1)
|
L'allegato I è così modificato:
a)
|
La tabella di cui al CAPITOLO 2 è sostituita dalla seguente:
«Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
0201
|
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate.
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
|
0202
|
Carni di animali della specie bovina, congelate.
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
|
0203
|
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate.
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
|
0204
|
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate.
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
|
0205 00
|
Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata.
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
|
0206
|
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate.
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
|
0207
|
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 .
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
|
0208
|
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate.
|
Tutte Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
Sono comprese le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci:
|
0208 10 (di coniglio o lepri)
|
|
0208 40 [di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)].
|
|
0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine)
|
|
0208 60 00 [di cammelli e altri camelidi (Camelidae)]
|
|
0208 90 (altre: di piccioni domestici, di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri): sono comprese le carni di quaglia, renna o qualsiasi altra specie di mammiferi. Sono comprese le cosce di rane con il codice NC 0208 90 70 .
|
|
0209
|
Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati.
|
Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna 2, anche se destinati esclusivamente ad uso industriale (non idonei al consumo umano).
|
0210
|
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie.
|
Tutte, compresi le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale.
Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese nel presente codice.
Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando tali orecchie di maiale essiccate sono usate come cibo per animali, l'allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione (*) precisa che possono essere classificate nel codice NC 0210 99 49 . Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte all'alimentazione umana sono invece classificate nel codice NC 0511 99 85 .
Le ossa destinate al consumo umano sono comprese nella voce 0506 .
Le salsicce sono comprese nella voce 1601 .
Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce 1603 .
I ciccioli sono compresi nella voce 2301 .
|
|
b)
|
La tabella di cui al CAPITOLO 5 è così modificata:
i)
|
il testo della voce 0506 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«0506
|
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie.
|
Sono comprese le ossa usate come articoli da masticare per cani e le ossa per la produzione di gelatina o il collagene, se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano.
La farina d'ossa destinata al consumo umano è compresa nella voce 0410 .
Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non destinati al consumo umano sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 [ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dall'alimentazione animale, concimi organici o ammendanti] e 12 (articoli da masticare) del regolamento (UE) n. 142/2011.»
|
|
ii)
|
il testo del codice NC 0508 00 00 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 0508 00 00
|
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami.
|
Conchiglie vuote destinate all'alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina.
Sono classificati anche le conchiglie e i carapaci, compresi gli ossi di seppie, con tessuti molli o carni di cui all'articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.»
|
|
iii)
|
il testo della voce ex 0511 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 0511
|
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana.
|
Tutti, comprese le sottovoci da 0511 10 a 0511 99 .
Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 in conformità degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99 :
|
0511 10 00 (sperma di tori)
|
|
0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici): tutti, compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi gli animali morti di cui al capitolo 3, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, note come pulci d'acqua, e altri ostracodi o fillopodi, essiccati, per l'alimentazione di pesci d'acquario; sono comprese le esche per la pesca.
|
|
ex 0511 99 10 (nervi e tendini; ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge).
I controlli veterinari sono necessari per cuoio e pelli non trattati di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
|
|
ex 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all'alimentazione umana; se non destinate all'alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per l'alimentazione non umana sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.
|
|
ex 0511 99 39 (spugne, diverse dalle spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all'alimentazione umana; se non destinate all'alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per l'alimentazione non umana sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.
|
|
0511 99 85 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all'alimentazione umana): tutti, questa voce comprende embrioni, ovuli, seme e materiale genetico non rientranti nella voce 0511 10 e di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la produzione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici.
Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i prodotti dell'apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all'alimentazione umana (p.es. cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state cambiate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l'alimentazione umana.»
|
|
|
|
c)
|
È inserito il seguente CAPITOLO 6:
«CAPITOLO 6
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale.
Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato
0602 90 10 Bianco di funghi (micelio).
Con la denominazione “bianco di funghi” si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.
Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelio non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un compost di letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo).
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
ex 0602 90 10
|
Bianco di funghi (micelio).
|
Unicamente se contenente stallatico trasformato di origine animale, le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.»
|
|
d)
|
Il titolo del CAPITOLO 12 è così modificato:
«Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi».
|
e)
|
Il CAPITOLO 15 è così modificato:
i)
|
nelle «Considerazioni generali», nella sezione che segue il titolo «Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato», sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«La voce 1518 comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.
Questa parte comprende, tra l'altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un'esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali.»;
|
ii)
|
la tabella è così modificata:
—
|
il testo del codice NC 1505 00 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«1505 00
|
Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina).
|
Tutti, il grasso di lana importato come grasso fuso, conformemente all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, o la lanolina importata come prodotto intermedio, conformemente all'allegato XII del suddetto regolamento.»
|
|
—
|
i testi dei codici NC 1518 00 95 e 1518 00 99 sono sostituiti dai seguenti:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 1518 00 95
|
Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni.
|
Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale; compreso l'olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Derivati lipidici prodotti con uno dei metodi di cui all'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
|
ex 1518 00 99
|
Altri
|
Unicamente se contenenti grassi di origine animale.»
|
|
|
|
f)
|
Nella tabella di cui al CAPITOLO 16, il testo del codice NC 1603 00 e delle voci 1604 e 1605 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«1603 00
|
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.
|
Tutti, compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, compresa la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, compresa la cartilagine di squalo.
|
ex 1604
|
Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce.
|
Tutti, le preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca. È compreso il surimi al codice NC 1604 20 05 .
Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capitolo 19).
Alla voce 1902 sono comprese le paste alimentari farcite di prodotti ittici.
I cosiddetti spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gamberetti crudi con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati al codice NC 1604 19 97 .
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.
|
ex 1605
|
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati.
|
Tutti, comprese le lumache pronte o semipreparate. Sono comprese le conserve di crostacei o di altri invertebrati acquatici nonché la polvere di mitili comuni.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
g)
|
Nella tabella di cui al CAPITOLO 17, il testo del codice NC 1702 11 00 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 1702
|
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale.
|
Succedanei del miele, lattosio, miscele di miele naturale e di succedanei del miele e miscele contenenti lattosio.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
h)
|
È inserito il seguente CAPITOLO 18:
«CAPITOLO 18
Cacao e sue preparazioni
Considerazioni generali
Questo capitolo comprende i prodotti di origine animale e i prodotti composti contenenti prodotti animali trasformati.
Note relative al capitolo 18 [estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)]
Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004.
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
ex 1806
|
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
|
Contenenti prodotti di origine animale, per esempio prodotti lattiero-caseari.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
i)
|
La tabella di cui al CAPITOLO 19 è così modificata:
i)
|
il testo della voce 1901 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 1901
|
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove.
|
Unicamente quelle contenenti meno del 20 % di prodotti di origine animale; sono compresi gli alimenti per bambini a base di latte e le pizze non cotte con guarniture di origine animale.
Le preparazioni culinarie sono comprese nei capitoli 16 e 21.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
ii)
|
dopo il codice NC ex 1902 40 e prima del codice NC ex 1904 90 10 è inserito il seguente testo:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 1904 10 10
|
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura di granturco.
|
Unicamente quelli contenenti meno del 20 % di prodotti di origine animale, per esempio quelli di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2013 (**), e soggetti a controlli veterinari conformemente all'articolo 4, lettera c), della presente decisione.
|
|
iii)
|
il testo della voce ex 1905 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 1905
|
Prodotti di pasticceria
|
Sono comprese le preparazioni contenenti meno del 20 % di carne o di altri prodotti di origine animale, ad esempio:
|
ex 1905 32 91 : cialde e cialdini ripieni di carne o di formaggio (per esempio: burek);
|
|
ex 1905 32 99 : cialde e cialdine ripieni di prodotti di origine animale diversi dalla carne o dal formaggio;
|
|
ex 1905 90 : pizze e torte “quiche” precotte o cotte, riempite o ricoperte con prodotti di origine animale;
|
|
ex 1905 90 90 : sono esclusi i prodotti a lunga conservazione.
|
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
|
j)
|
Il CAPITOLO 21 è così modificato:
i)
|
Nelle «Note relative al capitolo 21» sono aggiunte le seguenti note complementari:
«Note complementari
…
|
5.
|
Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.»;
|
|
ii)
|
la tabella è così modificata:
—
|
il testo della voce ex 2104 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 2104
|
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate.
|
Sono classificate le preparazioni contenenti prodotti di origine animale, compresi gli alimenti per bambini in recipienti di contenuto non eccedente 250 g in peso netto.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
—
|
i testi dei codici NC ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 sono sostituiti dai seguenti:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 2106 90 92
|
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola.
|
Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari) contenenti prodotti di origine animale, p.es. isolato di proteine di siero di latte, condroitina, glucosamina, chitosano, carbonato di calcio, tuorlo d'uovo liquido salato pastorizzato, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule), anche con altre sostanze.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.
|
ex 2106 90 98
|
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.
|
Sono comprese le preparazioni alimentari (per esempio gli integratori alimentari, le fondute di formaggio) contenenti prodotti di origine animale, per esempio condroitina, glucosamina, oli animali (per esempio olio di pesce in capsule).
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
|
|
k)
|
Nella tabella di cui al CAPITOLO 22, il testo del codice NC 2202 90 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 2202 90 91
|
Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 inferiore allo 0,2 %.
|
Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti prodotti animali trasformati, per esempio bevande allo yogurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioccolato.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.
|
ex 2202 90 95
|
Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore allo 0,2 % ma inferiore al 2 %.
|
Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti prodotti animali trasformati, per esempio bevande allo yogurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioccolato.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.
|
ex 2202 90 99
|
Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 superiore al 2 %.
|
Sono comprese le bevande non alcoliche contenenti prodotti animali trasformati, per esempio bevande allo yogurt con fiocchi di cereali, bevande a base di caffè o cioccolato.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.
|
ex 2208 70
|
Liquori
|
Sono compresi i liquori detti d'emulsione con prodotti di origine animale quali il tuorlo d'uova o la crema fresca.
Per i prodotti composti, si vedano gli articoli 4 e 6 della presente decisione.»
|
|
l)
|
Nella tabella di cui al CAPITOLO 23, il testo della voce ex 2309 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 2309
|
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.
|
Tutti, purché contenenti prodotti di origine animale, eccetto le sottovoci 2309 90 20 e 2309 90 91 .
Sono compresi, tra l'altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 2309 10 ), contenenti prodotti di origine animale e prodotti detti “solubili” di pesce o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10 ). Prodotti per l'alimentazione animale, comprese le miscele di farine (p.es. di zoccoli e corna).
Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattieri, colostro o carboidrati, tutti atti all'alimentazione degli animali ma non al consumo umano.
Sono compresi gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine; le miscele possono contenere insetti morti.
Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Sono compresi i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano.
Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.»
|
|
m)
|
Nella tabella di cui al CAPITOLO 29, il testo del codice NC ex 2932 99 00 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 2922 49
|
Amminoacidi, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti.
|
Unicamente materie prime di origine animale utilizzate per integratori alimentari o per alimenti per animali.
|
ex 2925 29 00
|
Altre immine e loro derivati diversi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti.
|
Creatina di origine animale.
|
ex 2930
|
Tiocomposti organici.
|
Alcuni amminoacidi di origine animale:
|
ex 2930 90 13 cisteina e cistina;
|
|
ex 2930 90 16 derivati della cisteina e della cistina.
|
|
ex 2932 99 00
|
Altri composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno.
|
Unicamente di origine animale, per esempio glucosamina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati.
|
ex 2942 00 00
|
Altri composti organici.
|
Unicamente se di origine animale.»
|
|
n)
|
La tabella di cui al CAPITOLO 30 è così modificata:
i)
|
il testo del codice NC 3001 90 91 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 3001 90 91
|
Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali.
|
Tutti i prodotti di origine animale, destinati a ulteriore trasformazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di rispettare le definizioni di cui all'articolo 33, lettere da a) a f), del medesimo regolamento.»
|
|
ii)
|
il testo del codice NC ex 3002 10 99 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 3002 10 98
|
Altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati od ottenuti mediante procedimenti biotecnologici.
|
Unicamente materiali di origine animale.»
|
|
|
o)
|
Nella tabella di cui al CAPITOLO 31, il testo del codice NC ex 3101 00 00 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 3101 00 00
|
Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale.
|
Unicamente prodotti di origine animale allo stato puro.
È compreso il guano, escluso il guano mineralizzato.
È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime; sono invece escluse le miscele di stallatico con sostanze chimiche, utilizzate come concime (cfr. la voce 3105 , che comprende unicamente i concimi minerali o chimici).
Le prescrizioni specifiche per lo stallatico, lo stallatico trasformato o i prodotti derivati dallo stallatico trasformato sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
|
ex 3105 10 00
|
Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg.
|
Unicamente i concimi contenenti prodotti di origine animale.
Le prescrizioni specifiche per lo stallatico, lo stallatico trasformato o i prodotti derivati dallo stallatico trasformato sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.»
|
|
p)
|
Sono inseriti i seguenti CAPITOLI 32 e 33:
«CAPITOLO 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
ex 3204
|
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita.
|
Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.
|
CAPITOLO 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
ex 3302
|
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande
|
Unicamente aromi nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione degli alimenti e dei mangimi.»
|
|
q)
|
La tabella di cui al CAPITOLO 35 è così modificata:
i)
|
il testo del codice NC ex 3503 00 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«3503 00
|
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 .
|
È compresa la gelatina destinata al consumo umano e all'industria alimentare.
Sono escluse dai controlli veterinari le gelatine classificate alle voci 3913 (proteine indurite) e 9602 (gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita), p.es. capsule vuote se non destinate all'alimentazione umana o animale.
Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e per la gelatina fotografica nell'allegato XIV, capo II, sezione 11, del medesimo regolamento.»
|
|
ii)
|
è aggiunta la seguente voce:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 3507 90 90
|
Enzimi diversi dal presame e suoi concentrati o dalla lipoproteina lipasi e dalla proteasi alcalina da aspergillus.
|
Solo se di origine animale e utilizzati nell'industria alimentare, per esempio pepsina o enzimi contenenti il 45 % di lattosio.»
|
|
|
r)
|
Il CAPITOLO 38 è così modificato:
i)
|
dopo il titolo e prima della tabella sono inserite le seguenti note:
«Note relative al capitolo 38 [estratte dalle note relative al capitolo corrispondente della nomenclatura combinata (NC) quale figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87)]
|
4.
|
Per “rifiuti urbani” nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materiali, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. …»;
|
|
ii)
|
la tabella è così modificata:
—
|
i testi dei codici NC 3822 00 00 ed ex 3825 10 00 sono sostituiti dai seguenti:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 3822 00 00
|
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati.
|
Derivanti unicamente da prodotti di origine animale, ad eccezione dei dispositivi medici quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (***) e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****).
|
ex 3825 10 00
|
Rifiuti urbani.
|
Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione direttamente provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all'articolo 12, lettera d), dello stesso regolamento.
Può essere compreso nel presente codice NC l'olio da cucina già utilizzato, destinato ad essere impiegato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad esempio per concimi organici o biogas.
|
|
—
|
il codice NC 3826 00 è soppresso.
|
|
|
s)
|
La tabella di cui al CAPITOLO 39 è così modificata:
i)
|
nella tabella, il testo del codice NC ex 3913 90 00 è sostituito dal seguente:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 3913 90 00
|
Altri polimeri naturali (eccetto l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri) e polimeri naturali modificati (p.es. proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie.
|
Derivati unicamente da prodotti di origine animale, p.es. solfato di condroitina, chitosano, gelatina indurita.»
|
|
ii)
|
sono aggiunte le seguenti voci:
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
«ex 3926 90 92
|
Altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914 , ottenuti da fogli.
|
Capsule vuote di gelatina indurita destinate all'alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.
|
ex 3926 90 97
|
Altri lavori di materie plastiche e lavori in altre materie delle voci da 3901 a 3914 , ottenuti altrimenti che da fogli.
|
Capsule vuote di gelatina indurita destinate all'alimentazione animale; le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.»
|
|
|
t)
|
Il seguente CAPITOLO 71 è inserito alla fine del CAPITOLO 67:
«CAPITOLO 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
Parere di classificazione del sistema armonizzato 7101.21/1: ostriche non atte all'alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
ex 7101 21 00
|
Perle coltivate gregge.
|
Sono comprese ostriche non atte all'alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in recipienti metallici ermeticamente chiusi.
Perle coltivate gregge di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.»
|
|
u)
|
Il seguente CAPITOLO 96 è inserito alla fine del CAPITOLO 95:
«CAPITOLO 96
Lavori diversi
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
ex 9602 00 00
|
Gelatina non indurita, lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita.
|
Capsule vuote di gelatina non indurita destinate all'alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l'alimentazione animale sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.»
|
|
v)
|
Il CAPITOLO 99 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 99
Codici speciali della nomenclatura combinata
Sottocapitolo II
Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci
Considerazioni generali
Sono compresi in questo capitolo gli animali, i prodotti alimentari di origine animale, i prodotti composti e i sottoprodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e destinati a navi e aeromobili nell'Unione europea in regime di transito doganale (T1). Una deroga alle condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione è applicabile ai prodotti alimentari di origine animale e ai prodotti composti destinati alle navi in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE, con o senza custodia temporanea in zone franche, depositi doganali o depositi franchi riconosciuti per questo scopo.
Codice NC
|
Designazione delle merci
|
Precisazioni e spiegazioni
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
ex 9930 24 00
|
Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC.
|
I prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti composti, destinati all'approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE.
|
ex 9930 99 00
|
Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove.
|
I prodotti alimentari di origine animale, compresi i prodotti composti, destinati all'approvvigionamento delle navi, come stabilito dagli articoli 12 e 13 della direttiva 97/78/CE.»
|
|
|