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Document 32019R0674
Commission Regulation (EU) 2019/674 of 29 April 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
C/2019/3091
OJ L 114, 30.4.2019, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787
30.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/674 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2019
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli Stati membri hanno trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose. |
(2) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), la Commissione ha valutato le schede tecniche sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha fissato un termine per la modifica o la revoca di tali schede tecniche da parte dello Stato membro interessato. |
(3) |
Le schede tecniche dei prodotti «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» e «Sliwovitz del Veneto» sono state revocate dalla Germania e dall'Italia rispettivamente. |
(4) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze riscontrate nella scheda tecnica di un'indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il termine stabilito dalla Commissione, tale scheda tecnica si considera non presentata. |
(5) |
Le carenze riscontrate nelle schede tecniche dei prodotti «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» non sono state sanate. |
(6) |
Le indicazioni geografiche stabilite «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževec» e «Slovenska travarica» dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. |
(7) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:
(1) |
nella categoria di prodotto 6. «Acquavite di vinaccia», la riga
è soppressa; |
(2) |
nella categoria di prodotto 9. «Acquavite di frutta», le righe
sono soppresse; |
(3) |
nella categoria di prodotto 25. «Bevande spiritose all'anice», la riga
è soppressa; |
(4) |
nella categoria di prodotto 30. «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», la riga
è soppressa; |
(5) |
nella categoria di prodotto 32. «Liquore», le righe
sono soppresse; |
(6) |
nella categoria di prodotto 40. «Nocino», la riga
è soppressa; |
(7) |
nella categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la riga
è soppressa. |