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Document 32017D1541
Council Decision (EU) 2017/1541 of 17 July 2017 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer
Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
GU L 236 del 14.9.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/1 |
DECISIONE (UE) 2017/1541 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2017
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 88/540/CEE del Consiglio (2) l'Unione è diventata parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono («convenzione di Vienna») e del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo di Montreal»). Successivamente sono stati approvati gli emendamenti del protocollo di Montreal seguenti: il primo emendamento con decisione 91/690/CEE del Consiglio (3); il secondo emendamento, con decisione 94/68/CE del Consiglio (4); il terzo emendamento, con decisione 2000/646/CE del Consiglio (5); il quarto emendamento, con decisione 2002/215/CE del Consiglio (6). |
(2) |
In occasione della 28a riunione delle parti del protocollo di Montreal, svoltasi a Kigali in Ruanda dal 10 al 15 ottobre 2016, è stato adottato il testo di un ulteriore emendamento del protocollo di Montreal («emendamento di Kigali») che aggiunge una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi alle misure di controllo del protocollo di Montreal. |
(3) |
Una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi è necessaria per ridurre il contributo di tali sostanze ai cambiamenti climatici e per prevenire la loro introduzione illimitata, in particolare nei paesi in via di sviluppo. |
(4) |
L'emendamento di Kigali costituisce un contributo necessario all'attuazione dell'accordo di Parigi, approvato con la decisione del Consiglio (UE) 2016/1841 (7) per quanto riguarda il suo obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenere tale aumento addirittura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali. |
(5) |
L'estensione delle competenze esercitate dall'Unione nei settori disciplinati dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal si è evoluta in modo considerevole dal 1988. Il depositario dovrebbe essere informato di qualunque modifica rilevante dell'estensione delle competenze dell'Unione in tali settori, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna. |
(6) |
L'Unione ha già adottato strumenti concernenti i settori disciplinati dall'emendamento di Kigali, compreso il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(7) |
È opportuno approvare l'emendamento di Kigali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione europea, l'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
È inoltre approvata la dichiarazione sulle competenze prevista dall'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna.
I testi dell'emendamento di Kigali e della dichiarazione sulle competenze sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione di Vienna, unitamente alla dichiarazione sulle competenze (9).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TAMM
(1) Approvazione del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).
(3) Decisione 91/690/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla conclusione all'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Londra nel giugno 1990 dalle parti contraenti del protocollo (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 28).
(4) Decisione 94/68/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1993, concernente la conclusione dell'emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 1).
(5) Decisione 2000/646/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, relativa alla conclusione dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 26).
(6) Decisione 2002/21/CE del Consiglio, del 4 marzo 2002, relativa all'approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 18).
(7) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(9) La data di entrata in vigore dell'emendamento di Kigali sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.