imprese non finanziarie) per le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate (finanziamenti generici) e una seconda volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia delle spese in conto capitale della controparte per le stesse esposizioni da finanziamenti generici, in questo modello gli enti pubblicano il GAR una sola volta, solo sulla base dell’allineamento del fatturato della controparte per la parte dei finanziamenti generici.

4.

Sulla base di tali informazioni, gli enti calcolano e pubblicano il proprio GAR conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2178. Le informazioni incluse riguardano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852.

5.

Gli enti pubblicano tali informazioni con prima data di riferimento al 31 dicembre 2023, che è la prima data di riferimento per l’informativa sul GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Colonne

Istruzioni

a

Valore contabile lordo

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

b

Di cui: verso settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni ammissibili verso settori (codici NACE di livello 4) pertinenti per il corrispondente obiettivo ambientale secondo la tassonomia, come specificato nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (*22).

Gli enti pubblicano le esposizioni verso settori pertinenti nell’ambito dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente all’articolo 9, lettera a), e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852.

c

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Gli enti indicano il valore contabile lordo delle esposizioni ammissibili ecosostenibili, come specificato nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Gli enti indicano le esposizioni ecosostenibili nell’ambito dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente all’articolo 9, lettera a), e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852.

Se l’uso dei proventi è noto (finanziamenti specializzati, compresi i prestiti per il finanziamento di progetti, di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451), gli enti indicano in che misura l’esposizione è ecosostenibile. Tale indicazione si basa sulla misura in cui il progetto finanziato dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852, o è un’attività abilitante a norma dell’articolo 16 di tale regolamento, e soddisfa i criteri di cui all’articolo 3 di tale regolamento. Quando l’uso dei proventi non è noto, gli enti pubblicano in che misura l’esposizione è ecosostenibile utilizzando le informazioni ricevute dalla controparte, conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, sulla quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento.

Ciascuna esposizione è presa in considerazione una sola volta ed è assegnata a un solo obiettivo ambientale. Quando sono pertinenti per più di un obiettivo ambientale, le esposizioni sono assegnate all’obiettivo più pertinente.

d

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Le esposizioni da finanziamenti specializzati si intendono quali definite all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. Esse includono le esposizioni ecosostenibili nell’ambito dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente all’articolo 9, lettera a), e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852.

Se l’uso dei proventi è noto, nel caso di finanziamenti specializzati gli enti indicano in che misura l’esposizione è ecosostenibile in base alla misura e alla proporzione in cui si considera che il progetto specifico finanziato dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (informazioni specifiche sul progetto), conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852, o lo si considera un’attività abilitante a norma dell’articolo 16, e soddisfa i criteri di cui all’articolo 3 di tale regolamento. Gli enti forniscono informazioni trasparenti sul tipo di attività economiche finanziate mediante finanziamenti specializzati. Se un’esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti la assegnano all’obiettivo più pertinente.

e

Di cui: di transizione

Articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852.

f

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

g

Di cui: verso settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni ammissibili verso settori (codici NACE di livello 4) pertinenti per il corrispondente obiettivo ambientale secondo la tassonomia, come specificato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Gli enti pubblicano le esposizioni verso settori pertinenti per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici conformemente all’articolo 9, lettera b), e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852.

h

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni ammissibili ecosostenibili, come specificato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Gli enti pubblicano le esposizioni ecosostenibili nell’ambito dell’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici conformemente all’articolo 9, lettera b), e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852.

Se l’uso dei proventi è noto, nel caso di finanziamenti specializzati gli enti pubblicano in che misura l’esposizione è ecosostenibile in base alla misura e alla proporzione in cui si considera che il progetto finanziato dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici, conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852, o lo si considera un’attività abilitante a norma dell’articolo 16 di tale regolamento, e soddisfa i criteri di cui all’articolo 3 di tale regolamento.

Se l’uso dei proventi non è noto, gli enti pubblicano in che misura l’esposizione è ecosostenibile utilizzando le informazioni fornite dalla controparte, conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, sulla quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento.

Ciascuna esposizione è presa in considerazione una sola volta ed è assegnata a un solo obiettivo ambientale. Quando sono pertinenti per più di un obiettivo ambientale, le esposizioni sono assegnate all’obiettivo più pertinente.

i

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti devono indicare il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Le esposizioni da finanziamenti specializzati si intendono quali definite all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti pubblicano le esposizioni ecosostenibili da finanziamenti specializzati nell’ambito dell’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici conformemente all’articolo 9, lettera b), e all’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano in che misura l’esposizione è ecosostenibile utilizzando le informazioni fornite dalla controparte.

Se l’uso dei proventi è noto, nel caso di finanziamenti specializzati gli enti pubblicano in che misura l’esposizione è ecosostenibile in base alla misura e alla proporzione in cui si considera che il progetto specifico finanziato dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici (informazioni specifiche sul progetto), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852, o lo si considera un’attività abilitante a norma dell’articolo 16 di tale regolamento, e soddisfa i criteri di cui all’articolo 3 di tale regolamento. Gli enti forniscono informazioni trasparenti sul tipo di attività economiche finanziate mediante finanziamenti specializzati. Se un’esposizione da finanziamenti specializzati può essere pertinente per due obiettivi ambientali, l’esposizione è assegnata a quello più pertinente.

j

Di cui: adattamento

Articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852. Queste attività comprendono quelle che non sono attività abilitanti.

k

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

l

Di cui: verso settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Gli enti includono la somma delle colonne b) e g) di questo modello.

m

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Gli enti includono la somma delle colonne c) e h) di questo modello.

n

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Le esposizioni da finanziamenti specializzati si intendono quali definite all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti includono la somma delle colonne d) e i) di questo modello.

o

Di cui: di transizione/adattamento

Articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti includono la somma delle colonne e) e j) di questo modello.

p

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti includono la somma delle colonne f) e k) di questo modello.

Righe

Istruzioni

 

GAR - Attivi coperti sia al numeratore che al denominatore

Le esposizioni ammissibili sono quelle relative alle controparti e alle classi di attivi rientranti nell’ambito di applicazione degli obblighi di informativa a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

1

Prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per negoziazione ammissibili per il GAR

Gli enti pubblicano i prestiti e le anticipazioni, i titoli di debito e gli strumenti rappresentativi di capitale classificati nel portafoglio bancario, non posseduti per negoziazione e non posseduti per la vendita di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

2

Società finanziarie

Gli enti pubblicano le esposizioni di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

3

Enti creditizi

Gli enti pubblicano le esposizioni di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

4, 9, 13, 17, 21, 34, 40

Prestiti e anticipazioni

Gli enti pubblicano i prestiti e le anticipazioni di cui all’allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

5, 10, 14, 18, 22, 37, 41

Titoli di debito

Gli enti pubblicano i titoli di debito di cui all’allegato V, parte 1, punto 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

6, 11, 15, 19, 23, 38, 42

Strumenti rappresentativi di capitale

Gli enti pubblicano gli strumenti rappresentativi di capitale di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Gli strumenti rappresentativi di capitale inclusi nel portafoglio bancario comprendono investimenti in società collegate, joint venture e filiazioni che non sono consolidate integralmente o proporzionalmente.

7

Altre società finanziarie

Gli enti pubblicano le esposizioni verso altre società finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

8

Di cui: imprese di investimento

Gli enti pubblicano le esposizioni verso imprese di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

12

Di cui: società di gestione

Gli enti pubblicano le esposizioni verso società di gestione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) n. 575/2013.

16

Di cui: imprese di assicurazione

Gli enti pubblicano le esposizioni verso imprese di assicurazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

20

Società non finanziarie soggette agli obblighi di informativa della NFRD

Gli enti pubblicano le esposizioni verso società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, soggette a obblighi di informativa ai sensi della direttiva 2014/95/UE.

28

Di cui: prestiti su immobili non residenziali

Gli enti pubblicano le esposizioni di cui all’allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), e punto 239ix, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

24

Famiglie

Gli enti pubblicano i prestiti e le anticipazioni di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Gli enti devono raccogliere informazioni dalle rispettive controparti su base bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito.

25

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali

Gli enti pubblicano i prestiti e le anticipazioni garantiti da beni immobili residenziali di cui all’allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

L’allineamento di tali esposizioni al regolamento (UE) 2020/852 è valutato solo secondo un approccio semplificato per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici, vale a dire ristrutturazione e acquisto e proprietà conformemente all’allegato I, rispettivamente punti 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. e 7.7., del regolamento delegato (UE) 2021/2139, sulla base dell’efficienza energetica delle garanzie reali sottostanti.

26

Di cui: prestiti per la ristrutturazione di edifici

Gli enti pubblicano i prestiti concessi alle famiglie allo scopo di ristrutturare la loro abitazione.

L’allineamento di tali esposizioni al regolamento (UE) 2020/852 è valutato solo secondo un approccio semplificato per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici, vale a dire ristrutturazione e acquisto e proprietà conformemente all’allegato I, rispettivamente punti 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. e 7.7., del regolamento delegato (UE) 2021/2139, sulla base dell’efficienza energetica delle garanzie reali sottostanti.

27

Di cui prestiti per veicoli a motore

Gli enti pubblicano i prestiti per veicoli a motore di cui all’allegato V, parte 2, punto 173, lettera b), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e gli altri prestiti concessi per l’acquisto di un veicolo a motore valutati secondo un approccio semplificato per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai criteri di vaglio tecnico per il finanziamento, il noleggio e il leasing di veicoli conformemente all’allegato I, sezione 6.5, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, sulla base dell’efficienza energetica del veicolo sottostante.

28

Finanziamento delle amministrazioni locali

La somma delle righe 29 e 30.

29

Finanziamento degli alloggi

Gli enti pubblicano i prestiti concessi alle amministrazioni locali allo scopo di finanziare l’acquisto di alloggi pubblici.

30

Altri finanziamenti delle amministrazioni locali

Gli enti pubblicano i prestiti concessi alle amministrazioni locali allo scopo di finanziare le esposizioni da finanziamenti specializzati diverse da quelle risultanti dall’acquisto di alloggi pubblici.

31

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso: beni immobili residenziali e non residenziali

Gli enti pubblicano le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso di cui all’allegato V, parte 2, punto 341, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

32

Totale attivi GAR

Questa riga è uguale alla riga 1 del presente modello.

 

Attivi esclusi dal numeratore per il calcolo del GAR (inclusi nel denominatore)

33

Società non finanziarie dell’UE (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD)

Gli enti pubblicano le esposizioni verso società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, situate nell’Unione e non soggette a obblighi di informativa ai sensi della direttiva 2014/95/UE.

37

Società non finanziarie di paesi terzi (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD)

Gli enti pubblicano le esposizioni verso società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, situate al di fuori dell’Unione e non soggette a obblighi di informativa ai sensi della direttiva 2014/95/UE.

 

Attivi esclusi dal numeratore per il GAR (inclusi nel denominatore)

41

Derivati

Gli enti pubblicano i derivati non posseduti per negoziazione di cui all’allegato V, parte 1, sezione 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

42

Prestiti interbancari a vista

Gli enti pubblicano gli «Altri depositi a vista» di cui all’allegato V, parte 2, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

43

Disponibilità liquide e attivi in contante

Gli enti pubblicano la «Cassa» di cui all’allegato V, parte 2, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

44

Altri attivi (inclusi avviamento, merci ecc.)

Gli enti pubblicano gli altri attivi nello stato patrimoniale dell’ente non inclusi nelle righe 41, 42 e 43 di questo modello.

45

Totale degli attivi al denominatore (GAR)

Questa riga è la somma delle righe 32, 33, 37 e da 41 a 44 del presente modello.

 

Altri attivi esclusi sia dal numeratore che dal denominatore per il calcolo del GAR

46

Esposizioni sovrane

Gli enti pubblicano le amministrazioni pubbliche di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, escluse le esposizioni di cui alle righe 29 e 30 di questo modello.

47

Esposizioni verso la banca centrale

Gli enti pubblicano le esposizioni verso le banche centrali.

48

Portafoglio di negoziazione

Gli enti pubblicano le attività finanziarie possedute per negoziazione o le attività finanziarie per negoziazione quali definite nei principi contabili applicabili.

49

Totale degli attivi esclusi dal numeratore e dal denominatore

Questa riga è la somma delle righe 46, 47 e 48 del presente modello.

50

Totale attivi

Questa riga è la somma delle righe 45 e 49 del presente modello.

Modello 8: GAR (%)

1.

Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 8: GAR (%)» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.

2.

Sulla base delle informazioni incluse nel modello 7, gli enti pubblicano nel presente modello il GAR conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2178.

3.

Scopo del presente modello è mostrare in che misura le attività degli enti sono considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852, in modo che i portatori di interessi possano comprendere le azioni messe in atto dagli enti per attenuare i rischi fisici e di transizione connessi ai cambiamenti climatici.

4.

Anche se il regolamento delegato (UE) 2021/2178 impone agli enti di stimare e pubblicare il GAR due volte, una volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia del fatturato della controparte (per le imprese non finanziarie) per le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate (finanziamenti generici) e una seconda volta sulla base dell’allineamento al regolamento (UE) 2020/852 delle spese in conto capitale della controparte per le stesse esposizioni da finanziamenti generici, in questo modello gli enti pubblicano il GAR una sola volta, sulla base dell’allineamento del fatturato della controparte solo per la parte dei finanziamenti generici.

5.

Gli enti iniziano a pubblicare tali informazioni con prima data di riferimento al 31 dicembre 2023, che è in linea con la prima data di riferimento per l’informativa sul GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178.

Colonne

Istruzioni

a

Percentuale di attivi che finanziano settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi che finanziano attività di cui al regolamento (UE) 2020/852 (ossia attivi ammissibili) rispetto allo stock totale di attivi coperti. Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi ammissibili che finanziano settori pertinenti per la tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852 per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna b) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

b

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili (ossia attivi allineati) rispetto allo stock di attivi ammissibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi ammissibili che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna c) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo delle esposizioni coperte, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

c

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi classificati come finanziamenti specializzati che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto allo stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna d) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

d

Di cui: di transizione

Articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi correlati ad attività di transizione per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto allo stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna e) del modello 8.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

e

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi correlati ad attività abilitanti per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto allo stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna f) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

f

Percentuale di attivi che finanziano settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi che finanziano attività pertinenti per la tassonomia (ossia attivi ammissibili) rispetto allo stock totale di attivi coperti. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi ammissibili che finanziano settori pertinenti per la tassonomia per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna g) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

g

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili (ossia attivi allineati) rispetto allo stock di attivi ammissibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi ammissibili che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna h) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo delle esposizioni coperte, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

h

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi classificati come finanziamenti specializzati che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto allo stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna i) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

i

Di cui: adattamento

Articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi correlati ad attività di adattamento per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto allo stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna j) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

j

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi correlati ad attività abilitanti per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto allo stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna k) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

k

Percentuale di attivi che finanziano settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi che finanziano attività pertinenti per la tassonomia (ossia attivi ammissibili) per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi rispetto allo stock totale di attivi coperti. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi ammissibili che finanziano settori pertinenti per la tassonomia, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna l) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

l

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi rispetto allo stock di attivi ammissibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi ammissibili che finanziano attività ecosostenibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna m) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo delle esposizioni coperte, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

m

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano la quota dello stock di attivi classificati come finanziamenti specializzati che finanziano attività ecosostenibili per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi rispetto allo stock di attivi che finanziano attività ecosostenibili. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna n) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

n

Di cui: di transizione/adattamento

Articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852.

La percentuale corrisponde alle colonne d) e i).

o

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

La percentuale corrisponde alle colonne e) e j).

p

Quota degli attivi totali coperti

Gli enti pubblicano la quota degli attivi totali coperti dal GAR. La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dello stock di attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna l) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo del totale degli attivi nello stato patrimoniale degli enti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla riga 50 del modello 7.

q

Percentuale di nuovi attivi che finanziano settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività pertinenti per la tassonomia (ossia attivi ammissibili) per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi ammissibili creati nel periodo di informativa corrente). I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili che finanziano settori pertinenti per la tassonomia, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna b) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

r

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi ammissibili creati nel periodo di informativa corrente). I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna c) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

s

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) classificati come finanziamenti specializzati che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili. I nuovi attivi ammissibili sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna d) del modello 8.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

t

Di cui: di transizione

Articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) correlati ad attività di transizione per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili. I nuovi attivi ammissibili sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna e) del modello 8.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

u

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) correlati ad attività abilitanti per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili. I nuovi attivi ammissibili sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna f) del modello 8.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

v

Percentuale di nuovi attivi che finanziano settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività coperte dal regolamento (UE) 2020/852 per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi ammissibili creati nel periodo di informativa corrente). I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili che finanziano settori pertinenti per la tassonomia, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna g) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

w

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi ammissibili creati nel periodo di informativa corrente). I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna h) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

x

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) classificati come finanziamenti specializzati che finanziano attività ecosostenibili per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili. I nuovi attivi ammissibili sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna i) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

y

Di cui: adattamento

Articolo 11 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) correlati ad attività di transizione per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili. I nuovi attivi ammissibili sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna j) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

z

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) correlati ad attività abilitanti per l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili. I nuovi attivi ammissibili sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna k) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

aa

Percentuale di attivi che finanziano settori pertinenti per la tassonomia

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività coperte dagli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi di cui al regolamento (UE) 2020/852 rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi ammissibili creati nel periodo di informativa corrente). I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili che finanziano settori pertinenti per la tassonomia, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna l) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

ab

Di cui: ecosostenibile

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi rispetto al totale dei nuovi attivi ammissibili (ossia attivi ammissibili creati nel periodo di informativa corrente). I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna m) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

ac

Di cui: finanziamenti specializzati

Gli enti pubblicano la percentuale di nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) classificati come finanziamenti specializzati che finanziano attività ecosostenibili per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi rispetto al totale dei nuovi attivi (ossia attivi creati nel periodo di informativa corrente) che finanziano attività ecosostenibili. I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

Questa voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi ammissibili, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna n) del modello 7.

Il denominatore del KPI è il valore contabile lordo dei nuovi attivi coperti derivante da tali attivi, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla colonna a) del modello 7.

ad

Di cui: di transizione/adattamento

Articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2020/852.

La percentuale corrisponde alle colonne t) e y).

ae

Di cui: abilitante

Articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

La percentuale corrisponde alle colonne u) e z).

af

Quota del totale dei nuovi attivi coperti

Gli enti pubblicano la quota del totale dei nuovi attivi coperti dal GAR. I nuovi attivi sono calcolati al netto dei rimborsi e delle altre riduzioni.

La voce è espressa in percentuale.

Il numeratore del KPI è la differenza nel valore contabile lordo degli attivi coperti, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla riga 1 del modello 7, tra il periodo di informativa corrente (t) e il precedente periodo di informativa (t-1).

Il denominatore del KPI è la differenza nel valore contabile lordo dei nuovi attivi totali, come indicato nelle istruzioni corrispondenti alla riga 53 del modello 7, tra il periodo di informativa corrente (t) e il precedente periodo di informativa (t-1).

Righe

Istruzioni

1

GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178.

2

Prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti per negoziazione ammissibili per il calcolo del GAR

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 1 del modello 7.

3

Società finanziarie

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 2 del modello 7.

4

Enti creditizi

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 3 del modello 7.

5

Altre società finanziarie

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 7 del modello 7.

6

Di cui: imprese di investimento

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 8 del modello 7.

7

Di cui: società di gestione

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 12 del modello 7.

8

Di cui: imprese di assicurazione

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 16 del modello 7.

9

Società non finanziarie soggette agli obblighi di informativa della NFRD

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 20 del modello 7.

10

Famiglie

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 24 del modello 7.

11

Di cui prestiti garantiti da immobili residenziali

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 25 del modello 7.

12

Di cui prestiti per la ristrutturazione di edifici

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 26 del modello 7.

13

Di cui prestiti per veicoli a motore

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 27 del modello 7.

14

Finanziamento delle amministrazioni locali

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 28 del modello 7.

15

Finanziamento degli alloggi

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 29 del modello 7.

16

Altri finanziamenti delle amministrazioni locali

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 30 del modello 7.

17

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso: beni immobili residenziali e non residenziali

% del GAR per le esposizioni di cui alla riga 31 del modello 7.

Modello 9: Azioni di attenuazione: BTAR

1.

L’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 prevede che la Commissione riesamini l’applicazione di tale regolamento entro il 30 giugno 2024. La Commissione deve valutare in particolare la necessità di ulteriori modifiche per quanto concerne l’inclusione di:

a)

esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie;

b)

esposizioni verso imprese che non pubblicano una dichiarazione di carattere non finanziario a norma dell’articolo 19 bis o dell’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

2.

Gli enti possono scegliere di includere in questo modello le seguenti informazioni. Per le controparti che sono imprese non finanziarie e che non sono soggette a obblighi di informativa, gli enti possono pubblicare, con uno sforzo ragionevole e sulla base di informazioni già disponibili e raccolte su base volontaria e bilaterale presso le loro controparti o calcolate utilizzando stime, informazioni estese sull’ammissibilità alla tassonomia e sull’allineamento alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852 per quanto riguarda gli obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, delle esposizioni verso società non finanziarie europee che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui alla direttiva 2013/34/UE e verso società non finanziarie di paesi terzi non soggette agli obblighi di informativa di cui alla direttiva 2013/34/UE. Tali informazioni possono essere pubblicate una sola volta, sulla base dell’allineamento del fatturato delle controparti per i finanziamenti generici, come nel caso del GAR.

La prima data di riferimento per l’informativa di questo modello è al 31 dicembre 2024. Gli enti non sono tenuti a pubblicare tali informazioni prima del 1o gennaio 2025.

Modello 9.1: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del BTAR

1.

In questo modello gli enti possono indicare il valore contabile lordo degli attivi pertinenti per il calcolo del BTAR. Il presente modello si applica solo alle controparti che non sono soggette a obblighi di informativa.

1

TOTALE ATTIVI GAR

Come indicato alla riga 32 del modello 7.

2

Società non finanziarie dell’UE (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD)

Gli enti pubblicano le esposizioni verso società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, situate nell’Unione e non soggette a obblighi di informativa ai sensi della direttiva 2013/34/UE.

Se la controparte non è soggetta a obblighi di informativa a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, per il calcolo della percentuale di esposizioni allineate alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852, gli enti possono, con uno sforzo ragionevole, raccogliere informazioni dalle loro controparti su base volontaria e bilaterale attraverso la concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito. Solo qualora la controparte non possa o non intenda fornire i dati pertinenti, gli enti creditizi ricorrono a stime interne e variabili proxy e spiegano nella descrizione che accompagna il modello il tipo di stime applicate e la misura in cui vi si è fatto ricorso. Se non sono in grado di raccogliere su base volontaria e bilaterale o di stimare le informazioni pertinenti, o non possono farlo in un modo che sia ragionevole e non eccessivamente oneroso per loro o per le loro controparti, gli enti spiegano tale circostanza nella descrizione che accompagna il modello, indicando i motivi e le controparti interessate.

Per quanto riguarda le informazioni riguardanti le imprese non soggette agli obblighi di informativa ai sensi della direttiva 2013/34/UE, comprese le piccole e medie imprese (PMI), nel valutare i finanziamenti generici con uso dei proventi non noto, gli enti seguono un approccio semplificato e concentrano la loro valutazione sulla principale attività economica dell’impresa, ossia sulla sua principale fonte di fatturato, al fine di determinare l’allineamento complessivo delle esposizioni al regolamento (UE) 2020/852. Nel caso di finanziamenti specializzati, la valutazione si basa sulla misura in cui si considera che il progetto specifico finanziato dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi (informazioni specifiche sul progetto).

4

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili non residenziali

Le esposizioni di cui all’allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), e punto 239ix, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

L’allineamento di tali esposizioni alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852 è valutato solo secondo un approccio semplificato per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici, vale a dire ristrutturazione e acquisto e proprietà conformemente all’allegato I, rispettivamente punti 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. e 7.7., del regolamento delegato (UE) 2021/2139, sulla base dell’efficienza energetica delle garanzie reali sottostanti.

5

Di cui: prestiti per la ristrutturazione di edifici

Prestiti concessi a PMI e ad altre società non finanziarie non soggette agli obblighi di informativa ai sensi della direttiva 2014/95/UE allo scopo di ristrutturare un edificio.

L’allineamento di tali esposizioni alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852 è valutato solo secondo un approccio semplificato per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici, vale a dire ristrutturazione e acquisto e proprietà conformemente all’allegato I, rispettivamente punti 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. e 7.7., del regolamento delegato (UE) 2021/2139, sulla base dell’efficienza energetica delle garanzie reali sottostanti.

8

Società non finanziarie di paesi terzi (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD)

Esposizioni verso società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, situate al di fuori dell’Unione e non soggette a obblighi di informativa ai sensi della direttiva 2014/95/UE.

Gli enti che forniscono tali informazioni nelle loro informative a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2178 pubblicano qui le stesse informazioni. In caso contrario, gli enti raccolgono le informazioni dalle loro controparti su base bilaterale attraverso la concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito, o utilizzano le seguenti variabili proxy per pubblicare le informazioni sulle esposizioni in paesi terzi con la massima diligenza possibile:

a)

i propri modelli e la classificazione delle esposizioni in base ad essi; in tal caso gli enti spiegano le principali caratteristiche dei modelli applicati;

b)

se disponibili, le informazioni pubbliche delle controparti basate su norme internazionali (compresa la TCFD); in tal caso gli enti spiegano il tipo di informazioni disponibili e le norme applicate;

c)

altri dati disponibili al pubblico.

Nella parte descrittiva che accompagna il presente modello gli enti devono spiegare le fonti utilizzate per la pubblicazione di tali informazioni. Se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale o di stimare le informazioni pertinenti, o non possono farlo in un modo che sia ragionevole e non eccessivamente oneroso per loro o per le loro controparti, gli enti spiegano tale circostanza nella descrizione che accompagna il modello, indicando i motivi e le controparti interessate.

Per questo tipo di controparti, nel valutare i finanziamenti generici con uso dei proventi non noto, gli enti seguono un approccio semplificato e concentrano la loro valutazione sulla principale attività economica dell’impresa, ossia sulla sua principale fonte di fatturato, al fine di determinare l’allineamento complessivo delle esposizioni al regolamento (UE) 2020/852. Nel caso di finanziamenti specializzati, la valutazione si basa sulla misura e sulla proporzione in cui si considera che il progetto specifico finanziato dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento agli stessi (informazioni specifiche sul progetto), e per il portafoglio immobiliare la valutazione è effettuata per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici sulla base dell’efficienza energetica delle garanzie reali sottostanti e del loro allineamento ai criteri specificati per le pertinenti attività nel regolamento (UE) 2020/852.

Riga 12

TOTALE ATTIVI BTAR

Somma delle righe 1, 2 e 8.

Righe da 13 a 19

Cfr. definizioni nel modello 7 (righe da 41 a 50).

Modello 9.2: % del BTAR

In questo modello gli enti possono indicare la percentuale degli attivi BTAR di cui al modello 1 rispetto agli attivi totali al denominatore del BTAR di cui alla riga 17 del modello 9.1.

Modello 9.3: % del BTAR

Questo modello contiene un riassunto del KPI BTAR, suddiviso per obiettivo ambientale connesso ai cambiamenti climatici e totale, con ripartizione per stock e flusso.

Modello 10: Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate dal regolamento (UE) 2020/852

1.

Questo modello riguarda altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici e include le esposizioni degli enti che non sono allineate alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852 secondo i modelli 7 e 8 ma che sostengono comunque le controparti nel processo di transizione e di adattamento per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. Tali azioni e attività di attenuazione comprendono obbligazioni e prestiti emessi secondo norme diverse da quelle dell’Unione, comprese le obbligazioni verdi; obbligazioni sostenibili legate ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici; obbligazioni connesse alla sostenibilità legate ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici; prestiti verdi; prestiti connessi alla sostenibilità legati ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici; prestiti connessi alla sostenibilità legati ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici.

2.

Gli enti includono nella descrizione che accompagna il presente modello spiegazioni dettagliate sulla natura e sul tipo di azioni di attenuazione di cui al presente modello, comprese informazioni sul tipo di rischi che intendono attenuare, sugli obiettivi in materia di cambiamenti climatici che sostengono, nonché sulle relative controparti e sulla tempistica delle azioni. Essi spiegano inoltre il motivo per cui tali esposizioni non sono pienamente allineate ai criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 e non sono sostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 ma contribuiscono comunque ad attenuare il rischio di transizione o il rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici, e forniscono qualsiasi altra informazione pertinente che possa aiutare a comprendere il quadro di gestione dei rischi dell’ente.

3.

Gli enti iniziano a pubblicare le informazioni incluse nei modelli con prima data di riferimento per l’informativa al 31 dicembre 2022.

Colonne

Istruzioni

a

Tipo di strumento finanziario

Gli enti pubblicano il tipo di strumento finanziario di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

b

Tipo di controparte

Gli enti pubblicano il tipo di controparte di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

c

Valore contabile lordo (in milioni di EUR)

Gli enti pubblicano il valore contabile lordo di cui all’allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

d

Tipo di rischio attenuato (rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici)

Gli enti pubblicano il tipo di rischio attenuato con tale azione: rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici.

e

Tipo di rischio attenuato (rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici)

Gli enti pubblicano il tipo di rischio attenuato con tale azione: rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici.

f

Informazioni qualitative sulla natura delle azioni di attenuazione

Gli enti descrivono la natura delle azioni di attenuazione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 e all’adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 11 di tale regolamento, e indicano i motivi per cui le esposizioni non sono considerate allineate alla tassonomia ai fini del GAR.

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(*1)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(*2)  COM(2019) 640 final.

(*3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(*4)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(*5)  C(2019) 4490 (GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1).

(*6)  Raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, https://www.fsb-tcfd.org/recommendations.

(*7)  Iniziativa finanziaria del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP FI), https://www.unepfi.org.

(*8)  Principi di informativa sulla sostenibilità della Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards.

(*9)  Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite(UNPRI), https://www.unpri.org.

(*10)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(*11)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(*12)  Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).

(*13)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(*14)  https://carbonaccountingfinancials.com/standard.

(*15)  https://www.cdp.net/en.

(*16)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

(*17)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(*18)  Scenario a zero emissioni nette entro il 2050 (NET Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE) – IEA, World Energy Model, Parigi, 2021 https://www.iea.org/reports/world-energy-model

(*19)  La relazione 2021 è consultabile in questa pagina.

(*20)  Per ulteriori esempi si rimanda alla relazione dell’UNEP FI e di Acclimatise: Chartering New Climate. State-of-the-art tools and data for banks to assess credit risks and opportunities from physical climate change impacts, settembre 2020, https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/charting-a-new-climate/. La relazione fornisce informazioni dettagliate in merito ai periodi di tempo coperti, all’uso di scenari futuri, alla risoluzione e alla copertura spaziali, al formato dei risultati da ricevere da particolari serie di dati nonché alla concessione di licenze e ai costi (si noti che la maggior parte dei portali e delle banche dati offre un accesso gratuito). Inoltre la relazione approfondisce diverse tecniche di valutazione e misurazione dei rischi fisici, come ad esempio la mappatura del calore, l’analisi delle correlazioni, gli strumenti e le analisi dedicati.

(*21)  Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

(*22)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).


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