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Commission Implementing Regulation (EU) 2017/832 of 16 May 2017 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 on the name Bürgstadter Berg (PDO)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/832 della Commissione, del 16 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Bürgstadter Berg (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/832 della Commissione, del 16 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Bürgstadter Berg (DOP)
C/2017/3126
OJ L 124, 17.5.2017, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/832 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2017
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Bürgstadter Berg (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Bürgstadter Berg» presentata dalla Germania è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Bürgstadter Berg» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Bürgstadter Berg» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU C 384 del 18.10.2016, pag. 4.