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Document 32020R0261

Regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio del 19 dicembre 2019 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

ST/14108/2019/INIT

OJ L 58, 27.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/261/oj

27.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/261 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (3) impone agli Stati membri l’obbligo di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e dei relativi depositi.

(2)

La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (4) estende l’uso del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), attualmente impiegato per controllare i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

(3)

Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, è necessario modificare l’ambito d’applicazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per includervi due nuove categorie di operatori economici: gli speditori certificati, registrati come speditori di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo, e i destinatari certificati, registrati come destinatari di prodotti soggetti ad accisa che sono già stati immessi in consumo.

(4)

A norma dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2020/262, nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa, per via marittima o di navigazione interna, le competenti autorità dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione nella bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 20, paragrafo 2, di detta direttiva. A norma del regolamento (UE) n. 389/2012, solo un depositario autorizzato è tenuto a inserire tali informazioni nel registro elettronico. È fondamentale inoltre che lo speditore registrato sia in grado di introdurre nel registro elettronico le informazioni relative al suo diritto di non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione.

(5)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’estensione del registro elettronico al fine di includervi gli operatori economici che movimentano i prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato e di agevolare la lotta contro la frode, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Tenuto conto dei limiti fissati dal presente regolamento, il trattamento di tali dati nell’ambito del regolamento medesimo non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri.

(7)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(8)

Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2020/262 sull’automazione dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali e per concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi dal 13 febbraio 2023.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i punti seguenti:

«iv)

speditori certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 12), della direttiva (UE) 2020/262 (*1);

v)

destinatari certificati ai sensi dell’articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2020/262;

(*1)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.).»;"

2)

il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

per i depositari autorizzati, il deposito fiscale o l’elenco dei depositi fiscali cui è concessa l’autorizzazione e, se la normativa nazionale lo prevede, una menzione indicante che il depositario è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, che è autorizzato a frazionare un movimento a norma dell’articolo 23 di tale direttiva, o che è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato o di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva;

g)

per i destinatari registrati, se la legislazione nazionale lo prevede, una menzione indicante che il destinatario è autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso un luogo di consegna diretta a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (EU) 2020/262, una menzione indicante che egli agisce in qualità di destinatario certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 7, di tale direttiva;»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«k)

per gli speditori registrati, una menzione indicante che lo speditore è autorizzato a non indicare i dati del destinatario al momento della spedizione, a norma dell’articolo 22 della direttiva (EU) 2020/262, e una menzione indicante che egli agisce in qualità di speditore certificato a norma dell’articolo 35, paragrafo 6, di tale direttiva.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


(1)  Parere del 3 ottobre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 17 ottobre 2018 (GU C 62 del 15.2.2019, pag. 108).

(3)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (cfr. pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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