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Document 32019R0819

Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione, del 1° febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/669

OJ L 134, 22.5.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/819/oj

22.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/819 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2019

che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare procedure e misure intese a garantire che le persone impegnate in tali attività le svolgano nel superiore interesse dei fondi qualificati per l'imprenditoria sociale e dei loro investitori. Per raggiungere un livello armonizzato di tutela degli investitori nell'Unione, e consentire a detti gestori di adottare e seguire una prassi coerente ed efficace per prevenire, monitorare e gestire i conflitti di interesse, è opportuno che la loro politica sui conflitti di interesse elenchi una serie minima di provvedimenti. Per evitare oneri amministrativi inutili, assicurando al contempo un adeguato livello di protezione degli investitori, la politica sui conflitti di interesse dovrebbe essere adattata alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività dei gestori.

(2)

Le procedure e le misure previste dalla politica sui conflitti di interesse potrebbero essere insufficienti a tutelare gli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, nel qual caso i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero adottare i provvedimenti supplementari necessari per tutelare tali interessi. Tali provvedimenti dovrebbero includere la trasmissione delle informazioni all'alta dirigenza o ad altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e l'adozione delle decisioni o delle azioni necessarie per agire nel superiore interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.

(3)

I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono occuparsi della gestione di società in cui investono tali fondi. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale interessato che dei suoi investitori, è necessario specificare requisiti dettagliati in relazione all'esercizio di tali diritti di voto. Per garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale dovrebbero elaborare strategie adeguate ed efficaci al riguardo e fornire su richiesta una sintesi di tali strategie e delle azioni adottate.

(4)

Per garantire l'efficacia della comunicazione dei conflitti di interesse, le informazioni fornite dovrebbero essere aggiornate periodicamente. Visti i rischi intrinseci dell'utilizzo di un sito web come strumento per comunicare i conflitti di interesse, è necessario stabilire i criteri per la pubblicazione di tali informazioni.

(5)

Per garantire un approccio coerente per quanto riguarda le procedure utilizzate dai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale per misurare il conseguimento di un impatto sociale positivo da parte delle imprese di portafoglio ammissibili, elementi specifici dovrebbero essere integrati in tali procedure. Le risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili e i prodotti e i servizi messi a disposizione da tali imprese sono indicatori fondamentali di impatto sociale positivo, che dovrebbero pertanto costituire parte integrante di tali procedure. Per distinguere le imprese sociali dalle imprese che conseguono obiettivi sociali solo incidentalmente, tali procedure dovrebbero includere anche una valutazione dei risultati ottenuti dalle imprese di portafoglio ammissibili.

(6)

È opportuno garantire che le informazioni precontrattuali fornite agli investitori comprendano informazioni sufficientemente dettagliate circa il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale. La descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale dovrebbe pertanto comprendere la descrizione dei settori sociali, delle aree geografiche e delle forme giuridiche delle imprese di portafoglio ammissibili in cui il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale intende investire, nonché informazioni sulla distribuzione degli utili di tali imprese.

(7)

È opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie per valutare le metodologie sottostanti utilizzate dal gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale per misurare l'impatto sociale. Le informazioni precontrattuali dovrebbero quindi specificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale si è affidato a metodologie interne o ha utilizzato metodologie generalmente accettate. Le informazioni precontrattuali dovrebbero comprendere altresì la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri di selezione, i pertinenti indicatori e la spiegazione del modo in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale assicura il rispetto di tali metodologie.

(8)

Gli investitori dovrebbero poter verificare se il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale segue la politica di investimento quando seleziona attività non ammissibili. Le informazioni precontrattuali dovrebbero pertanto includere informazioni sui tipi di attività non ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, sulle tecniche di investimento, sulle pertinenti restrizioni e sul settore di attività e l'area geografica in cui tali investimenti vengono effettuati.

(9)

Ai fini della trasparenza, è opportuno fornire agli investitori le informazioni necessarie a valutare la natura e la portata dei servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno che il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale fornisce od organizza tramite terzi. Le informazioni precontrattuali sui servizi di sostegno alle imprese e sulle altre attività di sostegno dovrebbero pertanto descrivere i tipi di servizi e di attività offerti.

(10)

Per consentire ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di adeguarsi alle nuove prescrizioni, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tipi di conflitti di interesse

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,

a)

è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;

b)

ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;

c)

ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;

d)

ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:

i)

gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;

ii)

gli interessi di un investitore nel fondo qualificato per l'imprenditoria sociale rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;

e)

esegue le stesse attività per il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;

f)

versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 (2);

g)

influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

Articolo 2

Politica sui conflitti di interesse

1.   Il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale stabilisce, applica e mantiene una politica sui conflitti di interesse, redatta per iscritto, che sia adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso, tenuto conto della natura, della portata e della complessità della sua attività.

2.   La politica sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 individua, in linea con l'articolo 1, le circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse e precisa le misure da adottare e le procedure da seguire su base continuativa.

Articolo 3

Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse

Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

a)

il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all'articolo 1, qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;

b)

la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 i cui interessi possano entrare in conflitto;

c)

la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 che esercitano prevalentemente una data attività rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività;

d)

impedire che le persone o i soggetti di cui all'articolo 1 esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;

e)

impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all'articolo 1 in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.

Articolo 4

Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse

Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale adottano i seguenti provvedimenti:

a)

informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori;

b)

adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.

Articolo 5

Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti di interesse

1.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale a beneficio sia del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale in questione che dei suoi investitori.

2.   Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono almeno i seguenti provvedimenti:

a)

monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (corporate action);

b)

garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale;

c)

prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto.

3.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.

Articolo 6

Comunicazione dei conflitti di interesse

1.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013 sul supporto durevole di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e mantengono aggiornate tali informazioni.

2.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni;

b)

gli investitori hanno acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite il sito web;

c)

le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.

Articolo 7

Procedure per misurare l'impatto sociale positivo

1.   I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale garantiscono che le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 prevedano almeno i seguenti elementi:

a)

la valutazione delle risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili;

b)

la valutazione dei prodotti e servizi messi a disposizione dalle imprese di portafoglio ammissibili;

c)

la valutazione dei risultati imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.

Ai fini del primo comma, lettera c), i risultati che sarebbero comunque stati raggiunti e i risultati imputabili a terzi non sono imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.

2.   Le prove a sostegno delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 8

Descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento

1.   Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

a)

il settore sociale o i settori sociali in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;

b)

l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio ammissibili;

c)

le forme giuridiche delle imprese di portafoglio ammissibili;

d)

la descrizione dettagliata della ripartizione degli utili delle imprese di portafoglio ammissibili.

2.   Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni riguardanti almeno il profilo di investimento dell'altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e le informazioni fornite dal fondo qualificato per l'imprenditoria sociale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni riguardanti almeno il tipo di attività in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

4.   Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni che indicano almeno se le tecniche includono strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di quasi-equity, strumenti di debito cartolarizzati o non cartolarizzati, prestiti garantiti o non garantiti o qualsiasi altro tipo di partecipazione in imprese di portafoglio ammissibili.

5.   Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni che indicano almeno se la strategia di investimento del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale prevede restrizioni agli investimenti in termini di settori, di attività, di zone geografiche, di percentuali o limiti di investimento, o altre restrizioni.

Articolo 9

Informazioni sull'impatto sociale positivo

1.   Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 stabiliscono gli specifici prodotti e servizi che devono essere forniti dalle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.

2.   Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni su proiezioni dell'impatto sociale positivo, esse descrivono le ipotesi sulla base delle quali le proiezioni sono state formulate.

3.   Se le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono informazioni sui precedenti risultati in termini di impatto sociale positivo, esse includono una copia della relazione annuale più recente, o una sintesi delle informazioni pertinenti contenute nella relazione annuale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013.

Articolo 10

Informazioni sulle metodologie utilizzate per misurare l'impatto sociale

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

a)

una dichiarazione da cui risulti se l'impatto sociale è misurato sulla base di metodologie interne o di altre metodologie generalmente accettate;

b)

la descrizione delle principali caratteristiche delle metodologie, compresi i criteri di selezione e i pertinenti indicatori utilizzati per misurare l'impatto sociale.

Articolo 11

Descrizione delle attività non ammissibili

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno una descrizione di tutti gli elementi seguenti:

a)

le tecniche di investimento e le restrizioni di investimento applicabili;

b)

il settore o i settori di attività delle imprese di portafoglio non ammissibili;

c)

l'area geografica in cui operano le imprese di portafoglio non ammissibili;

d)

i criteri da utilizzare per la selezione dei tipi di attività.

Articolo 12

Informazioni sui servizi di sostegno

Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 346/2013 comprendono almeno quanto segue:

a)

la descrizione dei tipi di servizi di sostegno alle imprese e delle altre attività di sostegno;

b)

informazioni da cui risulti se i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno sono forniti da terzi.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).


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