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Document 32020R0772
Commission Regulation (EU) 2020/772 of 11 June 2020 amending Annexes I, VII and VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in goats and endangered breeds (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione dell’11 giugno 2020 che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione dell’11 giugno 2020 che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/3690
OJ L 184, 12.6.2020, p. 43–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 184/43 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/772 DELLA COMMISSIONE
dell’11 giugno 2020
che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 23 bis, lettera m),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. |
(2) |
L’allegato VII, capitolo B, di tale regolamento stabilisce le misure da adottare a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Se un caso di scrapie classica è confermato in un ovino o in un caprino, l’azienda deve essere soggetta alle condizioni stabilite in una delle tre opzioni indicate nell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2. |
(3) |
L’opzione 2 prevede l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli ovini e i caprini dell’azienda, ad eccezione degli ovini aventi un genotipo della proteina prionica che è resistente alla scrapie classica. |
(4) |
Il 5 luglio 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico (2) sulla resistenza genetica alle TSE nei caprini. Secondo il parere dell’EFSA, i dati raccolti sul campo e sperimentali sono abbastanza attendibili per concludere che gli alleli K222, D146 e S146 conferiscono una resistenza genetica ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’UE. Nel parere dell’EFSA si conclude che la gestione dei focolai di scrapie classica nelle greggi caprine potrebbe essere basata sulla selezione di animali geneticamente resistenti, in modo analogo a quanto previsto attualmente dal regolamento (CE) n. 999/2001 per gli ovini. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare l’allegato VII, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di introdurre la possibilità di limitare l’abbattimento e la distruzione di caprini unicamente agli animali suscettibili alla scrapie classica. Gli Stati membri dovrebbero determinare caso per caso gli animali dispensati dall’abbattimento e dalla distruzione in base alla loro resistenza genetica alla malattia. |
(6) |
Il parere dell’EFSA sottolinea che, sebbene la selezione genetica per la resistenza possa essere uno strumento efficace per il controllo della scrapie classica nei caprini, dato che la frequenza di questi alleli risulta bassa nella maggior parte delle razze, l’elevata pressione selettiva avrebbe probabilmente un effetto negativo sulla diversità genetica. Il parere raccomanda quindi che le misure volte ad accrescere la resistenza genetica in una popolazione caprina siano adottate a livello degli Stati membri, a seconda della razza in questione (3). Gli Stati membri dovrebbero quindi poter elaborare una propria strategia di riproduzione in base alla frequenza degli alleli che conferiscono una resistenza genetica alla scrapie classica nelle loro popolazioni caprine. |
(7) |
Secondo la raccomandazione dell’EFSA, nel caso della comparsa di un focolaio di scrapie in un’azienda di allevamento di caprini, gli Stati membri dovrebbero decidere, in base alla strategia di riproduzione, le misure particolari da applicare al fine di accrescere la resistenza genetica nella popolazione caprina di tale azienda. |
(8) |
La direttiva 89/361/CEE del Consiglio (4) è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a decorrere dal 1o novembre 2018. L’articolo 2, punto 24, di tale regolamento contiene una definizione di «razza a rischio di estinzione», con cui si intende una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 e sostituire, nell’allegato VII, capitolo B, e nell’allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento, i riferimenti alla direttiva 89/361/CEE con riferimenti al regolamento (UE) 2016/1012 e l’espressione «razza autoctona minacciata di abbandono», figurante all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (6), con l’espressione «razza a rischio di estinzione», quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012. |
(10) |
Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2017;15(8):4962.
(3) EFSA Journal 2017;15(8):4962, pag. 4.
(4) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).
(5) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:
1) |
nell’allegato I, il punto 1 è così modificato:
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2) |
nell’allegato VII, il capitolo B è così modificato:
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3) |
nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, il punto 4.1 è così modificato:
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(*1) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(*2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(*3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(*4) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).
(*5) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).
(*6) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;»