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Document 32020R0672

Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19

ST/7917/2020/INIT

OJ L 159, 20.5.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/672/oj

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/672 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2020

che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate per rispondere alla situazione socioeconomica determinatasi a seguito dell’epidemia di Covid‐19.

(2)

L’articolo 122, paragrafo 2, (TFUE) consente al Consiglio di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

(3)

Il virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 (sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2, SARS-CoV-2), che causa la malattia da coronavirus, denominata Covid‐19 dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è un nuovo ceppo di coronavirus mai individuato prima negli esseri umani. La diffusione planetaria della malattia è in rapida evoluzione ed è stata dichiarata pandemia dall’OMS. Dalla prima insorgenza dell’epidemia di Covid‐19 nell’Unione fino al 30 marzo 2020, negli Stati membri sono stati segnalati 334 396 casi e 22 209 decessi.

(4)

Gli Stati membri hanno messo in atto misure straordinarie per contenere l’epidemia di Covid‐19 e il suo impatto. La probabilità di un’ulteriore trasmissione di Covid‐19 nell’Unione è considerata elevata. Oltre all’impatto sulla salute pubblica in termini di fatalità sostanziali, l’epidemia di Covid‐19 ha avuto conseguenze enormi e dirompenti sui sistemi economici degli Stati membri, causando sconvolgimenti sociali e aumentando la spesa pubblica in un numero crescente di Stati membri.

(5)

Tale situazione eccezionale, che sfugge al controllo degli Stati membri e che ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della loro forza lavoro, ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica da parte degli Stati membri per regimi di riduzione dell’orario lavorativo per i lavoratori dipendenti e per misure analoghe, segnatamente per i lavoratori autonomi, nonché per spese connesse a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul luogo di lavoro. Al fine di non indebolire l’obiettivo dello strumento previsto dal presente regolamento e assicurarne in tal modo l’efficacia, misure di carattere sanitario ai fini di tale strumento possono consistere in iniziative volte a ridurre i rischi professionali e garantire la protezione dei lavoratori dipendenti e autonomi sul luogo di lavoro e, se del caso, altre misure di carattere sanitario. È necessario facilitare gli sforzi profusi dagli Stati membri per far fronte all’aumento repentino e severo della spesa pubblica fino a quando l’epidemia di Covid‐19 e il suo impatto sulla forza lavoro non saranno sotto controllo.

(6)

La creazione di uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) («strumento») conseguente all’epidemia di Covid‐19 dovrebbe consentire all’Unione di rispondere alla crisi del mercato del lavoro in modo coordinato, rapido ed efficace e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, attenuando così l’impatto sull’occupazione per le persone e i settori economici più colpiti e mitigando, per gli Stati membri, gli effetti diretti di questa situazione eccezionale sulla spesa pubblica.

(7)

L’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) statuisce che l’assistenza finanziaria dell’Unione agli Stati membri può assumere la forma di un prestito. Tali prestiti dovrebbero essere concessi agli Stati membri in cui l’epidemia di Covid‐19 ha determinato, a decorrere dal 1o febbraio 2020, un aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per via delle misure nazionali adottate. Tale data garantisce parità di trattamento per tutti gli Stati membri e consente la copertura dei loro aumenti di spesa effettivi ed eventualmente anche programmati in relazione agli effetti sui rispettivi mercati del lavoro, indipendentemente dal momento in cui si è manifestata l’epidemia di Covid‐19 in ogni specifico Stato membro. Le misure nazionali, che si intendono conformi ai pertinenti principi dei diritti fondamentali, dovrebbero essere collegate direttamente alla creazione o all’estensione di regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, comprese quelle destinate ai lavoratori autonomi, o a determinate misure di carattere sanitario. I regimi di riduzione dell’orario lavorativo sono programmi pubblici che, in determinate circostanze, consentono alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro dei propri dipendenti, ai quali viene erogato un sostegno pubblico al reddito per le ore non lavorate.

Regimi analoghi di reddito sostitutivo esistono per i lavoratori autonomi. Lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dovrebbe dimostrare un aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata per regimi di riduzione dell’orario lavorativo o per misure analoghe. Se l’assistenza finanziaria è concessa per misure di carattere sanitario, lo Stato membro che chiede tale assistenza finanziaria dovrebbe altresì dimostrare la spesa effettiva o programmata relativa alle misure di carattere sanitario in questione.

(8)

Per offrire agli Stati membri colpiti mezzi finanziari sufficienti a condizioni favorevoli e metterli così in condizione di gestire l’impatto dell’epidemia di Covid‐19 sul loro mercato del lavoro, le operazioni di assunzione e concessione di prestiti dell’Unione a titolo dello strumento dovrebbero essere di entità sufficiente. È opportuno pertanto che l’assistenza finanziaria concessa dall’Unione sotto forma di prestiti sia finanziata mediante il ricorso ai mercati internazionali dei capitali.

(9)

L’epidemia di Covid‐19 ha avuto conseguenze enormi e dirompenti sul sistema economico di ciascuno Stato membro. Richiede pertanto contributi collettivi degli Stati membri sotto forma di garanzie a sostegno dei prestiti a titolo del bilancio dell’Unione. Tali garanzie sono necessarie per consentire all’Unione di concedere prestiti di un ordine di grandezza sufficiente agli Stati membri per sostenere le politiche del mercato del lavoro soggette a maggiore pressione. Per garantire che le passività potenziali derivanti da tali prestiti siano compatibili con il quadro finanziario pluriennale («QFP») e i massimali delle risorse proprie applicabili, le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta, mentre salvaguardie aggiuntive dovrebbero rafforzare la solidità del sistema. In linea con il ruolo complementare di tali garanzie e fatto salvo il loro carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta, prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe avvalersi del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento nella misura da essa ritenuta sostenibile, tenendo conto fra l’altro delle passività potenziali totali dell’Unione, anche a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (2). Nella pertinente attivazione delle garanzie la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri in merito alla misura in cui si è avvalsa del margine disponibile. Qualora fosse raggiunto un accordo su un massimale riveduto delle risorse proprie, potrebbe essere riesaminata la necessità di garanzie previste da parte degli Stati membri.

(10)

Come salvaguardie aggiuntive per rafforzare la solidità del sistema dovrebbero essere previste la gestione finanziaria prudente, l’esposizione annua massima e la diversificazione adeguata del portafoglio prestiti.

(11)

I prestiti concessi a titolo dello strumento dovrebbero costituire assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A norma dell’articolo 282, paragrafo 3, lettera g), di tale regolamento, l’articolo 220 di detto regolamento si applicherà ai prestiti concessi a titolo dello strumento soltanto a decorrere dalla data di applicazione del QFP post 2020. Tuttavia, è opportuno che le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applichino alle operazioni di assunzione e concessione di prestiti a titolo dello strumento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(12)

Al fine di garantire che la passività potenziale derivante dai prestiti concessi a titolo dello strumento sia compatibile con il QFP e i massimali delle risorse proprie applicabili, è necessario stabilire regole prudenziali, anche in ordine alla possibilità di rinnovare i prestiti assunti per conto dell’Unione.

(13)

Date le particolari implicazioni finanziarie, le decisioni di concedere l’assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento richiedono l’esercizio di competenze di esecuzione, che dovrebbero essere conferite al Consiglio. Al momento di decidere l’importo di un prestito, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe esaminare le esigenze attuali e attese dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento già presentate o programmate da altri Stati membri, tenendo conto dei principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza e in modo da rispettare pienamente la competenza degli Stati membri.

(14)

L’articolo 143, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («accordo di recesso») limita la responsabilità del Regno Unito per la propria quota delle passività finanziarie potenziali dell’Unione a quelle derivanti da operazioni finanziarie decise dall’Unione prima della data di entrata in vigore dell’accordo di recesso. Le passività finanziarie potenziali dell’Unione derivanti dall’assistenza finanziaria a norma del presente regolamento sarebbero successive alla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere escluso dall’assistenza finanziaria a norma del presente regolamento.

(15)

Dato il carattere temporaneo dello strumento finalizzato ad affrontare l’epidemia di Covid‐19, ogni sei mesi la Commissione dovrebbe valutare se permangono le circostanze eccezionali causa delle gravi perturbazioni economiche negli Stati membri e riferire al Consiglio. Coerentemente con la base giuridica per l’adozione del presente regolamento, non dovrebbe essere messa a disposizione alcuna assistenza finanziaria a norma del presente regolamento una volta superata l’emergenza Covid‐19. A tal fine è opportuno limitare nel tempo la disponibilità dello strumento. È opportuno conferire al Consiglio, su proposta della Commissione, il potere di prorogare il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria a norma del presente regolamento qualora permangano le circostanze eccezionali che giustificano l’applicazione del presente regolamento.

(16)

La Banca centrale europea ha espresso il suo parere l’8 maggio 2020.

(17)

Visti l’impatto dell’epidemia di Covid‐19 e la necessità di una risposta urgente alle conseguenze di tale epidemia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Per affrontare l’impatto dell’epidemia di Covid‐19 e le relative conseguenze socioeconomiche, il presente regolamento istituisce lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) («strumento»).

2.   Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per consentire all’Unione di fornire assistenza finanziaria a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all’epidemia di Covid‐19, per consentire il finanziamento, in primo luogo, di regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché per finanziare determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Articolo 2

Natura integrativa dello strumento

Lo strumento integra le misure nazionali adottate dagli Stati membri colpiti fornendo assistenza finanziaria per aiutare quegli Stati membri a far fronte all’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata destinata ad attenuare gli effetti economici, sociali e di carattere sanitario diretti delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19.

Articolo 3

Condizioni per il ricorso allo strumento

1.   Uno Stato membro può richiedere l’assistenza finanziaria dell’Unione a titolo dello strumento («assistenza finanziaria») quando la propria spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata abbia subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1o febbraio 2020 per via di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o a misure analoghe per far fronte agli effetti socioeconomici delle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19.

2.   Gli Stati membri beneficiari si avvalgono dell’assistenza finanziaria in primo luogo a supporto dei propri regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o misure analoghe e, ove applicabile, a supporto delle pertinenti misure di carattere sanitario.

Articolo 4

Forma dell’assistenza finanziaria

L’assistenza finanziaria assume la forma di un prestito concesso dall’Unione allo Stato membro interessato. A tal fine, con decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di assumere prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e preservare la sua reputazione di emittente dell’Unione sui mercati.

Articolo 5

Importo massimo dell’assistenza finanziaria

L’importo massimo dell’assistenza finanziaria non supera 100 000 000 000 EUR per tutti gli Stati membri.

Articolo 6

Procedura per richiedere l’assistenza finanziaria

1.   L’assistenza finanziaria è resa disponibile con decisione di esecuzione del Consiglio adottata sulla base di una proposta della Commissione.

2.   Prima di presentare una proposta al Consiglio, la Commissione consulta senza indebito ritardo lo Stato membro interessato per verificare l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché, ove appropriato, a pertinenti misure di carattere sanitario, nello Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria, in relazione alle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di Covid‐19. A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione le opportune evidenze. Inoltre, la Commissione verifica il rispetto delle regole prudenziali previste all’articolo 9.

3.   La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 contiene:

a)

l’importo del prestito, la scadenza media massima, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità e le altre regole dettagliate necessarie per la concessione dell’assistenza finanziaria;

b)

una valutazione del rispetto da parte dello Stato membro delle condizioni di cui all’articolo 3; e

c)

una descrizione dei regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o delle misure analoghe, nonché, ove appropriato, delle pertinenti misure di carattere sanitario che possono godere del finanziamento.

4.   Quando adotta una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1, il Consiglio prende in considerazione le esigenze attuali e attese dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma del presente regolamento già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 7

Erogazione del prestito concesso a titolo dello strumento

Il prestito concesso a titolo dello strumento («prestito») è erogato in rate.

Articolo 8

Operazioni di assunzione e di concessione di prestiti

1.   Le operazioni di assunzione e di concessione di prestiti a titolo dello strumento sono effettuate in euro.

2.   Le caratteristiche del prestito sono concordate in un accordo sul prestito tra lo Stato membro beneficiario e la Commissione («accordo di prestito»). Tali accordi contengono le disposizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.   Su richiesta dello Stato membro beneficiario e se le circostanze consentono un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può rifinanziare in tutto o in parte il prestito inizialmente assunto o ristrutturare le corrispondenti condizioni finanziarie.

4.   Il comitato economico e finanziario è tenuto al corrente dei rifinanziamenti o delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 9

Regole prudenziali applicabili al portafoglio prestiti

1.   La quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che rappresentano la quota più grande di prestiti concessi non supera il 60 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 5.

2.   L’importo che l’Unione deve in un dato anno non supera il 10 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 5.

3.   Ove necessario, la Commissione può rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell’Unione.

Articolo 10

Amministrazione dei prestiti

1.   La Commissione adotta le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la Banca centrale europea.

2.   Lo Stato membro beneficiario apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell’assistenza finanziaria ricevuta. Inoltre, 20 giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente trasferisce il capitale e gli interessi dovuti in base all’accordo di prestito su un conto presso il Sistema europeo di banche centrali.

Articolo 11

Contributi allo strumento sotto forma di garanzie dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono contribuire allo strumento mediante controgaranzie dei rischi sostenuti dall’Unione.

2.   I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta.

3.   La Commissione conclude un accordo con lo Stato membro contributore sulle garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta di cui al paragrafo 2. Tali accordi fissano le condizioni del pagamento.

4.   L’attivazione delle garanzie prestate dagli Stati membri avviene proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno Stato membro sul reddito nazionale lordo dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 1. Se uno Stato membro non è in grado di onorare, in tutto o in parte, l’attivazione a tempo debito, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro in questione, ha il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie presso altri Stati membri. Tali attivazioni avvengono proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno degli altri Stati membri sul reddito nazionale lordo dell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, e adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione. In capo allo Stato membro che non abbia onorato l’attivazione continua a incombere tale obbligo. I contributi aggiuntivi degli altri Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi che la Commissione ha recuperato dallo Stato membro in questione. La garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all’importo complessivo della garanzia fornita da tale Stato membro a norma dell’accordo di cui al paragrafo 3.

5.   Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità in quanto istituzione dell’Unione incaricata dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 317 TFUE, dovrebbe esaminare la possibilità di avvalersi del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento nella misura da essa ritenuta sostenibile, tenendo conto fra l’altro delle passività potenziali totali dell’Unione, anche a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002, e della sostenibilità del bilancio generale dell’Unione. Tale esame non pregiudica il carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta delle garanzie fornite a norma del paragrafo 2. Nell’attivazione delle garanzie, la Commissione informa gli Stati membri in merito alla misura in cui si è avvalsa del margine.

6.   Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie di cui al paragrafo 2 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per lo strumento, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 12

Disponibilità dello strumento

1.   Lo strumento viene messo a disposizione solo dopo che tutti gli Stati membri hanno contribuito allo strumento a norma dell’articolo 11, per un importo che rappresenti almeno il 25 % dell’importo massimo di cui all’articolo 5, purché le quote relative dei contributi di ciascuno Stato membro sull’importo complessivo dei contributi degli Stati membri corrispondano alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo dell’Unione, come risulta dalla colonna 1) della tabella 3 della parte A («Introduzione e finanziamento del bilancio generale») della parte entrate del bilancio per il 2020 di cui al bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, adottato il 27 novembre 2019 (4).

2.   La Commissione informa il Consiglio quando lo strumento viene messo a disposizione.

3.   Il periodo di disponibilità dello strumento nel corso del quale può essere adottata una decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si conclude il 31 dicembre 2022.

4.   Qualora nella relazione di cui all’articolo 14 la Commissione concluda che continuano a sussistere le gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di Covid‐19 che incidono sul finanziamento delle misure di cui all’articolo 1, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di prorogare ogni volta per un ulteriore periodo di sei mesi il periodo di disponibilità dello strumento.

Articolo 13

Controllo e audit

1.   L’accordo di prestito contiene le disposizioni necessarie in materia di controlli e audit, come richiesto dall’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Qualora una richiesta di assistenza finanziaria presentata a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, sia basata, in tutto o in parte, sulla spesa pubblica programmata, lo Stato membro beneficiario informa ogni sei mesi la Commissione in merito all’esecuzione di tali spese pubbliche programmate.

Articolo 14

Rendicontazione

1.   Entro sei mesi dal giorno in cui lo strumento diventa disponibile a norma dell’articolo 12, e successivamente ogni sei mesi nell’ambito dell’articolo 250 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e finanziario e al comitato per l’occupazione una relazione sull’uso dell’assistenza finanziaria, compresi gli importi ancora da liquidare e il calendario di rimborso applicabile a titolo dello strumento, e sul protrarsi delle circostanze eccezionali che giustificano l’applicazione del presente regolamento.

2.   Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga il periodo di disponibilità dello strumento.

Articolo 15

Applicazione

1.   Il presente regolamento non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito.

2.   Nel presente regolamento il Regno Unito è escluso dai riferimenti agli Stati membri.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020 (GU L 57 del 27.2.2020, pag. 1).


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