Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1115

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1115 della Commissione, del 7 luglio 2016, che istituisce un formato per la comunicazione, da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, delle informazioni concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [notificata con il numero C(2016) 4141]

C/2016/4141

GU L 186 del 9.7.2016, p. 13–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1115/oj

9.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1115 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2016

che istituisce un formato per la comunicazione, da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, delle informazioni concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

[notificata con il numero C(2016) 4141]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che le informazioni trasmesse alla Commissione dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 corrispondano a uno standard adeguato, è necessario stabilire un formato da utilizzare per la loro comunicazione.

(2)

Affinché siano garantite chiarezza e coerenza, è opportuno specificare gli esatti periodi di riferimento per la trasmissione di informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formato per la trasmissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 consiste in un questionario che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le prime informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016.

Articolo 3

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

QUESTIONARIO

Sezione 1: informazioni di carattere generale

1.   Organizzazione:

2.   Periodo di riferimento:

Sezione 2: informazioni sull'Agenzia

3.   Personale nell'agenzia (in equivalenti a tempo pieno) addetto all'attuazione delle procedure previste dal regolamento (UE) n. 649/2012:

4.   Il personale dell'Agenzia si occupa anche dell'attuazione delle procedure relative ad altre normative/convenzioni/ad altri programmi in materia chimica a livello di UE/internazionale?

No

In caso affermativo, si prega di specificare quali normative e descrivere gli aspetti/temi di cui il personale addetto al regolamento (UE) n. 649/2012 si occupa in collaborazione con il personale addetto ad altri atti normativi:

5.   Il carico di lavoro dell'Agenzia è in linea con il carico di lavoro previsto?

No

Informazioni supplementari:

Sezione 3: sostegno agli esportatori e agli importatori

6.   In quali dei seguenti ambiti l'Agenzia ha predisposto attività di sostegno e comunicazione per aiutare gli esportatori e gli importatori a conformarsi al regolamento (UE) n. 649/2012?

Orientamenti tecnici e scientifici

Pagine web sul regolamento (UE) n. 649/2012 ed ePIC

Messaggeria interna in ePIC

Campagna di sensibilizzazione

Social media

Visite presso gli stabilimenti degli operatori economici

Sostegno alle singole imprese

Workshop, seminari online ed eventi di formazione analoghi

Manuali IT per gli utenti, factsheet e Q&A (domande frequenti)

Altro

Informazioni supplementari, se del caso:

7.   L'Agenzia ritiene che tali attività di sostegno e comunicazione abbiano portato a una maggiore conformità al regolamento (UE) n. 649/2012 da parte di esportatori e importatori?

No

Informazioni supplementari:

8.   Qual è la natura delle richieste di aiuto più frequenti da parte di esportatori e importatori?

Sostanze chimiche oggetto del regolamento (UE) n. 649/2012 e altri aspetti legati all'ambito di applicazione

Numeri di riferimento identificativi e questioni correlate (ad esempio notifica di esportazione e consenso esplicito o esonero)

Articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012 in materia di informativa

Funzionalità ePIC

Altro

Ulteriori informazioni, tra cui il numero di richieste pervenute ed un'indicazione sulla distribuzione delle domande per argomento.

9.   Stima del tempo dedicato a tale sostegno (espresso in percentuale del numero totale di equivalenti a tempo pieno):

Sezione 4: coordinamento tra l'Agenzia e la Commissione/le autorità nazionali designate (AND)

10.   L'Agenzia è soddisfatta della collaborazione con la Commissione?

No

Informazioni supplementari:

11.   Settori nei quali la cooperazione potrebbe essere migliorata, se del caso:

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'elaborazione dei documenti di orientamento alla decisione e di altri documenti tecnici relativi all'attuazione della convenzione

Preparazione delle notifiche relative alla misura di regolamentazione definitiva destinate al segretariato della convenzione di Rotterdam

Preparazione tecnica delle riunioni (es. riunioni AND, comitato per l'esame delle sostanze chimiche, conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam)

Partecipazione a riunioni (es. riunioni AND, comitato per l'esame delle sostanze chimiche, conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla fornitura dei dati scientifici e tecnici necessari per garantire l'effettiva attuazione del regolamento

Fornitura dei dati tecnici e scientifici e di assistenza in merito al ruolo della Commissione come AND comune dell'Unione

Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione in una situazione di emergenza

Articolo 14, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla decisione di procedere all'esportazione in assenza di un consenso esplicito

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 649/2012 sullo scambio di informazioni

Articolo 21 del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'assistenza tecnica

Articolo 23 del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'aggiornamento degli elenchi

Altro

Informazioni supplementari:

12.   L'Agenzia è soddisfatta della collaborazione con le AND?

No

Informazioni supplementari:

13.   settori nei quali la cooperazione potrebbe essere migliorata, se del caso:

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle tempistiche della notifica di esportazione

Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione in una situazione di emergenza

Articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate

Articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle sostanze che possono essere esportate soltanto a determinate condizioni

Articolo 14, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla decisione di procedere all'esportazione in assenza di un consenso esplicito

Altro

Informazioni supplementari:

Sezione 5: notifiche di esportazione trasmesse alle parti della convenzione di Rotterdam e ad altri paesi

14.   Quante notifiche di esportazione e attività correlate sono state trattate dall'agenzia per ciascun anno (ossia l'anno in cui ha avuto luogo l'esportazione)

 

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Notifiche di esportazione trattate

 

 

 

Notifiche di esportazione trasmesse

 

 

 

Prove di conferma del recapito ricevute

 

 

 

Notifiche di esportazione trasmesse una seconda volta

 

 

 

15.   Quali sono le prescrizioni in materia di informazioni previste nel modulo di notifica di esportazione per le quali gli esportatori incontrano difficoltà?

Identità della sostanza da esportare

Identità della miscela da esportare

Identità dell'articolo da esportare

Informazioni relative all'esportazione

Informazioni sui rischi e/o i pericoli posti dalla sostanza chimica e sulle misure precauzionali

Sintesi delle proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche

Informazioni riguardanti la misura di regolamentazione definitiva adottata dal paese esportatore

Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice

Disponibilità di codici NC o CUS

Utilizzo previsto per la sostanza chimica nel paese importatore

Sintesi e motivazione della misura di regolamentazione definitiva e data di entrata in vigore

Altro

Non pertinente

Informazioni supplementari:

16.   Quante notifiche di esportazione sono state rispedite all'esportatore per le ragioni menzionate nella tabella qui di seguito?

Ragione/Numero per anno

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Nuovo invio richiesta

 

 

 

Rifiutata

 

 

 

Se del caso, si prega di precisare le motivazioni più frequenti per la richiesta di nuovo invio e per il rifiuto delle notifiche di esportazione:

Motivazioni della richiesta di nuovo invio delle notifiche di esportazione:

Motivazioni del rifiuto delle notifiche di esportazione:

17.   L'Agenzia ha rilevato che le AND hanno avuto difficoltà a rispettare i termini per la trasmissione delle notifiche all'Agenzia?

No

In caso affermativo, indicare il numero di notifiche ricevute in ritardo nel corso del periodo di riferimento e la percentuale delle stesse sul totale delle notifiche:

Anno

Numero di notifiche tardive

% del numero totale annuo di notifiche

Anno 1

 

 

Anno 2

 

 

Anno 3

 

 

Totale

 

 

Informazioni supplementari:

18.   L'Agenzia ha avuto difficoltà a rispettare i termini per il trattamento e la trasmissione delle notifiche al paese importatore (non-UE)?

No

In caso affermativo, indicare il numero di notifiche trattate in ritardo nel corso del periodo di riferimento e la percentuale delle stesse sul totale delle notifiche:

Anno

Numero di notifiche tardive

% del numero totale annuo di notifiche

Anno 1

 

 

Anno 2

 

 

Anno 3

 

 

Totale

 

 

Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione di una sostanza chimica in caso di situazione di emergenza

19.   L'Agenzia ha avuto difficoltà nel trattamento di una notifica di esportazione trasmessa nel quadro della procedura prevista in una situazione di emergenza?

No

Nessuna notifica di esportazione ricevuta

Informazioni supplementari:

Articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate

20.   All'Agenzia è mai stato chiesto di fornire informazioni supplementari concernenti le sostanze chimiche esportate verso parti importatrici o altri paesi?

No

In caso di risposta affermativa, di quale tipo di informazione si è trattato?

Sezione 6: notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle notifiche di esportazione che l'Agenzia riceve dalle autorità di paesi non-UE

21.   Nel periodo di riferimento quante notifiche di esportazione ha ricevuto l'Agenzia da paesi non-UE?

 

Notifiche ricevute

Anno 1

 

Anno 2

 

Anno 3

 

Totale

 

22.   Nel periodo di riferimento quante prove di conferma del recapito per le notifiche di esportazione da paesi non-UE ha spedito l'Agenzia?

 

Prove di conferma del recapito spedite

Anno 1

 

Anno 2

 

Anno 3

 

Totale

 

Sezione 7: informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

Informativa delle autorità nazionali designate all'Agenzia (articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012)

23.   L'Agenzia ha riscontrato ritardi, da parte delle autorità nazionali designate, nella presentazione delle informazioni aggregate a livello nazionale sui quantitativi della sostanza chimica (come sostanza e come ingrediente di miscele o di articoli), esportati o importati da ciascuna parte o da un altro paese durante il periodo di riferimento?

No

Informazioni supplementari:

24.   A parte quanto precede, l'Agenzia ha riscontrato problemi con le autorità nazionali designate in relazione alla trasmissione di informazioni a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012?

No

Informazioni supplementari:

Sezione 8: obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

Sostanze che possono essere esportate soltanto qualora siano soddisfatte talune condizioni (articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012)

25.   L'Agenzia ha avuto difficoltà in relazione al suo coinvolgimento nella procedura di consenso esplicito (ad esempio nella convalida dei metadati sul consenso esplicito inseriti dalle autorità nazionali designate)?

No

Informazioni supplementari:

Decisione delle AND (in consultazione con la Commissione e con l'avallo dell'Agenzia) favorevole all'esportazione 60 giorni dopo l'invio di una richiesta di consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012)

26.   L'Agenzia ha avuto difficoltà nel trattare le notifiche di esportazione oggetto della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012 o nell'assistere la Commissione nell'attuazione della presente disposizione?

no

Informazioni supplementari:

Solleciti relativi al consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012)

27.   Quanti solleciti relativi a richieste di consenso esplicito ha inviato l'Agenzia a norma del terzo comma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012?

 

Primo sollecito

Secondo sollecito

Anno 1

 

 

Anno 2

 

 

Anno 3

 

 

Totale

 

 

Validità del consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 649/2012)

28.   L'Agenzia ha avuto difficoltà nel trattare casi in cui l'esportazione è stata autorizzata, a norma del secondo comma, in attesa di una risposta ad una nuova richiesta di consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 649/2012?

No

Informazioni supplementari:

Sezione 9: scambio di informazioni

Scambio di informazioni

29.   Nel quadro dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, l'Agenzia ha ricevuto richieste di fornire informazioni di natura scientifica, tecnica, economica o giuridica concernenti le sostanze chimiche oggetto del regolamento?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

Documento illustrativo delle informazioni trasmesse

30.   L'Agenzia ha avuto difficoltà nel raccogliere dalla Commissione e dagli Stati membri le informazioni trasmesse?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

31.   L'Agenzia ha avuto difficoltà nell'elaborazione del documento illustrativo a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 649/2012?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

Sezione 10: assistenza tecnica

Cooperazione

32.   L'agenzia ha mai cooperato con paesi in via di sviluppo, paesi in fase di transizione economica o organizzazioni non governative al fine di migliorare l'adeguata gestione delle sostanze chimiche e, in particolare, dare attuazione alla convenzione di Rotterdam?

No

In caso di risposta affermativa, di quale tipo di cooperazione si è trattato?

Informazioni tecniche

Consulenza tecnica per l'individuazione di formulati pesticidi pericolosi

Consulenza tecnica per la preparazione delle notifiche da trasmettere al segretariato

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

Si prega di specificare i paesi che hanno beneficiato di tale cooperazione.

Informazioni supplementari:

Sviluppo delle capacità

33.   L'Agenzia ha partecipato a progetti/attività internazionali destinati allo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche o sostenuto organizzazioni non governative coinvolte in tali attività?

No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.

Sezione 11: applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012

Ruolo del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il forum»; cfr. articolo 18, paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 649/2012

34.   Vi è un regolare scambio di informazioni tra il forum sul coordinamento dell'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare gli argomenti discussi.

Informazioni supplementari:

35.   Il forum ha coordinato l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 nel periodo di riferimento?

No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.

36.   L'Agenzia ha suggerimenti sulle modalità per migliorare le attività del forum per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

Coinvolgimento dell'Agenzia delle attività di applicazione

37.   L'Agenzia è stata coinvolta in attività connesse con l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 diverse da quelle trattate dal forum?

No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.

Sezione 12: aspetti relativi alle tecnologie informatiche

Il sistema elettronico per l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 (ePIC)

38.   Quante organizzazioni esterne/quanti utenti esterni usano ePIC per ciascuna delle seguenti categorie?

Industria:

Autorità nazionali designate:

Commissione:

Dogane:

Organismi nazionali di applicazione

39.   Quali elementi nuovi/potenziati sono stati inclusi in ePIC rispetto al periodo precedente:

Informazioni supplementari:

40.   Quante release del sistema sono state effettuate durante il periodo di riferimento:

41.   Si prega di fornire informazioni sull'accessibilità del sistema per gli utenti esterni:

42.   Sintesi di alto livello dei feedback ricevuti dall'Agenzia in ePIC da parte dei seguenti gruppi di utenti:

Industria:

Autorità nazionali designate:

Commissione:

Organismi nazionali di applicazione:

Dogane:

43.   Si prega di specificare i margini di miglioramento individuati nel sistema informatico, se del caso:

Diffusione delle informazioni

44.   Quali informazioni provenienti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 sono messe a disposizione del pubblico sul sito web dell'Agenzia:

45.   Quali nuove informazioni sono state rese disponibili dall'ultimo periodo di riferimento:

46.   L'Agenzia ha ricevuto un feedback sulle informazioni relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012 pubblicate sul suo sito web?

No

In caso affermativo, si prega di fornire una sintesi dei feedback:

Sezione 13: osservazioni supplementari

47.   Si prega di fornire qualsiasi altra informazione o osservazione relativa alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 ritenuta pertinente nel quadro della comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 22 di tale regolamento.


Top