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Document 32019R0826

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

C/2019/1616

OJ L 137, 23.5.2019, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/826/oj

23.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/826 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2019

che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo al contenuto delle valutazioni globali del potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2012/27/UE stabilisce il quadro e il contenuto delle valutazioni globali degli Stati membri sul potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento.

(2)

L'articolo 22 e l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adattare i requisiti di cui agli allegati VIII e IX.

(3)

Il primo ciclo di valutazioni globali è stato analizzato dalla Commissione. La raccolta di nuovi dati, l'individuazione di nuovi potenziali e lo scambio delle migliori pratiche in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento hanno confermato sia l'utilità delle valutazioni globali sia la necessità che la Commissione esiga dagli Stati membri di notificare il secondo ciclo di valutazioni globali aggiornandone i contenuti.

(4)

Poiché le valutazioni sono risultate diverse a livello di metodo e contenuto, è stata evidenziata la necessità di requisiti più chiari, una maggior neutralità tecnologica e un migliore collegamento con le politiche. I requisiti riguardanti i contenuti delle valutazioni globali devono essere aggiornati prima dell'avvio del secondo ciclo, per ottenere informazioni più utili sia per gli Stati membri sia per la Commissione, per semplificare le informazioni da fornire e per un migliore collegamento con altre normative dell'Unione dell'energia, in particolare il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (2), la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (3), la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (4) e la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (5).

(5)

I dati sulle richieste di autorizzazione sono uno strumento opportuno al quale gli Stati membri possono ricorrere per individuare i punti progettati per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento e gli impianti di trasmissione per il teleriscaldamento.

(6)

Nel corso di una riunione tenutasi il 25 ottobre 2018 gli Stati membri e i portatori di interessi sono stati consultati in merito al processo di valutazione globale e a un progetto di documento di lavoro riguardante l'aggiornamento dell'allegato VIII.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dagli esperti degli Stati membri in conformità dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2002;

(8)

È pertanto opportuno adattare l'allegato VIII e l'allegato IX, parte 1, della direttiva 2012/27/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

(1)   L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

(2)   L'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

(4)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(5)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).


ALLEGATO I

Modifica dell'allegato VIII

L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

La valutazione globale dei potenziali nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, comprende e si basa su quanto illustrato di seguito.

Parte I

PANORAMICA DEL RISCALDAMENTO E DEL RAFFREDDAMENTO

1.   La domanda di riscaldamento e raffreddamento in termini di energia utile valutata (1) e consumo quantificato di energia finale in GWh/anno (2) per settore:

a)

residenziale;

b)

dei servizi;

c)

industriale;

d)

eventuali altri settori che individualmente consumano più del 5 % del totale della domanda nazionale totale di raffreddamento e riscaldamento utile.

2.   L'individuazione, o nel caso del punto 2, lettera a), punto i), l'individuazione o la stima, della fornitura attuale di riscaldamento e raffreddamento:

a)

per tecnologia, in GWh/anno (3), per i settori di cui al punto 1 ove possibile, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili:

i)

fornita in loco in siti residenziali o di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

ii)

fornita in loco in siti non residenziali e non di servizi attraverso:

caldaie per la sola produzione di energia termica;

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

pompe di calore;

altre tecnologie e fonti in loco;

iii)

fornita extra loco attraverso:

cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia elettrica;

calore di scarto;

altre tecnologie e fonti extra loco;

b)

identificazione degli impianti che producono calore o freddo di scarto e del loro potenziale di fornitura di riscaldamento o raffreddamento, in GWh/anno:

i)

impianti di generazione di energia termica che possono fornire o essere modificati a posteriori per fornire calore di scarto, con potenza termica totale superiore a 50 MW;

ii)

impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica che utilizzano tecnologie di cui all'allegato I, parte II, con potenza termica totale superiore a 20 MW;

iii)

impianti di incenerimento dei rifiuti;

iv)

impianti ad energia da fonti rinnovabili, con potenza termica totale superiore a 20 MW, diversi dagli impianti di cui al punto 2, lettera b), punti i) e ii), che generano riscaldamento o raffreddamento utilizzando energia da questo tipo di fonti;

v)

impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che possono fornire calore di scarto;

c)

quota comunicata di energia da fonti rinnovabili e da calore o freddo di scarto nel consumo di energia finale del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (4) nel corso degli ultimi 5 anni, conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001.

3.   Una mappa che copre l'intero territorio nazionale e che, pur proteggendo le informazioni sensibili sul piano commerciale, indica:

a)

la domanda di riscaldamento e raffreddamento per area a seguito dell'analisi di cui al punto 1, utilizzando criteri coerenti per evidenziare le aree ad alta densità energetica situate in comuni e agglomerati urbani;

b)

punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento già esistenti, del tipo descritto al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento già esistenti;

c)

punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento progettati, del tipo descritti al punto 2, lettera b), e impianti di trasmissione per teleriscaldamento progettati.

4.   Una previsione dell'andamento della domanda di riscaldamento e raffreddamento al fine di ottenere una prospettiva in GWh per i prossimi 30 anni e tenendo conto, in particolare: delle proiezioni per i prossimi 10 anni; dell'evoluzione della domanda sia per gli edifici sia per i diversi settori dell'industria; dell'impatto delle politiche e delle strategie relative alla gestione della domanda, ad esempio delle strategie di ristrutturazione degli edifici a lungo termine ai sensi della direttiva (UE) 2018/844.

Parte II

OBIETTIVI, STRATEGIE E MISURE POLITICHE

5.   Il contributo pianificato dello Stato membro rispetto ai suoi obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, fornito mediante l'efficienza del riscaldamento e raffreddamento in particolare con riferimento all'articolo 4, lettera b), punti da 1) a 4), e all'articolo 15, paragrafo 4), lettera b), evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

6.   Una panoramica generale delle politiche e misure vigenti, come indicato nell'ultima relazione presentata a norma degli articoli 3, 20 e 21 e dell'articolo 27, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999.

Parte III

ANALISI DEL POTENZIALE ECONOMICO DELL'EFFICIENZA PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFREDDAMENTO

7.   L'analisi del potenziale economico (5) delle diverse tecnologie per il riscaldamento e il raffreddamento è svolta per l'intero territorio nazionale ricorrendo all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e individua scenari alternativi per tecnologie di riscaldamento e raffreddamento più efficienti e rinnovabili, distinguendo tra energia da fonti fossili e da rinnovabili ove possibile.

Dovrebbero essere prese in considerazione le seguenti tecnologie:

a)

calore e freddo di scarto industriali;

b)

incenerimento dei rifiuti;

c)

cogenerazione ad alto rendimento;

d)

fonti di energia rinnovabili (ad esempio l'energia geotermica, solare termica e da biomassa) diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;

e)

pompe di calore;

f)

riduzione delle perdite di calore e di frescura da reti di teleriscaldamento esistenti.

8.   L'analisi del potenziale economico comprende le fasi e gli elementi elencati di seguito.

a)

Elementi:

i)

l'analisi costi-benefici ai fini dell'articolo 14, paragrafo 3, comporta un'analisi economica che tenga conto di fattori socio-economici ed ambientali (6), e un'analisi finanziaria intesa a valutare i progetti dal punto di vista degli investitori. Entrambe le analisi, economica e finanziaria, utilizzano il valore netto attuale come criterio per la valutazione;

ii)

lo scenario di riferimento deve fungere da punto di confronto e tenere conto delle politiche esistenti al momento della compilazione della specifica valutazione globale (7), oltre ad essere collegato ai dati raccolti a norma della parte I e della parte II, punto 6, del presente allegato;

iii)

gli scenari alternativi a quello di riferimento tengono conto degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Ogni scenario presenta i seguenti elementi rispetto allo scenario di riferimento:

il potenziale economico delle tecnologie esaminate utilizzando come criterio il valore attuale netto;

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale;

Gli scenari non praticabili a causa di motivi tecnici o finanziari o di normative nazionali possono essere esclusi nella fase iniziale dell'analisi costi-benefici se ciò è giustificato in base a considerazioni accurate, esplicite e ben documentate.

Nel corso della valutazione e dei processi decisionali occorre tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi sia i costi evitati sia i risparmi derivati dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

b)

Costi e benefici

I costi e i benefici di cui al punto 8, lettera a), comprendono almeno i seguenti:

i)

benefici:

il valore della produzione per il consumatore (riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica);

i benefici esterni quali benefici per l'ambiente, benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra e benefici per la salute e la sicurezza, nella misura del possibile;

gli effetti sul mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

ii)

costi:

i costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature;

i costi di capitale delle reti di energia associate;

i costi variabili e fissi di funzionamento;

i costi energetici;

i costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza, nella misura del possibile;

i costi per il mercato del lavoro, la sicurezza energetica e la competitività, nella misura del possibile.

c)

Pertinenti scenari confrontati con quello di riferimento:

si prendono in considerazione tutti i pertinenti scenari, confrontandoli con quello di riferimento e considerando anche il ruolo del riscaldamento e del raffreddamento individuale efficiente.

i)

L'analisi costi-benefici può riguardare la valutazione di un progetto relativo a un singolo impianto o di un gruppo di progetti per una più ampia valutazione a livello locale, regionale o nazionale in modo da stabilire, ai fini della pianificazione, la soluzione di riscaldamento o raffreddamento più efficiente per una determinata zona geografica rispetto al suo scenario di riferimento;

ii)

Gli Stati membri designano le competenti autorità responsabili dell'attuazione delle analisi costi-benefici in ottemperanza dell'articolo 14. Essi elaborano le metodologie e le ipotesi in dettaglio, conformemente al presente allegato, e definiscono e rendono pubbliche le procedure per l'analisi economica.

d)

Limiti e approccio integrato:

i)

il limite geografico copre un'idonea zona geografica ben definita;

ii)

l'analisi costi-benefici tiene conto sia di tutte le pertinenti risorse centralizzate o decentralizzate disponibili entro il limite di sistema e il limite geografico - comprese le tecnologie di cui alla parte III, punto 7 - sia delle caratteristiche e delle tendenze della domanda di riscaldamento e raffreddamento.

e)

Ipotesi:

i)

ai fini delle analisi costi-benefici, gli Stati membri formulano ipotesi sui prezzi dei principali fattori di input/output e sul tasso di attualizzazione;

ii)

il tasso di attualizzazione impiegato nell'analisi economica per il calcolo del valore attuale netto è scelto conformemente agli orientamenti europei o nazionali;

iii)

gli Stati membri impiegano previsioni sull'evoluzione dei prezzi nazionali d'energia nazionali, europee o internazionali, se del caso nel loro contesto nazionale e/o regionale/locale;

iv)

i prezzi usati nell'analisi economica rispecchiano i reali costi e benefici socio-economici. I costi esterni - quali gli effetti sull'ambiente e sulla salute - dovrebbero essere inclusi nella misura del possibile, vale a dire quando esiste un prezzo di mercato o quando quest'ultimo è già indicato nella normativa europea o nazionale.

f)

Analisi di sensibilità:

i)

è effettuata anche un'analisi di sensibilità per valutare i costi e i benefici di un progetto o di un gruppo di progetti in base a diversi prezzi dell'energia, tassi di attualizzazione ed altri fattori variabili con un impatto significativo sul risultato dei calcoli.

Parte IV

NUOVE POTENZIALI STRATEGIE E MISURE POLITICHE

9.   Una panoramica delle nuove misure strategiche legislative e non legislative (8), allo scopo di realizzare il potenziale economico individuato in conformità con i punti 7 e 8; accompagnata da previsioni conseguenti circa:

a)

le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;

b)

i risparmi di energia primaria in GWh/anno;

c)

l'impatto sulla quota della cogenerazione ad alto rendimento;

d)

l'impatto sulla quota di energia da rinnovabili nel mix energetico nazionale e nel settore del riscaldamento e raffreddamento;

e)

i legami con la programmazione finanziaria nazionale e i risparmi in termini di costi per il bilancio pubblico e i partecipanti al mercato;

f)

una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico, con il relativo bilancio annuale e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto.

»

(1)  The amount of thermal energy needed to satisfy the heating and cooling demand of end-users.

(2)  The most recent data available should be used.

(3)  The most recent data available should be used.

(4)  The identification of “renewable cooling” shall, after the methodology for calculating the quantity of renewable energy used for cooling and district cooling is established in accordance with Article 35 of Directive (EU) 2018/2001, be carried out in accordance with that Directive. Until then it shall be carried out according to an appropriate national methodology.

(5)  The analysis of the economic potential should present the volume of energy (in GWh) that can be generated per year by each technology analysed. The limitations and interrelations within the energy system should also be taken into account. The analysis may make use of models based on assumptions representing the operation of common types of technologies or systems.

(6)  Including the assessment referred to in Article 15, paragraph 7 of Directive (EU) 2018/2001.

(7)  The cut-off date for taking into account policies for the baseline scenario is the end of the year preceding to the year by the end of which the comprehensive assessment is due. That is to say, policies enacted within a year prior to the deadline for submission of the comprehensive assessment do not need to be taken into account.

(8)  This overview shall include financing measures and programmes that may be adopted over the period of the comprehensive assessment, not prejudging a separate notification of the public support schemes for a State aid assessment,


ALLEGATO II

Modifica dell'allegato IX della direttiva 2012/27/UE

La parte 1 dell'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è soppressa.


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