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Document 32020R0460

Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

PE/5/2020/REV/1

GU L 99 del 31.3.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/460/oj

31.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 99/5


REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e gli articoli 177 e 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e importante aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che occorre affrontare con misure specifiche.

(2)

È fondamentale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici negli Stati membri non ostacoli gli investimenti nell'ambito dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), dal Fondo sociale europeo («FSE») e dal Fondo di coesione («FC») (collettivamente «Fondi») e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), necessari per combattere l'epidemia di COVID-19.

(3)

Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.

(4)

Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica la priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dovrebbe comprendere gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari.

(5)

Al fine di affrontare in modo più flessibile l'epidemia di COVID-19, gli Stati membri dovrebbero poter disporre di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che non richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. È opportuno chiarire le informazioni da presentare alla Commissione in merito a tali modifiche.

(6)

Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, gli strumenti finanziari che sono finanziati dai Fondi dovrebbero inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.

(7)

Al fine di fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sanitaria pubblica, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.

(8)

Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per effettuare senza indugio gli investimenti necessari, è opportuno che la Commissione non emetta ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri per i conti annuali presentati nel 2020. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli importi non recuperati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

(9)

Gli importi non recuperati nel 2020 dovrebbero essere liquidati o soggetti a ordini di recupero alla chiusura dei programmi.

(10)

Al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, il FEAMP dovrebbe sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla crisi sanitaria pubblica.

(11)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

Alla luce dell'epidemia di COVID-19 e dell'urgenza di affrontare la connessa crisi sanitaria pubblica, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(14)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (3), (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

Il regolamento (UE) n. 1301/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

2)

all'articolo 5, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari;».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;

2)

all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»;

3)

all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;

4)

all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;

5)

all'articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti:

«In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 35 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.»;

c)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore.

6.   Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.»;

2)

all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

crisi sanitarie pubbliche.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) ] e decisione del Consiglio del 30 marzo 2020.

(2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(3)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

(4)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).


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