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Document 32018R1924
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1924 of 7 December 2018 on cancelling the registration of protected geographical indication ‘Mostviertler Birnmost’ (PGI)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1924 della Commissione, del 7 dicembre 2018, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Mostviertler Birnmost»
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1924 della Commissione, del 7 dicembre 2018, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Mostviertler Birnmost»
C/2018/8131
OJ L 313, 10.12.2018, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1924 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2018
relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Mostviertler Birnmost»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2) prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, la domanda relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Mostviertler Birnmost» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Mostviertler Birnmost» (IGP) deve essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento. |
(5) |
La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La registrazione della denominazione «Mostviertler Birnmost» (IGP) è cancellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).