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Document 32019R0674

Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

C/2019/3091

OJ L 114, 30.4.2019, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/674/oj

30.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/7


REGOLAMENTO (UE) 2019/674 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2019

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli Stati membri hanno trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose.

(2)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), la Commissione ha valutato le schede tecniche sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha fissato un termine per la modifica o la revoca di tali schede tecniche da parte dello Stato membro interessato.

(3)

Le schede tecniche dei prodotti «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» e «Sliwovitz del Veneto» sono state revocate dalla Germania e dall'Italia rispettivamente.

(4)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze riscontrate nella scheda tecnica di un'indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il termine stabilito dalla Commissione, tale scheda tecnica si considera non presentata.

(5)

Le carenze riscontrate nelle schede tecniche dei prodotti «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» non sono state sanate.

(6)

Le indicazioni geografiche stabilite «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

(7)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

(1)

nella categoria di prodotto 6. «Acquavite di vinaccia», la riga

 

«Grappa di Marsala

Italia»

è soppressa;

(2)

nella categoria di prodotto 9. «Acquavite di frutta», le righe

 

«Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italia

Italia»

sono soppresse;

(3)

nella categoria di prodotto 25. «Bevande spiritose all'anice», la riga

 

«Janeževec

Slovenia»

è soppressa;

(4)

nella categoria di prodotto 30. «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», la riga

 

«Slovenska travarica

Slovenia»

è soppressa;

(5)

nella categoria di prodotto 32. «Liquore», le righe

 

«Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Polonia

Repubblica ceca»

sono soppresse;

(6)

nella categoria di prodotto 40. «Nocino», la riga

 

«Orehovec

Slovenia»

è soppressa;

(7)

nella categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la riga

 

«Königsberger Bärenfang

Germania»

è soppressa.


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