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Document 32019R0981
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/981 of 8 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1900
OJ L 161, 18.6.2019, p. 1–130
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/981 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2019
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 9, l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 56, l'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 97, paragrafo 1, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), f bis), i), j), k) e l), l'articolo 211, paragrafo 2, e l'articolo 234,
considerando quanto segue:
(1) |
L'esperienza acquisita dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel corso dei primi anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere utilizzata per riesaminare i metodi, le ipotesi e i parametri standard del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard. |
(2) |
La proposta della Commissione di nuovo regolamento che istituisce il programma InvestEU (2) si impernia sui rimedi ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE. Tale proposta prevede tra l'altro l'istituzione del polo di consulenza InvestEU che dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento e del portale InvestEU che dovrebbe fornire agli investitori una banca dati sui progetti di investimento facilmente accessibile e di facile utilizzo. In questo modo InvestEU sosterrà investimenti in finanziamenti alle piccole e medie imprese sotto forma di obbligazioni, prestiti o private equity nonché altri investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. La formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità non prevede regole specifiche per gli investimenti in debito a collocamento privato, il private equity e gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Tenendo presente che tramite il portale InvestEU dovrebbe migliorare l'accessibilità di tali investimenti, dovrebbero essere introdotte siffatte regole. Inoltre, alla luce del piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali del 30 settembre 2015, dovrebbero essere stimolati maggiori investimenti in Europa e dovrebbe essere agevolato l'accesso delle piccole e medie imprese europee al finanziamento tramite capitale di rischio e credito. Il trattamento prudenziale del private equity e del debito a collocamento privato dovrebbe quindi essere modificato al fine di rimuovere gli ostacoli ingiustificati agli investimenti in tali classi di attività. |
(3) |
Per garantire la parità di condizioni tra gli operatori economici del settore assicurativo e quelli di altri settori finanziari, alcune delle disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere allineate con quelle applicabili agli enti creditizi e finanziari, nella misura in cui un tale allineamento è commisurato ai rispettivi diversi modelli di business. |
(4) |
Le esposizioni da negoziazione verso controparti centrali qualificate (CCP) beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione delle perdite garantito dalle stesse CCP qualificate. Tali esposizioni sono esposte a un rischio di controparte abbassato e dovrebbero pertanto essere assoggettate a un requisito di fondi propri inferiore rispetto alle esposizioni verso controparti non beneficiarie dei meccanismi delle CCP. A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera f bis), della direttiva 2009/138/CE, il calcolo del rischio di inadempimento della controparte secondo la formula standard dovrebbe trattare le esposizioni da negoziazione verso le CCP qualificate in modo coerente con i requisiti patrimoniali relativi a tali esposizioni applicabili agli enti creditizi e agli enti finanziari. |
(5) |
Per contribuire all'obiettivo dell'Unione di una crescita sostenibile a lungo termine, dovrebbero essere agevolati gli investimenti degli assicuratori nel debito a collocamento privato. A tal fine dovrebbero essere stabiliti criteri che consentano di assegnare alle classi di merito di credito 2 o 3 le obbligazioni e i prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, sulla base della valutazione interna del merito di credito effettuata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
(6) |
Variazioni sostanziali dei dati utilizzati per la determinazione delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio possono condurre a una situazione nella quale non sono più disponibili le fonti di dati che erano state utilizzate in passato. Inoltre, può verificarsi che una migliore disponibilità dei dati renda obsolete le tecniche utilizzate per la determinazione delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Può altresì verificarsi che una variazione sostanziale delle condizioni di mercato renda necessaria una nuova valutazione dei parametri, tra cui il tasso a termine finale, il punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio o il periodo di convergenza verso il tasso a termine finale. Dovrebbero essere stabilite pertanto le condizioni per valutare se le potenziali variazioni dei dati e delle tecniche utilizzati per la determinazione delle informazioni tecniche sulla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio siano commisurate agli obiettivi di trasparenza, prudenza, affidabilità e coerenza dei metodi di determinazione delle informazioni tecniche sulla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio nel corso del tempo. A tal fine, l'EIOPA dovrebbe presentare alla Commissione una valutazione dell'impatto delle modifiche apportate alle tecniche, alle specifiche dei dati o ai parametri nonché della proporzionalità della modifica rispetto alla variazione sostanziale dei dati. |
(7) |
L'obiettivo di metodi trasparenti, prudenti, affidabili e coerenti per determinare le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio nel corso del tempo dovrebbe applicarsi anche a livello dei componenti, in particolare dell'aggiustamento per la volatilità. Al fine di garantire la trasparenza, la prudenza, l'affidabilità e la coerenza nel tempo, il metodo per determinare le informazioni tecniche sull'aggiustamento per la volatilità applicato dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare per quanto riguarda l'attivazione della componente paese di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, dovrebbe essere riesaminato se è dimostrato che esso non soddisfa gli obiettivi, e nell'ambito della revisione della Commissione di cui all'articolo 77 septies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. |
(8) |
Gli elementi dei fondi propri sotto forma di conti subordinati versati dei membri delle mutue, azioni privilegiate versate e relativo sovrapprezzo di emissione, nonché le passività subordinate versate, possono prevedere un meccanismo di assorbimento parziale delle perdite in conto capitale per i casi di inosservanza per tre mesi consecutivi del requisito patrimoniale di solvibilità. Dovrebbero essere stabiliti i criteri che specificano in quale misura tali elementi possono essere considerati fondi propri di livello 1. |
(9) |
È opportuno evitare perdite di fondi propri di base per effetti fiscali quando viene attivato il meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero quindi avere la possibilità di chiedere l'esonero dall'applicazione di tale meccanismo. Prima di concedere l'esonero, tuttavia, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare se esiste un'elevata probabilità plausibile che gli effetti fiscali del meccanismo possano indebolire in modo significativo la posizione di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
(10) |
È opportuno garantire la parità di condizioni tra gli operatori economici del settore assicurativo e quelli di altri settori finanziari. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto avere la possibilità, subordinata all'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza, di rimborsare o riscattare un elemento dei fondi propri entro i primi cinque anni successivi alla data di emissione in caso di variazione inattesa della classificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri che ne possa probabilmente determinare l'esclusione dai fondi propri, oppure in caso di variazione inattesa del regime fiscale applicabile a tale elemento. |
(11) |
Il metodo look-through dovrebbe garantire che i rischi ai quali è esposta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione siano idoneamente tenuti in considerazione, a prescindere dalle strutture di investimento dell'impresa. Tale metodo dovrebbe quindi essere applicato alle imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione che hanno come obiettivo principale quello di detenere o gestire attività per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
(12) |
Laddove non è possibile applicare il metodo look-through a un organismo di investimento collettivo o a un investimento «confezionato» come fondi, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un metodo semplificato basato sull'ultima allocazione comunicata delle attività dell'organismo di investimento collettivo o del fondo, purché il metodo semplificato sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi in questione. |
(13) |
I sottomoduli del rischio di estinzione anticipata richiedono calcoli complessi basati sul livello delle singole polizze assicurative. Laddove tale complessità non è proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi coperti da tali sottomoduli, dovrebbe essere prevista la possibilità di basare i calcoli relativi a tali sottomoduli su raggruppamenti di polizze assicurative, piuttosto che su singole polizze, a meno che siffatti raggruppamenti non siano atti a determinare un errore sostanziale. |
(14) |
Il calcolo del rischio di catastrofe naturale secondo la formula standard dovrebbe tenere conto della natura, della portata e della complessità dell'esposizione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a tale rischio. Il calcolo del rischio di catastrofe naturale secondo la formula standard richiede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione identifichino le rispettive somme assicurate nelle zone a rischio. Non tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono nei rispettivi sistemi interni delle informazioni sul livello di zona a rischio necessarie per quel calcolo e per tali imprese può risultare costoso produrre le informazioni in questione. Tali imprese dovrebbero avere pertanto la possibilità di basare i loro calcoli su raggruppamenti di zone a rischio laddove siffatto raggruppamento sia giustificato e proporzionato all'esposizione. |
(15) |
Il calcolo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di incendio della formula standard richiede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione individuino la concentrazione più elevata di rischio di incendio. Al fine di limitare l'onere del calcolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero avere la possibilità di circoscrivere l'identificazione della concentrazione più elevata di rischio di incendio al perimetro delle rispettive esposizioni più elevate al rischio di incendio, purché tale metodo sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dell'esposizione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al rischio di incendio. |
(16) |
Il calcolo semplificato del requisito patrimoniale per i sottomoduli del rischio di mortalità per l'assicurazione vita e malattia della formula standard dovrebbe essere modificato per rispecchiare il fatto che il capitale a rischio delle polizze assicurative può variare nel tempo. |
(17) |
Il costo di acquisizione dei rating per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard dovrebbe essere proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità del rischio associato relativo alle attività. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno prescelto un'agenzia esterna di rating del credito dovrebbero quindi poter utilizzare un calcolo semplificato per quelle parti del portafoglio di strumenti di debito per le quali tale agenzia non fornisce rating esterni. |
(18) |
Il calcolo secondo la formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di inadempimento della controparte richiede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengano conto della quota delle attività della controparte che sono soggette a contratti di garanzia collaterale. È opportuno evitare un onere sproporzionato in sede di calcolo secondo la formula standard. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di inadempimento della controparte dovrebbero pertanto avere la possibilità di effettuare tale calcolo presupponendo che oltre il 60 % delle attività della controparte sia soggetto a contratti di garanzia collaterale. |
(19) |
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di inadempimento della controparte sono tenute a utilizzare una formula specifica per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 laddove lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è inferiore al 7 %. È opportuno evitare un onere sproporzionato in sede di calcolo di detto requisito. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto avere la possibilità di calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 utilizzando la stessa formula che viene applicata laddove lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 è compreso tra il 7 % e il 20 %. |
(20) |
Il calcolo dell'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione è complesso e potrebbe costituire un onere sproporzionato per le imprese di assicurazione e di riassicurazione operanti nelle aree di attività non vita. È quindi opportuno dare alle imprese di assicurazione e di riassicurazione la possibilità di utilizzare una formula semplificata, purché l'utilizzo di tale formula semplificata sia proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità del profilo di rischio della controparte delle imprese. |
(21) |
Il requisito per il rischio di tariffazione relativo ai contratti futuri non dovrebbe penalizzare indebitamente i contratti con durata iniziale superiore a un anno, al fine di tener conto del minore rischio associato ai premi futuri derivanti da contratti con durata superiore. Pertanto, per i contratti futuri con durata superiore a un anno, la misura di volume per il rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione non vita e malattia NSLT dovrebbe rappresentare soltanto il 30 % dei premi futuri. |
(22) |
L'esposizione effettiva al rischio dell'impresa nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di catastrofe naturale dovrebbe riflettersi nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard. Il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di catastrofe naturale secondo la formula standard dovrebbe pertanto tenere conto dei limiti contrattuali per il risarcimento per calamità naturali. |
(23) |
Il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di catastrofe provocata dalle attività umane dovrebbe rispecchiare i rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il calcolo basato su scenari di tale requisito per il rischio marittimo, aeronautico e incendio dovrebbe quindi essere fondato sulle esposizioni massime, previa deduzione degli importi recuperabili dalla riassicurazione e da società veicolo. |
(24) |
Non è opportuno applicare lo scenario di collisione tra navi cisterna del sottomodulo del rischio marittimo alle imbarcazioni da diporto o ai gommoni rigidi. Tale scenario dovrebbe quindi applicarsi esclusivamente ai veicoli con somma minima assicurata di almeno 250 000 EUR. |
(25) |
Gli investimenti diretti degli assicuratori in strumenti di capitale non quotati possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di una crescita sostenibile a lungo termine e dovrebbero pertanto essere agevolati. Nel calcolare il requisito patrimoniale per il rischio azionario secondo la formula standard, i portafogli di investimenti in strumenti di capitale non quotati di alta qualità dovrebbero pertanto poter beneficiare dello stesso trattamento degli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati. È opportuno stabilire criteri per garantire che un portafoglio di strumenti di capitale non quotati di elevata qualità presenti un rischio sistematico sufficientemente modesto. |
(26) |
Gli assicuratori svolgono un ruolo importante in quanto investitori a lungo termine e gli investimenti in strumenti di capitale sono importanti per il finanziamento dell'economia reale. Gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto essere incoraggiati allineando il trattamento degli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale e degli investimenti strategici in strumenti di capitale in sede di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard comprese le matrici di correlazione. Per garantire il carattere a lungo termine degli investimenti, dovrebbe essere introdotto un portafoglio di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale e di altre attività congrue ad un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione chiaramente identificate nell'ambito del sottomodulo del rischio azionario. Per evitare l'arbitraggio regolamentare, il portafoglio di attività e il portafoglio di obbligazioni dovrebbero avere valori simili e ciascuno di essi non dovrebbe rappresentare più della metà dell'entità totale dello stato patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
(27) |
I singoli strumenti di capitale quotati nel SEE e gli investimenti tramite determinati tipi di fondi dovrebbero essere trattati nello stesso modo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto essere autorizzate ad applicare le norme vigenti per gli investimenti a lungo termine a livello dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, dei fondi di venture capital qualificati, dei fondi di investimento alternativi che sono fondi chiusi e che non ricorrono alla leva finanziaria o dei fondi di investimento europei a lungo termine, a condizione che il gestore del fondo sia autorizzato nel SEE. |
(28) |
Il calcolo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread secondo la formula standard non dovrebbe impedire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di investire in collocamenti privati di elevata qualità, che spesso sono privi di rating. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe avere concluso un accordo con un ente creditizio o un'impresa di investimento per coinvestire in obbligazioni e prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta. In tal caso, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere autorizzata a utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità i risultati del metodo interno approvato basato sui rating di tale ente creditizio o impresa di investimento, purché tale ente creditizio o impresa di investimento abbia la sua sede nello Spazio economico europeo. È opportuno che la stessa disposizione si applichi laddove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso un accordo con un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione che utilizza un modello interno approvato conformemente all'articolo 100 della direttiva 2009/138/CE. |
(29) |
La legislazione relativa al settore finanziario dovrebbe essere coerente, pur tenendo conto delle differenze in termini di modello di business dei vari settori, di elementi divergenti nella determinazione dei requisiti patrimoniali, o di altri fattori. Di conseguenza, le norme applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per il riconoscimento delle garanzie emesse da amministrazioni regionali e autorità locali dovrebbero essere allineate con le norme che si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento. |
(30) |
I derivati espongono le imprese di assicurazione e di riassicurazione al rischio di inadempimento della controparte, a prescindere dal fatto che tali derivati siano detenuti a fini di copertura o di speculazione. Tutti i derivati dovrebbero pertanto essere trattati come esposizioni di tipo 1 nel modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard. |
(31) |
È opportuno evitare discrepanze nella sequenza dei calcoli del requisito patrimoniale per le concentrazioni del rischio di mercato secondo la formula standard. Le singole esposizioni dovrebbero quindi essere innanzitutto attribuite alle classi di merito di credito e alle soglie relative di eccesso di esposizione, e successivamente dovrebbero essere applicati i fattori di rischio al livello delle esposizioni single-name. |
(32) |
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero utilizzare ipotesi eccessivamente ottimistiche nella proiezione degli utili tassabili futuri dopo uno scenario di perdita eccezionale. Pertanto, in sede di calcolo secondo la formula standard della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero quindi tenere conto della loro posizione finanziaria e di solvibilità dopo la perdita istantanea, nonché della maggiore incertezza concernente la proiezione degli utili tassabili futuri. Inoltre, le ipotesi su cui è fondata la proiezione degli utili tassabili futuri dopo la perdita istantanea, compresi i tassi di rendimento ipotizzati sugli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, non dovrebbero essere più favorevoli di quelle applicate alla valutazione delle imposte differite nello stato patrimoniale e l'importo totale previsto delle nuove attività non dovrebbe superare quello della pianificazione delle attività. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere autorizzate a ipotizzare rendimenti superiori a quelli impliciti nella pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse soltanto laddove possono dimostrare che tali rendimenti verranno realizzati dopo la perdita istantanea. |
(33) |
Il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard dovrebbe riflettere gli sviluppi delle pratiche di gestione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'uso delle tecniche di attenuazione del rischio. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto essere in grado di tenere conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio, anche laddove tali tecniche siano sostituite con disposizioni analoghe al momento della scadenza o siano aggiustate per riflettere le variazioni delle esposizioni coperte, a condizione che tale sostituzione o aggiustamento sia limitato a una volta alla settimana. La formula standard dovrebbe inoltre consentire accordi di compensazione tra derivati e strategie di copertura laddove l'insieme di diversi accordi contrattuali esplica l'effetto di una tecnica di attenuazione del rischio. Nella valutazione interna del rischio e della solvibilità le imprese dovrebbero includere gli eventuali scostamenti tra, da un lato, l'effetto di attenuazione del rischio rispecchiato nella formula standard e l'effetto di attenuazione del rischio effettivo, dall'altro, nonché una valutazione del rischio di base. |
(34) |
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non dovrebbero essere penalizzate in modo sproporzionato laddove una controparte di riassicurazione cessa di rispettare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità mentre continua a rispettare il requisito patrimoniale minimo. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto essere autorizzate, per un periodo massimo di sei mesi, a tenere parzialmente conto dell'effetto di attenuazione del rischio degli accordi di riassicurazione stipulati con tale controparte di riassicurazione. Laddove una controparte di riassicurazione cessa di rispettare il proprio requisito patrimoniale minimo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbe più tener conto di alcun effetto di attenuazione del rischio esplicato da accordi di riassicurazione stipulati con tale controparte di riassicurazione. |
(35) |
Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard i contratti di riassicurazione stop loss dovrebbero essere trattati in modo analogo ai contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite. Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe pertanto essere data la possibilità di tener conto dell'attenuazione del rischio fornita dai contratti di riassicurazione stop loss nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard con parametri specifici dell'impresa, stabilendo un metodo standardizzato per calcolare un parametro specifico dell'impresa in sostituzione del parametro standard per la riassicurazione non proporzionale. |
(36) |
La capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite ha un impatto significativo sulla posizione di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe quindi adottare una politica di gestione dei rischi relativa alle imposte differite, la quale tenga conto della capacità di assorbimento di perdite di tali imposte differite. In particolare, tale politica dovrebbe definire le responsabilità in materia di valutazione delle ipotesi sottostanti applicate alla proiezione degli utili tassabili futuri. |
(37) |
Il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di singola impresa e di gruppo dovrebbe essere coerente. Laddove il metodo look-through è applicato a livello individuale agli organismi di investimento collettivo, o agli investimenti «confezionati» come fondi che sono imprese partecipate di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, tale metodo dovrebbe essere applicato anche a livello di gruppo. Laddove tali organismi di investimento collettivo o fondi sono imprese figlie di gruppi di assicurazione o di riassicurazione, il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe basarsi sull'ipotesi di piena diversificazione con altre attività e passività consolidate. |
(38) |
Il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario relativo a un gruppo dovrebbe rispecchiare la situazione economica specifica del gruppo in questione, in particolare laddove le attività di assicurazione o di riassicurazione sono denominate in valute diverse. Per tale motivo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero avere la possibilità di scegliere una valuta di riferimento diversa da quella utilizzata per redigere il bilancio consolidato laddove il rischio valutario nel requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato sulla base della formula standard. Tale scelta dovrebbe essere fondata su criteri oggettivi, come ad esempio la valuta in cui è denominato un importo rilevante delle riserve tecniche o dei fondi propri del gruppo. |
(39) |
Il calcolo secondo la formula standard per i sottomoduli del rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione non vita, i sottomoduli del rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione malattia, e per il sottomodulo del rischio di catastrofe naturale dovrebbe essere modificato per rispecchiare le recenti prove empiriche relative alle riserve premi e alle riserve per sinistri da pagare. |
(40) |
La complessità del calcolo del requisito patrimoniale per incidente di massa e concentrazione di incidenti dovrebbe essere proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità del rischio cui sono esposte le imprese che offrono l'assicurazione malattia. Di conseguenza, il tipo di evento che rimanda alla disabilità di durata pari a 10 anni causata da un incidente dovrebbe essere soppresso da questo calcolo. |
(41) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) contiene alcuni errori tipografici, ad esempio riferimenti incrociati errati, che dovrebbero essere rettificati. |
(42) |
Al fine di evitare perturbazioni del mercato dell'assicurazione non vita e malattia, in particolare per le imprese di assicurazione e di riassicurazione operanti soltanto in un'area di attività, è opportuno prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché le imprese di assicurazione e di riassicurazione si preparino alle modifiche delle modalità di calcolo del rischio di tariffazione e di riservazione dell'assicurazione non vita e malattia. Tali modifiche non dovrebbero quindi applicarsi prima del 1o gennaio 2020. |
(43) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti da 59 a 63:
(*1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;" |
2) |
l'articolo 18 è così modificato:
|
3) |
l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Disposizioni generali 1. I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base soddisfano tutti i seguenti criteri:
I tassi della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio pertinente sono calcolati separatamente per ogni valuta e scadenza, sulla base di tutte le informazioni e i dati pertinenti per la valuta e la scadenza. 2. Le tecniche, le specifiche dei dati e i parametri utilizzati per determinare le informazioni tecniche relative alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, compresi il tasso a termine finale (ultimate forward rate — UFR), l'ultima durata per la quale la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio non viene estrapolata e la durata della sua convergenza verso l'UFR, sono trasparenti, prudenti, affidabili, obiettivi e coerenti nel tempo. 3. L'EIOPA informa la Commissione in merito a qualsiasi variazione sostanziale dei dati utilizzati per determinare le informazioni tecniche relative alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Per variazione sostanziale si intende qualsiasi variazione che invalidi le tecniche, le specifiche dei dati o i parametri, compresi l'UFR, l'ultima durata per la quale la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio non viene estrapolata e la durata della sua convergenza verso l'UFR. 4. In caso di variazione sostanziale dei dati di cui al paragrafo 3, l'EIOPA può presentare alla Commissione una proposta contenente le modifiche delle tecniche, delle specifiche dei dati o dei parametri che siano necessarie per rimediare all'invalidità e che siano proporzionate alla variazione sostanziale in questione. Tale proposta è accompagnata da una valutazione dell'opportunità e dell'impatto delle modifiche proposte. 5. Una tecnica, una specifica dei dati o un parametro, compresi l'UFR, l'ultima durata per la quale la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio non viene estrapolata e la durata della sua convergenza verso l'UFR, sono modificati dall'EIOPA, su richiesta della Commissione, al fine di garantire che i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio siano determinati in modo trasparente, prudente, affidabile e obiettivo secondo modalità coerenti nel tempo.»; |
4) |
l'articolo 71 è così modificato:
|
5) |
all'articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Nonostante il requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), l'elemento dei fondi propri di base può consentire il rimborso o il riscatto prima di 5 anni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
6) |
all'articolo 77 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Nonostante il requisito di cui al paragrafo 1, lettera c), l'elemento dei fondi propri di base può consentire il rimborso o il riscatto prima di 5 anni dalla data di emissione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
7) |
l'articolo 84 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 88 è così modificato:
|
9) |
sono inseriti i seguenti articoli 90 bis, 90 ter e 90 quater: «Articolo 90 bis Calcolo semplificato per la cessazione delle polizze di assicurazione nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita Ai fini dell'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), in caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono stabilire le polizze di assicurazione la cui cessazione comporterebbe un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c). Articolo 90 ter Calcolo semplificato della somma assicurata per i rischi di catastrofe naturale 1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di tempesta di cui all'articolo 121, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato V. Se la somma assicurata per il rischio di tempesta di cui all'articolo 121, paragrafo 6, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di tempesta di cui all'articolo 121, paragrafo 6, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di tempesta nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di tempesta di cui all'allegato X. 2. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di terremoto di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato VI. Se la somma assicurata per il rischio di terremoto di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di terremoto di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di terremoto nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di terremoto di cui all'allegato X. 3. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di alluvione di cui all'articolo 123, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato VII. Se la somma assicurata per il rischio di alluvione di cui all'articolo 123, paragrafo 6, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di alluvione di cui all'articolo 123, paragrafo 6, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di alluvione nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di alluvione di cui all'allegato X. 4. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma assicurata per il rischio di grandine di cui all'articolo 124, paragrafo 6, lettera b), e paragrafo 7, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Ciascuna delle zone a rischio all'interno di un gruppo è situata all'interno di una sola e medesima regione di cui all'allegato VIII. Se la somma assicurata per il rischio di grandine di cui all'articolo 124, paragrafo 6, lettera b), è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di grandine di cui all'articolo 124, paragrafo 6, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di grandine nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di grandine di cui all'allegato X. 5. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma ponderata assicurata per il rischio di cedimento di cui all'articolo 125, paragrafo 2, sulla base dei gruppi di zone a rischio. Se la somma ponderata assicurata di cui all'articolo 125, paragrafo 2, è calcolata sulla base di un gruppo di zone a rischio, il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di cedimento di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di cedimento nella zona a rischio all'interno di tale gruppo che ha la ponderazione del rischio più elevata per il rischio di cedimento di cui all'allegato X. Articolo 90 quater Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di incendio 1. In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di incendio di cui all'articolo 132, paragrafo 1, come segue:
dove:
2. La concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici industriali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
dove Ek,i rappresenta l'esposizione complessiva all'interno del perimetro dell'esposizione più elevata al rischio di incendio in edifici industriali k-th. 3. La concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici commerciali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
dove Ek,c rappresenta l'esposizione complessiva all'interno del perimetro dell'esposizione più elevata al rischio di incendio in edifici commerciali k-th. 4. La concentrazione più elevata di rischio di incendio in edifici residenziali di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è uguale a:
dove:
5. Ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4, l'esposizione complessiva all'interno del perimetro dell'esposizione più elevata al rischio di incendio in edifici industriali, commerciali o residenziali k-th dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetto ad una serie di edifici che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
Al fine di determinare la somma assicurata per un edificio, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto di tutti i contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo relative all'edificio. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo che sono soggetti a condizioni non relative a tale edificio. 6. L'esposizione al rischio di incendio in edifici residenziali sulla base della quota di mercato è uguale a:
dove:
|
10) |
l'articolo 91 è così modificato:
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11) |
è inserito il seguente articolo 95 bis: «Articolo 95 bis Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per i rischi nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione vita In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare ciascuno dei seguenti requisiti patrimoniali sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c):
|
12) |
è inserito il seguente articolo 96 bis: «Articolo 96 bis Calcolo semplificato per la cessazione delle polizze di assicurazione nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT Ai fini dell'articolo 150, paragrafo 1, lettera a), in caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono stabilire le polizze di assicurazione la cui cessazione comporterebbe un incremento delle riserve tecniche senza il margine di rischio sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c).»; |
13) |
l'articolo 97 è così modificato:
|
14) |
è inserito il seguente articolo 102 bis: «Articolo 102 bis Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per i rischi nel sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare ciascuno dei seguenti requisiti patrimoniali sulla base di gruppi di polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 35, lettere a), b) e c):
|
15) |
è inserito il seguente articolo 105 bis: «Articolo 105 bis Calcolo semplificato per il fattore di rischio nel sottomodulo del rischio di spread e nel sottomodulo della concentrazione del rischio di mercato In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono attribuire ad un'obbligazione diversa da quelle da includere nei calcoli di cui all'articolo 180, paragrafi da 2 a 16, un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 3 ai fini dell'articolo 176, paragrafo 3, e possono assegnare l'obbligazione alla classe di merito di credito 3 ai fini del calcolo della classe di merito di credito media ponderata conformemente all'articolo 182, paragrafo 4, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 2.12.2015, pag. 1).»;" |
16) |
all'articolo 107, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In caso di osservanza dell'articolo 88 e qualora la migliore stima degli importi recuperabili da un accordo di riassicurazione o da una cartolarizzazione e dai corrispondenti debitori non sia negativa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione di tale accordo di riassicurazione o cartolarizzazione di cui all'articolo 196 come segue:»; |
17) |
all'articolo 108, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In caso di osservanza dell'articolo 88 e qualora la migliore stima degli importi recuperabili da un accordo di riassicurazione proporzionale e dai corrispondenti debitori per una controparte i non sia negativa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione j dell'accordo di riassicurazione proporzionale per la controparte i di cui all'articolo 196 come segue:»; |
18) |
l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Articolo 110 Calcolo semplificato — raggruppamento di esposizioni single-name In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la perdita per inadempimento di cui all'articolo 192, compreso l'effetto di attenuazione del rischio sui rischi di sottoscrizione e di mercato e il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale, per un gruppo di esposizioni single-name. In tal caso, al gruppo di esposizioni single-name è assegnata la massima probabilità di inadempimento assegnata alle esposizioni single-name incluse nel gruppo ai sensi dell'articolo 199.»; |
19) |
all'articolo 111, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
20) |
è inserito il seguente articolo 111 bis: «Articolo 111 bis Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione Ai fini dell'articolo 196, in caso di osservanza dell'articolo 88 e se l'accordo di riassicurazione, la cartolarizzazione o il derivato copre le obbligazioni di uno solo dei segmenti (segmento s) di cui all'allegato II o, a seconda dei casi, all'allegato XIV, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio di tale accordo di riassicurazione, cartolarizzazione o derivato sul loro rischio di sottoscrizione come segue:
dove:
|
21) |
sono inseriti i seguenti articoli 112 bis e 112 ter: «Articolo 112 bis Calcolo semplificato della perdita per inadempimento sulla riassicurazione In caso di osservanza dell'articolo 88, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può calcolare la perdita per inadempimento su un accordo di riassicurazione o su una cartolarizzazione assicurativa di cui all'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, come segue:
dove:
Articolo 112 ter Calcolo semplificato del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 1 In caso di osservanza dell'articolo 88 e se lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1, determinato a norma dell'articolo 200, paragrafo 4, è inferiore o pari al 20 % del totale delle perdite per inadempimento su tutte le esposizioni di tipo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 200, paragrafo 1, come segue:
dove σ è lo scostamento standard della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1 determinato a norma dell'articolo 200, paragrafo 4.»; |
22) |
all'articolo 116, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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23) |
l'articolo 121 è così modificato:
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24) |
l'articolo 122 è così modificato:
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25) |
l'articolo 123 è così modificato:
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26) |
l'articolo 124 è così modificato:
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27) |
l'articolo 125 è così modificato:
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28) |
l'articolo 130 è sostituito dal seguente: «Articolo 130 Sottomodulo del rischio di sinistri marittimi 1. Il requisito patrimoniale per il rischio di sinistri marittimi è uguale a:
dove:
2. Il requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra veicoli è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale a:
dove:
Per determinare SI(hull,v) , SI(liab,v) e SI(pollution,v) , le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto unicamente dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo in relazione al veicolo v. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo per i quali il pagamento dipende da richieste di indennizzo non in relazione al veicolo v. Laddove dalla deduzione degli importi recuperabili risulterebbe un requisito patrimoniale per il rischio di collisione tra veicoli che riflette in maniera insufficiente il rischio di collisione tra veicoli cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola SI(hull,v) , SI(liab,v) o SI(pollution,v) senza la deduzione degli importi recuperabili. 3. Il requisito patrimoniale per il rischio di esplosione di una piattaforma è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale a:
dove:
Per determinare SIp , le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto unicamente dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo in relazione alla piattaforma p. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo per i quali il pagamento dipende da richieste di indennizzo non in relazione alla piattaforma p. Laddove dalla deduzione degli importi recuperabili risulterebbe un requisito patrimoniale per il rischio di esplosione della piattaforma che riflette in maniera insufficiente il rischio di esplosione della piattaforma cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola SI p senza la deduzione degli importi recuperabili.»; |
29) |
l'articolo 131 è così modificato:
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30) |
all'articolo 132, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il requisito patrimoniale per il rischio di incendio è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo uguale alla somma assicurata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la concentrazione più elevata di rischio di incendio. 2. La concentrazione più elevata di rischio di incendio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è la serie di edifici con la massima somma assicurata, previa deduzione degli importi che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può recuperare da contratti di riassicurazione e da società veicolo, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
Nel determinare la somma assicurata per una serie di edifici, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto unicamente dei contratti di riassicurazione e delle società veicolo che pagherebbero in caso di richieste di indennizzo in relazione a detta serie di edifici. Non sono presi in considerazione i contratti di riassicurazione e le società veicolo per i quali il pagamento dipende da richieste di indennizzo non in relazione a tale serie di edifici. Laddove dalla deduzione degli importi recuperabili risulterebbe un requisito patrimoniale per il rischio di incendio che riflette in maniera insufficiente il rischio di incendio cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione calcola la somma assicurata per una serie di edifici senza la deduzione degli importi recuperabili.»; |
31) |
all'articolo 147, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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32) |
all'articolo 168, il paragrafo 6 è così modificato:
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33) |
è inserito il seguente articolo 168 bis: «Articolo 168 bis Portafogli di strumenti di capitale non quotati ammissibili 1. Ai fini dell'articolo 168, paragrafo 6, lettera e), un portafoglio di strumenti di capitale non quotati ammissibili è un insieme di investimenti in strumenti di capitale che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), il beta di un insieme di investimenti è la media dei beta di ciascuno degli investimenti in tale insieme di investimenti, ponderata per il valore contabile di tali investimenti. Il beta di un investimento in una società è determinato come segue:
dove:
(*4) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»," |
34) |
l'articolo 169 è sostituito dal seguente: «Articolo 169 Sottomodulo del rischio azionario standard 1. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
2. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
3. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
4. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
|
35) |
è inserito il seguente articolo 171 bis: «Articolo 171 bis Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale 1. Ai fini del presente regolamento, un sottoinsieme degli investimenti in strumenti di capitale può essere trattato come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità di vigilanza, che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. Quando gli strumenti di capitale sono detenuti in organismi di investimento collettivo o in fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 168, paragrafo 6, lettere da a) a d), le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere valutate a livello dei fondi e non delle attività sottostanti detenute in tali fondi. 3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che trattano un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma del paragrafo 1 non possono tornare ad un metodo che non comprende gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che tratta un sottoinsieme di investimenti in strumenti di capitale come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non è più in grado di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e cessa di applicare ai suoi investimenti in strumenti di capitale per un periodo di 36 mesi l'articolo 169, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettera b).»; |
36) |
all'articolo 176 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. Nonostante il paragrafo 4, alle obbligazioni e ai prestiti che sono assegnati ad una classe di merito di credito in conformità all'articolo 176 bis, paragrafo 1 o 2, o all'articolo 176 quater, paragrafo 1, è attribuito un fattore di rischio stressi in base alla classe di merito di credito e alla durata modificata duri dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla tabella riportata al paragrafo 3 del presente articolo.»; |
37) |
sono inseriti i seguenti articoli da 176 bis a 176 quater: «Articolo 176 bis Valutazione interna delle classi di merito di credito delle obbligazioni e dei prestiti 1. Un'obbligazione o un prestito per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per cui i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfi i criteri di cui all'articolo 214 può essere attribuito alla classe di merito di credito 2 a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui ai paragrafi 3 e 4 relativamente all'obbligazione o al prestito. 2. Un'obbligazione o un prestito per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e per cui i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfi i criteri di cui all'articolo 214, diverso da un'obbligazione o un prestito attribuito alla classe di merito di credito 2 a norma del paragrafo 1, può essere attribuito alla classe di merito di credito 3 a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui ai paragrafi 3 e 5 relativamente all'obbligazione o al prestito. 3. I criteri stabiliti al presente paragrafo sono i seguenti:
4. Il rendimento dell'obbligazione o del prestito, e il rendimento di ogni obbligazione e prestito con termini e condizioni contrattuali simili emesso dalla stessa società nei tre esercizi finanziari precedenti, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
5. Il rendimento dell'obbligazione o del prestito, e il rendimento di obbligazioni e prestiti con termini e condizioni contrattuali simili emessi dalla stessa società nei tre esercizi finanziari precedenti, non supera il maggiore tra i seguenti valori:
6. Ai fini del paragrafo 4, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione determina, per l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 1, il rendimento, come al momento dell'emissione dell'obbligazione o del prestito, sulla base di due indici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
7. Ai fini del paragrafo 5, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione determina, per l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 2, il rendimento, come al momento dell'emissione dell'obbligazione o del prestito, sulla base di due indici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
8. Ai fini del paragrafo 4, quando l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 1 possiede caratteristiche, diverse da quelle relative al rischio di credito o all'illiquidità, che differiscono in maniera rilevante dalle caratteristiche delle obbligazioni negoziate che costituiscono i due indici determinate a norma del paragrafo 6, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rettifica il rendimento dell'obbligazione o del prestito per tener conto di tali differenze. 9. Ai fini del paragrafo 5, quando l'obbligazione o il prestito di cui al paragrafo 2 possiede caratteristiche, diverse da quelle relative al rischio di credito o all'illiquidità, che differiscono in maniera rilevante dalle caratteristiche delle obbligazioni negoziate che costituiscono i due indici determinate a norma del paragrafo 7, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rettifica il rendimento dell'obbligazione o del prestito per tener conto di tali differenze. Articolo 176 ter Requisiti per la valutazione interna del merito di credito delle obbligazioni e dei prestiti da parte dell'impresa I requisiti che devono essere soddisfatti ai fini dell'articolo 176 bis, paragrafo 3, lettera a), per la valutazione interna del merito di credito di un'obbligazione o di un prestito da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sono i seguenti:
Articolo 176 quater Valutazione delle classi di merito di credito delle obbligazioni e dei prestiti basata su un modello interno approvato 1. Il presente articolo si applica nelle seguenti circostanze:
2. Se sono soddisfatti tutti i criteri di cui ai paragrafi da 3 a 6, le obbligazioni e i prestiti di cui al paragrafo 1, lettera c), sono assegnati a classi di merito di credito determinate come segue:
3. I criteri stabiliti al presente paragrafo sono i seguenti:
4. I criteri stabiliti al presente paragrafo sono i seguenti:
5. Nel caso in cui il co-investitore rientri nel campo di applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto i):
6. Nel caso in cui il co-investitore rientri nel campo di applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), il modello interno garantisce l'adeguatezza, per l'obbligazione o il prestito in questione, del livello risultante del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE. (*5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3).»;" |
38) |
l'articolo 180 è così modificato:
|
39) |
l'articolo 182 è così modificato:
|
40) |
all'articolo 184, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'esposizione al momento dell'inadempimento su un'esposizione single-name i è ridotta dell'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento verso le controparti appartenenti all'esposizione single-name considerata e per la quale il fattore di rischio per la concentrazione del rischio di mercato di cui agli articoli 186 e 187 è dello 0 %.»; |
41) |
all'articolo 186, i paragrafi da 2 a 6 sono soppressi; |
42) |
l'articolo 187 è così modificato:
|
43) |
l'articolo 189 è così modificato:
|
44) |
l'articolo 192 è così modificato:
|
45) |
è inserito il seguente articolo 192 bis: «Articolo 192 bis Esposizione nei confronti dei partecipanti diretti 1. Ai fini dell'articolo 192, paragrafo 3, un derivato rientra nell'ambito di applicazione del presente paragrafo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
2. Ai fini dell'articolo 192, paragrafo 3 bis, un derivato rientra nell'ambito di applicazione del presente paragrafo se sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1, con l'eccezione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non è tenuta a proteggersi da perdite in caso di inadempimento congiunto del partecipante diretto e di un altro cliente del partecipante diretto.»; |
46) |
l'articolo 196 è sostituito dal seguente: «Articolo 196 Effetto di attenuazione del rischio L'effetto di attenuazione del rischio sui rischi di sottoscrizione o di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato è il valore più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti requisiti patrimoniali:
|
47) |
l'articolo 197 è così modificato:
|
48) |
all'articolo 199 sono aggiunti i paragrafi 12 e 13 seguenti: «12. Nonostante i paragrafi da 2 a 11, alle esposizioni di cui all'articolo 192, paragrafo 3, si attribuisce una probabilità di inadempimento pari allo 0,002 %. 13. Nonostante i paragrafi da 2 a 12, alle esposizioni di cui all'articolo 192, paragrafo 3 bis, si attribuisce una probabilità di inadempimento pari allo 0,001 %.»; |
49) |
all'articolo 201, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
50) |
l'articolo 207 è così modificato:
|
51) |
all'articolo 208, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione trasferisce rischi di sottoscrizione mediante contratti di riassicurazione “finite”, quale definita all'articolo 210, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 209, 211 e 213 del presente regolamento, i relativi contratti sono considerati nei calcoli basati su scenari di cui al titolo I, capo V, sezioni 2, 3 e 4, del presente regolamento solo nella misura in cui il rischio di sottoscrizione è trasferito alla controparte del contratto. Nonostante la frase precedente, la riassicurazione “finite” o accordi analoghi in cui l'effettivo trasferimento del rischio è paragonabile a quello della riassicurazione “finite” non sono presi in considerazione per la determinazione delle misure di volume del rischio di tariffazione e di riservazione ai sensi degli articoli 116 e 147 del presente regolamento, né nel calcolo dei parametri specifici dell'impresa ai sensi della sezione 13 del presente capo.»; |
52) |
all'articolo 209, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando le disposizioni contrattuali che disciplinano le tecniche di attenuazione del rischio sono in vigore per un periodo inferiore ai 12 mesi successivi e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione intende sostituire la tecnica di attenuazione del rischio al momento della sua scadenza con disposizioni analoghe o quando tale tecnica di attenuazione del rischio è soggetta a un aggiustamento per riflettere le variazioni dell'esposizione che copre, tale tecnica è presa integralmente in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri qualitativi:
|
53) |
all'articolo 210 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Qualora un'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi diversi accordi contrattuali combinati per trasferire il rischio, ciascun accordo contrattuale soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 4 e gli accordi contrattuali combinati soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.»; |
54) |
l'articolo 211 è così modificato:
|
55) |
all'articolo 212, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di trasferimento del rischio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, affinché la tecnica di attenuazione del rischio sia presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 211, paragrafo 1, compresi i trasferimenti effettuati tramite acquisto o emissione di strumenti finanziari, devono essere soddisfatti i criteri qualitativi indicati ai paragrafi da 2 a 5, oltre a quelli di cui agli articoli 209 e 210.»; |
56) |
all'articolo 213, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di inosservanza dei criteri qualitativi di cui all'articolo 211, paragrafo 1, o all'articolo 212, paragrafo 4 o 5, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base solo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
|
57) |
l'articolo 218 è così modificato:
|
58) |
all'articolo 220, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
59) |
all'articolo 260, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):
|
60) |
l'articolo 297 è così modificato:
|
61) |
l'articolo 311 è così modificato:
|
62) |
all'articolo 326, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
63) |
l'articolo 335, paragrafo 1, è così modificato:
|
64) |
l'articolo 336 è così modificato:
|
65) |
l'articolo 337 è sostituito dal seguente: «Articolo 337 Metodo 1: determinazione della valuta locale ai fini del calcolo del rischio valutario 1. Se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è calcolato, del tutto o in parte, sulla base della formula standard, la valuta locale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, è la valuta utilizzata per redigere il bilancio consolidato. 2. Nonostante il paragrafo 1, se un importo rilevante delle riserve tecniche consolidate o dei fondi propri di gruppo consolidati è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata per redigere il bilancio consolidato, tale valuta può essere considerata come la valuta locale di cui all'articolo 188, paragrafo 1.»; |
66) |
l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento; |
67) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
68) |
l'allegato V è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento; |
69) |
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
70) |
l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
71) |
l'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato VI del presente regolamento; |
72) |
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; |
73) |
l'allegato X è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento; |
74) |
l'allegato XIV è sostituito dal testo dell'allegato IX del presente regolamento; |
75) |
l'allegato XVI è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento; |
76) |
l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato XI del presente regolamento; |
77) |
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato XII del presente regolamento; |
78) |
l'allegato XXII è modificato conformemente all'allegato XIII del presente regolamento; |
79) |
l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento; |
80) |
l'allegato XXIV è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento; |
81) |
l'allegato XXV è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti 50), da 59) a 61), 66) e 74), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) COM(2018) 439 final
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
SEGMENTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE NON VITA E SCOSTAMENTI STANDARD PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI TARIFFAZIONE E DI RISERVAZIONE DELL'ASSICURAZIONE NON VITA
|
Segmento |
Aree di attività di cui all'allegato I che costituiscono il segmento |
Scostamento standard per il rischio di tariffazione lordo del segmento |
Scostamento standard per il rischio di riservazione del segmento |
1 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli |
4 e 16 |
10 % |
9 % |
2 |
Altre assicurazioni e riassicurazioni proporzionali auto |
5 e 17 |
8 % |
8 % |
3 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale marittima, aeronautica e trasporti |
6 e 18 |
15 % |
11 % |
4 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale contro l'incendio e altri danni ai beni |
7 e 19 |
8 % |
10 % |
5 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile generale |
8 e 20 |
14 % |
11 % |
6 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale di credito e di cauzione |
9 e 21 |
19 % |
17,2 % |
7 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale di tutela giudiziaria |
10 e 22 |
8,3 % |
5,5 % |
8 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale di assistenza |
11 e 23 |
6,4 % |
22 % |
9 |
Assicurazione e riassicurazione proporzionale di perdite pecuniarie di vario genere |
12 e 24 |
13 % |
20 % |
10 |
Riassicurazione non proporzionale danni a beni RC |
26 |
17 % |
20 % |
11 |
Riassicurazione non proporzionale marittima, aeronautica e trasporti |
27 |
17 % |
20 % |
12 |
Riassicurazione non proporzionale danni ai beni |
28 |
17 % |
20 % |
ALLEGATO II
Il punto 8 dell'allegato III è così modificato:
(1) |
«Portorico» è soppresso dall'elenco dei territori che compongono la regione 16 (Stati Uniti d'America sudorientali); |
(2) |
nell'elenco dei territori che compongono la regione 16 (Stati Uniti d'America sudorientali) «Georgia» è sostituita da «Georgia (Stati Uniti)». |
ALLEGATO III
«ALLEGATO V
PARAMETRI PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI TEMPESTA
Regioni e fattori di rischio di tempesta
Abbreviazione della regione r |
Regione r |
Fattore di rischio di tempesta Q(windstorm,r) |
AT |
Repubblica d'Austria |
0,06 % |
BE |
Regno del Belgio |
0,16 % |
CZ |
Repubblica ceca |
0,04 % |
CH |
Confederazione svizzera; Principato del Liechtenstein |
0,09 % |
DK |
Regno di Danimarca |
0,25 % |
FI |
Repubblica di Finlandia |
0,04 % |
FR |
Repubblica francese (1); Principato di Monaco; Principato di Andorra |
0,12 % |
DE |
Repubblica federale di Germania |
0,07 % |
HU |
Ungheria |
0,02 % |
IS |
Repubblica di Islanda |
0,03 % |
IE |
Irlanda |
0,22 % |
LU |
Granducato di Lussemburgo |
0,12 % |
NL |
Regno dei Paesi Bassi |
0,18 % |
NO |
Regno di Norvegia |
0,08 % |
PL |
Repubblica di Polonia |
0,04 % |
SI |
Repubblica di Slovenia |
0,04 % |
ES |
Regno di Spagna |
0,01 % |
SE |
Regno di Svezia |
0,085 % |
UK |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
0,17 % |
GU |
Guadalupa |
2,74 % |
MA |
Martinica |
3,19 % |
SM |
Collettività di Saint-Martin |
5,16 % |
RE |
Riunione |
2,50 % |
COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE PER IL RISCHIO DI TEMPESTA PER REGIONI
|
AT |
BE |
CH |
CZ |
DE |
DK |
ES |
FI |
FR |
UK |
HU |
IE |
IS |
LU |
NL |
NO |
PL |
SE |
SI |
GU |
MA |
SM |
RE |
AT |
1,00 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BE |
0,25 |
1,00 |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,75 |
0,75 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CH |
0,50 |
0,25 |
1,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CZ |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
1,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DE |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,25 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DK |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
0,25 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FR |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
1,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UK |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
1,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
HU |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IE |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
LU |
0,25 |
0,75 |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NL |
0,25 |
0,75 |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
1,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PL |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SI |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
MA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
SM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
RE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
(1) Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.
ALLEGATO IV
Nell'allegato VI la sezione «Regioni e fattori di rischio di terremoto» è sostituita dalla seguente:
«Regioni e fattori di rischio di terremoto
Abbreviazione della regione r |
Regione r |
Fattore di rischio di terremoto Q ( earthquake , r ) |
AT |
Repubblica d'Austria |
0,10 % |
BE |
Regno del Belgio |
0,02 % |
BG |
Repubblica di Bulgaria |
1,60 % |
CR |
Repubblica di Croazia |
1,60 % |
CY |
Repubblica di Cipro |
2,12 % |
CZ |
Repubblica ceca |
0,10 % |
CH |
Confederazione svizzera; Principato del Liechtenstein |
0,25 % |
FR |
Repubblica francese (1), Principato di Monaco; Principato di Andorra |
0,06 % |
DE |
Repubblica federale di Germania |
0,10 % |
HE |
Repubblica ellenica |
1,75 % |
HU |
Ungheria |
0,20 % |
IT |
Repubblica italiana; Repubblica di San Marino; Stato della Città del Vaticano |
0,77 % |
MT |
Repubblica di Malta |
1,00 % |
PT |
Repubblica portoghese |
1,20 % |
RO |
Romania |
1,70 % |
SK |
Repubblica slovacca |
0,16 % |
SI |
Repubblica di Slovenia |
1,00 % |
GU |
Guadalupa |
4,09 % |
MA |
Martinica |
4,71 % |
SM |
Collettività di Saint-Martin |
5,00 % |
(1) Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.»
ALLEGATO V
Nell'allegato VII la sezione «Regioni e fattori di rischio di alluvione» è sostituita dalla seguente:
«Regioni e fattori di rischio di alluvione
Abbreviazione della regione r |
Regione r |
Fattore di rischio di alluvione Q ( flood , r ) |
AT |
Repubblica d'Austria |
0,13 % |
BE |
Regno del Belgio |
0,10 % |
BG |
Repubblica di Bulgaria |
0,15 % |
CZ |
Repubblica ceca |
0,30 % |
CH |
Confederazione svizzera; Principato del Liechtenstein |
0,30 % |
FR |
Repubblica francese (1); Principato di Monaco; Principato di Andorra |
0,12 % |
DE |
Repubblica federale di Germania |
0,20 % |
HU |
Ungheria |
0,25 % |
IT |
Repubblica italiana; Repubblica di San Marino; Stato della Città del Vaticano |
0,15 % |
PL |
Repubblica di Polonia |
0,16 % |
RO |
Romania |
0,30 % |
SK |
Repubblica slovacca |
0,35 % |
SI |
Repubblica di Slovenia |
0,30 % |
UK |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
0,12 % |
(1) Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.»
ALLEGATO VI
«ALLEGATO VIII
PARAMETRI PER IL SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI GRANDINE
Regioni e fattori di rischio di grandine
Abbreviazione della regione r |
Regione r |
Fattore di rischio di grandine Q ( hail , r ) |
AT |
Repubblica d'Austria |
0,08 % |
BE |
Regno del Belgio |
0,03 % |
CZ |
Repubblica ceca |
0,045 % |
CH |
Confederazione svizzera; Principato del Liechtenstein |
0,06 % |
FR |
Repubblica francese (1); Principato di Monaco; Principato di Andorra |
0,01 % |
DE |
Repubblica federale di Germania |
0,02 % |
IT |
Repubblica italiana; Repubblica di San Marino; Stato della Città del Vaticano |
0,05 % |
LU |
Granducato di Lussemburgo |
0,03 % |
NL |
Regno dei Paesi Bassi |
0,02 % |
ES |
Regno di Spagna |
0,01 % |
SI |
Repubblica di Slovenia |
0,08 % |
Coefficienti di correlazione per il rischio di grandine per regioni
|
AT |
BE |
CZ |
FR |
DE |
IT |
LU |
NL |
CH |
SI |
ES |
AT |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BE |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CZ |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
LU |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NL |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
SI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
(1) Escluse Guadalupa, Martinica, la Collettività di Saint-Martin e Riunione.
ALLEGATO VII
L'allegato IX è così modificato:
1) |