EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1273

Regolamento delegato (UE) 2020/1273 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/3508

OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1273/oj

14.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1273 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2020

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, l’articolo 14, paragrafo 3, e l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione (2) stabilisce le informazioni che gli emittenti di titoli di capitale e di titoli diversi dai titoli di capitale sono tenuti a comunicare. I titoli diversi dai titoli di capitale sono soggetti a obblighi di informativa meno rigorosi dei titoli di capitale. Alcuni titoli di capitale, come determinati tipi di titoli convertibili o scambiabili e di strumenti derivati, sono simili ai titoli diversi dai titoli di capitale prima della conversione o prima dell’esercizio dei diritti che essi conferiscono. È pertanto opportuno assoggettare gli emittenti di questi titoli convertibili o scambiabili e strumenti derivati alle norme in materia di informativa più leggere applicabili ai titoli diversi dai titoli di capitale.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2017/1129 gli emittenti possono utilizzare un documento di registrazione universale per pubblicare la relazione finanziaria annuale prescritta dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento delegato (UE) 2019/980 impone agli emittenti che si avvalgono di questa possibilità di fornire tutto il documento di registrazione universale in formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), il che rappresenta un onere amministrativo sproporzionato. L’articolo 24, paragrafo 4, e l’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 dovrebbero pertanto essere modificati per consentire agli emittenti di presentare solo le informazioni contenute nella relazione finanziaria annuale in formato XHTML.

(3)

La sezione 3 del capo II del regolamento delegato (UE) 2019/980, relativa alle informazioni supplementari da includere nel prospetto, si applica a tutti i tipi di prospetto, compreso il prospetto UE della crescita. Poiché il prospetto UE della crescita deve rispettare un formato standardizzato e una sequenza, è necessario chiarire l’ordine di pubblicazione degli elementi di informazione relativi agli strumenti derivati e, ove applicabile, alle azioni sottostanti e/o alle informazioni da comunicare se il consenso all’utilizzo del prospetto è dato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129. È opportuno aggiornare di conseguenza l’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/980 e gli allegati 26 e 27 del medesimo regolamento.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato l’allegato V del regolamento (UE) 2017/1129 rendendo l’obbligo di pubblicare la dichiarazione relativa al capitale circolante nel prospetto UE della crescita applicabile a tutti gli emittenti di titoli di capitale, indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato. È opportuno modificare di conseguenza l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/980 e l’allegato 26 del medesimo regolamento.

(5)

Gli allegati 1, 3, da 6 a 9, 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2019/980 impongono, per la maggior parte dei titoli di capitale e dei titoli diversi dai titoli di capitale, che le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati siano sottoposte a revisione contabile indipendente e che la relazione di revisione sia redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali allegati prevedono altresì che, qualora non si applichino la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 e qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente e motivati. Per consentire agli investitori di assumere decisioni di investimento informate, è opportuno assoggettare gli emittenti ai suddetti obblighi di informativa, indipendentemente dall’applicazione della direttiva 2006/43/CE o del regolamento (UE) n. 537/2014. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati 1, 3, da 6 a 9, 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2019/980.

(6)

Se è applicabile il regime di informativa semplificato per le emissioni secondarie, l’allegato 4 del regolamento delegato (UE) 2019/980 impone agli organismi di investimento collettivo di fornire le informazioni indicate in talune sezioni e in taluni punti dell’allegato 3. Al fine di allineare gli obblighi di informativa a quelli previsti per le emissioni primarie, l’elenco di sezioni e punti dovrebbe essere modificato per includere le informazioni sui principali contratti ed escludere le informazioni finanziarie proforma.

(7)

Nella nota informativa per le emissioni secondarie di titoli diversi dai titoli di capitale, la descrizione del tipo, della classe e dell’ammontare dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione dovrebbe essere classificata nella categoria B come per le emissioni primarie, in quanto non tutti i dettagli relativi a tali informazioni sono noti al momento dell’approvazione del prospetto di base. Inoltre, al fine di allineare gli obblighi di informativa a quelli previsti per le emissioni primarie, è necessario chiarire che, per le emissioni secondarie di titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio, se la nota di sintesi del prospetto è in parte sostituita dalle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tali informazioni dovrebbero figurare anche nella nota informativa sui titoli. L’allegato 16 del regolamento delegato (UE) 2019/980 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

L’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 fa erroneamente riferimento all’allegato 22, anziché all’allegato 23, del medesimo regolamento; è pertanto opportuno rettificare tale errore.

(9)

L’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 prescrive che il documento di registrazione o il documento di registrazione universale notificato a norma del paragrafo 2 contenga un’appendice in cui figurino le informazioni fondamentali sull’emittente di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L’articolo 42, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/980 prevede, per errore, che tale appendice sia presentata in ogni caso e non solo nel caso in cui tale appendice sia richiesta; è pertanto opportuno rettificare tale errore.

(10)

Il regolamento (UE) 2017/1129 e il regolamento delegato (UE) 2019/980 hanno iniziato ad applicarsi a decorrere dal 21 luglio 2019. Per ragioni di certezza del diritto e per garantire che gli emittenti non siano soggetti a inutili oneri amministrativi, l’articolo 1, punti da 1 a 8, e l’articolo 2 del presente regolamento delegato dovrebbero avere la stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 e del regolamento delegato (UE) 2019/980.

(11)

Ai fini della certezza del diritto, i prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 dovrebbero continuare a essere validi fino al termine del loro periodo di validità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980

Il regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Documento di registrazione per i titoli di capitale

1.   Per i titoli di capitale, il documento di registrazione contiene le informazioni di cui all’allegato 1 del presente regolamento, a meno che sia redatto in conformità dell’articolo 9, 14 o 15 del regolamento (UE) 2017/1129.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione può essere redatto ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori al dettaglio o dell’articolo 8 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori all’ingrosso:

a)

i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli sono scambiabili o convertibili in azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c)

i titoli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Documento di registrazione per le emissioni secondarie di titoli di capitale

1.   Il documento di registrazione specifico per i titoli di capitale redatto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 3 del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione può essere redatto ai sensi dell’articolo 9:

a)

i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli sono scambiabili o convertibili in azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c)

i titoli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.»;

3)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Nota informativa per titoli di capitale o quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso

1.   Per i titoli di capitale o le quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, la nota informativa sui titoli contiene le informazioni di cui all’allegato 11 del presente regolamento, a meno che sia redatta in conformità dell’articolo 14 o 15 del regolamento (UE) 2017/1129.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa è redatta ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori al dettaglio o dell’articolo 16 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori all’ingrosso.»;

4)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Nota informativa per le emissioni secondarie di titoli di capitale o quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso

1.   La nota informativa specifica per i titoli di capitale o le quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso redatta in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 12 del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa specifica è redatta ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento.»;

5)

all’articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui al suddetto articolo sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).»;"

6)

all’articolo 25, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui al suddetto articolo sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione.»;

7)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Documento di registrazione del prospetto UE della crescita per i titoli di capitale

1.   Il documento di registrazione specifico per i titoli di capitale redatto in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 24 del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione specifico può essere redatto ai sensi dell’articolo 29 del presente regolamento:

a)

i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento;

b)

i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli sono scambiabili o convertibili in azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c)

i titoli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.»;

8)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Nota informativa del prospetto UE della crescita per i titoli di capitale

1.   La nota informativa specifica per i titoli di capitale redatta in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 26 del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa specifica è redatta ai sensi dell’articolo 31 del presente regolamento.»;

9)

all’articolo 32, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

le informazioni di cui all’allegato 24, sezione 1, e all’allegato 26, sezione 1, o le informazioni di cui all’allegato 25, sezione 1, e all’allegato 27, sezione 1, del presente regolamento, in funzione del tipo di titoli;»

10)

all’articolo 32, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

per i titoli di capitale, le informazioni di cui al punto 2.1 dell’allegato 26 e, se i titoli di capitale sono emessi da un emittente con una capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR, le informazioni di cui al punto 2.2 dell’allegato 26 del presente regolamento;»

11)

all’articolo 32, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere p) e q):

«p)

se sono richieste informazioni relative all’azione sottostante a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 19, paragrafo 3, o dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, le informazioni di cui all’allegato 26, sezione 6, del presente regolamento o le informazioni di cui all’allegato 27, sezione 6, del presente regolamento, in funzione del tipo di titoli;

q)

se l’emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto acconsente al suo utilizzo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui all’allegato 26, sezione 7, o all’allegato 27, sezione 7, del presente regolamento, in funzione del tipo di titoli.»;

12)

è inserito il seguente articolo 46 bis:

«Articolo 46 bis

Prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020

I prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 continuano a essere validi fino al termine del loro periodo di validità.»;

13)

l’allegato 1 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

14)

l’allegato 3 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

15)

l’allegato 4 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

16)

l’allegato 6 è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

17)

l’allegato 7 è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;

18)

l’allegato 8 è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;

19)

l’allegato 9 è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;

20)

l’allegato 16 è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;

21)

l’allegato 24 è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento;

22)

l’allegato 25 è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento;

23)

l’allegato 26 è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento;

24)

l’allegato 27 è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980

1)

All’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2019/980, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

La nota di sintesi specifica può usare sottorubriche per presentare le informazioni di cui all’allegato 23, sezioni 2, 3 e 4, del presente regolamento.»;

2)

all’articolo 42, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

l’appendice, se richiesta dall’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129, salvo se non è richiesta alcuna nota di sintesi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento;».

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 1, punti da 1 a 8, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26).

(3)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(4)  Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI (GU L 320 dell’11.12.2019, pag. 1).

(5)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(6)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

(7)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato 1, sezione 18, è così modificato:

1)

il punto 18.3.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 18.3.1

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.

2)

è inserito il seguente punto 18.3.1.a:

«Punto 18.3.1.a

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»



ALLEGATO II

L’allegato 3, sezione 11, è così modificato:

1)

il punto 11.2.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 11.2.1

Relazione di revisione

Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni:

a)

un’apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;

b)

la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.»;

2)

è inserito il seguente punto 11.2.1.a:

«Punto 11.2.1.a

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»


ALLEGATO III

Nell’allegato 4, l’introduzione che precede la sezione 1 è sostituita dalla seguente:

 

«Oltre alle informazioni richieste nel presente allegato, l’organismo di investimento collettivo deve fornire le informazioni richieste nelle sezioni/nei punti 1, 2, 3, 4, 6, 7.1, 7.2.1, 8.4, 9 (limitando la descrizione del contesto normativo in cui l’emittente opera unicamente al contesto normativo pertinente per gli investimenti dell’emittente), 11, 12, 13, 14, 15.2, 16, 17, 18 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 19, 20 e 21 dell’allegato 1 del presente regolamento oppure, se l’organismo di investimento collettivo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 12, 13, 14 e 15 dell’allegato 3 del presente regolamento.

Se le quote sono emesse da un organismo di investimento collettivo costituito come fondo comune gestito da un gestore di fondi, le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 6, 12, 13, 14, 15.2, 16 e 20 dell’allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione al gestore del fondo, mentre le informazioni di cui ai punti 2, 4 e 18 dell’allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione sia al fondo che al gestore del fondo.»


ALLEGATO IV

L’allegato 6, sezione 11, è così modificato:

1)

il punto 11.3.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 11.3.1

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.»;

2)

è inserito il seguente punto 11.3.1.a:

«Punto 11.3.1.a

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»


ALLEGATO V

L’allegato 7, sezione 11, è così modificato:

1)

il punto 11.2.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 11.2.1

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni:

a)

un’apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;

b)

la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.»;

2)

è inserito il seguente punto 11.2.1.a:

«Punto 11.2.1.a

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»


ALLEGATO VI

L’allegato 8, sezione 10, è così modificato:

1)

il punto 10.2.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 10.2.1

Relazione di revisione

Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esso fornisce un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni:

a)

un’apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;

b)

la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.»;

2)

è inserito il seguente punto 10.2.1.a:

«Punto 10.2.1.a

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»


ALLEGATO VII

L’allegato 9, sezione 8, è così modificato:

1)

il punto 8.2.a.3 è sostituito dal seguente:

«Punto 8.2.a.3

Relazione di revisione

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni:

a)

un’apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati;

b)

la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.»;

2)

è inserito il seguente punto 8.2.a.4:

«Punto 8.2.a.4

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»


ALLEGATO VIII

L’allegato 16 è così modificato:

1)

il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 4.1

a)

Descrizione del tipo, della classe e dell’ammontare dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione;

b)

codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione.»;

Categoria B

Categoria C

2)

è inserito il seguente punto 7.3.a:

«Punto 7.3.a

(solo per gli investitori al dettaglio)

Se la nota di sintesi è in parte sostituita dalle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014, devono essere indicate tutte le informazioni di cui sopra se non già indicate nella nota informativa sui titoli.»

Categoria C


ALLEGATO IX

L’allegato 24, sezione 5, è così modificato:

1)

il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 5.3.1

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.»;

2)

è inserito il seguente punto 5.3.1.a:

«Punto 5.3.1.a

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»


ALLEGATO X

L’allegato 25, sezione 5, è così modificato:

1)

il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 5.3.1

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.

Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.»;

2)

è inserito il seguente punto 5.3.1.a:

«Punto 5.3.1.a

Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.»


ALLEGATO XI

L’allegato 26 è così modificato:

1)

la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE E DICHIARAZIONE SULLA CAPITALIZZAZIONE E SULL’INDEBITAMENTO

Nell’informativa di cui alla presente sezione sono fornite informazioni sui requisiti relativi al capitale circolante dell’emittente, sulla sua capitalizzazione e sul suo indebitamento.

Punto 2.1

Dichiarazione relativa al capitale circolante

Dichiarazione dell’emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.

Punto 2.2

Solo emittenti con una capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR

Capitalizzazione e indebitamento

Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull’indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del documento. Il termine “indebitamento” comprende anche l’indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.

Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell’emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione delle modifiche o mediante l’aggiornamento di tali dati.»;

2)

è inserito il seguente punto 4.2:

«Punto 4.2

In caso di emissione di azioni con warrant, le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2.»;

3)

sono aggiunte le seguenti sezioni 6 e 7:

«SEZIONE 6

INFORMAZIONI SU AZIONI SOTTOSTANTI (OVE APPLICABILE)

Punto 6.1

Ove applicabile, le informazioni di cui all’allegato 18.

SEZIONE 7

INFORMAZIONI SUL CONSENSO (OVE APPLICABILE)

Punto 7.1

Se l’emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto acconsente al suo utilizzo in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, le seguenti informazioni supplementari:

a)

le informazioni di cui all’allegato 22, sezioni 1 e 2 A, del presente regolamento, se il consenso è accordato a uno o più intermediari finanziari specifici;

b)

le informazioni di cui all’allegato 22, sezioni 1 e 2 B, del presente regolamento, se il consenso è accordato a tutti gli intermediari finanziari.»


ALLEGATO XII

L’allegato 27 è così modificato:

1)

la sezione 3 è modificata come segue:

a)

il punto 3.1.17 è soppresso;

b)

è inserito il seguente punto 3.2:

«Punto 3.2

Informazioni sugli strumenti derivati

In caso di emissione di strumenti derivati, le seguenti informazioni:

a)

per gli strumenti derivati di cui all’articolo 20, paragrafo 1, le informazioni indicate nel medesimo paragrafo;

b)

per gli strumenti derivati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, le informazioni indicate nel medesimo paragrafo;

c)

per gli strumenti derivati di cui all’articolo 20, paragrafo 3, le informazioni indicate nel medesimo paragrafo.»;

 

2)

sono aggiunte le seguenti sezioni 6 e 7:

«SEZIONE 6

INFORMAZIONI SU AZIONI SOTTOSTANTI (OVE APPLICABILE)

Punto 6.1

a)

Ove applicabile, le informazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’allegato 26 in relazione all’emittente dell’azione sottostante.

b)

Ove applicabile, le informazioni di cui all’allegato 18.

SEZIONE 7

INFORMAZIONI SUL CONSENSO (OVE APPLICABILE)

Punto 7.1

Se l’emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto acconsente al suo utilizzo in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, le seguenti informazioni supplementari:

a)

le informazioni di cui all’allegato 22, sezioni 1 e 2 A, del presente regolamento, se il consenso è accordato a uno o più intermediari finanziari specifici;

b)

le informazioni di cui all’allegato 22, sezioni 1 e 2 B, del presente regolamento, se il consenso è accordato a tutti gli intermediari finanziari.»


Top