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Document 32021R2290
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2290 of 21 December 2021 laying down rules on the methods for the calculation of the common output and result indicators set out in Annex I to Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
C/2021/9604
GU L 458 del 22.12.2021, p. 486–493
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2024
22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/486 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2290 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione. Tale regolamento fissa gli obiettivi dell’Unione per la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono redigere tali piani strategici della PAC e presentare le proprie proposte alla Commissione entro il 1o gennaio 2022. |
(2) |
A norma dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere istituito un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. A tal fine nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano gli indicatori comuni di output e di risultato che costituiscono la base per i meccanismi di verifica e di esame dell’efficacia dell’attuazione nonché per il monitoraggio e la valutazione della PAC. È necessario stabilire norme chiare e comuni sui metodi di calcolo di tali indicatori. |
(3) |
Poiché gli Stati membri devono disporre di norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato nell’elaborazione dei loro progetti di piani strategici della PAC da presentare alla Commissione entro il 1o gennaio 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
METODI DI CALCOLO DEGLI INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115
INDICATORI DI OUTPUT
Metodi di calcolo per gli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell’efficacia dell’attuazione
1. |
Nel calcolare gli indicatori ai fini della verifica dell’efficacia dell’attuazione gli Stati membri tengono conto di quanto segue:
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Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell’efficacia dell’attuazione
2. |
Gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all’articolo 32, paragrafo 5, e all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prima della realizzazione dell’intero output corrispondente non sono inclusi nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 per l’esercizio finanziario agricolo in cui è stato versato l’anticipo. Tali anticipi sono rendicontati per l’esercizio agricolo in cui l’output è pagato integralmente. |
Rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e dei valori degli indicatori di output O.3 e O.34 da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione
3. |
Nella rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e di altri valori di output si applica quanto segue:
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Metodi di calcolo per i valori aggregati degli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione
4. |
Nel calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output, gli output sono conteggiati nel modo seguente:
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Finanziamenti nazionali integrativi per gli indicatori di output
5. |
Se il sostegno è erogato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 («finanziamenti nazionali integrativi») si applica quanto segue:
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Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione
6. |
Al fine di calcolare i valori aggregati degli indicatori di output senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:
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INDICATORI DI RISULTATO
Collegamento tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi
7. |
Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri individuano i collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi secondo le modalità seguenti:
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Metodi di calcolo dettagliati per gli indicatori di risultato
8. |
Nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per la pianificazione e la rendicontazione degli indicatori di risultato sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:
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Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato
9. |
Al fine di calcolare gli indicatori di risultato senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:
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Denominatori degli indicatori di risultato
10. |
Ai denominatori si applica quanto segue:
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Ripartizione degli indicatori di risultato per la rendicontazione
11. |
Gli Stati membri rendicontano un solo valore per ciascun indicatore di risultato pertinente. In deroga alla prima frase, sono necessarie le ripartizioni seguenti:
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Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame
12. |
All’uso dei coefficienti di conversione si applica quanto segue:
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(1) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(3) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).