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Document 32019R1036

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1036 della Commissione, del 18 giugno 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski mlinci» (IGP)

C/2019/4511

OJ L 168, 25.6.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1036/oj

25.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1036 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2019

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski mlinci» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Zagorski mlinci» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Zagorski mlinci» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Zagorski mlinci» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 464 del 27.12.2018, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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