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Document 32019R0834
Regulation (EU) 2019/834 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the clearing obligation, the suspension of the clearing obligation, the reporting requirements, the risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty, the registration and supervision of trade repositories and the requirements for trade repositories (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)
PE/73/2019/REV/1
OJ L 141, 28.5.2019, p. 42–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/42 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/834 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Gli obblighi ivi previsti, in particolare la compensazione centrale dei contratti derivati fuori borsa (over-the-counter — OTC) standardizzati, i requisiti in materia di margini e gli obblighi di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC che non sono compensati centralmente, gli obblighi di segnalazione dei contratti derivati, i requisiti delle controparti centrali (central counterparties — CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni, contribuiscono a ridurre il rischio sistemico aumentando la trasparenza del mercato dei derivati OTC e attenuando il rischio di credito di controparte e il rischio operativo inerenti a tali derivati. |
(2) |
La semplificazione di alcuni settori disciplinati dal regolamento (UE) n. 648/2012 e un approccio più proporzionato a detti settori sono in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, che sottolinea la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e mirano in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi. La semplificazione e l'approccio più proporzionato non dovrebbero tuttavia pregiudicare gli obiettivi generali di promuovere la stabilità finanziaria e di attenuare i rischi sistemici in linea con la dichiarazione dei leader del G-20 in occasione del vertice tenutosi il 26 settembre 2009 a Pittsburgh. |
(3) |
Sistemi di post-negoziazione e mercati delle garanzie reali efficienti e resilienti sono elementi essenziali di un'unione dei mercati dei capitali ben funzionante, che sostengono gli sforzi volti a sorreggere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione. |
(4) |
Nel 2015 e nel 2016 la Commissione ha condotto due consultazioni pubbliche sull'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione ha inoltre ricevuto contributi in merito dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (European Securities and Markets Authority — ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dalle consultazioni è emerso che le parti interessate sostenevano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 e non ritenevano necessaria una sua profonda revisione. Il 23 novembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione generale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Anche se non tutte le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 erano già integralmente applicabili e pertanto non era ancora possibile una valutazione globale del regolamento, la relazione ha individuato dei settori per i quali è necessaria un'azione mirata volta ad assicurare che gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012 siano raggiunti in modo più proporzionato, efficiente ed efficace. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe applicarsi a tutte le controparti finanziarie che possano presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario. La definizione di controparte finanziaria dovrebbe pertanto essere modificata. |
(6) |
I piani di acquisto azioni per i dipendenti sono sistemi, solitamente istituiti da un'impresa, per consentire di sottoscrivere, acquistare, ricevere o possedere, direttamente o indirettamente, azioni di tale impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo, purché beneficino di tale piano almeno i dipendenti o gli ex dipendenti di tale impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo oppure i membri o ex membri del consiglio di amministrazione di tale impresa o di un'altra impresa dello stesso gruppo. La comunicazione della Commissione dell'8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali identifica gli interventi relativi ai piani di acquisto azioni per i dipendenti come una possibile misura per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali al fine di promuovere gli investimenti al dettaglio. Pertanto, e conformemente al principio di proporzionalità, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti non dovrebbe essere considerato quale controparte finanziaria. |
(7) |
Alcune controparti finanziarie hanno un volume di attività nei mercati dei derivati OTC troppo basso per presentare un rischio sistemico importante per il sistema finanziario e insufficiente perché la compensazione centrale possa essere economicamente sostenibile. Tali controparti, comunemente note come piccole controparti finanziarie, dovrebbero essere esentate dall'obbligo di compensazione, ma dovrebbero rimanere soggette all'obbligo di scambio di garanzie reali ai fini dell'attenuazione del rischio sistemico. Tuttavia, ove la posizione assunta dalla controparte finanziaria superi la soglia di compensazione per almeno una categoria di derivati OTC, calcolata a livello di gruppo, l'obbligo di compensazione dovrebbe applicarsi a tutte le categorie di derivati OTC, data l'interconnessione delle controparti finanziarie e il possibile rischio sistemico per il sistema finanziario in assenza di compensazione centrale di tali contratti derivati OTC. La controparte finanziaria dovrebbe poter dimostrare in ogni momento che la sua posizione non supera più la soglia di compensazione per nessuna categoria di derivati OTC, nel qual caso dovrebbe cessare di applicarsi l'obbligo di compensazione. |
(8) |
Le controparti non finanziarie sono meno interconnesse delle controparti finanziarie. Inoltre, spesso trattano prevalentemente una sola categoria di derivati OTC. La loro attività determina pertanto un rischio sistemico per il sistema finanziario inferiore rispetto a quella delle controparti finanziarie. L'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione per le controparti non finanziarie che scelgono di calcolare le loro posizioni rispetto alle soglie di compensazione ogni dodici mesi dovrebbe pertanto essere ristretto. Dette controparti dovrebbero essere soggette all'obbligo di compensazione solo per quanto riguarda le categorie di derivati OTC che superano la soglia di compensazione. Le controparti non finanziarie dovrebbero comunque restare soggette all'obbligo di scambio di garanzie reali in caso di superamento di una qualsiasi delle soglie di compensazione. Le controparti non finanziarie che scelgono di non calcolare le rispettive posizioni rispetto alle soglie di compensazione dovrebbero essere soggette all'obbligo di compensazione per tutte le categorie di derivati OTC. La controparte non finanziaria dovrebbe poter dimostrare in ogni momento che le sue posizioni non superano più la soglia di compensazione per una categoria di derivati OTC, nel qual caso dovrebbe cessare di applicarsi l'obbligo di compensazione per tale categoria di derivati OTC. |
(9) |
Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari, l'ESMA dovrebbe riesaminare periodicamente le soglie di compensazione e aggiornarle quando necessario. Tale riesame periodico dovrebbe essere corredato da una relazione. |
(10) |
L'obbligo di compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell'obbligo di compensazione crea incertezza giuridica e complicazioni operative, a fronte di benefici limitati. In particolare, l'obbligo comporta costi e oneri aggiuntivi per le controparti di tali contratti e potrebbe anche compromettere il buon funzionamento del mercato, senza peraltro determinare un significativo miglioramento per quanto riguarda l'applicazione uniforme e coerente del regolamento (UE) n. 648/2012 o la parità di condizioni di concorrenza per i partecipanti al mercato. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere abolito. |
(11) |
Le controparti con un volume limitato di attività sui mercati dei derivati OTC incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, sia in qualità di clienti di un partecipante diretto sia mediante accordi di compensazione indiretta. I partecipanti diretti e i clienti dei partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione ad altre controparti direttamente o indirettamente, consentendo ai propri clienti di fornire tali servizi ad altre controparti, dovrebbero pertanto essere tenuti a farlo a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti. Anche se tale requisito non dovrebbe creare una regolamentazione dei prezzi né un obbligo di stipulare contratti, ai partecipanti diretti e ai clienti dovrebbe essere consentito di controllare i rischi legati ai servizi di compensazione forniti, quali i rischi di controparte. |
(12) |
Le informazioni sugli strumenti finanziari coperti dalle autorizzazioni delle CCP potrebbero non specificare tutte le categorie di derivati OTC che una CCP è autorizzata a compensare. Per garantire che l'ESMA possa svolgere i propri compiti e le proprie funzioni in relazione all'obbligo di compensazione, le autorità competenti dovrebbero comunicarle senza indugio qualsiasi informazione ricevuta da una CCP in merito alla sua intenzione di iniziare a compensare una categoria di derivati OTC coperta dall'autorizzazione esistente. |
(13) |
In determinate situazioni eccezionali dovrebbe essere possibile sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione. Tale sospensione dovrebbe essere possibile quando non siano più soddisfatti i criteri in base ai quali specifiche categorie di derivati OTC sono state assoggettate all'obbligo di compensazione. Ciò potrebbe verificarsi nei casi in cui categorie particolari di derivati OTC non siano più idonee per la compensazione centrale obbligatoria o vi sia stata una sostanziale modifica di uno di tali criteri in relazione a particolari categorie di derivati OTC. La sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile anche quando una CCP cessi di offrire un servizio di compensazione per specifiche categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte e altre CCP non siano in grado di subentrare nella prestazione di tali servizi di compensazione con sufficiente rapidità. La sospensione dell'obbligo di compensazione dovrebbe essere possibile anche quando ciò sia ritenuto necessario per evitare una grave minaccia alla stabilità finanziaria nell'Unione. Al fine di garantire la stabilità finanziaria e di evitare perturbazioni dei mercati, l'ESMA, tenendo presenti gli obiettivi del G20, dovrebbe provvedere affinché, ove appropriata, l'abolizione dell'obbligo di compensazione sia avviata durante la sospensione dell'obbligo di compensazione e lasciando tempo sufficiente per consentire la modifica delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione. |
(14) |
L'obbligo delle controparti, previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), di negoziare i derivati soggetti all'obbligo di compensazione nelle sedi di negoziazione scatta, conformemente alla procedura relativa all'obbligo di negoziazione dettagliata in tale regolamento, quando una categoria di derivati viene dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione. La sospensione dell'obbligo di compensazione potrebbe impedire alle controparti di essere in grado di rispettare l'obbligo di negoziazione. Di conseguenza, qualora sia stata richiesta la sospensione dell'obbligo di compensazione e questa sia considerata una sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione, l'ESMA dovrebbe poter proporre la contestuale sospensione dell'obbligo di negoziazione sulla base del regolamento (UE) n. 648/2012 invece che del regolamento (UE) n. 600/2014. |
(15) |
La segnalazione dei contratti storici si è rivelata difficile poiché taluni dati che ora sono soggetti all'obbligo di segnalazione non erano tali prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne sono conseguiti un elevato tasso di dati mancanti e la scarsa qualità dei dati segnalati, mentre l'onere di segnalazione di tali contratti rimane significativo. Vi è quindi una forte probabilità che tali dati storici resteranno inutilizzati. Inoltre, al momento in cui scatterà il termine per la segnalazione dei contratti storici, un certo numero di tali contratti saranno già scaduti e, con essi, le esposizioni e i rischi corrispondenti. Per tale ragione, l'obbligo di segnalare i contratti storici dovrebbe essere abolito. |
(16) |
Le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie rappresentano una parte relativamente esigua di tutti i contratti in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di gruppi. Tali operazioni non contribuiscono pertanto in maniera significativa al rischio sistemico e all'interconnessione e tuttavia l'obbligo di segnalarle provoca notevoli costi e oneri per le controparti non finanziarie. Le operazioni tra controparti di un gruppo in cui almeno una delle controparti sia una controparte non finanziaria dovrebbero pertanto essere esentate dall'obbligo di segnalazione, indipendentemente dal luogo di stabilimento della controparte non finanziaria. |
(17) |
Nel 2017 la Commissione ha avviato un vaglio dell'adeguatezza per quanto riguarda le segnalazioni pubbliche da parte delle società, allo scopo di raccogliere elementi di prova sull'uniformità, la coerenza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo dell'Unione in materia di segnalazione. In questo contesto è opportuno analizzare la possibilità di evitare l'inutile duplicazione delle segnalazioni e la possibilità di ridurre o semplificare le segnalazioni di contratti derivati non OTC, tenendo conto della necessità di segnalazioni tempestive come pure delle misure adottate a norma dei regolamenti (UE) n. 648/2012 e (UE) n. 600/2014. In particolare, tale analisi dovrebbe esaminare i dati contenuti nella segnalazione, l'accessibilità ai dati da parte delle autorità interessate, come pure le misure per semplificare ulteriormente le catene di segnalazione per i contratti derivati non OTC, senza che ciò si traduca in una perdita indebita di informazioni, specialmente per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione. Si dovrebbe altresì prendere in considerazione lo svolgimento di una valutazione più generale dell'efficacia ed efficienza delle misure introdotte nel regolamento (UE) n. 648/2012 per migliorare il funzionamento e ridimensionare gli oneri in materia di segnalazione dei contratti derivati OTC, una volta disponibili sufficienti esperienze e dati sull'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualità e l'accessibilità dei dati segnalati ai repertori sulle negoziazioni e la diffusione e l'attuazione della delega in materia di segnalazione. |
(18) |
Al fine di ridurre l'onere di segnalazione dei contratti derivati OTC per le controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione, la controparte finanziaria dovrebbe di norma avere l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare, sia per conto proprio che per conto di controparti non finanziarie non soggette all'obbligo di compensazione, i contratti derivati OTC stipulati da tali controparti, nonché di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Per garantire che la controparte finanziaria disponga dei dati necessari per adempiere al proprio obbligo di segnalazione, la controparte non finanziaria dovrebbe fornire i dati relativi ai contratti derivati OTC di cui si può ragionevolmente supporre che la controparte finanziaria non sia in possesso. Tuttavia, le controparti non finanziarie dovrebbero poter scegliere di segnalare i loro contratti derivati OTC. In tali casi, la controparte non finanziaria dovrebbe informare di conseguenza la controparte finanziaria e avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare i dati e di garantirne l'esattezza. |
(19) |
È opportuno altresì stabilire a chi spetti la responsabilità di segnalare i contratti derivati OTC laddove una o entrambe le controparti siano OICVM o FIA. Si dovrebbe pertanto precisare che la società di gestione di un OICVM ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto dell'OICVM i contratti derivati OTC stipulati dall'OICVM e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. Analogamente, il gestore di un FIA dovrebbe avere la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, di segnalare per conto del FIA i contratti derivati OTC stipulati dal FIA e di garantire l'esattezza dei dati segnalati. |
(20) |
Al fine di evitare incoerenze nell'Unione nell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio a causa della complessità delle procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie reali tra le controparti, e la relativa opportuna segregazione, mediante l'uso di modelli interni, le autorità competenti dovrebbero convalidare tali procedure di gestione del rischio o qualsiasi modifica significativa delle stesse prima della loro applicazione. |
(21) |
In ragione dell'esigenza di convergenza normativa a livello internazionale e della necessità, per le controparti non finanziarie e per le piccole controparti finanziarie, di ridurre i rischi associati alle loro esposizioni al rischio di cambio, è d'uopo stabilire procedure speciali di gestione del rischio per i contratti a termine su tassi di cambio regolati mediante consegna fisica o gli swap in valuta regolati mediante consegna fisica. In considerazione del loro profilo di rischio specifico, è opportuno limitare alle operazioni tra le controparti maggiormente sistemiche lo scambio obbligatorio dei margini di variazione per quanto riguarda i contratti a termine su tassi di cambio regolati mediante consegna fisica e gli swap in valuta regolati mediante consegna fisica, al fine di ridurre l'accumulazione del rischio sistemico ed evitare divergenze normative a livello internazionale. Si dovrebbe assicurare la convergenza normativa a livello internazionale anche per quanto riguarda le procedure di gestione del rischio per altre categorie di derivati. |
(22) |
I servizi di riduzione del rischio post-negoziazione comprendono servizi quali la compressione del portafoglio (portfolio compression). La compressione del portafoglio è esclusa dall'ambito di applicazione dell'obbligo di negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Al fine di allineare il regolamento (UE) n. 648/2012 al regolamento (UE) n. 600/2014 laddove necessario e opportuno, tenendo conto nel contempo delle differenze tra i due regolamenti, del potenziale di elusione dell'obbligo di compensazione e della misura in cui i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione attenuano o riducono i rischi, la Commissione, in cooperazione con l'ESMA e il CERS, dovrebbe valutare a quali eventuali operazioni risultanti da servizi di riduzione del rischio post-negoziazione è opportuno concedere l'esenzione dall'obbligo di compensazione. |
(23) |
Al fine di aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei margini iniziali e impedire alle CCP di modificare i loro modelli del margine iniziale in senso che potrebbe apparire pro-ciclico, le CCP dovrebbero offrire ai loro partecipanti diretti gli strumenti per simulare i loro requisiti in materia di margine iniziale e un quadro dettagliato dei modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Ciò è coerente con le norme internazionali pubblicate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dal Board dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), in particolare con il quadro di riferimento per l'informativa pubblicato nel dicembre 2012 e con le norme in materia di informativa quantitativa al pubblico per le CCP pubblicate nel 2015, rilevanti per promuovere una comprensione accurata dei rischi e dei costi connessi con la partecipazione a una CCP per i partecipanti diretti, nonché per accrescere la trasparenza delle CCP nei confronti dei partecipanti al mercato. |
(24) |
Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non dovrebbero impedire alle CCP di poter effettuare con sufficiente certezza del diritto il trasferimento delle posizioni dei clienti ovvero il versamento dei proventi di una liquidazione direttamente ai clienti in caso di insolvenza di un partecipante diretto relativamente ad attività detenute in conti segregati omnibus o individuali dei clienti. Al fine di incentivare la compensazione e migliorare l'accesso alla stessa, le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non dovrebbero impedire alle CCP di seguire le procedure in caso di inadempimento in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività e le posizioni detenute in conti segregati omnibus o individuali dei clienti detenuti presso il partecipante diretto e la CCP. Ove siano stabiliti accordi di compensazione indiretti, i clienti indiretti dovrebbero tuttavia continuare a beneficiare di protezione di effetto equivalente a quella prevista ai sensi delle norme in materia di segregazione e portabilità e della procedura in caso di inadempimento di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. |
(25) |
Le sanzioni amministrative pecuniarie imposte dall'ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni soggetti alla sua diretta vigilanza dovrebbero essere effettive, proporzionate e sufficientemente dissuasive per garantire l'efficacia dei poteri di vigilanza dell'Autorità ed accrescere la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati. In considerazione del fatturato attuale dei repertori di dati sulle negoziazioni, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie inizialmente previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 si sono rivelati insufficientemente dissuasivi, il che potrebbe limitare l'efficacia dei poteri di vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni che il regolamento attribuisce all'Autorità. È pertanto opportuno elevare il limite massimo degli importi di base delle sanzioni amministrative pecuniarie. |
(26) |
Le autorità dei paesi terzi dovrebbero avere accesso ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione laddove il paese terzo soddisfi determinate condizioni concernenti il trattamento di tali dati e riconosca alle autorità dell'Unione un diritto giuridicamente vincolante ed eseguibile ad avere accesso diretto ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni in tale paese terzo. |
(27) |
Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) prevede una procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli. È opportuno prevedere un'analoga procedura di registrazione semplificata per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati conformemente al regolamento (UE) 2015/2365 e che desiderano ampliare tale registrazione per fornire i propri servizi in relazione ai contratti derivati. |
(28) |
A causa della scarsa qualità e trasparenza dei dati resi disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti che hanno ottenuto l'accesso a tali dati hanno difficoltà ad utilizzarli per monitorare i mercati dei derivati, e le autorità di regolamentazione e di vigilanza non riescono a identificare in tempo utile i rischi per la stabilità finanziaria. Per migliorare la qualità e la trasparenza dei dati e allineare gli obblighi di segnalazione del regolamento (UE) n. 648/2012 con quelli dei regolamenti (UE) 2015/2365 e (UE) n. 600/2014, è necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme e degli obblighi di segnalazione, in particolare delle norme relative ai dati, dei formati, dei metodi e delle modalità di segnalazione, nonché un'ulteriore armonizzazione delle procedure che i repertori di dati devono applicare per la convalida dei dati segnalati per quanto attiene alla loro completezza ed esattezza e delle procedure per la riconciliazione dei dati con altri repertori. Inoltre, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero concedere alle controparti che non effettuano segnalazioni, su richiesta e a condizioni commerciali ragionevoli, l'accesso a tutti i dati segnalati per loro conto. |
(29) |
Per quanto riguarda i servizi forniti dai repertori di dati sulle negoziazioni, il regolamento (UE) n. 648/2012 ha creato un contesto concorrenziale. Le controparti dovrebbero pertanto essere in grado di scegliere il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale desiderano trasmettere le segnalazioni e dovrebbero essere in grado di passare da un repertorio all'altro, se lo desiderano. Per agevolare tale passaggio e al fine di garantire la costante disponibilità di dati evitando duplicazioni, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero stabilire politiche appropriate per garantire il corretto trasferimento dei dati segnalati ad altri repertori, se richiesto da una controparte soggetta all'obbligo di segnalazione. |
(30) |
Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che l'obbligo di compensazione non deve applicarsi agli schemi pensionistici fino a quando le CCP non avranno sviluppato una soluzione tecnica adeguata per il trasferimento di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Dato che finora non è stata sviluppata alcuna soluzione sostenibile che faciliti la partecipazione di schemi pensionistici alla compensazione centrale, tale periodo transitorio dovrebbe essere prorogato di almeno altri due anni. La compensazione centrale dovrebbe tuttavia rimanere l'obiettivo ultimo, considerando che gli attuali sviluppi a livello normativo e di mercato consentono ai partecipanti al mercato di sviluppare soluzioni tecniche adeguate entro tale periodo. Con l'assistenza dell'ESMA, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (European Banking Authority — EBA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (European Insurance and Occupational Pensions Authority — EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del CERS, la Commissione dovrebbe monitorare i progressi compiuti dalle CCP, dai partecipanti diretti e dagli schemi pensionistici verso soluzioni sostenibili che facilitino la partecipazione degli schemi pensionistici alla compensazione centrale e dovrebbe preparare una relazione in merito a tali progressi. Tale relazione dovrebbe contemplare anche le soluzioni e i costi correlati per gli schemi pensionistici, tenendo conto degli sviluppi a livello normativo e di mercato, ad esempio delle modifiche del tipo di controparte finanziaria soggetto all'obbligo di compensazione. Al fine di tenere conto di sviluppi imprevisti al momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a prorogare il periodo due volte per un periodo di un anno, dopo averne valutato attentamente la necessità. |
(31) |
Il periodo transitorio durante il quale gli schemi pensionistici sono stati esentati dall'obbligo di compensazione è scaduto il 16 agosto 2018. Per ragioni di certezza del diritto e al fine di evitare qualsiasi discontinuità, è necessario applicare retroattivamente l'estensione del periodo transitorio per i contratti derivati OTC stipulati dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019. |
(32) |
Al fine di semplificare il quadro legislativo, occorre considerare in quale misura sia necessario e opportuno allineare l'obbligo di negoziazione a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 alle modifiche apportate a norma del presente regolamento all'obbligo di compensazione per i derivati, in particolare alla portata dei soggetti sottoposti all'obbligo di compensazione. Una volta disponibili sufficienti esperienze e dati sull'applicazione del presente regolamento, è opportuno effettuare una valutazione più generale degli effetti del presente regolamento sul livello di compensazione da parte di diversi tipi di controparte e sulla distribuzione della compensazione all'interno di ciascun tipo di controparti, come pure sull'accessibilità dei servizi di compensazione, compresa l'efficacia delle modifiche apportate a norma del presente regolamento per quanto riguarda la fornitura di servizi di compensazione a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti nel facilitare l'accesso alla compensazione, |
(33) |
Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in relazione a quando considerare eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti le condizioni commerciali relative alla fornitura di servizi e al fine di concedere più tempo ai partecipanti al mercato per sviluppare soluzioni di compensazione per gli schemi pensionistici a determinate condizioni, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per precisare i criteri in base ai quali le condizioni commerciali relative alla fornitura di servizi di compensazione sono considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, e per prorogare il periodo transitorio durante il quale l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi ai contratti derivati OTC stipulati dagli schemi pensionistici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(34) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sospensione dell'obbligo di compensazione e dell'obbligo di negoziazione nonché l'accesso diretto da parte delle autorità interessate di paesi terzi alle informazioni contenute nei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per sospendere l'obbligo di compensazione e l'obbligo di negoziazione per specifiche categorie di derivati OTC in quanto ciò è necessario al fine di adottare una decisione tempestiva che assicuri la certezza del diritto circa l'esito della procedura di sospensione ed esistono pertanto motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati. |
(35) |
Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle norme in materia di tecniche di attenuazione del rischio, registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e obblighi di segnalazione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'EBA o dall'ESMA riguardanti i seguenti elementi: le procedure di vigilanza per assicurare la convalida iniziale e continuativa delle procedure di gestione del rischio che richiedono lo scambio tempestivo di adeguate garanzie e la relativa opportuna segregazione; i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365; le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni, le procedure che il repertorio di dati sulle negoziazioni deve applicare al fine di verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto incaricato della segnalazione nonché l'esattezza dei dati segnalati; i termini e le condizioni nonché le modalità in base alle quali è concesso l'accesso ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte di determinati soggetti e la documentazione richiesta a tal fine. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010. |
(36) |
Alla Commissione dovrebbe essere altresì conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda le norme relative ai dati per le informazioni da segnalare per le varie categorie di derivati e per quanto riguarda i metodi e le modalità delle segnalazioni e il formato della domanda di estensione della registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato a norma del regolamento (UE) 2015/2365. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
(37) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire che le regole siano proporzionate, non causino inutili oneri amministrativi o costi di conformità, non mettano a rischio la stabilità finanziaria, e aumentino la trasparenza delle posizioni ed esposizioni in derivati OTC, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(38) |
L'applicazione di talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per introdurre tutte le misure di esecuzione fondamentali e consentire ai partecipanti al mercato di assumere i provvedimenti necessari per conformarvisi. |
(39) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, il punto 8) è sostituito dal seguente: «8) “controparte finanziaria”:
(*1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)." (*2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)." (*3) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)." (*4) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)." (*5) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;" |
2) |
l'articolo 4 è così modificato:
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3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Controparti finanziarie soggette all'obbligo di compensazione 1. Ogni 12 mesi la controparte finanziaria che assuma posizioni in contratti derivati OTC può calcolare la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti conformemente al paragrafo 3. Se una controparte finanziaria non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo è superiore a una qualsiasi delle soglie di compensazione di cui all'articolo 10, al paragrafo 4, lettera b), la controparte finanziaria:
2. Una controparte finanziaria che è soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 al 17 giugno 2019 o che diviene soggetta all'obbligo di compensazione conformemente al paragrafo 1, secondo comma, rimane soggetta a tale obbligo e continua a effettuare la compensazione fino a quando non dimostri all'autorità competente interessata che la sua posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non supera la soglia di compensazione specificata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b). La controparte finanziaria è in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo della posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti non conduce a una sistematica sottovalutazione di tale posizione. 3. Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa o da altre entità del suo gruppo. Fermo restando il primo comma, per gli OICVM e i FIA le posizioni di cui al paragrafo 1 sono calcolate a livello del fondo. Le società di gestione di OICVM che gestiscono più di un OICVM e i GEFIA che gestiscono più di un FIA devono essere in grado di dimostrare all'autorità competente interessata che il calcolo delle posizioni a livello del fondo non conduce:
Le autorità competenti interessate della controparte finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni a livello di gruppo.»; |
4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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5) |
l'articolo 6 è così modificato:
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6) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 6 bis Sospensione dell'obbligo di compensazione 1. L'ESMA può chiedere alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per categorie specifiche di derivati OTC o per un tipo specifico di controparte se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Ai fini del primo comma, lettera c), prima della richiesta menzionata al primo comma, l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22. La richiesta di cui al primo comma è corredata dalla prova che almeno una delle condizioni ivi enunciate è soddisfatta. Se l'ESMA ritiene che la sospensione dell'obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, la richiesta di cui al presente paragrafo, primo comma, può includere anche una richiesta di sospendere l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione. 2. Alle condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22 possono richiedere che l'ESMA presenti alla Commissione una richiesta di sospensione dell'obbligo di compensazione. La richiesta da parte dell'autorità competente fornisce le motivazioni e dimostra che almeno una delle condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è soddisfatta. Entro 48 ore dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente di cui al presente paragrafo, primo comma, e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'autorità competente, l'ESMA chiede alla Commissione di sospendere l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, oppure respinge la richiesta cui al presente paragrafo, primo comma. L'ESMA informa l'autorità competente interessata della sua decisione. Se l'ESMA respinge la richiesta dell'autorità competente, ne fornisce le motivazioni per iscritto. 3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono rese pubbliche. 4. Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 e sulla base delle motivazioni e prove fornite dall'ESMA, la Commissione sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per il tipo specifico di controparte di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione oppure respinge la richiesta di sospensione. Se respinge la richiesta di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all'ESMA. Tale informazione non è resa pubblica. L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3. 5. Se richiesto dall'ESMA conformemente al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo, l'atto di esecuzione che sospende l'obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC può sospendere altresì l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell'obbligo di compensazione. 6. La sospensione dell'obbligo di compensazione e, ove applicabile, l'obbligo di negoziazione sono comunicati all'ESMA e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all'articolo 6. 7. La sospensione dell'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione. La sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 5 è valida per lo stesso periodo iniziale. 8. Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 4 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al paragrafo 6. L'atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 86, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al paragrafo 7 del presente articolo o della proroga di cui al presente paragrafo, primo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo l'ESMA consulta il CERS e le autorità competenti designate conformemente all'articolo 22. L'ESMA trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico. L'atto di esecuzione che proroga la sospensione dell'obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell'obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 7. La proroga della sospensione dell'obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell'obbligo di compensazione.»; |
7) |
l'articolo 9 è così modificato:
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8) |
l'articolo 10 è così modificato:
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9) |
all'articolo 11, il paragrafo 15 è così modificato:
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10) |
all'articolo 38 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6. Le CCP offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione. Tale strumento è accessibile solo in condizioni di sicurezza e i risultati della simulazione non sono vincolanti. 7. Le CCP forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati. Le informazioni:
|
11) |
all'articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente: «11. Le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza non impediscono alle CCP di agire in conformità dell'articolo 48, paragrafi 5, 6 e 7, per quanto riguarda le attività e posizioni registrate nei conti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.»; |
12) |
l'articolo 56 è così modificato:
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13) |
all'articolo 62, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), un'autorità nazionale competente deve disporre dell'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, anche l'ESMA deve richiedere tale autorizzazione. L'ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.»; |
14) |
l'articolo 63 è così modificato:
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15) |
l'articolo 64 è così modificato:
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16) |
all'articolo 65, il paragrafo 2 è così modificato:
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17) |
all'articolo 67, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Prima di prendere la decisione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, e in merito a una sanzione per la reiterazione ai sensi dell'articolo 66, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle decisioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o impedire danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, compresa la stabilità o la correttezza dei dati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.»; |
18) |
all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'importo di qualsiasi commissione a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi ragionevoli sostenuti dall'ESMA per la sua registrazione e per le operazioni di vigilanza dell'ESMA ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione e al tipo di registrazione e di vigilanza esercitata dall'ESMA.»; |
19) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 76 bis Reciproco accesso diretto ai dati 1. Ove necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti, le autorità interessate dei paesi terzi in cui sono stabiliti uno o più repertori di dati sulle negoziazioni hanno accesso diretto alle informazioni dei repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell'Unione, a condizione che la Commissione abbia adottato a tal fine un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2. 2. Su presentazione di una richiesta da parte delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2, al fine di stabilire se il quadro giuridico del paese terzo dell'autorità richiedente soddisfi tutte le seguenti condizioni:
|
20) |
all'articolo 78 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «9. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono le seguenti procedure e politiche:
10. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:
L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; |
21) |
all'articolo 80 è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Su richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alle controparti che non sono tenute a segnalare i dati dei loro contratti derivati OTC in conformità dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, e alle controparti e alle CCP che hanno delegato il proprio obbligo di segnalazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, l'accesso alle informazioni segnalate per loro conto.»; |
22) |
l'articolo 81 è così modificato:
|
23) |
all'articolo 82, i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato. 3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4 paragrafo 3 bis, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'articolo 4 paragrafo 3 bis, dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'articolo 70, dell'articolo 72, paragrafo 3, e dell'articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
24) |
l'articolo 85 è così modificato:
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25) |
all'articolo 86 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.»; |
26) |
all'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Fino al 18 giugno 2021 l'obbligo di compensazione previsto dall'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento di uno schema pensionistico. L'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 non si applica ai contratti derivati OTC di cui al primo comma del presente paragrafo stipulati dagli schemi pensionistici dal 17 agosto 2018 fino al 16 giugno 2019.»; |
27) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore, con le seguenti eccezioni:
a) |
le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 10) e 11), del presente regolamento riguardo all'articolo 38, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 39, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 dicembre 2019; |
b) |
le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 7), lettera b), del presente regolamento riguardo all'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 giugno 2020; |
c) |
le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2), lettera b), e all'articolo 1, punto 20), del presente regolamento riguardo all'articolo 4, paragrafo 3 bis, e all'articolo 78, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano a decorrere dal 18 giugno 2021. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 385 del 15.11.2017, pag. 10.
(2) GU C 434 del 15.12.2017, pag. 63.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.
(4) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(6) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(8) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(10) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(11) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(12) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO
L'allegato I è così modificato:
1) |
alla sezione I sono aggiunte le lettere seguenti:
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2) |
alla sezione IV è aggiunta la lettera seguente:
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