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Document 32022R0626

Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

ST/8114/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/626/oj

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 116/3


REGOLAMENTO (UE) 2022/626 DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2022

che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/628 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio (2) attua una serie di misure previste dalla decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio (3), tra cui alcune restrizioni agli scambi nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo.

(2)

In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/628, che modifica la decisione (PESC) 2022/266 al fine di includere eccezioni che consentano a categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie di fornire i beni e le tecnologie per l'utilizzo in determinati settori, nonché servizi e assistenza limitati connessi a tali beni e tecnologie, a persone, entità e organismi nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk o per l'uso in tali zone, ove necessario per scopi umanitari. Analogamente, le eccezioni consentono di fornire specifici servizi e assistenza limitati direttamente relativi a talune infrastrutture nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, ove necessario per scopi umanitari.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/263,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2022/263 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1.   I divieti imposti dall'articolo 4 non si applicano:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II;

b)

alla fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o

c)

alla fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati da parte di:

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o

agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizie l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

2.   In deroga all'articolo 4, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per:

a)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II;

b)

la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o

c)

la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II,

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (*1).

Articolo 5 bis

1.   I divieti imposti dall'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica né alla prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, da parte di:

a)

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

b)

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, a condizione che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;

c)

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o

d)

agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

2.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza tecnica o la prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, purché l'assistenza e il servizio siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 116, del 13.4.2022.

(2)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).

(3)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).


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