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Document 32020R0461

Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica

PE/6/2020/REV/1

GU L 99 del 31.3.2020, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/461/oj

31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 99/9


REGOLAMENTO (UE) 2020/461 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2020

recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («Fondo») è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (2). Il Fondo è stato creato per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri a seguito di gravi catastrofi, come segno concreto di solidarietà europea in situazioni di difficoltà.

(2)

In caso di gravi emergenze di sanità pubblica, l’Unione dovrebbe dimostrare la propria solidarietà agli Stati membri e alla popolazione interessata fornendo assistenza finanziaria per aiutare la popolazione interessata, contribuire al ripristino in tempi rapidi delle normali condizioni di vita nelle regioni colpite e contenere la diffusione delle malattie infettive.

(3)

In caso di gravi emergenze di sanità pubblica l’Unione dovrebbe inoltre dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione.

(4)

Una grave situazione di crisi può derivare da emergenze di sanità pubblica, in particolare da una pandemia virale dichiarata ufficialmente. Il Fondo consente all’Unione di contribuire a mobilitare i servizi di emergenza per rispondere alle esigenze immediate dei cittadini e contribuire al ripristino a breve termine delle infrastrutture fondamentali danneggiate, in modo che l’attività economica possa riprendere nelle regioni colpite dalla catastrofe. Attualmente il Fondo è tuttavia limitato alle catastrofi naturali che causano danni materiali e non sono contemplate le gravi catastrofi dovute a pericoli biologici. È opportuno prevedere disposizioni che consentano all’Unione di intervenire in caso di gravi emergenze di sanità pubblica.

(5)

L’obiettivo dell’azione è integrare gli sforzi degli Stati interessati nei casi in cui le conseguenze della situazione di crisi sono talmente gravi che gli Stati in questione non riescono ad affrontarla solamente con i propri mezzi. Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principilo di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

In linea con il principio di sussidiarietà, l’azione prevista dal presente regolamento dovrebbe essere limitata alle gravi emergenze di sanità pubblica, che dovrebbero essere definite in funzione della spesa pubblica necessaria per farvi fronte.

(7)

L’assistenza dell’Unione dovrebbe integrare le misure attuate dagli Stati interessati e dovrebbe essere utilizzata per coprire una parte della spesa pubblica impegnata per realizzare le operazioni essenziali di emergenza rese necessarie dalla situazione di emergenza.

(8)

In linea con il principio di sussidiarietà, l’assistenza dell’Unione dovrebbe essere concessa soltanto su domanda dello Stato colpito. La Commissione dovrebbe garantire un trattamento equo delle domande presentate dai singoli Stati.

(9)

La Commissione dovrebbe essere in grado di decidere rapidamente in merito all’impegno di risorse finanziarie specifiche e dovrebbe essere in grado di mobilizzare tali risorse nel minor tempo possibile. Le disposizioni vigenti relative al versamento di anticipi dovrebbero pertanto essere rafforzate aumentando i relativi importi.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)

Alla luce dell’epidemia di COVID-19 e dell’urgenza di affrontare la connessa crisi sanitaria pubblica, è stato considerato opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(12)

É opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2012/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione, di seguito denominato «Stato ammissibile», il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sulla salute umana, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più regioni di tale Stato ammissibile a seguito del verificarsi di:

a)

una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato ammissibile o di uno Stato limitrofo ammissibile; o

b)

di una grave emergenza di sanità pubblica sul territorio dello stesso Stato ammissibile.

I danni diretti causati come conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni causati da tale catastrofe naturale.

2.   Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale grave» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato ammissibile, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6 % del suo RNL.

2 bis.   Ai fini del presente regolamento, per «grave emergenza di sanità pubblica» si intende qualsiasi pericolo potenzialmente letale o altrimenti grave per la salute, di origine biologica, in uno Stato ammissibile, che compromette gravemente la salute umana e che richiede interventi decisi per contenerne l’ulteriore diffusione e che comportano, per lo Stato ammissibile, un onere finanziario pubblico per le misure di risposta all’emergenza stimato a oltre 1 500 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiore allo 0,3 % del suo RNL.

3.   Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all’1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione.

In deroga al primo comma, qualora la regione interessata, nella quale si è verificata la catastrofe naturale, sia una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per «catastrofe naturale regionale» s’intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca danni diretti superiori all’1 % del PIL di tale regione.

Se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione.

4.   Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo.

5.   Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da Eurostat.»;

2)

all’articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo. Per ogni catastrofe o emergenza ammissibile è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo finanziario.

2.   L’obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, in base alla natura della catastrofe o emergenza ammissibile, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

a)

ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell’istruzione;

b)

realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

c)

messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

d)

ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all’erosione del suolo;

e)

misure volte a fornire rapidamente assistenza, anche medica, alla popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e a proteggere la popolazione dal rischio di essere colpita, per esempio attraverso la prevenzione, il monitoraggio o il controllo della diffusione di malattie, la lotta contro i gravi rischi per la salute pubblica o l’attenuazione del loro impatto sulla salute pubblica.

Ai fini della lettera a) del primo comma, per «ripristino della funzionalità» si intende il ripristino, per le infrastrutture e gli impianti, delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe naturale. Qualora non sia giuridicamente possibile o economicamente giustificato ristabilire la situazione precedente al verificarsi della catastrofe naturale, o qualora lo Stato beneficiario decida di spostare l’infrastruttura o l’impianto colpiti o di migliorarne la funzionalità al fine di potenziare la capacità di resistenza alle catastrofi naturali future, il Fondo può contribuire ai costi di ripristino solo fino a concorrenza dell’ammontare dei costi stimati per il ripristino dello status quo ante.

I costi che eccedono il livello di cui al secondo comma sono finanziati dallo Stato beneficiario mediante fondi propri o, se possibile, mediante altri fondi dell’Unione.

Ai fini della lettera b) del primo comma, per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.»;

3)

all’articolo 4 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’importo dell’anticipo non supera il 25 % dell’importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso è superiore a 100 000 000 EUR. Una volta che l’importo finale del contributo finanziario sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell’importo dell’anticipo prima di provvedere al saldo del contributo finanziario. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.»;

4)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di 18 mesi di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull’attuazione del contributo finanziario del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.

La relazione di attuazione precisa, a seconda della natura della catastrofe o emergenza ammissibile:

a)

le misure di prevenzione adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali o emergenze di sanità pubblica analoghe, compreso l’uso a tal fine dei fondi strutturali e d’investimento europei;

b)

lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe;

c)

l’esperienza acquisita dalla catastrofe o emergenza nonché i provvedimenti adottati o proposti per garantire la protezione dell’ambiente e la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alle emergenze di sanità pubblica; e

d)

qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe naturale o dell’emergenza di sanità pubblica.

La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione internazionalmente riconosciute, che attesta se la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e se il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all’articolo 59, paragrafo 5, e all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell’assistenza del Fondo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2020.

(2)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).


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