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Document 32018R0708

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2177

OJ L 119, 15.5.2018, p. 5–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/708/oj

15.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/708 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle direttive 2009/65/CE (2) e 2011/61/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, sono necessari ulteriori obblighi di informativa per consentire alle autorità competenti di rilevare e monitorare con efficacia i rischi presenti sul mercato dei fondi comuni monetari (FCM) e di rispondervi adeguatamente.

(2)

L'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 impone agli FCM di fornire alle loro autorità competenti una serie di informazioni dettagliate. Al fine di garantire coerenza in tutta l'Unione europea circa il modo in cui le autorità raccolgono tali dati e di assicurare che dette autorità siano informate dei principali sviluppi del mercato degli FCM e possano agevolare un'analisi collettiva dei potenziali effetti del mercato degli FCM nell'Unione, è necessario che la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti sia uniforme in tutta l'UE. Inoltre, l'utilizzo di un modulo standard per la trasmissione delle informazioni facilita lo svolgimento delle procedure e dei processi connessi agli obblighi di informativa degli FCM e riduce al minimo i costi associati.

(3)

Per garantire una vigilanza efficace all'interno dell'Unione, tali dati devono essere trasmessi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in modo che venga costituita una banca dati centrale sugli FCM.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(5)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(6)

La data di applicazione del presente regolamento di esecuzione dovrebbe essere allineata con la data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 al fine di consentire alle autorità nazionali di raccogliere le informazioni da trasmettere alla banca dati dell'ESMA di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori di fondi comuni monetari (FCM) utilizzano il modulo di cui all'allegato del presente regolamento per l'informativa all'autorità competente di un particolare FCM, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

(2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(3)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Modulo per la trasmissione delle informazioni ad uso dei gestori di fondi comuni monetari (FCM)

Salvo indicazione contraria, tutti i valori sono indicati a livello di comparto

Elemento

Tipo di dati

Dati trasmessi

A)

APPLICABILE A TUTTI GLI FCM

 

(1)

Caratteristiche generali, identificazione dell'FCM e del gestore dell'FCM

(A.1.1)

Periodo di riferimento

 

(A.1.2)

Codice nazionale dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM

 

(A.1.3)

LEI dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.1.4)

Codice BCE dell'FCM (codice ID della IFM)

 

(A.1.5)

Denominazione dell'FCM

 

(A.1.6)

Indicare se l'FCM è un OICVM o un FIA

OICVM

FIA

(A.1.7)

Indicare se l'FCM è commercializzato esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono persone fisiche (conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131 (1))

(Sì/No)

(A.1.8)

Domicilio dell'FCM

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.1.9)

Stato membro in cui l'FCM è autorizzato

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.1.10)

Stati membri in cui l'FCM è commercializzato

Elenco dei paesi (codice del paese secondo ISO 3166)

(A.1.11)

Data di creazione dell'FCM

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.1.12)

Valuta di base dell'FCM

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.1.13)

Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM

 

(A.1.14)

Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente del gestore dell'FCM

 

(A.1.15)

LEI del gestore dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.1.16)

Codice BCE del gestore dell'FCM (codice ID della IFM)

 

(A.1.17)

Denominazione del gestore dell'FCM

 

(A.1.18)

Paese in cui il gestore dell'FCM è autorizzato

 

(A.1.19)

LEI del depositario dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.1.20)

Codice nazionale del depositario dell'FCM

 

(A.1.21)

Denominazione legale del depositario dell'FCM

 

(2)

Tipo di FCM

(A.2.1)

Tipo di FCM [indicare una sola opzione]

FCM di tipo VNAV a breve termine

FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico a breve termine

FCM di tipo LVNAV a breve termine

FCM di tipo VNAV standard

(3)

Altre caratteristiche dell'FCM

a)

Informazioni sul master/feeder (FCM commercializzati soltanto attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale, i cui investitori sono persone fisiche)

(A.3.1)

Se l'FCM soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131, indicare se l'FCM è un fondo master o feeder [indicare una sola opzione]

Master

Feeder

Se l'FCM è un feeder:

(A.3.2)

LEI del master dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.3.3)

Codice nazionale del master dell'FCM

 

(A.3.4)

Denominazione legale del master dell'FCM

 

b)

Informazioni sulle categorie di azioni

(A.3.5)

Indicare se l'FCM ha categorie di azioni

(Sì/No)

(A.3.6)

Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare il codice ISIN per ciascuna categoria di azioni

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.3.7)

Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare la valuta delle diverse categorie di azioni

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

c)

Informazioni su fondi o liquidazioni pregresse (informazione una tantum)

Se l'FCM è stato fuso con un altro fondo, indicare:

(A.3.8)

la data della fusione

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Se l'FCM è in liquidazione, indicare:

(A.3.9)

la data della liquidazione

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(4)

Indicatori di portafoglio dell'FCM

a)

Valore totale delle attività (ai fini del modulo per la trasmissione delle informazioni ai sensi del regolamento sugli FCM, il valore totale delle attività corrisponde al valore patrimoniale netto (NAV) - cfr. campo A.4.1)

b)

Valore patrimoniale netto (NAV) (a livello di comparto, non di categoria di azioni)

(A.4.1)

Valore patrimoniale netto dell'FCM (a livello di comparto)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.4.2)

Valore patrimoniale netto dell'FCM

(nella valuta di base)

c)

WAM

(A.4.3)

Scadenza media ponderata (Weighted Average Maturity) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/1131

(giorni)

d)

WAL

(A.4.4)

Vita media ponderata (Weighted Average LIFE) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 20, all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

(giorni)

e)

Indicatori di liquidità

Profilo di liquidità del portafoglio

(A.4.5)

% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità giornaliera (attività a scadenza giornaliera quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità settimanale (attività a scadenza settimanale quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Profilo di liquidità del portafoglio

Percentuale di portafoglio che può essere liquidata per ciascun periodo

Periodo

≤ 1 giorno

 

2 - 7 giorni

 

8 - 30 giorni

 

Oltre 30 giorni

 

 

f)

Rendimento

(A.4.8)

Rendimenti cumulativi

%

Intervallo

Da inizio anno

 

1 mese

 

3 mesi

 

1 anno

 

3 anni

 

5 anni

 

 

(A.4.9)

Andamento nell'anno civile (rendimento netto) delle categorie di azioni più rappresentative

%

Intervallo

Anno N-1

 

Anno N-2

 

Anno N-3

 

 

(A.4.10)

Volatilità mensile del portafoglio e volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra (se del caso)

%

Intervallo

1 anno

 

2 anni

 

3 anni

 

 

(5)

Prove di stress dell'FCM

a)

Risultati delle prove di stress dell'FCM

(A.5.1)

Risultati delle prove di stress di liquidità dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.2)

Risultati delle prove di stress di credito dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.3)

Risultati delle prove di stress di tasso di cambio dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.4)

Risultati delle prove di stress di tasso di interesse dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.5)

Risultati della prova di stress sul livello di rimborso dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.6)

Risultati della prova di stress dell'FCM relativa allo scarto tra gli indici ai quali sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio, effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.7)

Risultati della prova di macrostress dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.8)

Risultati della prova di stress multivariata dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

 

(A.5.9)

Per gli FCM di tipo CNAV e LVNAV, indicare i risultati delle prove di stress indicate nei campi da A.5.1 ad A.5.8 in termini di differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota

 

b)

Proposta di piano d'azione (se del caso)

(A.5.10)

Indicare la proposta di piano d'azione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1131

Testo libero

(6)

Informazioni sulle attività detenute in portafoglio dall'FCM

a)

Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP)

I campi A.6 che seguono devono essere compilati utilizzando un modello di segnalazione linea per linea

(A.6.1)

Tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività [indicare una o più opzioni]

 

Indicare il tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività

Strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1131

Cartolarizzazioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2)

ABCP di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

Cartolarizzazione o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1131

 

Se il tipo di attività è uno strumento del mercato monetario, compilare i campi da A.6.2 ad A.6.20

 

(A.6.2)

Descrizione dello strumento del mercato monetario

 

(A.6.3)

ISIN dello strumento del mercato monetario

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.4)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento del mercato monetario

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.5)

LEI dell'emittente

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.6)

Denominazione dell'emittente

 

(A.6.7)

Categoria dell'emittente

La categoria dell'emittente deve essere selezionata tra le categorie corrispondenti [indicare una sola opzione]

Emittente sovrano (UE)

Emittente sovrano (non UE)

Banca centrale UE

Banca centrale non UE

Amministrazione regionale

Amministrazione locale

Organismo pubblico nazionale

Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali)

Organismo pubblico non UE

Organismo pubblico sovranazionale (UE)

Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE)

Ente creditizio

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

(A.6.8)

Paese dell'emittente dello strumento del mercato monetario

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.9)

Data di scadenza dello strumento del mercato monetario

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.10)

Valuta dello strumento del mercato monetario

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.11)

Quantità dello strumento del mercato monetario

 

(A.6.12)

Corso secco dello strumento del mercato monetario

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.13)

Corso secco dello strumento del mercato monetario

(nella valuta di base)

(A.6.14)

Interessi maturati

 

(A.6.15)

Interessi maturati

(nella valuta di base, se il campo A.6.14 è in EUR)

(A.6.16)

Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.17)

Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario

(nella valuta di base)

(A.6.18)

Metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario

In base ai prezzi di mercato

In base a un modello

Al costo ammortizzato

(A.6.19)

Indicare se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole

(favorevole/sfavorevole)

(A.6.20)

Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

 

Se il tipo di attività è una cartolarizzazione ammissibile o una commercial paper garantita da attività, compilare i campi da A.6.21 ad A.6.37

 

(A.6.21)

Descrizione della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

 

(A.6.22)

ISIN della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.23)

Paese del promotore della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.24)

LEI del promotore

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.25)

Denominazione del promotore

 

(A.6.26)

Tipo di sottostante

Crediti commerciali

Crediti al consumo

Locazione finanziaria (leasing)

Crediti su carta di credito

Prestiti a imprese o PMI

Ipoteche su immobili residenziali

Ipoteche su immobili non residenziali

Altre attività

(A.6.27)

Data di scadenza

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.28)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.29)

Quantità

 

(A.6.30)

Corso secco

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.31)

Corso secco

(nella valuta di base)

(A.6.32)

Interessi maturati

 

(A.6.33)

Interessi maturati

(nella valuta di base, se il campo A.6.30 è in EUR)

(A.6.34)

Valore di mercato complessivo

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.35)

Valore di mercato complessivo

(nella valuta di base)

(A.6.36)

Metodo utilizzato per determinare il prezzo della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

In base ai prezzi di mercato

In base a un modello

Al costo ammortizzato

(A.6.37)

Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole

(favorevole/sfavorevole)

b)

Altre attività

(A.6.38)

Tipo di altre attività [indicare una sola opzione]

Il tipo di altre attività deve essere selezionato tra le attività elencate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1131

Depositi presso enti creditizi di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1131

Operazioni di acquisto con patto di rivendita di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131

Operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1131

Azioni o quote di altri FCM di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1131

Strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1131, di cui:

strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato (nell'ambito dell'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, specificare se rientrano nella lettera a), nella lettera b) o nella lettera c)]

strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC)

Attività liquide detenute a titolo accessorio (in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE)

 

Se il tipo di altra attività è uno strumento finanziario derivato, compilare i campi da A.6.39 ad A.6.60

 

(A.6.39)

Tipologia contrattuale del contratto derivato

 

(A.6.40)

ISIN dello strumento finanziario derivato

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.41)

UPI dello strumento finanziario derivato (qualora il codice ISIN non sia disponibile)

 

(A.6.42)

FISN (Financial Instrument Short Name - nome abbreviato) dello strumento finanziario derivato

ISO 18774

(A.6.43)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento finanziario derivato

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.44)

Tipo di strumento derivato di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 [indicare una sola opzione]

Tasso d'interesse

Valuta

Indici di tassi di interesse

Indici di valute

(A.6.45)

Denominazione del sottostante

 

(A.6.46)

Tipo di identificazione del sottostante (3)

I = ISIN

X = indice

(A.6.47)

Identificazione del sottostante

Per il tipo I di identificazione del sottostante: numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici, se disponibile, altrimenti denominazione completa dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice

(A.6.48)

Valuta nozionale 1 (4)

Codice della valuta secondo ISO 4217

(A.6.49)

Valuta nozionale 2 (5)

Codice della valuta secondo ISO 4217

(A.6.50)

Paese dello strumento finanziario derivato

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.51)

Data di scadenza dello strumento finanziario derivato

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.52)

Esposizione dello strumento finanziario derivato

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.53)

Esposizione dello strumento finanziario derivato

(nella valuta di base)

(A.6.54)

Valore di mercato dello strumento finanziario derivato

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.55)

Valore di mercato dello strumento finanziario derivato

(nella valuta di base)

(A.6.56)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.57)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)

(nella valuta di base)

(A.6.58)

Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.59)

Denominazione della controparte

 

(A.6.60)

LEI della controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

 

Se il tipo di altra attività è un'azione o quota di altri FCM, compilare i campi da A.6.61 ad A.6.71

 

(A.6.61)

Descrizione dell'azione o quota di altri FCM

 

(A.6.62)

ISIN dell'azione o quota di altri FCM

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.63)

LEI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM

 

(A.6.64)

CFI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.65)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.66)

Paese dell'azione o quota di altri FCM

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.67)

Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.68)

Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM

(nella valuta di base)

(A.6.69)

Quantità

 

(A.6.70)

Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.71)

Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)

(nella valuta di base)

 

Se il tipo di altra attività è un deposito o attività liquide detenute a titolo accessorio, compilare i campi da A.6.72 ad A.6.81

 

(A.6.72)

Descrizione del deposito o delle attività detenute a titolo accessorio

 

(A.6.73)

ISIN del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.74)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.75)

Paese del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.76)

Denominazione della controparte

 

(A.6.77)

LEI della controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.78)

Data di scadenza del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.79)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.80)

Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.81)

Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

(nella valuta di base)

 

Se il tipo di altra attività è un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, compilare i campi da A.6.82 ad A.6.99

 

(A.6.82)

Descrizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

 

(A.6.83)

ISIN dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.84)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.85)

Paese dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.86)

Categoria della controparte

La categoria della controparte deve essere selezionata tra le seguenti (cfr. l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131) [indicare una sola opzione]

Emittente sovrano (UE)

Emittente sovrano (non UE)

Banca centrale UE

Banca centrale non UE

Amministrazione regionale

Amministrazione locale

Organismo pubblico nazionale

Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali)

Organismo pubblico non UE

Organismo pubblico sovranazionale (UE)

Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE)

Ente creditizio

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

(A.6.87)

LEI della controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.88)

Denominazione della controparte

 

(A.6.89)

Data di scadenza dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.90)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.91)

Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.92)

Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)

(nella valuta di base)

(A.6.93)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.94)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)

(nella valuta di base)

(A.6.95)

Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole (per i valori mobiliari liquidi diversi o (altri) strumenti del mercato monetario ricevuti nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita, di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131) (6)

(favorevole/sfavorevole)

Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita e delle attività di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131 che sono state ricevute dall'FCM, indicare:

(A.6.96)

ISIN di queste attività diverse

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.97)

valore di mercato di queste attività diverse

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.98)

valore di mercato di queste attività diverse

(nella valuta di base)

(A.6.99)

Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, indicare se l'FCM ha ricevuto attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131

(Sì/No)

(7)

Informazioni sulle passività dell'FCM

a)

Informazioni sugli investitori - concentrazione

(A.7.1)

Specificare la percentuale approssimativa del capitale dell'FCM di proprietà dei cinque proprietari effettivi che detengono la più grande quota di capitale dell'FCM, in percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.

in % (del NAV)

b)

Informazioni sugli investitori - ripartizione della concentrazione per categorie di investitori

(A.7.2)

Specificare la concentrazione per categorie di investitori (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima): 1) clienti professionali (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (MiFID 2)]; 2) clienti al dettaglio (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2)]

 

 

clienti professionali (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID 2)]

in % (del NAV)

clienti al dettaglio (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID 2)]

in % (del NAV)

c)

Informazioni sugli investitori - ripartizione geografica

(A.7.3)

Indicare la ripartizione della proprietà delle azioni/quote dell'FCM per gruppi di investitori; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.

(in % del NAV)

Società non finanziarie

Banche

Imprese di assicurazione

Altri enti finanziari

Piani/fondi pensionistici

Amministrazioni pubbliche

Altri organismi di investimento collettivo

Famiglie

Sconosciuto

(A.7.4)

Specificare la ripartizione geografica degli investitori per paese (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima)

 

 

Paese

(in % del NAV, codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)

d)

Informazioni sugli investitori - sottoscrizioni e rimborsi

Rimborsi degli investitori

(A.7.5)

Indicare la frequenza di rimborso degli investitori; in caso di più classi di azioni o quote, indicare la classe più importante in valore patrimoniale netto (NAV) [indicare una sola opzione].

Giornalmente

Settimanalmente

Mensilmente

Bimestralmente

Altro

Nessun diritto di rimborso

(A.7.6)

Quanti giorni di preavviso gli investitori sono tenuti a rispettare per i rimborsi?

Giorni

(A.7.7)

Alla data di riferimento quale percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM è soggetta ai seguenti meccanismi?

 

 

Soglie per la dilazione del rimborso (gates)

in % del NAV

Sospensione delle contrattazioni

in % del NAV

Commissioni di liquidità

in % del NAV

Altri meccanismi per gestire le attività illiquide

Tipo di meccanismo

in % del NAV

(A.7.8)

Valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM nel periodo di riferimento

(in EUR, compreso l'impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi) (all'ultimo giorno del mese)

 

Gennaio

 

Febbraio

 

Marzo

 

Aprile

 

Maggio

 

Giugno

 

Luglio

 

Agosto

 

Settembre

 

Ottobre

 

Novembre

 

Dicembre

 

(A.7.9)

Sottoscrizioni nel periodo di riferimento

(in EUR)

 

Gennaio

 

Febbraio

 

Marzo

 

Aprile

 

Maggio

 

Giugno

 

Luglio

 

Agosto

 

Settembre

 

Ottobre

 

Novembre

 

Dicembre

 

(A.7.10)

Rimborsi nel periodo di riferimento

(in EUR)

 

Gennaio

 

Febbraio

 

Marzo

 

Aprile

 

Maggio

 

Giugno

 

Luglio

 

Agosto

 

Settembre

 

Ottobre

 

Novembre

 

Dicembre

 

(A.7.11)

Pagamenti agli investitori

(in EUR)

 

Gennaio

 

Febbraio

 

Marzo

 

Aprile

 

Maggio

 

Giugno

 

Luglio

 

Agosto

 

Settembre

 

Ottobre

 

Novembre

 

Dicembre

 

(A.7.12)

Tasso di cambio

 

 

Gennaio

 

Febbraio

 

Marzo

 

Aprile

 

Maggio

 

Giugno

 

Luglio

 

Agosto

 

Settembre

 

Ottobre

 

Novembre

 

Dicembre

 

FCM DI TIPO LVNAV

 

Elemento

Tipo di dati

Dati trasmessi

B)

APPLICABILE AGLI FCM DI TIPO LVNAV

 

 

a)

Indicare tutti i casi in cui il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato a norma dell'articolo 29, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1131 si scosta dal prezzo dell'attività calcolato a norma dell'articolo 29, paragrafi 2, 3, e 4, del medesimo regolamento di oltre 10 punti base; questi campi dovrebbero essere compilati per ogni attività il cui prezzo, utilizzando il metodo del costo ammortizzato, presenti un siffatto scostamento.

(B.1.1)

Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.2)

ISIN dell'attività

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(B.1.3)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'attività

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(B.1.4)

Prezzo (articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)

 

(B.1.5)

Prezzo (metodo del costo ammortizzato) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)

 

(B.1.6)

Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.1, il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato si è scostato dal prezzo dell'attività stessa di oltre 10 punti base

(giorni)

(B.1.7)

Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare la differenza media tra i due valori indicati nel campo B.1.6

 

(B.1.8)

Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori

 

(B.1.9)

Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori

 

 

b)

Indicare tutti i casi in cui il NAV costante per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1131 si scosta dal NAV per azione o quota calcolato a norma dell'articolo 30 del medesimo regolamento di oltre 20 punti base.

(B.1.10)

Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.11)

NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(B.1.12)

NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(nella valuta di base)

(B.1.13)

NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(B.1.14)

NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(nella valuta di base)

(B.1.15)

Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.10, il NAV costante per azione o quota calcolato si è scostato dal NAV per azione o quota calcolato di oltre 20 punti base.

(giorni)

(B.1.16)

Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare la differenza media tra i due valori indicati nella casella B.1.15

 

(B.1.17)

Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori

 

(B.1.18)

Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori

 

 

c)

Indicare tutti i casi in cui si verifica una delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131, nonché le misure adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

(B.1.19)

Data dell'evento

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.20)

Data in cui la misura è stata adottata

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.21)

Tipo di misura (ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM e i rimborsi giornalieri netti in un singolo giorno lavorativo superano il 10 % delle attività complessive)

Commissioni di liquidità sui rimborsi

Restrizioni al rimborso (gates)

Sospensione dei rimborsi

Nessun provvedimento immediato diverso dalla correzione della situazione nella quale siano superati i limiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento

(B.1.22)

Tipo di misura (ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 10 % delle attività complessive dell'FCM)

Commissioni di liquidità sui rimborsi

Sospensione dei rimborsi


(1)  Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Identificazione del derivato finanziario nel regolamento EMIR

(4)  Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1.

(5)  Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nozionale della gamba 2.

(6)  Se l'FCM riceve come garanzie reali attività diverse ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131, il risultato dovrebbe essere comunicato per ciascuna attività.

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.


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