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Document 32019L1160

Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE.)

PE/53/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 106–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1160/oj

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/106


DIRETTIVA (UE) 2019/1160 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Tra gli obiettivi comuni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) figurano garantire parità di condizioni tra gli organismi di investimento collettivo ed eliminare le restrizioni alla libera circolazione di quote e azioni di organismi di investimento collettivo nell'Unione, garantendo allo stesso tempo una tutela più uniforme degli investitori. Sebbene questi obiettivi siano stati ampiamente raggiunti, alcuni ostacoli continuano a impedire ai gestori di fondi di trarre pieno beneficio dal mercato interno.

(2)

La presente direttiva è integrata dal regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale regolamento fissa norme e procedure supplementari relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Insieme, il regolamento e la presente direttiva dovrebbero consentire di coordinare ulteriormente le condizioni applicabili ai gestori di fondi che operano nel mercato interno e facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi che essi gestiscono.

(3)

È necessario colmare la carenza normativa e allineare la procedura di notifica alle autorità competenti delle modifiche relative agli OICVM con la procedura di notifica prevista dalla direttiva 2011/61/UE.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/1156 rafforza ulteriormente i principi applicabili alle comunicazioni di marketing fissati dalla direttiva 2009/65/CE, estendendo l'ambito di applicazione di tali principi ai GEFIA e assicurando in tal modo un livello elevato di tutela degli investitori a prescindere dalla categoria. Le corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/65/CE concernenti le comunicazioni di marketing e l'accessibilità della legislazione e della regolamentazione nazionali pertinenti in materia di commercializzazione di quote di OICVM non sono quindi più necessarie e dovrebbero essere soppresse.

(5)

Le disposizioni della direttiva 2009/65/CE che impongono agli OICVM di fornire strutture agli investitori, come attuate in taluni ordinamenti nazionali, si sono rivelate onerose. Inoltre, le strutture locali sono raramente utilizzate dagli investitori nel modo previsto dalla direttiva. Il metodo preferito di contatto è cambiato ed è ora costituito dall'interazione diretta tra gli investitori e i gestori del fondo, per via elettronica o per telefono, mentre i pagamenti e i rimborsi sono effettuati mediante altri canali. Sebbene tali strutture siano attualmente utilizzate a fini amministrativi, ad esempio per la riscossione transfrontaliera di spese e oneri regolamentari, ossia per scopi per i quali dovrebbero essere utilizzati altri mezzi, compresa la cooperazione tra autorità competenti. Di conseguenza, è opportuno stabilire norme che aggiornano e precisano i requisiti per mettere a disposizione degli investitori al dettaglio dette strutture e gli Stati membri non dovrebbero imporre la presenza fisica locale per la messa a disposizione delle strutture. In ogni caso, tali norme dovrebbero garantire che gli investitori abbiano accesso alle informazioni che hanno diritto di ricevere.

(6)

Per garantire il trattamento uniforme degli investitori al dettaglio, i requisiti relativi alle strutture dovrebbero essere rispettati anche dai GEFIA autorizzati dagli Stati membri a commercializzare quote o azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) presso gli investitori al dettaglio nel loro territorio.

(7)

L'assenza di condizioni chiare e uniformi per la cessazione della commercializzazione di quote o azioni degli OICVM o dei FIA nello Stato membro ospitante crea incertezza economica e giuridica per i gestori di fondi. Pertanto, le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero stabilire condizioni chiare per il ritiro della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione concernente alcune o la totalità delle quote o azioni. Tali condizioni dovrebbero riconciliare, da un lato, la capacità degli organismi di investimento collettivo o dei rispettivi gestori di porre fine alle loro disposizioni adottate per la commercializzazione delle rispettive azioni o quote quando sono rispettate le condizioni previste, e, dall'altro, gli interessi detenuti in tali organismi dagli investitori.

(8)

La possibilità di cessare la commercializzazione degli OICVM o dei FIA in un dato Stato membro non dovrebbe comportare un costo per gli investitori né ridurre la tutela loro accordata dalla direttiva 2009/65/CE o dalla direttiva 2011/61/UE, in particolare per quanto riguarda il diritto a informazioni accurate sull'attività che i fondi continuano a svolgere.

(9)

Vi sono casi in cui i GEFIA che desiderano sondare l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento si trovano di fronte a divergenze di trattamento in materia di pre-commercializzazione nei vari ordinamenti nazionali. La definizione di pre-commercializzazione e le condizioni alle quali è consentita variano notevolmente tra gli Stati membri in cui è consentita. In altri Stati membri, invece, non esiste neanche il concetto di pre-commercializzazione. Per superare tali differenze, dovrebbe essere data una definizione armonizzata di pre-commercializzazione e dovrebbero essere stabilite le condizioni in base alle quali i GEFIA UE possono esercitare la pre-commercializzazione.

(10)

Affinché la pre-commercializzazione possa essere riconosciuta come tale ai sensi della direttiva 2011/61/UE, dovrebbe essere indirizzata ai potenziali investitori professionali e riguardare un'idea di investimento o una strategia di investimento per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato ai fini della commercializzazione a norma di tale direttiva. Di conseguenza, nel corso della pre-commercializzazione gli investitori non dovrebbero poter sottoscrivere quote o azioni di un FIA, né dovrebbe essere permessa la distribuzione ai potenziali investitori professionali di moduli di sottoscrizione o di documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale. I GEFIA UE dovrebbero assicurare che gli investitori non acquisiscano quote o azioni in un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire soltanto quote o azioni di tale FIA tramite la commercializzazione consentita a norma della direttiva 2011/61/UE.

Eventuali sottoscrizioni da parte di investitori professionali, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato la pre-commercializzazione, di quote o azioni del FIA di cui si fa riferimento nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione, o di un FIA istituito a seguito della pre-commercializzazione, dovrebbero essere considerate il risultato della commercializzazione e dovrebbero essere oggetto delle procedure di notifica applicabili di cui alla direttiva 2011/61/UE. Per garantire che le autorità nazionali competenti possano esercitare il loro controllo sulla pre-commercializzazione nel loro Stato membro, il GEFIA UE dovrebbe inviare alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine, entro 2 settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, una lettera informale, su supporto cartaceo o per via elettronica, che specifichi tra l'altro gli Stati membri in cui svolge o ha svolto attività di pre-commercializzazione, i periodi durante i quali la pre-commercializzazione ha luogo o ha avuto luogo e incluso, se del caso, un elenco dei suoi FIA e dei comparti di FIA che sono o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA UE dovrebbero informarne prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il GEFIA UE effettua o ha effettuato la pre-commercializzazione.

(11)

I GEFIA UE dovrebbero garantire che la loro pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.

(12)

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/61/UE e, in particolare, alle norme armonizzate in materia di pre-commercializzazione, non dovrebbero in alcun modo svantaggiare i GEFIA UE rispetto ai GEFIA non UE. Ciò riguarda sia la situazione attuale in cui i GEFIA non UE non hanno diritti di passaporto sia una situazione in cui diventino applicabili le disposizioni sul regime di passaporto di cui alla direttiva 2011/61/UE.

(13)

Per garantire la certezza del diritto, è necessario sincronizzare le date di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali di attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda le disposizioni in materia di comunicazioni di marketing e di pre-commercializzazione.

(14)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1)

all'articolo 17, paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti:

«Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, la società di gestione non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano la società di gestione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.

Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che sono state trasmesse le informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica la società di gestione non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98 e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.»;

2)

l'articolo 77 è soppresso;

3)

all'articolo 91, il paragrafo 3 è soppresso;

4)

l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 92

1.   Gli Stati membri assicurano che un OICVM metta a disposizione, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare le proprie quote, strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a)

trattare di sottoscrizione, riacquisto e rimborso degli ordini ed effettuare altri pagamenti a favore di detentori di quote relativi alle quote dell'OICVM, conformemente alle condizioni previste nei documenti richiesti a norma del capo IX;

b)

informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;

c)

facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e alle disposizioni di cui all'articolo 15 relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nell'OICVM nello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato;

d)

mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e possano farne copia, le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX, secondo le condizioni di cui all'articolo 94;

e)

fornire agli investitori informazioni inerenti ai compiti svolti dalla struttura su supporto durevole; e

f)

fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.

2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri non impongono a un'OICVM di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare un soggetto terzo.

3.   L'OICVM assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite:

a)

nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;

b)

dall'OICVM stessa, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplinano i compiti da svolgere, o da entrambi.

Ai fini della lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina del soggetto terzo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dall'OICVM e che prevede che il soggetto terzo riceva dall'OICVM tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.»;

5)

l'articolo 93 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«La lettera di notifica comprende anche i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione delle spese o degli oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché informazioni sulle strutture per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   In caso di modifica delle informazioni contenute nella lettera di notifica presentata ai sensi del paragrafo 1 o in caso di modifica delle categorie di azioni da commercializzare, l'OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM e dello Stato membro ospitante dell'OICVM almeno un mese prima di attuare la modifica.

Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, l'OICVM non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano l'OICVM entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.

Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che la trasmissione delle informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica l'OICVM non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione dell'OICVM, e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 93 bis

1.   Gli Stati membri assicurano che un OICVM possa ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, nello Stato membro rispetto alle quali ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

viene presentata un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte tali quote dell'OICVM detenute dagli investitori in tale Stato membro, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori in tale Stato membro la cui identità è nota;

b)

l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di tali quote in tale Stato membro è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare gli OICVM e che sia adeguato al tipico investitore in OICVM;

c)

qualsiasi accordo contrattuale con intermediari finanziari o delegati è modificato o risolto a decorrere dalla data di ritiro della notifica al fine di prevenire qualsiasi nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, di quote identificate nella notifica di cui al paragrafo 2.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori se non accettano l'offerta di riscattare o riacquistare le loro quote.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fornite nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro con riguardo al quale l'OICVM ha effettuato una notifica in conformità dell'articolo 93 o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro. A decorrere dalla data di cui al primo comma, lettera c), l'OICVM cessa ogni nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, delle sue quote che sono state oggetto del ritiro della notifica in tale Stato membro.

2.   L'OICVM presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM verificano la completezza della notifica presentata dall'OICVM conformemente al paragrafo 2. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono tale notifica alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 e all'ESMA.

Dopo aver trasmesso la notifica ai sensi del primo comma le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne informano prontamente l'OICVM.

4.   L'OICVM fornisce agli investitori che mantengono l'investimento nell'OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM le informazioni previste agli articoli da 68 a 82 e all'articolo 94.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, le informazioni sulle modifiche apportate ai documenti di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

6.   Le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 97, paragrafo 3, e dell'articolo 108. Fatte salve le altre attività di monitoraggio e i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 97, a decorrere dalla data di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, non impongono all'OICVM interessato di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

7.   Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri consentono l'uso di qualsiasi mezzo elettronico o di altri mezzi di comunicazione a distanza, purché i mezzi di informazione e comunicazione siano disponibili agli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'investitore è situato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).»;"

7)

all'articolo 95, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

1)

all'articolo 4, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«(aea)

“pre-commercializzazione”, la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte del GEFIA UE o per suo conto ai potenziali investitori professionali domiciliati o con la sede legale nell'Unione per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma degli articoli 31 o 32, nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non costituisce un'offerta o un collocamento nei confronti del potenziale investitore a investire nelle quote o azioni di quel FIA o comparto.»;

2)

all'inizio del capo VI è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Condizioni per la pre-commercializzazione nell'Unione da parte dei GEFIA UE

1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa effettuare la pre-commercializzazione nell'Unione, fatta eccezione per i casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori professionali:

a)

sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare FIA;

b)

equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o

c)

equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o a documenti di offerta di un FIA non ancora istituito in versione finale.

Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

a)

non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; e

b)

non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche.

Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE non sia tenuto a notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione o a soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima della pre-commercializzazione.

2.   I GEFIA UE assicurano che gli investitori non acquisiscano quote o azioni in un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire soltanto quote o azioni di tale FIA tramite la commercializzazione consentita ai sensi dell'articolo 31 o 32.

Eventuali sottoscrizioni da parte di investitori professionali, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato la pre-commercializzazione, di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o di un FIA istituito a seguito della pre-commercializzazione sono considerate il risultato della commercializzazione e sono oggetto delle procedure di notifica applicabili di cui agli articoli 31 e 32.

Gli Stati membri provvedono affinché il GEFIA UE trasmetta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine, entro 2 settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, una lettera informale, su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera specifica gli Stati membri in cui e i periodi durante i quali ha luogo o ha avuto luogo la pre-commercializzazione, contiene una breve descrizione della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, un elenco dei FIA e dei comparti di FIA che sono o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA UE informano prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il GEFIA UE effettua o ha effettuato la pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo o ha avuto luogo la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA UE di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che ha luogo o ha avuto luogo sul loro territorio.

3.   Un soggetto terzo può svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di un GEFIA UE autorizzato solo se è autorizzato come impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), come società di gestione di OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE, come GEFIA a norma della presente direttiva, o se agisce come agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Tale terzo è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.

4.   Il GEFIA UE garantisce che la pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata.

(*2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

(*3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;"

3)

all'articolo 32, paragrafo 7, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettarla in altro modo, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non la rispetterebbe più in altro modo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA e ne informano di conseguenza senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

Se le modifiche non influiscono sulla conformità alla presente direttiva della gestione del FIA da parte del GEFIA o in altro modo sul rispetto di quest'ultima da parte del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano entro un mese le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA di dette modifiche.»;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 32 bis

Ritiro della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di alcune o di tutte le quote o azioni di FIA UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine del GEFIA

1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE possa ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione riguardante le quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in uno Stato membro rispetto alle quali ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 32, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

fatta eccezione per i FIA chiusi e i fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), viene presentata un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte tali quote o azioni del FIA detenute dagli investitori in tale Stato membro, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori in tale Stato membro la cui identità è nota;

b)

l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in tale Stato membro è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare i FIA e che sia adeguato al tipico investitore in FIA;

c)

qualsiasi accordo contrattuale con intermediari finanziari o delegati è modificato o risolto a decorrere dalla data di ritiro della notifica al fine di prevenire un'offerta o un collocamento nuovi o ulteriori, direttamente o indirettamente, delle quote o azioni identificate nella lettera di notifica di cui al paragrafo 2.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, lettera c), il GEFIA cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, di quote o azioni, direttamente o indirettamente, del FIA che gestisce nello Stato membro con riguardo al quale ha trasmesso una notifica in conformità del paragrafo 2.

2.   Il GEFIA trasmette alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA verificano la completezza della notifica presentata dal GEFIA conformemente al paragrafo 2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA trasmettono tale notifica alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 e all'ESMA.

Dopo aver trasmesso la notifica ai sensi del primo comma le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne informano prontamente il GEFIA.

Per un periodo di 36 mesi dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), il GEFIA non svolge attività di pre-commercializzazione di quote o azioni del FIA UE cui si fa riferimento nella notifica, o in relazione ad analoghe strategie di investimento o idee di investimento, nello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2.

4.   Il GEFIA fornisce agli investitori che mantengono l'investimento nel FIA UE e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA le informazioni di cui agli articoli 22 e 23.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 le informazioni sulle eventuali modifiche della documentazione e delle informazioni di cui all'allegato IV, lettere da b) a f).

6.   Le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA a norma dell'articolo 45.

7.   Fatti salvi gli altri poteri di vigilanza di cui all'articolo 45, paragrafo 3, a decorrere dalla data di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non impongono al GEFIA interessato di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

8.   Ai fini del paragrafo 4 gli Stati membri consentono l'uso di qualsiasi mezzo elettronico o di altri mezzi di comunicazione a distanza.

(*4)  Regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98)."

(*5)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).»;"

5)

all'articolo 33, paragrafo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettarla in altro modo, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica.

Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non la rispetterebbe più in altro modo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46 e ne informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 43 bis

Strutture a disposizione degli investitori al dettaglio

1.   Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760, gli Stati membri assicurano che, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di un FIA, il GEFIA metta a disposizione strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a)

trattare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori relativi alle quote o azioni del FIA, conformemente alle condizioni stabilite nei documenti del FIA;

b)

informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;

c)

facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA nello Stato membro in cui il FIA è commercializzato;

d)

mettere le informazioni e i documenti necessari a norma degli articoli 22 e 23 a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e farne copia;

e)

fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni svolte dalle strutture su supporto durevole, secondo la definizione data nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; e

f)

fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.

2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri non impongono al GEFIA di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare un soggetto terzo.

3.   Il GEFIA assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite:

a)

nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il FIA è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;

b)

dal GEFIA stesso, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplina i compiti da svolgere, o da entrambi.

Ai fini della lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina di quest'ultimo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dal GEFIA e che prevede che il soggetto terzo riceva dal GEFIA tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.»;

7)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 69 bis

Valutazione del regime di passaporto

Prima dell'entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 67, paragrafo 6, ai sensi del quale diventano applicabili le norme di cui all'articolo 35 e agli articoli da 37 a 41, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto del risultato della valutazione del regime di passaporto previsto dalla presente direttiva, compresa l'estensione di tale regime ai GEFIA non UE. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

8)

all'allegato IV sono aggiunte le lettere seguenti:

«i)

i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese od oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante;

j)

informazioni sulle strutture per svolgere i compiti di cui all'articolo 43 bis.»;

Articolo 3

Recepimento

1.   Entro il 2 agosto 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 agosto 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Valutazione

Entro il 2 agosto 2024, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e alla luce delle discussioni con l'ESMA e con le autorità competenti, effettua una valutazione dell'applicazione del presente regolamento. Entro il 2 agosto 2025, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

Entro il 2 agosto 2023, la Commissione presenta una relazione che valuta, tra l'altro, il merito dell'armonizzazione delle disposizioni applicabili alle società di gestione degli OICVM che sondano l'interesse degli investitori per una particolare idea o strategia di investimento e se, a tal fine, siano necessarie modifiche alla direttiva 2009/65/CE.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


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