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Document 32022R0671

Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione del 4 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell’Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/577

OJ L 122, 25.4.2022, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/671/oj

25.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 122/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/671 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2022

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell’Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, tra cui le prescrizioni in materia di salute animale. Tale regolamento stabilisce inoltre metodi e tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori. Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce inoltre le azioni che le autorità competenti possono intraprendere in caso di accertata non conformità, tra l’altro, alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha abrogato e sostituito 39 atti nel settore della sanità animale a decorrere dal 21 aprile 2021. Alcune delle prescrizioni di cui agli atti abrogati dal regolamento (UE) 2016/429 o a norma dello stesso si riferiscono, tuttavia, a talune specificità dei controlli ufficiali proprie alla salute animale e alle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità a norma del regolamento (UE) 2017/625, come previsto all’articolo 138 dello stesso. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento tali norme specifiche sui controlli ufficiali e le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall’autorità competente in caso di accertata non conformità.

(3)

Esiste una correlazione tra le specificità dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up da intraprendere in caso di accertata non conformità in materia di salute animale. Si applicano in fasi consecutive di una determinata situazione e, molto spesso, agli stessi tipi di operatori e stabilimenti. Nei casi in cui risultano necessarie, le azioni di follow-up dovrebbero essere stabilite unitamente alle prescrizioni relative alle specificità dei controlli ufficiali in materia di sanità animale. In questo modo si istituisce una serie completa di misure che consentono un’attuazione più agevole e contribuiscono alla semplificazione generale del quadro giuridico in questo settore.

(4)

L’esecuzione dei controlli ufficiali e delle azioni di follow-up negli stabilimenti riconosciuti a norma dei regolamenti delegati (UE) 2019/2035 (3), (UE) 2020/686 (4), (UE) 2020/688 (5) o (UE) 2020/990 (6) della Commissione richiede qualifiche e competenze specifiche nel settore veterinario. I controlli ufficiali in tali stabilimenti riconosciuti comportano la valutazione e la verifica di un’ampia gamma di dati e informazioni specifici in relazione agli animali in essi detenuti. Parte di tali dati e informazioni sono il risultato di osservazioni effettuate sugli animali, mentre altri sono raccolti e registrati da operatori, professionisti della sanità animale, veterinari o professionisti della sanità degli animali acquatici. Tali dati e informazioni possono riguardare, tra l’altro, lo stato fisiologico o patologico degli animali, fattori epidemiologici, i risultati degli esami fisici, clinici o post mortem e delle prove di laboratorio, come pure i dati e le informazioni raccolti in relazione alle misure di biosicurezza negli stabilimenti e all’uso e alla manutenzione appropriati delle attrezzature e degli impianti.

(5)

Inoltre, per quanto riguarda gli stabilimenti di materiale germinale, al fine di garantire un’esecuzione efficiente ed efficace dei suoi compiti l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali deve disporre di conoscenze specialistiche, data la complessità e la tecnicità di questo particolare settore.

(6)

È pertanto opportuno che i controlli ufficiali negli stabilimenti riconosciuti che detengono animali o manipolano materiale germinale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 siano effettuati da veterinari ufficiali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme relative all’esecuzione dei controlli ufficiali in tali stabilimenti.

(7)

Inoltre, in alcuni Stati membri, per ragioni storiche o per mancanza di veterinari che si occupano delle malattie che colpiscono gli animali acquatici, esiste la figura specializzata del «professionista della sanità degli animali acquatici». Tali professionisti tradizionalmente non sono veterinari, ma praticano la medicina sugli animali acquatici. Il presente regolamento dovrebbe dunque rispettare la decisione degli Stati membri che riconoscono tale professione. In tali casi i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici dovrebbero essere in grado di svolgere le attività affidate ai veterinari ufficiali nell’esecuzione dei controlli ufficiali in stabilimenti di acquacoltura riconosciuti. Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, tali professionisti della sanità degli animali acquatici possono realizzare attività affidate ai veterinari nel settore della sanità animale, a condizione che siano autorizzati a farlo dallo Stato membro interessato nel quadro della sua legislazione nazionale. Questo principio dovrebbe applicarsi anche nel presente regolamento.

(8)

Tra gli stabilimenti riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2016/429, gli stabilimenti confinati rappresentano un caso particolare in quanto spesso detengono un’ampia varietà di specie animali in modo permanente e le scambiano con altri stabilimenti confinati. Le prescrizioni per il riconoscimento e il funzionamento sicuro degli stabilimenti confinati in relazione alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, alle misure di controllo e sorveglianza delle malattie sotto la responsabilità dei veterinari dello stabilimento svolgono un ruolo importante per garantire che gli scambi di animali non comportino un rischio di diffusione delle malattie animali elencate o emergenti tra gli Stati membri o al loro interno. È pertanto opportuno specificare quali controlli ufficiali dovrebbero essere effettuati negli stabilimenti confinati.

(9)

Per quanto riguarda i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini, è opportuno stabilire criteri specifici per assistere le autorità competenti nell’analisi del rischio ai fini della selezione degli animali e degli stabilimenti da ispezionare. Quando tali controlli ufficiali effettuati su un campione rappresentativo di animali individuano casi di non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, le autorità competenti dovrebbero ispezionare tutti gli animali presenti in tale stabilimento come azione di follow-up.

(10)

Le norme dell’Unione autorizzano il transito nell’Unione di bovini destinati all’allevamento e alla produzione che non sono altrimenti conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, in base a deroghe e condizioni specifiche stabilite dai regolamenti delegati (UE) 2019/2124 (7) e (UE) 2020/692 (8) della Commissione. Tale transito non dovrebbe compromettere la sanità pubblica e la salute degli animali nell’Unione. Qualora si riscontrino casi di non conformità, irregolarità o situazioni di emergenza durante il transito, l’autorità competente dovrebbe pertanto disporre la macellazione o l’abbattimento di tali animali, in quanto si tratta della misura più appropriata per tutelare la sanità pubblica nonché la salute e il benessere degli animali. In tali casi, l’autorità competente dovrebbe anche disporre lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale ottenuti, conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(11)

Il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (10) prevede sanzioni amministrative da applicare nei casi in cui è accertato che le condizioni o i requisiti in materia di identificazione e di registrazione dei bovini non sono soddisfatti. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non ha abrogato espressamente tale regolamento. Inoltre le sanzioni amministrative di cui al regolamento (CE) n. 494/98 sono diventate superflue alla luce delle misure di cui all’articolo 138, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza, è opportuno che il presente regolamento abroghi il regolamento (CE) n. 494/98.

(12)

Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda talune norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri (11) in merito ad animali, prodotti di origine animale e materiale germinale intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e, ove necessario, per quanto riguarda determinate azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito a controlli ufficiali:

a)

in determinati stabilimenti che detengono animali;

b)

in determinati stabilimenti che raccolgono, producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale.

2.   Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le azioni specifiche intraprese dalle autorità competenti degli Stati membri in seguito a controlli ufficiali effettuati su determinati bovini in transito.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429, al regolamento delegato (UE) 2019/2035, al regolamento delegato (UE) 2020/686, al regolamento delegato (UE) 2020/688, al regolamento delegato (UE) 2020/692 e al regolamento delegato (UE) 2020/990:

a)

«stabilimento»: come definito all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;

b)

«incubatoio»: come definito all’articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429;

c)

«operazione di raccolta»: come definita all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429;

d)

«centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

e)

«rifugio per animali»: come definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

f)

«posti di controllo»: come definiti all’articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

g)

«stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

h)

«stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

i)

«stabilimento confinato»: come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;

j)

«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2020/686;

k)

«stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

l)

«gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

m)

«veterinario dello stabilimento»: come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

n)

«bovino»: come definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Controlli ufficiali in determinati stabilimenti riconosciuti

1.   I veterinari ufficiali o, nel caso degli stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e nei gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti, i veterinari ufficiali o i professionisti ufficiali della sanità degli animali acquatici effettuano controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di salute animale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, stabilite dal regolamento (UE) 2016/429 e a norma dello stesso, nei seguenti tipi di stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente:

a)

incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;

b)

stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;

c)

centri di raccolta di cani, gatti e furetti;

d)

rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;

e)

posti di controllo;

f)

stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;

g)

stabilimenti riconosciuti di quarantena;

h)

stabilimenti confinati;

i)

stabilimenti riconosciuti di materiale germinale;

j)

stabilimenti di acquacoltura riconosciuti;

k)

gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti.

I controlli ufficiali di cui al primo comma verificano in particolare che gli operatori responsabili degli stabilimenti riconosciuti continuino a soddisfare le prescrizioni per il riconoscimento di tali stabilimenti.

2.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le ispezioni di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che sono effettuate almeno secondo le frequenze minime, ove stabilite, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione (12).

3.   Le ispezioni di cui al paragrafo 2 possono essere combinate:

a)

con i controlli ufficiali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;

b)

con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure

c)

con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell’Unione.

Articolo 4

Norme specifiche sui controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri

Nell’esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti confinati per animali terrestri, il veterinario ufficiale:

a)

verifica, esaminando la documentazione relativa ai movimenti, che gli animali che entrano in un determinato stabilimento confinato provengano solo da un altro stabilimento confinato o siano sottoposti a quarantena conformemente all’allegato I, parte 9, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

b)

verifica che i risultati degli esami clinici, di laboratorio e post mortem effettuati dal veterinario dello stabilimento confinato escludano qualsiasi sospetto di malattie elencate o emergenti;

c)

qualora si sospetti la presenza di malattie elencate o emergenti, verifica che l’operatore responsabile dello stabilimento confinato notifichi tale sospetto all’autorità competente e attenui i potenziali rischi di diffusione di tali malattie all’interno e all’esterno dello stabilimento confinato; e

d)

sottopone ad audit l’attività del veterinario dello stabilimento confinato nonché l’attuazione e i risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e in particolare verifica che il piano di sorveglianza delle malattie sia stato riesaminato e aggiornato almeno una volta all’anno conformemente a tali prescrizioni.

Articolo 5

Norme specifiche sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini e sulle azioni di follow-up in caso di non conformità a tali prescrizioni

1.   I controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini o caprini comprendono le ispezioni, di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, di bovini, ovini o caprini negli stabilimenti in cui sono detenuti, effettuate almeno secondo la frequenza minima di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/160.

2.   Le ispezioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate:

a)

con i controlli ufficiali di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;

b)

con altri controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; oppure

c)

con altri controlli ufficiali, ispezioni o visite previsti dalle norme dell’Unione.

3.   Nel selezionare gli stabilimenti da ispezionare, l’autorità competente tiene conto, nella sua analisi del rischio, dei seguenti criteri, oltre a quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:

a)

il numero di animali presenti in uno stabilimento;

b)

le specie animali presenti e identificate in uno stabilimento;

c)

cambiamenti significativi occorsi negli ultimi cinque anni rispetto al numero o alle specie di animali presenti nello stabilimento; e

d)

qualsiasi altro criterio pertinente definito dal proprio Stato membro.

4.   Quando è effettuata un’ispezione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ispeziona tutti i bovini, gli ovini e i caprini presenti in tale stabilimento.

5.   In deroga al paragrafo 4, qualora il numero di animali da ispezionare nello stabilimento sia superiore a 20, l’autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali se il numero di animali ispezionati è sufficiente a rilevare il 5 % dei casi di non conformità con un livello di confidenza del 95 %.

6.   Se un’ispezione di cui al paragrafo 1 è effettuata su un campione rappresentativo di animali in uno stabilimento conformemente al paragrafo 5 e tale ispezione conferma la non conformità alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione, l’autorità competente ispeziona tutti gli altri bovini, ovini e caprini presenti nello stabilimento.

7.   In deroga al paragrafo 6, l’autorità competente può decidere di ispezionare un campione rappresentativo di animali in tale stabilimento, accertandosi che il numero di animali ispezionati sia sufficiente per stimare un numero di casi di non conformità superiore al 5 % con una precisione del 2 % in più o in meno per un livello di confidenza del 95 %.

Articolo 6

Azioni di follow-up in caso di non conformità durante il transito nell’Unione di determinati bovini

Quando partite di bovini conformi alle specifiche condizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione transitano nell’Unione a norma dell’articolo 176, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2124, l’autorità competente ordina la macellazione o l’abbattimento degli animali e il loro smaltimento come materiale di categoria 2 di cui all’articolo 9, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, qualora siano riscontrati casi di non conformità durante il movimento tra il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione e il posto di controllo frontaliero attraverso il quale le partite escono dal territorio dell’Unione.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 494/98 è abrogato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(9)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative minime nell’ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78).

(11)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli «Stati membri» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 11).


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