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Document 22021A0430(04)

Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare

Questo è il testo autentico e definitivo dell'accordo che sostituisce ab initio 22020A1231(04).

OJ L 150, 30.4.2021, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/2255/oj

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 150/1


ACCORDO TRA IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA PER LA COOPERAZIONE SUGLI USI SICURI E PACIFICI DELL’ENERGIA NUCLEARE

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (Euratom), di seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, di seguito denominato «Regno Unito»,

dall’altra,

e di seguito denominati congiuntamente «parti» e individualmente «parte»,

CONSIDERANDO che il 24 gennaio 2020 il Regno Unito, l’Unione europea («Unione») e la Comunità hanno concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») e che su tale base il Regno Unito ha receduto dall’Unione alle ore 23.00 GMT o ore 00.00 CET del 31 gennaio 2020,

CONSIDERANDO che il titolo IX dell’accordo di recesso disciplina le questioni relative alla separazione riguardanti l’Euratom,

RILEVANDO che l’Unione e il Regno Unito hanno convenuto la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione e il Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito,

RICONOSCENDO il livello di integrazione tra la Comunità e il Regno Unito in campo nucleare,

RICONOSCENDO che il Regno Unito, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto un livello avanzato e comparabile per quanto riguarda gli usi pacifici dell’energia nucleare, garantito dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di salvaguardie nucleari e protezione nucleare, salute pubblica, sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e tutela dell’ambiente,

PRESO ATTO dell’impegno del Regno Unito a sviluppare e utilizzare l’energia nucleare quale elemento del suo mix energetico diversificato e a basse emissioni di carbonio,

DESIDEROSI di concludere, in materia di usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare, accordi di cooperazione a lungo termine secondo modalità prevedibili e concrete, che tengano conto delle esigenze dei loro rispettivi programmi nel campo dell’energia nucleare e che facilitino gli scambi commerciali, la ricerca e lo sviluppo e altre attività di cooperazione tra il Regno Unito e la Comunità,

RICONOSCENDO che il Regno Unito e la Comunità traggono vantaggio dalla reciproca cooperazione nell’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici,

RIBADENDO l’impegno delle parti a far sì che lo sviluppo e l’uso internazionali dell’energia nucleare per scopi pacifici perseguano l’obiettivo della non proliferazione delle armi nucleari,

RIBADENDO il sostegno del Regno Unito, della Comunità e dei suoi Stati membri agli obiettivi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica («AIEA») e al sistema di salvaguardie dell’AIEA, nonché il loro desiderio di collaborare per garantirne la costante efficacia,

OSSERVANDO che il Regno Unito e tutti gli Stati membri della Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari («TNP») firmato a Washington, Londra e Mosca il 1o luglio 1968 ed entrato in vigore in via generale il 5 marzo 1970,

RIBADENDO il sostegno delle parti agli obiettivi del TNP e il loro desiderio di promuovere l’adesione universale al TNP,

RAMMENTANDO il fermo impegno del Regno Unito, della Comunità e dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare e segnatamente del rafforzamento e dell’efficiente applicazione in tale ambito delle salvaguardie e dei regimi di controllo delle esportazioni, nel rispetto dei quali si svolge la cooperazione tra il Regno Unito e la Comunità sugli usi pacifici dell’energia nucleare,

RICONOSCENDO che il Regno Unito, in quanto Stato dotato di armi nucleari nel quadro del TNP, ha volontariamente concluso l’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione delle salvaguardie nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari (IAEA INFCIRC/951) e il protocollo aggiuntivo a tale accordo (IAEA INFCIRC/951/Add.1), entrambi firmati a Vienna il 7 giugno 2018 ed entrati in vigore alle ore 23.00 GMT il 31 dicembre 2020 (di seguito collettivamente denominati «accordo tra il Regno Unito e l’AIEA sulle salvaguardie»),

PRESO ATTO che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato Euratom») e agli accordi sulle salvaguardie conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’AIEA,

RAMMENTANDO il fermo impegno del Regno Unito, della Comunità e dei suoi Stati membri a favore dell’uso sicuro del materiale nucleare, in quanto parti della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna e a New York il 3 marzo 1980 ed entrata in vigore in via generale l’8 febbraio 1987, e della modifica di tale convenzione, firmata a Vienna l’8 luglio 2005 ed entrata in vigore in via generale l’8 maggio 2016 (di seguito collettivamente denominate «CPPNM modificata»),

RILEVANDO che il Regno Unito e tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare,

RILEVANDO che è necessario tener conto degli impegni assunti dal Regno Unito e da ciascuno Stato membro della Comunità nell’ambito del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare,

RICONOSCENDO che il presente accordo non pregiudica l’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sulla collaborazione allo sviluppo e allo sfruttamento della tecnica di arricchimento di uranio mediante centrifugazione gassosa, firmato ad Almelo il 4 marzo 1970, né l’accordo tra i governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla cooperazione nel settore della tecnologia della centrifugazione, firmato a Cardiff il 12 luglio 2005,

RIBADENDO il sostegno del Regno Unito, della Comunità e dei suoi Stati membri alle convenzioni internazionali sulla sicurezza nucleare, sulla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare e sull’assistenza in caso di emergenza,

RIBADENDO l’impegno delle parti a favore dell’uso sicuro del materiale e degli impianti nucleari nonché della protezione delle persone e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti, l’importanza per la comunità internazionale di assicurare che l’uso dell’energia nucleare sia sicuro, adeguatamente disciplinato e compatibile con l’ambiente, e l’importanza della cooperazione bilaterale e multilaterale ai fini dell’efficacia delle misure in materia di sicurezza nucleare, nonché del rafforzamento di tali misure,

RICONOSCENDO il principio del continuo miglioramento della sicurezza nucleare e il ruolo guida di entrambe le parti in questo settore, anche per quanto riguarda la promozione di standard elevati su scala mondiale, e riconoscendo l’importanza per ciascuna parte di mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare,

CONSIDERANDO l’importanza che la ricerca scientifica e tecnologica nel campo della fissione e della fusione nucleare, per le applicazioni energetiche e non energetiche, riveste per le parti, e l’interesse reciproco a cooperare in materia,

RIBADENDO che con la firma dell’accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (1) la Comunità si è impegnata a partecipare alla costruzione del progetto ITER («ITER») e al suo futuro funzionamento, che il contributo della Comunità è gestito attraverso l’Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione («Fusion for Energy»), costituita con la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio (2),

CONSIDERANDO che le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione del Regno Unito al progetto ITER o ad altre attività nell’ambito di Fusion for Energy e della partecipazione del Regno Unito in veste di paese associato al programma di ricerca e formazione della Comunità, anche per quanto riguarda il contributo finanziario, sono determinate separatamente,

RICONOSCENDO il principio fondamentale della libera circolazione delle merci, dei prodotti e dei capitali, nonché la libertà d’impiego degli specialisti nel mercato comune nucleare della Comunità,

RICONOSCENDO che il presente accordo deve essere conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Unione e dal Regno Unito nel quadro degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio,

REITERANDO gli impegni del Regno Unito e degli Stati membri della Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell’energia nucleare,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

1.   L’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro per la cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità, senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle parti.

2.   La cooperazione ai sensi del presente accordo è svolta esclusivamente per scopi pacifici.

3.   I materiali soggetti al presente accordo sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non vengono destinati alla fabbricazione di armi nucleari o dispositivi esplosivi nucleari, né alla ricerca o allo sviluppo di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari né a scopi militari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a)

«autorità competente»:

i)

per il Regno Unito il Department for Business, Energy and Industrial Strategy (ministero britannico delle imprese, dell’energia e della strategia industriale) e l’Office for Nuclear Regulation (ente britannico di regolamentazione del settore);

ii)

per la Comunità, la Commissione europea,

o un’altra autorità che la parte interessata ha facoltà di notificare in qualsiasi momento per iscritto all’altra parte;

b)

«apparecchiature»: i materiali elencati nell’allegato B, sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7, delle linee guida del GFN;

c)

«linee guida per i trasferimenti nucleari»: le linee guida enunciate nel documento dell’AIEA INFCIRC/254/Parte 1, la cui versione può essere periodicamente rivista, come attuate dalle parti salvo diversamente convenuto previa consultazione in sede di comitato misto;

d)

«proprietà intellettuale»: la proprietà intellettuale nell’accezione di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979; può comprendere altri elementi concordati dalle parti;

e)

«comitato misto»: il comitato istituito ai sensi dell’articolo 19;

f)

«materiale non nucleare»: il materiale non nucleare nell’accezione di cui all’allegato B delle linee guida del GFN;

g)

«allegato B delle linee guida del GFN»: l’allegato B delle linee guida per i trasferimenti nucleari;

h)

«materiale nucleare»: qualsiasi «materiale grezzo» o «materiale fissile speciale» ai sensi dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA firmato il 23 ottobre 1956 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 29 luglio 1957 («statuto dell’AIEA»). Ogni decisione del consiglio dei governatori dell’AIEA presa in virtù dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA e intesa a modificare l’elenco dei materiali considerati «materiale grezzo» o «materiale fissile speciale» è valida agli effetti del presente accordo soltanto se così convenuto dalle parti previe consultazioni in sede di comitato misto;

i)

«scopi pacifici»: l’uso di materiale nucleare, compresi il materiale nucleare ottenuto mediante uno o più processi, il materiale non nucleare, le apparecchiature e la tecnologia in settori quali la produzione di energia elettrica e di calore, la medicina, l’agricoltura e l’industria; non vi rientrano né la fabbricazione, la ricerca o lo sviluppo di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, né gli scopi militari. Gli scopi militari non comprendono l’alimentazione di una base militare a partire da reti elettriche né la produzione di radioisotopi per scopi medici in ospedali militari;

j)

«persona»: qualsiasi persona fisica, impresa o altra entità soggetta alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nei territori rientranti nella rispettiva giurisdizione delle parti, ad esclusione delle parti stesse del presente accordo;

k)

«tecnologia»: la tecnologia nell’accezione di cui all’allegato A delle linee guida per i trasferimenti nucleari;

l)

«periodo di transizione»: il periodo nell’accezione di cui all’accordo di recesso; e

m)

«accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»: l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, firmato a Bruxelles e Londra il 30 dicembre 2020; e

i riferimenti fatti nel presente accordo ad articoli si intendono fatti agli articoli del presente accordo, salvo disposizioni contrarie.

Articolo 3

Ambito di applicazione della cooperazione nucleare

1.   La cooperazione tra le parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare prevista dal presente accordo può includere:

a)

la promozione degli scambi commerciali e della cooperazione commerciale;

b)

la fornitura di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di apparecchiature;

c)

il trasferimento di tecnologia, compresa la trasmissione di informazioni pertinenti ai fini del presente articolo;

d)

l’appalto di apparecchiature e dispositivi;

e)

l’accesso alle apparecchiature e agli impianti e il loro uso;

f)

la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, incluso lo smaltimento geologico;

g)

la sicurezza nucleare e la radioprotezione, compresi la preparazione alle emergenze e il monitoraggio dei livelli di radioattività nell’ambiente;

h)

le salvaguardie nucleari e la protezione fisica;

i)

l’uso di radioisotopi e radiazioni nell’agricoltura, nell’industria, in medicina e nella ricerca, in particolare al fine di minimizzare i rischi di carenze nella fornitura di radioisotopi per uso medico e di sostenere la messa a punto di tecnologie e cure innovative che utilizzano radioisotopi, nell’interesse della salute pubblica;

j)

l’esplorazione geologica e geofisica, lo sviluppo, la produzione, la trasformazione e l’uso delle risorse di uranio;

k)

gli aspetti normativi degli usi pacifici dell’energia nucleare;

l)

la ricerca e lo sviluppo; e

m)

altri ambiti pertinenti all’oggetto del presente accordo, che potranno essere convenuti dalle parti per iscritto previe consultazioni in sede di comitato misto.

2.   La cooperazione negli ambiti specifici di cui al paragrafo 1 può essere attuata, se necessario, tramite accordi stipulati tra un soggetto giuridico stabilito nel Regno Unito e un soggetto giuridico stabilito nella Comunità, entrambi designati dalle rispettive autorità competenti come soggetti debitamente autorizzati ad attuare la cooperazione in parola. Detti accordi contengono disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora tali diritti esistano o dovessero sorgere.

Articolo 4

Forme della cooperazione nucleare

La cooperazione di cui all’articolo 3 può rivestire, tra l’altro, le forme seguenti:

a)

trasferimento di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature e tecnologia;

b)

scambio di informazioni in ambiti di reciproco interesse, quali le salvaguardie nucleari, la sicurezza nucleare, i livelli di radioattività nell’ambiente e la fornitura di radioisotopi;

c)

promozione di scambi, visite e formazione del personale e degli esperti, compresi la formazione e il perfezionamento del personale amministrativo, scientifico e tecnico;

d)

organizzazione di convegni e seminari;

e)

scambio di informazioni, assistenza e servizi scientifici e tecnici, anche per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo;

f)

organizzazione di progetti comuni e partecipazione agli stessi nonché costituzione di joint venture e di appropriati gruppi di lavoro o studi a livello bilaterale;

g)

agevolazione della cooperazione commerciale in relazione al ciclo del combustibile nucleare, ad esempio fornitura di servizi relativi al ciclo del combustibile nucleare tra cui la conversione dell’uranio e l’arricchimento isotopico; e

h)

altre forme di cooperazione che potranno essere convenute dalle parti per iscritto previe consultazioni in sede di comitato misto.

Articolo 5

Materiali soggetti al presente accordo

1.   Il presente accordo si applica ai materiali specificati al paragrafo 2, salvo se:

a)

diversamente convenuto dalle parti per iscritto; o

b)

si applica un’eccezione a norma del paragrafo 4.

2.   I materiali di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)

materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature o tecnologia trasferiti tra le parti o tra le loro rispettive persone, direttamente o attraverso un paese terzo. Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le apparecchiature o la tecnologia in parola sono soggetti al presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio sottoposto alla giurisdizione della parte che li riceve, a condizione che la parte fornitrice abbia dato comunicazione scritta del trasferimento alla parte ricevente e che questa abbia confermato per iscritto che il materiale in questione è o sarà soggetto al presente accordo e che il destinatario proposto, se diverso dalla parte ricevente, è una persona autorizzata soggetta alla giurisdizione territoriale della parte ricevente;

b)

materiale nucleare, materiale non nucleare o apparecchiature utilizzati nei materiali soggetti al presente accordo o prodotti attraverso l’impiego dei medesimi e come eventualmente meglio identificati nelle disposizioni amministrative a norma dell’articolo 15;

c)

materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature o tecnologia che, come determinato conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative a norma dell’articolo 15, sono soggetti al presente accordo a seguito dell’entrata in vigore dello stesso; e

d)

qualsiasi altro materiale convenuto dalle parti previe consultazioni in sede di comitato misto.

3.   I materiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai quali si applica il presente accordo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative a norma dell’articolo 15, non sia stato stabilito:

a)

che tali materiali sono stati ritrasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della parte ricevente conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo;

b)

nel caso del materiale nucleare, che esso non è più utilizzabile per alcuna attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza o alle salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o che è diventato praticamente irrecuperabile; per stabilire quando il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza o alle salvaguardie, entrambe le parti accettano la decisione presa dall’AIEA conformemente alle disposizioni sulla cessazione delle salvaguardie contenute nel pertinente accordo sulle salvaguardie di cui l’AIEA è parte contraente;

c)

nel caso del materiale non nucleare e delle apparecchiature, che essi non sono più utilizzabili per scopi nucleari;

d)

che tali materiali non più soggetti al presente accordo conformemente ai criteri definiti nelle disposizioni amministrative a norma dell’articolo 15; o

e)

quando sia stato diversamente convenuto per iscritto dalle parti previe consultazioni in sede di comitato misto.

4.   La tecnologia è soggetta al presente accordo per tutti gli Stati membri della Comunità, ad eccezione degli Stati membri specificati dalla Comunità in una notifica scritta al Regno Unito all’entrata in vigore del presente accordo, avendo tali Stati membri espresso la volontà di non includere la tecnologia nel campo di applicazione del presente accordo. Tale azione lascia impregiudicato il diritto comunitario, in particolare le norme relative al mercato comune nucleare. Lo Stato membro in riferimento al quale sia stata effettuata una notifica a norma del presente paragrafo assiste l’autorità competente della Comunità nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo per quanto riguarda i trasferimenti e i ritrasferimenti di tecnologia. Previe consultazioni in sede di comitato misto, la notifica di cui al presente paragrafo può essere ritirata per iscritto in riferimento a qualsiasi Stato membro interessato in qualsiasi momento, avendo tale Stato membro espresso la sua volontà in tal senso. Le modalità pratiche per l’attuazione della presente disposizione sono definite nelle disposizioni amministrative a norma dell’articolo 15.

Articolo 6

Salvaguardie

1.   Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom a norma del trattato Euratom e alle salvaguardie dell’AIEA a norma dei seguenti accordi sulle salvaguardie, nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, e conformemente al TNP:

i)

accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973 ed entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (AIEA INFCIRC/193), e accordo del luglio 1978 tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (AIEA INFCIRC/290); e

ii)

protocolli aggiuntivi AIEA INFCIRC/193/Add.8 e AIEA INFCIRC/290/Add.1 firmati a Vienna il 22 settembre 1998 ed entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base della circolare dell’AIEA INFCIRC/540, nella versione corretta (Sistema di salvaguardie rafforzato, parte II);

b)

nel Regno Unito:

i)

al sistema nazionale di salvaguardie applicato dall’autorità nazionale competente; e

ii)

alle salvaguardie dell’AIEA a norma dell’accordo tra il Regno Unito e l’AIEA sulle salvaguardie.

2.   Qualora l’applicazione di uno degli accordi conclusi con l’AIEA di cui al paragrafo 1 sia sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o nel Regno Unito, la parte interessata conclude senza indugi con l’AIEA un accordo che garantisca un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle previste dai pertinenti accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), oppure, se ciò non è possibile,

a)

la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle garantite dagli accordi sulle salvaguardie di cui al paragrafo 1, lettera a), e il Regno Unito, dal canto suo, applica salvaguardie idonee a garantire un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle dell’accordo sulle salvaguardie di cui al paragrafo 1, lettera b);

b)

oppure, se ciò non è possibile, le parti stipulano accordi per l’applicazione delle salvaguardie che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle garantite dagli accordi sulle salvaguardie di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

3.   Entrambe le parti si impegnano ad applicare, nella rispettiva giurisdizione, un sistema solido ed efficace di contabilità e controllo del materiale nucleare, al fine di garantire che il materiale nucleare soggetto al presente accordo non sia distolto dal suo uso pacifico. La sorveglianza, incluse le ispezioni negli impianti che detengono materiale nucleare soggetto al presente accordo, avviene in modo atto a consentire alle rispettive autorità competenti di trarre conclusioni indipendenti e, se necessario, di richiedere adeguate misure correttive e verificare tali misure.

Articolo 7

Protezione fisica

1.   In ogni momento sono applicate misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell’allegato C delle linee guida per i trasferimenti nucleari. In aggiunta al suddetto documento, nell’applicare le misure di protezione fisica il Regno Unito, la Comunità rappresentata dalla Commissione europea se del caso e gli Stati membri della Comunità fanno riferimento agli obblighi loro incombenti in virtù della CPPNM modificata, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna parte, nonché alle raccomandazioni contenute nella circolare dell’AIEA INFCIRC/225/Rev.5 (Raccomandazioni sulla sicurezza nucleare per la protezione fisica del materiale nucleare e degli impianti nucleari), con le eventuali revisioni salvo diversamente convenuto dalle parti previe consultazioni in sede di comitato misto.

2.   Il trasporto del materiale nucleare è soggetto alle disposizioni della CPPNM modificata, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna parte, e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1), con le eventuali revisioni salvo diversamente convenuto dalle parti previe consultazioni in sede di comitato misto.

Articolo 8

Sicurezza nucleare

1.   La Comunità e il Regno Unito sono parti della convenzione sulla sicurezza nucleare, firmata a Vienna il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1996 (AIEA INFCIRC/449), della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, firmata a Vienna il 5 settembre 1997 ed entrata in vigore il 18 giugno 2001 (AIEA INFCIRC/546), della convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1987 (AIEA INFCIRC/336), e della convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986 (AIEA INFCIRC/335). Qualsiasi modifica di una delle suddette convenzioni si applica al presente accordo, a meno che una parte non abbia notificato per iscritto all’altra parte che non accetta la modifica. La Comunità, i suoi Stati membri e il Regno Unito hanno approvato la dichiarazione di Vienna sulla sicurezza nucleare adottata il 9 febbraio 2015 (AIEA INFCIRC/872).

2.   Le parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale ai fini dell’efficacia delle misure in materia di sicurezza nucleare e, consapevoli del ruolo guida di entrambe in questo settore, collaborano al continuo miglioramento degli standard e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza nucleare e della loro attuazione.

3.   Riconoscendo il principio del continuo miglioramento della sicurezza nucleare e il diritto di ciascuna parte di applicare standard di sicurezza nucleare, e nella misura in cui non confligge con l’evoluzione degli standard internazionali di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti, ciascuna parte non indebolisce né riduce i livelli di protezione al di sotto di quelli previsti dagli standard di protezione, e dalla relativa applicazione, condivisi dalle parti alla fine del periodo di transizione in relazione alla sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, alla disattivazione, alla sicurezza dei trasporti del materiale nucleare e alla preparazione e alla risposta alle emergenze.

4.   Le parti proseguono la loro cooperazione, mantengono contatti regolari e condividono informazioni sulle questioni attinenti alla sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla preparazione e alla risposta alle emergenze e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compresi i risultati delle valutazioni inter pares internazionali, se del caso.

5.   Le parti proseguono la cooperazione nei settori contemplati:

a)

dai sistemi della Comunità istituti per il monitoraggio dei livelli di radioattività nell’ambiente e lo scambio di informazioni al riguardo, tra cui:

i)

il sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (ECURIE); e

ii)

la piattaforma dell’Unione europea per lo scambio di dati radiologici (EURDEP);

b)

dai gruppi consultivi di esperti istituiti nel settore della sicurezza nucleare, tra cui il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare; e

c)

da qualsiasi altro sistema o gruppo della Comunità convenuto dalle parti tramite le rispettive autorità competenti.

Tramite la sua autorità competente, la Comunità può invitare il Regno Unito a partecipare, in qualità di paese terzo, ai suddetti sistemi e gruppi.

Articolo 9

Trasferimenti, ritrasferimenti e agevolazione degli scambi

1.   Qualsiasi trasferimento di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature o tecnologia nel quadro delle attività di cooperazione a norma del presente accordo è realizzato in conformità dei pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dagli Stati membri della Comunità e dal Regno Unito relativamente agli usi pacifici dell’energia nucleare elencati agli articoli 6 e 7 nonché in relazione agli impegni assunti dai singoli Stati membri della Comunità e dal Regno Unito in seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare quali indicati nelle linee guida per i trasferimenti nucleari.

2.   Le parti facilitano gli scambi di materiali soggetti al presente accordo tra loro o tra persone stabilite sul rispettivo territorio, nel reciproco interesse dei produttori, dell’industria del ciclo del combustibile nucleare, dei fornitori di servizi di pubblica utilità e dei consumatori.

3.   Nella misura del possibile, le parti si prestano reciproca assistenza per l’appalto di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature o tecnologia ad opera di una delle parti o di persone nell’ambito della Comunità o soggette alla giurisdizione del Regno Unito.

4.   Il proseguimento della cooperazione prevista dal presente accordo dipende dall’applicazione, soddisfacente per entrambe le parti, del sistema di salvaguardie e controlli di sicurezza istituito dalla Comunità conformemente al trattato Euratom e del sistema di salvaguardie e controlli di sicurezza istituito dal Regno Unito.

5.   Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per compromettere l’integrità e il funzionamento armonioso del mercato comune nucleare della Comunità, in particolare per ostacolare la libera circolazione delle merci e dei servizi al suo interno o per vanificare la politica comune di approvvigionamento nucleare della Comunità.

6.   I trasferimenti di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature o tecnologia e servizi idonei sono effettuati a condizioni commerciali eque. L’applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata, nonché le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito.

7.   Qualsiasi ritrasferimento di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature o tecnologia soggetti al presente accordo al di fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione delle parti avviene unicamente nel quadro degli impegni assunti dai singoli Stati membri della Comunità e dal Regno Unito in seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare. In particolare, ai ritrasferimenti di tutti i materiali soggetti al presente accordo si applicano le linee guida per i trasferimenti nucleari.

8.   Le notifiche scritte relative ai trasferimenti di materiali soggetti al presente accordo e ai ritrasferimenti di materiale non nucleare, apparecchiature e tecnologia soggetti al presente accordo sono scambiate conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative stabilite a norma dell’articolo 15.

9.   Il materiale non nucleare, le apparecchiature e la tecnologia soggetti al presente accordo non sono trasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della parte ricevente senza il previo consenso scritto della parte fornitrice, salvo in applicazione del paragrafo 11 del presente articolo. La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 5, paragrafo 4.

10.   Quando le linee guida per i trasferimenti nucleari richiedono il consenso della parte fornitrice, il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è trasferito al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della parte ricevente senza il previo consenso scritto della parte fornitrice, salvo in applicazione del paragrafo 11.

11.   All’entrata in vigore del presente accordo, le parti si scambiano gli elenchi dei paesi verso i quali sono autorizzati ritrasferimenti di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature e tecnologia a opera di ciascuna parte a norma dei paragrafi 9 e 10 del presente articolo. Ciascuna parte notifica all’altra parte le modifiche apportate ai propri elenchi di paesi conformemente alle procedure definite nelle disposizioni amministrative stabilite a norma dell’articolo 15.

12.   Qualora il Regno Unito o uno Stato membro della Comunità trasferisca tecnologia soggetta al presente accordo a uno Stato membro che rientra nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 4, si applicano i paragrafi 7 e 9 del presente articolo. Le modalità pratiche per l’applicazione del presente paragrafo sono definite nell’ambito delle disposizioni amministrative stabilite a norma dell’articolo 15.

Articolo 10

Arricchimento

Prima di procedere all’arricchimento al 20 % e oltre nell’isotopo uranio 235 di qualsiasi materiale nucleare soggetto al presente accordo, una parte ottiene il consenso scritto dell’altra parte. Detto consenso, se accordato, deve specificare le condizioni alle quali può essere usato il risultante uranio arricchito al 20 % e oltre. Le ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione al presente articolo possono essere definite nelle disposizioni amministrative stabilite a norma dell’articolo 15.

Articolo 11

Ritrattamento

Ciascuna parte autorizza l’altra parte a procedere al ritrattamento di combustibile nucleare contenente materiale nucleare soggetto al presente accordo a condizione che tale ritrattamento avvenga alle condizioni specificate nell’allegato.

Articolo 12

Cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nucleari

1.   Le parti e i rispettivi organismi cooperano tra loro nel settore della ricerca e dello sviluppo per usi pacifici dell’energia nucleare, incluso lo sviluppo dell’energia da fusione, per scopi di produzione energetica e diversi dalla produzione di energia, qualora le parti abbiano interessi comuni e nella misura in cui tali interessi rientrino nei rispettivi programmi e attività di ricerca e sviluppo. Le parti o i loro organismi, a seconda dei casi, possono consentire che a tale cooperazione partecipino ricercatori e organizzazioni di tutti i settori della ricerca, compresi università, laboratori e settore privato. Le parti, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, si adoperano per facilitare tale cooperazione fra le persone che operano nel settore.

2.   La cooperazione ai sensi del presente articolo può includere:

a)

la partecipazione del Regno Unito, in qualità di paese terzo, ai programmi e alle attività di ricerca e formazione della Comunità; e

b)

l’adesione del Regno Unito a Fusion for Energy,

conformemente alle condizioni specificate nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3.   Nella misura in cui ciò sia necessario, le parti o le rispettive autorità competenti possono stipulare accordi di esecuzione ad hoc per stabilire specificamente l’ambito, i termini e le condizioni della cooperazione di cui al presente articolo.

4.   Gli accordi di esecuzione a norma del paragrafo 3 possono riguardare, tra l’altro, le disposizioni finanziarie e l’attribuzione di responsabilità gestionali e operative, e contenere disposizioni dettagliate sulla diffusione e la condivisione delle informazioni e sulla proprietà intellettuale.

Articolo 13

Scambio di informazioni e competenze tecniche

1.   Le parti incoraggiano e favoriscono un adeguato e proporzionato scambio di informazioni e competenze tecniche tra di esse, così come tra le rispettive autorità competenti, su questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo.

2.   Le parti possono scambiarsi reciprocamente, o mettere a disposizione delle loro autorità competenti e di persone nell’ambito della Comunità o soggette alla giurisdizione del Regno Unito, le informazioni in loro possesso su questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo.

3.   Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo le informazioni pervenute da terzi a condizioni tali da escluderne l’ulteriore trasmissione.

4.   Le informazioni che la parte fornitrice considera di interesse commerciale sono trasmesse solo alle condizioni da essa stabilite.

5.   Le parti incoraggiano e favoriscono lo scambio di informazioni tra persone soggette alla giurisdizione del Regno Unito, da un lato, e persone nell’ambito della Comunità, dall’altro, su questioni rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo.

6.   Le informazioni in possesso di tali persone sono trasmesse solo con il loro consenso e alle condizioni da esse stabilite.

7.   Le parti prendono tutte le precauzioni del caso per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in sede di applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Proprietà intellettuale

1.   Le parti provvedono a tutelare adeguatamente ed efficacemente la proprietà intellettuale creata e la tecnologia trasferita nell’ambito della cooperazione prevista dal presente accordo, conformemente agli accordi internazionali e alle disposizioni pertinenti, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno Unito e nell’Unione, nella Comunità o nei loro Stati membri.

2.   Il presente accordo non ha per oggetto il trasferimento della proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale risultante nell’ambito della cooperazione prevista dal presente accordo è attribuita caso per caso in eventuali accordi, intese o contratti specifici ad esso associati.

Articolo 15

Disposizioni amministrative

1.   Le parti, per il tramite delle rispettive autorità competenti, adottano disposizioni amministrative ai fini dell’effettiva attuazione del presente accordo. Tali disposizioni comprendono le procedure necessarie affinché le autorità competenti possano attuare e gestire il presente accordo.

2.   Le disposizioni amministrative stabilite ai sensi del presente articolo possono essere modificate come convenuto per iscritto dalle autorità competenti.

3.   Le disposizioni amministrative possono prevedere lo scambio di elenchi di inventario per i materiali soggetti al presente accordo.

4.   Le disposizioni amministrative possono stabilire i meccanismi di consultazione tra le autorità competenti.

5.   Il materiale nucleare e il materiale non nucleare soggetti al presente accordo sono contabilizzati in base alla fungibilità e ai principi di proporzionalità e di equivalenza dei materiali nucleari e non nucleari, come previsto dalle disposizioni amministrative stabilite ai sensi del presente articolo.

Articolo 16

Attuazione

1.   Le disposizioni del presente accordo sono attuate in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite interferenze nelle attività nucleari nel Regno Unito e nella Comunità e da conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro ed economico delle attività nucleari.

2.   Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate allo scopo di procurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle parti o delle persone autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare attuata da una delle parti o dagli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione degli usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) sul territorio soggetto alla giurisdizione delle parti o tra il Regno Unito e la Comunità.

Articolo 17

Diritto applicabile

1.   La cooperazione disciplinata dal presente accordo è conforme alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno Unito, nell’Unione e nella Comunità nonché agli accordi internazionali stipulati dalle parti, lasciando impregiudicato l’articolo 18. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata.

2.   Ciascuna parte si impegna nei confronti dell’altra a garantire che le disposizioni del presente accordo siano accettate e rispettate, per quanto riguarda il Regno Unito, da tutte le persone soggette alla sua giurisdizione debitamente autorizzate a norma del presente accordo e, per quanto riguarda la Comunità, da tutte le persone nell’ambito della Comunità debitamente autorizzate a norma del presente accordo.

Articolo 18

Accordi in vigore

1.   Le disposizioni di ogni accordo bilaterale di cooperazione nucleare civile in vigore tra il Regno Unito e gli Stati membri della Comunità sono considerate complementari alle disposizioni del presente accordo e, se del caso, sono da queste sostituite.

2.   Il presente accordo non costituisce un accordo integrativo dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3.   Il presente accordo si applica fatto salvo ogni precedente accordo bilaterale tra il Regno Unito, da una parte, e l’Unione e la Comunità, dall’altra.

Articolo 19

Comitato misto

1.   Le parti istituiscono un comitato misto.

2.   La composizione del comitato misto e le procedure a esso relative sono definite nelle disposizioni amministrative stabilite a norma dell’articolo 15.

3.   Il comitato misto si riunisce periodicamente, e su richiesta dell’autorità competente di una delle parti, per sorvegliare l’attuazione del presente accordo.

4.   Le funzioni del comitato misto comprendono, tra l’altro:

a)

scambio di informazioni, discussione delle migliori pratiche, condivisione delle esperienze di attuazione;

b)

istituzione e coordinamento di gruppi di lavoro che agiscono nell’ambito di applicazione del presente accordo;

c)

individuazione e discussione di questioni tecniche e consultazione in materia;

d)

adozione di raccomandazioni per le decisioni comuni che devono essere adottate dalle parti nei casi previsti dal presente accordo, comprese le decisioni comuni di modifica del presente accordo;

e)

sede di consultazione, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie;

f)

coordinamento dell’azione di cooperazione nell’ambito degli usi dell’energia nucleare diversi dalla produzione di energia, in particolare al fine di ridurre al minimo i rischi di carenze nella fornitura di radioisotopi per uso medico e di sostenere la messa a punto di tecnologie e cure innovative che utilizzano radioisotopi, nell’interesse della salute pubblica; e

g)

forum tecnico per qualsiasi altra questione relativa al presente accordo.

Articolo 20

Consultazione

Se necessario, i rappresentanti delle parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, per consultarsi in sede di comitato misto su questioni scaturite dall’applicazione del presente accordo, sorvegliarne l’esecuzione e concordare modalità di cooperazione aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambio di corrispondenza.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie

1.   Le parti discutono senza indugio in sede di comitato misto qualsiasi controversia tra loro concernente l’applicazione, l’interpretazione o l’attuazione del presente accordo al fine di risolvere la controversia mediante negoziato. Ogni discussione o negoziazione di questo tipo può assumere la forma di scambio di corrispondenza.

2.   Ogni controversia di questo tipo non risolta mediante negoziato e consultazioni obbligatorie in sede di comitato misto è deferita, su richiesta di una delle parti, a un collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la cittadinanza di alcuna delle due parti, che ricopre la funzione di presidente.

3.   Se entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato una delle parti non ha designato un arbitro, l’altra parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la parte che non ha provveduto a designarlo. Se, entro 30 giorni dalla designazione o dalla nomina degli arbitri di entrambe le parti, il terzo arbitro non è stato eletto, l’una o l’altra parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro.

4.   La maggioranza dei membri del collegio arbitrale costituisce il quorum e tutte le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. La procedura di arbitrato è stabilita dal collegio stesso. Le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per entrambe le parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia. L’esecuzione di ogni decisione o lodo arbitrale avviene in conformità di tutta la legislazione applicabile delle parti e del diritto internazionale.

Articolo 22

Cessazione della cooperazione in caso di grave violazione

1.   Nel caso in cui:

a)

una parte o uno Stato membro della Comunità abbia gravemente violato gli obblighi sostanziali in virtù degli articoli 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 o 15 o altri obblighi derivanti dal presente accordo eventualmente convenuti dalle parti per iscritto previe consultazioni in sede di comitato misto; o

b)

in particolare, uno Stato membro della Comunità non dotato di armi nucleari faccia esplodere un dispositivo nucleare o uno Stato membro della Comunità dotato di armi nucleari o il Regno Unito faccia esplodere un dispositivo nucleare utilizzando qualsiasi materiale soggetto al presente accordo,

l’altra parte può, dandone notifica scritta, sospendere o cessare in tutto o in parte la cooperazione nell’ambito del presente accordo. Nella sua notifica la parte indica le misure che, a suo giudizio, costituiscono una grave violazione degli obblighi in virtù del presente accordo e specifica le disposizioni che intende sospendere o cessare nonché la data a decorrere dalla quale intende applicare la sospensione o la cessazione.

2.   Prima che una delle parti proceda in tal senso, le parti si consultano in sede di comitato misto allo scopo di giungere a una composizione amichevole, ivi compresa una decisione volta a stabilire se siano necessarie misure correttive o di altro tipo e, in caso affermativo, le misure da adottare e i tempi entro i quali devono essere adottate.

3.   La sospensione o la cessazione ai sensi del paragrafo 1 interviene solo qualora le misure correttive o di altro tipo non siano state attuate entro il termine stabilito dal comitato misto o, qualora non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, entro un periodo di tempo ragionevole ma comunque senza ritardo.

4.   La sospensione cessa di applicarsi quando la parte che l’ha notificata è convinta che l’altra parte si stia conformando agli obblighi che le incombono in virtù del presente accordo, di propria iniziativa o in seguito a una decisione del collegio arbitrale.

5.   In caso di sospensione o di denuncia del presente accordo, la parte fornitrice ha il diritto di esigere la restituzione dei materiali soggetti al presente accordo.

Articolo 23

Modifiche

1.   Le parti possono consultarsi, su richiesta di una di esse, in sede di comitato misto su eventuali modifiche del presente accordo, in particolare per tener conto degli sviluppi internazionali in campo nucleare.

2.   Il presente accordo può essere modificato se le parti decidono in tal senso.

3.   Le modifiche entrano in vigore alla data specificata dalle parti, mediante scambio di note diplomatiche tra le parti o, se del caso, tramite le rispettive autorità competenti, con le quali si informano dell’avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni necessari per la loro entrata in vigore.

4.   L’allegato del presente accordo ne forma parte integrante e può essere modificato in conformità del presente articolo.

Articolo 24

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.

2.   Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di 30 anni. Successivamente, il presente accordo è automaticamente rinnovato per periodi di dieci anni, a meno che una delle parti non notifichi mediante scambio di note diplomatiche all’altra parte, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo trentennale iniziale o di uno dei periodi decennali supplementari, la propria intenzione di denunciare il presente accordo.

3.   A prescindere dalla sospensione, dalla denuncia o dalla scadenza del presente accordo o di qualsiasi cooperazione intrapresa in applicazione dello stesso, per qualsivoglia motivo, gli obblighi di cui agli articoli 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 restano validi fintantoché un materiale soggetto ai predetti articoli rimanga nel territorio dell’altra parte o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, ovvero le parti non convengano, conformemente all’articolo 5, che il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare rilevante sotto il profilo delle salvaguardie.

Articolo 25

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche dell’accordo sono sottoposte a una revisione giuridico-linguistica finale, che è completata entro il 30 aprile 2021. Le versioni linguistiche risultanti da tale revisione giuridico-linguistica sostituiscono ab initio le versioni firmate dell’accordo e sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti.

Съставено в Брюксел и Лондон на тридесети декември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas y Londres, el treinta de diciembre de dos mil veinte.

V Bruselu a v Londýně dne třicátého prosince dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles og London, den tredivte december to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel und London am dreißigsten Dezember zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis ja Londonis.

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις τριάντα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels and London on the thirtieth day of December in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles et à Londres, le trente décembre deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an tríochadú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu tridesetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi.

Briselē un Londonā, divi tūkstoši divdesmitā gada trīsdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio trisdešimtą dieną Briuselyje ir Londone.

Kelt Brüsszelben és Londonban, a kétezer-huszadik év december havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell u Londra, fit-tletin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel en Londen, dertig december tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas e em Londres, em trinta de dezembro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles și la Londra la treizeci decembrie două mii douăzeci.

V Bruseli a Londýne tridsiateho decembra dvetisícdvadsať.

V Bruslju in Londonu, tridesetega decembra dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä ja Lontoossa kolmantenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel och i London den trettionde december år tjugohundratjugo.

Image 1

Image 2


(1)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

(2)  Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).


ALLEGATO

RITRATTAMENTO

Articolo 1

Il materiale nucleare soggetto al presente accordo è ritrattato alle seguenti condizioni:

a)

il ritrattamento ha luogo per scopi energetici o di gestione dei materiali contenuti nel combustibile esaurito, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare concordato mediante consultazioni tra le autorità competenti;

b)

l’autorità competente della parte che prevede di porre in essere le attività di cui trattasi fornisce una descrizione del programma del ciclo del combustibile nucleare proposto, recante indicazioni sul quadro politico, giuridico e normativo afferente al ritrattamento nonché al deposito, all’uso e al trasporto del plutonio;

c)

il plutonio recuperato è depositato e utilizzato conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare di cui alla lettera a); e

d)

il ritrattamento e l’uso del plutonio recuperato per scopi pacifici non esplosivi, compresa la ricerca, non inclusi nel programma del ciclo del combustibile nucleare di cui alla lettera a) hanno luogo solo alle condizioni convenute per iscritto tra le parti previe consultazioni a norma dell’articolo 2 del presente allegato.

Articolo 2

Entro i 40 giorni successivi al ricevimento della richiesta di una delle parti, si svolgono consultazioni in sede di comitato misto:

a)

per riesaminare il funzionamento delle disposizioni del presente allegato;

b)

per esaminare eventuali modifiche del programma del ciclo del combustibile nucleare di cui all’articolo 1 del presente allegato;

c)

per esaminare i miglioramenti da apportare alle salvaguardie internazionali e ad altre tecniche di controllo, compresa l’istituzione di nuovi meccanismi accettati su scala internazionale relativi al ritrattamento e al plutonio; o

d)

per esaminare proposte di ritrattamento, uso, deposito e trasporto del plutonio recuperato per altri scopi pacifici non esplosivi, tra cui la ricerca.


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