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Document 32022R0626
Council Regulation (EU) 2022/626 of 13 April 2022 amending Regulation (EU) 2022/263 concerning restrictive measures in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas
Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone
Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone
ST/8114/2022/INIT
OJ L 116, 13.4.2022, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 116/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/626 DEL CONSIGLIO
del 13 aprile 2022
che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/628 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio (2) attua una serie di misure previste dalla decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio (3), tra cui alcune restrizioni agli scambi nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo. |
(2) |
In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/628, che modifica la decisione (PESC) 2022/266 al fine di includere eccezioni che consentano a categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie di fornire i beni e le tecnologie per l'utilizzo in determinati settori, nonché servizi e assistenza limitati connessi a tali beni e tecnologie, a persone, entità e organismi nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk o per l'uso in tali zone, ove necessario per scopi umanitari. Analogamente, le eccezioni consentono di fornire specifici servizi e assistenza limitati direttamente relativi a talune infrastrutture nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, ove necessario per scopi umanitari. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/263, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) 2022/263 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
1. I divieti imposti dall'articolo 4 non si applicano:
a) |
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II; |
b) |
alla fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o |
c) |
alla fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati da parte di:
|
2. In deroga all'articolo 4, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per:
a) |
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II; |
b) |
la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o |
c) |
la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, |
a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (*1).
Articolo 5 bis
1. I divieti imposti dall'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica né alla prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, da parte di:
a) |
organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; |
b) |
organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, a condizione che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; |
c) |
organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o |
d) |
agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati. |
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza tecnica o la prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, purché l'assistenza e il servizio siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(2) Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).
(3) Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).