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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1622 of 29 October 2018 on the non-approval of certain active substances in biocidal products pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1622 della Commissione, del 29 ottobre 2018, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/7001
OJ L 271, 30.10.2018, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1622 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2018
concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/698 (3), stabilisce un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi il 3 febbraio 2017. |
(2) |
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno tempestivamente ritirato il loro sostegno. |
(3) |
Per quanto riguarda alcuni principi attivi generati in situ, la denominazione di tali principi attivi e dei loro precursori sostenuti nel programma di riesame è stata chiarita in modo più preciso. Ciò ha condotto in determinati casi a una ridefinizione del principio attivo conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. |
(4) |
È stata pubblicata una notifica per invitare chi intende sostenere tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, che sono state ridefinite e che attualmente non sono sostenute, compresa la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, a subentrare nel ruolo di partecipante. |
(5) |
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non è stata presentata alcuna notifica oppure una notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 o 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. |
(6) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/698 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate, comprese tutte le forme di nanomateriali:
— |
la generazione in situ dei principi attivi per i tipi di prodotto elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, salvo quando il principio attivo è generato dal precursore o dai precursori di cui alla voce della tabella del suddetto allegato relativa alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione; |
— |
le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto elencate nella tabella sottostante, compresa qualunque generazione in situ di tali sostanze con l'impiego di qualunque precursore non indicato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014:
|