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Document 32022R1859

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 della Commissione del 10 giugno 2022 recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3580

OJ L 262, 7.10.2022, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1859/oj

7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1859 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 56, paragrafo 4, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione (2) stabilisce un formato uniforme per la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. L’uso del formato uniforme previsto da tale regolamento si è dimostrato uno strumento efficace per i repertori di dati sulle negoziazioni ai fini della comunicazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di informazioni riguardo alla domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. Poiché le informazioni da fornire nella domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono simili alle informazioni equivalenti da fornire quando si presenta domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, lo stesso formato uniforme è adatto per entrambe le domande.

(2)

A norma del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (3), se ritiene che un requisito di tale regolamento non si applichi nel suo caso, il repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente deve indicare chiaramente nella domanda il requisito in questione e spiegare perché non si applica. Il requisito e la spiegazione dovrebbero essere chiaramente indicati nella domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. I riferimenti all’atto delegato per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 150/2013.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Formato della domanda

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate nel formato di cui all’allegato.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e indica chiaramente a quale obbligo specifico di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (*1) si riferisce il documento.

3.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non presenta le informazioni relative a uno specifico obbligo stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 150/2013, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni o, secondo il caso, la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica chiaramente i motivi dell’omessa presentazione.

4.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25)."

(*2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;"

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

L’allegato è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«FORMATO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE COME REPERTORIO DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI E DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE COME REPERTORIO DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI»;

2)

nella seconda tabella, il titolo è sostituito dal seguente:

«RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI»;

3)

nella seconda tabella, il titolo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Articolo del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione».


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