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Document 32021R2290

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

    C/2021/9604

    GU L 458 del 22.12.2021, p. 486–493 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj

    22.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 458/486


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2290 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2021

    che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione. Tale regolamento fissa gli obiettivi dell’Unione per la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono redigere tali piani strategici della PAC e presentare le proprie proposte alla Commissione entro il 1o gennaio 2022.

    (2)

    A norma dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere istituito un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. A tal fine nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano gli indicatori comuni di output e di risultato che costituiscono la base per i meccanismi di verifica e di esame dell’efficacia dell’attuazione nonché per il monitoraggio e la valutazione della PAC. È necessario stabilire norme chiare e comuni sui metodi di calcolo di tali indicatori.

    (3)

    Poiché gli Stati membri devono disporre di norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato nell’elaborazione dei loro progetti di piani strategici della PAC da presentare alla Commissione entro il 1o gennaio 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.


    ALLEGATO

    METODI DI CALCOLO DEGLI INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

    INDICATORI DI OUTPUT

    Metodi di calcolo per gli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell’efficacia dell’attuazione

    1.

    Nel calcolare gli indicatori ai fini della verifica dell’efficacia dell’attuazione gli Stati membri tengono conto di quanto segue:

    a)

    la pianificazione degli output è ripartita per esercizio finanziario agricolo ed è effettuata secondo le modalità seguenti:

    i)

    per intervento. Se per un intervento sono stabiliti più importi unitari, gli output possono essere pianificati per importo unitario, per gruppi di importi unitari o per tutti gli importi unitari. Se per l’indicatore di output dell’intervento è stabilita più di un’unità di misura, la pianificazione è effettuata per unità di misura;

    ii)

    per settore, per gli interventi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115;

    b)

    la rendicontazione degli output è ripartita per esercizio finanziario agricolo ed è effettuata per tutti gli interventi per i quali sono stati versati pagamenti nell’esercizio finanziario agricolo in questione secondo le modalità seguenti:

    i)

    per importo unitario;

    ii)

    per programma operativo, nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115;

    c)

    gli output generati da un intervento sono pianificati e rendicontati una sola volta nell’ambito dell’indicatore di output associato a tale intervento nel piano strategico della PAC;

    d)

    se un intervento comprende un sostegno sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari, l’indicatore di output è calcolato per ciascuna forma di sostegno;

    e)

    il valore dell’output rendicontato corrisponde alla percentuale della spesa effettivamente sostenuta per tale output nell’esercizio finanziario agricolo in questione. Per gli interventi parzialmente completati nell’esercizio finanziario agricolo in questione sono rendicontati gli output parziali.

    Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell’efficacia dell’attuazione

    2.

    Gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all’articolo 32, paragrafo 5, e all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prima della realizzazione dell’intero output corrispondente non sono inclusi nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 per l’esercizio finanziario agricolo in cui è stato versato l’anticipo. Tali anticipi sono rendicontati per l’esercizio agricolo in cui l’output è pagato integralmente.

    Rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e dei valori degli indicatori di output O.3 e O.34 da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione

    3.

    Nella rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e di altri valori di output si applica quanto segue:

    a)

    nel rendicontare gli indicatori di output utilizzati per la verifica dell’efficacia dell’attuazione gli Stati membri includono anche i valori aggregati seguenti:

    i)

    l’output totale per intervento, se sono stabiliti vari importi unitari per un intervento;

    ii)

    l’output totale per unità di misura, se sono stabilite varie unità di misura per un intervento;

    iii)

    l’output totale per tipo di intervento, se un tipo di intervento comprende diversi interventi;

    iv)

    l’output totale per unità di misura e, se del caso, l’output totale con un’unità di misura comune, se il tipo di intervento comprende diversi interventi il cui output è misurato con unità di misura diverse;

    v)

    per gli indicatori di output O.4, O.36 e O.37, se gli interventi non fanno parte dello stesso tipo di intervento, l’output totale per tali interventi;

    b)

    gli Stati membri comunicano annualmente i valori per i seguenti indicatori di output non utilizzati per la verifica dell’efficacia dell’attuazione:

    i)

    indicatore di output O.3:

    il valore di questo indicatore è indicato per intervento e per tipo di intervento;

    sono comunicati il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori e il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti;

    il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori è ripartito per genere;

    i beneficiari sono calcolati integralmente;

    ii)

    indicatore di output O.34:

    è comunicato il numero totale di ettari che beneficiano del sostegno della PAC soggetti ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e alle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e oggetto di pratiche ambientali stabilite a norma degli articoli 31 e 70 e del titolo III, capo III, di tale regolamento, ad eccezione degli interventi pianificati in altre unità;

    è comunicato il numero totale di ettari oggetto di pratiche ambientali stabilite a norma degli articoli 31 e 70 e del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione degli interventi pianificati in altre unità;

    gli ettari sono calcolati integralmente.

    Metodi di calcolo per i valori aggregati degli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione

    4.

    Nel calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output, gli output sono conteggiati nel modo seguente:

    a)

    per i valori aggregati degli indicatori di output relativi agli interventi che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 («sistema integrato») e agli interventi pagati integralmente nel corso dell’esercizio finanziario che non rientrano nel sistema integrato, gli output sono sempre conteggiati integralmente;

    b)

    per i valori aggregati degli indicatori di output relativi a interventi che non rientrano nel sistema integrato pagati in diverse rate nell’arco di diversi anni, sono conteggiati gli output parziali.

    Finanziamenti nazionali integrativi per gli indicatori di output

    5.

    Se il sostegno è erogato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 («finanziamenti nazionali integrativi») si applica quanto segue:

    a)

    gli output pianificati comprendono gli output generati dai finanziamenti nazionali integrativi;

    b)

    gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi sono rendicontati distintamente dagli output generati dalla spesa pubblica diversa dai finanziamenti nazionali integrativi;

    c)

    gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi non sono presi in considerazione ai fini della verifica dell’efficacia dell’attuazione;

    d)

    gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi sono presi in considerazione nel calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione.

    Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione

    6.

    Al fine di calcolare i valori aggregati degli indicatori di output senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:

    a)

    se un’unità di output è oggetto di più interventi pertinenti o di diverse operazioni nell’ambito dello stesso intervento, tale unità di output è conteggiata una sola volta nel calcolo del valore aggregato;

    b)

    i valori aggregati per gli indicatori di output relativi a interventi che rientrano nel sistema integrato e sono rendicontati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario agricolo N–1 comprendono il numero di unità che hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio finanziario agricolo N–1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N–2;

    c)

    se si applicano il diritto all’aiuto o le soglie massime, gli Stati membri rendicontano la superficie pertinente considerata ammissibile al pagamento dopo i controlli amministrativi e prima di applicare tali limiti nell’ambito degli indicatori di output pertinenti.

    INDICATORI DI RISULTATO

    Collegamento tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi

    7.

    Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri individuano i collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi secondo le modalità seguenti:

    a)

    gli Stati membri individuano un collegamento tra gli indicatori di risultato e gli obiettivi specifici. Un indicatore di risultato può essere collegato a più di un obiettivo specifico;

    b)

    gli interventi sono collegati a tutti gli indicatori di risultato ai quali contribuiscono direttamente e in modo significativo;

    c)

    solo le operazioni nell’ambito di un intervento che contribuiscono direttamente e in modo significativo a un indicatore di risultato sono attribuite a tale indicatore di risultato;

    d)

    un intervento singolo o una singola operazione nell’ambito di un intervento possono contribuire a più di un indicatore di risultato;

    e)

    il valore dell’output generato da un’operazione è sempre attribuito integralmente all’indicatore o agli indicatori di risultato pertinenti, anche quando è collegato a più indicatori di risultato;

    f)

    gli impegni in materia di gestione e gli investimenti che contribuiscono alla stessa finalità sono collegati a indicatori di risultato distinti, ad eccezione degli indicatori di risultato R.43 e R.44;

    g)

    l’indicatore di risultato R.35 è collegato agli interventi nel settore dell’apicoltura inclusi nel tipo di intervento di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Questi interventi sono rendicontati solo nell’ambito dell’indicatore di risultato R.35;

    h)

    le superfici soggette esclusivamente ai CGO e alle BCAA non sono comprese nel calcolo degli indicatori di risultato, ad eccezione dell’indicatore di risultato R.4, specificamente concepito per rilevare la quota di superficie agricola che beneficia del sostegno al reddito della PAC soggetta a condizionalità.

    Metodi di calcolo dettagliati per gli indicatori di risultato

    8.

    Nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per la pianificazione e la rendicontazione degli indicatori di risultato sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

    a)

    i valori degli indicatori di risultato sono calcolati integralmente per l’esercizio finanziario agricolo del primo pagamento, anche se nell’esercizio in questione era stato effettuato solo un pagamento parziale;

    b)

    in deroga alla lettera a), per l’indicatore di risultato R.37 i valori sono conteggiati integralmente al momento del completamento dell’operazione;

    c)

    i valori relativi ai pagamenti sotto forma di anticipi di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all’articolo 32, paragrafo 5, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 non sono conteggiati nella quantificazione dei relativi indicatori di risultato prima della realizzazione dell’output corrispondente;

    d)

    sono calcolati valori annuali per gli indicatori di risultato R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.11, R.12, R.13, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.29, R.30, R.31, R.33, R.34, R.43 e R.44;

    e)

    sono calcolati valori cumulativi per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.9, R.10, R.15, R.16, R.17, R.18, R.26, R.27, R.28, R.32, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41 e R.42;

    f)

    l’indicatore di risultato R.4 si riferisce alla superficie interessata da tutti i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e al sostegno per le superfici soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71 di tale regolamento e per gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento;

    g)

    l’indicatore di risultato R.6 si riferisce a tutti i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 36 di tale regolamento;

    h)

    l’indicatore di risultato R.7 si riferisce a tutti i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 36 di tale regolamento, e al sostegno per le superfici soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71 di tale regolamento e per gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento;

    i)

    in deroga alla lettera h), quando gli Stati membri progettano interventi conformemente all’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 a sostegno delle sole aree forestali, tali interventi possono essere collegati all’indicatore di risultato R.30 a condizione che:

    non siano previsti interventi per le zone agricole soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115; e

    non si applichi l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 alle zone designate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

    j)

    l’indicatore di risultato R.38 si riferisce a interventi Leader di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Nel proprio piano strategico della PAC, al momento di presentarlo per approvazione a norma dell’articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri fissano un obiettivo per l’indicatore R.38 che indica la popolazione rurale prevista interessata dalle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Una volta selezionate tutte le strategie di sviluppo locale nell’ambito di un piano strategico della PAC, gli Stati membri interessati modificano il piano strategico della PAC, se del caso, per aggiungere ai valori obiettivo esistenti il contributo aggiuntivo previsto dall’attuazione delle strategie di sviluppo locale selezionate. Ciò può comprendere collegamenti aggiuntivi tra gli interventi Leader e gli indicatori di risultato comuni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

    k)

    gli indicatori di risultato relativi alla superficie R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 e R.34 si riferiscono unicamente alle pratiche ambientali volontarie che vanno oltre i requisiti obbligatori pagati in ettari nell’ambito dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, agli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché agli interventi pertinenti in determinati settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;

    l)

    in deroga alla lettera k), gli Stati membri possono anche collegare gli indicatori di risultato R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 e R.34 a interventi diversi da quelli di cui alla lettera k), a condizione che le pratiche sovvenzionate vadano oltre i requisiti obbligatori pertinenti e contribuiscano in modo significativo e diretto agli indicatori di risultato pertinenti;

    m)

    i finanziamenti nazionali integrativi sono presi in considerazione per il calcolo degli indicatori di risultato.

    Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato

    9.

    Al fine di calcolare gli indicatori di risultato senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:

    a)

    se un’unità che contribuisce alla quantificazione di un indicatore di risultato è oggetto di più interventi o di più operazioni nell’ambito dello stesso intervento, collegate allo stesso indicatore di risultato, tale unità è conteggiata una sola volta nella quantificazione di tale indicatore di risultato;

    b)

    gli indicatori di risultato relativi agli interventi che rientrano nel sistema integrato e rendicontati nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio agricolo N–1 comprendono il numero di unità che hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell’esercizio finanziario agricolo N–1 in relazione agli interventi dichiarati nell’anno N–2;

    c)

    se si applicano i diritti all’aiuto o le soglie massime, gli Stati membri rendicontano la superficie pertinente considerata ammissibile al pagamento dopo i controlli amministrativi e prima di applicare tali limiti nell’ambito degli indicatori di risultato pertinenti;

    d)

    in deroga alla lettera a), la doppia contabilizzazione può essere accettata per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.10 e R.28.

    Denominatori degli indicatori di risultato

    10.

    Ai denominatori si applica quanto segue:

    a)

    i valori degli indicatori di contesto utilizzati come denominatori degli indicatori di risultato sono fissati per l’intero periodo del piano strategico della PAC. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono aggiornare tali valori nell’ambito di una modifica del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115;

    b)

    in deroga alla lettera a), i denominatori degli indicatori di risultato R.6, R.7 e R.11 sono aggiornati ogni anno per la rendicontazione.

    Ripartizione degli indicatori di risultato per la rendicontazione

    11.

    Gli Stati membri rendicontano un solo valore per ciascun indicatore di risultato pertinente. In deroga alla prima frase, sono necessarie le ripartizioni seguenti:

    a)

    per settore, per l’indicatore di risultato R.11;

    b)

    per sottocategorie, per l’indicatore di risultato R.17;

    c)

    per conversione e mantenimento dell’agricoltura biologica, per l’indicatore di risultato R.29;

    d)

    per tipo di terreno, per l’indicatore di risultato R.33;

    e)

    per genere, per l’indicatore di risultato R.36;

    f)

    per specie animale, per gli indicatori di risultato R.43 e R.44.

    Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame

    12.

    All’uso dei coefficienti di conversione si applica quanto segue:

    a)

    i coefficienti Eurostat per convertire gli animali in unità di bestiame sono utilizzati per gli indicatori di output e gli indicatori di risultato, ove opportuno;

    b)

    in deroga alla lettera a) possono essere utilizzati i coefficienti di conversione semplificata che figurano nella tabella seguente:

    Specie

    Età/categoria

    Coefficiente

    Bovini

    meno di 6 mesi

    0,4

     

    da 6 mesi a 2 anni

    0,6

     

    oltre 2 anni

    1,0

    Equini

    oltre 6 mesi

    1,0

    Ovini e caprini

     

    0,15

    Suini

    scrofe riproduttrici > 50 kg

    0,5

     

    altri suini

    0,3

    Pollame

     

     

     

    galline ovaiole

    0,014

     

    altro pollame

    0,03

    c)

    i coefficienti di conversione che figurano nella tabella di cui alla lettera b) possono essere aumentati o ridotti in casi debitamente giustificati e spiegati nel piano strategico della PAC tenendo conto di prove scientifiche;

    d)

    in casi debitamente giustificati, nella tabella di cui alla lettera b) possono essere aggiunte, in via eccezionale, altre categorie di animali e il coefficiente di conversione per tali categorie è fissato e spiegato nel piano strategico della PAC tenendo conto di prove scientifiche.


    (1)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


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